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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico
RUSSO PASQUALE, LA
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5055/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 di Ricorrente_1 S.n.c., C.F. P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento n.
03420249005773622000 emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, notificata il 17 aprile 2024.
La ricorrente deduce la nullità dell'atto per omessa notifica delle cartelle prodromiche, carenza di motivazione, mancanza di sottoscrizione del ruolo, intervenuta prescrizione dei crediti e avvenuto annullamento per silenzio-assenso ex L. 228/2012.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva contestando integralmente le avverse doglianze, producendo le relate di notifica delle cartelle e documentando una serie di atti interruttivi (intimazioni del
2015 e 2021, pignoramento del 2022) nonché istanze di rateizzazione presentate dalla società nel 2022.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate di Cosenza ribadendo la legittimità dei ruoli.
In corso di causa, il difensore della ricorrente depositava rinuncia al mandato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, la Corte rileva in via preliminare che la rinuncia al mandato del difensore non interrompe il processo ai sensi dell'art. 85 c.p.c., proseguendo il giudizio nei confronti del rinunciante in assenza di sostituzione (cfr. Cass. n. 20901/2024).
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del Giudice
Ordinario (Lavoro) limitatamente ai crediti previdenziali e assistenziali (INPS/INAIL), aventi natura non tributaria (art. 442 c.p.c.).
Passando al merito della pretesa tributaria, appare dirimente verificare la regolarità della sequenza procedimentale e la tempestività dell'azione di riscossione.
Dall'esame delle produzioni documentali di parte resistente, risulta provato che le cartelle di pagamento poste a base dell'intimazione siano state regolarmente notificate.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'onere probatorio è assolto mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione dell'originale della cartella (Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 12888/2015). Ne consegue che le stesse, non impugnate nei termini, sono divenute definitive, precludendo ogni doglianza relativa a vizi formali o di merito ad esse riferibili (Cass. n. 23346/2024).
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa risulta smentita da una catena ininterrotta di eventi interruttivi
(intimazioni del 2015, 2021 e pignoramento del 2022).
Si rileva, inoltre, che per i tributi erariali diretti (IRPEF, IVA, IRAP) trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. n. 32308/2019; Cass. n. 16232/2020).
In ogni caso, deve tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione per l'emergenza ID (art. 68
d. l. n. 18/2020), che ha sospeso il decorso della prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
A ciò si aggiunge, con valore assorbente, la presentazione di istanze di rateizzazione nel novembre 2022.
Tale istanza costituisce atto di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., idoneo a interrompere la prescrizione è incompatibile con la volontà di contestare la notifica degli atti presupposti (Cass. n.
19401/2022; Cass. n. 16098/2018).
Infine, risultano infondate le eccezioni relative alla motivazione dell'atto (Cass. n. 26244/2016) e alla mancanza di sottoscrizione autografa sul ruolo, essendo sufficiente l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento (Cass. n. 26053/2015).
Parimenti va rigettata l'eccezione relativa alla L. 228/2012 art. 1, commi 537-540.
La procedura di "sgravio automatico" prevista dai commi 537-540 richiede che il contribuente alleghi, nell'istanza presentata entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, una delle cause tipiche di inesigibilità (prescrizione, decadenza, pagamento, sgravio, sospensione giudiziale) intervenuta prima della formazione del ruolo. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prova della data e del contenuto dell'istanza e soprattutto, l'istruttoria ha dimostrato che la prescrizione non era maturata né prima del ruolo, né successivamente (grazie all'Intimazione del 2015 e atti seguenti). Mancando il presupposto sostanziale
(l'inesigibilità del credito), l'eventuale silenzio dell'Amministrazione non può sanare l'inesistenza del diritto allo sgravio.
La successiva richiesta di rateizzazione nel 2022 è un atto logicamente incompatibile con la pretesa di annullamento per silenzio-assenso ed il silenzio-assenso non è un modo di estinzione dell'obbligazione svincolato dalla realtà sostanziale del debito.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. II, definitivamente pronunciando dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (Lavoro) per i crediti INPS e INAIL. Rigetta il ricorso per la parte tributaria e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese di giudizio liquidate in € 3.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti. Così deciso in Cosenza il 21 gennaio 2026.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico
RUSSO PASQUALE, LA
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5055/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005773622000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 di Ricorrente_1 S.n.c., C.F. P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento n.
03420249005773622000 emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, notificata il 17 aprile 2024.
La ricorrente deduce la nullità dell'atto per omessa notifica delle cartelle prodromiche, carenza di motivazione, mancanza di sottoscrizione del ruolo, intervenuta prescrizione dei crediti e avvenuto annullamento per silenzio-assenso ex L. 228/2012.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva contestando integralmente le avverse doglianze, producendo le relate di notifica delle cartelle e documentando una serie di atti interruttivi (intimazioni del
2015 e 2021, pignoramento del 2022) nonché istanze di rateizzazione presentate dalla società nel 2022.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate di Cosenza ribadendo la legittimità dei ruoli.
In corso di causa, il difensore della ricorrente depositava rinuncia al mandato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, la Corte rileva in via preliminare che la rinuncia al mandato del difensore non interrompe il processo ai sensi dell'art. 85 c.p.c., proseguendo il giudizio nei confronti del rinunciante in assenza di sostituzione (cfr. Cass. n. 20901/2024).
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del Giudice
Ordinario (Lavoro) limitatamente ai crediti previdenziali e assistenziali (INPS/INAIL), aventi natura non tributaria (art. 442 c.p.c.).
Passando al merito della pretesa tributaria, appare dirimente verificare la regolarità della sequenza procedimentale e la tempestività dell'azione di riscossione.
Dall'esame delle produzioni documentali di parte resistente, risulta provato che le cartelle di pagamento poste a base dell'intimazione siano state regolarmente notificate.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'onere probatorio è assolto mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione dell'originale della cartella (Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 12888/2015). Ne consegue che le stesse, non impugnate nei termini, sono divenute definitive, precludendo ogni doglianza relativa a vizi formali o di merito ad esse riferibili (Cass. n. 23346/2024).
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa risulta smentita da una catena ininterrotta di eventi interruttivi
(intimazioni del 2015, 2021 e pignoramento del 2022).
Si rileva, inoltre, che per i tributi erariali diretti (IRPEF, IVA, IRAP) trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. n. 32308/2019; Cass. n. 16232/2020).
In ogni caso, deve tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione per l'emergenza ID (art. 68
d. l. n. 18/2020), che ha sospeso il decorso della prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
A ciò si aggiunge, con valore assorbente, la presentazione di istanze di rateizzazione nel novembre 2022.
Tale istanza costituisce atto di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., idoneo a interrompere la prescrizione è incompatibile con la volontà di contestare la notifica degli atti presupposti (Cass. n.
19401/2022; Cass. n. 16098/2018).
Infine, risultano infondate le eccezioni relative alla motivazione dell'atto (Cass. n. 26244/2016) e alla mancanza di sottoscrizione autografa sul ruolo, essendo sufficiente l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento (Cass. n. 26053/2015).
Parimenti va rigettata l'eccezione relativa alla L. 228/2012 art. 1, commi 537-540.
La procedura di "sgravio automatico" prevista dai commi 537-540 richiede che il contribuente alleghi, nell'istanza presentata entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, una delle cause tipiche di inesigibilità (prescrizione, decadenza, pagamento, sgravio, sospensione giudiziale) intervenuta prima della formazione del ruolo. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prova della data e del contenuto dell'istanza e soprattutto, l'istruttoria ha dimostrato che la prescrizione non era maturata né prima del ruolo, né successivamente (grazie all'Intimazione del 2015 e atti seguenti). Mancando il presupposto sostanziale
(l'inesigibilità del credito), l'eventuale silenzio dell'Amministrazione non può sanare l'inesistenza del diritto allo sgravio.
La successiva richiesta di rateizzazione nel 2022 è un atto logicamente incompatibile con la pretesa di annullamento per silenzio-assenso ed il silenzio-assenso non è un modo di estinzione dell'obbligazione svincolato dalla realtà sostanziale del debito.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. II, definitivamente pronunciando dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (Lavoro) per i crediti INPS e INAIL. Rigetta il ricorso per la parte tributaria e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese di giudizio liquidate in € 3.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti. Così deciso in Cosenza il 21 gennaio 2026.