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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. AN Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 891 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: dichiarazione stato di adottabilità, e vertente
TRA
(c.f. , nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Piazza Cavour n. 139 presso l'avv. Ida Laudisa (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 di procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in San Giuseppe VE (NA) alla Traversa dei Melograni n.1
Appellata contumace
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2 C.F._4
Giuseppe VE (NA) alla Traversa dei Melograni n. 1
Appellata contumace
E CP
avv. (c.f. ), quale tutore e difensore della minore nata CP_3 C.F._5 Persona_1
a MP (NA) il 17.3.2022, con studio in Napoli alla Via G. Serra n. 75
Email_2
Appellata
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate insistendo perché in via graduata venga valutata la domanda di cd. adozione mite della piccola
[...] per non recidere i rapporti con le sue origini ed evitare futuri traumi ad un suo sano sviluppo Persona_1
1 psicologico, stabilendo tempi e modalità di visita, rilevando che l'indisponibilità alloggiativa non avrebbe alcuna incidenza atteso che la bimba vivrebbe con la famiglia affidataria.
L'avv. Rita de Martino, quale tutore e difensore della minore, ha concluso per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e contrario al preminente interesse della minore.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 62 emessa dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Napoli il 13.3.2024, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia minore nata il [...] dalla relazione sentimentale intrattenuta con e Persona_1 Controparte_1
l'interruzione dei contatti della minore con i genitori e parenti tutti.
Con un unico articolato motivo l'appellante lamentava l'error in judicando e in procedendo, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, emessa sulla base di un'istruttoria non compiuta, in violazione degli artt.
127 c.p.c., 738 c.p.c.,184 c.p.c., 1, 2, 7 comma primo, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 44 della legge n. 184\1983.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ripristinando con immediatezza gli incontri padre – figlia con cadenza settimanale, da intensificare progressivamente anche in ragione delle esigenze, dello sviluppo e della fase evolutiva della minore di anni due di età, sempre presso la comunità Medina ed alla presenza del personale educatore anche al fine di monitorare le frequentazioni. In via istruttoria, domandava l'ammissione della documentazione prodotta, l'esame dell'appellante e l'acquisizione delle risultanze dei percorsi valutati dall'Asl di BO, nonché disporre un supplemento di istruttoria ad opera di un consulente tecnico che operasse con un approccio etno-psichiatrico, astenendosi dalla somministrazione di test proiettivi della personalità, non testati in relazione alla popolazione non europea. Nel merito, infine, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, che venisse dichiarato non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della figlia minore in via gradata procedersi per un'adozione mite, col mantenimento dei rapporti con Persona_2 il padre e con i nonni materni, nonché con il fratellino Persona_3
Si costituiva l'avv. Rosa de Martino, quale tutore e difensore della minore, che chiedeva il rigetto dell'appello perché contrario al preminente interesse della minore.
Benché ritualmente citati in giudizio non si costituivano e , che Controparte_1 Controparte_2 rimanevano contumaci.
Disattesa l'istanza di sospensiva come da ordinanza in atti dell'8.7.2024, all'esito dell'udienza in presenza dell'11.10.2024 veniva disposta l'acquisizione di informazioni presso i servizi sociosanitari del territorio.
Fissato il termine per note in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte si riservava di decidere.
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha ritenuto fondata la condotta abbandonica ascritta ai genitori della piccola sulla scorta degli elementi probatori emersi all'esito della complessiva attività istruttoria espletata. Persona_2
Dalla sentenza qui appellata, in particolare, emerge che, in accoglimento delle richieste cautelari avanzate dalla
Procura minorile, con decreto del 7.12.2022, emesso inaudita altera parte, entrambi i genitori della piccola Per_2 venivano sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia, che veniva collocata in comunità e
[...] veniva nominato il tutore provvisorio. L'allontanamento della bimba dalla casa in cui viveva con la NA e la
2 madre, si legge in sentenza, si era reso particolarmente urgente in quanto a) il Tribunale per i Minorenni si era già pronunciato sulla inadeguatezza ed irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori con sentenza del 29.9.2021, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio e la madre della minore era stata dichiarata Persona_4 decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , nato da altra relazione, b) al Persona_5 momento della proposizione del ricorso la donna risultava ricoverata presso l'ospedale di Torre del Greco per motivi non rivelati dalla di lei madre, che tuttavia aveva riferito che la figlia era affetta da sindrome bipolare, c) il padre aveva lasciato la figlia alle cure della NA materna perché non se ne poteva occupare per motivi di lavoro,
d) la in sede di accesso domiciliare era risultata non in grado di assicurare alla bimba le attenzioni del caso CP_2 essendo assorbita dalla cura del marito, affetto dalla sindrome di down, e del TE , di cui era Persona_3 affidataria, a sua volta con disturbi comportamentali, di linguaggio, encopresi ed enuresi notturna, oltre ad essere la dimora precaria ed insalubre igienicamente. Detto provvedimento, all'udienza del 23.3.20023, veniva confermato non essendo state prospettate condizioni di vita migliori per la piccola dal padre e dalla NA Persona_2 Per presenti, mentre la madre era assente in quanto ricoverata per un TSO. Il veniva, inoltre, avviato ad un percorso di valutazione della genitorialità. I lunghi tempi richiesti per effettuare detto percorso, in uno al danno di una lunga istituzionalizzazione della bambina, inducevano il Tribunale a disporre una consulenza tecnica di ufficio per valutare il profilo di personalità e le capacità genitoriali della coppia, oltre che della NA materna.
Il Tribunale reputò assorbenti le conclusioni alle quali era pervenuta la consulente nominata, dott.ssa
[...] Per
, che aveva evidenziato le vistose lacune genitoriali presenti nella coppia, giacché il presentava una Per_6 personalità caratterizzata da appiattimento psico-affettivo con problematiche relazionali ed affettive e scarse capacità introspettive e la un funzionamento Borderline in soggetto affetto da disturbo bipolare CP_1 parzialmente compensato con i farmaci, entrambi carenti sostanzialmente di funzione genitoriale non recuperabile in tempi congrui con le esigenze psico evolutive della figlia. Nè ritenne che la fosse idonea ad occuparsi della CP_2 TE per quanto affettivamente legata alla stessa avendo la consulente riscontrato un funzionamento ansioso depressivo inquadrabile nell'area nevrotica e scarsa idoneità a supportare la bimba nel percorso di crescita anche per le difficoltà di contenimento delle problematiche della figlia del marito e del TE. CP_1
Secondo il primo giudice, rispetto a quanto era stato accertato nel procedimento concernente l'altro figlio della coppia non si era verificato alcun cambiamento, giacché anche in quel giudizio sulla base degli accertamenti peritali ciascun genitore, per differenti caratteristiche, non era stato valutato capace di svolgere il ruolo genitoriale, normativo ed affettivo ed il tempo di un eventuale recupero era stato ritenuto non compatibile con i tempi di crescita del figlio . Persona_7
Ad ulteriore conferma delle scarse competenze in termini di accudimento degli adulti di riferimento della bimba, il
Tribunale richiamò le relazioni redatte dalla casa famiglia in merito all'andamento degli incontri con i genitori e con la NA, dove era stato posto in luce il poco tempo dedicato al gioco e la mancanza di una relazione autenticamente affettiva ed emotiva con la minore e scarso interesse per i suoi percorsi di crescita.
Per quanto concerne, inoltre, la NA materna, rispetto alla quale la consulente si era espressa favorevolmente al mantenimento dei contatti con la TE e con il fratello per consentirle un domani di potere attingere alla rete della fratria riappropriandosi della propria storia a tempo debito, non ne ravvisò le condizioni, tenuto conto che la bimba all'atto del collocamento aveva solo nove mesi e non aveva potuto serbare alcun ricordo della vita familiare
3 e che dalle relazioni in atti si evinceva la scarsa significatività del rapporto NA TE in epoca pregressa al suo allontanamento e durante la permanenza in struttura, circostanze riscontrate dalla stessa consulente nel rapportarsi con gli operatori sociali di riferimento (“…le sue modalità di accudimento, comunque, risultano povere di premura, di coccole e di gesti affettuosi;
inoltre appare disinteressata allo sviluppo della piccola ciò che fa in comunità, alle attività che esegue…la bambina riconosce la figura della NA ma non ha slanci affettivi nei suoi riguardi…”, cfr pag. 4 della sentenza dove sono riportate le conclusioni sul punto della consulente). Relativamente al rapporto con il fratello, osservò che la NA non aveva mai richiesto di fare incontrare i fratelli, dimostrando di non avere sensibilità sul punto e che la relazione con detto congiunto non sia era in ogni caso ancora strutturata anche in ragione dei ritardi cognitivi del bimbo (rispetto al quale, peraltro, il tutore aveva chiesto la trasmissione degli atti al PMM per l'eventuale pregiudizio vissuto dal bimbo in costanza di affidamento alla NA).
Le attuali condizioni di benessere psicofisico della bambina, concluse il primo giudice, messe in risalto anche nell'elaborato peritale, consentivano di ritenere possibile un positivo inserimento della piccola in una nuova famiglia, idonea a garantirle una crescita equilibrata.
Giova rammentare, in linea di diritto, che secondo costante giurisprudenza “In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità., a fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza” (cfr
Cass. n. 13435\16; nonché nello stesso senso Cass. ordinanza n. 7559\18; Cass. ordinanza n. 3643\20). Proprio al fine di garantire il diritto del minore di crescere nella propria famiglia, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, il giudice deve operare un giudizio prognostico teso a verificare in primo luogo l'effettiva ed attuale possibilità di recupero della capacità e competenza genitoriale, attivando i necessari supporti, attraverso gli operatori socio sanitari del territorio, atti a rimuovere situazioni di disagio familiare e solo laddove ciò non sia possibile, non risultando prevedibile con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di potere conseguire una equilibrata crescita psico-fisica, può pervenirsi ad una dichiarazione di stato di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 11171\19 in motivazione pag. 4; Cass. n. 20948\2022;
Cass. n. 20322\2022; da ultimo Cass. n. 2575\2025). Ed anche l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, laddove permanga l'incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 17603\18 e n.
16357\18). Né d'altro canto, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, vengono meno per effetto della mera dichiarazione del genitore di prendersene cura, che non si concretizzi in atti e comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (cfr Cass. ordinanza n. 26624\17; Cass. n.
27999\2024).
Tanto premesso, l'appello è infondato sebbene la motivazione debba essere integrata.
4 Per Appare opportuno rilevare che nel presente giudizio verrà esaminata la sola posizione del atteso che la sentenza, non essendo stata impugnata dalla né dalla di lei madre, che intervenne nel primo giudizio, è per CP_1 entrambe passata in giudicato. Né verrà esaminata la relazione della minore con la NA materna e con il fratello Per a quest'ultima affidato, come sollecitato dal giacché di tanto poteva dolersi la sola . CP_2
Orbene, l'appellante sostiene che la Procura minorile ed il Tribunale per i Minorenni nell'adottare la decisione impugnata si sarebbero affidati alla pregressa procedura che aveva interessato l'altro figlio, senza tenere conto delle mutate circostanze della propria situazione, avendo regolarizzato la sua posizione di soggiorno, trovato un lavoro stabile ed essendosi impegnato nella ricerca di una migliore situazione abitativa rispetto a quella condivisa con l'ex compagna, né sarebbero state attivate le misure di sostegno alla genitorialità. Nega, inoltre, vi sia mai stata una situazione di pericolo imminente per la minore come si rileverebbe dalla relazione del 22.11.2022, la procedura sarebbe stata risolta in soli quattordici mesi senza attendere l'esito dei percorsi di valutazione della genitorialità pervenuti il 5.2.2024, di cui non vi sarebbe traccia alcuna in sentenza, egli aveva chiarito sin dall'udienza del
23.3.2023 di non avere mai abbandonato né moralmente né materialmente la figlia, che aveva lasciato temporaneamente alla NA dopo le problematiche psichiatriche della madre. Ed ancora, il Tribunale avrebbe disposto la consulenza tecnica senza consentirgli di completare i percorsi ed avrebbe deciso esclusivamente sulla base dell'elaborato peritale. Si doleva altresì delle stesse modalità metodologiche con le quali era stata redatta la consulenza, senza il supporto di un mediatore linguistico-culturale e somministrando test in lingua italiana non aventi valenza scientifica con riguardo ad un cittadino senegalese e non europeo. Asserisce che dall'esame delle relazioni dei servizi sociali di BO del 5.2.2024 emergerebbe un quadro diverso della sua persona, così come dalla relazione dei servizi sociali di Napoli Mun. IV del 26.4.2023 e da quella dell'Asl 3 Sud, nelle quali egli sarebbe stato descritto come soggetto presente a sé stesso, educato, attento con capacità genitoriali recuperabili.
Rappresenta che la madre, rimasta vedova di recente, sarebbe disponibile a trasferirsi dal Senegal per sostenerlo nella propria genitorialità e che, in ogni caso, potrebbero essere valutate altre forme di adozione, come quella cd. mite, al fine di consentire alla minore di non recidere i legami con la figura paterna.
Ebbene, diversamente da quanto asserito dall'appellante, i provvedimenti inizialmente emessi dal Tribunale per i
Minorenni, su iniziativa della Procura Minorile, si sono resi necessari in ragione del grave pregiudizio al quale è stata esposta la piccola all'epoca di soli nove mesi, a causa della condotta ascrivibile ad entrambi i Persona_8 genitori. Per Nel ricorso proposto in data 1.12.2022, la Procura minorile sottolineò le carenze genitoriali del e della CP_1 accertate nel procedimento, conclusosi solo un anno prima con sentenza del 29.11.2021, non impugnata dai genitori, che portò alla declaratoria dello stato di abbandono del figlio , nato il [...], per le Persona_4 pessime condizioni del contesto abitativo in cui viveva il nucleo familiare e le irreversibili carenze psicologiche, sociali e genitoriali dei genitori, come accertate nella consulenza ivi espletata, dove i genitori erano stati valutati soggetti di gravità psicotica, accumunati dal soddisfacimento dei propri bisogni, con comportamenti antisociali e tendenti a negare la realtà. Gli accertamenti nuovamente effettuati sul nucleo familiare hanno avuto luogo a seguito della segnalazione dell'Ufficio Immigrazione del 29.7.2022 successivamente alla nascita della figlia Persona_8
La Questura di Napoli, infatti, aveva comunicato di avere negato il permesso di soggiorno per casi speciali richiesto Per dal stante la pericolosità sociale dell'uomo in relazione alla commissione di reati in materia di stupefacenti ed
5 in ragione dell'allarmante quadro familiare per i pregressi interventi del Tribunale minorile aveva trasmesso l'estratto di nascita della minore per i provvedimenti del caso (cfr nota della Questura di Napoli del 29.7.2022 in atti).
La bimba viveva presso l'abitazione della NA materna, già gravata dall'impegno della cura del marito e del TE, in un contesto socio ambientale non adeguato ed igienicamente precario (gli operatori sociali del comune di San
Giuseppe VE riscontrarono “condizioni igienico sanitarie assolutamente precarie, l'ambiente sgradevole e disordinato”, cfr la rel. del 23.11.2022), benché la bimba fosse stata trovata in discrete condizioni igienico sanitarie, la madre risultava ricoverata in ospedale (solo in seguito si accerterà che era stata sottoposta ad un TSO) ed aveva problemi psichiatrici ed il padre aveva lasciato la piccola alla NA per impegni di lavoro.
Il collocamento della figlia minore in casa famiglia, avvenuto il 9.1.2023, si è dunque reso necessario sulla scorta di quanto era oggettivamente emerso dalle verifiche effettuate dagli operatori sociali. E d'altro canto, quanto meno in una fase iniziale, non poteva non tenersi conto anche del pregresso provvedimento adottato dal Tribunale per i
Minorenni nei riguardi della coppia genitoriale un anno prima relativamente al figlio e nei confronti Persona_7 della sola in relazione al primo figlio , risalente al 2018. CP_1 Persona_5
Ciò non di meno, il Tribunale ha espletato un'articolata istruttoria corredata non solo dall'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, ma da molteplici relazioni da parte degli operatori socio sanitari incaricati, oltre che del coordinatore della casa famiglia che ospita la bimba, che ha potuto osservare nel tempo, durante le visite protette, la relazione di entrambi i genitori e della NA materna con Persona_1
Le complesse dinamiche familiari che hanno caratterizzato la relazione della coppia genitoriale ed i non facili rapporti intercorsi con la NA materna emergono con evidenza dagli atti di causa. La stessa NA materna riferì in data 19.5.2023, nel corso dell'istruttoria, che la figlia aveva cominciato ad avere problemi psichiatrici durante la prima gravidanza e che non sempre assumeva la terapia, divenendo aggressiva ed in queste circostanze non la Per riconosceva e vagava senza meta. Aggiunse che il aveva vissuto per circa un anno e mezzo con lei e con la figlia e che in tale periodo l'uomo non lavorava, rubava oggetti e la figlia lo copriva, che assumeva droghe o meglio così credeva avendo sentito l'odore di marijuana, che quando si ubriacava era violento con la figlia, che ne era succube. Ella avrebbe tollerato tale situazione perché era in attesa della terza figlia. CP_1
Dai percorsi di valutazione effettuati presso l'UOMI distr. 56 di Torre Annunziata, pervenuti in data 5.2.2024, si rileva con chiarezza, invero, in entrambe le figure genitoriali parziale collaborazione e scarsa apertura, mancanza di consapevolezza dei motivi sottesi al percorso intrapreso (non hanno mai messo in discussione il proprio operato nei riguardi della figlia dichiarando di possedere adeguate competenze genitoriali), marcata conflittualità di coppia e per la anche non consapevolezza della sintomatologia psichica espressa (come ad esempio evidenti CP_1 ideazioni persecutorie attribuendo “al sistema corrotto” il motivo dell'allontanamento della figlia;
cfr anche la relazione del DSM UOCSM Torre Annunziata del 29.9.2023). La coppia, inoltre, non ha mostrato “nessuna volontà concreta nel migliorare i loro attuali parametri educativi e di cura indi le loro capacità genitoriali risultano non idonee per agevolare nella minore Per uno sviluppo psicoaffettivo senza criticità” (cfr la relazione in atti dell'AslNapoli3Sud del 1.2.2024). Il in particolare, nel corso dei colloqui clinici si è sempre dichiarato estraneo a qualsivoglia responsabilità personale nella vicenda, disconoscendo “in maniera totalizzante“ la presenza di eventuali criticità o vulnerabilità di personalità, descrivendo sé stesso come “serio, affettuoso ed equilibrato”. L'unico motivo riconosciuto dall'uomo come possibile causa
6 dell'allontanamento della bambina risiederebbe nella sporcizia delle condizioni abitative e nelle problematicità psichiatriche dell'ex compagna, come d'altro canto dichiarato anche agli operatori sociali ed in tutti i propri scritti difensivi (cfr la relazione del servizio sociale del comune di Napoli IV Mun. del 26.4.2023). Sebbene non siano Per state riscontrate patologie psichiatriche nella persona del (cfr la relazione del UOCSM DSM Torre Annunziata del 28.9.2023) o, quanto meno nel periodo di osservazione, problematiche legate all'assunzione di sostanze (cfr la relazione dell'UOC distr. 56\58 del 18.10.2023), avendo egli riferito di un pregresso uso di cannabinoidi (cfr la rel. già citata dell del 28.9.2023), l'atteggiamento assunto dall'odierno appellante, secondo la psicologa Parte_2 che lo ha seguito nel percorso, non conterrebbe alcuna richiesta di aiuto sulla quale potere fondare un progetto a lungo termine “volto all'espansione di sé in un'ottica evolutiva” (cfr la relazione del 29.9.2023). Per Il ha più volte dichiarato di avere avviato le procedure necessarie per la regolarizzazione della propria condizione in Italia, avendo nel passato beneficiato di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma di tanto non vi è alcun riscontro, così come poco chiara è risultata essere la sua posizione lavorativa, avendo riferito di avere lavorato sempre nel settore edilizio, ma di essere stato licenziato perché la ditta di Scafati dove era occupato non gli avrebbe concesso i permessi per potere incontrare la figlia in casa famiglia (cfr la rel. del SS del comune di
Napoli Mun. 4 del 26.4.2024. In sede di gravame, ha asserito di avere un regolare contratto di lavoro presso un ristorante in Napoli con uno stipendio di euro 1.200,00 mensili (cfr la relazione del SS del comune di Napoli Mun.
4 del 16.1.2025), ma di tale attività non vi è riscontro alcuno al di fuori del riferito. Ha poi sempre dichiarato di impegnarsi nella ricerca di un'abitazione idonea ad ospitare la figlia, ma di tale impegno non vi è stato riscontro alcuno. L'uomo, infatti, pur mantenendo formalmente la residenza in BO (nell'abitazione un tempo condivisa con l'ex compagna) a tutt'oggi vive presso un amico in Castellammare di Stabia e dalle ultime informazioni acquisite da questa Corte egli ha ribadito nuovamente di essere alla ricerca di un'abitazione con regolare contratto di locazione, precisando che dal mese di aprile del corrente anno avrebbe ripreso a lavorare presso un albergo in Sorrento con le mansioni di aiuto cuoco (cfr la relazione del SS del comune di Castellammare di Stabia del 31.1.2025). Ha poi prodotto, successivamente alla precisazione delle conclusioni, una lettera di mera Per conferma di assunzione del presso una società di conserve alimentari (Conserve Manfuso srl con sede in
Sant'AN Abate (NA), a tempo determinato dal 3.4.2025 al 30.9.2025. Trattasi di produzione tardiva non sottoposta al vaglio della controparte costituita, come tale inammissibile ed in ogni caso irrilevante trattandosi di Per mera comunicazione, peraltro di tenore diverso da quanto dichiarato dallo stesso (avrebbe ripreso proprio in tale periodo il lavoro di aiuto cuoco in un albergo di Sorrento).
Dalle relazioni redatte dal coordinatore della casa famiglia Medina in cui è stata collocata la minore si evince che la piccola, inizialmente impaurita e disorientata, si è progressivamente adattata positivamente al contesto comunitario, mostrandosi dolce e serena, acquisendo sempre maggiore autonomia in linea con le tappe evolutive dell'età grazie al supporto degli educatori che se ne occupano sotto tutti i punti di vista ed anche l'inserimento scolastico non ha dato luogo a problematiche (cfr le relazioni del 7.7.2023, del 6.12.2023, del 3.2.2024). Per Il si è recato con una certa regolarità agli incontri stabiliti presso la comunità, ma raramente si è informato sulle condizioni generali di crescita della figlia e nei discorsi tenuti presso la struttura non sono stati rinvenuti episodi di vita con la piccola vissuti direttamente, così come sono state riscontrate difficoltà nella ricostruzione della relazione con la figlia “verosimilmente mai avuta in precedenza”. L'incontro padre figlia, come riferito dall'equipe
7 educativa, vede come centrale il consumo delle cibarie che il padre porta alla bimba e poco spazio al gioco, trascorrendo il tempo a guardare cartoni animati dal cellullare. Non sono inoltre stati osservati molti slanci affettivi, dando luogo ad incontri “sterili e privi di contenuti affettivamente e concretamente significativi”, senza riconoscimento del ruolo genitoriale (cfr la rel. del SS Ambito sociale N30 sede BO del 5.2.2024, nonché quella del coordinatore della comunità del 3.2.2024, ma di tenore analogo sono anche quelle precedenti su citate). Peraltro, anche il rapporto della bimba con la madre (apparsa nel contesto comunitario “dissociata, caotica, distaccata dalla realtà e soprattutto disorganizzata”) è apparso poco affettivo ed empatico, senza alcun riconoscimento della figura materna, mentre la piccola ha riconosciuto la NA “come persona più nota”, ma non sono stati riscontrati slanci affettivi autentici nei suoi riguardi e viceversa, oltre ad essere risultata la disinteressata allo sviluppo e crescita della CP_2 TE (cfr la relazione da ultimo citata).
Ebbene l'ampia istruttoria espletata supporta di per sé la pronuncia appellata, essendo emersi molteplici elementi indicativi dello stato di abbandono della figlia da parte del padre, delle criticità del suo operato, ben Persona_1 illustrate anche nella relazione conclusiva del percorso seguito, della mancata richiesta di aiuto da parte dell'uomo, ancora oggi non consapevole delle proprie responsabilità nella vicenda familiare, circostanza che ha precluso agli operatori sanitari di potere predisporre un programma di intervento di recupero della genitorialità. Ed inoltre, le dichiarazioni rese in merito alla ricerca di una regolarizzazione della propria situazione, come anche quelle relative all'occupazione lavorativa e ad una conseguente sistemazione abitativa, sono rimaste meri intenti, non supportati da alcuna progettualità concreta, benché abbia anche allegato ma non documentato di essere al momento seguito da un'associazione in tale suo percorso (“Ex OPG je so pazzo”).
La consulenza tecnica espletata, dunque, pur volendo tenere presenti alcune delle censure prospettate Per dall'appellante, essendo stata effettuata senza il supporto di un mediatore culturale (ma di tanto il non si è doluto nel procedimento che ha condotto ad analoga pronuncia, che non risulta impugnata dai genitori, con riferimento al figlio , dove pure furono effettuate indagini peritali con modalità analoghe) e con la Persona_7 somministrazione di test non elaborati per soggetti non europei, rappresenta comunque un ulteriore elemento a Per corredo di quanto già esposto, quantomeno con riguardo all'esito dei colloqui clinici intercorsi con il La consulente nominata infatti ha ravvisato, anche sulla scorta dei colloqui clinici, per entrambe le figure genitoriali, sostanziale assenza di competenze genitoriali atte a supportare la piccola nel suo percorso di crescita, non recuperabili in tempo congrui con le esigenze psico evolutive della bambina.
Né peraltro sono emerse figure vicariali in ambito familiare che possano costituire per la piccola un solido punto di riferimento. L'unico familiare che aveva, quanto meno in prime cure, mostrato disponibilità è la NA materna, rispetto alla quale tuttavia, come già esposto, non sono emerse risorse sufficienti per potere gestire le esigenze Per psicoevolutive della piccola. Quanto alla madre del al di là del riferito di quest'ultimo, ella non risulta presente in territorio italiano, né ha mai avuto relazione alcuna con la bimba.
Il Tribunale, secondo l'appellante, inoltre, non avrebbe valutato la possibilità di prevedere un'adozione mite o comunque di riconoscergli la possibilità di avere contatti con la figlia e con la NA materna, nonostante la declaratoria di adottabilità.
Orbene, l'adozione cd. mite, riconducibile all'art. 44 comma primo lett. d) della legge n. 184\1983, che in ogni caso non compete a questa Corte pronunciare (cfr Cass. n. 21024\2022; Cass. n. 28371\2022), presuppone una
8 situazione cd. di "semiabbandono", in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno cancellare totalmente, situazione non sussistente nel caso di specie alla luce di quanto sin qui delineato, considerato l'interesse della minore coinvolta nella vicenda, che necessita, anche per l'età e condizioni, con continuità di un contesto familiare accudente ed attento al suo benessere e crescita, a fronte delle riscontrate criticità nell'operato del padre, non recuperabili in tempi compatibili con l'esigenza della figlia di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica (cfr Cass. n. 20322\2022; Cass. n.
21024\2022;Cass.n.1476\2021).
Per le medesime ragioni non paiono sussistere le condizioni per mantenere, sempre nell'interesse della minore, Per incontri tra la bimba ed il padre, non essendo emersa, al di là della dichiarazione di affetto del alcuna relazione affettiva ed emotiva negli incontri con la piccola, né riconoscimento del ruolo genitoriale da parte della bambina nei riguardi della figura paterna, né l'uomo è riuscito a costruire detta relazione.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, fra le parti costituite, vanno dichiarate interamente compensate attesa la natura della causa e la delicatezza dei profili esaminati.
Con separato decreto si provvederà, infine, alla liquidazione delle competenze in favore del tutore.
Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12 trattandosi di causa esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti costituite le spese del giudizio.
Napoli, così deciso il giorno 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. AN Di Marco)
9
Dott. AN Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. AN Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 891 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: dichiarazione stato di adottabilità, e vertente
TRA
(c.f. , nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Piazza Cavour n. 139 presso l'avv. Ida Laudisa (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 di procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in San Giuseppe VE (NA) alla Traversa dei Melograni n.1
Appellata contumace
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2 C.F._4
Giuseppe VE (NA) alla Traversa dei Melograni n. 1
Appellata contumace
E CP
avv. (c.f. ), quale tutore e difensore della minore nata CP_3 C.F._5 Persona_1
a MP (NA) il 17.3.2022, con studio in Napoli alla Via G. Serra n. 75
Email_2
Appellata
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate insistendo perché in via graduata venga valutata la domanda di cd. adozione mite della piccola
[...] per non recidere i rapporti con le sue origini ed evitare futuri traumi ad un suo sano sviluppo Persona_1
1 psicologico, stabilendo tempi e modalità di visita, rilevando che l'indisponibilità alloggiativa non avrebbe alcuna incidenza atteso che la bimba vivrebbe con la famiglia affidataria.
L'avv. Rita de Martino, quale tutore e difensore della minore, ha concluso per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e contrario al preminente interesse della minore.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 62 emessa dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Napoli il 13.3.2024, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia minore nata il [...] dalla relazione sentimentale intrattenuta con e Persona_1 Controparte_1
l'interruzione dei contatti della minore con i genitori e parenti tutti.
Con un unico articolato motivo l'appellante lamentava l'error in judicando e in procedendo, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, emessa sulla base di un'istruttoria non compiuta, in violazione degli artt.
127 c.p.c., 738 c.p.c.,184 c.p.c., 1, 2, 7 comma primo, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 44 della legge n. 184\1983.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ripristinando con immediatezza gli incontri padre – figlia con cadenza settimanale, da intensificare progressivamente anche in ragione delle esigenze, dello sviluppo e della fase evolutiva della minore di anni due di età, sempre presso la comunità Medina ed alla presenza del personale educatore anche al fine di monitorare le frequentazioni. In via istruttoria, domandava l'ammissione della documentazione prodotta, l'esame dell'appellante e l'acquisizione delle risultanze dei percorsi valutati dall'Asl di BO, nonché disporre un supplemento di istruttoria ad opera di un consulente tecnico che operasse con un approccio etno-psichiatrico, astenendosi dalla somministrazione di test proiettivi della personalità, non testati in relazione alla popolazione non europea. Nel merito, infine, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, che venisse dichiarato non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della figlia minore in via gradata procedersi per un'adozione mite, col mantenimento dei rapporti con Persona_2 il padre e con i nonni materni, nonché con il fratellino Persona_3
Si costituiva l'avv. Rosa de Martino, quale tutore e difensore della minore, che chiedeva il rigetto dell'appello perché contrario al preminente interesse della minore.
Benché ritualmente citati in giudizio non si costituivano e , che Controparte_1 Controparte_2 rimanevano contumaci.
Disattesa l'istanza di sospensiva come da ordinanza in atti dell'8.7.2024, all'esito dell'udienza in presenza dell'11.10.2024 veniva disposta l'acquisizione di informazioni presso i servizi sociosanitari del territorio.
Fissato il termine per note in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte si riservava di decidere.
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha ritenuto fondata la condotta abbandonica ascritta ai genitori della piccola sulla scorta degli elementi probatori emersi all'esito della complessiva attività istruttoria espletata. Persona_2
Dalla sentenza qui appellata, in particolare, emerge che, in accoglimento delle richieste cautelari avanzate dalla
Procura minorile, con decreto del 7.12.2022, emesso inaudita altera parte, entrambi i genitori della piccola Per_2 venivano sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia, che veniva collocata in comunità e
[...] veniva nominato il tutore provvisorio. L'allontanamento della bimba dalla casa in cui viveva con la NA e la
2 madre, si legge in sentenza, si era reso particolarmente urgente in quanto a) il Tribunale per i Minorenni si era già pronunciato sulla inadeguatezza ed irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori con sentenza del 29.9.2021, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio e la madre della minore era stata dichiarata Persona_4 decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , nato da altra relazione, b) al Persona_5 momento della proposizione del ricorso la donna risultava ricoverata presso l'ospedale di Torre del Greco per motivi non rivelati dalla di lei madre, che tuttavia aveva riferito che la figlia era affetta da sindrome bipolare, c) il padre aveva lasciato la figlia alle cure della NA materna perché non se ne poteva occupare per motivi di lavoro,
d) la in sede di accesso domiciliare era risultata non in grado di assicurare alla bimba le attenzioni del caso CP_2 essendo assorbita dalla cura del marito, affetto dalla sindrome di down, e del TE , di cui era Persona_3 affidataria, a sua volta con disturbi comportamentali, di linguaggio, encopresi ed enuresi notturna, oltre ad essere la dimora precaria ed insalubre igienicamente. Detto provvedimento, all'udienza del 23.3.20023, veniva confermato non essendo state prospettate condizioni di vita migliori per la piccola dal padre e dalla NA Persona_2 Per presenti, mentre la madre era assente in quanto ricoverata per un TSO. Il veniva, inoltre, avviato ad un percorso di valutazione della genitorialità. I lunghi tempi richiesti per effettuare detto percorso, in uno al danno di una lunga istituzionalizzazione della bambina, inducevano il Tribunale a disporre una consulenza tecnica di ufficio per valutare il profilo di personalità e le capacità genitoriali della coppia, oltre che della NA materna.
Il Tribunale reputò assorbenti le conclusioni alle quali era pervenuta la consulente nominata, dott.ssa
[...] Per
, che aveva evidenziato le vistose lacune genitoriali presenti nella coppia, giacché il presentava una Per_6 personalità caratterizzata da appiattimento psico-affettivo con problematiche relazionali ed affettive e scarse capacità introspettive e la un funzionamento Borderline in soggetto affetto da disturbo bipolare CP_1 parzialmente compensato con i farmaci, entrambi carenti sostanzialmente di funzione genitoriale non recuperabile in tempi congrui con le esigenze psico evolutive della figlia. Nè ritenne che la fosse idonea ad occuparsi della CP_2 TE per quanto affettivamente legata alla stessa avendo la consulente riscontrato un funzionamento ansioso depressivo inquadrabile nell'area nevrotica e scarsa idoneità a supportare la bimba nel percorso di crescita anche per le difficoltà di contenimento delle problematiche della figlia del marito e del TE. CP_1
Secondo il primo giudice, rispetto a quanto era stato accertato nel procedimento concernente l'altro figlio della coppia non si era verificato alcun cambiamento, giacché anche in quel giudizio sulla base degli accertamenti peritali ciascun genitore, per differenti caratteristiche, non era stato valutato capace di svolgere il ruolo genitoriale, normativo ed affettivo ed il tempo di un eventuale recupero era stato ritenuto non compatibile con i tempi di crescita del figlio . Persona_7
Ad ulteriore conferma delle scarse competenze in termini di accudimento degli adulti di riferimento della bimba, il
Tribunale richiamò le relazioni redatte dalla casa famiglia in merito all'andamento degli incontri con i genitori e con la NA, dove era stato posto in luce il poco tempo dedicato al gioco e la mancanza di una relazione autenticamente affettiva ed emotiva con la minore e scarso interesse per i suoi percorsi di crescita.
Per quanto concerne, inoltre, la NA materna, rispetto alla quale la consulente si era espressa favorevolmente al mantenimento dei contatti con la TE e con il fratello per consentirle un domani di potere attingere alla rete della fratria riappropriandosi della propria storia a tempo debito, non ne ravvisò le condizioni, tenuto conto che la bimba all'atto del collocamento aveva solo nove mesi e non aveva potuto serbare alcun ricordo della vita familiare
3 e che dalle relazioni in atti si evinceva la scarsa significatività del rapporto NA TE in epoca pregressa al suo allontanamento e durante la permanenza in struttura, circostanze riscontrate dalla stessa consulente nel rapportarsi con gli operatori sociali di riferimento (“…le sue modalità di accudimento, comunque, risultano povere di premura, di coccole e di gesti affettuosi;
inoltre appare disinteressata allo sviluppo della piccola ciò che fa in comunità, alle attività che esegue…la bambina riconosce la figura della NA ma non ha slanci affettivi nei suoi riguardi…”, cfr pag. 4 della sentenza dove sono riportate le conclusioni sul punto della consulente). Relativamente al rapporto con il fratello, osservò che la NA non aveva mai richiesto di fare incontrare i fratelli, dimostrando di non avere sensibilità sul punto e che la relazione con detto congiunto non sia era in ogni caso ancora strutturata anche in ragione dei ritardi cognitivi del bimbo (rispetto al quale, peraltro, il tutore aveva chiesto la trasmissione degli atti al PMM per l'eventuale pregiudizio vissuto dal bimbo in costanza di affidamento alla NA).
Le attuali condizioni di benessere psicofisico della bambina, concluse il primo giudice, messe in risalto anche nell'elaborato peritale, consentivano di ritenere possibile un positivo inserimento della piccola in una nuova famiglia, idonea a garantirle una crescita equilibrata.
Giova rammentare, in linea di diritto, che secondo costante giurisprudenza “In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità., a fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza” (cfr
Cass. n. 13435\16; nonché nello stesso senso Cass. ordinanza n. 7559\18; Cass. ordinanza n. 3643\20). Proprio al fine di garantire il diritto del minore di crescere nella propria famiglia, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, il giudice deve operare un giudizio prognostico teso a verificare in primo luogo l'effettiva ed attuale possibilità di recupero della capacità e competenza genitoriale, attivando i necessari supporti, attraverso gli operatori socio sanitari del territorio, atti a rimuovere situazioni di disagio familiare e solo laddove ciò non sia possibile, non risultando prevedibile con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di potere conseguire una equilibrata crescita psico-fisica, può pervenirsi ad una dichiarazione di stato di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 11171\19 in motivazione pag. 4; Cass. n. 20948\2022;
Cass. n. 20322\2022; da ultimo Cass. n. 2575\2025). Ed anche l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, laddove permanga l'incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 17603\18 e n.
16357\18). Né d'altro canto, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, vengono meno per effetto della mera dichiarazione del genitore di prendersene cura, che non si concretizzi in atti e comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (cfr Cass. ordinanza n. 26624\17; Cass. n.
27999\2024).
Tanto premesso, l'appello è infondato sebbene la motivazione debba essere integrata.
4 Per Appare opportuno rilevare che nel presente giudizio verrà esaminata la sola posizione del atteso che la sentenza, non essendo stata impugnata dalla né dalla di lei madre, che intervenne nel primo giudizio, è per CP_1 entrambe passata in giudicato. Né verrà esaminata la relazione della minore con la NA materna e con il fratello Per a quest'ultima affidato, come sollecitato dal giacché di tanto poteva dolersi la sola . CP_2
Orbene, l'appellante sostiene che la Procura minorile ed il Tribunale per i Minorenni nell'adottare la decisione impugnata si sarebbero affidati alla pregressa procedura che aveva interessato l'altro figlio, senza tenere conto delle mutate circostanze della propria situazione, avendo regolarizzato la sua posizione di soggiorno, trovato un lavoro stabile ed essendosi impegnato nella ricerca di una migliore situazione abitativa rispetto a quella condivisa con l'ex compagna, né sarebbero state attivate le misure di sostegno alla genitorialità. Nega, inoltre, vi sia mai stata una situazione di pericolo imminente per la minore come si rileverebbe dalla relazione del 22.11.2022, la procedura sarebbe stata risolta in soli quattordici mesi senza attendere l'esito dei percorsi di valutazione della genitorialità pervenuti il 5.2.2024, di cui non vi sarebbe traccia alcuna in sentenza, egli aveva chiarito sin dall'udienza del
23.3.2023 di non avere mai abbandonato né moralmente né materialmente la figlia, che aveva lasciato temporaneamente alla NA dopo le problematiche psichiatriche della madre. Ed ancora, il Tribunale avrebbe disposto la consulenza tecnica senza consentirgli di completare i percorsi ed avrebbe deciso esclusivamente sulla base dell'elaborato peritale. Si doleva altresì delle stesse modalità metodologiche con le quali era stata redatta la consulenza, senza il supporto di un mediatore linguistico-culturale e somministrando test in lingua italiana non aventi valenza scientifica con riguardo ad un cittadino senegalese e non europeo. Asserisce che dall'esame delle relazioni dei servizi sociali di BO del 5.2.2024 emergerebbe un quadro diverso della sua persona, così come dalla relazione dei servizi sociali di Napoli Mun. IV del 26.4.2023 e da quella dell'Asl 3 Sud, nelle quali egli sarebbe stato descritto come soggetto presente a sé stesso, educato, attento con capacità genitoriali recuperabili.
Rappresenta che la madre, rimasta vedova di recente, sarebbe disponibile a trasferirsi dal Senegal per sostenerlo nella propria genitorialità e che, in ogni caso, potrebbero essere valutate altre forme di adozione, come quella cd. mite, al fine di consentire alla minore di non recidere i legami con la figura paterna.
Ebbene, diversamente da quanto asserito dall'appellante, i provvedimenti inizialmente emessi dal Tribunale per i
Minorenni, su iniziativa della Procura Minorile, si sono resi necessari in ragione del grave pregiudizio al quale è stata esposta la piccola all'epoca di soli nove mesi, a causa della condotta ascrivibile ad entrambi i Persona_8 genitori. Per Nel ricorso proposto in data 1.12.2022, la Procura minorile sottolineò le carenze genitoriali del e della CP_1 accertate nel procedimento, conclusosi solo un anno prima con sentenza del 29.11.2021, non impugnata dai genitori, che portò alla declaratoria dello stato di abbandono del figlio , nato il [...], per le Persona_4 pessime condizioni del contesto abitativo in cui viveva il nucleo familiare e le irreversibili carenze psicologiche, sociali e genitoriali dei genitori, come accertate nella consulenza ivi espletata, dove i genitori erano stati valutati soggetti di gravità psicotica, accumunati dal soddisfacimento dei propri bisogni, con comportamenti antisociali e tendenti a negare la realtà. Gli accertamenti nuovamente effettuati sul nucleo familiare hanno avuto luogo a seguito della segnalazione dell'Ufficio Immigrazione del 29.7.2022 successivamente alla nascita della figlia Persona_8
La Questura di Napoli, infatti, aveva comunicato di avere negato il permesso di soggiorno per casi speciali richiesto Per dal stante la pericolosità sociale dell'uomo in relazione alla commissione di reati in materia di stupefacenti ed
5 in ragione dell'allarmante quadro familiare per i pregressi interventi del Tribunale minorile aveva trasmesso l'estratto di nascita della minore per i provvedimenti del caso (cfr nota della Questura di Napoli del 29.7.2022 in atti).
La bimba viveva presso l'abitazione della NA materna, già gravata dall'impegno della cura del marito e del TE, in un contesto socio ambientale non adeguato ed igienicamente precario (gli operatori sociali del comune di San
Giuseppe VE riscontrarono “condizioni igienico sanitarie assolutamente precarie, l'ambiente sgradevole e disordinato”, cfr la rel. del 23.11.2022), benché la bimba fosse stata trovata in discrete condizioni igienico sanitarie, la madre risultava ricoverata in ospedale (solo in seguito si accerterà che era stata sottoposta ad un TSO) ed aveva problemi psichiatrici ed il padre aveva lasciato la piccola alla NA per impegni di lavoro.
Il collocamento della figlia minore in casa famiglia, avvenuto il 9.1.2023, si è dunque reso necessario sulla scorta di quanto era oggettivamente emerso dalle verifiche effettuate dagli operatori sociali. E d'altro canto, quanto meno in una fase iniziale, non poteva non tenersi conto anche del pregresso provvedimento adottato dal Tribunale per i
Minorenni nei riguardi della coppia genitoriale un anno prima relativamente al figlio e nei confronti Persona_7 della sola in relazione al primo figlio , risalente al 2018. CP_1 Persona_5
Ciò non di meno, il Tribunale ha espletato un'articolata istruttoria corredata non solo dall'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, ma da molteplici relazioni da parte degli operatori socio sanitari incaricati, oltre che del coordinatore della casa famiglia che ospita la bimba, che ha potuto osservare nel tempo, durante le visite protette, la relazione di entrambi i genitori e della NA materna con Persona_1
Le complesse dinamiche familiari che hanno caratterizzato la relazione della coppia genitoriale ed i non facili rapporti intercorsi con la NA materna emergono con evidenza dagli atti di causa. La stessa NA materna riferì in data 19.5.2023, nel corso dell'istruttoria, che la figlia aveva cominciato ad avere problemi psichiatrici durante la prima gravidanza e che non sempre assumeva la terapia, divenendo aggressiva ed in queste circostanze non la Per riconosceva e vagava senza meta. Aggiunse che il aveva vissuto per circa un anno e mezzo con lei e con la figlia e che in tale periodo l'uomo non lavorava, rubava oggetti e la figlia lo copriva, che assumeva droghe o meglio così credeva avendo sentito l'odore di marijuana, che quando si ubriacava era violento con la figlia, che ne era succube. Ella avrebbe tollerato tale situazione perché era in attesa della terza figlia. CP_1
Dai percorsi di valutazione effettuati presso l'UOMI distr. 56 di Torre Annunziata, pervenuti in data 5.2.2024, si rileva con chiarezza, invero, in entrambe le figure genitoriali parziale collaborazione e scarsa apertura, mancanza di consapevolezza dei motivi sottesi al percorso intrapreso (non hanno mai messo in discussione il proprio operato nei riguardi della figlia dichiarando di possedere adeguate competenze genitoriali), marcata conflittualità di coppia e per la anche non consapevolezza della sintomatologia psichica espressa (come ad esempio evidenti CP_1 ideazioni persecutorie attribuendo “al sistema corrotto” il motivo dell'allontanamento della figlia;
cfr anche la relazione del DSM UOCSM Torre Annunziata del 29.9.2023). La coppia, inoltre, non ha mostrato “nessuna volontà concreta nel migliorare i loro attuali parametri educativi e di cura indi le loro capacità genitoriali risultano non idonee per agevolare nella minore Per uno sviluppo psicoaffettivo senza criticità” (cfr la relazione in atti dell'AslNapoli3Sud del 1.2.2024). Il in particolare, nel corso dei colloqui clinici si è sempre dichiarato estraneo a qualsivoglia responsabilità personale nella vicenda, disconoscendo “in maniera totalizzante“ la presenza di eventuali criticità o vulnerabilità di personalità, descrivendo sé stesso come “serio, affettuoso ed equilibrato”. L'unico motivo riconosciuto dall'uomo come possibile causa
6 dell'allontanamento della bambina risiederebbe nella sporcizia delle condizioni abitative e nelle problematicità psichiatriche dell'ex compagna, come d'altro canto dichiarato anche agli operatori sociali ed in tutti i propri scritti difensivi (cfr la relazione del servizio sociale del comune di Napoli IV Mun. del 26.4.2023). Sebbene non siano Per state riscontrate patologie psichiatriche nella persona del (cfr la relazione del UOCSM DSM Torre Annunziata del 28.9.2023) o, quanto meno nel periodo di osservazione, problematiche legate all'assunzione di sostanze (cfr la relazione dell'UOC distr. 56\58 del 18.10.2023), avendo egli riferito di un pregresso uso di cannabinoidi (cfr la rel. già citata dell del 28.9.2023), l'atteggiamento assunto dall'odierno appellante, secondo la psicologa Parte_2 che lo ha seguito nel percorso, non conterrebbe alcuna richiesta di aiuto sulla quale potere fondare un progetto a lungo termine “volto all'espansione di sé in un'ottica evolutiva” (cfr la relazione del 29.9.2023). Per Il ha più volte dichiarato di avere avviato le procedure necessarie per la regolarizzazione della propria condizione in Italia, avendo nel passato beneficiato di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma di tanto non vi è alcun riscontro, così come poco chiara è risultata essere la sua posizione lavorativa, avendo riferito di avere lavorato sempre nel settore edilizio, ma di essere stato licenziato perché la ditta di Scafati dove era occupato non gli avrebbe concesso i permessi per potere incontrare la figlia in casa famiglia (cfr la rel. del SS del comune di
Napoli Mun. 4 del 26.4.2024. In sede di gravame, ha asserito di avere un regolare contratto di lavoro presso un ristorante in Napoli con uno stipendio di euro 1.200,00 mensili (cfr la relazione del SS del comune di Napoli Mun.
4 del 16.1.2025), ma di tale attività non vi è riscontro alcuno al di fuori del riferito. Ha poi sempre dichiarato di impegnarsi nella ricerca di un'abitazione idonea ad ospitare la figlia, ma di tale impegno non vi è stato riscontro alcuno. L'uomo, infatti, pur mantenendo formalmente la residenza in BO (nell'abitazione un tempo condivisa con l'ex compagna) a tutt'oggi vive presso un amico in Castellammare di Stabia e dalle ultime informazioni acquisite da questa Corte egli ha ribadito nuovamente di essere alla ricerca di un'abitazione con regolare contratto di locazione, precisando che dal mese di aprile del corrente anno avrebbe ripreso a lavorare presso un albergo in Sorrento con le mansioni di aiuto cuoco (cfr la relazione del SS del comune di Castellammare di Stabia del 31.1.2025). Ha poi prodotto, successivamente alla precisazione delle conclusioni, una lettera di mera Per conferma di assunzione del presso una società di conserve alimentari (Conserve Manfuso srl con sede in
Sant'AN Abate (NA), a tempo determinato dal 3.4.2025 al 30.9.2025. Trattasi di produzione tardiva non sottoposta al vaglio della controparte costituita, come tale inammissibile ed in ogni caso irrilevante trattandosi di Per mera comunicazione, peraltro di tenore diverso da quanto dichiarato dallo stesso (avrebbe ripreso proprio in tale periodo il lavoro di aiuto cuoco in un albergo di Sorrento).
Dalle relazioni redatte dal coordinatore della casa famiglia Medina in cui è stata collocata la minore si evince che la piccola, inizialmente impaurita e disorientata, si è progressivamente adattata positivamente al contesto comunitario, mostrandosi dolce e serena, acquisendo sempre maggiore autonomia in linea con le tappe evolutive dell'età grazie al supporto degli educatori che se ne occupano sotto tutti i punti di vista ed anche l'inserimento scolastico non ha dato luogo a problematiche (cfr le relazioni del 7.7.2023, del 6.12.2023, del 3.2.2024). Per Il si è recato con una certa regolarità agli incontri stabiliti presso la comunità, ma raramente si è informato sulle condizioni generali di crescita della figlia e nei discorsi tenuti presso la struttura non sono stati rinvenuti episodi di vita con la piccola vissuti direttamente, così come sono state riscontrate difficoltà nella ricostruzione della relazione con la figlia “verosimilmente mai avuta in precedenza”. L'incontro padre figlia, come riferito dall'equipe
7 educativa, vede come centrale il consumo delle cibarie che il padre porta alla bimba e poco spazio al gioco, trascorrendo il tempo a guardare cartoni animati dal cellullare. Non sono inoltre stati osservati molti slanci affettivi, dando luogo ad incontri “sterili e privi di contenuti affettivamente e concretamente significativi”, senza riconoscimento del ruolo genitoriale (cfr la rel. del SS Ambito sociale N30 sede BO del 5.2.2024, nonché quella del coordinatore della comunità del 3.2.2024, ma di tenore analogo sono anche quelle precedenti su citate). Peraltro, anche il rapporto della bimba con la madre (apparsa nel contesto comunitario “dissociata, caotica, distaccata dalla realtà e soprattutto disorganizzata”) è apparso poco affettivo ed empatico, senza alcun riconoscimento della figura materna, mentre la piccola ha riconosciuto la NA “come persona più nota”, ma non sono stati riscontrati slanci affettivi autentici nei suoi riguardi e viceversa, oltre ad essere risultata la disinteressata allo sviluppo e crescita della CP_2 TE (cfr la relazione da ultimo citata).
Ebbene l'ampia istruttoria espletata supporta di per sé la pronuncia appellata, essendo emersi molteplici elementi indicativi dello stato di abbandono della figlia da parte del padre, delle criticità del suo operato, ben Persona_1 illustrate anche nella relazione conclusiva del percorso seguito, della mancata richiesta di aiuto da parte dell'uomo, ancora oggi non consapevole delle proprie responsabilità nella vicenda familiare, circostanza che ha precluso agli operatori sanitari di potere predisporre un programma di intervento di recupero della genitorialità. Ed inoltre, le dichiarazioni rese in merito alla ricerca di una regolarizzazione della propria situazione, come anche quelle relative all'occupazione lavorativa e ad una conseguente sistemazione abitativa, sono rimaste meri intenti, non supportati da alcuna progettualità concreta, benché abbia anche allegato ma non documentato di essere al momento seguito da un'associazione in tale suo percorso (“Ex OPG je so pazzo”).
La consulenza tecnica espletata, dunque, pur volendo tenere presenti alcune delle censure prospettate Per dall'appellante, essendo stata effettuata senza il supporto di un mediatore culturale (ma di tanto il non si è doluto nel procedimento che ha condotto ad analoga pronuncia, che non risulta impugnata dai genitori, con riferimento al figlio , dove pure furono effettuate indagini peritali con modalità analoghe) e con la Persona_7 somministrazione di test non elaborati per soggetti non europei, rappresenta comunque un ulteriore elemento a Per corredo di quanto già esposto, quantomeno con riguardo all'esito dei colloqui clinici intercorsi con il La consulente nominata infatti ha ravvisato, anche sulla scorta dei colloqui clinici, per entrambe le figure genitoriali, sostanziale assenza di competenze genitoriali atte a supportare la piccola nel suo percorso di crescita, non recuperabili in tempo congrui con le esigenze psico evolutive della bambina.
Né peraltro sono emerse figure vicariali in ambito familiare che possano costituire per la piccola un solido punto di riferimento. L'unico familiare che aveva, quanto meno in prime cure, mostrato disponibilità è la NA materna, rispetto alla quale tuttavia, come già esposto, non sono emerse risorse sufficienti per potere gestire le esigenze Per psicoevolutive della piccola. Quanto alla madre del al di là del riferito di quest'ultimo, ella non risulta presente in territorio italiano, né ha mai avuto relazione alcuna con la bimba.
Il Tribunale, secondo l'appellante, inoltre, non avrebbe valutato la possibilità di prevedere un'adozione mite o comunque di riconoscergli la possibilità di avere contatti con la figlia e con la NA materna, nonostante la declaratoria di adottabilità.
Orbene, l'adozione cd. mite, riconducibile all'art. 44 comma primo lett. d) della legge n. 184\1983, che in ogni caso non compete a questa Corte pronunciare (cfr Cass. n. 21024\2022; Cass. n. 28371\2022), presuppone una
8 situazione cd. di "semiabbandono", in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno cancellare totalmente, situazione non sussistente nel caso di specie alla luce di quanto sin qui delineato, considerato l'interesse della minore coinvolta nella vicenda, che necessita, anche per l'età e condizioni, con continuità di un contesto familiare accudente ed attento al suo benessere e crescita, a fronte delle riscontrate criticità nell'operato del padre, non recuperabili in tempi compatibili con l'esigenza della figlia di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica (cfr Cass. n. 20322\2022; Cass. n.
21024\2022;Cass.n.1476\2021).
Per le medesime ragioni non paiono sussistere le condizioni per mantenere, sempre nell'interesse della minore, Per incontri tra la bimba ed il padre, non essendo emersa, al di là della dichiarazione di affetto del alcuna relazione affettiva ed emotiva negli incontri con la piccola, né riconoscimento del ruolo genitoriale da parte della bambina nei riguardi della figura paterna, né l'uomo è riuscito a costruire detta relazione.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, fra le parti costituite, vanno dichiarate interamente compensate attesa la natura della causa e la delicatezza dei profili esaminati.
Con separato decreto si provvederà, infine, alla liquidazione delle competenze in favore del tutore.
Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12 trattandosi di causa esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti costituite le spese del giudizio.
Napoli, così deciso il giorno 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. AN Di Marco)
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