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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/09/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1063/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. LI Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1063/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BILOTTI DANIELA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
UCCELLI ELENA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premettendo il matrimonio concordatario civile a Crespina in data 10.08.1996 con il signor rilevando la nascita dei figli LI (nel 2012) e CP
(nel 2015), allegando la crisi dell'unione matrimoniale in esito alla ER scoperta di una relazione extraconiugale del marito e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 2.5.2025
e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1 [...] per sentir pronunciare la separazione dei coniugi. La ricorrente CP concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati ed addebitando la richiesta separazione al sig;
Disporre CP
l'Affidamento condiviso di LI e ad entrambi i genitori che, pertanto, ER eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune
1 accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nonché alle capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; Assegnare la casa coniugale e familiare di Livorno, in comproprietà dei coniugi, dalla quale comunque il si è CP allontanato fin dal mese di febbraio 2025, alla signora ed ai suoi figli, con Parte_1 ogni arredo e corredo. LI e pertanto, saranno domiciliati e collocati ER prevalentemente presso la madre e manterranno la residenza di Via della Olivara n
181; Ordinare al sig di cancellare la propria residenza da Via dell'Olivara, e CP trasferirla all'indirizzo in cui già da marzo ha fissato il proprio domicilio, liberando la casa coniugale di tutti i suoi beni personali;
Disporre e confermare la regolamentazione concordata per la tenuta dei bambini e così stabilire che il possa vedere e CP tenere seco LI e la prima settimana da Lunedi all'uscita di scuola sino al ER mercoledì mattina con l'impegno di accompagnare entrambi i figli sia a scuola che agli allenamenti sportivi nei giorni di sua spettanza , ed il sabato e la domenica e la seconda settimana dal mercoledì all'uscita di scuola sino al sabato mattina, evitando ove possibile che diventi routinario e di prassi per costui, nei giorni di sua spettanza lasciare che i predetti rimangano da soli a casa senza alcun accudimento, soprattutto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, essendo entrambi ancora infraquattordicenni o condotti dalla di loro nonna paterna, dalla presa in consegna fino alla sera;
Approvare il piano genitoriale allegato e disporre che i genitori si alternino nella tenuta dei minori durante le festività più importanti (natalizie e pasquali) e che il padre tenga seco i minori nel periodo estivo un tempo continuativo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
Disporre che CP
, stante la sproporzionata capacità reddituale, contribuisca al mantenimento dei
[...] bambini a titolo differenziale, versando un importo complessivo e pari di € 1800,00
(900 a figlio). Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Il
Contributo dovrà essere versato con cadenza mensile entro il 5 di ogni mese alle coordinate che allo stesso verranno indicate dalla di Lui moglie;
Disporre che CP
sia tenuto a corrispondere mensilmente alla moglie, entro il giorno cinque di
[...] ogni mese, stante la sproporzionata capacità reddituale e la funzione dell'assegno di separazione, un assegno di concorso per il suo mantenimento quanto meno pari ad €
800,00, od a quella maggiore somma che risulterà conforme a diritto e giustizia, all'esito degli accertamenti finanziari e fiscali sul patrimonio, e salvo e riservato ogni altro diritto al riguardo, tenuto conto della comprovata e differente capacità reddituale;
Disporre che il continui ad onorare per intero e fino alla sua estinzione il rateo CP di mutuo, continuando ad eseguire la disposizione di bonifico nelle medesime modalità di sempre;
Stabilire e disporre che le spese straordinarie relative ai figli LI e ER
(comprese quelle sportive, mediche e relative alla mensa scolastica ed al centro estivo) da individuarsi e regolamentarsi secondo le linee guida ed i protocollo adottato dal
C.N.F. in data 29.11.2017, stante la differente sperequazione economica esistente tra gli stessi (7.500,00 reddito – 750.00 reddito Sitri) vengano suddivise in CP
2 misura proporzionale 80% a carico del sig. - 20 % a carico della sig.ra CP Pt_1
Condannare il sig a titolo di risarcimento endo familiare, a pagare in favore CP della sig.ra la somma di € 100.000, importo idoneo a compensare tutti i Pt_1 comportamenti posti in essere in violazione degli obblighi familiari. Diversamente e sin
d'ora, riservato ed impregiudicato ogni diritto, ed ogni connessa istanza volta ad ottenere la congrua divisione del patrimonio familiare entrato in comunione legale, nelle ulteriori sedi e riservata la debita azione di risarcimento per violazione dei doveri matrimoniali. Disporre che il sig. in caso di assenza dall'Italia per un tempo CP superiore a giorni 5, corrisponda, oltre al contributo richiesto, a titolo di differenziale, la somma giornaliera di euro 50,00 complessiva per entrambi i figli. Con il favore delle spese e competenze tutte del giudizio.”.
Nel costituirsi in causa il signor dava atto che le parti CP avevano raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, ferma ogni contestazione in merito alle domande avanzate dalla sig.ra Pt_1
All'udienza del 2.9.2025, svolta in forma solo cartolare, le parti hanno confermato di non intendere riconciliarsi e di voler dunque procedere alla separazione personale altresì ribadendo le condizioni di cui all'atto sottoscritto e depositato in PCT.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria alla luce dell'accordo formalizzato dalle parti come confermato dai procuratori nelle note depositate in vista dell'udienza in data odierna.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, possono essere accolte le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti rispondendo agli interessi delle stesse e dei figli minori così come emersi in sede di atti introduttivi.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Crespina il giorno 29.8.2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di Livorno atto n. 278 P 2 S.C 2009;
1)) La sig.ra rinuncia alle domande avanzate con il ricorso giudiziale;
Pt_1
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) La casa familiare sita in Livorno, Via dell'Olivara 181, viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori, presso di lei Pt_1 collocati. Entro una settimana dal deposito delle note congiunte, il sig. CP trasferirà la residenza anagrafica e la moglie provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze e la Tari afferenti all'abitazione;
4) I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali e affettive;
5) LI e staranno con i genitori applicando un calendario di ER frequentazione paritaria, a cui le parti stanno dando già esecuzione, in base al quale i figli staranno dal lunedì dall'uscita di scuola (o ore 10.00 nei periodi festivi invernali ed a fine orario di lavoro diurno nei periodi estivi) al mercoledì all'ingresso a scuola (o ore 10.00 nei periodi festivi ed a fine orario di lavoro diurno nei periodi estivi) con un genitore, dal mercoledì dall'uscita di scuola (o ore 10.00 nei periodi festivi ed a fine orario di lavoro diurno nei periodi estivi) sino al sabato mattina (ore 10/11) in cui verranno prelevati dall'altro genitore che li terrà seco sino al lunedì mattina con l'impegno di accompagnarli a scuola o con l'impegno, nei periodi estivi, di condurli presso l'abitazione dell'altro e così via con il criterio dell'alternanza settimanale. Per evitare che sia sempre e solo un genitore a prelevare ed accompagnare, i coniugi concordano sin d'ora che a prelevare i bambini presso la casa familiare
(nei giorni in cui non vanno a scuola) sarà il genitore che deve tenerli seco.
Altresì i genitori si avviseranno l'un l'altro tempestivamente in relazione alla fissazione di visite mediche, di assenze da scuola e di modifiche negli impegni sportivi.
4 6) Durante le festività del Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta e quelle specificatamente indicate in quanto concordate ovvero 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza e ciò fra le varie feste anche nel medesimo anno;
a titolo esemplificativo se un genitore terrà i minori il giorno di Natale, l'altro li terrà il giorno di Santo Stefano;
se la madre un anno terrà i figli per il 15 agosto, il padre li avrà lo stesso giorno con sé nell'anno successivo. I coniugi concordano che il criterio dell'alternanza verrà applicato anche per i compleanni dei figli facendo in modo che i minori siano entrambi presenti. Quanto ai compleanni dei rispettivi genitori si concorda che ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno insieme ai figli anche se da calendarizzazione il giorno fosse di competenza dell'altro. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo minimo di due settimane anche non consecutive, da stabilirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno. Concordano inoltre di acconsentire ciascuno ad un viaggio con i figli durante il resto dell'anno purché di durata non superiore a sette giorni e tenuto conto degli impegni scolastici dei minori;
7) I genitori si impegnano a rispettare i tempi di cura e custodia dei figli senza ingerire in quelli dell'altro, salva la facoltà di accordarsi diversamente tenendo conto delle esigenze e degli impegni dei figli;
8) Quale contributo al mantenimento per i figli il sig. corrisponderà CP alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal giugno 2025, la somma di euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat annuale;
9) Quale contributo al mantenimento della moglie, attesa la differenza reddituale, il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 15 di CP Pt_1 ogni mese, con decorrenza dal giugno 2025, la somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale;
10) Quale ulteriore contributo al mantenimento della moglie il sig. CP sosterrà per intero il pagamento delle rate in scadenza del mutuo ipotecario cointestato gravante sulla casa familiare, sino al dicembre 2040; decorsa tale data l'immobile verrà posto immediatamente in vendita e il ricavato, estinto il mutuo residuo, diviso tra i coniugi in parti uguali. Il sig. nel caso in CP cui l'immobile non venga immediatamente venduto, provvederà dal gennaio
2041 sino all'aprile 2041, ad anticipare anche la quota parte di mutuo di spettanza della sig.ra ed avrà diritto, al momento dell'avvenuta vendita, a Pt_1 detrarre preliminarmente ed esclusivamente dal ricavato della vendita, una volta estinto il mutuo, l'importo pro quota che avrà anticipato;
resta concordato che, una volta effettuata tale detrazione, l'importo de residuo, ricavato della vendita, verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi. Dal maggio
2041 e sino al giorno dell'avvenuta vendita, il pagamento del mutuo residuo
5 sarà sostenuto in misura paritaria (50% ciascuno) dagli intestatari del finanziamento;
11) Concordano inoltre le parti che quando il sig. si tratterrà fuori sede CP per lavoro per periodi superiori ai sette giorni consecutivi e la sig.ra si Pt_1 prenderà cura dei minori nei giorni di spettanza del padre, lo stesso corrisponderà alla moglie, quale integrazione al contributo del mantenimento dei figli, la somma di euro 100,00 (euro 50,00 per ogni figlio) a settimana, da corrispondere entro dieci giorni dal rientro in sede;
Il sig ogni volta CP che dovrà assentarsi per più giorni dall'Italia, dovrà anticipare alla moglie le date ed organizzarsi in autonomia sulla tenuta dei figli nei giorni di sua spettanza. Ove non riuscisse potrà richiedere alla moglie la disponibilità di tenerli nel tempo di sua assenza ed ove costei aderisse e potesse tenerli con sé, superati i sette giorni, dovrà integrare il mantenimento versando in favore della moglie 50 € per ogni figlio;
12) Le spese straordinarie per i figli minori, come da Linee Guida elaborate del
CNF, da intendersi comprese anche quelle relative alla mensa, libri scolastici, sport, centro estivo, spese mediche, futuro scooter, etc., previamente concordate e documentate, saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%. Stante la discrasia reddituale, sarà sempre il padre ad anticipare le spese straordinarie per i figli nel caso gli importi richiesti siano superiori ad € 50.00 e sarà la madre che provvederà a rimborsare al sig. il 30 % della spesa sostenuta previa esibizione delle ricevute di CP spesa, entro il giorno 15 del mese successivo.
13) Saranno ripartite nella misura del 70% al sig. e 30% alla sig.ra Sitri CP anche le detrazioni fiscali delle spese per i figli a carico e pertanto ciascuno dei genitori si impegna a consegnare all'altro la documentazione necessaria per le detrazioni delle spese (fatture, scontrini e ricevute a decorrere dall'anno in corso) in tempi utili per la dichiarazione dei redditi.
14) L'assegno unico ed universale sarà percepito per l'intero dalla sig.ra Pt_1
15) L'auto Jeep Renegade, tg GP961BZ, continuerà ad essere utilizzata in via esclusiva dalla sig.ra sino al dicembre 2030 e tutte le spese accessorie Pt_1
(assicurazione, bolli e revisione), saranno a carico del sig. Allo CP scadere del termine l'auto verrà restituita. Alla scadenza del contratto di leasing
l'auto potrà essere riscattata;
in caso di mancato riscatto verrà comunque messa a disposizione della sig.ra di analogo valore e caratteristiche e Parte_2 tutte le spese accessorie (assicurazione, bolli e revisione), continueranno ad essere a carico del sig. CP
16) La spesa del giardiniere per la casa familiare sarà sostenuta nella misura del 70% dal sig. e del 30% dalla sig.ra le spese straordinarie CP Pt_1 relative all'immobile, in quanto di competenza dei proprietari, saranno suddivise al 50% tra le parti, ma solo previa approvazione scritta e concordata
6 da entrambe. L'esecuzione di lavori straordinari non urgenti senza tale accordo non potrà dar luogo a richieste di rimborso;
17) Danno atto i coniugi di avere già suddiviso tra loro le somme di cui al c/c corrente cointestato n. 00006080 presso l'istituto di credito Intesa San Paolo.
18) Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. LI Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1063/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BILOTTI DANIELA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
UCCELLI ELENA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premettendo il matrimonio concordatario civile a Crespina in data 10.08.1996 con il signor rilevando la nascita dei figli LI (nel 2012) e CP
(nel 2015), allegando la crisi dell'unione matrimoniale in esito alla ER scoperta di una relazione extraconiugale del marito e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 2.5.2025
e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1 [...] per sentir pronunciare la separazione dei coniugi. La ricorrente CP concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati ed addebitando la richiesta separazione al sig;
Disporre CP
l'Affidamento condiviso di LI e ad entrambi i genitori che, pertanto, ER eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune
1 accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nonché alle capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; Assegnare la casa coniugale e familiare di Livorno, in comproprietà dei coniugi, dalla quale comunque il si è CP allontanato fin dal mese di febbraio 2025, alla signora ed ai suoi figli, con Parte_1 ogni arredo e corredo. LI e pertanto, saranno domiciliati e collocati ER prevalentemente presso la madre e manterranno la residenza di Via della Olivara n
181; Ordinare al sig di cancellare la propria residenza da Via dell'Olivara, e CP trasferirla all'indirizzo in cui già da marzo ha fissato il proprio domicilio, liberando la casa coniugale di tutti i suoi beni personali;
Disporre e confermare la regolamentazione concordata per la tenuta dei bambini e così stabilire che il possa vedere e CP tenere seco LI e la prima settimana da Lunedi all'uscita di scuola sino al ER mercoledì mattina con l'impegno di accompagnare entrambi i figli sia a scuola che agli allenamenti sportivi nei giorni di sua spettanza , ed il sabato e la domenica e la seconda settimana dal mercoledì all'uscita di scuola sino al sabato mattina, evitando ove possibile che diventi routinario e di prassi per costui, nei giorni di sua spettanza lasciare che i predetti rimangano da soli a casa senza alcun accudimento, soprattutto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, essendo entrambi ancora infraquattordicenni o condotti dalla di loro nonna paterna, dalla presa in consegna fino alla sera;
Approvare il piano genitoriale allegato e disporre che i genitori si alternino nella tenuta dei minori durante le festività più importanti (natalizie e pasquali) e che il padre tenga seco i minori nel periodo estivo un tempo continuativo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
Disporre che CP
, stante la sproporzionata capacità reddituale, contribuisca al mantenimento dei
[...] bambini a titolo differenziale, versando un importo complessivo e pari di € 1800,00
(900 a figlio). Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Il
Contributo dovrà essere versato con cadenza mensile entro il 5 di ogni mese alle coordinate che allo stesso verranno indicate dalla di Lui moglie;
Disporre che CP
sia tenuto a corrispondere mensilmente alla moglie, entro il giorno cinque di
[...] ogni mese, stante la sproporzionata capacità reddituale e la funzione dell'assegno di separazione, un assegno di concorso per il suo mantenimento quanto meno pari ad €
800,00, od a quella maggiore somma che risulterà conforme a diritto e giustizia, all'esito degli accertamenti finanziari e fiscali sul patrimonio, e salvo e riservato ogni altro diritto al riguardo, tenuto conto della comprovata e differente capacità reddituale;
Disporre che il continui ad onorare per intero e fino alla sua estinzione il rateo CP di mutuo, continuando ad eseguire la disposizione di bonifico nelle medesime modalità di sempre;
Stabilire e disporre che le spese straordinarie relative ai figli LI e ER
(comprese quelle sportive, mediche e relative alla mensa scolastica ed al centro estivo) da individuarsi e regolamentarsi secondo le linee guida ed i protocollo adottato dal
C.N.F. in data 29.11.2017, stante la differente sperequazione economica esistente tra gli stessi (7.500,00 reddito – 750.00 reddito Sitri) vengano suddivise in CP
2 misura proporzionale 80% a carico del sig. - 20 % a carico della sig.ra CP Pt_1
Condannare il sig a titolo di risarcimento endo familiare, a pagare in favore CP della sig.ra la somma di € 100.000, importo idoneo a compensare tutti i Pt_1 comportamenti posti in essere in violazione degli obblighi familiari. Diversamente e sin
d'ora, riservato ed impregiudicato ogni diritto, ed ogni connessa istanza volta ad ottenere la congrua divisione del patrimonio familiare entrato in comunione legale, nelle ulteriori sedi e riservata la debita azione di risarcimento per violazione dei doveri matrimoniali. Disporre che il sig. in caso di assenza dall'Italia per un tempo CP superiore a giorni 5, corrisponda, oltre al contributo richiesto, a titolo di differenziale, la somma giornaliera di euro 50,00 complessiva per entrambi i figli. Con il favore delle spese e competenze tutte del giudizio.”.
Nel costituirsi in causa il signor dava atto che le parti CP avevano raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, ferma ogni contestazione in merito alle domande avanzate dalla sig.ra Pt_1
All'udienza del 2.9.2025, svolta in forma solo cartolare, le parti hanno confermato di non intendere riconciliarsi e di voler dunque procedere alla separazione personale altresì ribadendo le condizioni di cui all'atto sottoscritto e depositato in PCT.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria alla luce dell'accordo formalizzato dalle parti come confermato dai procuratori nelle note depositate in vista dell'udienza in data odierna.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, possono essere accolte le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti rispondendo agli interessi delle stesse e dei figli minori così come emersi in sede di atti introduttivi.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Crespina il giorno 29.8.2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di Livorno atto n. 278 P 2 S.C 2009;
1)) La sig.ra rinuncia alle domande avanzate con il ricorso giudiziale;
Pt_1
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) La casa familiare sita in Livorno, Via dell'Olivara 181, viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori, presso di lei Pt_1 collocati. Entro una settimana dal deposito delle note congiunte, il sig. CP trasferirà la residenza anagrafica e la moglie provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze e la Tari afferenti all'abitazione;
4) I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali e affettive;
5) LI e staranno con i genitori applicando un calendario di ER frequentazione paritaria, a cui le parti stanno dando già esecuzione, in base al quale i figli staranno dal lunedì dall'uscita di scuola (o ore 10.00 nei periodi festivi invernali ed a fine orario di lavoro diurno nei periodi estivi) al mercoledì all'ingresso a scuola (o ore 10.00 nei periodi festivi ed a fine orario di lavoro diurno nei periodi estivi) con un genitore, dal mercoledì dall'uscita di scuola (o ore 10.00 nei periodi festivi ed a fine orario di lavoro diurno nei periodi estivi) sino al sabato mattina (ore 10/11) in cui verranno prelevati dall'altro genitore che li terrà seco sino al lunedì mattina con l'impegno di accompagnarli a scuola o con l'impegno, nei periodi estivi, di condurli presso l'abitazione dell'altro e così via con il criterio dell'alternanza settimanale. Per evitare che sia sempre e solo un genitore a prelevare ed accompagnare, i coniugi concordano sin d'ora che a prelevare i bambini presso la casa familiare
(nei giorni in cui non vanno a scuola) sarà il genitore che deve tenerli seco.
Altresì i genitori si avviseranno l'un l'altro tempestivamente in relazione alla fissazione di visite mediche, di assenze da scuola e di modifiche negli impegni sportivi.
4 6) Durante le festività del Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta e quelle specificatamente indicate in quanto concordate ovvero 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza e ciò fra le varie feste anche nel medesimo anno;
a titolo esemplificativo se un genitore terrà i minori il giorno di Natale, l'altro li terrà il giorno di Santo Stefano;
se la madre un anno terrà i figli per il 15 agosto, il padre li avrà lo stesso giorno con sé nell'anno successivo. I coniugi concordano che il criterio dell'alternanza verrà applicato anche per i compleanni dei figli facendo in modo che i minori siano entrambi presenti. Quanto ai compleanni dei rispettivi genitori si concorda che ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno insieme ai figli anche se da calendarizzazione il giorno fosse di competenza dell'altro. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo minimo di due settimane anche non consecutive, da stabilirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno. Concordano inoltre di acconsentire ciascuno ad un viaggio con i figli durante il resto dell'anno purché di durata non superiore a sette giorni e tenuto conto degli impegni scolastici dei minori;
7) I genitori si impegnano a rispettare i tempi di cura e custodia dei figli senza ingerire in quelli dell'altro, salva la facoltà di accordarsi diversamente tenendo conto delle esigenze e degli impegni dei figli;
8) Quale contributo al mantenimento per i figli il sig. corrisponderà CP alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal giugno 2025, la somma di euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat annuale;
9) Quale contributo al mantenimento della moglie, attesa la differenza reddituale, il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 15 di CP Pt_1 ogni mese, con decorrenza dal giugno 2025, la somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale;
10) Quale ulteriore contributo al mantenimento della moglie il sig. CP sosterrà per intero il pagamento delle rate in scadenza del mutuo ipotecario cointestato gravante sulla casa familiare, sino al dicembre 2040; decorsa tale data l'immobile verrà posto immediatamente in vendita e il ricavato, estinto il mutuo residuo, diviso tra i coniugi in parti uguali. Il sig. nel caso in CP cui l'immobile non venga immediatamente venduto, provvederà dal gennaio
2041 sino all'aprile 2041, ad anticipare anche la quota parte di mutuo di spettanza della sig.ra ed avrà diritto, al momento dell'avvenuta vendita, a Pt_1 detrarre preliminarmente ed esclusivamente dal ricavato della vendita, una volta estinto il mutuo, l'importo pro quota che avrà anticipato;
resta concordato che, una volta effettuata tale detrazione, l'importo de residuo, ricavato della vendita, verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi. Dal maggio
2041 e sino al giorno dell'avvenuta vendita, il pagamento del mutuo residuo
5 sarà sostenuto in misura paritaria (50% ciascuno) dagli intestatari del finanziamento;
11) Concordano inoltre le parti che quando il sig. si tratterrà fuori sede CP per lavoro per periodi superiori ai sette giorni consecutivi e la sig.ra si Pt_1 prenderà cura dei minori nei giorni di spettanza del padre, lo stesso corrisponderà alla moglie, quale integrazione al contributo del mantenimento dei figli, la somma di euro 100,00 (euro 50,00 per ogni figlio) a settimana, da corrispondere entro dieci giorni dal rientro in sede;
Il sig ogni volta CP che dovrà assentarsi per più giorni dall'Italia, dovrà anticipare alla moglie le date ed organizzarsi in autonomia sulla tenuta dei figli nei giorni di sua spettanza. Ove non riuscisse potrà richiedere alla moglie la disponibilità di tenerli nel tempo di sua assenza ed ove costei aderisse e potesse tenerli con sé, superati i sette giorni, dovrà integrare il mantenimento versando in favore della moglie 50 € per ogni figlio;
12) Le spese straordinarie per i figli minori, come da Linee Guida elaborate del
CNF, da intendersi comprese anche quelle relative alla mensa, libri scolastici, sport, centro estivo, spese mediche, futuro scooter, etc., previamente concordate e documentate, saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%. Stante la discrasia reddituale, sarà sempre il padre ad anticipare le spese straordinarie per i figli nel caso gli importi richiesti siano superiori ad € 50.00 e sarà la madre che provvederà a rimborsare al sig. il 30 % della spesa sostenuta previa esibizione delle ricevute di CP spesa, entro il giorno 15 del mese successivo.
13) Saranno ripartite nella misura del 70% al sig. e 30% alla sig.ra Sitri CP anche le detrazioni fiscali delle spese per i figli a carico e pertanto ciascuno dei genitori si impegna a consegnare all'altro la documentazione necessaria per le detrazioni delle spese (fatture, scontrini e ricevute a decorrere dall'anno in corso) in tempi utili per la dichiarazione dei redditi.
14) L'assegno unico ed universale sarà percepito per l'intero dalla sig.ra Pt_1
15) L'auto Jeep Renegade, tg GP961BZ, continuerà ad essere utilizzata in via esclusiva dalla sig.ra sino al dicembre 2030 e tutte le spese accessorie Pt_1
(assicurazione, bolli e revisione), saranno a carico del sig. Allo CP scadere del termine l'auto verrà restituita. Alla scadenza del contratto di leasing
l'auto potrà essere riscattata;
in caso di mancato riscatto verrà comunque messa a disposizione della sig.ra di analogo valore e caratteristiche e Parte_2 tutte le spese accessorie (assicurazione, bolli e revisione), continueranno ad essere a carico del sig. CP
16) La spesa del giardiniere per la casa familiare sarà sostenuta nella misura del 70% dal sig. e del 30% dalla sig.ra le spese straordinarie CP Pt_1 relative all'immobile, in quanto di competenza dei proprietari, saranno suddivise al 50% tra le parti, ma solo previa approvazione scritta e concordata
6 da entrambe. L'esecuzione di lavori straordinari non urgenti senza tale accordo non potrà dar luogo a richieste di rimborso;
17) Danno atto i coniugi di avere già suddiviso tra loro le somme di cui al c/c corrente cointestato n. 00006080 presso l'istituto di credito Intesa San Paolo.
18) Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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