Articolo 397 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 396Articolo 398
Versione
6 maggio 1952
Art. 397.
(Oggetti appartenenti a stranieri)


Qualora la persona deceduta a bordo sia uno straniero, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare, salvo che non sia diversamente disposto da convenzioni internazionali, dopo aver ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero della marina mercantile e quello degli affari esteri nonche' l'autorita' consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se non ha la possibilita' di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli
precedenti, ritira una copia dell'inventario e inoltra gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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