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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4619/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4619 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessio, nel cui studio in Rogliano Via Antonio Guarasci n. 69 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attore -
E
CP_1
- convenuto contumace -
avente ad oggetto: restituzione somme.
Conclusioni: come rassegnate dal difensore di parte attrice all'udienza del 13.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio , al fine di conseguire la condanna del convenuto, ex Parte_1 CP_1 art. 1298 c.c., alla restituzione, in proprio favore, della somma di € 14.631,98, dallo stesso versata a titolo di rimborso delle rate del piano di ammortamento del prestito personale CP_2
, previo accertamento che la somma di € 20.000,00, erogata in forza di contratto del
[...]
13.07.2016, sul conto corrente nr. 001 1728638-2, formalmente cointestato ad e Parte_1 CP_1
, era stata di fatto utilizzata nella sua interezza da quest'ultimo.
[...]
A fondamento della domanda deduceva che:
- con contratto del 13.07.2016 n. 000001639687, la Banca UM S.p.A. concedeva a CP_1
ed a un prestito personale pari ad € 20.000,00;
[...] Parte_1
pagina 1 di 5 - al fine dell'ottenimento della richiesta somma ed in ragione dell'esiguità del reddito annuale del
, l'Istituto di Credito richiedeva la presenza di un cointestatario/garante e la contestuale apertura CP_1 di un conto corrente per l'accredito di quanto richiesto ed il successivo versamento delle somme del piano di ammortamento;
- per tale motivo, subentrava in tale veste , già cliente privilege della Banca UM, Parte_1
il quale a garanzia del finanziamento poneva un prestito obbligazionario dallo stesso sottoscritto del valore di € 79.496,19;
- la Banca UM, ottenute le richieste garanzie, provvedeva all'apertura del conto corrente nr.
001 1728638-2 il quale, seppure formalmente cointestato a ed , di fatto era CP_1 Parte_1
stato nella disponibilità del solo , così come la somma sullo stesso accreditata a titolo di CP_1
prestito personale;
- la Banca UM S.p.A. rilasciava la carta associata al suddetto conto ed il libretto di assegni al solo;
CP_1
- a fronte dell'inadempimento di rispetto alla restituzione di alcune rate di finanziamento, CP_1
ed in ossequio agli obblighi sullo stesso gravanti, aveva provveduto a versare, a titolo di Parte_1 rimborso del prestito, la somma di € 14.631,78 come desumibile dall'estratto del conto corrente nr. 001
1728638-2 allegato;
- al fine di ottenere la restituzione della somma in questione, al veniva inviata formale diffida e CP_1
messa in mora, in data 16.03.2022, dallo stesso ricevuta il 28.03.2022, rimasta priva di riscontro;
- , quale formale cointestatario, aveva provveduto tempestivamente al versamento delle Parte_1 rate del prestito non pagate dal convenuto , essendo solidalmente obbligato per l'intero nei CP_1 confronti dell'istituto di credito, ex art. 1854 c.c., per l'importo complessivo di € 14.631,78 ;
- nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298 comma 1 e 2, aveva diritto di agire in Parte_1 regresso nei confronti del convenuto per vedersi rimborsare la somma versata all'istituto di credito pari ad € 14.631,98, atteso che la presunzione semplice di parità delle quote stabilita dal suddetto articolo, era stata superata dalla prova contraria, costituita dal fatto che era intervenuto nel Parte_1
contratto di conto corrente ed in quello di concessione del prestito, al solo fine di garantire la concessione dello stesso al convenuto, non avendo utilizzato, neppure in minima parte, la somma concessa dall'istituto di credito, interamente impiegata da . CP_1
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio e ne CP_1
veniva dichiarata la contumacia.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
pagina 2 di 5 All'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La domanda di restituzione della somma di € 14.631,98 proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento. CP_1
In particolare, l'attore ha dedotto di avere concluso, unitamente a , contratto n. CP_1
000001639687, in data13.07.2016, con la Banca UM S.p.A. per la concessione di un prestito personale pari ad € 20.000,00, erogato mediante accredito sul conto corrente nr. 001 1728638-2, formalmente cointestato ad e , ma di essere intervenuto al solo fine di Parte_1 CP_1
garantire la concessione del finanziamento che, di fatto, era stato utilizzato nella sua interezza dal solo convenuto.
In particolare, l'attore ha allegato che le rate di finanziamento non rimborsate dal , per l'importo CP_1 complessivo di € 14.631,78, siano state da lui stesso restituite all'Istituto di credito, in quanto solidalmente obbligato per l'intero nei confronti dell'istituto di credito, ex art. 1854 c.c., e ne ha chiesto il rimborso a , nell'esercizio del diritto di regresso ai sensi dell'art. 1298 commi 1 e 2 c.c.. CP_1
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa
(cfr. Cass., n. 18777 del 23.9.2015; n. 28839 del 5.12.2008; n. 19305 dell'8.9.2006).
In particolare, nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr. Cass. Civ n. 29324 del 21.10.2021; n. 4066 del 19.2.2009).
Orbene, risulta allegato il contratto n. 000001639687, in data13.07.2016, con cui la Banca UM
S.p.A. ha concesso un prestito personale pari ad € 20.000,00, erogato mediante accredito sul conto corrente nr. 001 1728638-2, formalmente cointestato ad e . Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 In particolare, risulta, nel contratto di finanziamento, oltre che “secondo intestatario”, Parte_1 anche quale “garante”, avendo offerto, quale garanzia alla banca, un prestito obbligazionario dallo stesso sottoscritto del valore di € 79.496,19.
A conferma del ruolo di mero garante svolto da in relazione al suddetto finanziamento, Parte_1
assumono rilievo le dichiarazioni rese dai testi (consulente presso la Banca UM Tes_1
S.p.A.) e (compagna dell'attore). Tes_2
Il Mauro, in particolare, ha confermato che è stata richiesta la presenza di quale garante Parte_1 al fine di consentire alla banca l'erogazione del prestito in favore di , anche perché CP_1
era titolare di fondi comuni di investimento, mentre la ha riferito che, intorno ai Parte_1 Tes_2
primi giorni del mese di luglio 2016, ha chiesto ad se potesse farle da CP_1 Parte_1 garante per l'erogazione di un prestito bancario di cui aveva bisogno, specificando che l' avesse Pt_1
accettato la richiesta in ragione dei rapporti di amicizia che lo legavano al convenuto.
Ciò posto, l'attore ha allegato che la somma erogata in finanziamento sia stata utilizzata dal solo CP_1
ed ha prodotto l'estratto del conto corrente nr. 001 1728638-2 da cui risulta che abbia
[...] provveduto ad effettuare versamenti, per il complessivo importo di € 14.631,78, al fine di estinguere le rate del finanziamento non onorate dal , in favore dell'Istituto di credito (cfr. doc. all.n. 3 del CP_1
fascicolo di parte attrice).
Alla stregua di tali elementi, ha agito in regresso, nei confronti del condebitore, al fine di Parte_1
conseguire la restituzione dell'intero importo versato alla banca, sul presupposto che il finanziamento sia stato contratto nell'esclusivo interesse di che ha utilizzato, per intero, la somma CP_1
mutuata.
Le allegazioni documentali e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio consentono di ritenere superata la presunzione di contitolarità del saldo a credito del conto corrente, solo formalmente cointestato a ed , derivante dall'erogazione del finanziamento di € CP_1 Parte_1
20.000,00 da parte della Banca UM s.p.a. di cui, in concreto, ha beneficiato il solo CP_1 odierno convenuto, sicchè nei rapporti interni l'obbligazione relativa alla restituzione della somma ricevuta dall'istituto di credito va posta interamente a carico di quest'ultimo.
Né, d'altra parte, – rimasto contumace nel presente giudizio – ha allegato elementi di CP_1
segno contrario al fine di dimostrare la contitolarità delle somme erogate dalla banca e la conseguente ripartizione dell'obbligazione di restituzione, in parti uguali.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, va accolta la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, va pronunciata la condanna di alla restituzione, in favore di CP_1 Pt_1
pagina 4 di 5 , della somma di € 14.631,78, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al Pt_1
soddisfo.
Le spese lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
Giustizia n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), in ragione dell'oggetto non particolarmente complesso e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e ne va disposto il pagamento a favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna alla CP_1 restituzione, in favore di , della somma di € 14.631,78, oltre interessi, al tasso Parte_1
legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
2) condanna alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese del giudizio che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Cosenza, 4.4.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4619 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessio, nel cui studio in Rogliano Via Antonio Guarasci n. 69 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attore -
E
CP_1
- convenuto contumace -
avente ad oggetto: restituzione somme.
Conclusioni: come rassegnate dal difensore di parte attrice all'udienza del 13.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio , al fine di conseguire la condanna del convenuto, ex Parte_1 CP_1 art. 1298 c.c., alla restituzione, in proprio favore, della somma di € 14.631,98, dallo stesso versata a titolo di rimborso delle rate del piano di ammortamento del prestito personale CP_2
, previo accertamento che la somma di € 20.000,00, erogata in forza di contratto del
[...]
13.07.2016, sul conto corrente nr. 001 1728638-2, formalmente cointestato ad e Parte_1 CP_1
, era stata di fatto utilizzata nella sua interezza da quest'ultimo.
[...]
A fondamento della domanda deduceva che:
- con contratto del 13.07.2016 n. 000001639687, la Banca UM S.p.A. concedeva a CP_1
ed a un prestito personale pari ad € 20.000,00;
[...] Parte_1
pagina 1 di 5 - al fine dell'ottenimento della richiesta somma ed in ragione dell'esiguità del reddito annuale del
, l'Istituto di Credito richiedeva la presenza di un cointestatario/garante e la contestuale apertura CP_1 di un conto corrente per l'accredito di quanto richiesto ed il successivo versamento delle somme del piano di ammortamento;
- per tale motivo, subentrava in tale veste , già cliente privilege della Banca UM, Parte_1
il quale a garanzia del finanziamento poneva un prestito obbligazionario dallo stesso sottoscritto del valore di € 79.496,19;
- la Banca UM, ottenute le richieste garanzie, provvedeva all'apertura del conto corrente nr.
001 1728638-2 il quale, seppure formalmente cointestato a ed , di fatto era CP_1 Parte_1
stato nella disponibilità del solo , così come la somma sullo stesso accreditata a titolo di CP_1
prestito personale;
- la Banca UM S.p.A. rilasciava la carta associata al suddetto conto ed il libretto di assegni al solo;
CP_1
- a fronte dell'inadempimento di rispetto alla restituzione di alcune rate di finanziamento, CP_1
ed in ossequio agli obblighi sullo stesso gravanti, aveva provveduto a versare, a titolo di Parte_1 rimborso del prestito, la somma di € 14.631,78 come desumibile dall'estratto del conto corrente nr. 001
1728638-2 allegato;
- al fine di ottenere la restituzione della somma in questione, al veniva inviata formale diffida e CP_1
messa in mora, in data 16.03.2022, dallo stesso ricevuta il 28.03.2022, rimasta priva di riscontro;
- , quale formale cointestatario, aveva provveduto tempestivamente al versamento delle Parte_1 rate del prestito non pagate dal convenuto , essendo solidalmente obbligato per l'intero nei CP_1 confronti dell'istituto di credito, ex art. 1854 c.c., per l'importo complessivo di € 14.631,78 ;
- nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298 comma 1 e 2, aveva diritto di agire in Parte_1 regresso nei confronti del convenuto per vedersi rimborsare la somma versata all'istituto di credito pari ad € 14.631,98, atteso che la presunzione semplice di parità delle quote stabilita dal suddetto articolo, era stata superata dalla prova contraria, costituita dal fatto che era intervenuto nel Parte_1
contratto di conto corrente ed in quello di concessione del prestito, al solo fine di garantire la concessione dello stesso al convenuto, non avendo utilizzato, neppure in minima parte, la somma concessa dall'istituto di credito, interamente impiegata da . CP_1
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio e ne CP_1
veniva dichiarata la contumacia.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
pagina 2 di 5 All'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La domanda di restituzione della somma di € 14.631,98 proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento. CP_1
In particolare, l'attore ha dedotto di avere concluso, unitamente a , contratto n. CP_1
000001639687, in data13.07.2016, con la Banca UM S.p.A. per la concessione di un prestito personale pari ad € 20.000,00, erogato mediante accredito sul conto corrente nr. 001 1728638-2, formalmente cointestato ad e , ma di essere intervenuto al solo fine di Parte_1 CP_1
garantire la concessione del finanziamento che, di fatto, era stato utilizzato nella sua interezza dal solo convenuto.
In particolare, l'attore ha allegato che le rate di finanziamento non rimborsate dal , per l'importo CP_1 complessivo di € 14.631,78, siano state da lui stesso restituite all'Istituto di credito, in quanto solidalmente obbligato per l'intero nei confronti dell'istituto di credito, ex art. 1854 c.c., e ne ha chiesto il rimborso a , nell'esercizio del diritto di regresso ai sensi dell'art. 1298 commi 1 e 2 c.c.. CP_1
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa
(cfr. Cass., n. 18777 del 23.9.2015; n. 28839 del 5.12.2008; n. 19305 dell'8.9.2006).
In particolare, nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr. Cass. Civ n. 29324 del 21.10.2021; n. 4066 del 19.2.2009).
Orbene, risulta allegato il contratto n. 000001639687, in data13.07.2016, con cui la Banca UM
S.p.A. ha concesso un prestito personale pari ad € 20.000,00, erogato mediante accredito sul conto corrente nr. 001 1728638-2, formalmente cointestato ad e . Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 In particolare, risulta, nel contratto di finanziamento, oltre che “secondo intestatario”, Parte_1 anche quale “garante”, avendo offerto, quale garanzia alla banca, un prestito obbligazionario dallo stesso sottoscritto del valore di € 79.496,19.
A conferma del ruolo di mero garante svolto da in relazione al suddetto finanziamento, Parte_1
assumono rilievo le dichiarazioni rese dai testi (consulente presso la Banca UM Tes_1
S.p.A.) e (compagna dell'attore). Tes_2
Il Mauro, in particolare, ha confermato che è stata richiesta la presenza di quale garante Parte_1 al fine di consentire alla banca l'erogazione del prestito in favore di , anche perché CP_1
era titolare di fondi comuni di investimento, mentre la ha riferito che, intorno ai Parte_1 Tes_2
primi giorni del mese di luglio 2016, ha chiesto ad se potesse farle da CP_1 Parte_1 garante per l'erogazione di un prestito bancario di cui aveva bisogno, specificando che l' avesse Pt_1
accettato la richiesta in ragione dei rapporti di amicizia che lo legavano al convenuto.
Ciò posto, l'attore ha allegato che la somma erogata in finanziamento sia stata utilizzata dal solo CP_1
ed ha prodotto l'estratto del conto corrente nr. 001 1728638-2 da cui risulta che abbia
[...] provveduto ad effettuare versamenti, per il complessivo importo di € 14.631,78, al fine di estinguere le rate del finanziamento non onorate dal , in favore dell'Istituto di credito (cfr. doc. all.n. 3 del CP_1
fascicolo di parte attrice).
Alla stregua di tali elementi, ha agito in regresso, nei confronti del condebitore, al fine di Parte_1
conseguire la restituzione dell'intero importo versato alla banca, sul presupposto che il finanziamento sia stato contratto nell'esclusivo interesse di che ha utilizzato, per intero, la somma CP_1
mutuata.
Le allegazioni documentali e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio consentono di ritenere superata la presunzione di contitolarità del saldo a credito del conto corrente, solo formalmente cointestato a ed , derivante dall'erogazione del finanziamento di € CP_1 Parte_1
20.000,00 da parte della Banca UM s.p.a. di cui, in concreto, ha beneficiato il solo CP_1 odierno convenuto, sicchè nei rapporti interni l'obbligazione relativa alla restituzione della somma ricevuta dall'istituto di credito va posta interamente a carico di quest'ultimo.
Né, d'altra parte, – rimasto contumace nel presente giudizio – ha allegato elementi di CP_1
segno contrario al fine di dimostrare la contitolarità delle somme erogate dalla banca e la conseguente ripartizione dell'obbligazione di restituzione, in parti uguali.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, va accolta la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, va pronunciata la condanna di alla restituzione, in favore di CP_1 Pt_1
pagina 4 di 5 , della somma di € 14.631,78, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al Pt_1
soddisfo.
Le spese lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
Giustizia n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), in ragione dell'oggetto non particolarmente complesso e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e ne va disposto il pagamento a favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna alla CP_1 restituzione, in favore di , della somma di € 14.631,78, oltre interessi, al tasso Parte_1
legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
2) condanna alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese del giudizio che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Cosenza, 4.4.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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