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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro nella persona del Giudice G.O.P. Raimondo Cipolla, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 18/02/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1303/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Antonella C.F._1
Spata, presso il cui studio hanno eletto domicilio ricorrente
E
in persona del Suo legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Russo e Dolce resistente
oggetto: assegno di assistenza art. 13 L. 118/1971 e ss. modificazioni
e status di soggetto portatore di handicap grave L. 104/1992 art. 3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 18 febbraio 2025): “...concludono le parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza e status di handicap grave L. 104/1992) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne hanno CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 18 febbraio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi nei limiti per come spiegati di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: <…soggetto affetto da Esiti di osteosintesi per frattura poliframmentaria scomposta calcagno dx in soggetto con agenesia del
IV e V raggio piede dx e del II raggio piede sn, artrosi delle metatarso- falangea del I dito d'ambo i lati, disimmetria arti inferiori di circa 25 mm, bacino ruotato a dx sull'asse AP nonché sull'asse longitudinale con sbilanciamento tra le teste femorali di circa 25 mm., segni di coxartrosi bilaterale con iniziale sclerosi delle lamine limitanti subcondrali ecc…>>. invalido nella misura del 76% - medio-grave…”. Ha statuito, così, il diritto a percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla data della domanda amministrativa (mese successivo).
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3.
Non sussisteranno, invece, i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/1992.
Per l'appunto, si deve intendere una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa allorquando determini un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce il ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3 comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1
Quanto alle spese e compensi di lite, poi, questi devono, per le ragioni anzi descritte, in parte compensarsi.
Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO devono definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie in parte il ricorso e dichiara la
SUSSISTENZA del presupposto sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (ART. 13 L. 118/1971),
[...]
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, dell'assegno di assistenza art. 13 L. 118/1971 C.F._1
essendo invalido nella misura del 76% a fare data dal 01/06/2022.
Dichiara, invece, la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare nonché a vedersi esser riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3).
Compensa le spese e le competenze di lite in parte, condannando, l' CP_1
a rifondere le spese e competenze di lite del giudizio, che liquida nel suo complesso per € 1.450,00, oltre accessori (spese generali, Cpa ed Iva se dovuta) da liquidarsi a vantaggio del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dispone che le spese di CTU siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come da separati decreti. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla
Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro nella persona del Giudice G.O.P. Raimondo Cipolla, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 18/02/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1303/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Antonella C.F._1
Spata, presso il cui studio hanno eletto domicilio ricorrente
E
in persona del Suo legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Russo e Dolce resistente
oggetto: assegno di assistenza art. 13 L. 118/1971 e ss. modificazioni
e status di soggetto portatore di handicap grave L. 104/1992 art. 3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 18 febbraio 2025): “...concludono le parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza e status di handicap grave L. 104/1992) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne hanno CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 18 febbraio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi nei limiti per come spiegati di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: <…soggetto affetto da Esiti di osteosintesi per frattura poliframmentaria scomposta calcagno dx in soggetto con agenesia del
IV e V raggio piede dx e del II raggio piede sn, artrosi delle metatarso- falangea del I dito d'ambo i lati, disimmetria arti inferiori di circa 25 mm, bacino ruotato a dx sull'asse AP nonché sull'asse longitudinale con sbilanciamento tra le teste femorali di circa 25 mm., segni di coxartrosi bilaterale con iniziale sclerosi delle lamine limitanti subcondrali ecc…>>. invalido nella misura del 76% - medio-grave…”. Ha statuito, così, il diritto a percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla data della domanda amministrativa (mese successivo).
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3.
Non sussisteranno, invece, i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/1992.
Per l'appunto, si deve intendere una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa allorquando determini un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce il ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3 comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1
Quanto alle spese e compensi di lite, poi, questi devono, per le ragioni anzi descritte, in parte compensarsi.
Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO devono definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie in parte il ricorso e dichiara la
SUSSISTENZA del presupposto sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (ART. 13 L. 118/1971),
[...]
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, dell'assegno di assistenza art. 13 L. 118/1971 C.F._1
essendo invalido nella misura del 76% a fare data dal 01/06/2022.
Dichiara, invece, la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare nonché a vedersi esser riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3).
Compensa le spese e le competenze di lite in parte, condannando, l' CP_1
a rifondere le spese e competenze di lite del giudizio, che liquida nel suo complesso per € 1.450,00, oltre accessori (spese generali, Cpa ed Iva se dovuta) da liquidarsi a vantaggio del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dispone che le spese di CTU siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come da separati decreti. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla