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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRECO RICCARDO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2828/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 849/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 1 e pubblicata il 25/05/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200030198648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200030198648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1628/2022 la Resistente_1 s.r.l. chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari l'annullamento della cartella di pagamento n. 01420200030198648000, emessa nei suoi confronti da EN delle Entrate – SS (d'ora in avanti, ER), notificata il 9.12.2021 e relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2015 per l'autoveicolo tg. Targa_1 di sua proprietà, per l'importo complessivo di €.1.070,40 incluse sanzioni, interessi e spese.
Eccepiva la ricorrente la nullità della cartella per intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione del tributo in questione, non essendo stato precedentemente notificato alcun atto presupposto o interruttivo.
Resistevano L'ER e la Regione Puglia.
Con sentenza n. 849/2023 la Corte accoglieva il ricorso sulla base della seguente motivazione:
< documentale della notifica del prodromico atto di accertamento del tributo entro il terzo anno successivo a quello in cui li tributo era dovuto (2015) ai sensi dell'art. 5, comma 51, DL.. n. 953/82, posto che come correttamente eccepito dal difensore della ricorrente a verbale di udienza la documentazione allegata riguarda cartelle di pagamento e relative notifiche per tasse automobilistiche riferite a veicoli sempre di proprietà della |Resistente_1 s.r.l. ma diversi rispetto a quello in relazione al quale è stata emessa la cartella impugnata;
nello specifico detti veicoli sono targati Targa_2, Targa_3, Targa_4 e Targa_5, mentre il veicolo in questione è targato Targa_1. Pertanto, all'atto della notifica della cartella esattoriale in data 9.12.2021 deve ritenersi che il termine prescrizionale triennale (in mancanza di prova di ulteriori atti interruttivi) fosse irrimediabilmente già spirato, con conseguente annullamento della cartella stessa>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2823/2023 la Regione Puglia interponeva appello.
Si costituiva l'ER che aderiva alle richieste dell'ente impositore.
Resisteva la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Puglia censura l'impugnata sentenza opponendo che < allegazione al presente atto, di aver emesso e notificato gli atti di accertamento per l'anno 2015 relativamente ai veicoli Targa_1 e Targa_6 rispettivamente in data 15/11/17 e 17/11/17 entro il decorso del terzo anno successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento ex art. 5 D.L.
953/1982>>. L'appello è fondato.
Dalla documentazione esibita dalla Regione emerge che:
l'avviso di accertamento n. 542021323795/2015 con cui l'ente ha richiesto il pagamento della tassa automobilistica 2015 per l'autovettura tg. Targa_1 è stato notificato a mezzo raccomandata postale inizialmente non recapitata per “temporanea assenza del destinatario”, ma successivamente ritirata in data 15.11.2017.
Va rammentato che, come afferma Cass. 25577/2025 l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, espressamente prevede che nel giudizio d'appello "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
Tale facoltà, è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all'introduzione del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 297/2025, Cass. n. 33573/2022, Cass. n. 29470/2021); né la loro tardiva produzione in prime cure impedisce al giudice di appello di esaminarli, ove la parte provveda a un nuovo deposito nel rispetto del termine fissato dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 9635/2024,
Cass. n. 26115/2020, Cass. n. 5429/2018).
Orbene, la tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale.
Secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (cui spetta istituzionalmente il compito di assicurare l'esatta e uniforme interpretazione della legge) in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto.
Inoltre, il termine triennale per la riscossione va calcolato considerando il dies a quo, coincidente con la definitività dell'avviso di accertamento con cadenza alla scadenza del triennio da detta data (Cass.
21915/2024; 18006/2024).
Ebbene, nella specie, l'avviso di accertamento, notificato il 15.11.2027 è divenuto definitivo il 14.1.2021.
Per effetto della normativa emergenziale covid, il termine di prescrizione per l'attività riscossiva è stato prorogato dall'8.3.2020 al 31/8/2021, per un totale di 541 giorni.
Ne consegue che alla data di notifica della cartella impugnata, la prescrizione non si era ancora compiuta.
In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso proposto dalla società appellata.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 01420200030198648000, notificata il 9.12.2021.
Condanna la Resistente_1 s.r.l. al pagamento, in favore della Regione Puglia e dell'EN delle Entrate – SS, delle spese processuali, che liquida, per ciascun ente e per ciascun grado, in €.250,00, oltre accessori come per legge.
Bari, 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRECO RICCARDO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2828/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 849/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 1 e pubblicata il 25/05/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200030198648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200030198648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1628/2022 la Resistente_1 s.r.l. chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari l'annullamento della cartella di pagamento n. 01420200030198648000, emessa nei suoi confronti da EN delle Entrate – SS (d'ora in avanti, ER), notificata il 9.12.2021 e relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2015 per l'autoveicolo tg. Targa_1 di sua proprietà, per l'importo complessivo di €.1.070,40 incluse sanzioni, interessi e spese.
Eccepiva la ricorrente la nullità della cartella per intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione del tributo in questione, non essendo stato precedentemente notificato alcun atto presupposto o interruttivo.
Resistevano L'ER e la Regione Puglia.
Con sentenza n. 849/2023 la Corte accoglieva il ricorso sulla base della seguente motivazione:
< documentale della notifica del prodromico atto di accertamento del tributo entro il terzo anno successivo a quello in cui li tributo era dovuto (2015) ai sensi dell'art. 5, comma 51, DL.. n. 953/82, posto che come correttamente eccepito dal difensore della ricorrente a verbale di udienza la documentazione allegata riguarda cartelle di pagamento e relative notifiche per tasse automobilistiche riferite a veicoli sempre di proprietà della |Resistente_1 s.r.l. ma diversi rispetto a quello in relazione al quale è stata emessa la cartella impugnata;
nello specifico detti veicoli sono targati Targa_2, Targa_3, Targa_4 e Targa_5, mentre il veicolo in questione è targato Targa_1. Pertanto, all'atto della notifica della cartella esattoriale in data 9.12.2021 deve ritenersi che il termine prescrizionale triennale (in mancanza di prova di ulteriori atti interruttivi) fosse irrimediabilmente già spirato, con conseguente annullamento della cartella stessa>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2823/2023 la Regione Puglia interponeva appello.
Si costituiva l'ER che aderiva alle richieste dell'ente impositore.
Resisteva la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Puglia censura l'impugnata sentenza opponendo che < allegazione al presente atto, di aver emesso e notificato gli atti di accertamento per l'anno 2015 relativamente ai veicoli Targa_1 e Targa_6 rispettivamente in data 15/11/17 e 17/11/17 entro il decorso del terzo anno successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento ex art. 5 D.L.
953/1982>>. L'appello è fondato.
Dalla documentazione esibita dalla Regione emerge che:
l'avviso di accertamento n. 542021323795/2015 con cui l'ente ha richiesto il pagamento della tassa automobilistica 2015 per l'autovettura tg. Targa_1 è stato notificato a mezzo raccomandata postale inizialmente non recapitata per “temporanea assenza del destinatario”, ma successivamente ritirata in data 15.11.2017.
Va rammentato che, come afferma Cass. 25577/2025 l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, espressamente prevede che nel giudizio d'appello "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
Tale facoltà, è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all'introduzione del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 297/2025, Cass. n. 33573/2022, Cass. n. 29470/2021); né la loro tardiva produzione in prime cure impedisce al giudice di appello di esaminarli, ove la parte provveda a un nuovo deposito nel rispetto del termine fissato dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 9635/2024,
Cass. n. 26115/2020, Cass. n. 5429/2018).
Orbene, la tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale.
Secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (cui spetta istituzionalmente il compito di assicurare l'esatta e uniforme interpretazione della legge) in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto.
Inoltre, il termine triennale per la riscossione va calcolato considerando il dies a quo, coincidente con la definitività dell'avviso di accertamento con cadenza alla scadenza del triennio da detta data (Cass.
21915/2024; 18006/2024).
Ebbene, nella specie, l'avviso di accertamento, notificato il 15.11.2027 è divenuto definitivo il 14.1.2021.
Per effetto della normativa emergenziale covid, il termine di prescrizione per l'attività riscossiva è stato prorogato dall'8.3.2020 al 31/8/2021, per un totale di 541 giorni.
Ne consegue che alla data di notifica della cartella impugnata, la prescrizione non si era ancora compiuta.
In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso proposto dalla società appellata.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 01420200030198648000, notificata il 9.12.2021.
Condanna la Resistente_1 s.r.l. al pagamento, in favore della Regione Puglia e dell'EN delle Entrate – SS, delle spese processuali, che liquida, per ciascun ente e per ciascun grado, in €.250,00, oltre accessori come per legge.
Bari, 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis