Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 397.
(Oggetti appartenenti a stranieri)
Qualora la persona deceduta a bordo sia uno straniero, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare, salvo che non sia diversamente disposto da convenzioni internazionali, dopo aver ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero della marina mercantile e quello degli affari esteri nonche' l'autorita' consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se non ha la possibilita' di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli
precedenti, ritira una copia dell'inventario e inoltra gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio del porto di iscrizione della nave.
(Oggetti appartenenti a stranieri)
Qualora la persona deceduta a bordo sia uno straniero, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare, salvo che non sia diversamente disposto da convenzioni internazionali, dopo aver ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero della marina mercantile e quello degli affari esteri nonche' l'autorita' consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se non ha la possibilita' di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli
precedenti, ritira una copia dell'inventario e inoltra gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Commentari • 7
- 1. Incidente probatoriohttps://www.studiocataldi.it/ · 42.4763
[…] Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis. (53) Art. 393. […]
Leggi di più…