Articolo 26 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 25Articolo 27
Versione
23 maggio 1999
Art. 26. (Disposizioni riguardanti i consorzi di mi
glioramento fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e' sostituito tal seguente: "Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado gia' operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933 , e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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