Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 21017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21017 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09890/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9890 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
San FA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Gabriele Sabato, Federico Tedeschini, Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
nei confronti
ES S.r.l. in Fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
Anzio Servizi Assistenziali - A.S.A. S.r.l. Unipersonale non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della determinazione (con firma digitale) n. G07512 del 18/06/2021, proposta n. 22400 del 18/06/2021 avente ad oggetto: “Adozione del documento tecnico recante “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 66 del 1/07/2021, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la SA di Cura San FA Velletri dalla programmazione per le attività ospedaliere (in est medicina, riabilitazione e lungodegenza) per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata (All. 1 e 6);
- dell'allegato tecnico denominato “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015” alla determinazione (con firma digitale) n. G07512 del 18/06/2021, proposta n. 22400 del 18/06/2021 avente ad oggetto: “Adozione del documento tecnico recante “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 66 del 1/07/2021, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la SA di Cura San FA Velletri dalla programmazione per le attività ospedaliere (in est medicina, riabilitazione e lungodegenza) per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata e relative: appendice 1, appendice 2 e appendice 3 (All. 2, 3, 4, 5 e 6);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente.
e per il contestuale accertamento
del diritto della struttura ricorrente a vedersi inserita nell'ambito della rete ospedaliera regionale e nella relativa mappatura.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da San FA S.p.A. il 12/4/2022:
per l'annullamento
- della determinazione n. G01328 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Modifica della determinazione n. G.07512 del 18 giugno 2021, limitatamente all'allegato tecnico, recante “Adozione del Documento Tecnico “Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti dal DM 70/2015”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 18 del 24/02/2022, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la SA di Cura San FA Velletri dalla programmazione per le attività ospedaliere (in est medicina, riabilitazione e lungodegenza) per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata (All. 1);
- dell'allegato tecnico denominato “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015” alla determinazione n. G01328 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Adozione del documento tecnico recante “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 18 del 24/02/2022, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la SA di Cura San FA Velletri dalla programmazione per le attività ospedaliere (in est medicina, riabilitazione e lungodegenza) per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata e relative: appendice 1, tabelle A, B, C e D (All. 2, 3, 4, 5, 6, 7);
- della determinazione n. G01328 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Modifica della determinazione n. G.07512 del 18 giugno 2021, limitatamente all'allegato tecnico, recante “Adozione del Documento Tecnico “Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti dal DM 70/2015”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 20 del 3/03/2022, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la SA di Cura San FA Velletri dalla programmazione per le attività ospedaliere (in est medicina, riabilitazione e lungodegenza) per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata (All. 8);
- dell'allegato tecnico denominato “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015” alla determinazione n. G01328 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Adozione del documento tecnico recante “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 20 del 3/03/2022, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la SA di Cura San FA Velletri dalla programmazione per le attività ospedaliere (in est medicina, riabilitazione e lungodegenza) per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata e relative: appendice 1, tabelle A, B, C e D (All. 9, 10, 11, 12, 13 e 14);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente,
e per il contestuale accertamento
del diritto della struttura ricorrente a vedersi inserita nell'ambito della rete ospedaliera regionale e nella relativa mappatura.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di ES S.r.l. in Fallimento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa CL NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la determinazione n. G07513 del 18 giugno 2021, avente ad oggetto: “ Adozione del documento tecnico recante “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015 ”, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la SA di Cura San FA Velletri dalla programmazione per le attività ospedaliere.
La ricorrente, rileva in fatto, che la Regione, con determinazione del 22 giugno 2011, ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della SA di RA San FA Velletri con conseguente revoca anche dell’accreditamento nell’ambito del Servizio sanitario.
La ricorrente ha inviato un’istanza di riesame, in esito alla quale la Regione Lazio ha istituito un’apposita Commissione tecnica per verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generale strutturali e tecnologici in capo alla struttura, all’esito della quale la Regione Lazio, ha assunto un provvedimento negativo, impugnato dalla ricorrente innanzi al TAR del Lazio (R.G. 2621/2013).
Con successiva determinazione la Regione ha ritenuto di non concludere positivamente il procedimento di riesame della revoca; provvedimento impugnato con motivi aggiunti.
Con sentenza 3017/2014 il questo Tribunale ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti.
Stante l’inerzia della Regione, la ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza (RG 2022/2015).
A seguito di ciò la Regione ha adottato un nuovo provvedimento avente esito negativo del procedimento di riesame.
Anche questo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti al ricorso in ottemperanza e, il Tribunale, con sentenza n. 4579/2016, ha dichiarato la nullità di tale ultimo provvedimento per violazione del giudicato ordinando così alla Regione Lazio di dare corretta esecuzione alla sentenza del Tar Lazio n. 3017/2014 nel termine di trenta giorni, nominando, in difetto, un commissario ad acta.
La ricorrente, con ricorso/reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. ha impugnato la relazione resa dal Commissario ad Acta.
Con separate sentenze n. 9519/2018 e n. 9699/2018 il Tar del Lazio ha respinto entrambi i ricorsi.
Il Consiglio di Stato, a seguito dell’appello proposto avverso le due sentenze sopra citate, ha respinto gli appelli con le sentenze n. 4457/2019 e n. 4567/2019.
La ricorrente ha proposto un giudizio di revocazione, anche questo respinto dal Consiglio di Stato.
Quest’ultima sentenza è stata impugnata in Cassazione, che con ordinanza n. 1603 del 19 gennaio 2022 ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e s.m.i. violazione e falsa applicazione dell’art. 47 Cost. Eccesso di potere in alcune delle figure sintomatiche tipizzate (difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, difetto ei presupposti, illogicità manifesta, sviamento).
Sostiene la ricorrente:
- che la Regione, nell’emettere il citato provvedimento non ha tenuto conto: 1) dell’emissione della sentenza penale di assoluzione n. 12208/2019 per insussistenza del fatto; 2) dell’emissione della sentenza della Corte dei Conti n. 584/2021 di piena assoluzione dagli addebiti erariali contestati; 3) della pendenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4217/2020 relativa all’impugnazione del provvedimento di revoca dell’accreditamento e dell’autorizzazione; 4) della pendenza del procedimento inerente la richiesta di nuova autorizzazione della struttura in questione;
- che l’originario provvedimento di revoca ha preso le mosse dalla presunta carenza del certificato di agibilità di alcuni locali servizi e dalle presunte problematiche di carattere edilizio-urbanistiche;
- che i giudizi penali e quelli contabili sono terminati con sentenze di assoluzione;
- che la Regione non ha nemmeno tenuto conto che rispetto alle originarie contestazioni urbanistiche inerenti l’immobile in questione, in data 22 luglio 2020, in applicazione dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, è stata presentata al Comune di Velletri una Segnalazione Certificata di Inizio Attività avente ad oggetto la demolizione di manufatti realizzati senza titolo edilizio e il ripristino alla situazione legittimata dall’autorizzazione di agibilità n. 6733 del 8/04/2009 e dalle autorizzazioni di agibilità integrative n. 6733 del 9/10/2009 e n. 102 del 2/04/20210, con successiva comunicazione di fine lavori alla data del 6 ottobre 2020. Ed ancora si deve rilevare come il ripristino della struttura sita in Velletri è stato accettato dal Comune di Velletri a seguito di formale sopralluogo eseguito in data 6 novembre 2020. In conseguenza di quanto sopra l’agibilità della struttura è stata, infine, attestata, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, con Segnalazione Certificata, presentata dalla società il 28 ottobre 2020;
- che la struttura di Velletri risulta conforme tanto al titolo edilizio originario che ai certificati di agibilità sulla cui base fu rilasciato l’originaria autorizzazione e accreditamento istituzionale;
- che il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo anche per palese disparità di trattamento con altre strutture.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la determinazione n. G01328 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “ Modifica della determinazione n. G.07512 del 18 giugno 2021, limitatamente all’allegato tecnico, recante “Adozione del Documento Tecnico “Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti dal DM 70/2015 ”, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la SA di Cura San FA Velletri dalla programmazione per le attività ospedaliere.
Si è costituita la Regione con mero atto di stile.
Ha proposto atto di intervento ad opponendum la ES.
All’udienza di smaltimento del 17 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Anzitutto è da rilevare che le sentenze n. 4457/2019 e n. 4567/2019 del Consiglio di Stato sono oramai definitive essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione.
In particolare, con la sentenza n. 4657/2019 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di questo Tribunale, con la conseguenza che è stata ritenuta legittima la revoca autorizzazione all'esercizio – casa di RA San FA Velletri con conseguente revoca anche dell’accreditamento nell’ambito del Servizio sanitario.
La sentenza del Consiglio di stato ha rilevato che “5 .1. Come ha ben rilevato la sentenza impugnata, che sullo specifico punto non è stata oggetto di specifica censura da parte dell’appellante, il giudice penale ha contestato la sussistenza di ben sette distinti profili di abuso edilizio assolutamente insanabile a carico della SA di RA (v., in particolare, pp. 5-6 della memoria depositata dall’Azienda il 3 febbraio 2019) e detti profili sono stati altresì riscontrati anche dal Commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza, definito dalla sentenza n. 9699 del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, impugnata con ricorso chiamato alla camera di consiglio del 6 giugno 2019, contestualmente, cioè, all’esame del presente appello, pure fissato per la coeva udienza pubblica del 6 giugno 2019.
5.2. Invano l’odierna appellante invoca a proprio favore l’esito del giudizio penale, definito con il non luogo a procedere per la maggior parte delle contestazioni, in quanto l’esito del giudizio penale non può certo sanare sul piano amministrativo gli abusi edilizi, di cui si è detto, rispetto ai quali l’appellante non ha offerto prova alcuna della loro sanabilità o effettiva sanatoria.
5.3. Si deve al riguardo osservare che i ricorsi promossi dall’odierna appellante avverso i 6 dinieghi opposti dal Comune di Velletri alle corrispondenti domande in sanatoria promosse con DIA, attinenti alla struttura di Velletri, sono stati definiti ormai con decreti di perenzione nei giudizi R.G. n. 5916/09, R.G. n. 5917/09, R.G. n. 5918/09, R.G. n. 5919/09, R.G. n. 5920/09, R.G. n. 5921/09, incardinati avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
5.4. Il diniego delle domande in sanatoria, divenuto definitivo a seguito dei decreti di perenzione, conferma, come ha condivisibilmente eccepito la difesa della Regione e quella dell’Azienda, l’insanabilità assoluta, sul piano edilizio-urbanistico, delle modificazioni strutturali intervenute nella struttura di Velletri dal 25 gennaio 2001 proprio a giustificazione del raggiungimento dei requisiti, con la conseguenza, non irrilevante, che i dinieghi determinerebbero il ripristino dello status quo ante e, quindi, il definitivo cristallizzarsi di quelle carenze strutturali, irrimediabili, già censurate dall’ASL Roma 6 e contestati nel provvedimento di revoca dell’autorizzazione, contestato in altro, parallelo, giudizio, chiamato pure all’udienza pubblica del 6 giugno 2019 avanti a questo Collegio, fissata contestualmente alla camera di consiglio per l’esame del reclamo presentato nel presente giudizio di ottemperanza.
5.4. Né giova all’appellante sostenere, come si è visto, che le uniche parti dell’immobile, che risultavano escluse all’agibilità, rappresentavano una superficie non solo pari ad appena il 2% dell’intera struttura, ma comunque non funzionali all’intero immobile e, comunque, non necessarie – come nel caso della palestra, poi dissequestrata – all’esercizio dell’attività sanitaria, che poteva quindi continuare regolarmente all’interno del perimetro agibile, e pertanto del tutto inidonee a giustificare un rigetto del riesame della revoca.
5.5. Parimenti non giova all’odierna appellante sempre sostenere, da ultimo nella memoria depositata l’8 maggio 2019 (v., in particolare, pp. 1-2), che anche il richiamato esito dei 6 giudizi proposti avverso il rigetto delle domande di perenzione, non avrebbe alcun rilievo, perché, come lo stesso Commissario ad acta avrebbe osservato nella propria relazione, attenevano ad aree non ricomprese nei certificati di agibilità e, quindi, ad aree/locali che non erano necessarie al raggiungimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività sanitaria.
5.6. Si tratta di asserzioni entrambe infondate anzitutto, e a tacer d’altro, perché postulano, e presuppongono, una frazionabilità di aree/locali, ai fini dell’esercizio dell’attività sanitaria, che in nessun modo è ammessa dalla legge, in quanto la relativa autorizzazione richiede la regolarità edilizio-urbanistica dell’intero immobile nel quale viene esercitata l’attività, nel suo complesso, senza che sia consentito separare, differenziare o escludere talune aree o locali, non regolari né regolarizzabili, sol perché in dette aree non viene esercitata specificamente l’attività sanitaria, dovendo qui precisarsi che il rilascio dell’agibilità parziale, ora consentito dall’art. 24, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, siccome riformato dal d. lgs. n. 222 del 2016, concerne appunto solo la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati in alcune parti dell’edificio, ma non il legittimo esercizio dell’attività sanitaria, che presuppone necessariamente che tutto l’edificio, nel quale viene svolta l’attività, sia agibile, indipendentemente dalle singole porzioni in cui l’attività viene esercitata.
5.7. Del tutto priva di fondamento giuridico, poi, è la tesi dell’appellante (p. 17 del ricorso), secondo cui l’agibilità rilasciata dal Comune di Velletri garantirebbe la regolarità edilizio-urbanistica dell’immobile, in tutto o in parte, poiché costituisce principio consolidato, costantemente ribadito da questo Consiglio di Stato, quello secondo cui il certificato di agibilità è finalizzato esclusivamente alla tutela dell’igienicità, salubrità e sicurezza dell’edificio e non è diretto anche a garantire la conformità urbanistico-edilizia del manufatto, con la conseguenza che la verifica di conformità edilizia effettuata a tal fine è svolta nei limiti necessari a inferirne l’assentibilità della agibilità, restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità (v., ex plurimis et recentioribus, Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2019, n. 2216).
5.8. L’accertamento della conformità dell’immobile alla disciplina edilizia ed urbanistica, oltre che alla disciplina igienico-sanitaria, costituisce presupposto indefettibile per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e ne impone la revoca quando, come nel caso di specie, dalle risultanze del sopralluogo ispettivo – effettuato l’11 novembre 2009 – siano emerse numerose difformità della situazione fattuale rispetto ai titoli edilizi (reparto Hospice, locali spogliatoio, locale palestra e relativi servizi, locali per il servizio mortuario, cabina elettrica, centrale termica, deposito rifiuti speciali, modifiche strutturali non previamente autorizzate).
5.9. Non vi è dubbio che la numerosità e la complessità degli aspetti urbanistico-edilizi, come ha rilevato anche il Commissario ad acta nella relazione depositata nel parallelo giudizio di ottemperanza definito dalla sentenza n. 9699 del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sia tale da avere imposto la necessità di ricorrere, da parte della pubblica accusa, ad una perizia nel procedimento penale n. 30/07 che, al di là del suo recente esito di proscioglimento nei confronti degli indagati, ha tuttavia ben messo in rilievo – v. anche p. 6 della relazione del Commissario ad acta nel giudizio di appello avverso la sentenza che ha respinto il reclamo contro detta relazione – che i titoli edilizi presupposti dall’agibilità non risultano conformi alla normativa vigente, ivi la preventiva verifica regionale di compatibilità sanitaria.
6. E se è vero, come ricorda lo stesso appellante (pp. 2-3 della memoria depositata l’8 maggio 2019), che né il Commissario ad acta né il giudice amministrativo possono disapplicare provvedimenti amministrativi delle competenti autorità, che accertano la piena conformità urbanistica di una struttura anche rispetto ai vincoli esistenti, senza peraltro considerare che lo stesso giudice penale ha dichiarato di recente il non luogo a procedere rispetto a tutti i capi di imputazione perché il fatto non sussiste, nondimeno si deve qui ribadire che, diversamente da quanto assume l’appellante, i certificati di agibilità non garantiscono affatto la conformità urbanistico-edilizia dell’edificio, conformità che in nessun modo risulta essere stata dimostrata in toto dall’odierna appellante, nemmeno con la documentazione allegata in primo grado, ma anzi essa è smentita dalla circostanza, incontestabile, che i 6 dinieghi opposti dal Comune di Velletri alle corrispondenti domande in sanatoria promosse con DIA, attinenti alla struttura di Velletri, siano state definite ormai con decreti di perenzione nei giudizi R.G. n. 5916/09, R.G. n. 5917/09, R.G. n. 5918/09, R.G. n. 5919/09, R.G. n. 5920/09, R.G. n. 5921/09, incardinati avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
6.1. L’assenza di titoli edilizi e l’insanabilità dell’edificio è confermata in modo definitivo, come ha eccepito la difesa regionale, dalla perenzione dei ricorsi proposti contro i rigetti delle domande di sanatoria presentati al Comune di Velletri.
6.2. Né va trasRAto, come pure ha eccepito la difesa regionale nella propria memoria (pp. 7-8), che la stessa sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione in ordine ai reati di cui all’imputazione HH), relativo all’abusiva costruzione mediante ampliamento della palestra e per i reati di cui al capo II), relativo all’esecuzione di lavori in zona classificata a rischio sismico senza la prescritta autorizzazione, e che dette aree, per le ragioni esposte e a differenza di quanto ha sostenuto l’appellante nella memoria difensiva depositata l’8 maggio 2019 (p. 3), non potevano considerarsi avulse dall’edificio, la cui regolarità, nel suo complesso e inscindibilmente, era necessaria per il legittimo rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.
7. Bene ha perciò rilevato la sentenza impugnata, con valutazione che va immune dalle censure qui in esame, che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria si fonda sul previo accertamento di precisi requisiti strutturali e funzionali della struttura privata erogatrice delle prestazioni a carico del Servizio sanitario, in quanto il soggetto accreditato deve assiRAre determinati standards qualitativi e quantitativi nelle prestazioni sanitarie erogate.
7.1. L’autorizzazione all’esercizio di tale attività, come si è sopra accennato, presuppone la conformità urbanistica ed edilizia nonché l’agibilità dei locali utilizzati per l’erogazione dei servizi sanitari.
7.2. Come ha quindi osservato la sentenza impugnata (v., in particolare, § 9.2), risulta sufficientemente provato che, al momento in cui fu adottato il provvedimento impugnato, alcuni locali della struttura gestita dall’odierna appellante a Tivoli erano privi della certificazione di agibilità (il locale adibito al servizio mortuario, il locale adibito a spogliatoio del personale, la cabina elettrica, la centrale termica, il locale per il deposito dei farmaci, il locale per lo stazionamento dei carrelli per il vitto, il locale per il deposito dei rifiuti, la piscina), ed è vano sostenere, come pretende l’appellante, che tutti o parte di tali locali non fossero funzionali all’esercizio dell’attività, che presuppone che l’immobile sia, in toto, regolare sul piano urbanistico-edilizio, senza deroga o parcellizzazione di sorta ”.
Una volta acclarata l’insussistenza in capo alla ricorrente dell’autorizzazione all'esercizio della casa di RA della ricorrente, con conseguente revoca anche dell’accreditamento nell’ambito del Servizio sanitario, risulta l’impossibilità per la Regione inserire la casa di RA all’interno della programmazione sanitaria.
Nessun rilievo poi possono assumere le deduzioni della ricorrente relativi all’emissione della sentenza penale di assoluzione n. 12208/2019 per insussistenza del fatto, all’emissione della sentenza della Corte dei Conti n. 584/2021 di piena assoluzione dagli addebiti erariali contestati ed alla pendenza del procedimento inerente la richiesta di nuova autorizzazione della struttura in questione.
Infatti, rimane incontestato che al momento dell’adozione della determinazione impugnata, con la quale è stato adottato il documento tecnico recante “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023, la ricorrente non aveva i requisiti, quali l’autorizzazione e l’accreditamento, necessari per essere inserita.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese sono compensate stante le costituzioni della Regione e della ES con mero atto di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA CR LI, Presidente
CL NZ, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL NZ | MA CR LI |
IL SEGRETARIO