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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2573 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Brigida Larocca
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle concordate condizioni di cui agli allegati Parte A e Parte B.
VERBALE PARTE A
comparsi personalmente innanzi al Giudice Relatore Dott.ssa Sollazzo Elena all'udienza del
19/11/2024 concordano e pattuiscono quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto ed impegno a non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
2) La casa familiare sita in Rosà (VI) alla Via Don DO Marangoni n.35/A viene assegnata, salvo quanto di seguito meglio specificato, al SI. , mentre la SI.ra Parte_1
ha già provveduto a trasferire la propria residenza portando con sè tutti i Parte_2
propri effetti personali.
3) Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Il minore avrà Per_1
collocazione principale e residenza con la madre, presso l'abitazione sita a Rosà (VI) alla
Via Eugenio Montale n.8/int.2.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni della madre e del minore.
In ogni caso il SI. dovrà tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti Parte_1
modalità, salvo diversi accordi tra i genitori:
• a week end alternati, dall'orario di uscita di scuola del sabato al lunedì mattina e per due pomeriggi alla settimana;
• una settimana durante le vacanze natalizie, da concordarsi con congruo anticipo,
alternativamente un anno compreso il Natale, un anno il Capodanno;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali in modo tale da ricomprendere ad anni alterni la festività
della Pasqua;
• per n. 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il
31 maggio di ciascun anno.
4) Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma mensile di Parte_1 Parte_2
EURO 200,00 (duecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore
. Il SI. provvederà inoltre al mantenimento diretto dei figli Per_1 Parte_1
DO ed , oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti con il Per_2
medesimo conviventi.
5) Il padre corrisponderà inoltre alla madre il 100% delle spese straordinarie sostenute sia per il figlio minore che per i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, spese così come individuate e con i tempi e le modalità stabilite dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere.
6) L'assegno unico spetterà in via esclusiva alla SI.ra . Parte_2
7) I coniugi si dichiarano edotti delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali e dichiarano di essere economicamente autosufficienti (docc. 4 e 5) e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti di espatrio in favore del figlio minore.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza a cui, quindi, prestano acquiescenza.
VERBALE PARTE B
comparsi personalmente innanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Sollazzo Elena all'udienza del 19/11/2024, precisato che durante il matrimonio erano in regime di separazione dei beni,
concordano e pattuiscono quanto segue: 1) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi conseguenti alla presente separazione, la SI.ra (codice fiscale: ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] cede al SI. (codice fiscale: Parte_1
nato a [...] il [...], che accetta, la piena proprietà della C.F._1
propria quota di ½ dei beni immobili alla stessa intestati, così come risultanti dalla visura catastale allegata (doc.6) e così censiti:
-========= In Comune di Rosà (VI) ==========
Catasto Fabbricati
foglio 15 m.n. 385 Sub 4, cat. A/3, cl. 3, cons. 7,5 vani, rendita €.464,81, abitazione in via
Don DO Marangoni n.35/A, piano S1-T;
foglio 15 m.n. 385 Sub 5, cat. C/6, cl. 3, cons. 46 metri quadri, rendita €.97,40, garage in via
Don DO Marangoni, piano S1;
foglio 15 m.n. 697, cat. F/1, cons. 671 metri quadri, in via Don DO Marangoni n.35/A,
piano T, come da dichiarazione di area urbana n.4653.1/2024-Pratica n.VI0004653 in atti dal 16/01/2024;
foglio 15 m.n. 698, cat. F/1, cons. 243 metri quadri, in via Don DO Marangoni n.35/A,
piano T, come da dichiarazione di area urbana n.4875.1/2024-Pratica n.VI0004875 in atti dal 16/01/2024;
Catasto Terreni
foglio 15 m.n. 700, terreno SEM IRR ARB di classe 3, Superficie 186 metri quadri, reddito domenicale €.1,44; reddito agrario €.0,67;
nonché
foglio 15 m.n. part. 585, terreno SEM IRR ARB di classe 3, Superficie 10 metri quadri,
reddito domenicale €.0,08; reddito agrario €.0,04; foglio 15 m.n. part. 592, terreno SEM IRR ARB di classe 3, Superficie 15 metri quadri,
reddito domenicale €.0,12; reddito agrario €.0,05;
foglio 15 m.n. part. 593, terreno SEM IRR ARB di classe 3, Superficie 5 metri quadri, reddito domenicale €.0,04; reddito agrario €.0,02;
foglio 15 m.n. part. 701, terreno SEM IRR ARB di classe 3, Superficie 9 metri quadri, reddito domenicale €.0,07; reddito agrario €.0,03.
Trattasi, nel complesso, di fabbricato composto di abitazione al piano terra, con cantina,
lavanderia, centrale termica, w.c. al piano sottostrada, con area di stretta pertinenza, e quota su porzione di strada di stretta pertinenza, siti in Rosà (VI), con accesso da Via Don
Marangoni.
Agli effetti catastali si precisa che:
- i m.n. 385 Sub.4 e Sub.5 sono tali a seguito di denuncia all'Agenzia del Territorio Catasto
Fabbricati Ufficio Provinciale di Vicenza di variazione catastale prot.n.140165 del
22/04/2003 per diversa distribuzione spazi interni (doc.7)- Rettifica d'intestazione all'attualità
del 29/05/1997-S.E. 291641/2004 Voltura n.13795.1/2004-Pratica n. VI0291662 in atti dal
15/11/2004 e come da ultima planimetria in atti al 15/12/2023 (doc.17);
- i m.n.697 e 698 sono stati trasformati in area urbana F1, come risulta da dichiarazione di area urbana n.4653.1/2024-Pratica n.VI0004653 in atti dal 16/01/2024 e da dichiarazione di area urbana n.4875.1/2024-Pratica n.VI0004875 in atti dal 16/01/2024 (doc.18).
CONFINI
La SI.ra dichiara che gli immobili oggetto del presente trasferimento, Parte_2
formanti un unico corpo, confinano con m.n. 368, 378, 588, 191, 385, 699, 190, 465, 584 e
466, salvo i più recenti e precisi
La SI.ra dichiara la regolarità e la conformità sia catastale che urbanistica Parte_2 dell'immobile, costruito a seguito di licenza edilizia n.1170 del 29/11/1972 rilasciata dal
Comune di Rosà (doc.8). Dichiara inoltre che l'edificio è stato riconosciuto abitabile dal predetto Comune il 20/07/1976 (doc.9). Per quanto necessario dichiara inoltre che in relazione al suddetto fabbricato il ha rilasciato la concessione edilizia in CP_1
sanatoria n.123/1170, in data 11/02/1991 (doc.10).
Parte cedente dichiara che l'immobile è classificato in classe energetica “E”, come risulta dall'attestato di prestazione energetica Cod. Id. n.51118/2022 rilasciato dal Geom.
[...]
in data 25/05/2022 (doc.11). Per_3
Relativamente all'elaborato planimetrico depositato, le parti dichiarano che questo è quanto
è stato possibile da loro recuperare.
Si deposita il certificato di destinazione urbanistica dei citati terreni, rilasciato dal Comune
di Rosà in data 11/04/2024 (doc.12).
2) La SI.ra dichiara che l'acquisto dei predetti beni proviene da: Parte_2
- atto di compravendita stipulato in data 18/04/2002 Rep. n. 20.396 e Racc. n.3667 del notaio di Bassano del Grappa, ivi registrato il 23.04.2002 al n.744 Mod. 2V e Persona_4
sempre ivi trascritto al n.4725 R.G. e n.3430 R.P (doc.13).
3) Garantisce la parte cedente la piena proprietà e l'assoluta libertà da oneri, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, vincoli, servitù passive non apparenti e diritti reali parziari a terzi spettanti.
4) La cessione dei beni ai punti che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
5) Le parti dichiarano e garantiscono che i beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e, quindi, liberamente commerciabili.
6) Le parti dichiarano che sull'unità immobiliare oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi.
7) Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 co.
1-bis legge n.52/85, che gli immobili sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
8) La parti dichiarano, altresì, che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è
scaduto il termine di presentazione.
9) La SI.ra dichiara di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale. Parte_2
10) Le parti dichiarano che il valore della quota oggetto del trasferimento è pari ad
€.50.000,00 (euro cinquantamila/00), somma che il SI. per metà Parte_1
(€.25.000,00 - euro venticinquemila/00) ha già corrisposto con bonifico bancario alla SI.ra e che per l'altra metà (€.25.000,00 - euro venticinquemila/00) si impegna Parte_2
e si obbliga a corrispondere alla SI.ra , in rate mensili da €.2.000,00 (euro Parte_2
duemila/00) ciascuna, con decorrenza a partire dalla data della trascrizione del trasferimento immobiliare nei pubblici registri immobiliari. Dette rate potranno essere corrisposte sia tramite bonifico bancario sia a mezzo contanti.
11) Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni -assunte senza spirito di liberalità- costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art.19 della legge n.74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale
29/4-10/5/99 nr.154.
Le parti danno atto che il Cancelliere si è limitato a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del “Protocollo per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio” sottoscritto dal
Tribunale di Vicenza e dall'Ordine degli Avvocati di Vicenza in data 27/06/2022 e che è
onere delle parti, che si obbligano a provvedervi a loro cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti Uffici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cartigliano (VI) in data 17.06.2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo Per_1
ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre al 100%
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
provvedere al mantenimento diretto dei figli DO ed , maggiorenni ma non Per_2
economicamente autosufficienti con il medesimo conviventi, nonché di sostenere al 100%
le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Rosà (VI),
in via Don DO Marangoni n.35/A in favore di , quale genitore convivente Parte_1
con i figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 19.11.2024 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla parte B del verbale delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti di espatrio in favore del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Cartigliano (VI) in data 17.06.2006 con atto trascritto al n. 5, parte II, serie C,
anno 2006 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cartigliano (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2573 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Brigida Larocca
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle concordate condizioni di cui agli allegati Parte A e Parte B.
VERBALE PARTE A
comparsi personalmente innanzi al Giudice Relatore Dott.ssa Sollazzo Elena all'udienza del
19/11/2024 concordano e pattuiscono quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto ed impegno a non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
2) La casa familiare sita in Rosà (VI) alla Via Don DO Marangoni n.35/A viene assegnata, salvo quanto di seguito meglio specificato, al SI. , mentre la SI.ra Parte_1
ha già provveduto a trasferire la propria residenza portando con sè tutti i Parte_2
propri effetti personali.
3) Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Il minore avrà Per_1
collocazione principale e residenza con la madre, presso l'abitazione sita a Rosà (VI) alla
Via Eugenio Montale n.8/int.2.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni della madre e del minore.
In ogni caso il SI. dovrà tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti Parte_1
modalità, salvo diversi accordi tra i genitori:
• a week end alternati, dall'orario di uscita di scuola del sabato al lunedì mattina e per due pomeriggi alla settimana;
• una settimana durante le vacanze natalizie, da concordarsi con congruo anticipo,
alternativamente un anno compreso il Natale, un anno il Capodanno;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali in modo tale da ricomprendere ad anni alterni la festività
della Pasqua;
• per n. 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il
31 maggio di ciascun anno.
4) Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma mensile di Parte_1 Parte_2
EURO 200,00 (duecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore
. Il SI. provvederà inoltre al mantenimento diretto dei figli Per_1 Parte_1
DO ed , oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti con il Per_2
medesimo conviventi.
5) Il padre corrisponderà inoltre alla madre il 100% delle spese straordinarie sostenute sia per il figlio minore che per i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, spese così come individuate e con i tempi e le modalità stabilite dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere.
6) L'assegno unico spetterà in via esclusiva alla SI.ra . Parte_2
7) I coniugi si dichiarano edotti delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali e dichiarano di essere economicamente autosufficienti (docc. 4 e 5) e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti di espatrio in favore del figlio minore.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza a cui, quindi, prestano acquiescenza.
VERBALE PARTE B
comparsi personalmente innanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Sollazzo Elena all'udienza del 19/11/2024, precisato che durante il matrimonio erano in regime di separazione dei beni,
concordano e pattuiscono quanto segue: 1) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi conseguenti alla presente separazione, la SI.ra (codice fiscale: ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] cede al SI. (codice fiscale: Parte_1
nato a [...] il [...], che accetta, la piena proprietà della C.F._1
propria quota di ½ dei beni immobili alla stessa intestati, così come risultanti dalla visura catastale allegata (doc.6) e così censiti:
-========= In Comune di Rosà (VI) ==========
Catasto Fabbricati
foglio 15 m.n. 385 Sub 4, cat. A/3, cl. 3, cons. 7,5 vani, rendita €.464,81, abitazione in via
Don DO Marangoni n.35/A, piano S1-T;
foglio 15 m.n. 385 Sub 5, cat. C/6, cl. 3, cons. 46 metri quadri, rendita €.97,40, garage in via
Don DO Marangoni, piano S1;
foglio 15 m.n. 697, cat. F/1, cons. 671 metri quadri, in via Don DO Marangoni n.35/A,
piano T, come da dichiarazione di area urbana n.4653.1/2024-Pratica n.VI0004653 in atti dal 16/01/2024;
foglio 15 m.n. 698, cat. F/1, cons. 243 metri quadri, in via Don DO Marangoni n.35/A,
piano T, come da dichiarazione di area urbana n.4875.1/2024-Pratica n.VI0004875 in atti dal 16/01/2024;
Catasto Terreni
foglio 15 m.n. 700, terreno SEM IRR ARB di classe 3, Superficie 186 metri quadri, reddito domenicale €.1,44; reddito agrario €.0,67;
nonché
foglio 15 m.n. part. 585, terreno SEM IRR ARB di classe 3, Superficie 10 metri quadri,
reddito domenicale €.0,08; reddito agrario €.0,04; foglio 15 m.n. part. 592, terreno SEM IRR ARB di classe 3, Superficie 15 metri quadri,
reddito domenicale €.0,12; reddito agrario €.0,05;
foglio 15 m.n. part. 593, terreno SEM IRR ARB di classe 3, Superficie 5 metri quadri, reddito domenicale €.0,04; reddito agrario €.0,02;
foglio 15 m.n. part. 701, terreno SEM IRR ARB di classe 3, Superficie 9 metri quadri, reddito domenicale €.0,07; reddito agrario €.0,03.
Trattasi, nel complesso, di fabbricato composto di abitazione al piano terra, con cantina,
lavanderia, centrale termica, w.c. al piano sottostrada, con area di stretta pertinenza, e quota su porzione di strada di stretta pertinenza, siti in Rosà (VI), con accesso da Via Don
Marangoni.
Agli effetti catastali si precisa che:
- i m.n. 385 Sub.4 e Sub.5 sono tali a seguito di denuncia all'Agenzia del Territorio Catasto
Fabbricati Ufficio Provinciale di Vicenza di variazione catastale prot.n.140165 del
22/04/2003 per diversa distribuzione spazi interni (doc.7)- Rettifica d'intestazione all'attualità
del 29/05/1997-S.E. 291641/2004 Voltura n.13795.1/2004-Pratica n. VI0291662 in atti dal
15/11/2004 e come da ultima planimetria in atti al 15/12/2023 (doc.17);
- i m.n.697 e 698 sono stati trasformati in area urbana F1, come risulta da dichiarazione di area urbana n.4653.1/2024-Pratica n.VI0004653 in atti dal 16/01/2024 e da dichiarazione di area urbana n.4875.1/2024-Pratica n.VI0004875 in atti dal 16/01/2024 (doc.18).
CONFINI
La SI.ra dichiara che gli immobili oggetto del presente trasferimento, Parte_2
formanti un unico corpo, confinano con m.n. 368, 378, 588, 191, 385, 699, 190, 465, 584 e
466, salvo i più recenti e precisi
La SI.ra dichiara la regolarità e la conformità sia catastale che urbanistica Parte_2 dell'immobile, costruito a seguito di licenza edilizia n.1170 del 29/11/1972 rilasciata dal
Comune di Rosà (doc.8). Dichiara inoltre che l'edificio è stato riconosciuto abitabile dal predetto Comune il 20/07/1976 (doc.9). Per quanto necessario dichiara inoltre che in relazione al suddetto fabbricato il ha rilasciato la concessione edilizia in CP_1
sanatoria n.123/1170, in data 11/02/1991 (doc.10).
Parte cedente dichiara che l'immobile è classificato in classe energetica “E”, come risulta dall'attestato di prestazione energetica Cod. Id. n.51118/2022 rilasciato dal Geom.
[...]
in data 25/05/2022 (doc.11). Per_3
Relativamente all'elaborato planimetrico depositato, le parti dichiarano che questo è quanto
è stato possibile da loro recuperare.
Si deposita il certificato di destinazione urbanistica dei citati terreni, rilasciato dal Comune
di Rosà in data 11/04/2024 (doc.12).
2) La SI.ra dichiara che l'acquisto dei predetti beni proviene da: Parte_2
- atto di compravendita stipulato in data 18/04/2002 Rep. n. 20.396 e Racc. n.3667 del notaio di Bassano del Grappa, ivi registrato il 23.04.2002 al n.744 Mod. 2V e Persona_4
sempre ivi trascritto al n.4725 R.G. e n.3430 R.P (doc.13).
3) Garantisce la parte cedente la piena proprietà e l'assoluta libertà da oneri, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, vincoli, servitù passive non apparenti e diritti reali parziari a terzi spettanti.
4) La cessione dei beni ai punti che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
5) Le parti dichiarano e garantiscono che i beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e, quindi, liberamente commerciabili.
6) Le parti dichiarano che sull'unità immobiliare oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi.
7) Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 co.
1-bis legge n.52/85, che gli immobili sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
8) La parti dichiarano, altresì, che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è
scaduto il termine di presentazione.
9) La SI.ra dichiara di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale. Parte_2
10) Le parti dichiarano che il valore della quota oggetto del trasferimento è pari ad
€.50.000,00 (euro cinquantamila/00), somma che il SI. per metà Parte_1
(€.25.000,00 - euro venticinquemila/00) ha già corrisposto con bonifico bancario alla SI.ra e che per l'altra metà (€.25.000,00 - euro venticinquemila/00) si impegna Parte_2
e si obbliga a corrispondere alla SI.ra , in rate mensili da €.2.000,00 (euro Parte_2
duemila/00) ciascuna, con decorrenza a partire dalla data della trascrizione del trasferimento immobiliare nei pubblici registri immobiliari. Dette rate potranno essere corrisposte sia tramite bonifico bancario sia a mezzo contanti.
11) Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni -assunte senza spirito di liberalità- costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art.19 della legge n.74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale
29/4-10/5/99 nr.154.
Le parti danno atto che il Cancelliere si è limitato a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del “Protocollo per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio” sottoscritto dal
Tribunale di Vicenza e dall'Ordine degli Avvocati di Vicenza in data 27/06/2022 e che è
onere delle parti, che si obbligano a provvedervi a loro cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti Uffici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cartigliano (VI) in data 17.06.2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo Per_1
ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre al 100%
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
provvedere al mantenimento diretto dei figli DO ed , maggiorenni ma non Per_2
economicamente autosufficienti con il medesimo conviventi, nonché di sostenere al 100%
le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Rosà (VI),
in via Don DO Marangoni n.35/A in favore di , quale genitore convivente Parte_1
con i figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 19.11.2024 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla parte B del verbale delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti di espatrio in favore del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Cartigliano (VI) in data 17.06.2006 con atto trascritto al n. 5, parte II, serie C,
anno 2006 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cartigliano (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo