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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2974 del R.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto: “Servitù”,
riservata in decisione all'udienza del 2.10.2024, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 C.F._1
citazione, dall'avv. Caterina M. R. Ursillo ed elettivamente domiciliata in Pietravairano (CE),
alla via Roma, n. 99
(attrice)
E
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.9.2016, dall'avv. Fabrizio Zarone ed elettivamente domiciliato in Vairano Scalo (CE), alla via Risorgimento, P.co “Lisa” n. 47 bis
(convenuto)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.09, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, - sulla premessa di essere proprietaria di un fondo sito in Parte_2
Pietravairano (CE), identificato al catasto al folio 17, part.lle 108 e 109, gravato da servitù di passaggio costituita dalla propria dante causa ( in favore del fondo confinante Persona_1
(all'epoca di proprietà di fu ed oggi in titolarità di ) Persona_2 Per_3 Controparte_1
a mezzo scrittura privata del 20.10.1950 - ha convenuto in giudizio, innanzi a codesto Tribunale,
, proprietario del confinante terreno alla p. lla 110, del folio 17, instando Controparte_1
perchè: “previo accertamento del diritto di proprietà dell'attrice sul fondo sito in Pietravairano fg.
17 p.lle 108 e 109 di cui alla narrativa, ritenere dichiarare l'inesistenza sul detto terreno in favore
del fondo di proprietà del convenuto, sito in Pietravairano fr.17 p.lla 110, di servitù di passaggio
ulteriori rispetto a quella concessa con scrittura privata del 20.10.1950, nei limiti e con le
dimensioni ivi fissate e meglio descritte e specificate in narrativa;
- ordinare all'odierno
convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà
dell'attrice nonché di esercitare il passaggio per l'accesso al proprio fondo utilizzando
esclusivamente lo stradello presente in loco lungo il confine con la p.lla n.6 per la larghezza di
metri 3 ed astenendosi dall'invadere l'ulteriore porzione di terreno delle p.lle 108 e 109 di
proprietà dell'attrice; - condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'odierna
attrice nell'importo di €. 2000,00 in via equitativa o nella misura maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.9.2016, si è costituito in giudizio
[...]
il quale ha contestato la domanda attorea ed ha rassegnato le seguenti Controparte_1
conclusioni: “che l'adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuta anche la
fondatezza delle ragioni esposte in premessa del presente atto, voglia rigettare l'avversa domanda
attorea spiegata dall'attrice siccome inammissibile, improcedibile ed infondata, Parte_2
ritenendo comunque, in via subordinata, acquisito il diritto di passaggio dall'odierno convenuto
oltre sulla superficie di tre metri di cui alla servitù di passaggio di cui Controparte_1
alla presunta scrittura privata del 20 ottobre 1950, come ammesso dall'attrice Parte_3
anche sull'ulteriore superficie di terreno della medesima in contestazione (ossia oltre i
[...]
tre metri) su cui il
convenuto comunque ab immemorabili e, comunque, oltre vent'anni prima Controparte_1
dall'instaurazione del presente giudizio esercita pubblicamente, pacificamente ed
indisturbatamente il possesso ed il passaggio, come contestato in via di eccezione nel presente
giudizio con il presente atto e come sostenuto nel procedimento possessorio pendente e voglia,
altresì, condannare l'attrice alla rifusione delle spese e del compenso Parte_2
professionale del presente giudizio,
comprensivamente del rimborso forfettario delle spese generali in misura del quindici per cento di
detto compenso professionale imponibile e degli oneri fiscali come per legge su
detti compensi professionali imponibili, da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore del
ricorrente , Avv. Fabrizio Zarone, antistatario per anticipo fattone.” Controparte_1
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, sono stati richiesti e concessi i termini ex
art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dei quali l'allora Giudice Istruttore si è riservato. Con
provvedimento reso il 18.5.2017, l'istruttore - dopo attenta lettura degli atti di causa - ha rilevato la tardività dell'eccezione di usucapione sollevata da parte convenuta, dacchè non formulata nel termine di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili e irrilevanti i mezzi istruttori articolati da entrambe le parti in causa ed infine ha dato atto dell'impossibilità di procedere alla verificazione della scrittura privata del 20.10.1950 (tenuto conto che a fronte del disconoscimento di essa da parte del convenuto, l'attrice, pur formulando istanza di verificazione, non ha prodotto l'originale della scrittura) e, quindi, - ritenuta la causa matura per la decisione - ha rinviato il processo per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del Giudice istruttore, la causa è stata smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 2.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la ha riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto: l'azione intrapresa da va qualificata Parte_2
come “actio negatoria servitutis” che - come noto - può essere volta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti asseritamente vantati da terzi (quale, ad esempio, una servitù sul fondo, del quale l'attore affermi di essere proprietario), senza venire in discussione la titolarità del bene oggetto della controversia, sia alla cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino (turbative o molestie), al fine di ottenere la libertà del fondo. In particolare, in quest'ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, l'azione può
anche accompagnarsi ad un'inibitoria o ad una condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera molesta (di recente: Cass. n. 1905/2023; Cass. n 8694/2019).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve osservarsi che, nel giudizio negatorio, la titolarità del bene si pone come requisito della legittimazione attiva e la parte che agisce deve dimostrare di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
pertanto, essa ha l'onere non già di fornire - come nell'azione di rivendica - la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto. Di contro,
incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Ebbene, nella fattispecie in esame, la titolarità in capo all'attrice del fondo sito in Pietravairano
(CE), identificato in catasto al folio 17, particelle 108 e 109 e il possesso di esso da parte della medesima, oltre ad essere sufficientemente dimostrate, costituiscono circostanze pacifiche ed incontestate in giudizio, sicchè può tranquillamente ritenersi che l'attrice abbia assolto al proprio
onus probandi.
Di contro, il convenuto non ha fornito prova (che su esso incombeva) dell'esistenza del diritto di una servitù di passaggio carrabile e pedonale ulteriore e/o diversa da quello indicato dall'attrice, che
- all'incontro- trova la sua origine nella scrittura privata del 20.10.1950 con la quale la sig.ra
(dante causa dell'attuale attrice), il cui fondo confina con i fondi interclusi all'epoca Persona_1
in titolarità di , (dante causa del convenuto e Parte_4 Persona_2 CP_1 [...]
, “ ha permesso di aprire una strada sul suo fondo, larga tre metri che dalla via CP_2
comunale, rasente il confine di fino a raggiungere il fondo di proprietà di Controparte_3
. Da questo punto la strada seguita dalla stessa larghezza sul fondo Parte_4 Pt_4
, e fino a raggiungere il fondo , dandosi
[...] Persona_2 Parte_5 Controparte_2
fra loro il reciproco passaggio” (cfr. scrittura versata in atti).
Ed invero, il si è limitato in giudizio a contestare (e, per la verità, nemmeno in maniera CP_1
convincente, tenuto conto di quanto sul punto dal medesimo riportato, concluso e reiterato nei propri scritti difensivi, fin in fase di comparsa conclusionale, laddove testualmente così conclude:
“…ritenendo comunque, in via subordinata, acquisito il diritto di passaggio dall'odierno convenuto
SI. oltre sulla superficie di tre metri di cui alle servitù di passaggio di cui Controparte_1
alla presunta scrittura privata del 20 ottobre 1950, come ammesso dall'attrice SI.ra
[...]
, anche dell'ulteriore superficie di terreno della medesima in contestazione Parte_3
(ossia oltre i tre metri….”) la scrittura privata del 20.10.1950, allegata dall'attrice, e a dedurre la compressione del diritto di passaggio carrabile e pedonale sullo “stradone” che consente l'accesso dalla pubblica via al proprio fondo. In particolare, il convenuto ha dedotto di aver sempre esercitato,
e prima di lui i suoi danti causa, pacificamente ed indisturbatamente il detto passaggio anche sull'ulteriore superficie di terreno - che va oltre i tre metri di cui alla più volte richiamata scrittura privata - che occupa anche la parte del fondo di proprietà dell'attrice, su cui quest'ultima di recente ha collocato dei paletti in ferro con sovrastante catena, così di fatto riducendo la superficie percorribile per giungere alla sua proprietà, così compromettendo il suo diritto di passo.
Epperò, quanto alla scrittura prodotta dall'attrice, il disconoscimento operato dal convenuto, oltre ad apparire poco convincente per le motivazioni già espresse, comunque non scalfisce il criterio di ripartizione dell'onere della prova incombente sulle parti in tema di azione negatoria ed, in particolare e per quel che qui interessa, non fa venir meno il criterio in base al quale la costituzione di servitù prediale deve avvenire con atto scritto ad substantiam ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1350 c.c..
In altre parole, il convenuto non ha depositato atto costitutivo della servitù nei termini da lui indicati, né ha provato di aver acquistato tale diversa servitù per usucapione, tenuto conto che la relativa eccezione (id est: di aver acquistato per usucapione il diritto di passaggio nella maggiore estensione) è stata tardivamente sollevata in processo, in quanto non formulata nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., come già rilevato dal precedente istruttore con ordinanza del 18.05.2017
e, dunque, è rimasta priva dell'indefettibile supporto probatorio.
Del tutto irrilevanti, e comunque non probanti ai fini che ci occupano, si appalesano sia lo stralcio di atto pubblico depositato dal nella propria produzione di parte in formato cartaceo CP_1
(costituito da un'unica pagina, privo di data e carente di riferimenti sia oggettivi, che soggettivi, non evincendosi in quell'unica pagina depositata né il notaio rogante, né le parti presenti all'atto, nè il contenuto di esso), da cui - tra l'altro- non vi è menzione della servitù di passaggio, sia pure i rilievi fotografici depositati in atti, che non sono idonei a confortare la tesi del convenuto.
Ad abundantiam, un ultimo cenno merita la documentazione prodotta dal convenuto in sede di deposito di memorie di replica (cfr. atto di asservimento e quietanza del 6.5.2003); ebbene, la stessa
è da ritenere comunque irrilevante ai fini che ci occupano, atteso che dall' esame del documento non è menzionata né la servitù di passaggio in favore del né le modalità di esercizio della CP_1
stessa.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, non avendo il convenuto fornito prova della sussistenza di una servitù di passaggio anche sull'ulteriore superficie di terreno, oltre i tre metri di cui alla più
volte richiamata scrittura privata, occupante anche la parte del fondo di proprietà dell'attrice, in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, va dichiarata l'inesistenza di servitù di passaggio ulteriore e diversa rispetto a quella individuata con scrittura privata del 20.10.1950
gravante sul terreno in proprietà dell'attrice sito in Pietravairano al foglio 17 part.lle 108 e 109 ed in favore del fondo di proprietà del convenuto sito in Pietravairano al foglio 17 part.lla 110 e, di conseguenza, va ordinato al convenuto di cessare qualsiasi azione di passo che vada oltre, sicchè
pregiudizievole e turbatrice del diritto di proprietà dell'attrice.
Quanto, all'ulteriore richiesta attorea di risarcimento dei danni, la stessa va disattesa per difetto assoluto di prova in ordine sia all'an che al quantum, precisando che non si può provvedere nemmeno ad una liquidazione dei danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., poiché, per costante giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa “presuppone l'esistenza di un
danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o
la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto”
(Cass. n. 2831/2021), presupposti non rinvenibili nel caso di specie.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità del caso in esame, dell'iter processuale,
dell'esito del giudizio che vede il parziale accoglimento della domanda attorea, nonché del comportamento processuale delle parti, per compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2
confronti di , ogni altra e diversa domanda, eccezione e conclusione Controparte_1
disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio ulteriore rispetto a quella concessa con scrittura privata del 20.10.1950 a carico del fondo di proprietà
dell'attrice sito nel comune di Pietravairano (CE), identificato al catasto al folio 17, part.lle 108 e 109 ed in favore del terreno identificato con la part.lla 110 del foglio n. 17 in titolarità
del convenuto e, per l'effetto, ordina al detto convenuto di cessare Controparte_1
qualsiasi azione di passo ulteriore, sicchè pregiudizievole e turbatrice del diritto di proprietà
dell'attrice;
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 16.01.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2974 del R.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto: “Servitù”,
riservata in decisione all'udienza del 2.10.2024, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 C.F._1
citazione, dall'avv. Caterina M. R. Ursillo ed elettivamente domiciliata in Pietravairano (CE),
alla via Roma, n. 99
(attrice)
E
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.9.2016, dall'avv. Fabrizio Zarone ed elettivamente domiciliato in Vairano Scalo (CE), alla via Risorgimento, P.co “Lisa” n. 47 bis
(convenuto)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.09, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, - sulla premessa di essere proprietaria di un fondo sito in Parte_2
Pietravairano (CE), identificato al catasto al folio 17, part.lle 108 e 109, gravato da servitù di passaggio costituita dalla propria dante causa ( in favore del fondo confinante Persona_1
(all'epoca di proprietà di fu ed oggi in titolarità di ) Persona_2 Per_3 Controparte_1
a mezzo scrittura privata del 20.10.1950 - ha convenuto in giudizio, innanzi a codesto Tribunale,
, proprietario del confinante terreno alla p. lla 110, del folio 17, instando Controparte_1
perchè: “previo accertamento del diritto di proprietà dell'attrice sul fondo sito in Pietravairano fg.
17 p.lle 108 e 109 di cui alla narrativa, ritenere dichiarare l'inesistenza sul detto terreno in favore
del fondo di proprietà del convenuto, sito in Pietravairano fr.17 p.lla 110, di servitù di passaggio
ulteriori rispetto a quella concessa con scrittura privata del 20.10.1950, nei limiti e con le
dimensioni ivi fissate e meglio descritte e specificate in narrativa;
- ordinare all'odierno
convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà
dell'attrice nonché di esercitare il passaggio per l'accesso al proprio fondo utilizzando
esclusivamente lo stradello presente in loco lungo il confine con la p.lla n.6 per la larghezza di
metri 3 ed astenendosi dall'invadere l'ulteriore porzione di terreno delle p.lle 108 e 109 di
proprietà dell'attrice; - condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'odierna
attrice nell'importo di €. 2000,00 in via equitativa o nella misura maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.9.2016, si è costituito in giudizio
[...]
il quale ha contestato la domanda attorea ed ha rassegnato le seguenti Controparte_1
conclusioni: “che l'adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuta anche la
fondatezza delle ragioni esposte in premessa del presente atto, voglia rigettare l'avversa domanda
attorea spiegata dall'attrice siccome inammissibile, improcedibile ed infondata, Parte_2
ritenendo comunque, in via subordinata, acquisito il diritto di passaggio dall'odierno convenuto
oltre sulla superficie di tre metri di cui alla servitù di passaggio di cui Controparte_1
alla presunta scrittura privata del 20 ottobre 1950, come ammesso dall'attrice Parte_3
anche sull'ulteriore superficie di terreno della medesima in contestazione (ossia oltre i
[...]
tre metri) su cui il
convenuto comunque ab immemorabili e, comunque, oltre vent'anni prima Controparte_1
dall'instaurazione del presente giudizio esercita pubblicamente, pacificamente ed
indisturbatamente il possesso ed il passaggio, come contestato in via di eccezione nel presente
giudizio con il presente atto e come sostenuto nel procedimento possessorio pendente e voglia,
altresì, condannare l'attrice alla rifusione delle spese e del compenso Parte_2
professionale del presente giudizio,
comprensivamente del rimborso forfettario delle spese generali in misura del quindici per cento di
detto compenso professionale imponibile e degli oneri fiscali come per legge su
detti compensi professionali imponibili, da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore del
ricorrente , Avv. Fabrizio Zarone, antistatario per anticipo fattone.” Controparte_1
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, sono stati richiesti e concessi i termini ex
art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dei quali l'allora Giudice Istruttore si è riservato. Con
provvedimento reso il 18.5.2017, l'istruttore - dopo attenta lettura degli atti di causa - ha rilevato la tardività dell'eccezione di usucapione sollevata da parte convenuta, dacchè non formulata nel termine di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili e irrilevanti i mezzi istruttori articolati da entrambe le parti in causa ed infine ha dato atto dell'impossibilità di procedere alla verificazione della scrittura privata del 20.10.1950 (tenuto conto che a fronte del disconoscimento di essa da parte del convenuto, l'attrice, pur formulando istanza di verificazione, non ha prodotto l'originale della scrittura) e, quindi, - ritenuta la causa matura per la decisione - ha rinviato il processo per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del Giudice istruttore, la causa è stata smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 2.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la ha riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto: l'azione intrapresa da va qualificata Parte_2
come “actio negatoria servitutis” che - come noto - può essere volta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti asseritamente vantati da terzi (quale, ad esempio, una servitù sul fondo, del quale l'attore affermi di essere proprietario), senza venire in discussione la titolarità del bene oggetto della controversia, sia alla cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino (turbative o molestie), al fine di ottenere la libertà del fondo. In particolare, in quest'ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, l'azione può
anche accompagnarsi ad un'inibitoria o ad una condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera molesta (di recente: Cass. n. 1905/2023; Cass. n 8694/2019).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve osservarsi che, nel giudizio negatorio, la titolarità del bene si pone come requisito della legittimazione attiva e la parte che agisce deve dimostrare di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
pertanto, essa ha l'onere non già di fornire - come nell'azione di rivendica - la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto. Di contro,
incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Ebbene, nella fattispecie in esame, la titolarità in capo all'attrice del fondo sito in Pietravairano
(CE), identificato in catasto al folio 17, particelle 108 e 109 e il possesso di esso da parte della medesima, oltre ad essere sufficientemente dimostrate, costituiscono circostanze pacifiche ed incontestate in giudizio, sicchè può tranquillamente ritenersi che l'attrice abbia assolto al proprio
onus probandi.
Di contro, il convenuto non ha fornito prova (che su esso incombeva) dell'esistenza del diritto di una servitù di passaggio carrabile e pedonale ulteriore e/o diversa da quello indicato dall'attrice, che
- all'incontro- trova la sua origine nella scrittura privata del 20.10.1950 con la quale la sig.ra
(dante causa dell'attuale attrice), il cui fondo confina con i fondi interclusi all'epoca Persona_1
in titolarità di , (dante causa del convenuto e Parte_4 Persona_2 CP_1 [...]
, “ ha permesso di aprire una strada sul suo fondo, larga tre metri che dalla via CP_2
comunale, rasente il confine di fino a raggiungere il fondo di proprietà di Controparte_3
. Da questo punto la strada seguita dalla stessa larghezza sul fondo Parte_4 Pt_4
, e fino a raggiungere il fondo , dandosi
[...] Persona_2 Parte_5 Controparte_2
fra loro il reciproco passaggio” (cfr. scrittura versata in atti).
Ed invero, il si è limitato in giudizio a contestare (e, per la verità, nemmeno in maniera CP_1
convincente, tenuto conto di quanto sul punto dal medesimo riportato, concluso e reiterato nei propri scritti difensivi, fin in fase di comparsa conclusionale, laddove testualmente così conclude:
“…ritenendo comunque, in via subordinata, acquisito il diritto di passaggio dall'odierno convenuto
SI. oltre sulla superficie di tre metri di cui alle servitù di passaggio di cui Controparte_1
alla presunta scrittura privata del 20 ottobre 1950, come ammesso dall'attrice SI.ra
[...]
, anche dell'ulteriore superficie di terreno della medesima in contestazione Parte_3
(ossia oltre i tre metri….”) la scrittura privata del 20.10.1950, allegata dall'attrice, e a dedurre la compressione del diritto di passaggio carrabile e pedonale sullo “stradone” che consente l'accesso dalla pubblica via al proprio fondo. In particolare, il convenuto ha dedotto di aver sempre esercitato,
e prima di lui i suoi danti causa, pacificamente ed indisturbatamente il detto passaggio anche sull'ulteriore superficie di terreno - che va oltre i tre metri di cui alla più volte richiamata scrittura privata - che occupa anche la parte del fondo di proprietà dell'attrice, su cui quest'ultima di recente ha collocato dei paletti in ferro con sovrastante catena, così di fatto riducendo la superficie percorribile per giungere alla sua proprietà, così compromettendo il suo diritto di passo.
Epperò, quanto alla scrittura prodotta dall'attrice, il disconoscimento operato dal convenuto, oltre ad apparire poco convincente per le motivazioni già espresse, comunque non scalfisce il criterio di ripartizione dell'onere della prova incombente sulle parti in tema di azione negatoria ed, in particolare e per quel che qui interessa, non fa venir meno il criterio in base al quale la costituzione di servitù prediale deve avvenire con atto scritto ad substantiam ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1350 c.c..
In altre parole, il convenuto non ha depositato atto costitutivo della servitù nei termini da lui indicati, né ha provato di aver acquistato tale diversa servitù per usucapione, tenuto conto che la relativa eccezione (id est: di aver acquistato per usucapione il diritto di passaggio nella maggiore estensione) è stata tardivamente sollevata in processo, in quanto non formulata nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., come già rilevato dal precedente istruttore con ordinanza del 18.05.2017
e, dunque, è rimasta priva dell'indefettibile supporto probatorio.
Del tutto irrilevanti, e comunque non probanti ai fini che ci occupano, si appalesano sia lo stralcio di atto pubblico depositato dal nella propria produzione di parte in formato cartaceo CP_1
(costituito da un'unica pagina, privo di data e carente di riferimenti sia oggettivi, che soggettivi, non evincendosi in quell'unica pagina depositata né il notaio rogante, né le parti presenti all'atto, nè il contenuto di esso), da cui - tra l'altro- non vi è menzione della servitù di passaggio, sia pure i rilievi fotografici depositati in atti, che non sono idonei a confortare la tesi del convenuto.
Ad abundantiam, un ultimo cenno merita la documentazione prodotta dal convenuto in sede di deposito di memorie di replica (cfr. atto di asservimento e quietanza del 6.5.2003); ebbene, la stessa
è da ritenere comunque irrilevante ai fini che ci occupano, atteso che dall' esame del documento non è menzionata né la servitù di passaggio in favore del né le modalità di esercizio della CP_1
stessa.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, non avendo il convenuto fornito prova della sussistenza di una servitù di passaggio anche sull'ulteriore superficie di terreno, oltre i tre metri di cui alla più
volte richiamata scrittura privata, occupante anche la parte del fondo di proprietà dell'attrice, in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, va dichiarata l'inesistenza di servitù di passaggio ulteriore e diversa rispetto a quella individuata con scrittura privata del 20.10.1950
gravante sul terreno in proprietà dell'attrice sito in Pietravairano al foglio 17 part.lle 108 e 109 ed in favore del fondo di proprietà del convenuto sito in Pietravairano al foglio 17 part.lla 110 e, di conseguenza, va ordinato al convenuto di cessare qualsiasi azione di passo che vada oltre, sicchè
pregiudizievole e turbatrice del diritto di proprietà dell'attrice.
Quanto, all'ulteriore richiesta attorea di risarcimento dei danni, la stessa va disattesa per difetto assoluto di prova in ordine sia all'an che al quantum, precisando che non si può provvedere nemmeno ad una liquidazione dei danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., poiché, per costante giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa “presuppone l'esistenza di un
danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o
la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto”
(Cass. n. 2831/2021), presupposti non rinvenibili nel caso di specie.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità del caso in esame, dell'iter processuale,
dell'esito del giudizio che vede il parziale accoglimento della domanda attorea, nonché del comportamento processuale delle parti, per compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2
confronti di , ogni altra e diversa domanda, eccezione e conclusione Controparte_1
disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio ulteriore rispetto a quella concessa con scrittura privata del 20.10.1950 a carico del fondo di proprietà
dell'attrice sito nel comune di Pietravairano (CE), identificato al catasto al folio 17, part.lle 108 e 109 ed in favore del terreno identificato con la part.lla 110 del foglio n. 17 in titolarità
del convenuto e, per l'effetto, ordina al detto convenuto di cessare Controparte_1
qualsiasi azione di passo ulteriore, sicchè pregiudizievole e turbatrice del diritto di proprietà
dell'attrice;
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 16.01.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)