Art. 26. (Disposizioni riguardanti i consorzi di mi
glioramento fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e' sostituito tal seguente: "Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado gia' operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933 , e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.
glioramento fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e' sostituito tal seguente: "Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado gia' operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933 , e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.