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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2486 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Cozzolino ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Manzoni 18 presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Carla Russo ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla via G.B. Mastrilli 14, presso lo studio di questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come note ex art. 127 ter cpc pervenute per l'udienza del
28.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.04.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto, matrimonio concordatario con il signor in data 13.06.2014 a Somma CP_1
Vesuviana (NA) (atto n. 34 parte II serie A – anno 2014) dalla cui unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e CP_2 Per_1
nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, l'affido condiviso dei figli con regolamentazione del diritto di visita del padre, assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento della prole nella misura di € 1.400,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie, nonché assegno di mantenimento della coniuge nella misura di € 1.200,00 mensili.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, assegnazione della casa familiare, limitatamente al piano terra e primo piano, alla ricorrente, contributo al mantenimento della prole nella misura di € 1.000,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, nulla per il mantenimento della coniuge;
vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co VI
c.p.c., espletata la prova orale, all'udienza del 28.10.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della
2 rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla resistente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti, va preliminarmente osservato che, com'è tra l'altro noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
3 Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi
- i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n.
7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n.
5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè;
Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto, 2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio
2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte resistente abbia fornito prova idonea a sostegno del proprio assunto. Il Signor infatti, deduce, CP_1
a sostegno della domanda di addebito, che la separazione sia riconducibile alla relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con tale CP_3
4 Orbene, dalle allegazioni e dalle testimonianze raccolte è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente della ricorrente.
Difatti, nel mese di giugno dell'anno 2020, il resistente veniva a conoscenza della circostanza che tra la moglie ed il signor (conosciuto in occasione di CP_3
una campagna elettorale) vi era una relazione sentimentale. La notizia veniva appresa attraverso la lettura di messaggi scambiati dalla ricorrente sia con una sua zia sia che direttamente con il Gli stralci di tali conversazioni sono stati versati in atti e CP_3
allegati alla comparsa del 06.02.2023.
Sul punto, occorre preliminarmente osservare che le predette chat non sono state specificamente contestate né tantomeno disconosciute dalla ricorrente e, pertanto, tale contegno processuale implica un riconoscimento tacito sia dell'attendibilità che della genuinità del contenuto delle conversazioni stesse. In merito alla rilevanza probatorio ex art. 2712 c.c. della messaggistica wa anche riprodotta a mezzo screen shot si è, inoltre, pronunciata di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 2025 n.
1254).
Ciò premesso, dalla lettura della messaggistica richiamata dai testi escussi, risulta evidente l'esistenza di una relazione sentimentale tra la e il signor Parte_1 [...]
In particolare, in una conversazione, risalente al periodo maggio/giugno CP_3
2020, tra la ricorrente sua zia si legge testualmente: “Stasera è uscito con la moglie
[…] Stasera di spasserà pure con la moglie vedrai [….]”; in altro stralcio di conversazioni, la ricorrente invia l'immagine relativa all'ingresso dell'Hotel
Imperiale e alla domanda della zia di dove si stesse recando, la risponde: Parte_1
“Zia Non posso entrare nel dettaglio Perché non posso Però E' indescrivibile […]
è un legame troppo forte Troppo”; alla domanda della zia sul quando si sarebbe recata all'hotel, la risponde: “Adesso […] Sto fuori” e la zia, in risposta, Parte_1 scrive: “Mettiti dentro […] Tu vai pur in queste stanz [..]” e la riscontra Parte_1
con la domanda: “Faccio male???”; in un altro stralcio di conversazione, la ricorrente scrive alla zia: “Sto male Lui non mi vuole abbastanza zia lo so che non voglio vedere Però chissà che cavolo voglia lui Forse troppo Scusa non lo voglio perdere”. In altra conversazione, la zia scrive alla ricorrente: “Si sta divertendo A giocare Vuole una tua reazione […..] Fidati Sta ironico” e la chiede alla Parte_1
5 zia: Al lavoro? Lo sa che sto male [….] Il mio amore è quello che è”. Dallo stralcio delle conversazioni della con il invece, rileva, ai fine del presente
Parte_1 CP_3 giudizio, lo scambio di alcuni messaggi e, in particolare, quando il scrive: “E' CP_3 stato stupendo..inenarrabile..indefinibile..” e la risponde: “Non mi capiterà
Parte_1 mai più” ed ancora il scrive: “ amore mio…mentre ti scrivo questo CP_3 Pt_1 messaggio ho le lacrime agli occhi..[…..] sei la donna che ho amato di più nel mia vita” e la , in risposta, scrive: “ dai mi fai piangere così [..]”; in un
Parte_1 CP_3 altro passaggio, la ricorrente scrive: “Io metterei la mia vita nelle tue mani” mentre il risponde: “Io che ho ringraziato in una chiesa il Signore per averti messa sul CP_3 mio percorso di vita […]” e la “Ti amo Sei l unica persona al
Parte_1 CP_3 mondo…di cui mi fido Credimi”.
L'esistenza della relazione extraconiugale intrapresa dalla ricorrente durante il matrimonio è stata altresì confermata dai testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare tenuto conto delle dichiarazioni convergenti, dichiarazione che trovano altresì riscontro nella messaggistica sopra richiamata.
Va solo precisato che, se è vero che i testi hanno reso una testimonianza de relato ex parte, non è men vero che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la deposizione "de relato ex parte", con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, “ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e sufficiente ad integrare prova od elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 7746 del
08/04/2020).
Tanto chiarito, il teste rispondendo al capo 12) della memoria ex Testimone_1
art. 183, co. 6, cpc di parte resistente, ha riferito: “preciso che una mattina durante il periodo delle elezioni, credo giugno 2020, venne a casa mia per parlare Pt_1
delle voci che giravano sulla sua relazione con il dott. e in quella occasione lei CP_3 mi confermò tale relazione con il dott. […].” CP_3
Il teste , in merito alla relazione extraconiugale della , Testimone_2 Parte_1
interrogato sul capo 13 della memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte resistente, Par invece, ha riferito: “a fine anno 2020 e inizio anno 2021, era un periodo in cui la
6 mi chiamava e messaggiava 10/20 volte al giorno e in una di quelle Pt_1
conversazioni mi confessò che si era vista con il dott. al centro direzionale a CP_3
Napoli, in Piazza del Plebiscito;
mi riferì che lei parcheggiava l'auto da qualche parte e poi andavano insieme a Napoli. In una di quelle conversazioni mi ha riferito che era stata anche all'Hotel Imperiale dove si era incontrata con il (episodio, CP_3 tra l'altro, confermato anche dagli stralci delle conversazioni sopra riportati) […..].
Una volta dopo essere stato contattato dalla , mi sono incontrato con lei Parte_1 verso l'inizio dell'anno 2022 nel supermercato Mazzeo che si trova tra Somma
Vesuviana e , e in quella occasione mi ha raccontato tutto confessando Parte_2 del tradimento del sig. come se volesse scaricarsi di un peso”. CP_1
In conclusione, dal complessivo compendio istruttorio è emerso il sereno convincimento che la relazione extraconiugale tra la e il scoperta dal Parte_1 CP_3
nel giugno 2020 cui seguì l'allontanamento dalla casa familiare dopo le CP_1
vacanze estive del 2021, sia stata la principale causa della cessazione della comunione spirituale tra i coniugi.
Di contro, la parte ricorrente ha assunto che la causa della separazione dei coniugi, contrariamente a quanto asserito da parte resistente, sarebbe da ricondursi al contegno del gravemente irrispettoso e incompatibile con i doveri nascenti dal CP_1 matrimonio, manifestando l'indole di un uomo violento nei confronti della coniuge.
Orbene, tale prospettazione non è suffragata da alcun elemento probatorio atteso che sia dall'escussione dei testi che dall'audizione delle parti non è emerso in modo inequivoco alcuna profonda ed insanabile crisi coniugale preesistente né vi è prova della circostanza che il trascurasse i doveri di assistenza morale e familiare, né CP_1
che avesse tenuto un comportamento aggressivo e violento durante la convivenza.
Ancora, si evidenza che le querele versate in atti dalla (ignoti sono gli esiti Pt_3
dei procedimenti penali) sono successive al sorgere della crisi coniugale in quanto sporte tra gli anni 2022 e 2023, allorquando il e la ricorrente erano già separati CP_1
di fatto.
Da quanto precide che, in accoglimento della domanda proposta dal la CP_1
separazione va addebitata alla . Parte_1
7 Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, si evidenzia che dal complessivo compendio istruttorio non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori. I minori e vivono con la madre. CP_2 Per_1
Si ritiene pertanto di affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre con la quale hanno sempre vissuto e in conformità alle richieste delle parti.
La casa familiare sita in Somma Vesuviana (NA) alla via Micco 41, di proprietà del resistente, resta assegnata alla NO . Parte_1
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, si prevede, salvo diverso accordo, che il padre tenga con sé i figli per due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì, dalle 17,00 fino alle ore 20,00 (21,30 nel periodo delle vacanze scolastiche); fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) sino alle ore 19,00 della domenica (21,30 nel periodo estivo); un anno: il 24 dicembre fino alle ore 10,30 del mattino successivo, il 26 dicembre dalle ore
10,30 fino alle ore 20,00 ed il primo gennaio dalle ore 10,30 alle ore 20,00; un altro anno il 25 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 20,30, il 31 dicembre sino alle ore 10,30 del mattino successivo, 5 e 6 gennaio dalle ore 17,00 del cinque alle ore 19,30 del sei gennaio;
il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, dalle ore 9,30 alle ore 21,00, ad anni alterni;
per venti giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico, mentre le corrispondenti feste che riguardano la madre saranno festeggiate con tale genitore (recuperando in altri giorni le visite) e l'onomastico e il compleanno dei bambini con entrambi i genitori o alternando con l'uno e l'altro dette ricorrenze.
Quanto alle questioni economiche dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la NO è proprietaria di due immobili di cui uno locato e da cui percepisce Parte_1 un canone mensile di € 100,00; è titolare di un c./c. su cui risulta depositata la somma di € 50.000,00; non lavora ma, come emerso dall'istruttoria, ha rifiutato alcune proposte di lavoro;
non è gravata da alcun conto per la locazione atteso che l'abitazione ove risiede, unitamente ai figli, è di proprietà esclusiva del 2) il CP_1
resistente, invece, è socio del 50% della Vesuvio Group Srl, di cui ricopre anche la
8 carica di amministratore unico per la quale percepisce un compenso mensile di circa
€ 2.000,00; è socio del 50% della Pibe auto Srls ed è proprietario di diversi immobili.
Orbene, atteso che la situazione economica e patrimoniale è rimasta pressoché invariata rispetto a quanto emerso in sede presidenziale e non essendo stati, tra l'altro, forniti nuovi elementi tali da cui inferire il contrario, questo Tribunale ritiene di confermare l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della prole ( e versando alla NO , entro il giorno 5 CP_2 Per_1 Parte_1 di ogni mese, l'importo di euro 1.000,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Va, invece, rigettata la domanda di mantenimento del coniuge formulata dalla ricorrente stante l'addebito alla della separazione. Ne deriva che va altresì Parte_1
revocato il contributo al mantenimento disposto in favore della con Parte_1
l'ordinanza presidenziale del 02.12.2022.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito della parte resistente ed il parziale accoglimento della Corte di Appello di Napoli al reclamo avverso l'ordinanza presidenziale limitatamente alle spese straordinarie, vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di bassa complessità e dei parametri minimi di cui al DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) addebita la separazione dei coniugi alla NO;
Parte_1
d) affida i minori e ad entrambi i genitori e con collocamento CP_2 Per_1
prevalente presso la madre;
9 e) assegna la casa familiare sita in Somma Vesuviana (NA) alla via Micco 41, di proprietà del resistente, alla NO;
Parte_1
f) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
dei figli e versando alla NO , entro il CP_2 Per_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo pari ad euro 1.000,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
h) pone a carico delle parti le spese straordinarie per la prole come individuate in parte motiva nella misura del 50% ciascuno;
i) rigetta la domanda di mantenimento del coniuge formulata dalla;
Parte_1
j) revoca l'obbligo posto a carico del con l'ordinanza CP_1
presidenziale del 02.12.2022 di contribuire al mantenimento della;
Parte_1
k) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 29.01.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2486 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Cozzolino ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Manzoni 18 presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Carla Russo ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla via G.B. Mastrilli 14, presso lo studio di questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come note ex art. 127 ter cpc pervenute per l'udienza del
28.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.04.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto, matrimonio concordatario con il signor in data 13.06.2014 a Somma CP_1
Vesuviana (NA) (atto n. 34 parte II serie A – anno 2014) dalla cui unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e CP_2 Per_1
nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, l'affido condiviso dei figli con regolamentazione del diritto di visita del padre, assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento della prole nella misura di € 1.400,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie, nonché assegno di mantenimento della coniuge nella misura di € 1.200,00 mensili.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, assegnazione della casa familiare, limitatamente al piano terra e primo piano, alla ricorrente, contributo al mantenimento della prole nella misura di € 1.000,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, nulla per il mantenimento della coniuge;
vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co VI
c.p.c., espletata la prova orale, all'udienza del 28.10.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della
2 rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla resistente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti, va preliminarmente osservato che, com'è tra l'altro noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
3 Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi
- i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n.
7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n.
5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè;
Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto, 2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio
2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte resistente abbia fornito prova idonea a sostegno del proprio assunto. Il Signor infatti, deduce, CP_1
a sostegno della domanda di addebito, che la separazione sia riconducibile alla relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con tale CP_3
4 Orbene, dalle allegazioni e dalle testimonianze raccolte è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente della ricorrente.
Difatti, nel mese di giugno dell'anno 2020, il resistente veniva a conoscenza della circostanza che tra la moglie ed il signor (conosciuto in occasione di CP_3
una campagna elettorale) vi era una relazione sentimentale. La notizia veniva appresa attraverso la lettura di messaggi scambiati dalla ricorrente sia con una sua zia sia che direttamente con il Gli stralci di tali conversazioni sono stati versati in atti e CP_3
allegati alla comparsa del 06.02.2023.
Sul punto, occorre preliminarmente osservare che le predette chat non sono state specificamente contestate né tantomeno disconosciute dalla ricorrente e, pertanto, tale contegno processuale implica un riconoscimento tacito sia dell'attendibilità che della genuinità del contenuto delle conversazioni stesse. In merito alla rilevanza probatorio ex art. 2712 c.c. della messaggistica wa anche riprodotta a mezzo screen shot si è, inoltre, pronunciata di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 2025 n.
1254).
Ciò premesso, dalla lettura della messaggistica richiamata dai testi escussi, risulta evidente l'esistenza di una relazione sentimentale tra la e il signor Parte_1 [...]
In particolare, in una conversazione, risalente al periodo maggio/giugno CP_3
2020, tra la ricorrente sua zia si legge testualmente: “Stasera è uscito con la moglie
[…] Stasera di spasserà pure con la moglie vedrai [….]”; in altro stralcio di conversazioni, la ricorrente invia l'immagine relativa all'ingresso dell'Hotel
Imperiale e alla domanda della zia di dove si stesse recando, la risponde: Parte_1
“Zia Non posso entrare nel dettaglio Perché non posso Però E' indescrivibile […]
è un legame troppo forte Troppo”; alla domanda della zia sul quando si sarebbe recata all'hotel, la risponde: “Adesso […] Sto fuori” e la zia, in risposta, Parte_1 scrive: “Mettiti dentro […] Tu vai pur in queste stanz [..]” e la riscontra Parte_1
con la domanda: “Faccio male???”; in un altro stralcio di conversazione, la ricorrente scrive alla zia: “Sto male Lui non mi vuole abbastanza zia lo so che non voglio vedere Però chissà che cavolo voglia lui Forse troppo Scusa non lo voglio perdere”. In altra conversazione, la zia scrive alla ricorrente: “Si sta divertendo A giocare Vuole una tua reazione […..] Fidati Sta ironico” e la chiede alla Parte_1
5 zia: Al lavoro? Lo sa che sto male [….] Il mio amore è quello che è”. Dallo stralcio delle conversazioni della con il invece, rileva, ai fine del presente
Parte_1 CP_3 giudizio, lo scambio di alcuni messaggi e, in particolare, quando il scrive: “E' CP_3 stato stupendo..inenarrabile..indefinibile..” e la risponde: “Non mi capiterà
Parte_1 mai più” ed ancora il scrive: “ amore mio…mentre ti scrivo questo CP_3 Pt_1 messaggio ho le lacrime agli occhi..[…..] sei la donna che ho amato di più nel mia vita” e la , in risposta, scrive: “ dai mi fai piangere così [..]”; in un
Parte_1 CP_3 altro passaggio, la ricorrente scrive: “Io metterei la mia vita nelle tue mani” mentre il risponde: “Io che ho ringraziato in una chiesa il Signore per averti messa sul CP_3 mio percorso di vita […]” e la “Ti amo Sei l unica persona al
Parte_1 CP_3 mondo…di cui mi fido Credimi”.
L'esistenza della relazione extraconiugale intrapresa dalla ricorrente durante il matrimonio è stata altresì confermata dai testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare tenuto conto delle dichiarazioni convergenti, dichiarazione che trovano altresì riscontro nella messaggistica sopra richiamata.
Va solo precisato che, se è vero che i testi hanno reso una testimonianza de relato ex parte, non è men vero che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la deposizione "de relato ex parte", con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, “ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e sufficiente ad integrare prova od elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 7746 del
08/04/2020).
Tanto chiarito, il teste rispondendo al capo 12) della memoria ex Testimone_1
art. 183, co. 6, cpc di parte resistente, ha riferito: “preciso che una mattina durante il periodo delle elezioni, credo giugno 2020, venne a casa mia per parlare Pt_1
delle voci che giravano sulla sua relazione con il dott. e in quella occasione lei CP_3 mi confermò tale relazione con il dott. […].” CP_3
Il teste , in merito alla relazione extraconiugale della , Testimone_2 Parte_1
interrogato sul capo 13 della memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte resistente, Par invece, ha riferito: “a fine anno 2020 e inizio anno 2021, era un periodo in cui la
6 mi chiamava e messaggiava 10/20 volte al giorno e in una di quelle Pt_1
conversazioni mi confessò che si era vista con il dott. al centro direzionale a CP_3
Napoli, in Piazza del Plebiscito;
mi riferì che lei parcheggiava l'auto da qualche parte e poi andavano insieme a Napoli. In una di quelle conversazioni mi ha riferito che era stata anche all'Hotel Imperiale dove si era incontrata con il (episodio, CP_3 tra l'altro, confermato anche dagli stralci delle conversazioni sopra riportati) […..].
Una volta dopo essere stato contattato dalla , mi sono incontrato con lei Parte_1 verso l'inizio dell'anno 2022 nel supermercato Mazzeo che si trova tra Somma
Vesuviana e , e in quella occasione mi ha raccontato tutto confessando Parte_2 del tradimento del sig. come se volesse scaricarsi di un peso”. CP_1
In conclusione, dal complessivo compendio istruttorio è emerso il sereno convincimento che la relazione extraconiugale tra la e il scoperta dal Parte_1 CP_3
nel giugno 2020 cui seguì l'allontanamento dalla casa familiare dopo le CP_1
vacanze estive del 2021, sia stata la principale causa della cessazione della comunione spirituale tra i coniugi.
Di contro, la parte ricorrente ha assunto che la causa della separazione dei coniugi, contrariamente a quanto asserito da parte resistente, sarebbe da ricondursi al contegno del gravemente irrispettoso e incompatibile con i doveri nascenti dal CP_1 matrimonio, manifestando l'indole di un uomo violento nei confronti della coniuge.
Orbene, tale prospettazione non è suffragata da alcun elemento probatorio atteso che sia dall'escussione dei testi che dall'audizione delle parti non è emerso in modo inequivoco alcuna profonda ed insanabile crisi coniugale preesistente né vi è prova della circostanza che il trascurasse i doveri di assistenza morale e familiare, né CP_1
che avesse tenuto un comportamento aggressivo e violento durante la convivenza.
Ancora, si evidenza che le querele versate in atti dalla (ignoti sono gli esiti Pt_3
dei procedimenti penali) sono successive al sorgere della crisi coniugale in quanto sporte tra gli anni 2022 e 2023, allorquando il e la ricorrente erano già separati CP_1
di fatto.
Da quanto precide che, in accoglimento della domanda proposta dal la CP_1
separazione va addebitata alla . Parte_1
7 Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, si evidenzia che dal complessivo compendio istruttorio non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori. I minori e vivono con la madre. CP_2 Per_1
Si ritiene pertanto di affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre con la quale hanno sempre vissuto e in conformità alle richieste delle parti.
La casa familiare sita in Somma Vesuviana (NA) alla via Micco 41, di proprietà del resistente, resta assegnata alla NO . Parte_1
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, si prevede, salvo diverso accordo, che il padre tenga con sé i figli per due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì, dalle 17,00 fino alle ore 20,00 (21,30 nel periodo delle vacanze scolastiche); fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) sino alle ore 19,00 della domenica (21,30 nel periodo estivo); un anno: il 24 dicembre fino alle ore 10,30 del mattino successivo, il 26 dicembre dalle ore
10,30 fino alle ore 20,00 ed il primo gennaio dalle ore 10,30 alle ore 20,00; un altro anno il 25 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 20,30, il 31 dicembre sino alle ore 10,30 del mattino successivo, 5 e 6 gennaio dalle ore 17,00 del cinque alle ore 19,30 del sei gennaio;
il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, dalle ore 9,30 alle ore 21,00, ad anni alterni;
per venti giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico, mentre le corrispondenti feste che riguardano la madre saranno festeggiate con tale genitore (recuperando in altri giorni le visite) e l'onomastico e il compleanno dei bambini con entrambi i genitori o alternando con l'uno e l'altro dette ricorrenze.
Quanto alle questioni economiche dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la NO è proprietaria di due immobili di cui uno locato e da cui percepisce Parte_1 un canone mensile di € 100,00; è titolare di un c./c. su cui risulta depositata la somma di € 50.000,00; non lavora ma, come emerso dall'istruttoria, ha rifiutato alcune proposte di lavoro;
non è gravata da alcun conto per la locazione atteso che l'abitazione ove risiede, unitamente ai figli, è di proprietà esclusiva del 2) il CP_1
resistente, invece, è socio del 50% della Vesuvio Group Srl, di cui ricopre anche la
8 carica di amministratore unico per la quale percepisce un compenso mensile di circa
€ 2.000,00; è socio del 50% della Pibe auto Srls ed è proprietario di diversi immobili.
Orbene, atteso che la situazione economica e patrimoniale è rimasta pressoché invariata rispetto a quanto emerso in sede presidenziale e non essendo stati, tra l'altro, forniti nuovi elementi tali da cui inferire il contrario, questo Tribunale ritiene di confermare l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della prole ( e versando alla NO , entro il giorno 5 CP_2 Per_1 Parte_1 di ogni mese, l'importo di euro 1.000,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Va, invece, rigettata la domanda di mantenimento del coniuge formulata dalla ricorrente stante l'addebito alla della separazione. Ne deriva che va altresì Parte_1
revocato il contributo al mantenimento disposto in favore della con Parte_1
l'ordinanza presidenziale del 02.12.2022.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito della parte resistente ed il parziale accoglimento della Corte di Appello di Napoli al reclamo avverso l'ordinanza presidenziale limitatamente alle spese straordinarie, vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di bassa complessità e dei parametri minimi di cui al DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) addebita la separazione dei coniugi alla NO;
Parte_1
d) affida i minori e ad entrambi i genitori e con collocamento CP_2 Per_1
prevalente presso la madre;
9 e) assegna la casa familiare sita in Somma Vesuviana (NA) alla via Micco 41, di proprietà del resistente, alla NO;
Parte_1
f) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
dei figli e versando alla NO , entro il CP_2 Per_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo pari ad euro 1.000,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
h) pone a carico delle parti le spese straordinarie per la prole come individuate in parte motiva nella misura del 50% ciascuno;
i) rigetta la domanda di mantenimento del coniuge formulata dalla;
Parte_1
j) revoca l'obbligo posto a carico del con l'ordinanza CP_1
presidenziale del 02.12.2022 di contribuire al mantenimento della;
Parte_1
k) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 29.01.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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