Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5828 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 01/03/1997, elettivamente domiciliata in Isola Parte_1
Delle Femmine, via Giambona n. 6, presso lo studio dell'avv. Ferrante Elvira che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Carini (PA) in data 15/07/1992, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Capaci viale J.F. Kennedy n.21, presso lo studio dell'avv. Foti Pasquale Antonio che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 18/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1 aprile 2025 riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ In relazione ai rapporti personali tra i coniugi:
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
2. Nessuno dei coniugi potrà in alcun modo molestare o interferire nella vita privata dell'altro.
3. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per sé stessi nonché al rilascio della carta di identità e/o del passaporto per i figli minori e . Per_1 Persona_2
In ordine all'affidamento della prole:
4. I figli minori , nata a [...], il [...], C.F. , Persona_3 CodiceFiscale_1 che frequenta la classe seconda elementare dell'Istituto Comprensivo Biagio Siciliano – De Gasperi Capaci e , nato a [...], il [...], C.F. che Persona_2 CodiceFiscale_2 frequenta il primo anno di scuola materna all'Istituto Comprensivo Biagio Siciliano – De Gasperi Capaci, rimarranno affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, che provvederanno ad educarli ed istruirli, con fissazione del domicilio prevalente dei minori presso l'abitazione della madre.
5. Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con l'altro coniuge. In caso di disaccordo ci si atterrà al seguente regime:
- Per 3 (tre) giorni la settimana, compatibilmente con gli impegni del padre, dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
- Per 2 (due) fine settimana al mese dalle ore 17,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica.
- Per 15 (quindici) giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive.
- Per 5 (cinque) giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie che trascorreranno ad anni alterni con uno o l'altro dei genitori ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia e la festività
- di Natale-Capodanno-Epifania - con l'uno o con l'altro, a partire dalla Vigilia di Natale 2024 che i figli minori trascorreranno con la madre.
- Per 3 (tre) giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, trascorrendo la Santa Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni a partire dalla Pasqua 2025 che i minori trascorreranno con il padre.
- Tutte le altre festività religiose, nazionali e/o locali, dalle ore 11,00 alle ore 21,00 i minori trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore a partire dall'anno 2025 con la madre. Il giorno del compleanno del padre (15 Luglio) e la Festa del Papà i minori trascorreranno con il padre. Il giorno del compleanno della madre (01 Marzo) e la Festa della Mamma che i minori trascorreranno con la madre.
6. Nei giorni di visita del padre, i figli minori e potranno essere prelevati presso Per_1 Per_2 la casa materna, previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i loro impegni. 2 7. Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli minori, e anche nei giorni Per_1 Per_2 in cui non ha diritto alle visite;
8.I coniugi si impegnano a far mantenere i rapporti fra i figli minori e ed i nonni Per_1 Per_2 paterni e materni.
9. Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare il proprio recapito anche telefonico e/o la propria residenza, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge in ordine agli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé i figli minori e . Per_1 Per_2
10. Ciascuno dei genitori, quando ha con sé i figli minori provvederà ad informare l'altro, nel caso in cui dovessero ammalarsi e nel caso in cui il predetto genitore dovesse allontanarsi, anche per brevi periodi di vacanza.
11. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori e Per_1
(scuola, cure, sport, tempo libero ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori. Per_2
In relazione all'assegno di mantenimento per la prole:
12. Il Sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 dei figli e alla sig.ra la somma mensile complessiva di € 400,00 Per_1 Per_2 Parte_1
(quattrocento/00) così determinata: euro 200,00 (duecento/00 per ciascun figlio), somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_1 mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
13. SULLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI MINORI.
Le eventuali spese straordinarie - personali, scolastiche o mediche non mutuabili - che si dovessero rendere necessarie per i figli minori e saranno ripartite nella misura del 50% tra Per_1 Per_2 i coniugi, debitamente documentate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” siglato dal Presidente del Tribunale di Palermo e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo il 2 luglio 2019 di seguito riportate:
a) Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore nella misura del 50 %) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
Spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
Spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
3 f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
b) Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
Spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica)
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
Spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per
4 l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
14. In ordine all'assegnazione della casa coniugale: Nulla si dispone in ordine alla casa coniugale considerato che è stata dismessa ed i coniugi si sono divisi bonariamente mobilia ed arredamenti che la componevano.
I coniugi e dichiarano di non avere nulla a pretendere Parte_1 Controparte_1 l'uno dall'altro coniuge.
15. In ordine all'assegno di mantenimento per il coniuge Nulla è dovuto a titolo di mantenimento da un coniuge nei confronti dell'altro e viceversa, Parte_1
e rinunciano all'assegno di mantenimento dichiarando di essere
[...] Controparte_1 economicamente autosufficienti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 18/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/08/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Capaci al n.
8 - P. I- Anno 2019).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
5