Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00928/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2025, proposto da
EN IB, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Mazza e Alessandro Sanseverino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ist Tec Commerciale e per Geometri Itc Emilio Sereni di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
al Decreto Ingiuntivo n. 276/2015 del 17/3/2015, pubblicato il 18.3.2015, rg n. 2142/15, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore di AR IL e nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione (cfr. Decreto di esecutorietà n. cronol. 18749/2015) il 10/7/2015, munito di F.E. apposta dalla Cancelleria il 04.11.2015, rinotificato al debitore per la decorrenza del termine di grazia di 120gg. in data 15.1.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ist Tec Commerciale e per Geometri Itc Emilio Sereni di Afragola;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. CH MA RI, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il decreto ingiuntivo n. 276/2015, emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa MA Caroppoli, pubblicato in data 18 marzo 2015, non opposto e dichiarato esecutivo con decreto cron. n. 18749/2015 del 10 luglio 2015, è stato ingiunto al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA il pagamento, in favore di EN IB (richiedente, quale docente di ruolo presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Cardito, poi accorpato all’ l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Emilio Sereni” di Afragola-Cardito) della somma di €2.122,12, oltre “ interessi legali sino al saldo ”, a titolo di differenze retributive; nonché delle spese della procedura, liquidate “ in complessivi euro 300,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione ” [ai difensori, avv. Marco Mazza, avv. Dario Porto e prat. Avv. Agnese Griffo, ndr ].
Di fronte all’inerzia dell’intimata Amministrazione dell’Istruzione e del Merito, nel frattempo subentrata al MIUR, pur dopo la notifica in forma esecutiva del suddetto titolo (avvenuta a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 15 gennaio 2018 all’Istituto Emilio Sereni), parte ricorrente ha provveduto a proporre il presente ricorso (notificato a mezzo PEC il 27 febbraio 2025, e depositato il giorno seguente), chiedendo a questo Tribunale di dichiarare l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, con nomina di un Commissario ad acta che provvedesse, se necessario e in luogo degli organi ordinari, al pagamento della sorta capitale riconosciuta con il detto decreto ingiuntivo; con vittoria di spese ed onorari di lite.
In data 3 marzo 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’Amministrazione intimata, in resistenza al proposto ricorso.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.
Invero, va rilevato come, secondo un indirizzo giurisdizionale ormai consolidato, il decreto ingiuntivo non opposto - in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c. - ha valore di cosa giudicata (C.d.S., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; 31 maggio 2003, n. 7840; Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza previsto, già dall'art. 37 della legge n. 1034 del 1971 ed oggi dall'art. 112 c. 2 del C.p.a. (cfr., Cons. St. n. 5045/2011; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., n. 551 del 2011); e, nel caso di specie, la documentazione versata in atti dà conto che il decreto ingiuntivo di cui si tratta non è stato opposto.
Alla stregua di tanto, risulta allora ammissibile, appunto ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio per l’ottemperanza del suddetto provvedimento del giudice ordinario (cfr. Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).
Ciò stante, sussistendo anche gli altri presupposti di legge (notifica del titolo esecutivo e decorso del termine di 120 giorni dalla stessa, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ss.mm.ii), il Collegio deve affermare l'obbligo dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito (passivamente legittimato, in quanto successore dell’originario ingiunto MIUR, per la posta economica in questione) di dare completa esecuzione, ove nelle more non ancora vi abbia provveduto (ovvero vi abbia provveduto solo parzialmente), al decreto ingiuntivo n. 276/2015, pubblicato in data 18.3.2015, emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa MA Caroppoli, in esito al ricorso n. R.G. 2142/2015, non opposto e dichiarato esecutivo in data 10.7.2015 con decreto cron. n. 18749/2015, con il quale il MIUR, Amministrazione dante causa, è stata condannata al pagamento in favore di IB EN, odierno ricorrente, della somma di euro 2.122,12, oltre “ interessi legali sino al saldo ”, ma con esclusione delle spese della procedura, come liquidate (non risultando aver proposto il presente ricorso anche i difensori attributari delle stesse, titolari per ciò solo di autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito - cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008; n. 21070 dell’1.10.2009); e ciò entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione del titolo giudiziario in questa sede azionato.
Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell'inadempiente Amministrazione pubblica intimata, si liquidano come da dispositivo, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Amministrazione dell’Istruzione e del Merito - Ist Tec Commerciale e per Geometri Itc Emilio Sereni di Afragola di dare esecuzione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, al decreto ingiuntivo n. 276/2015, pubblicato in data 18 marzo 2015, emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa MA Caroppoli.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della struttura, che – su specifica richiesta di parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del suindicato decreto, riconoscendo al ricorrente quanto a lui dovuto in forza del titolo azionato.
Determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Condanna l’intimato Ministero al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente dovuto ed assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH MA RI, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CH MA RI |
IL SEGRETARIO