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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 365 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Stasi, come CodiceFiscale_2
da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_3
(c.f. ) rappresentati e Controparte_2 CodiceFiscale_4
difesi dall'avv. Francesco Colloridi, come da mandato in atti;
- APPELLATI -
All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 365/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proposto dinanzi il Tribunale di Lecce - sez. distaccata di
Gallipoli, e assumendo di essere proprie- Parte_1 Parte_2
tari dell'abitazione e del lotto di terreno, siti in Gallipoli, confinante, con altra abitazione di proprietà di e e che det- Controparte_2 Controparte_1
te proprietà, ubicate nell'area del “P.E.E.P. 167”, del Comune di Gallipoli, pro-
venivano dalle cessioni (assegnazione e accettazione ed acquisto della proprietà)
in qualità di soci, fatte il 15/11/1986 dalla disciolta Parte_3
che aveva contraddistinto i lotti con i n. 20 ( e 21
[...] CP_1
, convennero in giudizio e Pt_1 Controparte_2 Controparte_1
chiedendone la condanna:
a) allo arretramento e/o riduzione in pristino, nel rispetto della distanza di ml 4, prevista
dalle NTA dello strumento urbanistico del Comune di Gallipoli, del muro relativo allo
ampliamento di circa mt 1 sotto il balcone scoperto di loro proprietà;
b) alla regolarizzazione ex artt.901 e 902 c.c. delle luci-aperture poste sul confine tra le due
proprietà;
c) alla eliminazione e/o alle riparazioni occorrenti alla tubazione di convogliamento delle
acque piovane;
d) alla eliminazione e/o spostamento del tubo del gas posato a distanza inferiore a quella le-
gale;
e) al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti per effetto delle illegittime violazioni di
legge richiamate, da liquidarsi nella somma di € 10.000 in via equitativa.
Esposero, gli attori, che nel corso del 1989 aveva realizzato Controparte_1
illecitamente, al di sotto di un balcone scoperto, antistante la loro proprietà, un
Proc. n. 365/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ampliamento con chiusura del largo sottostante, a mezzo di un muro lungo ca 1
mt e dei muri ad esso perpendicolari, in violazione della distanza di confine di mt
4 prevista dallo strumento urbanistico di zona (art. 5 delle norme tecniche di at-
tuazione del piano di zona di cui alla legge 167/1962). Su detto confine, inoltre, il aveva realizzato sul muro del piano terra, delle luci non conformi al- CP_1
le prescrizioni dell'art. 901 cod. civ. e sul muro perimetrale di sua proprietà e per tutta la lunghezza dello stesso, aveva posto una tubazione, per il convogliamento delle acque piovane, non a tenuta stagna, che aveva provocato danni a causa del-
le perdite. E da ultimo, nel corso dell'ottobre 2004 il convenuto aveva posato su un muro di cinta, di proprietà comune, un tubo per la fornitura di gas a distanza inferiore dal confine in violazione dell'art. 889 cod. civ..
Si costituirono i convenuti contestando il fondamento della domanda e propo-
nendo a loro volta domanda riconvenzionale denunciando il posizionamento, da parte degli attori, di piante a distanza irregolare dal confine e chiedendo l'eliminazione della dedotta violazione.
All'esito dell'istruttoria, avvenuta tramite produzione documentale, prova orale e
CTU, il Tribunale di Lecce decise il giudizio con sentenza n. 4891/2015, deposi-
tata il 14/10/15, così statuendo: “1) Rigetta la domanda attorea siccome infondata in fat-
to ed in diritto;
2) rigetta la domanda spiegata dai convenuti perché infondata in fatto ed in di-
ritto; 3) compensa in ragione del 50% le spese di lite;
condanna gli attori, al pagamento in fa-
vore dei convenuti del rimanente 50% che liquida in complessivi €. 2.500,00 (euro duemila-
cinquecento/00) di cui 100,00 per spese oltre rimb. forf. Ed accessori come per legge, 4) spese
della CTU definitivamente a carico degli attori”.
Con riguardo alle domanda degli attori (per quel che interessa alla luce
Proc. n. 365/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dell'appello proposto da e ), con riferimento alla prima contesta- Pt_1 Pt_2
zione riguardante l' asserita violazione delle distanze legale del muro realizzato dal il giudice premise che, sulla base della condivisa CTU, delle CP_1
prove testi e della documentazione in atti, vi era una mutata distanza di confine tra le due proprietà rispetto a quella esistente al momento della scelta dei lotti da parte delle odierne parti processuali. Specificò, in particolare: “… è emerso che il sig.
… e il signor … hanno fatto parte, come soci, di Controparte_1 Parte_1
una cooperativa edilizia, assegnataria di un lotto di terreno in proprietà del 1° Piano di Zona
E.R.P. per la costruzione di alloggi da assegnare ai soci. Tutti i soci nel 1980 scelsero i lotti di
preferenza e tra questi il scelse il lotto n. 20 e il il lotto n. 21, con eviden- CP_1 Pt_1
ziato il posizionamento delle relative future abitazioni sulla planimetria progettuale dell'intero
complesso edilizio.
Effettivamente, inizialmente l'alloggio del era stato progettato (con riferimento alla CP_1
parte più avanzata della costruzione) a distanza di mt 2 dal confine con il lotto scelto dal
mentre in fase di edificazione e successiva assegnazione la costruzione del Pt_1 CP_1
è risultata localizzata a cm 40 dal confine con la proprietà Dalla documentazione ver- Pt_1
sata in atti si evince che, tale diversa soluzione, veniva contestata dal e riconosciu- CP_1
ta dal Presidente della Cooperativa. Alla luce di questa diversa soluzione adottata dalla coope-
rativa ritiene questo Giudicante che il contestato muro di circa 1 mt realizzato dal CP_1
a piano terra in prosecuzione della costruzione esistente unitamente al vano realizzato con il
tamponamento del porticato esistente, (per quel che interessa) devono considerarsi realizzati in
prosecuzione della costruzione preesistente e all'interno del lotto del senza violare CP_1
la distanza tra i fabbricati lo stesso CTU precisava “che l'ampliamento realizzato dal Pt_4
e i muri costruiti sia in senso longitudinale che trasversale rispetto al confine non hanno
[...]
Proc. n. 365/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. modificato lo stato dei luoghi originario e, pertanto dette opere rispettano il disposto dell'art. 5
delle norme tecniche del Piano di Zona 162 (1961) di Gallipoli”.
Con riferimento alle asserite irregolarità ex artt. 901 e 902 cod. civ. delle luci, esi-
stenti sul muro del piano terra della costruzione del convenuto, il Tribunale rile-
vò che dalle foto, versate in atti, si evinceva che le luci risalivano alla fase di co-
struzione dell'abitazione del convenuto (con tale conformazione veniva assegna-
ta dalla Cooperativa al socio , circostanza confermata anche dal te- CP_1
ste ing. progettista e direttore dei lavori di costruzione di Persona_1
tutti gli alloggi, il quale precisava che le luci erano previste nel progetto definitivo del lotto ed erano state realizzate in tutti gli alloggi dei soci. Concluse, Pt_1
pertanto, che le luci, anche se irregolari, come accertato dal CTU, poiché erano state create dalla Cooperativa Edilizia, originaria proprietaria dei lotti e delle rela-
tive costruzioni, integravano una ipotesi di “servitù per destinazione del padre di fami-
glia ex art. 1062 cod. civ.”.
Con riguardo alla questione della tubazione pluviale, posta a confine, il giudice si riportò alle conclusioni del CTU, il quale non aveva riscontrato danni prodotti dalla stessa.
Con riguardo, infine, ai tubi del gas, rispetto ai quali gli attori lamentavano la vio-
lazione delle distanze, il giudice rilevò che dalla prova testimoniale era emerso che non solo i convenuti si erano limitati a sostituire i tubi posti in precedenza dalla cooperativa nella stessa posizione e destinati allo scarico del gasolio, ma che all'atto della sostituzione era presente anche il il quale, interpellato dal Pt_1
tecnico dell'impresa installatrice in ordine alla sua eventuale contrarietà sulla po-
sizione della tubazione, non espresse alcuna contrarietà.
Proc. n. 365/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il giudice rigettò le domande riconvenzionali dei convenuti e in considerazione della reciproca soccombenza, compensò le spese nella misura del 50% condan-
nando gli attori al pagamento del restante 50% ed infine pose le spese di CTU
tutte a carico degli attori.
Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello e chieden- Pt_1 Pt_2
done la riforma con 5 motivi. Chiesero di accogliere le seguenti conclusioni: “in
integrale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande tutte formulate in primo grado
e per l'effetto: a) condannare i convenuti alla riduzione in pristino o all'arretramento, nel rispet-
to della distanza di ml. 4.00 - prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione del piano di zona
di cui alla legge 167/1962 del Comune di Gallipoli - del muro di m. 1,00, relativo
all'ampliamento, costruito sotto il balcone scoperto di loro proprietà; b) condannare i convenuti
medesimi alla regolarizzazione ex artt. 901 e 902 c.c. delle luci realizzate ad uso dei nuovi lo-
cali dell'ampliamento sul confine tra le due proprietà e c) condannare i CP_1 Pt_1
convenuti all'eliminazione o alle riparazioni occorrenti alla tubazione di convogliamento delle
acque piovane, al fine di evitare qualsiasi ulteriore stillicidio e ulteriori danni al muro di cinta
ed infiltrazioni di acque nel fondo degli attori;
d) condannare i convenuti all'eliminazione o allo
spostamento del tubo del gas, posato sul muro di cinta comune e sugli altri muri della loro casa,
a distanza inferiore a quella prevista dalla legge;
e) condannare i convenuti al risarcimento di
tutti i danni subiti dagli istanti per effetto del perpetrarsi delle illegittime violazioni di legge so-
pra richiamate ai punti A) B) C) D) da liquidarsi nella somma pari a euro 10.000,00 occor-
rendo anche in via equitativa;
condannare gli appellati alla restituzione delle somme eventual-
mente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese legali. Condannare
gli appellati alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio oltre accessori. In
estremo subordine compensare integralmente le competenze di primo grado, con vittoria di quelle
Proc. n. 365/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di cui alla presente fase”.
Il giudizio di appello fu deciso con sentenza n. 738/2019, con la quale la Corte di
Appello di Lecce rigettò i primi 4 motivi di appello, accogliendo solo l'ultimo motivo relativo alla censurata apposizione delle spese di CTU in capo ai soli atto-
ri, disponendo che venissero poste in egual misura in capo ad entrambe le parti del giudizio.
e proposero ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello Pt_1 Pt_2
chiedendone l'annullamento con tre diversi motivi.
Con il primo era stata denunciata omessa motivazione della sentenza, con il se-
condo motivo si denunciava violazione dell'artt. 2730 e 873 cod. civ.
quest'ultimo in relazione all'art. 5 NTA del Comune di Gallipoli e dell'art. 5 del
Piano regolatore Varianti Generali Città di Gallipoli e violazione degli artt. 194 e
195 cod. proc. civ. e col terzo violazione dell'articolo 889 codice civile.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 16445/2021, accolse il primo motivo rile-
vando che la Corte di Appello di Lecce aveva giudicato infondate le doglianze at-
toree, limitandosi a richiamare, per altro solo genericamente, gli esiti della CTU
svolta nel giudizio di primo grado e già fatte proprie dal Tribunale, senza chiarire in alcun modo il ragionamento in base al quale era pervenuta al rigetto del gra-
vame. In quella sede, la Suprema Corte ribadì che il rinvio, fatto dal giudice di
Appello alla decisione di primo grado, doveva essere operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo delle motivazioni, dando conto delle argomenta-
zioni delle parti e delle loro identità, con quelle esaminate nella pronuncia impu-
gnata. Infine, la Corte di Cassazione osservò che l'accoglimento del primo moti-
vo di ricorso determinava l'assorbimento degli altri proposti. Cassò la sentenza
Proc. n. 365/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. impugnata e rinviò alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione del 29/04/2022, e Controparte_1 Controparte_3
hanno riassunto il giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'appello pro-
[...]
posto da e . Pt_1 Pt_2
Si sono costituiti e riproponendo i motivi Parte_1 Parte_2
e le conclusioni dell'originario atto di appello.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il pri-
mo giudice ha disatteso la loro domanda (lettera “a” delle conclusioni) di ripristi-
no o di arretramento, nel rispetto della distanza legale di ml 4,00 dal loro confine,
del muro di m 1,00 e di quello ad esso trasversale, costruiti sotto il balcone sco-
perto di proprietà dei convenuti a distanza di m 0,40 dal confine, in violazione della distanza da confine, di mt 4,00, prevista dallo strumento urbanistico locale -
art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di zona di cui alla 167
(1962). Il giudice non avrebbe compreso che gli attori non hanno contestato le distanze dai confini, come in origine illegittimamente imposti dalla Parte_3
quando era unica proprietaria, ma la modifica dello stato dei luoghi, conseguente alla realizzazione dei nuovi muri che, prima, non c'erano e che di fatto non ri-
spettavano la distanza di mt 4,00 da parte del come proprietario del CP_1
suo lotto in un momento in cui la cooperativa era sciolta da tempo. AN
Proc. n. 365/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. che il vecchio muro, costruito a mt 0,40 dal confine, costituisce una servitù, che essi non contestano, mentre il nuovo muro, costruito sul prolungamento del preesistente muro, sarebbe una innovazione che rende più gravosa la condizione del fondo servente ex art. 1067 cod. civ.. Il Tribunale si sarebbe asetticamente basato sulle risultanze della CTU che avrebbe erroneamente ritenuto che il bal-
cone al di sotto del quale si trova il muro in contestazione, sarebbe ricompreso nel corpo dell'edificio al fine del computo delle distanze.
Il motivo di appello è infondato.
Occorre richiamare la Cassazione la quale, in conformità ad un orientamento ormai consolidato, ha stabilito che: “In tema di distanze legali fra edifici, non sono com-
putabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o orna-
mentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari pro-
porzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezza-
bile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientra-
no nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consi-
stenza dei fabbricati” (Cass. n. 25191/2021).
Nella fattispecie de qua, occorre precisare che dalle foto in atti, si apprezza che il balcone dell'abitazione al di sotto del quale è stato costruito il muro CP_1
in contestazione, non è meramente artistico ovvero ornamentale ma costituisce un vero e proprio corpo di fabbrica. Esso infatti risulta formare, di fatto, il porti-
co sottostante ed il muro de quo, come riportato dal CTU, non è che il prolunga-
mento di mt 1 del muro di tamponamento del vecchio portico (vedi CTU pag.
6). Pertanto il balcone preesistente, al di sotto del quale, come detto, è stato co-
struito il muro, rientra a pieno titolo nel concetto di costruzione in quanto, come
Proc. n. 365/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sostenuto dalla Corte di Cassazione, destinato ad estendere ed ampliare la consi-
stenza del fabbricato medesimo. Ed è evidente che, nella fattispecie che ci occu-
pa, al fronte di fabbrica del balcone medesimo deve farsi luogo per il calcolo del-
le distanze legali, ed è ciò che risulta essere stato fatto, correttamente, dal CTU.
Questi, infatti, richiamando il parere (all. 13 della CTU) ottenuto dalla CP_4
– assessorato all'urbanistica- in ordine alle distanze minime tra fabbricati,
[...]
secondo cui “la distanza minima fra due edifici deve essere misurata fra le parti sporgenti ri-
spetto al confine, che per loro struttura, entità ed ubicazione formano l'intercapedine fra essi e
perciò non vanno calcolati i cornicioni e gli altri manufatti aventi scopo esclusivamente ornamen-
tale, mentre deve essere tenuto conto dei balconi, quando per la forma e lo sviluppo (come per es.
box-windows) sono tali, secondo una valutazione di merito da annullare in parte la distanza
fissata dal codice o dai regolamenti, creando un ambito dannoso in misura apprezzabile”, ha concluso che: “l'ampliamento realizzato dal e conseguentemente i muri costrui- CP_1
ti, sia in senso longitudinale che trasversale rispetto al confine, al solo fine della misura delle di- stanze dal punto di vista tecnico non ha modificato lo stato dei luoghi originario
in quanto sono stati realizzati al di sotto di un balcone esistente che già
imponeva al , nel caso di ampliamento del proprio fabbricato una Pt_1
distanza di ml 8.00 dal balcone medesimo, per cui si può affermare che i muri co-
struiti dal sia in senso longitudinale che trasversale rispetto al confine, rispettano il CP_1
disposto dell'art. 5 delle norme tecniche del Piano di Zona 167 (1962) di Gallipoli” (vedi
CTU). Del tutto generiche risultano le doglianze degli appellanti con riguardo al balcone e alla sua non computabilità ai fini del calcolo delle distanze dal confine.
La decisione del Tribunale secondo cui: “il contestato muro di circa 1 mt realizzato dal
a piano terra in prosecuzione della costruzione esistente unitamente al vano realizza- CP_1
Proc. n. 365/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to con il tamponamento del porticato esistente, (per quel che interessa) devono considerarsi rea-
lizzati in prosecuzione della costruzione preesistente e all'interno del lotto del sen- CP_1
za violare la distanza tra i fabbricati” non merita censura e deve essere confermata.
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza per avere rigettato la domanda sub b) di cui alle conclusioni dell'atto di citazione in ordine alle luci aperture. Secondo gli appellanti non sarebbe stato provato che le luci esistevano già in fase di costruzione e la testimonianza dell'ing. sarebbe errata. Per_1
Inoltre non sarebbe nella fattispecie ammissibile, secondo la Giurisprudenza di legittimità, la costituzione di detta servitù per destinazione del padre di famiglia.
Il motivo è fondato.
Il CTU ha accertato l'esistenza, nel muro dell'abitazione del di luci CP_1
non conformi all'art. 901 cod. civ.. Il primo Giudice erroneamente ha ritenuto che le luci non conformi possano costituire una servitù per destinazione del pa-
dre di famiglia;
la Giurisprudenza di legittimità è, al contrario, conforme nell'escludere che il possesso irregolare di luci possa condurre all'acquisto per de-
stinazione del padre di famiglia (v. Cass. ord. n. 17475/23: “il possesso di luci irrego-
lari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto
per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servi-
tù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non
operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste sol-
tanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo
necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in
modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che
la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non es-
Proc. n. 365/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di
chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corri-
spondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima”. Negli stessi ter-
mini Cass. sent. n. 11343/2004).
Pertanto la sentenza di primo grado merita riforma con condanna dei convenuti alla regolarizzazione delle predette luci a norma dell'artt. 901 e 902 cod. civ..
Con il terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui non accoglie la do-
manda sub d) relativamente alla richiesta di riparazione della tubazione della rac-
delle acque ritenuta non a tenuta stagna. Pt_5
Il motivo non ha fondamento in quanto gli attori, sui quali incombeva l'onere,
non hanno dimostrato la non inidoneità della tenuta della tubazione laddove,
come è noto, la CTU non può sostituire di certo l'onus probandi degli attori. In
ogni caso il consulente ha rilevato, dallo stato di fatto, che la curva a 90 gradi del-
la tubazione risultava sostituita di recente e non si riscontravano danni nella mu-
ratura, segno che la tubazione non aveva creato problemi di stillicidio.
Con il quarto motivo si censura la sentenza per avere rigettato la domanda tesa alla condanna dei convenuti alla rimozione o spostamento del tubo del gas, posa-
to a distanza inferiore sul muro di cinta da quello previsto per legge.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente si rileva che i convenuti, costituendosi, non hanno contestato che il tubo del gas, installato sulle parti comuni, si trovasse a distanza irregolare in violazione dell'art. 889 cod. civ. ma hanno sostenuto che si è trattato di una mera sostituzione del vecchio tubo destinato al passaggio di gasolio, installato dalla cooperativa e che in ordine a detta installazione si era creata una servitù.
Proc. n. 365/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Orbene non si può ritenere che gli attori abbiano provato con sufficiente certez-
za che la tubazione del gas abbia sostituito una precedente tubazione del gasolio.
Infatti, la testimonianza di è inattendibile in quanto riferisce cir- Testimone_1
costanze apprese de relato, essendosi il teste limitato a confermare quanto riferi-
togli dal suo tecnico che di fatto si era portato sul posto per le installazioni del caso. Ma a tutto voler concedere, difetta la prova del periodo in cui la tubazione del gasolio sarebbe stata installata in modo da accogliere l'ipotesi della cd usuca-
pione per destinazione del padre di famiglia.
La sentenza merita riforma con condanna dei convenuti allo spostamento del tu-
bo del gas a distanza regolare a norma dell'art. 889 cod. civ..
Non potrà infine essere accolta la domanda di danni per gli abusi contestati che nella fattispecie, per come deciso riguardano solo le luci, e la installazione della tubazione del gas, in totale assenza di prova a supporto.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello.
Alla valutazione complessiva del giudizio consegue la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, del primo giudizio di appello, del giudizio di Cassa-
zione e del presente giudizio in ragione del 70% condannando i convenuti
[...]
e in solido al pagamento del restante 30% Controparte_5 Controparte_2
in favore degli appellanti.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di e Controparte_1
nella misura del 70% e a carico di e Controparte_2 Parte_1 Pt_6
[.
nella misura del 30%.
P.Q.M.
La Corte,
Proc. n. 365/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto:
condanna e CP_1 Controparte_2
- alla regolarizzazione ex artt. 901 e 902 cod. civ. delle luci aperture poste e realizzate sul confine delle due tra la loro proprietà e quella degli appellanti;
- allo spostamento del tubo del gas posto nel muro comune posizionandolo a distanza tale da rispettare le distanze legali previste dall'art. 889 cod. civ.;
- al pagamento in solido tra loro ed in favore di e Parte_1 [...]
del 70% delle spese di lite del primo grado, del primo giudizio Parte_2
di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di appello che liquida per intero quanto al primo grado di giudizio in complessivi €.
5.840,00 di cui € 340,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al primo giudizio di appello in complessivi € 4.355,00 di cui € 355,00 per spe-
se oltre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al giudizio di Cassazione in com-
plessivi € 3.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e spese borsuali per CU,
quanto al presente grado di appello in complessivi € 4.000,00 oltre IVA,
CAP e RF al 15% e dichiara compensato il restante 30% delle spese di tutti i gradi di giudizio;
Pone le spese di CTU nella misura del 30% a carico di e Parte_1 [...]
e nella restante misura del 70% a carico di e Persona_2 Controparte_1
. Controparte_2
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 365/2022 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 365 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Stasi, come CodiceFiscale_2
da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_3
(c.f. ) rappresentati e Controparte_2 CodiceFiscale_4
difesi dall'avv. Francesco Colloridi, come da mandato in atti;
- APPELLATI -
All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 365/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proposto dinanzi il Tribunale di Lecce - sez. distaccata di
Gallipoli, e assumendo di essere proprie- Parte_1 Parte_2
tari dell'abitazione e del lotto di terreno, siti in Gallipoli, confinante, con altra abitazione di proprietà di e e che det- Controparte_2 Controparte_1
te proprietà, ubicate nell'area del “P.E.E.P. 167”, del Comune di Gallipoli, pro-
venivano dalle cessioni (assegnazione e accettazione ed acquisto della proprietà)
in qualità di soci, fatte il 15/11/1986 dalla disciolta Parte_3
che aveva contraddistinto i lotti con i n. 20 ( e 21
[...] CP_1
, convennero in giudizio e Pt_1 Controparte_2 Controparte_1
chiedendone la condanna:
a) allo arretramento e/o riduzione in pristino, nel rispetto della distanza di ml 4, prevista
dalle NTA dello strumento urbanistico del Comune di Gallipoli, del muro relativo allo
ampliamento di circa mt 1 sotto il balcone scoperto di loro proprietà;
b) alla regolarizzazione ex artt.901 e 902 c.c. delle luci-aperture poste sul confine tra le due
proprietà;
c) alla eliminazione e/o alle riparazioni occorrenti alla tubazione di convogliamento delle
acque piovane;
d) alla eliminazione e/o spostamento del tubo del gas posato a distanza inferiore a quella le-
gale;
e) al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti per effetto delle illegittime violazioni di
legge richiamate, da liquidarsi nella somma di € 10.000 in via equitativa.
Esposero, gli attori, che nel corso del 1989 aveva realizzato Controparte_1
illecitamente, al di sotto di un balcone scoperto, antistante la loro proprietà, un
Proc. n. 365/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ampliamento con chiusura del largo sottostante, a mezzo di un muro lungo ca 1
mt e dei muri ad esso perpendicolari, in violazione della distanza di confine di mt
4 prevista dallo strumento urbanistico di zona (art. 5 delle norme tecniche di at-
tuazione del piano di zona di cui alla legge 167/1962). Su detto confine, inoltre, il aveva realizzato sul muro del piano terra, delle luci non conformi al- CP_1
le prescrizioni dell'art. 901 cod. civ. e sul muro perimetrale di sua proprietà e per tutta la lunghezza dello stesso, aveva posto una tubazione, per il convogliamento delle acque piovane, non a tenuta stagna, che aveva provocato danni a causa del-
le perdite. E da ultimo, nel corso dell'ottobre 2004 il convenuto aveva posato su un muro di cinta, di proprietà comune, un tubo per la fornitura di gas a distanza inferiore dal confine in violazione dell'art. 889 cod. civ..
Si costituirono i convenuti contestando il fondamento della domanda e propo-
nendo a loro volta domanda riconvenzionale denunciando il posizionamento, da parte degli attori, di piante a distanza irregolare dal confine e chiedendo l'eliminazione della dedotta violazione.
All'esito dell'istruttoria, avvenuta tramite produzione documentale, prova orale e
CTU, il Tribunale di Lecce decise il giudizio con sentenza n. 4891/2015, deposi-
tata il 14/10/15, così statuendo: “1) Rigetta la domanda attorea siccome infondata in fat-
to ed in diritto;
2) rigetta la domanda spiegata dai convenuti perché infondata in fatto ed in di-
ritto; 3) compensa in ragione del 50% le spese di lite;
condanna gli attori, al pagamento in fa-
vore dei convenuti del rimanente 50% che liquida in complessivi €. 2.500,00 (euro duemila-
cinquecento/00) di cui 100,00 per spese oltre rimb. forf. Ed accessori come per legge, 4) spese
della CTU definitivamente a carico degli attori”.
Con riguardo alle domanda degli attori (per quel che interessa alla luce
Proc. n. 365/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dell'appello proposto da e ), con riferimento alla prima contesta- Pt_1 Pt_2
zione riguardante l' asserita violazione delle distanze legale del muro realizzato dal il giudice premise che, sulla base della condivisa CTU, delle CP_1
prove testi e della documentazione in atti, vi era una mutata distanza di confine tra le due proprietà rispetto a quella esistente al momento della scelta dei lotti da parte delle odierne parti processuali. Specificò, in particolare: “… è emerso che il sig.
… e il signor … hanno fatto parte, come soci, di Controparte_1 Parte_1
una cooperativa edilizia, assegnataria di un lotto di terreno in proprietà del 1° Piano di Zona
E.R.P. per la costruzione di alloggi da assegnare ai soci. Tutti i soci nel 1980 scelsero i lotti di
preferenza e tra questi il scelse il lotto n. 20 e il il lotto n. 21, con eviden- CP_1 Pt_1
ziato il posizionamento delle relative future abitazioni sulla planimetria progettuale dell'intero
complesso edilizio.
Effettivamente, inizialmente l'alloggio del era stato progettato (con riferimento alla CP_1
parte più avanzata della costruzione) a distanza di mt 2 dal confine con il lotto scelto dal
mentre in fase di edificazione e successiva assegnazione la costruzione del Pt_1 CP_1
è risultata localizzata a cm 40 dal confine con la proprietà Dalla documentazione ver- Pt_1
sata in atti si evince che, tale diversa soluzione, veniva contestata dal e riconosciu- CP_1
ta dal Presidente della Cooperativa. Alla luce di questa diversa soluzione adottata dalla coope-
rativa ritiene questo Giudicante che il contestato muro di circa 1 mt realizzato dal CP_1
a piano terra in prosecuzione della costruzione esistente unitamente al vano realizzato con il
tamponamento del porticato esistente, (per quel che interessa) devono considerarsi realizzati in
prosecuzione della costruzione preesistente e all'interno del lotto del senza violare CP_1
la distanza tra i fabbricati lo stesso CTU precisava “che l'ampliamento realizzato dal Pt_4
e i muri costruiti sia in senso longitudinale che trasversale rispetto al confine non hanno
[...]
Proc. n. 365/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. modificato lo stato dei luoghi originario e, pertanto dette opere rispettano il disposto dell'art. 5
delle norme tecniche del Piano di Zona 162 (1961) di Gallipoli”.
Con riferimento alle asserite irregolarità ex artt. 901 e 902 cod. civ. delle luci, esi-
stenti sul muro del piano terra della costruzione del convenuto, il Tribunale rile-
vò che dalle foto, versate in atti, si evinceva che le luci risalivano alla fase di co-
struzione dell'abitazione del convenuto (con tale conformazione veniva assegna-
ta dalla Cooperativa al socio , circostanza confermata anche dal te- CP_1
ste ing. progettista e direttore dei lavori di costruzione di Persona_1
tutti gli alloggi, il quale precisava che le luci erano previste nel progetto definitivo del lotto ed erano state realizzate in tutti gli alloggi dei soci. Concluse, Pt_1
pertanto, che le luci, anche se irregolari, come accertato dal CTU, poiché erano state create dalla Cooperativa Edilizia, originaria proprietaria dei lotti e delle rela-
tive costruzioni, integravano una ipotesi di “servitù per destinazione del padre di fami-
glia ex art. 1062 cod. civ.”.
Con riguardo alla questione della tubazione pluviale, posta a confine, il giudice si riportò alle conclusioni del CTU, il quale non aveva riscontrato danni prodotti dalla stessa.
Con riguardo, infine, ai tubi del gas, rispetto ai quali gli attori lamentavano la vio-
lazione delle distanze, il giudice rilevò che dalla prova testimoniale era emerso che non solo i convenuti si erano limitati a sostituire i tubi posti in precedenza dalla cooperativa nella stessa posizione e destinati allo scarico del gasolio, ma che all'atto della sostituzione era presente anche il il quale, interpellato dal Pt_1
tecnico dell'impresa installatrice in ordine alla sua eventuale contrarietà sulla po-
sizione della tubazione, non espresse alcuna contrarietà.
Proc. n. 365/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il giudice rigettò le domande riconvenzionali dei convenuti e in considerazione della reciproca soccombenza, compensò le spese nella misura del 50% condan-
nando gli attori al pagamento del restante 50% ed infine pose le spese di CTU
tutte a carico degli attori.
Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello e chieden- Pt_1 Pt_2
done la riforma con 5 motivi. Chiesero di accogliere le seguenti conclusioni: “in
integrale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande tutte formulate in primo grado
e per l'effetto: a) condannare i convenuti alla riduzione in pristino o all'arretramento, nel rispet-
to della distanza di ml. 4.00 - prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione del piano di zona
di cui alla legge 167/1962 del Comune di Gallipoli - del muro di m. 1,00, relativo
all'ampliamento, costruito sotto il balcone scoperto di loro proprietà; b) condannare i convenuti
medesimi alla regolarizzazione ex artt. 901 e 902 c.c. delle luci realizzate ad uso dei nuovi lo-
cali dell'ampliamento sul confine tra le due proprietà e c) condannare i CP_1 Pt_1
convenuti all'eliminazione o alle riparazioni occorrenti alla tubazione di convogliamento delle
acque piovane, al fine di evitare qualsiasi ulteriore stillicidio e ulteriori danni al muro di cinta
ed infiltrazioni di acque nel fondo degli attori;
d) condannare i convenuti all'eliminazione o allo
spostamento del tubo del gas, posato sul muro di cinta comune e sugli altri muri della loro casa,
a distanza inferiore a quella prevista dalla legge;
e) condannare i convenuti al risarcimento di
tutti i danni subiti dagli istanti per effetto del perpetrarsi delle illegittime violazioni di legge so-
pra richiamate ai punti A) B) C) D) da liquidarsi nella somma pari a euro 10.000,00 occor-
rendo anche in via equitativa;
condannare gli appellati alla restituzione delle somme eventual-
mente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese legali. Condannare
gli appellati alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio oltre accessori. In
estremo subordine compensare integralmente le competenze di primo grado, con vittoria di quelle
Proc. n. 365/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di cui alla presente fase”.
Il giudizio di appello fu deciso con sentenza n. 738/2019, con la quale la Corte di
Appello di Lecce rigettò i primi 4 motivi di appello, accogliendo solo l'ultimo motivo relativo alla censurata apposizione delle spese di CTU in capo ai soli atto-
ri, disponendo che venissero poste in egual misura in capo ad entrambe le parti del giudizio.
e proposero ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello Pt_1 Pt_2
chiedendone l'annullamento con tre diversi motivi.
Con il primo era stata denunciata omessa motivazione della sentenza, con il se-
condo motivo si denunciava violazione dell'artt. 2730 e 873 cod. civ.
quest'ultimo in relazione all'art. 5 NTA del Comune di Gallipoli e dell'art. 5 del
Piano regolatore Varianti Generali Città di Gallipoli e violazione degli artt. 194 e
195 cod. proc. civ. e col terzo violazione dell'articolo 889 codice civile.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 16445/2021, accolse il primo motivo rile-
vando che la Corte di Appello di Lecce aveva giudicato infondate le doglianze at-
toree, limitandosi a richiamare, per altro solo genericamente, gli esiti della CTU
svolta nel giudizio di primo grado e già fatte proprie dal Tribunale, senza chiarire in alcun modo il ragionamento in base al quale era pervenuta al rigetto del gra-
vame. In quella sede, la Suprema Corte ribadì che il rinvio, fatto dal giudice di
Appello alla decisione di primo grado, doveva essere operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo delle motivazioni, dando conto delle argomenta-
zioni delle parti e delle loro identità, con quelle esaminate nella pronuncia impu-
gnata. Infine, la Corte di Cassazione osservò che l'accoglimento del primo moti-
vo di ricorso determinava l'assorbimento degli altri proposti. Cassò la sentenza
Proc. n. 365/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. impugnata e rinviò alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione del 29/04/2022, e Controparte_1 Controparte_3
hanno riassunto il giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'appello pro-
[...]
posto da e . Pt_1 Pt_2
Si sono costituiti e riproponendo i motivi Parte_1 Parte_2
e le conclusioni dell'originario atto di appello.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il pri-
mo giudice ha disatteso la loro domanda (lettera “a” delle conclusioni) di ripristi-
no o di arretramento, nel rispetto della distanza legale di ml 4,00 dal loro confine,
del muro di m 1,00 e di quello ad esso trasversale, costruiti sotto il balcone sco-
perto di proprietà dei convenuti a distanza di m 0,40 dal confine, in violazione della distanza da confine, di mt 4,00, prevista dallo strumento urbanistico locale -
art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di zona di cui alla 167
(1962). Il giudice non avrebbe compreso che gli attori non hanno contestato le distanze dai confini, come in origine illegittimamente imposti dalla Parte_3
quando era unica proprietaria, ma la modifica dello stato dei luoghi, conseguente alla realizzazione dei nuovi muri che, prima, non c'erano e che di fatto non ri-
spettavano la distanza di mt 4,00 da parte del come proprietario del CP_1
suo lotto in un momento in cui la cooperativa era sciolta da tempo. AN
Proc. n. 365/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. che il vecchio muro, costruito a mt 0,40 dal confine, costituisce una servitù, che essi non contestano, mentre il nuovo muro, costruito sul prolungamento del preesistente muro, sarebbe una innovazione che rende più gravosa la condizione del fondo servente ex art. 1067 cod. civ.. Il Tribunale si sarebbe asetticamente basato sulle risultanze della CTU che avrebbe erroneamente ritenuto che il bal-
cone al di sotto del quale si trova il muro in contestazione, sarebbe ricompreso nel corpo dell'edificio al fine del computo delle distanze.
Il motivo di appello è infondato.
Occorre richiamare la Cassazione la quale, in conformità ad un orientamento ormai consolidato, ha stabilito che: “In tema di distanze legali fra edifici, non sono com-
putabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o orna-
mentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari pro-
porzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezza-
bile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientra-
no nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consi-
stenza dei fabbricati” (Cass. n. 25191/2021).
Nella fattispecie de qua, occorre precisare che dalle foto in atti, si apprezza che il balcone dell'abitazione al di sotto del quale è stato costruito il muro CP_1
in contestazione, non è meramente artistico ovvero ornamentale ma costituisce un vero e proprio corpo di fabbrica. Esso infatti risulta formare, di fatto, il porti-
co sottostante ed il muro de quo, come riportato dal CTU, non è che il prolunga-
mento di mt 1 del muro di tamponamento del vecchio portico (vedi CTU pag.
6). Pertanto il balcone preesistente, al di sotto del quale, come detto, è stato co-
struito il muro, rientra a pieno titolo nel concetto di costruzione in quanto, come
Proc. n. 365/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sostenuto dalla Corte di Cassazione, destinato ad estendere ed ampliare la consi-
stenza del fabbricato medesimo. Ed è evidente che, nella fattispecie che ci occu-
pa, al fronte di fabbrica del balcone medesimo deve farsi luogo per il calcolo del-
le distanze legali, ed è ciò che risulta essere stato fatto, correttamente, dal CTU.
Questi, infatti, richiamando il parere (all. 13 della CTU) ottenuto dalla CP_4
– assessorato all'urbanistica- in ordine alle distanze minime tra fabbricati,
[...]
secondo cui “la distanza minima fra due edifici deve essere misurata fra le parti sporgenti ri-
spetto al confine, che per loro struttura, entità ed ubicazione formano l'intercapedine fra essi e
perciò non vanno calcolati i cornicioni e gli altri manufatti aventi scopo esclusivamente ornamen-
tale, mentre deve essere tenuto conto dei balconi, quando per la forma e lo sviluppo (come per es.
box-windows) sono tali, secondo una valutazione di merito da annullare in parte la distanza
fissata dal codice o dai regolamenti, creando un ambito dannoso in misura apprezzabile”, ha concluso che: “l'ampliamento realizzato dal e conseguentemente i muri costrui- CP_1
ti, sia in senso longitudinale che trasversale rispetto al confine, al solo fine della misura delle di- stanze dal punto di vista tecnico non ha modificato lo stato dei luoghi originario
in quanto sono stati realizzati al di sotto di un balcone esistente che già
imponeva al , nel caso di ampliamento del proprio fabbricato una Pt_1
distanza di ml 8.00 dal balcone medesimo, per cui si può affermare che i muri co-
struiti dal sia in senso longitudinale che trasversale rispetto al confine, rispettano il CP_1
disposto dell'art. 5 delle norme tecniche del Piano di Zona 167 (1962) di Gallipoli” (vedi
CTU). Del tutto generiche risultano le doglianze degli appellanti con riguardo al balcone e alla sua non computabilità ai fini del calcolo delle distanze dal confine.
La decisione del Tribunale secondo cui: “il contestato muro di circa 1 mt realizzato dal
a piano terra in prosecuzione della costruzione esistente unitamente al vano realizza- CP_1
Proc. n. 365/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to con il tamponamento del porticato esistente, (per quel che interessa) devono considerarsi rea-
lizzati in prosecuzione della costruzione preesistente e all'interno del lotto del sen- CP_1
za violare la distanza tra i fabbricati” non merita censura e deve essere confermata.
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza per avere rigettato la domanda sub b) di cui alle conclusioni dell'atto di citazione in ordine alle luci aperture. Secondo gli appellanti non sarebbe stato provato che le luci esistevano già in fase di costruzione e la testimonianza dell'ing. sarebbe errata. Per_1
Inoltre non sarebbe nella fattispecie ammissibile, secondo la Giurisprudenza di legittimità, la costituzione di detta servitù per destinazione del padre di famiglia.
Il motivo è fondato.
Il CTU ha accertato l'esistenza, nel muro dell'abitazione del di luci CP_1
non conformi all'art. 901 cod. civ.. Il primo Giudice erroneamente ha ritenuto che le luci non conformi possano costituire una servitù per destinazione del pa-
dre di famiglia;
la Giurisprudenza di legittimità è, al contrario, conforme nell'escludere che il possesso irregolare di luci possa condurre all'acquisto per de-
stinazione del padre di famiglia (v. Cass. ord. n. 17475/23: “il possesso di luci irrego-
lari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto
per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servi-
tù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non
operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste sol-
tanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo
necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in
modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che
la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non es-
Proc. n. 365/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di
chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corri-
spondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima”. Negli stessi ter-
mini Cass. sent. n. 11343/2004).
Pertanto la sentenza di primo grado merita riforma con condanna dei convenuti alla regolarizzazione delle predette luci a norma dell'artt. 901 e 902 cod. civ..
Con il terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui non accoglie la do-
manda sub d) relativamente alla richiesta di riparazione della tubazione della rac-
delle acque ritenuta non a tenuta stagna. Pt_5
Il motivo non ha fondamento in quanto gli attori, sui quali incombeva l'onere,
non hanno dimostrato la non inidoneità della tenuta della tubazione laddove,
come è noto, la CTU non può sostituire di certo l'onus probandi degli attori. In
ogni caso il consulente ha rilevato, dallo stato di fatto, che la curva a 90 gradi del-
la tubazione risultava sostituita di recente e non si riscontravano danni nella mu-
ratura, segno che la tubazione non aveva creato problemi di stillicidio.
Con il quarto motivo si censura la sentenza per avere rigettato la domanda tesa alla condanna dei convenuti alla rimozione o spostamento del tubo del gas, posa-
to a distanza inferiore sul muro di cinta da quello previsto per legge.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente si rileva che i convenuti, costituendosi, non hanno contestato che il tubo del gas, installato sulle parti comuni, si trovasse a distanza irregolare in violazione dell'art. 889 cod. civ. ma hanno sostenuto che si è trattato di una mera sostituzione del vecchio tubo destinato al passaggio di gasolio, installato dalla cooperativa e che in ordine a detta installazione si era creata una servitù.
Proc. n. 365/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Orbene non si può ritenere che gli attori abbiano provato con sufficiente certez-
za che la tubazione del gas abbia sostituito una precedente tubazione del gasolio.
Infatti, la testimonianza di è inattendibile in quanto riferisce cir- Testimone_1
costanze apprese de relato, essendosi il teste limitato a confermare quanto riferi-
togli dal suo tecnico che di fatto si era portato sul posto per le installazioni del caso. Ma a tutto voler concedere, difetta la prova del periodo in cui la tubazione del gasolio sarebbe stata installata in modo da accogliere l'ipotesi della cd usuca-
pione per destinazione del padre di famiglia.
La sentenza merita riforma con condanna dei convenuti allo spostamento del tu-
bo del gas a distanza regolare a norma dell'art. 889 cod. civ..
Non potrà infine essere accolta la domanda di danni per gli abusi contestati che nella fattispecie, per come deciso riguardano solo le luci, e la installazione della tubazione del gas, in totale assenza di prova a supporto.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello.
Alla valutazione complessiva del giudizio consegue la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, del primo giudizio di appello, del giudizio di Cassa-
zione e del presente giudizio in ragione del 70% condannando i convenuti
[...]
e in solido al pagamento del restante 30% Controparte_5 Controparte_2
in favore degli appellanti.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di e Controparte_1
nella misura del 70% e a carico di e Controparte_2 Parte_1 Pt_6
[.
nella misura del 30%.
P.Q.M.
La Corte,
Proc. n. 365/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto:
condanna e CP_1 Controparte_2
- alla regolarizzazione ex artt. 901 e 902 cod. civ. delle luci aperture poste e realizzate sul confine delle due tra la loro proprietà e quella degli appellanti;
- allo spostamento del tubo del gas posto nel muro comune posizionandolo a distanza tale da rispettare le distanze legali previste dall'art. 889 cod. civ.;
- al pagamento in solido tra loro ed in favore di e Parte_1 [...]
del 70% delle spese di lite del primo grado, del primo giudizio Parte_2
di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di appello che liquida per intero quanto al primo grado di giudizio in complessivi €.
5.840,00 di cui € 340,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al primo giudizio di appello in complessivi € 4.355,00 di cui € 355,00 per spe-
se oltre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al giudizio di Cassazione in com-
plessivi € 3.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e spese borsuali per CU,
quanto al presente grado di appello in complessivi € 4.000,00 oltre IVA,
CAP e RF al 15% e dichiara compensato il restante 30% delle spese di tutti i gradi di giudizio;
Pone le spese di CTU nella misura del 30% a carico di e Parte_1 [...]
e nella restante misura del 70% a carico di e Persona_2 Controparte_1
. Controparte_2
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 365/2022 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.