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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1230/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/03/2025 dai coniugi
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. COLACI SANDRA
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. COLACI SANDRA
- ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 30/04/1994 a TREVISO (TV). I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 10/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/04/1994 da (n. a Treviso Parte_1
(TV) l'8/8/1958) e (n. a Venezia (VE) il 30/06/1956) e trascritto al n. 30, Parte I, CP_1
Serie -, Anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO (TV) alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Treviso in data 30 aprile 1994, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Treviso, Atto n. 30 Parte I Anno 1994, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze, con revoca delle condizioni patrimoniali della separazione, in particolare:
- revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in Treviso, Strada Comunale San Vitale n. 29/B, attualmente prevista in favore della signora;
Parte_1
- dichiararsi cessato l'obbligo del sig. a contribuire al mantenimento del figlio per raggiunta indipendenza economica CP_1 del figlio;
- dichiarare già regolati tutti i rapporti patrimoniali tra i signori e i quali Parte_1 CP_1 dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di TREVISO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera