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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1885/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il
Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP IA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1885/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, discussa all'udienza del 10 dicembre 2025 fissata ex art. 281 sexies c.p.c., promossa da
• (cod. fisc. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.06.1952 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Grottello Case Sparse, 26 presso lo studio dell'Avv.to CARMELO ZINNARELLO (c.f. , C.F._2
PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione, in atti il 10.07.2023 attrice-opponente contro
• (P. Iva - C.F. ) società costituita ai Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con socio unico, con sede legale in Milano,
Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della AN d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti al procedimento monitorio iscritto al N. 400/2023 R.G., congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RAFFAELE ZURLO (C.F. p.e.c.: CodiceFiscale_3
ed RE TI (C.F. p.e.c.: Email_2 C.F._4
, con domicilio eletto in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. Email_3
170. convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 12 1 Con ricorso dell'8.02.2023 la chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria Controparte_1 di ingiungere alla signora il pagamento “ della somma di euro Parte_1
9.229,14, oltre interessi legali sulla sorte capitale, spese di procedura e occorrende”.
Rilevava che la si rendeva inadempiente agli obblighi assunti con contratto Pt_2
n.69662 sottoscritto con GO S.p.A il 11.11.06 (all. 3 fasc. mon.), omettendo il pagamento delle rate mensili in rimborso, come da estratto conto (all.5 fasc. mon.)
Che la posizione debitoria a riferimento era inclusa in un portafoglio di crediti acquistati il 16.01.2017 da AN IF (all.7 e 8 fasc. mon); che AN IF aveva acquistato il credito da , come provato dalla pubblicazione in GU (All.4 CP_2 fasc. mon.). Che l'intervenuta cessione veniva anche notificata alla debitrice come provato dalla missiva allegata (all. 6 fasc.mon.).
1.1 Con Decreto n. 378/2023 reso da questo tribunale il 05.05.2023 nel procedimento iscritto al n.400/2023 R.G., veniva ingiunto a il pagamento della somma Parte_3 di euro 9.229,14 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
1.2 Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la signora
[...]
eccependo l'inesistenza del credito ingiunto;
l'infondatezza della pretesa e Pt_3
l'inidoneità dei documenti a provare titolarità ed entità del credito;
l'assenza dell'orinale del contratto firmato dalla e la carenza di prova della titolarità del Pt_2 credito in capo alla società l'omessa notifica alla presunta debitrice delle CP_1 numerose cessioni che avevano interessato il presunto credito;
l'omessa prova dell'accredito del presunto finanziamento;
l'omessa notifica della decadenza dal beneficio del termine;
il mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria in materia.
Concludeva chiedendo: “1) Accogliere l'opposizione e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 378/2023 del 04/05/2023 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria per i motivi meglio sopra specificati. 2) Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
3) In via gradata rideterminare le somme dovute. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore distrattario”.
1.3 Costituendosi in giudizio il 16.11.2023, l'opposta sulla base dei CP_1 documenti già depositati nel procedimento monitorio e di quelli prodotti in allegato alla sua costituzione, concludeva chiedendo la conferma del decreto ed il rigetto dell'opposizione. Precisava che il credito vantato nei confronti dell'attrice era stato
“oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo pagina 2 di 12 Unico ANrio, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”
Concludeva chiedendo: “In via pregiudiziale, - Concedere alla il termine CP_1
per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 378/2023, R.G. n. 400/2023, del 05/05/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
378/2023, R.G. n. 400/2023, del 05/05/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_3 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
1.4 Con ordinanza del 24.01.2024 non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto e le parti venivano rimesse alla procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda stante la materia a riferimento ex art. 5 d. lgs n.28/2010 e la causa rinviata all'udienza del 12.06.2024 .
1.5 Acquisito al giudizio il verbale di mediazione con esito negativo, su richiesta delle parti all'udienza del 12.06.2024 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa rinviata all'udienza del 06.11.2024 per la decisione sulle istanze istruttorie, poi differita alla successiva del 09.04.2025.
1.6 Con ordinanza resa a verbale di udienza del 9.04.2025 veniva dichiarata inammissibile la produzione documentale operata dalla convenuta in data 08.04.25 limitatamente ai documenti prodotti e non già allegati nel fascicolo del procedimento monitorio e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa all'udienza del 22 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione, delegata ad altro giudice.
1.7. All'udienza del 22.10.2025 le parti comparivano innanzi al nuovo istruttore e precisavano le rispettive conclusioni chiedendo la decisione;
veniva quindi fissata ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 10.12 25 per la discussione orale della causa e la decisione e concesso alle parti termine per il deposito di note conclusive.
1.8 All'udienza del 10 dicembre 2025, all'esito della discussione, la causa viene decisa come segue.
2 Ai fini del giudizio, è utile premettere che il credito oggetto di causa troverebbe pagina 3 di 12 origine nel contratto di finanziamento approvato all'attrice da GO S.p.A. l'11.11.2006
(all.3 fasc. mon.) e nel finanziamento con carta revolving, come risulterebbe dal documento “estratto conto” (all.5 fasc. mon.). Come sostenuto dall'opposta, il credito sarebbe stato incluso in operazioni cessioni in blocco intercorse tra GO e AN IF e successivamente tra quest'ultima e CP_1
L'attrice ha contestato la genuinità del contratto e la documentazione allegata dalla convenuta, non provante l'accredito del finanziamento e l'esistenza stessa del rapporto contrattuale. Ha specificamente contestato la titolarità del credito ingiunto in capo alla convenuta, agente in monitorio, e l'importo ingiunto. Ha contestato infatti il documento estratto conto non chiaro nei pagamenti operati dalla pare nel corso del rapporto. Ha lamentato l'omessa notifica delle cessioni intervenute negli anni e che avrebbero riguardato la sua posizione debitoria, comunque contestata.
2.1 Va rilevato che la convenuta con la produzione documentale operata l'8.042025 ha prodotto nel fascicolo di causa e successivamente allo scadere dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'allegato n.4, l'accordo del 27.11.2015 intercorso tra AN IF
e , documento non presente nel fascicolo del procedimento monitorio. CP_3
La produzione del documento all.4 è tardiva, ma per valutare la sua ammissibilità occorre tenere in conto che col documento prodotto la parte ha inteso dare prova della sua legittimazione all'azione esperita in sede monitoria e in questa sede oggetto di specifica contestazione.
Il documento non attiene al merito della causa ma tende a dimostrare la correttezza dell'attività processuale svolta, la sussistenza del presupposto legittimante l'azione esperita.
Sebbene la questione sia controversia anche nella giurisprudenza delle corti e non solo di merito, si ritiene che tale produzione possa essere vagliata da questo giudice in conformità all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “il cessionario di un credito potrà produrre la documentazione comprovante l'avvenuta cessione senza limiti di tempo e per la prima volta anche in appello, non riguardando la sua produzione il merito della causa, ma la sua legittimazione quindi la correttezza del giudizio (Cass.
Ordinanza n. 25087 del 18.09.2024; conforme a Cass. Sez. 2, ordinanza n. 5610 del
26.02.2019).
3 Risulta al giudizio che in data 16.01.2017 ha acquistato da AN IF un CP_1
portafoglio di crediti , quelli elencati, come si legge nell'accordo, nel documento allegato A.1.; che la cessione è stata pubblicata in GU;
che il portafoglio di crediti ceduti riguardava crediti a sua volta oggetto di pregresse e numerose operazioni di cessioni in pagina 4 di 12 blocco, acquistati dalla cedente IF dalle società elencate nel documento contrattuale denominato allegato A.
1.1 e con i contratti elencati per data e espressamente richiamati nel predetto contratto.
Che per quel che interessa il presente giudizio, AN IF come riferito in contratto alle pagine da 23 a 25 , con i distinti contratti elencati (credito oggetto dei contratti del
23.04.08; 24.11.2009; 27.04.2010; 24.09.2010; 26.09.2011 e 22.12.2015 ) ha anche acquistato portafogli di crediti da . CP_2
Risulta inoltre che né in sede monitoria né nel presente giudizio, l'opposta ha prodotto il documenti contrattuale Allegato contrattuale “A.1” , l'elenco dei crediti oggetto dell'intervenuta cessione in blocco, ma un foglio denominato elenco dei crediti, che riporta soltanto la posizione debitoria dell'attrice ed oggetto di ingiunzione;
ma il documento allegato 8 al fascicolo monitorio risulta privo di riferimenti tali da farlo ritenere effettivamente un estratto “dell''allegato contrattuale A.1” dell'accordo del
16.01.2017, in quanto privo di intestazione, di riferimenti richiamanti il contratto di cui sarebbe l'allegato, di sottoscrizione o anche di una attestazione di conformità a suo originale o di certificazione attestante la sua autenticità.
Il documento insomma non può ritenersi un estratto autentico del documento informatico cd-rom all. A.1 espressamente indicato nel contratto.
Risulta inoltre al giudizio che l'intervenuta operazione di cessione in blocco di crediti intercorsa tra AN IF e sia stata notificata al debitore (doc. all. 6 fasc. CP_1
mon.).
4 Passando all'esame dei fatti di causa, sulla base dell'istruttoria svolta, quindi dei documenti acquisiti al giudizio, è utile rilevare:
a) che ricorrente nel giudizio monitorio, assume di avere acquistato CP_1 anche il credito oggetto di causa da AN IF, a seguito di operazione di cessione in blocco di crediti come risulterebbe provato: dal contratto di finanziamento che allega (All.3 fasc. mon.) sottoscritto dalla ma con GO Pt_2
S.p.A.; dall'accordo di cessione del 16.01.2017 (all.7); dalla pubblicazione dell'estratto contrattuale in GU n. (all.4); dall'elenco dei crediti oggetto dell'operazione (all.8); dalla lettera di notifica e diffida trasmessa al debitore
(all.6);
b) che l'entità del credito ingiunto, risulterebbe provata dall'estratto conto prodotta in allegato già al fascicolo monitorio (all. 5 fasc. mon.).
c) che l'opponente ha contestato la titolarità di in merito al credito CP_1 ingiunto e anche la titolarità del credito in capo alla cedente AN IF;
il pagina 5 di 12 contratto di finanziamento allegato e dedotto l'inesistenza di ogni altro contratto;
ha rilevato l'inidoneità dei documenti allegati dalla parte a fornire prova della titolarità, dell'esistenza e dell'entità del credito;
la carenza di prova in merito allo sviluppo temporale del rapporto, in quanto l'estratto conto non sarebbe chiaro in merito ai diversi pagamenti effettivamente operati dalla parte nel corso del rapporto;
di non avere avuto notizia nel corso degli anni delle cessioni intervenute tra diverse società.
5 Precisato ciò, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass.
12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89,
n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
5.1 Che è certamente onere della società opposta fornire prova nel giudizio dell'esistenza del credito ingiunto e preliminarmente, dare prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, presupposto che, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, anche in assenza di apposita contestazione di controparte, è comunque onere del giudice rilevare ed accertare d'ufficio ex actis (Cass. Sez. U. 16.02.2016, n.2951).
5.2 Che nel caso in esame, la titolarità in capo all'opposta del credito ingiunto e l'entità dello stesso risultano “specificatamente” contestati dall'opponente e che, valutando i documenti acquisiti al giudizio, non può ritenersi che l'opposta abbia dato valida prova nel presente giudizio della titolarità del credito azionato in sede monitoria e della sua entità.
L'opposta ha solo provato l'esistenza di una operazione di cessione in blocco di crediti intercorsa tra la stessa e AN IF il 16.01.2017 . L'opposta però non ha fornito al giudizio valida prova in merito all'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione intercorsa in quanto il documento prodotto nel presente giudizio e riferito come elenco dei crediti ceduti (all.8 fasc. mon.) in realtà è privo di elementi e caratteristiche tali da ritenerlo un estratto dell'allegato contrattuale A.1, oggetto del contratto stesso. Il documento risulta privo di elementi tali da farlo pagina 6 di 12 ritenere effettivamente “l'allegato contrattuale A.1”, espressamente indicato nel contratto come oggetto del contratto di cessione intercorso e, appunto, allegato che elenca i crediti facenti parte dell'operazione di cessione.
Il documento prodotto dalla convenuta è un foglio privo di intestazione e di elementi tali da farlo ritenere, anche per presunzioni, un estratto del documento informatico allegato A.1 al contratto del 16.01.2017; è privo di attestazione di autenticità o conformità al documento originale da cui sarebbe stato estratto;
è privo insomma di ogni riferimento per poterlo ritenere effettivamente un estratto autentico dell''Allegato contrattuale A.1 , espressamente riferito come oggetto dell'accordo di cessione dell'accordo contrattuale intercorso tra e AN CP_1
IF .
5.3 Né la pubblicazione in GU e la missiva di notifica della cessione allegata dalla convenuta suppliscono la dedotta carenza. Va infatti osservato che anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, sia la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale, sia la notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264, hanno gli stessi effetti, quello di notiziare il debitore ai fini del corretto o esatto pagamento e quindi ai fini dell'inefficacia del pagamento operato al cedente, e non costituisce prova della cessione del credito (Cass., Ordinanza n.17944 del 2023).
Peraltro, i criteri identificativi dei crediti come indicati nel contratto del 16.01.2017 ed in assenza degli allegati, risultano assai generici e sommari e non permettono di concludere con la dovuta certezza, in questa sede dovuta, che anche la posizione debitoria oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto fosse inclusa nella predetta operazione. Viene riferita la cessione a da AN IF di crediti in blocco da CP_1 questa acquistati da GO con i contratti elencati, ma manca al giudizio la produzione dell'allegato contrattuale A.
1.1. espressamente richiamato nell'accordo per poter verificare che anche quello oggetto di causa fosse incluso in elenco tra quelli ceduti. Insomma non può ritenersi con la certezza in questa sede dovuta che
AN IF abbia acquistato da GO S.p.A. il credito oggetto di causa e che lo abbia quindi ceduto all'odierna convenuta.
5.4 Peraltro il documento all.4 tardivamente prodotto dalla convenuta non è il contratto di cessione intercorso il 27.11.2015 tra AN IF e GO S.p.A, come dalla stessa parte affermato, ma è piuttosto l'accettazione di un'offerta di acquisto di
AN IF a di un generico portafoglio di crediti;
il contenuto dell'offerta CP_3 risulta interamente omissato e non permette di accertare quale sia il portafoglio di pagina 7 di 12 crediti oggetto dell'accordo, non indicando nemmeno i criteri identificativi dei crediti oggetto del portafoglio ceduto.
5.5 Manca anche al giudizio il contratto di cessione intercorso tra GO S.p.A e
; manca la prova che in tale operazione fosse anche incluso il credito CP_3 oggetto di causa. Il contraente originario dell'attrice era GO S.p.A e manca al giudizio la produzione dei contratti di cessione che hanno interessato detto credito;
manca cioè la prova che il credito sia stato ceduto da GO a e da questa a CP_3
AN IF, dante causa della convenuta. Tale carenza non è supplita e nemmeno per presunzioni, né dal contratto prodotto al giudizio ed intercorso tra e AN CP_1
IF, né dalla sua pubblicazione in GU, né dalla sua notifica al debitore.
5.6 Va osservato, infatti, che la pubblicazione della avvenuta cessione di crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, adempimenti che l'opposta ha provato nel giudizio, sono formalità equiparate a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c. Quindi a prescindere se la debitrice abbia avuto notizia con la raccomandata allegata dall'opposta dell'intervenuta cessione ex art.1264 c.c., va precisato che tale adempimento rileva soltanto al fine di escludere l'efficacia del pagamento al cedente, ma che è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200). Che pertanto, anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023). Che piuttosto, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova cui è tenuto il cessionario e che può darsi senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni. Che in conformità ai principi in tema sanciti dalla
Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a ingiunzione di pagamento, come quello in esame, “occorre dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”. In più chiari termini, “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass.
n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del 29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020). pagina 8 di 12 Che quindi, la asserita cessionaria era tenuta comunque a fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024;
n.21821/2023; tribunale di Prato, 14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022,
n.3401).
5.7 Che anche al documento allegato dalla convenuta, “estratto conto” (all. 5 fasc. mon.) non può conferirsi valenza probatoria in merito alla titolarità, all'esistenza e all'ammontare del credito (Cass Ordinanza 29.02.2024, n. 5373).
Il documento è un lista movimenti peraltro priva di sottoscrizione del Dirigente che lo avrebbe redatto o estratto;
è un documento privo degli elementi essenziali per poterlo ritenere una certificazione ex art. 50 TUB.
6 Applicando i superiori principi al caso in esame e valutando i documenti allegati ai fascicoli delle parti, non può quindi ritenersi che la società convenuta abbia dato valida prova nel giudizio della effettiva titolarità del credito ingiunto ed anche dell'entità e dovutezza dell'importo ingiunto. Risulta piuttosto al giudizio che la convenuta non abbia dato valida prova della propria legittimazione all'azione monitoria esperita, né dell'esistenza del credito, della veridicità ed esattezza dell'importo del credito ingiunto.
6.1 Infatti, si ribadisce, il documento “elenco dei crediti” che la parte opposta ha depositato ( allegato n.8 fasc. mon.) è privo di elementi idonei a conferirne valenza probatoria, perché privo di elementi tali da farlo ritenere effettivamente un estratto dell'allegato contrattuale A.1 al contratto di cessione intercorso tra e IF. CP_1
Il documento è privo di elementi identificativi essenziali per farlo ritenere un estratto dell'allegato contrattuale A.1, perché privo di intestazione o di sottoscrizione anche da parte di colui che lo avrebbe redatto o estratto, privo di attestazione di conformità al documento originale, privo insomma di elementi che lascino desumere con certezza la sua provenienza, conformità e autenticità. È un elaborato anonimo, privo di elementi tali da farlo ritenere genuino e autentico e quindi copia o estratto conforme dell'allegato contrattuale A.1, oggetto dell'accordo di cessione. Manca peraltro un valido riferimento che possa far anche solo presumere, stante la carenza di prova anche in merito al portafoglio di crediti oggetto delle precedenti cessioni, che quello ingiunto fosse anche oggetto della cessione intercorsa tra IF a CP_1
6.2 Anche al documento “estratto conto” non può conferirsi in questa sede valenza probatoria in merito all'esistenza e all'ammontare del credito (Cass Ordinanza pagina 9 di 12 29.02.2024, n. 5373). Difatti, il documento estratto conto che riporta il presunto saldo debitorio oggetto di ingiunzione (all.5 fasc. mon.) è comunque privo di sottoscrizione del dirigente che lo avrebbe redatto o estratto e quindi carente dei requisiti per poterlo anche ritenere una certificazione del credito ex art. 50 TUB. Al documento non può conferirsi alcuna valenza probatoria anche come prova scritta del credito perché privo anche di sottoscrizione del Dirigente (Cass. Civ. 29.02.2024
n. 5373). Non può ritenersi provata al giudizio l'esistenza del credito ingiunto, la sua titiolarità, il suo eventuale ammontare .
7 In conclusione l'accordo di cessione in blocco dei crediti allegato dall'opposta in mancanza dell'allegato contrattuali espressamente richiamato ed integrante un elemento essenziale del contratto stesso (oggetto del contratto, Allegato A.
1- elenco dei crediti ceduti), o di copia o estratto conformi al documento originale e validamente sottoscritti ed attestati come tali, non permette di verificare che il credito di , ove sussistente, fosse incluso nell'operazione di cessione Parte_3
intercorsa tra l'originaria contraente e la IF.
Conseguentemente, non risulta possibile verificare nel giudizio in maniera oggettiva e con ragionevole certezza che il credito oggetto di causa facesse parte del blocco di crediti conferito da IF a CP_1
Né a tale incertezza supplisce la allegata pubblicazione in GU e la lettera della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 che non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023 cit.).
Né a tale carenza supplisce l'analisi delle caratteristiche dei crediti ceduti riferita nell'accordo contrattuale intercorso tra AN IF e perché le indicazioni CP_1
sono assai generiche e sommarie, comunque non risultano sufficientemente specifiche in assenza dell'allegato contrattuale All.
1.1.1. risultando piuttosto, in forza della produzione documentale tradiva allegata dall'opposta, che il credito ingiunto, ove esistente, non sia stato parte dei contratti di GO elencati nel contratto del 16.01.2017, perché GO semmai lo avrebbe ceduta ad altra società,
BI SPV e non a AN IF;
né del resto vi è prova nel giudizio di un intervenuto accordo di cessione tra BI e IF in riferimento al credito oggetto di causa;
né dell'elenco dei contratti elencati nell'accordo del 16.01.2017 si rinviene un accordo datato 27.11.2015 tra BI e AN IF (la data dell'unico acquisto riportata in elenco è diversa, successiva) (Cass. Ordinanza n.17944 del 2023).
7.1 Deve quindi ritenersi che i documenti allegati assai laconici e confusi non provano né la titolarità, né l'esistenza, ne l'entità del credito ingiunto col decreto pagina 10 di 12 qui contestato.
8 Insomma, può ritenersi che sulla base dei documenti e atti prodotti in giudizio dall'opposta è provato al giudizio soltanto che il 13.12.2021 tra TI e AN
IF si è definita un'operazione di cessione in blocco di crediti cartolari, ma che il credito oggetto di causa fosse incluso nel portafoglio ceduto non è provato al giudizio . Non risulta possibile verificare nel giudizio in maniera oggettiva e con ragionevole certezza che il credito oggetto di causa facesse parte del blocco di crediti conferito a da IF, in assenza dell'allegato contrattuale A.1 CP_1
9 La documentazione allegata non permette di concludere con ragionevole certezza che l'opposta sia sostanzialmente titolare della pretesa creditoria azionata con la domanda avanzata nel procedimento monitorio n. 400/2023 RG e per l'importo ingiunto.
10 Va pertanto revocato il decreto opposto n. 378/2023 reso il 05.05.2023.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte attrice secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 modificati da ultimo dal D.M.
147/2022 in vigore dal 23.10.2022 ed in considerazione del valore della controversia.
I compensi si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP IA MA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1885/2024 R.G.A.C. promossa da Pt_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 378/2023 reso da questo tribunale il 05.05.2023 nel procedimento iscritto al n.400/2023 R.G.;
- condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore dell'attrice, delle spese e compensi di lite che liquida complessivamente in euro 5.195,50 di cui euro 118,50 per spese ed euro
5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge, importo che distrae in favore dell'avv. Camelo Zinnarello che ne ha fatto espressa richiesta quale antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10 dicembre 2025 in esito alla camera di consiglio chiusa alle ore 20,00 ed in assenza delle parti.
Il G O P pagina 11 di 12 IA MA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il
Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP IA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1885/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, discussa all'udienza del 10 dicembre 2025 fissata ex art. 281 sexies c.p.c., promossa da
• (cod. fisc. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.06.1952 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Grottello Case Sparse, 26 presso lo studio dell'Avv.to CARMELO ZINNARELLO (c.f. , C.F._2
PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione, in atti il 10.07.2023 attrice-opponente contro
• (P. Iva - C.F. ) società costituita ai Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con socio unico, con sede legale in Milano,
Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della AN d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti al procedimento monitorio iscritto al N. 400/2023 R.G., congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RAFFAELE ZURLO (C.F. p.e.c.: CodiceFiscale_3
ed RE TI (C.F. p.e.c.: Email_2 C.F._4
, con domicilio eletto in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. Email_3
170. convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 12 1 Con ricorso dell'8.02.2023 la chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria Controparte_1 di ingiungere alla signora il pagamento “ della somma di euro Parte_1
9.229,14, oltre interessi legali sulla sorte capitale, spese di procedura e occorrende”.
Rilevava che la si rendeva inadempiente agli obblighi assunti con contratto Pt_2
n.69662 sottoscritto con GO S.p.A il 11.11.06 (all. 3 fasc. mon.), omettendo il pagamento delle rate mensili in rimborso, come da estratto conto (all.5 fasc. mon.)
Che la posizione debitoria a riferimento era inclusa in un portafoglio di crediti acquistati il 16.01.2017 da AN IF (all.7 e 8 fasc. mon); che AN IF aveva acquistato il credito da , come provato dalla pubblicazione in GU (All.4 CP_2 fasc. mon.). Che l'intervenuta cessione veniva anche notificata alla debitrice come provato dalla missiva allegata (all. 6 fasc.mon.).
1.1 Con Decreto n. 378/2023 reso da questo tribunale il 05.05.2023 nel procedimento iscritto al n.400/2023 R.G., veniva ingiunto a il pagamento della somma Parte_3 di euro 9.229,14 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
1.2 Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la signora
[...]
eccependo l'inesistenza del credito ingiunto;
l'infondatezza della pretesa e Pt_3
l'inidoneità dei documenti a provare titolarità ed entità del credito;
l'assenza dell'orinale del contratto firmato dalla e la carenza di prova della titolarità del Pt_2 credito in capo alla società l'omessa notifica alla presunta debitrice delle CP_1 numerose cessioni che avevano interessato il presunto credito;
l'omessa prova dell'accredito del presunto finanziamento;
l'omessa notifica della decadenza dal beneficio del termine;
il mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria in materia.
Concludeva chiedendo: “1) Accogliere l'opposizione e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 378/2023 del 04/05/2023 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria per i motivi meglio sopra specificati. 2) Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
3) In via gradata rideterminare le somme dovute. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore distrattario”.
1.3 Costituendosi in giudizio il 16.11.2023, l'opposta sulla base dei CP_1 documenti già depositati nel procedimento monitorio e di quelli prodotti in allegato alla sua costituzione, concludeva chiedendo la conferma del decreto ed il rigetto dell'opposizione. Precisava che il credito vantato nei confronti dell'attrice era stato
“oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo pagina 2 di 12 Unico ANrio, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”
Concludeva chiedendo: “In via pregiudiziale, - Concedere alla il termine CP_1
per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 378/2023, R.G. n. 400/2023, del 05/05/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
378/2023, R.G. n. 400/2023, del 05/05/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_3 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
1.4 Con ordinanza del 24.01.2024 non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto e le parti venivano rimesse alla procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda stante la materia a riferimento ex art. 5 d. lgs n.28/2010 e la causa rinviata all'udienza del 12.06.2024 .
1.5 Acquisito al giudizio il verbale di mediazione con esito negativo, su richiesta delle parti all'udienza del 12.06.2024 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa rinviata all'udienza del 06.11.2024 per la decisione sulle istanze istruttorie, poi differita alla successiva del 09.04.2025.
1.6 Con ordinanza resa a verbale di udienza del 9.04.2025 veniva dichiarata inammissibile la produzione documentale operata dalla convenuta in data 08.04.25 limitatamente ai documenti prodotti e non già allegati nel fascicolo del procedimento monitorio e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa all'udienza del 22 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione, delegata ad altro giudice.
1.7. All'udienza del 22.10.2025 le parti comparivano innanzi al nuovo istruttore e precisavano le rispettive conclusioni chiedendo la decisione;
veniva quindi fissata ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 10.12 25 per la discussione orale della causa e la decisione e concesso alle parti termine per il deposito di note conclusive.
1.8 All'udienza del 10 dicembre 2025, all'esito della discussione, la causa viene decisa come segue.
2 Ai fini del giudizio, è utile premettere che il credito oggetto di causa troverebbe pagina 3 di 12 origine nel contratto di finanziamento approvato all'attrice da GO S.p.A. l'11.11.2006
(all.3 fasc. mon.) e nel finanziamento con carta revolving, come risulterebbe dal documento “estratto conto” (all.5 fasc. mon.). Come sostenuto dall'opposta, il credito sarebbe stato incluso in operazioni cessioni in blocco intercorse tra GO e AN IF e successivamente tra quest'ultima e CP_1
L'attrice ha contestato la genuinità del contratto e la documentazione allegata dalla convenuta, non provante l'accredito del finanziamento e l'esistenza stessa del rapporto contrattuale. Ha specificamente contestato la titolarità del credito ingiunto in capo alla convenuta, agente in monitorio, e l'importo ingiunto. Ha contestato infatti il documento estratto conto non chiaro nei pagamenti operati dalla pare nel corso del rapporto. Ha lamentato l'omessa notifica delle cessioni intervenute negli anni e che avrebbero riguardato la sua posizione debitoria, comunque contestata.
2.1 Va rilevato che la convenuta con la produzione documentale operata l'8.042025 ha prodotto nel fascicolo di causa e successivamente allo scadere dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'allegato n.4, l'accordo del 27.11.2015 intercorso tra AN IF
e , documento non presente nel fascicolo del procedimento monitorio. CP_3
La produzione del documento all.4 è tardiva, ma per valutare la sua ammissibilità occorre tenere in conto che col documento prodotto la parte ha inteso dare prova della sua legittimazione all'azione esperita in sede monitoria e in questa sede oggetto di specifica contestazione.
Il documento non attiene al merito della causa ma tende a dimostrare la correttezza dell'attività processuale svolta, la sussistenza del presupposto legittimante l'azione esperita.
Sebbene la questione sia controversia anche nella giurisprudenza delle corti e non solo di merito, si ritiene che tale produzione possa essere vagliata da questo giudice in conformità all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “il cessionario di un credito potrà produrre la documentazione comprovante l'avvenuta cessione senza limiti di tempo e per la prima volta anche in appello, non riguardando la sua produzione il merito della causa, ma la sua legittimazione quindi la correttezza del giudizio (Cass.
Ordinanza n. 25087 del 18.09.2024; conforme a Cass. Sez. 2, ordinanza n. 5610 del
26.02.2019).
3 Risulta al giudizio che in data 16.01.2017 ha acquistato da AN IF un CP_1
portafoglio di crediti , quelli elencati, come si legge nell'accordo, nel documento allegato A.1.; che la cessione è stata pubblicata in GU;
che il portafoglio di crediti ceduti riguardava crediti a sua volta oggetto di pregresse e numerose operazioni di cessioni in pagina 4 di 12 blocco, acquistati dalla cedente IF dalle società elencate nel documento contrattuale denominato allegato A.
1.1 e con i contratti elencati per data e espressamente richiamati nel predetto contratto.
Che per quel che interessa il presente giudizio, AN IF come riferito in contratto alle pagine da 23 a 25 , con i distinti contratti elencati (credito oggetto dei contratti del
23.04.08; 24.11.2009; 27.04.2010; 24.09.2010; 26.09.2011 e 22.12.2015 ) ha anche acquistato portafogli di crediti da . CP_2
Risulta inoltre che né in sede monitoria né nel presente giudizio, l'opposta ha prodotto il documenti contrattuale Allegato contrattuale “A.1” , l'elenco dei crediti oggetto dell'intervenuta cessione in blocco, ma un foglio denominato elenco dei crediti, che riporta soltanto la posizione debitoria dell'attrice ed oggetto di ingiunzione;
ma il documento allegato 8 al fascicolo monitorio risulta privo di riferimenti tali da farlo ritenere effettivamente un estratto “dell''allegato contrattuale A.1” dell'accordo del
16.01.2017, in quanto privo di intestazione, di riferimenti richiamanti il contratto di cui sarebbe l'allegato, di sottoscrizione o anche di una attestazione di conformità a suo originale o di certificazione attestante la sua autenticità.
Il documento insomma non può ritenersi un estratto autentico del documento informatico cd-rom all. A.1 espressamente indicato nel contratto.
Risulta inoltre al giudizio che l'intervenuta operazione di cessione in blocco di crediti intercorsa tra AN IF e sia stata notificata al debitore (doc. all. 6 fasc. CP_1
mon.).
4 Passando all'esame dei fatti di causa, sulla base dell'istruttoria svolta, quindi dei documenti acquisiti al giudizio, è utile rilevare:
a) che ricorrente nel giudizio monitorio, assume di avere acquistato CP_1 anche il credito oggetto di causa da AN IF, a seguito di operazione di cessione in blocco di crediti come risulterebbe provato: dal contratto di finanziamento che allega (All.3 fasc. mon.) sottoscritto dalla ma con GO Pt_2
S.p.A.; dall'accordo di cessione del 16.01.2017 (all.7); dalla pubblicazione dell'estratto contrattuale in GU n. (all.4); dall'elenco dei crediti oggetto dell'operazione (all.8); dalla lettera di notifica e diffida trasmessa al debitore
(all.6);
b) che l'entità del credito ingiunto, risulterebbe provata dall'estratto conto prodotta in allegato già al fascicolo monitorio (all. 5 fasc. mon.).
c) che l'opponente ha contestato la titolarità di in merito al credito CP_1 ingiunto e anche la titolarità del credito in capo alla cedente AN IF;
il pagina 5 di 12 contratto di finanziamento allegato e dedotto l'inesistenza di ogni altro contratto;
ha rilevato l'inidoneità dei documenti allegati dalla parte a fornire prova della titolarità, dell'esistenza e dell'entità del credito;
la carenza di prova in merito allo sviluppo temporale del rapporto, in quanto l'estratto conto non sarebbe chiaro in merito ai diversi pagamenti effettivamente operati dalla parte nel corso del rapporto;
di non avere avuto notizia nel corso degli anni delle cessioni intervenute tra diverse società.
5 Precisato ciò, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass.
12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89,
n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
5.1 Che è certamente onere della società opposta fornire prova nel giudizio dell'esistenza del credito ingiunto e preliminarmente, dare prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, presupposto che, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, anche in assenza di apposita contestazione di controparte, è comunque onere del giudice rilevare ed accertare d'ufficio ex actis (Cass. Sez. U. 16.02.2016, n.2951).
5.2 Che nel caso in esame, la titolarità in capo all'opposta del credito ingiunto e l'entità dello stesso risultano “specificatamente” contestati dall'opponente e che, valutando i documenti acquisiti al giudizio, non può ritenersi che l'opposta abbia dato valida prova nel presente giudizio della titolarità del credito azionato in sede monitoria e della sua entità.
L'opposta ha solo provato l'esistenza di una operazione di cessione in blocco di crediti intercorsa tra la stessa e AN IF il 16.01.2017 . L'opposta però non ha fornito al giudizio valida prova in merito all'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione intercorsa in quanto il documento prodotto nel presente giudizio e riferito come elenco dei crediti ceduti (all.8 fasc. mon.) in realtà è privo di elementi e caratteristiche tali da ritenerlo un estratto dell'allegato contrattuale A.1, oggetto del contratto stesso. Il documento risulta privo di elementi tali da farlo pagina 6 di 12 ritenere effettivamente “l'allegato contrattuale A.1”, espressamente indicato nel contratto come oggetto del contratto di cessione intercorso e, appunto, allegato che elenca i crediti facenti parte dell'operazione di cessione.
Il documento prodotto dalla convenuta è un foglio privo di intestazione e di elementi tali da farlo ritenere, anche per presunzioni, un estratto del documento informatico allegato A.1 al contratto del 16.01.2017; è privo di attestazione di autenticità o conformità al documento originale da cui sarebbe stato estratto;
è privo insomma di ogni riferimento per poterlo ritenere effettivamente un estratto autentico dell''Allegato contrattuale A.1 , espressamente riferito come oggetto dell'accordo di cessione dell'accordo contrattuale intercorso tra e AN CP_1
IF .
5.3 Né la pubblicazione in GU e la missiva di notifica della cessione allegata dalla convenuta suppliscono la dedotta carenza. Va infatti osservato che anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, sia la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale, sia la notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264, hanno gli stessi effetti, quello di notiziare il debitore ai fini del corretto o esatto pagamento e quindi ai fini dell'inefficacia del pagamento operato al cedente, e non costituisce prova della cessione del credito (Cass., Ordinanza n.17944 del 2023).
Peraltro, i criteri identificativi dei crediti come indicati nel contratto del 16.01.2017 ed in assenza degli allegati, risultano assai generici e sommari e non permettono di concludere con la dovuta certezza, in questa sede dovuta, che anche la posizione debitoria oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto fosse inclusa nella predetta operazione. Viene riferita la cessione a da AN IF di crediti in blocco da CP_1 questa acquistati da GO con i contratti elencati, ma manca al giudizio la produzione dell'allegato contrattuale A.
1.1. espressamente richiamato nell'accordo per poter verificare che anche quello oggetto di causa fosse incluso in elenco tra quelli ceduti. Insomma non può ritenersi con la certezza in questa sede dovuta che
AN IF abbia acquistato da GO S.p.A. il credito oggetto di causa e che lo abbia quindi ceduto all'odierna convenuta.
5.4 Peraltro il documento all.4 tardivamente prodotto dalla convenuta non è il contratto di cessione intercorso il 27.11.2015 tra AN IF e GO S.p.A, come dalla stessa parte affermato, ma è piuttosto l'accettazione di un'offerta di acquisto di
AN IF a di un generico portafoglio di crediti;
il contenuto dell'offerta CP_3 risulta interamente omissato e non permette di accertare quale sia il portafoglio di pagina 7 di 12 crediti oggetto dell'accordo, non indicando nemmeno i criteri identificativi dei crediti oggetto del portafoglio ceduto.
5.5 Manca anche al giudizio il contratto di cessione intercorso tra GO S.p.A e
; manca la prova che in tale operazione fosse anche incluso il credito CP_3 oggetto di causa. Il contraente originario dell'attrice era GO S.p.A e manca al giudizio la produzione dei contratti di cessione che hanno interessato detto credito;
manca cioè la prova che il credito sia stato ceduto da GO a e da questa a CP_3
AN IF, dante causa della convenuta. Tale carenza non è supplita e nemmeno per presunzioni, né dal contratto prodotto al giudizio ed intercorso tra e AN CP_1
IF, né dalla sua pubblicazione in GU, né dalla sua notifica al debitore.
5.6 Va osservato, infatti, che la pubblicazione della avvenuta cessione di crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, adempimenti che l'opposta ha provato nel giudizio, sono formalità equiparate a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c. Quindi a prescindere se la debitrice abbia avuto notizia con la raccomandata allegata dall'opposta dell'intervenuta cessione ex art.1264 c.c., va precisato che tale adempimento rileva soltanto al fine di escludere l'efficacia del pagamento al cedente, ma che è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200). Che pertanto, anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023). Che piuttosto, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova cui è tenuto il cessionario e che può darsi senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni. Che in conformità ai principi in tema sanciti dalla
Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a ingiunzione di pagamento, come quello in esame, “occorre dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”. In più chiari termini, “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass.
n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del 29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020). pagina 8 di 12 Che quindi, la asserita cessionaria era tenuta comunque a fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024;
n.21821/2023; tribunale di Prato, 14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022,
n.3401).
5.7 Che anche al documento allegato dalla convenuta, “estratto conto” (all. 5 fasc. mon.) non può conferirsi valenza probatoria in merito alla titolarità, all'esistenza e all'ammontare del credito (Cass Ordinanza 29.02.2024, n. 5373).
Il documento è un lista movimenti peraltro priva di sottoscrizione del Dirigente che lo avrebbe redatto o estratto;
è un documento privo degli elementi essenziali per poterlo ritenere una certificazione ex art. 50 TUB.
6 Applicando i superiori principi al caso in esame e valutando i documenti allegati ai fascicoli delle parti, non può quindi ritenersi che la società convenuta abbia dato valida prova nel giudizio della effettiva titolarità del credito ingiunto ed anche dell'entità e dovutezza dell'importo ingiunto. Risulta piuttosto al giudizio che la convenuta non abbia dato valida prova della propria legittimazione all'azione monitoria esperita, né dell'esistenza del credito, della veridicità ed esattezza dell'importo del credito ingiunto.
6.1 Infatti, si ribadisce, il documento “elenco dei crediti” che la parte opposta ha depositato ( allegato n.8 fasc. mon.) è privo di elementi idonei a conferirne valenza probatoria, perché privo di elementi tali da farlo ritenere effettivamente un estratto dell'allegato contrattuale A.1 al contratto di cessione intercorso tra e IF. CP_1
Il documento è privo di elementi identificativi essenziali per farlo ritenere un estratto dell'allegato contrattuale A.1, perché privo di intestazione o di sottoscrizione anche da parte di colui che lo avrebbe redatto o estratto, privo di attestazione di conformità al documento originale, privo insomma di elementi che lascino desumere con certezza la sua provenienza, conformità e autenticità. È un elaborato anonimo, privo di elementi tali da farlo ritenere genuino e autentico e quindi copia o estratto conforme dell'allegato contrattuale A.1, oggetto dell'accordo di cessione. Manca peraltro un valido riferimento che possa far anche solo presumere, stante la carenza di prova anche in merito al portafoglio di crediti oggetto delle precedenti cessioni, che quello ingiunto fosse anche oggetto della cessione intercorsa tra IF a CP_1
6.2 Anche al documento “estratto conto” non può conferirsi in questa sede valenza probatoria in merito all'esistenza e all'ammontare del credito (Cass Ordinanza pagina 9 di 12 29.02.2024, n. 5373). Difatti, il documento estratto conto che riporta il presunto saldo debitorio oggetto di ingiunzione (all.5 fasc. mon.) è comunque privo di sottoscrizione del dirigente che lo avrebbe redatto o estratto e quindi carente dei requisiti per poterlo anche ritenere una certificazione del credito ex art. 50 TUB. Al documento non può conferirsi alcuna valenza probatoria anche come prova scritta del credito perché privo anche di sottoscrizione del Dirigente (Cass. Civ. 29.02.2024
n. 5373). Non può ritenersi provata al giudizio l'esistenza del credito ingiunto, la sua titiolarità, il suo eventuale ammontare .
7 In conclusione l'accordo di cessione in blocco dei crediti allegato dall'opposta in mancanza dell'allegato contrattuali espressamente richiamato ed integrante un elemento essenziale del contratto stesso (oggetto del contratto, Allegato A.
1- elenco dei crediti ceduti), o di copia o estratto conformi al documento originale e validamente sottoscritti ed attestati come tali, non permette di verificare che il credito di , ove sussistente, fosse incluso nell'operazione di cessione Parte_3
intercorsa tra l'originaria contraente e la IF.
Conseguentemente, non risulta possibile verificare nel giudizio in maniera oggettiva e con ragionevole certezza che il credito oggetto di causa facesse parte del blocco di crediti conferito da IF a CP_1
Né a tale incertezza supplisce la allegata pubblicazione in GU e la lettera della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 che non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023 cit.).
Né a tale carenza supplisce l'analisi delle caratteristiche dei crediti ceduti riferita nell'accordo contrattuale intercorso tra AN IF e perché le indicazioni CP_1
sono assai generiche e sommarie, comunque non risultano sufficientemente specifiche in assenza dell'allegato contrattuale All.
1.1.1. risultando piuttosto, in forza della produzione documentale tradiva allegata dall'opposta, che il credito ingiunto, ove esistente, non sia stato parte dei contratti di GO elencati nel contratto del 16.01.2017, perché GO semmai lo avrebbe ceduta ad altra società,
BI SPV e non a AN IF;
né del resto vi è prova nel giudizio di un intervenuto accordo di cessione tra BI e IF in riferimento al credito oggetto di causa;
né dell'elenco dei contratti elencati nell'accordo del 16.01.2017 si rinviene un accordo datato 27.11.2015 tra BI e AN IF (la data dell'unico acquisto riportata in elenco è diversa, successiva) (Cass. Ordinanza n.17944 del 2023).
7.1 Deve quindi ritenersi che i documenti allegati assai laconici e confusi non provano né la titolarità, né l'esistenza, ne l'entità del credito ingiunto col decreto pagina 10 di 12 qui contestato.
8 Insomma, può ritenersi che sulla base dei documenti e atti prodotti in giudizio dall'opposta è provato al giudizio soltanto che il 13.12.2021 tra TI e AN
IF si è definita un'operazione di cessione in blocco di crediti cartolari, ma che il credito oggetto di causa fosse incluso nel portafoglio ceduto non è provato al giudizio . Non risulta possibile verificare nel giudizio in maniera oggettiva e con ragionevole certezza che il credito oggetto di causa facesse parte del blocco di crediti conferito a da IF, in assenza dell'allegato contrattuale A.1 CP_1
9 La documentazione allegata non permette di concludere con ragionevole certezza che l'opposta sia sostanzialmente titolare della pretesa creditoria azionata con la domanda avanzata nel procedimento monitorio n. 400/2023 RG e per l'importo ingiunto.
10 Va pertanto revocato il decreto opposto n. 378/2023 reso il 05.05.2023.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte attrice secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 modificati da ultimo dal D.M.
147/2022 in vigore dal 23.10.2022 ed in considerazione del valore della controversia.
I compensi si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP IA MA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1885/2024 R.G.A.C. promossa da Pt_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 378/2023 reso da questo tribunale il 05.05.2023 nel procedimento iscritto al n.400/2023 R.G.;
- condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore dell'attrice, delle spese e compensi di lite che liquida complessivamente in euro 5.195,50 di cui euro 118,50 per spese ed euro
5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge, importo che distrae in favore dell'avv. Camelo Zinnarello che ne ha fatto espressa richiesta quale antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10 dicembre 2025 in esito alla camera di consiglio chiusa alle ore 20,00 ed in assenza delle parti.
Il G O P pagina 11 di 12 IA MA
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