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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 507/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione dal Consigliere Istruttore all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita da trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) in persona dei rispettivi Ministri Parte_2 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, elettivamente domiciliati negli uffici di quest'ultima in Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore,
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Appellanti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giuseppe Nicotera, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura all'indirizzo p.e.c.
con studio legale in Crotone alla Via Bologna, 42 Email_1
Appellato
Conclusioni
Per gli appellanti:
“1. Voglia l'Ecc.ma Corte adita, annullare e/o riformare l'impugnata decisione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero infondato nel merito;
1 Con vittoria di spese e competenze”.
Per l'appellato:
“- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché́ destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'atto di appello proposto;
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., agì in giudizio al fine di ottenere Controparte_1
l'annullamento del provvedimento di diniego del nulla osta al rilascio della patente emesso dalla
Prefettura di Crotone, deducendo che in data 4 marzo 2015, era stato condannato con sentenza n. 54/2015 dal Tribunale Penale di Crotone per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90; ai sensi dell'art. 120 C.d.S. gli era stata revocata la patente di guida;
con prot. n. 0014290 dell'11 giugno 2020, notificato in data 9 luglio 2020, la Prefettura di
Crotone aveva emesso provvedimento di diniego al rilascio del nulla osta per il conseguimento di nuovo titolo abilitativo alla guida, in risposta all'istanza del 24 gennaio 2020;
che aveva impugnato il provvedimento per mezzo di ricorso gerarchico;
che la P.A. adita era rimasta in silenzio, con conseguente diniego su quanto richiesto;
che in data 26 marzo 2021 aveva presentato ricorso innanzi al T.A.R. sede di Catanzaro;
che il Giudice Amministrativo, con sentenza n. 807/2021 del 20 aprile 2021, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Dopo aver riepilogato tutte le predette circostanze, chiese Controparte_1
l'annullamento del provvedimento di diniego assumendo di essere a cospetto della violazione e falsa applicazione dell'art. 120 c.d.s., per avere l'Amministrazione erroneamente valutato quale presupposto ostativo la mancanza di un titolo riabilitativo rispetto alla condanna riportata;
denunciò anche l'assoluta illogicità e carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Si costituirono il e il Parte_1 Controparte_2
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad
[...] agire e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione proposta per mancanza del provvedimento di riabilitazione.
Istruito il fascicolo, il Tribunale di Crotone, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16 febbraio 2023, così provvide:
2 “- Dichiara illegittimo il provvedimento di diniego impugnato, con consequenziale rilascio di nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida
- Spese compensate”.
Il Tribunale, in estrema sintesi:
- rigettò l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalle resistenti in punto di dedotta natura endo-procedimentale dell'atto, assumendo che il suddetto provvedimento, in via di fatto, avrebbe determinato un arresto del procedimento amministrativo e quindi “con certezza anche la reiezione dell'istanza attorea conclusiva del iter previsto dalla normativa richiamata, con conseguente ammissibilità dell'opposizione proposta”;
- accolse nel merito il ricorso, affermando che il provvedimento di riabilitazione non potesse essere considerato conditio sine qua non, sia perché non espressamente previsto dall'art. 120 C.d.S. e sia in virtù dei principi affermati dalla sentenza n. 99/2020 della Corte costituzionale, con la conseguenza che “in ipotesi di revoca della patente già conseguita, non occorre la pronuncia di riabilitazione ai fini del rilascio di nuova patente, essendo sufficiente la constatazione del decorso del termine dei tre anni dalla cessazione della misura, fatte sempre salve le ulteriori valutazioni dell'amministrazione”.
Così concluse il primo Giudice: “l'amministrazione non avrebbe potuto basare il diniego del nulla osta esclusivamente sull'assenza di un provvedimento di riabilitazione, ma avrebbe dovuto verificare se era o meno trascorso il termine triennale, decorrente dalla data di cessazione della misura di prevenzione, ancorando l'eventuale diniego a diverse e ulteriori valutazioni ostative di cui dar conto nella motivazione del provvedimento, valutazioni che nel caso non sono rinvenibili.”
Le spese di lite vennero compensate in ragione del rilevato mutamento giurisprudenziale circa la corretta interpretazione dell'art. 120 c.d.s.
II - Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2023, hanno proposto appello il
[...]
e il (già Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_1 [...]
), lamentando in via preliminare l'erroneità della ordinanza in relazione Controparte_2 alla mancata rilevata inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo il ricorrente presentato alcuna istanza di rilascio di nuova patente.
In punto di merito, le Amministrazioni appellanti hanno denunciato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 120 c.d.s.
3 Si è costituito resistendo al gravame proposto, ne ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto.
Il Consigliere istruttore, con provvedimento del 9 ottobre 2023, ha rinviato all'udienza del
4 giugno 2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica.
Nel rispetto dei termini di legge, solo l'appellato ha depositato le note di precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale, mentre gli appellanti non hanno provveduto al deposito dei propri atti difensivi.
All'udienza del 4 giugno 2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Consigliere Istruttore ha trattenuto la causa a sentenza, riservandosi di riferire al Collegio.
III – Le valutazioni della Corte
§1
Con il primo motivo di appello, le Amministrazioni appellanti hanno denunciato l'erroneità della decisione impugnata con riguardo alla questione della eccepita inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
in particolare, hanno sostenuto che a fronte della diversa questione posta
– l'omessa attivazione del procedimento amministrativo nel corso del quale avrebbe dovuto essere acquisito il nulla osta – il giudice di prime cure avrebbe indebitamente motivato la decisione richiamando il principio della impugnabilità diretta degli atti endoprocedimentali idonei a causare un arresto del procedimento o a vincolare l'esito dello stesso.
Gli appellati hanno ribadito la tesi secondo la quale l'odierno appellato non avrebbe avuto alcun interesse in tal senso, non avendo presentato istanza di rilascio di nuova patente;
hanno specificato che “il nulla osta è atto che – per avere una rilevanza, validità ed efficacia giuridica – deve essere acquisito all'interno del procedimento per il rilascio di una nuova patente, gestito dai competenti uffici del Il nulla osta non può essere Parte_2 acquisito dal privato in un qualsiasi momento ma deve essere richiesto dall'Autorità amministrativa procedente”.
Ne hanno dedotto che il non era portatore di alcun interesse ad ottenere CP_1
l'annullamento di un atto endoprocedimentale isolato ed inidoneo ad inserirsi nella naturale e legittima sede procedimentale.
Tanto posto, rileva il Collegio che la tesi circa la peculiare procedura indicata dalla Difesa
Erariale non risulta fondata su alcun dato normativo: nulla di specifico, in tal senso, hanno menzionato le Amministrazioni appellanti.
4 Per il resto, la doglianza in esame non coglie nel segno, per come di seguito specificato.
Dalla ricostruzione fattuale, come precedentemente riassunta, appare evidente che l'ipotesi sottoposta al vaglio del giudice di prime cure rientri nella previsione dei commi 2 e 3 dell'art. 120
c.d.s., norma che regola il caso in cui una persona già titolare di patente ne abbia subito la revoca in conseguenza di condanna per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990.
D'altro canto, deve sottolinearsi che nessun altro specifico interesse avrebbe potuto avere e aveva manifestato il che anzi ha anche in questa sede evidenziato che precedente CP_1 richiesta di rilascio di patente era stata disattesa per difetto dei presupposti del nulla osta.
Ne consegue, che diversamente da come dedotto dagli appellanti, non è stato affermato alcun principio secondo cui “chiunque potrebbe, in qualsiasi momento, chiedere alla competente
un preventivo nulla osta al rilascio della patente di guida anche in assenza della CP_3 pendenza di un procedimento presso l'Ufficio di motorizzazione competente, con il conseguente effetto di duplicare inutilmente l'attività della che, comunque, dovrebbe svolgere una CP_3 nuova istruttoria ed emettere un nuovo provvedimento allorquando sia in tal senso compulsata dalla Motorizzazione”; invero, l'odierno appellato non può ritenersi “chiunque” ma semmai soggetto che aveva subito la revoca di un titolo abilitativo alla guida per sopraggiunta perdita dei requisiti “morali” e che decorsi i tre anni dal suddetto provvedimento aveva esercitato il diritto ad ottenere il preventivo “nulla-osta” per il conseguimento di nuovo titolo abilitativo.
Deve concludersi, pertanto, che non vi sia alcuna carenza di interesse ad agire, concreto ed attuale, in quanto il diniego alla richiesta di rilascio di nulla-osta al conseguimento di nuovo titolo abilitativo alla guida ha inciso direttamente, in senso negativo, sul titolare di un diritto soggettivo qualificato: persona che ha subito la revoca della patente di guida ai sensi del comma secondo dell'art. 120 C.d.S. e che, decorsi tre anni, ha chiesto di vedersi riconosciuto il diritto al conseguimento di una nuova.
§2
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato l'errore della decisone nella parte in cui il giudice di prime cure afferma “l'irrilevanza del requisito della riabilitazione sulla base di una restrittiva interpretazione letterale e di un opinabile argomento sistematico”.
In particolare, hanno dedotto che il Tribunale avrebbe fondato la pronuncia sull'errata interpretazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del codice della strada, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nella parte in cui dispone che il Prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei
5 confronti di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – giudicati non pertinenti al caso di specie;
hanno ribadito la tesi circa la necessità della riabilitazione al fine di ottenere il rilascio di un provvedimento di nulla-osta al conseguimento di nuova patente di guida.
L'argomento non ha pregio.
Va rilevato, in via preliminare, che, da un lato, il testo del gravame si concentra solo su un argomento posto a fondamento della motivazione del giudice di prime cure all'interno di una più ampia interpretazione dell'art. 120, commi 1-2-3, c.d.s. (si veda pag. 3 dell'ordinanza impugnata
“Ulteriore argomento esegetico a sostegno di tale tesi si trae dalla sopravvenuta decisione della
Corte costituzionale 27.5.2020 n. 99 […]”) e, dall'altro lato, ripropone come motivi di appello le doglianze già esposte dinanzi al Giudice di primo grado per sostenere l'infondatezza del ricorso.
Nel motivare la richiesta di rivisitazione della decisione in parte qua, l'Avvocatura ha fatto presente la sussistenza di due divergenti orientamenti giurisprudenziali circa la necessità – seppure implicita – di un provvedimento di riabilitazione unitamente al decorso del termine di almeno tre anni dalla sentenza di condanna per la commissione di reato “ostativo”.
La Corte ritiene condivisibile la valutazione compiuta dal primo Giudice.
Giova prendere le mosse dal dato normativo in commento, da quale emerge che il primo comma della norma – afferente al divieto di primo rilascio della patente di guida – prevede il divieto di conseguire la patente per tutta la durata dei divieti, prevedendo al contempo la possibilità di conseguire “di nuovo” il titolo, salvo per “le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente […]”.
Il secondo comma prevede, poi, che il Prefetto non possa revocare la patente se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma.
Il terzo comma, infine, dispone, con riguardo alla persona destinataria della revoca di cui al secondo comma dell'art. 120 C.d.S., che essa “[…] non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Emerge, pertanto, che il legislatore ha intesto distinguere i requisiti necessari per il rilascio della patente a seconda che si tratti del primo rilascio o di un nuovo rilascio a seguito di revoca.
6 In quest'ultima ipotesi, che attiene al caso in esame, emerge che la valutazione negativa del requisito morale è soggetta solo al termine dei tre anni, decorsi i quali viene meno l'ostatività al nuovo titolo, non richiedendo l'ulteriore requisito della intervenuta riabilitazione.
Nello stesso senso ritenuto dalla Corte è la prevalente giurisprudenza amministrativa – da ritenersi condivisibile – secondo la quale il giudizio rimesso all'autorità di pubblica sicurezza circa la presenza o meno del requisito morale non è necessariamente condizionato, come per l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S., dalla necessaria riabilitazione penale del richiedente, una volta decorso il triennio dalla revoca della patente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2021,
n. 3084; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 441; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez.
II, 10 luglio 2023, n. 2299).
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le difficoltà interpretative della normativa di riferimento sulla quale è più volte intervenuta la Corte Costituzionale e l'assenza di specifici precedenti della Corte di Cassazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal e dal in persona Parte_1 Parte_2 dei rispettivi Ministri pro-tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Crotone pubblicata il 16 febbraio 2023, non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 27 giugno 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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