Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3219 del 2025, proposto da
OR Dati, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dati, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Massarosa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
nei confronti
IO AR, Comune di Camaiore, Regione Toscana, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato all’istanza, presentata dal ricorrente in data 30/04/2025, con la quale si intimava alla A.C. di adottare le decisioni di sua competenza al fine di procedere al ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla ordinanza di demolizione notificata al Sig. IO AR in data 28/06/2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massarosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente chiede l’accertamento del silenzio inadempimento del comune di Massarosa sulla diffida da egli proposta in data 30/04/2025 per ottenere l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla ordinanza di cui in epigrafe.
Il ricorso è privo di fondamento.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha infatti chiarito che: a) trattandosi di abuso realizzato su area del demanio regionale il relativo regime sanzionatorio è quello previsto dall’art. 35 del D.P.R. 380/2001 e non dagli artt. 31 e ss. del medesimo decreto; b) di aver quindi adottato la diffida prevista dal citato art. 35 del d.p.r. 380/2001; c) essendo trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per dare avvio alla esecuzione d’ufficio della predetta diffida la competenza a completare l’iter è passata alla Prefettura di Lucca alla quale sono state fornite le informazioni di cui al comma 3 dell’art. 212 della l.r.t. 64/2014.
Non sussiste pertanto il lamentato silenzio inadempimento.
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | TO AR BU |
IL SEGRETARIO