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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/09/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1596/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025, vertente
TRA già (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del suo procuratore Avv. , giusta procura per Notar di Controparte_1 Persona_1
Roma del 12.12.2017, Rep. 55629, Racc. 27976, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via
G. Alberto n. 27, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Tommaso Ricci e Antonino San Martino, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE
E già denominata Controparte_2 [...]
(cod. fisc. e P. IVA ), in persona del proprio procuratore Avv. Marco Controparte_3 P.IVA_2
Mammoliti, in virtù di procura autenticata per atto Notaio di Roma in data Persona_1
28.2.2019, rep. 58738, racc. 29985, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via B. Telesio n.
9, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Mongiardo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
O. Lagoteta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE nonché
1 (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo Controparte_4 C.F._1 studio in Lamezia Terme (CZ), alla Via D. Galli n. 8, rappresentato e difeso da se medesimo avendo la qualità necessaria ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in Controparte_5 narrativa, accogliere il proposto gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.116/2019 emessa il 20.1.2019 e depositata in data 8.2.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione:
a) rigettare le domande proposte dall'avv. nei confronti di Controparte_4 Parte_1
(già , siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in
[...] Parte_2 narrativa;
b) ordinare all'avv. la ripetizione, in favore di (già Controparte_4 Parte_1 [...]
, di tutte le somme da quest'ultima eventualmente già corrisposte a titolo di Parte_2 spese legali, in esecuzione della sentenza oggi impugnata;
c) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in via rescindente, accogliere l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, annullare la sentenza n. 116 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data
20.1/8.2.2019;
- del pari in via rescindente, ove sia accolto l'appello principale proposto da Parte_1
accogliere altresì l'appello incidentale condizionato proposto dall'esponente e, per
[...] CP_2
l'effetto, annullare anche per le ragioni dedotte dall'esponente medesima la sentenza n. 116 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20.1/8.2.2019;
- in via rescissoria:
i) in via principale, nel merito, con espressa dichiarazione di non voler accettare il contraddittorio su domande inerenti a fatti estranei all'oggetto del rapporto contrattuale inter partes, rigettare in ogni caso le domande proposte dall'Avv. perché infondate in fatto ed in diritto Controparte_4
e non provate;
ii) in via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare che l'Avv. è debitore Controparte_4 dell'esponente Società dell'importo di euro 6.641,20, quale residuo saldo ancora dovuto in ragione dei consumi di energia elettrica descritti nella fattura prodotta sub doc. 5 e, per l'effetto,
2 condannare l'Avv. a pagare all'esponente stessa il ridetto importo, o la maggiore o CP_4 minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e moratori di cui al D. Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231 (Ritardo nella corresponsione di interessi con riferimento alle transazioni commerciali) dalla data della scadenza della fattura e sino all'effettivo soddisfo, od in subordine gli interessi legali, e la rivalutazione.
Con vittoria di onorari, competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
Per : “Chiede che l'On. Corte di Appello di Catanzaro voglia, per i motivi di Controparte_4 cui in narrativa, accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale,
1. rigettare le domande formulate da con l'atto di appello principale Parte_1 nonché quelle articolate da nella comparsa di costituzione con Controparte_2 appello incidentale poiché infondate in fatto e in diritto;
In via incidentale autonoma e/o, ove occorra, condizionata,
2. condannare alla restituzione in favore dell'Avv. Controparte_2 CP_4 della somma di € 3.346,49 versata in data 17.1.2011, e di € 1.301,10 corrisposta al solo
[...] fine di evitare il distacco e/o la sospensione dell'energia elettrica;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'integrale soddisfo;
3. accertare e dichiarare che l'Avv. ha integralmente corrisposto a Controparte_4 [...] la somma di € 5.112,00 dovuta per i consumi effettivi di energia elettrica Controparte_2 per il periodo gennaio 2005 - settembre 2010;
4. condannare e di Servizio Elettrico Nazionale alla rifusione integrale (e non Parte_1 parziale) dei compensi e delle spese di lite, ivi comprese anche quelle della espletata CTU.
5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 28.11.2012, ha convenuto in giudizio Controparte_4 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale Controparte_3 di Lamezia Terme per accertare e dichiarare: 1) l'insussistenza della pretesa creditoria vantata da riportata nella fattura n. 7979411705770 emessa il 28.10.2010 e Controparte_3 relativa al periodo dall' 11.01.2005 al 10.09.2010; 2) l'illegittimità della rideterminazione dei consumi posti alla base della predetta fattura anche alla luce dell'omessa verifica in contraddittorio della funzionalità del contatore sostituito in data 10.9.2010.
3 Inoltre, ha chiesto che per l'effetto sia condannata alla restituzione Controparte_3 dell'importo di € 3.346,49 versato dall'attore in data 17.1.2011, a titolo di acconto sulla predetta fattura n. 7979411705770 con la clausola “salvo ripetizione indebito”, oltre ad € 1.301,10 corrisposto dal medesimo al fine di evitare il distacco e/o la sospensione dell'energia elettrica.
Infine, in subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare la compensazione tra detto credito e le somme già corrisposte dall'attore, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di qualsivoglia posta creditoria in favore di Controparte_3
A fondamento della domanda, l'attore ha assunto:
➢ di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residente
(n. cliente ) per l'abitazione e residenza familiare situata in contrada Magolà P.IVA_3 snc (ora via Dario Galli n. 8) di Lamezia Terme, con potenza contrattualmente impegnata pari a 6 kW;
➢ che in data 10.9.2010, ha proceduto alla sostituzione del contatore (di Parte_2 vecchia generazione monodirezionale) installato presso la propria abitazione;
➢ Che con la fattura n. 7979411705770 del 18.10.2010, emessa in relazione al bimestre settembre – ottobre 2010, gli ha comunicato di non dover Controparte_3 alcun pagamento per il servizio prestato e gli ha, invece, riconosciuto un credito pari a euro
2.144,74;
➢ tuttavia, con lettera del 29.10.2010, la società fornitrice ha proceduto al ricalcolo dei consumi in relazione al periodo dall'11.01.2005 al 10.9.2010, emettendo una fattura a debito di euro 13.285,14 per il preteso maggior consumo di 78.638 Kwh;
➢ con la medesima comunicazione e per effetto di nuova fatturazione, gli è stato evidenziato che l'importo di euro 13.285,14 sarebbe stato parzialmente compensato con la fattura n.
797941170577012 del 18.10.2010, residuando pertanto una posizione debitoria di euro
11.140,39;
➢ con successiva raccomandata A/R dell'1.12.2010, l'utente ha contestato i suddetti consumi e ha fatto presente che in relazione al periodo 2005 - 2010 ha sempre regolarmente pagato le fatture che gli ha inviato e per le quali sono state rilasciate le Controparte_3
relative quietanze, senza alcuna contestazione da parte della società;
➢ ha, comunque, chiesto all' i verificare, in contraddittorio, la funzionalità del contatore Pt_2 prelevato e, onde evitare la sospensione dell'energia elettrica, ha prima pagato la somma di euro 3.346,49, a titolo di acconto rispetto alla fattura del 28.10.2010 e con la clausola
4 “salvo ripetizione di indebito”, e poi ha provveduto al versamento di una ulteriore somma pari a 1.301,10euro;
➢ ha evidenziato, altresì, che il maggior consumo circoscritto al periodo 30.11.2008 (data dell'ultima lettura) – 10.09.2010 (data di sostituzione del contatore) doveva essere imputabile al cattivo funzionamento del contatore atteso che l'esosa pretesa attinente a un solo biennio superava la metà dei consumi registrati nei precedenti otto anni, quando addirittura non erano presenti presso la propria abitazione quegli accorgimenti di risparmio energetico introdotti successivamente.
Non avendo ottenuto alcun riscontro positivo da parte della società fornitrice, è stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria al fine di sentir accertare e dichiarare il comportamento illegittimo di che ha proceduto a un conguaglio a ritroso, sino a gennaio 2005, Controparte_3 nonostante la corresponsione del pagamento delle relative fatture mai contestate dalla stessa società.
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata in causa di terzo ex artt. 106 e 269 c.p.c., depositata in data 20.02.2013, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3
In via pregiudiziale, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Parte_2 in qualità di soggetto distributore territorialmente competente;
in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare che è debitore nei suoi confronti dell'importo di euro Controparte_4
6.641,20, quale residuo saldo ancora dovuto in ragione dei consumi di energia elettrica e meglio specificato in fattura.
Autorizzata la chiamata ti terzo, con comparsa depositata in data 22.07.2013, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_2
In relazione alla fornitura erogata in favore dell'attore, in data 10.09.2010 ha rappresentato che i propri operatori hanno provveduto alla sostituzione del contatore avente matricola 6923 che, in quel momento, registrava un consumo pari a 39.428 kWh, così come risultante dal verbale sottoscritto da entrambe le parti, ma ha chiarito che il suddetto contatore essendo un vecchio modello arrivava solo a cinque cifre e, per tale ragione, ripartiva da zero al raggiungimento della cifra 100.000 kWh nella registrazione dei consumi.
Ne consegue che attese le letture effettive al 10.01.2005 di 60.790 kWh e in data 30.11.2008 una di 82.172 kWh, la lettura rilevata il 10.09.2010 non poteva corrispondere a 39.428 kWh bensì a
139.428 kWh.
5 La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo di prova testimoniale e di espletamento di CTU contabile.
Con sentenza n. 116/2019, pubblicata in data 08.02.2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso: 1) ha accertato e dichiarato che i consumi elettrici nel periodo gennaio 2005 – settembre
2010 ammontano a euro 5.112,00 e, conseguentemente, ha dichiarato l'illegittimità della fattura n.
7979411705770 di euro 13.285,14 emessa da in data 28.10.2010; 2) ha Parte_2 condannato l'attore al pagamento, in favore delle convenute, della somma di euro 5.112,00 per consumo di energia elettrica periodo gennaio 2005 – settembre 2010, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa detrazione delle somme già versate dall'attore; 3) rigettato la domanda riconvenzionale proposta da 4) ha compensato parzialmente le spese Controparte_3 di lite tra le parti nella misura del 50% e ha condannato le parti convenute, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.500,00 oltre iva, cpa e spese forfetarie come per legge;
5) ha posto a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese di CTU.
In estrema sintesi il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda formulata dall'attore evidenziando quanto segue.
In primo luogo, dopo aver dato atto che tra le parti non è in contestazione la sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico, ha precisato che dalla espletata istruttoria è emerso che: 1) il pagamento dei consumi è avvenuto solo per alcuni periodi facendo riferimento all'autolettura; 2) ha contestato gli importi addebitati dalla società a Controparte_4 seguito dei conguagli inerenti al periodo gennaio 2005 – settembre 2010, conseguenti alla sostituzione del contatore;
3) l'attore non ha dato prova del malfunzionamento del contatore sostituito ma ha, invece, sottoscritto in contraddittorio il verbale del 10.09.2010, in cui è stata riportata la lettura del contatore al momento della sostituzione.
Tuttavia, dopo aver richiamato brevemente la disposizione di cui all'art. 1, co. 11.2 della Delibera
200/99 dell'autorità Garante per l'Energia, in base alla quale la sostituzione del contatore può avvenire solo con il consenso dell'utente e previa visione del medesimo dei consumi registrati dal gruppo di misura, il Tribunale ha ritenuto come non assolto l'onere probatorio posto in capo al soggetto gestore.
In particolare, quest'ultimo non ha provato la conoscenza da parte dell'utente delle modalità di conteggio dei kWh. Non ha dimostrato, infatti, la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto in fattura, precludendo a la possibilità di quantificare il suo Controparte_4 pregresso consumo. Al contrario, si è limitato a esibire solo il verbale di sostituzione del contatore in cui è riportata la lettura di 39.428 kWh.
6 Infine, sulla scorta delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU e in base alle quali il consumo energetico relativo al periodo gennaio 2005 – dicembre 2010 è stato pari a 451,68 kWh, il giudice di prime cure ha concluso nel senso di ritenere che l'importo dovuto dall'attore per siffatto periodo
è pari a euro 5.112,00, previa detrazione delle somme già corrisposte.
Ha, poi, rigettato la domanda riconvenzionale formulata da perché Controparte_3 non provata.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il 23.07.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 11.11.2019, si è costituito in giudizio in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con contestuale appello incidentale condizionato.
In data 15.11.2019, si è costituito in giudizio con appello incidentale , affidandolo Controparte_4 ai motivi che si esamineranno.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed
è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana Ferriero.
Precisate le conclusioni all'udienza del 9.04.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento dell'11.04.2025 depositato in data
14.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Le valutazioni della Corte.
2.3 L'appello principale
2.3.1
Con un primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza per “distorsioni dei fatti di causa – violazione e mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c. – violazione art. 2697 c.c.”.
In particolare, lamenta parte appellante che, tenuto conto del complessivo quadro probatorio, il
Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda dell'attore per assoluta carenza di prova circa i fatti costitutivi della pretesa e che disponendo diversamente ha violato quanto previsto dagli artt. 115
c.p.c. e 2697 c.c.
7 che se, da un lato, il giudice di prime cure ha correttamente Controparte_6 precisato che l'attore non ha fornito la prova del malfunzionamento del contatore sostituito e ha, invece, sottoscritto in contraddittorio il verbale del 10.09.2012 in cui si dà contezza della lettura dei consumi al momento della sostituzione, da altro lato, però, ha affermato in palese contraddizione con quanto sopra ritenuto che la sostituzione del contatore poteva avvenire
“soltanto con il consenso del cliente previa visione del medesimo dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione e previa sua sottoscrizione”.
Inoltre, sottolinea l'appellante che il giudice di prime cure ha erroneamente citato l'art. 1 della
Delibera n. 200/99 che ha un contenuto completamente diverso rispetto a quanto riportato in sentenza. Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui la disposizione a cui il giudice di prime cure avrebbe voluto far riferimento fosse, come probabile, l'art. 11, tale richiamo è comunque errato atteso che l'oggetto della controversia non è il malfunzionamento di un gruppo di misura ma la correttezza o meno delle richieste di pagamento avanzate dal fornitore sul presupposto di letture di consumo comunicate dal soggetto distributore.
Precisa ulteriormente sul punto che in palese violazione dell'art. 115 c.p.c. il giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione che: 1) la sostituzione del gruppo di misura non è avvenuta in conseguenza di un malfunzionamento ma solo perché si è trattato di un vecchio modello a cinque cifre che riparte in automatico da zero al raggiungimento dei 100.000 kWh;
2) la sostituzione del contatore è avvenuta con il consenso dell'utente (come risulta dal verbale depositato e per ammissione dell'attore nel suo atto di citazione).
Infine, in palese violazione dell'art. 2697 c.c., il Tribunale ha affermato che l'odierno appellante si è limitato a esibire solo il verbale di sostituzione del contatore in cui vi è riportata la lettura di
39.428 kWh, non tenendo in considerazione quanto emerso in sede di espletamento della prova testimoniale. In realtà, dalle dichiarazioni rese dal proprio teste, all'udienza del Testimone_1
28.10.2014 si evince agevolmente che la lettura del contatore compiuta al momento della sua sostituzione attiene a un contatore di vecchia generazione e, in quanto tale, consentiva una lettura massima di cinque cifre, ragion per cui la lettura di 39.428 kWh doveva intendersi pari a 139.428
kWh.
2.3.2
Con un secondo motivo di gravame, impugna la sentenza per “illegittimo Parte_3 espletamento della CTU – mancata motivazione della sentenza in merito al rigetto delle argomentazioni delle convenute”.
8 Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure ha accolto la richiesta di CTU con ordinanza del
20.02.2016, nonostante inizialmente con il provvedimento del 13.11.2014 ha ritenuto di dover fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni proprio perché siffatto mezzo istruttorio è stato qualificato come esplorativo. In realtà, avrebbe dovuto confermare la decisione della precedente ordinanza, atteso che non ha fornito alcuna prova a supporto delle sue pretese. Controparte_4
Infatti, come anche lo stesso giudice ha sottolineato in sentenza, “l'attore non ha dato prova del malfunzionamento del contatore sostituito ma anzi ha sottoscritto, in contraddittorio, il verbale redatto in data 10 settembre 2010 in cui è stata riportata la lettura del contatore al momento della sua sostituzione”.
2.3.3
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “violazione dell'art. 111 co. VI Cost. – difetto di motivazione – erronea valutazione della CTU”.
Secondo il giudice di prime cure è incorso in errore quando ha affermato Parte_3 che non poteva essere accolta la tesi difensiva dell'odierna appellante in relazione alle modalità di conteggio dei kWh poiché tali modalità non sono state provate. Sul punto, evidenzia parte appellante che non sono stati delineati i motivi di diritto sulla base dei quali il Tribunale ha ritenuto che quanto asserito da entrambe le convenute in merito al conteggio dei kWh non poteva essere condiviso, nonostante nelle comparse costitutive di ed Controparte_3 [...] si evinceva chiaramente l'iter compiuto per arrivare all'emissione delle fatture Parte_2 contestate e dell'importo legittimamente richiesto per la somministrazione di energia elettrica.
Per siffatta ragione, la sentenza impugnata risulta carente di motivazione sul punto, in violazione dell'art. 111 co. VI Cost.
Sostiene inoltre l'appellante che il Tribunale non ha mai analizzato le difese spiegate dallo stesso in primo grado, né ha posto la sua attenzione sulle eccezioni sollevate da entrambe le società. Al contrario, si è semplicemente limitato ad aderire acriticamente alla tesi difensiva di CP_4
circa il presunto malfunzionamento del contatore e la conseguente erronea fatturazione
[...] dei consumi di energia elettrica.
Lamenta, altresì, che il nominato CTU ha fornito una ricostruzione dei consumi del tutto ipotetica che non poteva essere ritenuta come attendibile. Infatti, l'Ing. nel prendere in CP_7 considerazione le letture effettive del 10.1.2005 e del 30.11.2008 allo scopo di provvedere alla ricostruzione dei consumi fino all'anno 2010, ha tenuto conto dei consumi medi registrati in quel periodo, non considerando, però, i possibili cambiamenti nell'utilizzazione della fornitura da parte del gruppo familiare dell'attore.
9 Infine, chiede che in caso di accoglimento del proprio gravame, sia ordinato a la Controparte_4 ripetizione in favore di di tutte le somme eventualmente corrisposte da Parte_1 quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
L'appello va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte dell'appellante
La presente controversia nasce nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra CP_4 ed : in particolare e per come si è sopra riportato,
[...] Controparte_3 Controparte_4 ha proposto una domanda di accertamento negativo del credito vantato da Controparte_3 in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica intercorso tra le parti con specifico riferimento alla fattura n. 797941170577019 dell'importo di € 13.285 emessa da CP_3
. L'assunto dell'attore è che tale importo fosse assolutamente abnorme rispetto ai consumi
[...] precedenti, non provato e in contrasto con i precedenti riconoscimenti di regolare pagamento da parte dell' . Nel costituirsi in giudizio l' ha precisato Controparte_3 Controparte_3 di essere il semplice venditore dell'energia elettrica mentre l'erogazione e la misurazione erano curate da che aveva anche provveduto alla sostituzione del contatore e che, Parte_2 pertanto, ogni questione relativa al mancato o erroneo funzionamento del contatore dovesse essere trattata in contraddittorio con di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata Parte_2 in causa. A fronte dell'ingresso nel giudizio di l'originario attore si è limitato Parte_2 ad estendere condizionatamente la propria domanda alla terza chiamata laddove vi fosse una sua responsabilità nelle pretese azionate dalla convenuta.
Tutto ciò premesso la sentenza impugnata, non curandosi in alcun modo di distinguere le posizioni della convenuta e della terza chiamata né in relazione al processo né in relazione al contratto intercorso solo tra attore e convenuta ha, con motivazione lacunosa e contraddittoria_(i) escluso che vi fosse un malfunzionamento del contatore (ii) al contempo, negato validità alla quantificazione del credito unilateralmente operata dall' erroneamente Controparte_3 affermando tuttavia che la fattura sia stata emessa da ( iii) accertato che l'attore Parte_2 avesse un debito nei confronti di entrambe le società pari ad € 5112 condannandolo al pagamento nei confronti di entrambe le società; (iiii) rigettato la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
relativa alle somme asseritamente ancora dovute sulla base della fattura sopra Controparte_3 ricordata;
( iiiii) condannato entrambe le società al pagamento delle spese di lite.
Sennonché ( odierna appellante principale ) non ha mai vantato alcun credito Parte_2 nei confronti di posto che il contratto di fornitura è intercorso con Enel Servizio Controparte_4
10 Elettrico che è sempre stato destinatario dei pagamenti e che ha emesso la fattura contestata in primo grado. Ne discende che non ha alcun interesse a dolersi di una diversa Parte_2 quantificazione di un credito di cui non è mai stata titolare e tanto meno di rivendicare la correttezza della determinazione originariamente effettuata da , tanto più Controparte_3 che la sentenza ha espressamente escluso che la erronea determinazione sia stata determinata da un cattivo funzionamento del contatore di competenza di , unico eventuale Parte_2 profilo di coinvolgimento di detta società nella presente vicenda.. In realtà l'unico capo di sentenza di cui l'appellante si sarebbe potuta dolere è quello relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite e tanto in ragione del fatto che è stata erroneamente accomunata Parte_2 alla soccombenza di , ancorchè nessuna sua pretesa sia stata disattesa dal Controparte_3 tribunale. La sentenza è da questo punto di vista paradossale ed abnorme perché contiene il riconoscimento di un credito nei confronti di un soggetto che non l'ha mai invocato e la sua contestuale condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del debitorie. Tale profilo, però, nei termini qui ricostruiti non ha costituito oggetto di doglianza da parte dell'appellante che, probabilmente fuorviato dai molteplici errori logico – giuridici che inficiano la sentenza, ha incentrato l'appello sulla rivendicazione del riconoscimento di infondatezza di una domanda di accertamento negativo che non l'aveva mai riguardato. Tanto vale a rendere inammissibile l'appello per come proposto.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale consegue, ex art. 334 secondo comma c.p.c., la dichiarazione di inefficacia degli appelli incidentali proposti da Controparte_4
e , essendo stati entrambi proposti con comparse depositate quando era già Controparte_3 trascorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Il rilievo d'ufficio della inammissibilità giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Attesa la natura della pronuncia deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 116 Parte_3 deò 2029 e nei confronti di e sugli appelli incidentali Controparte_4 Controparte_3 proposti da entrambi gli appellati così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale;
dichiara inefficaci gli appelli incidentali;
11 compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 3 settembre 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1596/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025, vertente
TRA già (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del suo procuratore Avv. , giusta procura per Notar di Controparte_1 Persona_1
Roma del 12.12.2017, Rep. 55629, Racc. 27976, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via
G. Alberto n. 27, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Tommaso Ricci e Antonino San Martino, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE
E già denominata Controparte_2 [...]
(cod. fisc. e P. IVA ), in persona del proprio procuratore Avv. Marco Controparte_3 P.IVA_2
Mammoliti, in virtù di procura autenticata per atto Notaio di Roma in data Persona_1
28.2.2019, rep. 58738, racc. 29985, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via B. Telesio n.
9, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Mongiardo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
O. Lagoteta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE nonché
1 (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo Controparte_4 C.F._1 studio in Lamezia Terme (CZ), alla Via D. Galli n. 8, rappresentato e difeso da se medesimo avendo la qualità necessaria ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in Controparte_5 narrativa, accogliere il proposto gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.116/2019 emessa il 20.1.2019 e depositata in data 8.2.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione:
a) rigettare le domande proposte dall'avv. nei confronti di Controparte_4 Parte_1
(già , siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in
[...] Parte_2 narrativa;
b) ordinare all'avv. la ripetizione, in favore di (già Controparte_4 Parte_1 [...]
, di tutte le somme da quest'ultima eventualmente già corrisposte a titolo di Parte_2 spese legali, in esecuzione della sentenza oggi impugnata;
c) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in via rescindente, accogliere l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, annullare la sentenza n. 116 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data
20.1/8.2.2019;
- del pari in via rescindente, ove sia accolto l'appello principale proposto da Parte_1
accogliere altresì l'appello incidentale condizionato proposto dall'esponente e, per
[...] CP_2
l'effetto, annullare anche per le ragioni dedotte dall'esponente medesima la sentenza n. 116 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20.1/8.2.2019;
- in via rescissoria:
i) in via principale, nel merito, con espressa dichiarazione di non voler accettare il contraddittorio su domande inerenti a fatti estranei all'oggetto del rapporto contrattuale inter partes, rigettare in ogni caso le domande proposte dall'Avv. perché infondate in fatto ed in diritto Controparte_4
e non provate;
ii) in via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare che l'Avv. è debitore Controparte_4 dell'esponente Società dell'importo di euro 6.641,20, quale residuo saldo ancora dovuto in ragione dei consumi di energia elettrica descritti nella fattura prodotta sub doc. 5 e, per l'effetto,
2 condannare l'Avv. a pagare all'esponente stessa il ridetto importo, o la maggiore o CP_4 minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e moratori di cui al D. Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231 (Ritardo nella corresponsione di interessi con riferimento alle transazioni commerciali) dalla data della scadenza della fattura e sino all'effettivo soddisfo, od in subordine gli interessi legali, e la rivalutazione.
Con vittoria di onorari, competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
Per : “Chiede che l'On. Corte di Appello di Catanzaro voglia, per i motivi di Controparte_4 cui in narrativa, accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale,
1. rigettare le domande formulate da con l'atto di appello principale Parte_1 nonché quelle articolate da nella comparsa di costituzione con Controparte_2 appello incidentale poiché infondate in fatto e in diritto;
In via incidentale autonoma e/o, ove occorra, condizionata,
2. condannare alla restituzione in favore dell'Avv. Controparte_2 CP_4 della somma di € 3.346,49 versata in data 17.1.2011, e di € 1.301,10 corrisposta al solo
[...] fine di evitare il distacco e/o la sospensione dell'energia elettrica;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'integrale soddisfo;
3. accertare e dichiarare che l'Avv. ha integralmente corrisposto a Controparte_4 [...] la somma di € 5.112,00 dovuta per i consumi effettivi di energia elettrica Controparte_2 per il periodo gennaio 2005 - settembre 2010;
4. condannare e di Servizio Elettrico Nazionale alla rifusione integrale (e non Parte_1 parziale) dei compensi e delle spese di lite, ivi comprese anche quelle della espletata CTU.
5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 28.11.2012, ha convenuto in giudizio Controparte_4 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale Controparte_3 di Lamezia Terme per accertare e dichiarare: 1) l'insussistenza della pretesa creditoria vantata da riportata nella fattura n. 7979411705770 emessa il 28.10.2010 e Controparte_3 relativa al periodo dall' 11.01.2005 al 10.09.2010; 2) l'illegittimità della rideterminazione dei consumi posti alla base della predetta fattura anche alla luce dell'omessa verifica in contraddittorio della funzionalità del contatore sostituito in data 10.9.2010.
3 Inoltre, ha chiesto che per l'effetto sia condannata alla restituzione Controparte_3 dell'importo di € 3.346,49 versato dall'attore in data 17.1.2011, a titolo di acconto sulla predetta fattura n. 7979411705770 con la clausola “salvo ripetizione indebito”, oltre ad € 1.301,10 corrisposto dal medesimo al fine di evitare il distacco e/o la sospensione dell'energia elettrica.
Infine, in subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare la compensazione tra detto credito e le somme già corrisposte dall'attore, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di qualsivoglia posta creditoria in favore di Controparte_3
A fondamento della domanda, l'attore ha assunto:
➢ di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residente
(n. cliente ) per l'abitazione e residenza familiare situata in contrada Magolà P.IVA_3 snc (ora via Dario Galli n. 8) di Lamezia Terme, con potenza contrattualmente impegnata pari a 6 kW;
➢ che in data 10.9.2010, ha proceduto alla sostituzione del contatore (di Parte_2 vecchia generazione monodirezionale) installato presso la propria abitazione;
➢ Che con la fattura n. 7979411705770 del 18.10.2010, emessa in relazione al bimestre settembre – ottobre 2010, gli ha comunicato di non dover Controparte_3 alcun pagamento per il servizio prestato e gli ha, invece, riconosciuto un credito pari a euro
2.144,74;
➢ tuttavia, con lettera del 29.10.2010, la società fornitrice ha proceduto al ricalcolo dei consumi in relazione al periodo dall'11.01.2005 al 10.9.2010, emettendo una fattura a debito di euro 13.285,14 per il preteso maggior consumo di 78.638 Kwh;
➢ con la medesima comunicazione e per effetto di nuova fatturazione, gli è stato evidenziato che l'importo di euro 13.285,14 sarebbe stato parzialmente compensato con la fattura n.
797941170577012 del 18.10.2010, residuando pertanto una posizione debitoria di euro
11.140,39;
➢ con successiva raccomandata A/R dell'1.12.2010, l'utente ha contestato i suddetti consumi e ha fatto presente che in relazione al periodo 2005 - 2010 ha sempre regolarmente pagato le fatture che gli ha inviato e per le quali sono state rilasciate le Controparte_3
relative quietanze, senza alcuna contestazione da parte della società;
➢ ha, comunque, chiesto all' i verificare, in contraddittorio, la funzionalità del contatore Pt_2 prelevato e, onde evitare la sospensione dell'energia elettrica, ha prima pagato la somma di euro 3.346,49, a titolo di acconto rispetto alla fattura del 28.10.2010 e con la clausola
4 “salvo ripetizione di indebito”, e poi ha provveduto al versamento di una ulteriore somma pari a 1.301,10euro;
➢ ha evidenziato, altresì, che il maggior consumo circoscritto al periodo 30.11.2008 (data dell'ultima lettura) – 10.09.2010 (data di sostituzione del contatore) doveva essere imputabile al cattivo funzionamento del contatore atteso che l'esosa pretesa attinente a un solo biennio superava la metà dei consumi registrati nei precedenti otto anni, quando addirittura non erano presenti presso la propria abitazione quegli accorgimenti di risparmio energetico introdotti successivamente.
Non avendo ottenuto alcun riscontro positivo da parte della società fornitrice, è stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria al fine di sentir accertare e dichiarare il comportamento illegittimo di che ha proceduto a un conguaglio a ritroso, sino a gennaio 2005, Controparte_3 nonostante la corresponsione del pagamento delle relative fatture mai contestate dalla stessa società.
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata in causa di terzo ex artt. 106 e 269 c.p.c., depositata in data 20.02.2013, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3
In via pregiudiziale, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Parte_2 in qualità di soggetto distributore territorialmente competente;
in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare che è debitore nei suoi confronti dell'importo di euro Controparte_4
6.641,20, quale residuo saldo ancora dovuto in ragione dei consumi di energia elettrica e meglio specificato in fattura.
Autorizzata la chiamata ti terzo, con comparsa depositata in data 22.07.2013, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_2
In relazione alla fornitura erogata in favore dell'attore, in data 10.09.2010 ha rappresentato che i propri operatori hanno provveduto alla sostituzione del contatore avente matricola 6923 che, in quel momento, registrava un consumo pari a 39.428 kWh, così come risultante dal verbale sottoscritto da entrambe le parti, ma ha chiarito che il suddetto contatore essendo un vecchio modello arrivava solo a cinque cifre e, per tale ragione, ripartiva da zero al raggiungimento della cifra 100.000 kWh nella registrazione dei consumi.
Ne consegue che attese le letture effettive al 10.01.2005 di 60.790 kWh e in data 30.11.2008 una di 82.172 kWh, la lettura rilevata il 10.09.2010 non poteva corrispondere a 39.428 kWh bensì a
139.428 kWh.
5 La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo di prova testimoniale e di espletamento di CTU contabile.
Con sentenza n. 116/2019, pubblicata in data 08.02.2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso: 1) ha accertato e dichiarato che i consumi elettrici nel periodo gennaio 2005 – settembre
2010 ammontano a euro 5.112,00 e, conseguentemente, ha dichiarato l'illegittimità della fattura n.
7979411705770 di euro 13.285,14 emessa da in data 28.10.2010; 2) ha Parte_2 condannato l'attore al pagamento, in favore delle convenute, della somma di euro 5.112,00 per consumo di energia elettrica periodo gennaio 2005 – settembre 2010, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa detrazione delle somme già versate dall'attore; 3) rigettato la domanda riconvenzionale proposta da 4) ha compensato parzialmente le spese Controparte_3 di lite tra le parti nella misura del 50% e ha condannato le parti convenute, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.500,00 oltre iva, cpa e spese forfetarie come per legge;
5) ha posto a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese di CTU.
In estrema sintesi il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda formulata dall'attore evidenziando quanto segue.
In primo luogo, dopo aver dato atto che tra le parti non è in contestazione la sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico, ha precisato che dalla espletata istruttoria è emerso che: 1) il pagamento dei consumi è avvenuto solo per alcuni periodi facendo riferimento all'autolettura; 2) ha contestato gli importi addebitati dalla società a Controparte_4 seguito dei conguagli inerenti al periodo gennaio 2005 – settembre 2010, conseguenti alla sostituzione del contatore;
3) l'attore non ha dato prova del malfunzionamento del contatore sostituito ma ha, invece, sottoscritto in contraddittorio il verbale del 10.09.2010, in cui è stata riportata la lettura del contatore al momento della sostituzione.
Tuttavia, dopo aver richiamato brevemente la disposizione di cui all'art. 1, co. 11.2 della Delibera
200/99 dell'autorità Garante per l'Energia, in base alla quale la sostituzione del contatore può avvenire solo con il consenso dell'utente e previa visione del medesimo dei consumi registrati dal gruppo di misura, il Tribunale ha ritenuto come non assolto l'onere probatorio posto in capo al soggetto gestore.
In particolare, quest'ultimo non ha provato la conoscenza da parte dell'utente delle modalità di conteggio dei kWh. Non ha dimostrato, infatti, la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto in fattura, precludendo a la possibilità di quantificare il suo Controparte_4 pregresso consumo. Al contrario, si è limitato a esibire solo il verbale di sostituzione del contatore in cui è riportata la lettura di 39.428 kWh.
6 Infine, sulla scorta delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU e in base alle quali il consumo energetico relativo al periodo gennaio 2005 – dicembre 2010 è stato pari a 451,68 kWh, il giudice di prime cure ha concluso nel senso di ritenere che l'importo dovuto dall'attore per siffatto periodo
è pari a euro 5.112,00, previa detrazione delle somme già corrisposte.
Ha, poi, rigettato la domanda riconvenzionale formulata da perché Controparte_3 non provata.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il 23.07.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 11.11.2019, si è costituito in giudizio in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con contestuale appello incidentale condizionato.
In data 15.11.2019, si è costituito in giudizio con appello incidentale , affidandolo Controparte_4 ai motivi che si esamineranno.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed
è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana Ferriero.
Precisate le conclusioni all'udienza del 9.04.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento dell'11.04.2025 depositato in data
14.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Le valutazioni della Corte.
2.3 L'appello principale
2.3.1
Con un primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza per “distorsioni dei fatti di causa – violazione e mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c. – violazione art. 2697 c.c.”.
In particolare, lamenta parte appellante che, tenuto conto del complessivo quadro probatorio, il
Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda dell'attore per assoluta carenza di prova circa i fatti costitutivi della pretesa e che disponendo diversamente ha violato quanto previsto dagli artt. 115
c.p.c. e 2697 c.c.
7 che se, da un lato, il giudice di prime cure ha correttamente Controparte_6 precisato che l'attore non ha fornito la prova del malfunzionamento del contatore sostituito e ha, invece, sottoscritto in contraddittorio il verbale del 10.09.2012 in cui si dà contezza della lettura dei consumi al momento della sostituzione, da altro lato, però, ha affermato in palese contraddizione con quanto sopra ritenuto che la sostituzione del contatore poteva avvenire
“soltanto con il consenso del cliente previa visione del medesimo dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione e previa sua sottoscrizione”.
Inoltre, sottolinea l'appellante che il giudice di prime cure ha erroneamente citato l'art. 1 della
Delibera n. 200/99 che ha un contenuto completamente diverso rispetto a quanto riportato in sentenza. Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui la disposizione a cui il giudice di prime cure avrebbe voluto far riferimento fosse, come probabile, l'art. 11, tale richiamo è comunque errato atteso che l'oggetto della controversia non è il malfunzionamento di un gruppo di misura ma la correttezza o meno delle richieste di pagamento avanzate dal fornitore sul presupposto di letture di consumo comunicate dal soggetto distributore.
Precisa ulteriormente sul punto che in palese violazione dell'art. 115 c.p.c. il giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione che: 1) la sostituzione del gruppo di misura non è avvenuta in conseguenza di un malfunzionamento ma solo perché si è trattato di un vecchio modello a cinque cifre che riparte in automatico da zero al raggiungimento dei 100.000 kWh;
2) la sostituzione del contatore è avvenuta con il consenso dell'utente (come risulta dal verbale depositato e per ammissione dell'attore nel suo atto di citazione).
Infine, in palese violazione dell'art. 2697 c.c., il Tribunale ha affermato che l'odierno appellante si è limitato a esibire solo il verbale di sostituzione del contatore in cui vi è riportata la lettura di
39.428 kWh, non tenendo in considerazione quanto emerso in sede di espletamento della prova testimoniale. In realtà, dalle dichiarazioni rese dal proprio teste, all'udienza del Testimone_1
28.10.2014 si evince agevolmente che la lettura del contatore compiuta al momento della sua sostituzione attiene a un contatore di vecchia generazione e, in quanto tale, consentiva una lettura massima di cinque cifre, ragion per cui la lettura di 39.428 kWh doveva intendersi pari a 139.428
kWh.
2.3.2
Con un secondo motivo di gravame, impugna la sentenza per “illegittimo Parte_3 espletamento della CTU – mancata motivazione della sentenza in merito al rigetto delle argomentazioni delle convenute”.
8 Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure ha accolto la richiesta di CTU con ordinanza del
20.02.2016, nonostante inizialmente con il provvedimento del 13.11.2014 ha ritenuto di dover fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni proprio perché siffatto mezzo istruttorio è stato qualificato come esplorativo. In realtà, avrebbe dovuto confermare la decisione della precedente ordinanza, atteso che non ha fornito alcuna prova a supporto delle sue pretese. Controparte_4
Infatti, come anche lo stesso giudice ha sottolineato in sentenza, “l'attore non ha dato prova del malfunzionamento del contatore sostituito ma anzi ha sottoscritto, in contraddittorio, il verbale redatto in data 10 settembre 2010 in cui è stata riportata la lettura del contatore al momento della sua sostituzione”.
2.3.3
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “violazione dell'art. 111 co. VI Cost. – difetto di motivazione – erronea valutazione della CTU”.
Secondo il giudice di prime cure è incorso in errore quando ha affermato Parte_3 che non poteva essere accolta la tesi difensiva dell'odierna appellante in relazione alle modalità di conteggio dei kWh poiché tali modalità non sono state provate. Sul punto, evidenzia parte appellante che non sono stati delineati i motivi di diritto sulla base dei quali il Tribunale ha ritenuto che quanto asserito da entrambe le convenute in merito al conteggio dei kWh non poteva essere condiviso, nonostante nelle comparse costitutive di ed Controparte_3 [...] si evinceva chiaramente l'iter compiuto per arrivare all'emissione delle fatture Parte_2 contestate e dell'importo legittimamente richiesto per la somministrazione di energia elettrica.
Per siffatta ragione, la sentenza impugnata risulta carente di motivazione sul punto, in violazione dell'art. 111 co. VI Cost.
Sostiene inoltre l'appellante che il Tribunale non ha mai analizzato le difese spiegate dallo stesso in primo grado, né ha posto la sua attenzione sulle eccezioni sollevate da entrambe le società. Al contrario, si è semplicemente limitato ad aderire acriticamente alla tesi difensiva di CP_4
circa il presunto malfunzionamento del contatore e la conseguente erronea fatturazione
[...] dei consumi di energia elettrica.
Lamenta, altresì, che il nominato CTU ha fornito una ricostruzione dei consumi del tutto ipotetica che non poteva essere ritenuta come attendibile. Infatti, l'Ing. nel prendere in CP_7 considerazione le letture effettive del 10.1.2005 e del 30.11.2008 allo scopo di provvedere alla ricostruzione dei consumi fino all'anno 2010, ha tenuto conto dei consumi medi registrati in quel periodo, non considerando, però, i possibili cambiamenti nell'utilizzazione della fornitura da parte del gruppo familiare dell'attore.
9 Infine, chiede che in caso di accoglimento del proprio gravame, sia ordinato a la Controparte_4 ripetizione in favore di di tutte le somme eventualmente corrisposte da Parte_1 quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
L'appello va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte dell'appellante
La presente controversia nasce nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra CP_4 ed : in particolare e per come si è sopra riportato,
[...] Controparte_3 Controparte_4 ha proposto una domanda di accertamento negativo del credito vantato da Controparte_3 in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica intercorso tra le parti con specifico riferimento alla fattura n. 797941170577019 dell'importo di € 13.285 emessa da CP_3
. L'assunto dell'attore è che tale importo fosse assolutamente abnorme rispetto ai consumi
[...] precedenti, non provato e in contrasto con i precedenti riconoscimenti di regolare pagamento da parte dell' . Nel costituirsi in giudizio l' ha precisato Controparte_3 Controparte_3 di essere il semplice venditore dell'energia elettrica mentre l'erogazione e la misurazione erano curate da che aveva anche provveduto alla sostituzione del contatore e che, Parte_2 pertanto, ogni questione relativa al mancato o erroneo funzionamento del contatore dovesse essere trattata in contraddittorio con di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata Parte_2 in causa. A fronte dell'ingresso nel giudizio di l'originario attore si è limitato Parte_2 ad estendere condizionatamente la propria domanda alla terza chiamata laddove vi fosse una sua responsabilità nelle pretese azionate dalla convenuta.
Tutto ciò premesso la sentenza impugnata, non curandosi in alcun modo di distinguere le posizioni della convenuta e della terza chiamata né in relazione al processo né in relazione al contratto intercorso solo tra attore e convenuta ha, con motivazione lacunosa e contraddittoria_(i) escluso che vi fosse un malfunzionamento del contatore (ii) al contempo, negato validità alla quantificazione del credito unilateralmente operata dall' erroneamente Controparte_3 affermando tuttavia che la fattura sia stata emessa da ( iii) accertato che l'attore Parte_2 avesse un debito nei confronti di entrambe le società pari ad € 5112 condannandolo al pagamento nei confronti di entrambe le società; (iiii) rigettato la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
relativa alle somme asseritamente ancora dovute sulla base della fattura sopra Controparte_3 ricordata;
( iiiii) condannato entrambe le società al pagamento delle spese di lite.
Sennonché ( odierna appellante principale ) non ha mai vantato alcun credito Parte_2 nei confronti di posto che il contratto di fornitura è intercorso con Enel Servizio Controparte_4
10 Elettrico che è sempre stato destinatario dei pagamenti e che ha emesso la fattura contestata in primo grado. Ne discende che non ha alcun interesse a dolersi di una diversa Parte_2 quantificazione di un credito di cui non è mai stata titolare e tanto meno di rivendicare la correttezza della determinazione originariamente effettuata da , tanto più Controparte_3 che la sentenza ha espressamente escluso che la erronea determinazione sia stata determinata da un cattivo funzionamento del contatore di competenza di , unico eventuale Parte_2 profilo di coinvolgimento di detta società nella presente vicenda.. In realtà l'unico capo di sentenza di cui l'appellante si sarebbe potuta dolere è quello relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite e tanto in ragione del fatto che è stata erroneamente accomunata Parte_2 alla soccombenza di , ancorchè nessuna sua pretesa sia stata disattesa dal Controparte_3 tribunale. La sentenza è da questo punto di vista paradossale ed abnorme perché contiene il riconoscimento di un credito nei confronti di un soggetto che non l'ha mai invocato e la sua contestuale condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del debitorie. Tale profilo, però, nei termini qui ricostruiti non ha costituito oggetto di doglianza da parte dell'appellante che, probabilmente fuorviato dai molteplici errori logico – giuridici che inficiano la sentenza, ha incentrato l'appello sulla rivendicazione del riconoscimento di infondatezza di una domanda di accertamento negativo che non l'aveva mai riguardato. Tanto vale a rendere inammissibile l'appello per come proposto.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale consegue, ex art. 334 secondo comma c.p.c., la dichiarazione di inefficacia degli appelli incidentali proposti da Controparte_4
e , essendo stati entrambi proposti con comparse depositate quando era già Controparte_3 trascorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Il rilievo d'ufficio della inammissibilità giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Attesa la natura della pronuncia deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 116 Parte_3 deò 2029 e nei confronti di e sugli appelli incidentali Controparte_4 Controparte_3 proposti da entrambi gli appellati così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale;
dichiara inefficaci gli appelli incidentali;
11 compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 3 settembre 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
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