Versione
23 maggio 1999
23 maggio 1999
Art. 26. (Disposizioni riguardanti i consorzi di mi
glioramento fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e' sostituito tal seguente: "Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado gia' operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933 , e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.
glioramento fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e' sostituito tal seguente: "Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado gia' operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933 , e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 14/07/2023, n. 2901Provvedimento: […] del necessario riconoscimento della continuità territoriale in materia di trasporto aereo per i voli di linea commerciali passeggeri riguardante l'Aeroporto di Taranto-Grottaglie, giusto art. 82 della Legge n. 289 del 27.12.2002 e art. 26 e segg. della legge n. 144/1999, nonché Regolamento (CEE)n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, ed altre leggi in materia.Leggi di più...