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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 968/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Seba Virga;
Appellante
CONTRO
( ); Controparte_1 P.IVA_1
Contumace
OGGETTO: appello – mansioni superiori - inquadramento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 449/2022 del 28.4.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa rigettava il ricorso con cui – dipendente del Parte_1
di dall'ottobre 1986, inquadrata a far data Controparte_1 CP_1
dall'1.1.2002 nella V fascia funzionale, 1° livello– chiedeva accertarsi il proprio diritto alla promozione nella qualifica di Collaboratore Amministrativo di VI fascia nell'Area Amministrativa, come da graduatoria approvata con
Deliberazione n. 166 dell'Amministratore Provvisorio del 17.7.2006. Avverso la citata sentenza proponeva appello la lavoratrice soccombente con atto del 27.10.2022.
Nonostante regolare notifica, il Controparte_1 CP_1
rimaneva contumace.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 8.5.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al riconoscimento dell'inquadramento superiore. Premesso che il diritto alla promozione della lavoratrice era sorto con la deliberazione n. 166 del
17.7.2006, revocata dal Consorzio con successiva deliberazione n. 227 dell'8.11.2006, sostiene che il termine di prescrizione decorre da tale ultima data, e non dall'aprile 2006, atteso che soltanto a seguito dell'illegittimo disconoscimento operato dall'ente datore di lavoro ella avrebbe potuto far valere il suo diritto. Precisa che, in ogni caso, il termine era stato interrotto con la presentazione dell'istanza di conciliazione ex art. 410 c.p.c., formulata innanzi al CPI di il 17.1.2007, con cui aveva chiesto annullarsi la Pt_2
contestata deliberazione n. 227 e riconoscersi l'inquadramento superiore preteso.
2. Con il secondo motivo deduce la illegittimità della deliberazione n. 227 del
6.11.200 di revoca della promozione già riconosciuta alla dipendente in quanto intervenuto oltre il termine di legge per la conclusione del procedimento amministrativo, ovvero oltre il termine di 90 giorni;
in ogni caso, anche a volere ritenere latto di revoca sottoposto al regime di cui all'art 2103 c.c., la delibera in questione aveva determinato un demansionamento per la lavoratrice, che aveva diritto al superiore inquadramento anche per effetto di quanto previsto dagli artt. 67 e 74 del Ccnl di settore, relativi, rispettivamente, al cambiamento di mansioni e agli effetti della promozione e dello svolgimento della carriera economica sugli aumenti periodici.
3. Tali le critiche alla sentenza appellata, va esaminata preliminarmente la questione concernente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale in relazione alla domanda di versamento dei contributi non versati in relazione alla acquisita posizione di qualifica superiore nel ricorso di primo grado, in cui aveva chiesto il riconoscimento della Parte_1
qualifica di Ccollaboratore Amministrativo livello VI F.F. (Fascia Funzionale)
“con l'attribuzione del relativo trattamento economico ed il riconoscimento di tutti i diritti pregressi (ivi compresi quelli relativi alle differenze retributive non percepite, all'anzianità di servizio posseduta e ai relativi scatti di anzianità, ai contributi non versati e a tutti gli altri diritti quesiti)”
La suddetta domanda è stata reiterata nel presente grado.
Con ordinanza del 20/02/2025, la Corte ha sollevato d'ufficio la questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte CP_2
necessario; la parte appellante, nelle note cartolari depositate in data 8.5.2025 ha chiesto riassumersi il giudizio dinanzi al tribunale di Siracusa.
6. Vanno qui richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte, da questo collegio condivisi, secondo cui “nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l' , sicché, alla mancata Controparte_3
evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (Cass. 8956/2020; conf. Cass. 17320/2020).
I suddetti principi, di recente ribaditi da Cass. n. 20697/2022 e n.11730/2024, sono applicabili nel presente giudizio, in quanto l'odierna appellante ha dedotto di avere svolto mansioni superiori con il relativo trattamento economico e i contributi non versati in relazione alle relative differenze retributive.
Stante l'interesse attuale dell'appellante alla decisione sulla domanda di condanna ai contributi non versati, risulta evidente l'esigenza di assicurare la partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e dunque anche dell'ente previdenziale.
In applicazione dei principi affermati dal giudice di legittimità, va pertanto dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e le parti vanno rimesse avanti al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, con assegnazione alle stesse del termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti, in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla questione esaminata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette le parti davanti al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, ed assegna alle stesse il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi