Articolo 4 della Legge 8 luglio 2009, n. 92
Articolo 3Articolo 5
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5 agosto 2009
Art. 4. Istituzione di un comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del fondo speciale 1. Il fondo speciale di cui all'articolo 3 e' gestito da un comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Del comitato, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, fanno parte il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo della valorizzazione dei beni culturali, un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il sindaco del comune di Cava de' Tirreni o un suo delegato; un rappresentante della provincia di Salerno e un rappresentante della regione Campania; due esperti nominati, tra ricercatori o docenti universitari, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali; un componente, con funzioni di coordinamento religioso, designato dall'Abate dell'Abbazia della Santissima Trinita' di Cava de' Tirreni.
2. Al comitato di cui al comma 1 spetta, altresi', il compito di organizzare e di predisporre eventi scientifico-culturali per la celebrazione del millenario dell'Abbazia della Santissima Trinita' di Cava de' Tirreni nell'anno 2011 e di stabilire il relativo calendario dei lavori.
3. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti, e alle spese di funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito delle disponibilita' finanziarie dell' amministrazione presso la quale il comitato e' istituito.
Entrata in vigore il 5 agosto 2009