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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa BA Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2526/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Cantù, Via Baracca n.52, rappresentata e difesa dall'avv. Costanza Pusterla, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Camuzio 7;
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale e nel merito:
1 2
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cantù in data 27.09.2014 e trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cantù, anno 2014, Parte Seconda, Serie A, n. 49, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle opportune annotazioni;
- Affidando in via congiunta ad entrambi i genitori le figlie e che rimarranno Per_1 Per_2
collocate presso la madre nella ex casa coniugale di Cantù Via Baracca e contestualmente autorizzare il Sig. a tenere con sé le figlie compatibilmente con le loro esigenze CP_1
scolastiche e previo accordo con la madre con le seguenti modalità:
1) i fine settimana alternati dal venerdì dopo l'asilo e/o scuola elementare sino alla domenica sera alle ore 20.30 cena compresa riaccompagnandole presso la residenza coniugale;
2) durante la settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre terrà le figlie il martedì dopo l'asilo e/scuola sino al mercoledì alle ore 18.30 riaccompagnandole presso la residenza coniugale
3) in caso di assenza da asilo e/o scuola per malattia o chiusura degli stessi, il padre terrà le figlie dal martedì mattina alle ore 08.00 al mercoledì alle ore 18.30 così come il venerdì dalle ore 08.00 nel fine settimana in cui staranno con lui, con facoltà di farso coadiuvare dalla nonna paterna
4) le festività ed i ponti durante l'anno saranno divisi in modo paritetico fra i genitori entro il 31 ottobre di ogni anno secondo il criterio dell'alternanza delle festività fra i genitori;
il padre terrà le figlie quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo delle vacanze estive da concordare entro il 31 Gennaio di ogni anno;
in caso di disaccordo per feste, vacanze e ponti i genitori decideranno ad anni alterni , gli anni dispari il padre e gli anni pari la madre.
Nel periodo di Natale vi sarà alternanza fra i genitori in modo che ad anni alterni fra i coniugi le minori trascorreranno il giorno di Natale con un o dei due genitori sino alla sera del 25 Dicembre e dalla sera del 25 Dicembre sino alla sera del 1 Gennaio con l'altro genitore sino alla fine delle vacanze scolastiche 6/7 gennaio nuovamente con il genitore con cui hanno trascorso il periodo sino al giorno di Natale
5) il periodo di Pasqua le figlie staranno ad anni alterni con ciascun genitore (nel 2023 con la madre);
6) Fissando in favore delle figlie minori e e a carico del padre Per_1 Per_2 CP_1 quale contributo al loro mantenimento l'importo di euro 630,00 mensili da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici TA , il padre sarà inoltre tenuto a concorrere al 50% delle spese mediche e scolastiche, purché concordate e documentate;
oltre alla metà delle retta e delle mense scolastiche e delle spese straordinarie richiamato il Protocollo del Tribunale di Como.
2 3
7) Disporre che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per la Parte_1 prole e che la stessa si faccia carico integralmente della retta dell'asilo privato frequentato dalla figlia della mensa scolastica di ed anche di quando passerà alla scuola Per_2 Per_1 Per_2
primaria, nonché delle spese relative ai corsi sportivi frequentati dalle minori, e che le restanti spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori con applicazione del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Como.
Con vittoria di spese legale e del giudizio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 24.7.2025, premesso che:
- i coniugi contraevano matrimonio civile in data 27.09.2014 in Cantù, iscritto nei registri di
Stato Civile del Comune di Cantù (CO), al numero 40, parte I, Anno 2014;
- dall'unione coniugale nascevano due figlie: in data 6.10.2016 e in data Per_1 Per_2
1.2.2019, tutt'ora minorenni;
- i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale in data 23.3.2023 a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, poi consensualizzato, separazione che è stata dichiarata con sentenza n. 521/2022 pubblicata dal Tribunale di Como in data 9.05/2022;
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 14.7.2023 la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio;
- il marito è rimasto contumace, nonostante la regolare notifica ai sensi dell'art. 138 c.p.c. a mani proprie;
- all'esito della udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c. dell'8.2.2024, il giudice pronunciava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., confermando le condizioni di separazione concordate dalle parti in punto di affidamento e collocamento prole minore, diritto di visita del genitore non collocatario, assegno di mantenimento dovuto dal padre (oggi ammontante alla somma aggiornata di euro 641,00 mensili), e provvedendo ad assegnare interamente l'assegno unico alla madre, in quanto collocataria prevalente delle minori e tenuto conto dei pregressi inadempimenti all'obbligo di contribuzione da parte del padre delle minori e dell'onere economico gravante esclusivamente della madre per le spese scolastiche, attesa la scelta di iscrivere le figlie in scuole private;
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
3 4
Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione, fatte salve le seguenti precisazioni, assunte in sede di prima udienza, in merito ai periodi di permanenza delle minori presso il padre ed all'assegno unico:
1) più in particolare, quanto ai periodi di permanenza delle figlie minori presso il padre, va confermata in toto la statuizione di cui alla ordinanza provvisoria emessa all'esito della prima udienza del presente giudizio, integrativa delle condizioni di separazione, in quanto pienamente corrispondente all'interesse primario delle minori, disponendo che il Sig.
[...]
possa tenere con sé le figlie con le modalità ed i tempi già stabiliti con la sentenza di CP_1
separazione, cui si rinvia, e con la seguente specificazione: in caso di assenza da asilo e/o scuola per malattia o chiusura degli stessi, il padre terrà le figlie dal martedì mattina alle ore
08.00 al mercoledì alle ore 18.30 così come il venerdì dalle ore 08.00 nel fine settimana in cui staranno con lui, con facoltà di farsi coadiuvare dalla nonna paterna;
2) quanto all'assegno unico, esso va attribuito interamente alla madre in quanto collocataria prevalente delle figlie minori (Cass. 4672 pubblicata il 22 febbraio 2025); le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza di separazione devono invece intendersi espressamente qui richiamate, precisando che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre risulta aggiornato all'attualità ad euro 641,00 mensili;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27.09.2014 in Cantù, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cantù (CO), al numero 40, parte I, Anno 2014;
2) ATTRIBUISCE integralmente l'assegno unico alla madre collocataria prevalente della prole;
3) CONFERMA le ulteriori condizioni di cui alla sentenza di separazione;
4) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica
4 5
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cantù, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
5) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 24.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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N. R.G. 2526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa BA Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2526/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Cantù, Via Baracca n.52, rappresentata e difesa dall'avv. Costanza Pusterla, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Camuzio 7;
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale e nel merito:
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- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cantù in data 27.09.2014 e trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cantù, anno 2014, Parte Seconda, Serie A, n. 49, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle opportune annotazioni;
- Affidando in via congiunta ad entrambi i genitori le figlie e che rimarranno Per_1 Per_2
collocate presso la madre nella ex casa coniugale di Cantù Via Baracca e contestualmente autorizzare il Sig. a tenere con sé le figlie compatibilmente con le loro esigenze CP_1
scolastiche e previo accordo con la madre con le seguenti modalità:
1) i fine settimana alternati dal venerdì dopo l'asilo e/o scuola elementare sino alla domenica sera alle ore 20.30 cena compresa riaccompagnandole presso la residenza coniugale;
2) durante la settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre terrà le figlie il martedì dopo l'asilo e/scuola sino al mercoledì alle ore 18.30 riaccompagnandole presso la residenza coniugale
3) in caso di assenza da asilo e/o scuola per malattia o chiusura degli stessi, il padre terrà le figlie dal martedì mattina alle ore 08.00 al mercoledì alle ore 18.30 così come il venerdì dalle ore 08.00 nel fine settimana in cui staranno con lui, con facoltà di farso coadiuvare dalla nonna paterna
4) le festività ed i ponti durante l'anno saranno divisi in modo paritetico fra i genitori entro il 31 ottobre di ogni anno secondo il criterio dell'alternanza delle festività fra i genitori;
il padre terrà le figlie quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo delle vacanze estive da concordare entro il 31 Gennaio di ogni anno;
in caso di disaccordo per feste, vacanze e ponti i genitori decideranno ad anni alterni , gli anni dispari il padre e gli anni pari la madre.
Nel periodo di Natale vi sarà alternanza fra i genitori in modo che ad anni alterni fra i coniugi le minori trascorreranno il giorno di Natale con un o dei due genitori sino alla sera del 25 Dicembre e dalla sera del 25 Dicembre sino alla sera del 1 Gennaio con l'altro genitore sino alla fine delle vacanze scolastiche 6/7 gennaio nuovamente con il genitore con cui hanno trascorso il periodo sino al giorno di Natale
5) il periodo di Pasqua le figlie staranno ad anni alterni con ciascun genitore (nel 2023 con la madre);
6) Fissando in favore delle figlie minori e e a carico del padre Per_1 Per_2 CP_1 quale contributo al loro mantenimento l'importo di euro 630,00 mensili da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici TA , il padre sarà inoltre tenuto a concorrere al 50% delle spese mediche e scolastiche, purché concordate e documentate;
oltre alla metà delle retta e delle mense scolastiche e delle spese straordinarie richiamato il Protocollo del Tribunale di Como.
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7) Disporre che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per la Parte_1 prole e che la stessa si faccia carico integralmente della retta dell'asilo privato frequentato dalla figlia della mensa scolastica di ed anche di quando passerà alla scuola Per_2 Per_1 Per_2
primaria, nonché delle spese relative ai corsi sportivi frequentati dalle minori, e che le restanti spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori con applicazione del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Como.
Con vittoria di spese legale e del giudizio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 24.7.2025, premesso che:
- i coniugi contraevano matrimonio civile in data 27.09.2014 in Cantù, iscritto nei registri di
Stato Civile del Comune di Cantù (CO), al numero 40, parte I, Anno 2014;
- dall'unione coniugale nascevano due figlie: in data 6.10.2016 e in data Per_1 Per_2
1.2.2019, tutt'ora minorenni;
- i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale in data 23.3.2023 a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, poi consensualizzato, separazione che è stata dichiarata con sentenza n. 521/2022 pubblicata dal Tribunale di Como in data 9.05/2022;
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 14.7.2023 la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio;
- il marito è rimasto contumace, nonostante la regolare notifica ai sensi dell'art. 138 c.p.c. a mani proprie;
- all'esito della udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c. dell'8.2.2024, il giudice pronunciava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., confermando le condizioni di separazione concordate dalle parti in punto di affidamento e collocamento prole minore, diritto di visita del genitore non collocatario, assegno di mantenimento dovuto dal padre (oggi ammontante alla somma aggiornata di euro 641,00 mensili), e provvedendo ad assegnare interamente l'assegno unico alla madre, in quanto collocataria prevalente delle minori e tenuto conto dei pregressi inadempimenti all'obbligo di contribuzione da parte del padre delle minori e dell'onere economico gravante esclusivamente della madre per le spese scolastiche, attesa la scelta di iscrivere le figlie in scuole private;
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
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Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione, fatte salve le seguenti precisazioni, assunte in sede di prima udienza, in merito ai periodi di permanenza delle minori presso il padre ed all'assegno unico:
1) più in particolare, quanto ai periodi di permanenza delle figlie minori presso il padre, va confermata in toto la statuizione di cui alla ordinanza provvisoria emessa all'esito della prima udienza del presente giudizio, integrativa delle condizioni di separazione, in quanto pienamente corrispondente all'interesse primario delle minori, disponendo che il Sig.
[...]
possa tenere con sé le figlie con le modalità ed i tempi già stabiliti con la sentenza di CP_1
separazione, cui si rinvia, e con la seguente specificazione: in caso di assenza da asilo e/o scuola per malattia o chiusura degli stessi, il padre terrà le figlie dal martedì mattina alle ore
08.00 al mercoledì alle ore 18.30 così come il venerdì dalle ore 08.00 nel fine settimana in cui staranno con lui, con facoltà di farsi coadiuvare dalla nonna paterna;
2) quanto all'assegno unico, esso va attribuito interamente alla madre in quanto collocataria prevalente delle figlie minori (Cass. 4672 pubblicata il 22 febbraio 2025); le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza di separazione devono invece intendersi espressamente qui richiamate, precisando che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre risulta aggiornato all'attualità ad euro 641,00 mensili;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27.09.2014 in Cantù, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cantù (CO), al numero 40, parte I, Anno 2014;
2) ATTRIBUISCE integralmente l'assegno unico alla madre collocataria prevalente della prole;
3) CONFERMA le ulteriori condizioni di cui alla sentenza di separazione;
4) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica
4 5
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cantù, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
5) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 24.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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