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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE OL Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 509/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. GIANFRANCO PANERI, Parte_1 con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Paola Venturini APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. APPELLATA, CONTUMACE
e contro
, CP_1
APPELLATO, CONTUMACE
pagina 1 di 40 e contro con il patrocinio dell'avv. FABIO PAGANINI, Controparte_2
APPELLATO
e contro
, CP_3
APPELLATO, CONTUMACE
e contro
,. Controparte_4
APPELLATO, CONTUMACE
e contro
Controparte_5
APPELLATO, CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 02/07/2025 avente ad oggetto:
Altri contratti atipici
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
08/11/2021 con il n. 2002/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma dell'impugnata sentenza,
contrariis reiectis, previe le pronunce istruttorie del caso, in virtù di quanto premesso, accogliere le domande e, per l'effetto accertare e dichiarare i convenuti tenuti e conseguentemente condannarli in via tra loro solidale al pagamento in favore della conchiudente della somma di € 979.644,60 ovvero pagina 2 di 40 al risarcimento di tutti i danni subiti, esercitati e/o risarciti dalla conchiudente,
patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, così come esposti in narrativa, il tutto nella misura emersa in corso di causa e nel corso della espletanda istruttoria oltre alle spese, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del fatto a quello dell'effettivo pagamento. Tutto ciò con vittoria di spese ed onorari del I^ e II^.
In Via Istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui ai motivi di appello che ivi integralmente si ritrascrivono:
- ammissione per interrogatorio formale e per testi dei sotto indicati capitoli di prova:
1) Vero che in data 22.03.2007, nelle prime ore della mattina, presso il cantiere in essere a
ER (BG) all'interno dello stabilimento della aperto per lavorazioni Parte_2
edili all'interno della c.d. “palazzina uffici”, è occorso grave incidente, che vedeva il Sig.
subire gravissime lesioni che in data 24.03.2007 ne cagionavano il decesso;
2) Parte_3
Vero che il Tribunale Penale di Bergamo, infatti, cfr. fascicolo 9949/07 RG notizie di reato
(dott.ssa ) e n. 7477/07 RG, ha – come qui di seguito esposto – ricostruito i fatti e le Per_1
responsabilità nell'intera vicenda nella prodotta sentenza n. 22/12, ivi attribuendo, a vario titolo, la responsabilità per il decesso (omicidio colposo ex art. 589 cp) del Sig. Parte_3
all'imputato nato a [...] il [...]; 3) Vero che la Pubblica CP_1
Autorità (cfr. sent. 22/12 Trib. Bergamo) ha compiuto le indagini del caso, dunque ricostruendo i fatti e le responsabilità nell'occorso; 4) Vero che i ridetti detti lavori edili nella palazzini Uffici erano, dalla committente affidati alla qui convenuta Parte_2
impresa costituita in forma societaria avente denominazione 5) Vero che CP_1
, all'epoca dell'infortunio mortale occorso al Sig. rivestiva il CP_1 Parte_3
ruolo di legale rappresentante della;
6) Vero che all'epoca dell'infortunio CP_1
pagina 3 di 40 mortale occorso al Sig. i Sig.ri , , Parte_3 CP_1 Controparte_2 CP_3
e (cfr. visura) erano soci illimitatamente responsabili Controparte_4 Controparte_5
della convenuta 7) Vero che alla nominata data del 22.03.2014 il Sig. CP_1 Pt_3
era stato, dalla società , comandato ad eseguire operazioni di demolizione di un
[...] CP_1
architrave dell'apertura del vano ascensore posto al primo piano della “c.d. palazzina uffici”
(cfr. a.e. sent. 22/12, pag. 5 III cpv, pag. 6 IV cpv) ; 8) Vero che, per l'esecuzione della lavorazione ordinatagli, il Sig. si poneva in posizione rialzata rispetto al piano di Parte_3
calpestio del primo piano, su un c.d. prisma di cemento (cfr. sent. 22/12 pag. 5 II cpv); 9)
Vero che in quelle circostanze, mentre si trovava sulla soglia del vano ascensore impugnando un martello pneumatico, il Sig. iniziava l'opera di demolizione parziale Parte_3
dell'architrave rivolgendo il martello pneumatico dall'esterno verso l'interno del vano ascensore (cfr. a.e. sent. 22/12 pag. 4 II cpv); 10) Vero che il Sig. durante ed a Parte_3
causa di tale lavorazione, perdeva il controllo del martello pneumatico, che, infatti, lasciava solo segni di scalfitura sul cemento dell'architrave; 11) Vero che, in diretta conseguenza di quanto sopra, il Sig. precipitava nel vuoto per oltre 7 metri atterrando sul fondo Parte_3
del vano ascensore;
12) Vero che a causa della caduta, come descritta, il 22.03.2007, il Sig.
subiva gravissime lesioni che poi ne cagionavano il decesso in data 24.03.2007 Parte_3
(come da relazione di consulenza medico legale relative al decesso di a firma Parte_3
Dott.ssa che si rammostra); 13) Vero che la soglia del vano ascensore alla Testimone_1
quale stava lavorando il Sig. era in quel momento, proprio per via della Parte_3
lavorazione da eseguire, priva di protezione e chiusura;
14) Vero che il vano ascensore sulla soglia del quale stava lavorando il Sig. era in quel momento privo di piano di Parte_3
calpesio; 15) Vero che il Sig. veniva infatti rinvenuto sul fondo del vano Parte_3
ascensore, dove erano stati rinvenuti i soli seguenti oggetti: un berretto insanguinato, una matita da muratore ed un metro, oltre ad un'asse di legno rotta;
16) Vero che il Sig. Pt_3
pagina 4 di 40 (cfr. pagg. 8 e ss. sent. 22/12 Tribunale di Bergamo), al tempo ed in occasione Pt_3
dell'infortunio, era lavoratore dipendente della 17) Controparte_1
Vero che il Sig. nella propria attività per conto di era privo di autonomia Parte_3 CP_6
dovendo eseguire direttive stringenti sui tempi e sui modi della prestazione conferite da parte della società o dei suoi preposti;
18) Vero che il Sig. osservava orario di lavoro Parte_3
fisso al pari degli altri lavoratori dipendenti della;
19) Vero che il Sig. CP_6 Parte_3
era soggetto a continui controlli da parte della ovvero dei suoi preposti;
20) Vero che CP_6
il Sig. in caso di riscontro negativo dei controlli era soggetto all'esercizio del Parte_3
potere disciplinare da parte del datore di lavoro;
21) Vero che il predetto potere direttivo, di controllo, organizzativo e disciplinare era esercitato dal Sig. dal dipendente CP_1
e/o comunque di altro personale all'uopo incaricato (a.e. Sig. per Pt_4 Parte_5
quanto concerne le presenze); 22) Vero che il Sig. qualche giorno prima CP_1
dell'infortunio, quale misura disciplinare, allontanò il Sig. dal cantiere;
23) Vero Parte_3
che , durante il rapporto con lo stesso intercorso, ha provveduto a fornire al Sig. CP_6 Pt_3
l'attrezzatura ed i materiali da lavoro;
24) Vero che il Sig. veniva pagato
[...] Parte_3
mensilmente (per le ore lavorate) presso la sede sociale della , spesso con pagamento CP_1
in denari contanti, da parte del legale rappresentante Sig. ovvero dalla CP_1
segretaria della società; 25) Vero che il datore di lavoro (e coloro che avevano un ruolo di responsabilità nel cantiere, come , , altri dipendenti e soci CP_1 Testimone_2
tutti) hanno omesso di valutare i rischi insiti alla concreta lavorazione richiesta al Parte_3
26) Vero che ha omesso di vigilare sul rispetto – e di far rispettare – al Sig. CP_6 Pt_3
le regole di sicurezza sul lavoro;
27) Vero che ha omesso di dotare il lavoratore
[...] CP_6
di dispositivi per la protezione della propria persona;
25) Vero che il Sig. , CP_1
quale socio e nella qualità di amministratore della società , datore di lavoro del CP_1
de cuius e responsabile del cantiere, ha omesso di vigilare sul modo di esecuzione dei lavori pagina 5 di 40 da parte del lavoratore;
26) Vero che anche gli altri soci della hanno omesso di CP_6
vigilare sul modo di esecuzione dei lavori commissionati al Sig. 27) Vero che Parte_3
anche gli altri soci della hanno omesso di vigilare sul rispetto delle misure di CP_6
sicurezza individuale e collettiva sul luogo di lavoro dove era impiegato il Sig. Parte_3
28) Vero che il Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso di rispettare ed CP_1 CP_6
omesso di far rispettare le norme sulla sicurezza e quelle previste dal Piano di Sicurezza;
29)
Vero che il Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso di adeguare il piano CP_1 CP_6
di sicurezza alle peculiarità della lavorazione commessa al Sig. 30) Vero che il Parte_3
Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso di informare il Sig. CP_1 CP_6 Parte_3
dei rischi e pericoli a cui sarebbe stato esposto nell'espletamento del lavoro per cui è causa;
31) Vero che il Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso di impartire al CP_1 CP_6
lavoratore alcuna formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sia sotto i Parte_3
profilo della sicurezza generica, che con riferimento al concreto lavoro che lo stesso avrebbe dovuto svolgere;
32) Vero che il Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso CP_1 CP_6
di predisporre e garantire che il lavorasse in condizioni di sicurezza ed ha Parte_3
omesso di vigilare sull'esecuzione della lavorazione di demolizione, sulla condotta degli altri addetti ai lavori e sull'operato dei responsabili per la sicurezza sul cantiere;
33) Vero che il
Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso di predisporre, rispettare e far CP_1 CP_6
rispettare le norme di sicurezza, anche per come previste dal piano operativo di sicurezza predisposto da 34) Vero che il Sig. al pari degli altri soci della Parte_2 CP_1
, ha omesso di garantire ed assicurare che il Sig. fosse dotato e gli fossero CP_6 Parte_3
fatti indossare, quale addetto alla demolizione cui era deputato, dispositivi di protezione individuale quali casco, guanti, calzature antiinfortunistiche, imbracatura di sicurezza per prevenire la caduta da rilevante altezza (mt. 7,70). 35) Vero che la demolizione dell'architrave eseguita dal Sig. è avvenuta sulla soglia del vano ascensore, con Parte_3
pagina 6 di 40 ausilio di un martello pneumatico, senza precauzione alcuna, ad altezza di oltre 7 metri dal fondo del vano ascensore;
36) Vero che il lavoratore al momento di esecuzione Parte_3
della demolizione di cui sopra, si trovava al primo piano – in posizione rialzata rispetto al piano di calpestio su un prisma di cemento – in diretta prossimità dell'apertura del vano ascensore ed operava da solo;
37) Vero che il Sig. al pari degli altri soci della CP_1
, ha omesso di garantire ed assicurare che l'uso, in corrispondenza della scoglia del CP_6
vano ascensore, del martello pneumatico maneggiato dal in occasione Parte_3
dell'infortunio avvenisse in situazione di sicurezza, ovvero che il lavoratore fosse adeguatamente assicurato o tenuto da una seconda persona ovvero che fossero predisposte opere provvisionali (ponteggi, coperture del vuoto del vano ascensore, parapetti) atte ad impedire la caduta del lavoratore nel vano ascensore;
38) Vero che (cfr. polizza per i rischi
R.C.T. e R.C.O. prodotta) , committente dei lavori edili eseguiti dalla Parte_2
, aveva sottoscritto con polizza n. 252893470, efficace alla CP_1 Controparte_7
data del sinistro per cui è causa del 22.03.2007; 39) Vero che, posta la gravità del sinistro e delle relative ripercussioni sui danneggiati ed eredi del considerata la possibile Parte_3
concorrente responsabilità del committente delle lavorazioni e per evitare annose controversie, ha provveduto ad istruire il sinistro n. 51254/2007, che infine ha Parte_1
definito transattivamente;
40) Vero che gli eredi e danneggiati dal decesso del Sig. Pt_3
sono: - la moglie - i cinque figli maggiorenni
[...] CP_8 Persona_2 Per_3
- la figlia (all'epoca dei fatti) minorenne
[...] Per_4 Persona_5 CP_9
CP_1
- i due genitori e - i sette fratelli Persona_6 CP_11 Persona_7 Per_8
e (cfr. atto dello
[...] Persona_9 Per_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13
stati di famiglia tradotti ed asseverati relativi alla famiglia di e;
41) Parte_3 Per_14
Vero che i nominati soggetti, per mezzo sei loro legali, hanno raggiunto con Parte_1
accordo transattivo, come da quietanze che si rammostrano;
42) Vero che il sinistro in pagina 7 di 40 oggetto è stato definito transattivamente mediante cessione a stessa dei diritti Pt_1
spettanti ai danneggiati in conseguenza del sinistro, contro esborso, oltre oneri legali, delle seguenti somme tutte erogate a titolo di risarcimento in favore dei qui di seguito nominati danneggiati: 1. (moglie residente in [...]) € 60.000,00; 2. (figlia CP_8 Parte_6
residente in [...]) € 60.000,00; 3. (figlia residente in [...]) € 60.000,00; Persona_3
4. ER (CI) TI (figlia residente in ) € 120.000,00; 5. (figlio Pt_1 Persona_5
residente in [...]) € 60.000,00; 6. (figlio residente in [...]) € 60.000,00; 7. CP_9
(figlia minore residente Albania) € 60.000,00; 8. (padre residente Persona_6 Per_14
in Albania) € 60.000,00; 9. (madre residente in [...]) € 60.000,00; CP_11
10. (fratello residente in ) € 60.000,00 11. (fratello Persona_7 Pt_1 Persona_8
convivente in Italia) € 60.000,00; 12. (fratello residente in ) € 60.000,00; Per_10 Pt_1
13. (sorella residente in [...]) € 23.333,00; 14. (sorella Persona_9 Persona_11
residente in [...]) € 23.333,00; 15. (sorella residente in [...]) € 23.333,00; Persona_12
16. (fratello residente in ) € 60.000,00; 44) Vero che gli eredi e danneggiati Persona_13 Pt_1
dal decesso del Sig. ovvero la moglie i cinque figli maggiorenni Parte_3 CP_8
la figlia (all'epoca dei Persona_2 Persona_3 Per_4 Persona_5 CP_9
CP_1 fatti) minorenne i due genitori e ed i sette fratelli Persona_6 CP_11 Per_7
e
[...] Persona_8 Persona_9 Per_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13
hanno percepito ed incassato le somme sopra esposte;
25) Vero che in conseguenza del sinistro che ci occupa le (oggi ) hanno subito esborsi per la somma di Pt_1 Parte_1
€ 909.999,00, oltre spese legali dei danneggiati per € 58.017,60 ed € 11.628,00 (come da fatture 34/08 Avv. Fabrizio Losito e 62/08 Avv. Marcello Brignoli prodotte) e quindi per complessivi € 979.644,60 (cfr. anche quietanze, fatture e pagamenti prodotti). Si indicano quali testimoni: , , , , Luogotenente Persona_8 Persona_13 Tes_3 Tes_4
M.A. dei Carabinieri Tucci Gerardo, Tecnico Asl Dott. , Tecnico Asl Dott. Persona_15
pagina 8 di 40 (ASL), SE, Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 Tes_8 Testimone_9
, Dott.ssa Avv. Fabrizio Losito, Avv. Marcello Brignoli;
Testimone_10 Testimone_1
Nel denegato caso di ammissione dell'avversaria capitolazione, per come dedotto in mem. ex art. 183 n.3 cpc, si richiede di essere ammessi alla controprova con i testi indicati nella memoria ex art. 183 cpc n. 2.
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, riservata ogni ulteriore istanza, si chiede ordine di esibizione ovvero acquisizione ex art. 210 e/o 213 cpc nei confronti del Tribunale Penale di
Bergamo con riferimento ai documenti contenuti al fascicolo 9949/07 RG notizie di reato
(dott.ssa ) e n. 7477/07 RG relativo alla sentenza n. 22/12; Per_1
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA si richiede, ove ritenuto opportuno, licenziamento di Ctu.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su qualsivoglia domanda e/o eccezione nuova e/o anche solo parzialmente diversa.
Dell'appellato
In via principale:
- rigettare, perché radicalmente infondate in fatto e in diritto, per tutti i concorrenti motivi esposti in narrativa, le domande proposte dall'appellante
“ , nonché ogni avversa domanda eventualmente svolta da altri Parte_1
appellati, con conseguente conferma della sentenza impugnata salvo quanto dalla stessa statuito in ordine alle spese di lite;
- per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 21/10/2022,
in particolare sub par. “11.”, riformare parzialmente la sentenza n. 2002/21
pubblicata in data 08/11/2021, resa dal Tribunale di Bergamo nella causa n.
8817/16 R.G., limitatamente a quanto statuito in ordine alle spese di lite, (i) pagina 9 di 40 ponendo le spese di lite del signor a carico di “ Controparte_2 Parte_1
, ovvero (ii) diversamente ripartendole tra le parti, senza oneri per il
[...]
signor Controparte_2
In via subordinata:
- previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., respingere, per tutte le concorrenti ragioni di cui in narrativa, le domande avversarie proposte nei confronti del signor sia in Controparte_2
proprio sia nella sua qualità di (ex) socio dell'appellata contumace “
[...]
, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto Controparte_1
dal deducente all'appellante “ , ovvero, in subordine, che è Parte_1
dovuto nella misura minima che sarà determinata;
- per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 21/10/2022,
in particolare sub par. “11.”, riformare parzialmente la sentenza n. 2002/21
pubblicata in data 08/11/2021, resa dal Tribunale di Bergamo nella causa n.
8817/16 R.G., limitatamente a quanto statuito in ordine alle spese di lite, (i)
ponendo le spese di lite del signor a carico di “ Controparte_2 Parte_1
, ovvero (ii) diversamente ripartendole tra le parti, senza oneri per il
[...]
signor Controparte_2
In via istruttoria:
- qualora ammessi i capitoli di prova proposti dall'appellante, ammettersi pagina 10 di 40 prova testimoniale – ove non ritenuta superflua e senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio – sottoponendo anche al teste Ing. Tes_11
di seguito generalizzato, i capitoli di prova ammessi;
[...]
- ammettersi altresì la prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
1) “Vero che nell'ambito dell'esecuzione di opere edili all'interno della cd. “palazzina uffici”
commissionate da “ ad “ presso il sito produttivo di Parte_2 CP_1
ER (Bg), di proprietà della stessa “ , in corso di esecuzione nel mese Parte_2
di marzo 2007, le decisioni e le direttive di competenza della “ , ed in CP_1
particolare quelle inerenti la gestione e l'organizzazione del cantiere, e la sicurezza degli operai, venivano avocate a sé dall'amministratore della “ signor CP_1 CP_1
e le connesse istruzioni ed indicazioni venivano impartite unicamente dallo stesso”
[...]
Si indica quale teste per il capitolo di prova sopra indicato l'Ing. (c.f. Testimone_11
, residente in [...]) CodiceFiscale_1
In ogni caso:
- compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <1) articolo di cronaca;
2) sentenza
22/2012 del Tribunale di Bergamo;
3) contratto di assicurazione n.252893470; Parte_7
4) quietanze relative a liquidazioni in favore di (moglie residente in [...]) € CP_8
60.000,00 e delega per incasso a;
5) quietanze relative a liquidazioni in favore di Persona_8
(figlia residente in [...]) € 60.000,00 e delega per incasso a Parte_6 [...]
6) quietanze relative a liquidazioni in favore di (figlia residente in Per_8 Persona_3
Albania) € 60.000,00 e delega per incasso a;
7) quietanze relative a liquidazioni Persona_8 pagina 11 di 40 in favore di VE OC (figlia residente in ) € 120.000; 8) quietanze relative a liquidazioni in Pt_1
favore di (figlio residente in [...]) € 60.000,00 e delega per incasso a Persona_5 [...]
9) quietanze relative a liquidazioni in favore di (moglie residente in Per_8 CP_9
Albania) € 60.000,00 e delega per incasso a;
10) quietanze relative a liquidazioni Persona_8
in favore di (figlia minore residente in [...]) € 60.000,00 e per essa alla madre Persona_6
ricorso al giudice tutelare e provvedimento del Tribunale di Bergamo in data CP_12
05/08/2008 e delega per incasso a;
11) quietanze relative a liquidazioni in favore Persona_8
di (padre residente in [...]) € 60.000,00 e delega per incasso a Per_14 [...]
12) quietanze relative a liquidazioni in favore di madre residente in Per_8 CP_11
Albania) € 60.000,00 e delega per incasso a;
13) quietanze relative a liquidazioni Persona_8
in favore di (fratello convivente in ) € 60.000,00; 14) quietanze relative a Persona_7 Pt_1
liquidazioni in favore di fratello convivente in ) € 60.000,00; 15) quietanze Persona_8 Pt_1
relative a liquidazioni in favore di AT DA (sorella residente in [...]) € 23.333,00 e delega per incasso a;
16) quietanze relative a liquidazioni in favore di Persona_8 Per_10
(fratello convivente in ) € 60.000,00; 17) quietanze relative a liquidazioni in favore di Pt_1 Per_11
(sorella residente in [...]) € 23.333,00 e delega per incasso a;
18)
[...] Persona_8
quietanze relative a liquidazioni in favore di (sorella residente in [...]) € Persona_12
23.333,00 e delega per incasso a;
19) quietanze relative a liquidazioni in favore Persona_8
di (fratello residente in Italia) € 60.000,00; 20) fatture 34/08 Avv. Fabrizio Losito e CP_13
62/08 Avv. Marcello Brignoli;
21) stati di famiglia di e tradotti ed Per_14 Parte_3
asseverati; 22) pagamenti: nn.13 distinte di pagamento e nn.6 assegni;
23) visura camerale CCIAA
IL GS snc e recesso di soci dalla snc in data 02/03/2012; 24) racc.ar 11/06/2012; 11/06/2012;
24/11/2014; 16/07/2015, intimazione stragiudiziale notificata il 06/12/2013>>, Parte_1
ha convenuto in giudizio la società
[...] Controparte_1
in proprio e quale socio della predetta società, CP_1 CP_2
quale socio della predetta società, ,
[...] CP_3 Controparte_4
pagina 12 di 40 e quali ex soci della predetta società, chiedendo Controparte_5
disporsene la condanna in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 979.644,60, ovvero al risarcimento di tutti i danni subiti, esercitati e/o risarciti dall'attrice, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti,
nella misura emersa in corso di causa, oltre a spese, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto a quello dell'effettivo pagamento.
A tal fine ha esposto:
1) che in data 22 marzo 2007, nelle prime ore della mattina, presso il cantiere in ER (BG), all'interno dello stabilimento della aperto Parte_2
per lavorazioni edili all'interno della c.d. “palazzina uffici” era occorso al sig.
un grave incidente che ne avrebbe cagionato la morte in data Parte_3
24 marzo 2007;
2) che il Tribunale Penale di Bergamo – fascicolo 9949/07 RG notizie di reato
(dott.ssa ) e n.7477/07 RG – aveva ricostruito i fatti e le responsabilità Per_1
nella sentenza n.22/2012, prodotta in atti, ivi attribuendo, a vario titolo,
all'imputato la responsabilità per il decesso di CP_1 Pt_3
(omicidio colposo ex art.589 c.p.);
[...]
3) che la pubblica autorità (vedi sent. n.22/2012), compiendo le indagini del caso, aveva potuto ricostruire i fatti ed accertare le responsabilità per l'accaduto;
pagina 13 di 40 4) che i predetti lavori edili erano stati affidati dalla committente Parte_2
all'impresa, costituita in forma societaria, con ragione sociale
[...] CP_1
[...]
5) che all'anzidetta data del 22/03/2007 il sig. stava operando Parte_3
come lavoratore irregolare alle dipendenze della società CP_1
6) che , all'epoca dell'infortunio mortale occorso al sig. CP_1
, rivestiva il ruolo di legale rappresentante della Parte_3 CP_1
7) che all'epoca dell'infortunio mortale occorso al sig. i Parte_3
NO , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e erano soci Controparte_4 Controparte_5
illimitatamente responsabili della società (vedi visura); CP_1
quanto alla dinamica del sinistro:
8) che all'anzidetta data del 22/03/2007 il sig. era stato Parte_3
comandato dalla società di eseguire operazioni di demolizione di CP_1
un architrave dell'apertura del vano ascensore posto al primo piano della c.d.
“palazzina uffici” (sentenza 22/12 pag. 5, terzo capoverso, pag.6, quarto capoverso);
9) che per l'esecuzione della lavorazione ordinatagli il sig. si Parte_3
era posto in posizione rialzata rispetto al piano di calpestio del primo piano, su un c.d. prisma di cemento (sentenza 22/12, pag.5, secondo capoverso);
pagina 14 di 40 10) che in tali circostanze, mentre si trovava sulla soglia del vano ascensore impugnando un martello pneumatico, il sig. aveva iniziato Parte_3
l'opera di demolizione parziale dell'architrave rivolgendo il martello pneumatico dall'esterno vero l'interno del vano ascensore (sentenza 22/12 pag.
4, secondo capoverso);
11) che il sig. , durante tale operazione, aveva perso il Parte_3
controllo del martello pneumatico, che, infatti, lasciava solo segni di scalfitura sul cemento dell'architrave;
12) che in diretta conseguenza di quanto sopra il sig. era Parte_3
precipitato nel vuoto per oltre 7 metri atterrando sul fondo del vano ascensore;
quanto alle conseguenze dell'evento:
13) che il sig. , il quale aveva subito nell'occorso gravissime Parte_3
lesioni, portato all'ospedale, sarebbe ivi deceduto due giorni dopo, il
24/03/2007;
quanto alla qualificazione giuridica del rapporto tra il sig. e la Parte_3
società : Controparte_1
14) che il sig. , come ricostruito dal Tribunale di Bergamo Parte_3
(pag.9 sentenza 22/12) aveva operato nel cantiere come lavoratore dipendente di tale società;
15) che, infatti, seppur non regolarmente assunto, egli aveva lavorato alle pagina 15 di 40 dipendenze della stessa con modalità corrispondenti a quelle ordinariamente proprie del lavoro subordinato, delle quali infatti emergevano diversi caratteri:
a) assenza di autonomia nella prestazione dell'attività lavorativa;
b) posizione di assoggettamento all'esercizio del potere direttivo, di controllo, organizzativo e disciplinare dell'azienda e, in particolare, per quest'ultima, del sig. e CP_1
del dipendente e/o di altro personale (il sig. per Pt_4 Parte_5
quanto concerne le presenze); c) predisposizione e fornitura da parte dell'azienda delle attrezzature e dei materiali di lavoro;
d) pagamento in contanti presso la sede della società da CP_1 CP_1 Controparte_1
parte del medesimo o della segretaria dell'azienda; CP_1
quanto alla responsabilità dei convenuti:
16) che responsabili dell'infortunio mortale dovevano considerarsi i convenuti,
in quanto datori di lavoro, per aver omesso di garantire al sig. Parte_3
la sicurezza sul luogo ed in occasione di lavoro, all'interno del cantiere posto nella palazzina uffici presso l'impianto della (committente Parte_2
delle opere) per la demolizione dell'architrave all'entrata del vano ascensore commissionata al predetto;
Parte_3
17) che inoltre i convenuti dovevano ritenersi responsabili dell'infortunio mortale occorso a quest'ultimo per aver omesso di valutare i rischi insiti nella lavorazione a lui commissionata e per aver omesso di impartire al lavoratore le più elementari regole di sicurezza nonché per non averlo dotato di dispositivi pagina 16 di 40 per la protezione della sua persona per aver omesso di adottare le dovue e necessarie cautele atte ad evitare l'evento fatale;
18) che pertanto i convenuti avevano nella specie operato, anche mediante omissione, in violazione delle norme antinfortunistiche generiche e specifiche da adottare sui luoghi di lavoro, giusta il disposto di cui al d.lgs 626/94 (art.4),
al d.lgs 494/96 (art.12), del DPR 164/56 (artt.16, 68), degli artt.2087, 1218 e
2051, 2050, 2049, 2043 c.c.;
19) che dell'evento infortunistico e delle relative conseguenze dovevano rispondere sia la società datrice di lavoro sia illimitatamente e solidalmente i relativi soci;
quanto alla domanda fatta valere nel presente giudizio:
20) che la società che aveva commesso alla i Parte_2 CP_1
lavori, poi da quest'ultima fatti eseguite al sig. , aveva in Parte_3
precedenza sottoscritto con polizza n.252893470, Controparte_7
efficace alla data del sinistro;
21) che creditori del risarcimento per il decesso del sig. erano: Parte_3
la moglie i cinque figli maggiorenni CP_8 Persona_2
la Persona_3 Per_4 Persona_5 CP_9
figlia (all'epoca dei fatti) minorenne i due genitori Persona_6 CP_10
e d i sette fratelli CP_11 Persona_7 Persona_8
pagina 17 di 40 AT DA, e Per_10 Persona_11 Persona_12
atti dello stato di famiglia tradotti ed asseverati); CP_13
22) che il sinistro era stato definito transattivamente, col pagamento:
1. A
(moglie residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 2. Ad CP_8
(figlia residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 3. Ad Parte_6
(figlia residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 4. A Persona_3
ER (CI) TI (figlia residente in ) della somma di € 120.000,00; 5. Pt_1
A (figlio residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 6. Ad Persona_5
(figlio residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 7. Ad CP_9
(figlia minore residente Albania) della somma di € 60.000,00; 8. Persona_6
A (padre residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 9. A Per_14
(madre residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 10. A CP_11
(fratello residente in ) della somma di € 60.000,00 11. A Persona_7 Pt_1
(fratello convivente in ) della somma di € 60.000,00; 12. Persona_8 Pt_1
Ad (fratello residente in ) della somma di € 60.000,00; 13. A Per_10 Pt_1
(sorella residente in [...]) della somma di € 23.333,00; 14. A Persona_9
(sorella residente in [...]) della somma di € 23.333,00; 15. A Persona_11
(sorella residente in [...]) della somma di € 23.333,00; 16. A Persona_12
(fratello residente in ) della somma di € 60.000,00, con Persona_13 Pt_1
cessione all'attrice dei diritti spettanti ai danneggiati in conseguenza Pt_1
del sinistro, contro esborso, oltre oneri legali, delle anzidette somme, in pagina 18 di 40 concreto effettivamente avvenuto, come da quietanze prodotte in atti con contestuale cessione dei diritti alla compagnia assicuratrice;
23) che quest'ultima aveva pertanto erogato a tale titolo la somma di €
909.999,00, oltre spese legali dei danneggiati per € 58.017,60 ed € 11.628,00
(come da fatture 34/08 avv. Fabrizio Losito e 62/08 avv. Marcello Brignoli),
per un importo complessivo di € 979.644,60;
24) che la compagnia assicuratrice attrice, avendo tacitato i danneggiati, aveva diritto ex art.1916 c.c. di rivalersi nei confronti dei responsabili dell'infortunio,
dalla stessa individuati nei soggetti convenuti in giudizio e sopra indicati;
25) che la morte del sig. era stato cagionato da fatto e colpa Parte_3
del sig. , amministratore della società e già CP_1 CP_1
condannato in sede penale, tenuto a rispondere, in via solidale e/o alternativa,
con la società dei danni subiti dai predetti congiunti del sig. CP_1
in conseguenza dell'infortunio mortale occorso a Parte_3
quest'ultimo;
26) che dei predetti danni dovevano rispondere in solido con la società
[...]
tutti coloro che alla data del sinistro ne erano soci, attesa la relativa CP_1
responsabilità solidale ed illimitata giusta il disposto dell'art.2290 cc in combinato disposto con l'art.2293 cc.
***
pagina 19 di 40 I NO , e CP_3 Controparte_4 CP_5
pur se regolarmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti,
[...]
rimanendo contumaci;
si sono invece costituiti resistendo alle pretese attoree il sig. , in proprio e quale legale rappresentante della CP_1
società , ed il sig. . Controparte_1 Controparte_2
***
, in proprio e quale legale rappresentante della società CP_1
previa richiesta ex art.75 n.3 cpp di Controparte_1
sospensione del giudizio civile fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, affermata l'inapplicabilità alla fattispecie delle statuizioni di cui agli artt. 651 e 654 cpp, riferibili alle sole sentenze penali irrevocabili, mentre nella specie era stata proposta impugnazione avverso la sentenza penale di primo grado, nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, basata esclusivamente su quanto contenuto nella sentenza penale impugnata, negando che il sig. , nella qualità di CP_1
legale rappresentante della società fosse stato datore di lavoro CP_1
dell'infortunato , il quale, a suo dire, si sarebbe trovato nel Parte_3
cantiere di Boltriere a sua insaputa;
ha a tale proposito che l'unico Parte_2
accusatore sarebbe stato il fratello della vittima, , il quale, Persona_8
lavoratore autonomo, avrebbe condotto con sé la vittima nel cantiere, ed avrebbe ingiustamente accusato lo al fine di sgravarsi dalla CP_1
pagina 20 di 40 responsabilità per l'infortunio mortale occorso al fratello;
ha infine contestato legittimità e congruità degli esborsi erogati nei confronti dei soggetti percettori indicati in citazione. Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia
l'ill.mo tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale: sospendere il
presente giudizio fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad
impugnazione, ex art. 75 n.3 cpp. Nel merito: respingere la domanda promossa dalla società
attrice nei confronti del convenuto esponente, in quanto infondata sia in punto an che in
punto quantum debeatur. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda avversaria, limitare l'importo dovuto nella misura che sarà ritenuta di giustizia.>>
***
costituendosi, eccepita l'improcedibilità del giudizio per Controparte_2
omesso ricorso alla mediazione obbligatoria (dovuta trattandosi di contratti assicurativi), nonché nel merito l'estinzione della pretesa avversa per intervenuta prescrizione ex art.2953, comma 2, c.c., o in subordine ex art.2947
(maturando in tal caso in data 24/03/2012, cinque anni dopo la data del decesso, cioè prima della lettera raccomandata dell'11/06/2012), ha anzitutto evidenziato che all'esito della sentenza penale era stato escluso che egli avesse operato come capo cantiere, essendo invece risultato che egli era capo squadra ma in altro ambito, e che pertanto doveva ritenersi del tutto estraneo alla vicenda per cui è causa e quindi alla relativa responsabilità, per poi invocare in proprio favore la disciplina di cui all'art.2055 c.c., il quale, in tema di responsabilità solidale, stabilisce che <colui che ha risarcito il danno ha pagina 21 di 40 regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità
della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate>>,
da cui discenderebbe l'insussistenza di ogni sua responsabilità, perché assolto in sede penale;
con riguardo all'azione di rivalsa, in particolare, il ha CP_2
affermato che, sebbene l'attrice avesse qualificato la propria azione quale rivalsa ex art.1916 c.c., la stessa aveva evidenziato di essere cessionaria “dei
diritti spettanti ai danneggiati in conseguenza del sinistro”; da tale premessa ha derivato che , al fine di ottenere la sua condanna al pagamento Parte_1
richiesto avrebbe dovuto provarne la responsabilità, con ogni onere al riguardo a carico di parte attrice;
tanto premesso, ha inoltre osservato che Parte_1
aveva spontaneamente provveduto ai pagamenti di cui andava chiedendo il ristoro senza che sulla stessa gravasse alcun obbligo di pagamento;
Parte_1
avrebbe quindi indebitamente provveduto ai pagamenti non essendovi
[...]
tenuta; infatti, giusta il contenuto del contratto di assicurazione sottoscritto tra e la prima si era obbligata a tenere indenne la Parte_1 Parte_2
seconda – per quanto qui rileva – di quanto esse fosse tenuta a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali era stata stipulata l'assicurazione; poiché: a) l'attrice aveva fondato la sua azione sulle risultanze della sentenza penale;
b) quest'ultima non aveva evidenziato alcuna pagina 22 di 40 responsabilità in capo a e c) nei rischi per i quali era stata Parte_2
stipulata l'assicurazione erano compresi “i danni cagionati a terzi (anche dipendenti dalle imprese appaltatrici) semprechè la responsabilità” fosse
“imputabile all ”, il fatto stesso che nella sentenza penale non fosse Parte_8
emersa responsabilità della nella causazione dell'infortunio Parte_2
mortale varrebbe a dimostrare il carattere indebito del pagamento effettuato dalla compagnia assicuratrice, che non vi era tenuta in assenza di responsabilità del proprio assicurato;
avendo pertanto l'attrice pagato tanto spontaneamente quanto indebitamente, esse non avrebbe titolo per chiederne ristoro ai pretesi responsabili, e, quindi, al Del che avrebbe fornito CP_2
implicita conferma l'attrice stessa la quale nell'atto di citazione aveva affermato di aver provveduto al pagamento “considerata la possibile
concorrente responsabilità del committente” e “per evitare annose
controversie”. Il ha poi contestato la quantificazione del risarcimento CP_2
così come effettuata dalla controparte eccependo l'inopponibilità nei suoi confronti degli accordi transattivi sottoscritti dall'attrice. Ha concluso:
<
eccezione, sia di merito sia istruttoria, ed esperito ogni più opportuno accertamento: in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta con il presente giudizio, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
in via preliminare di pagina 23 di 40 merito: accertare e dichiarare, in capo all'attrice, l'intervenuta prescrizione anche per i motivi esposti in narrativa;
in via principale: previo ogni più
opportuno accertamento e declaratoria, anche ai sensi dell'art.2055 cod.civ.,
respingere per tutte le concorrenti ragioni di cui in narrativa le domande avversarie proposte nei confronti del signor sia in proprio sia Controparte_2
nella sua qualità di socio della convenuta “ CP_1 Controparte_1
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal deducente all'attrice Parte_1
ovvero, in subordine, che è dovuto nella misura minima che sarà
[...]
determinata. In via istruttoria: omissis. In ogni caso: emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.>>
***
Respinta l'eccezione di improcedibilità, in quanto la causa non aveva ad oggetto rapporti assicurativi, autorizzata la richiesta concessione di termini per il deposito ex art.183, 6° comma, cpc di memorie integrative, il giudice con ordinanza 6/09/2017, in accoglimento dell'eccezione ex art.75, comma 3, cpp,
ha disposto la sospensione del processo fino alla pronuncia di sentenza penale non più soggetta ad impugnazione.
Offrendo in comunicazione copia autentica della sentenza n.100/2018 della corte d'appello di Brescia con certificazione di passaggio in giudicato ed allegato dispositivo della Corte di Cassazione, ha in data Parte_1 pagina 24 di 40 15/04/2019 depositato ricorso per riassunzione del giudizio rilevando che con la citata sentenza n.1000/2018 la corte d'appello di Brescia aveva confermato la condanna e la colpevolezza dell'imputato , solo riducendone CP_1
la pena e che la SC di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dal predetto proposto avverso la citata sentenza della corte d'appello.
Con ordinanza 12/02/2020 il giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/10/2020. Rinviata la causa per pendenza di trattative, alla successiva udienza del 1/12/2020 il giudice ha posto la causa in decisione con termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con sentenza n.2002/2021 il Tribunale di Bergamo ha definito la lite respingendo a spese compensate le pretese di parte attrice, in quanto infondate.
A tale proposito, premesso che aveva agito in Parte_1
giudizio per ottenere, dai soggetti ritenuti a vario titolo responsabili per il sinistro in cui aveva perso la vita il rimborso delle somme da essa Parte_3
erogate ai familiari della vittima, in qualità di assicuratrice della responsabilità
civile di e che l'azione era stata promossa in forza del diritto Parte_2
di surrogazione dell'assicuratore previsto dall'art. 1916 c.c.., il giudice ha pagina 25 di 40 anzitutto affermato che la surrogazione assicurativa trova applicazione in tutti i casi di assicurazione contro i danni, ivi compresa l'assicurazione della responsabilità civile e che nell'assicurazione della responsabilità civile perché
sia concepibile una surrogazione dell'assicuratore, è necessario che l'assicurato sia individuabile come uno dei corresponsabili del danno: ciò perchè il primo presupposto per l'esercizio della surrogazione assicurativa è costituito dalla titolarità in capo all'assicurato di un credito nei confronti di un terzo in cui subentra l'assicuratore; poiché quando il danno risulta causato da più
corresponsabili, l'assicurato-corresponsabile è titolare del credito di regresso verso gli altri corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055, comma 2, c.c,
l'assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili che abbia risarcito il terzo per intero può surrogarsi (ex art. 1916 c.c.) in tale diritto di regresso;
se, invece, l'assicuratore, ritenendo erroneamente la sussistenza della corresponsabilità dell'assicurato, paga il danneggiato, non può agire in surrogazione nei confronti del responsabile, in quanto, non vantando l'assicurato-non corresponsabile alcun diritto di regresso nei confronti del responsabile, la successione dell'assicuratore in tale diritto evidentemente non può avvenire.
Tanto premesso in punto di diritto, in linea di fatto il Tribunale ha rilevato che nella specie l'assicurata non poteva essere ritenuta Parte_2
corresponsabile dell'infortunio occorso a perché dalla sola qualità Parte_3
pagina 26 di 40 di committente di un appalto non deriva di per sé la corresponsabilità per gli infortuni che si verificano nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati;
è vero che la qualità di committente comporta degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma, per attribuire al committente la corresponsabilità dell'infortunio occorso a un dipendente (regolare o irregolare) dell'appaltatore, è necessario accertare non solo che uno di tali doveri sia stato violato, ma anche che la violazione abbia avuto una concreta relazione causale con l'evento; ebbene, nell'atto di citazione, in cui risultava prospettata la responsabilità esclusiva di e della società CP_1
dallo stesso rappresentata, si era espressamente dato atto del fatto che la decisione in ordine al pagamento dell'indennizzo era stata assunta sulla base della mera possibilità astratta di una concorrente responsabilità della committente;
sennonché nella sentenza penale siffatta corresponsabilità risulta era stata positivamente esclusa con specifico riferimento alla posizione del responsabile dello stabilimento di ER dalla Parte_9
il quale era stato assolto dal reato di omicidio colposo;
l'unica omissione
[...]
specificamente contestata al responsabile della committente, con riferimento alla mancata verifica dell'idoneità tecnica del datore di lavoro della vittima, era stata ritenuta, anche ove sussistente, comunque irrilevante, in quanto priva di relazione causale con l'infortunio attribuito in via esclusiva all'assorbente negligenza del datore di lavoro di fatto.
pagina 27 di 40 Il pagamento dell'indennizzo, quindi, era avvenuto perché era stata ritenuta sussistente una responsabilità dell'assicurato che, invece, era stata esclusa.
Ne conseguiva che a siffatto pagamento non poteva correlarsi un trasferimento all'assicuratore di un diritto di regresso verso i responsabili che l'assicurato, in quanto non corresponsabile del sinistro, non aveva.
Di qui il rigetto non solo delle domande proposte dall'attrice nei confronti di quale datore di lavoro di fatto già ritenuto responsabile CP_1
in sede penale con sentenza irrevocabile, e della Controparte_1
quale società dallo stesso rappresentata, ma anche
[...]
di quelle proposte nei confronti di , Controparte_2 CP_3
e , convenuti quali soci Controparte_4 Controparte_5
illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione
[...]
, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per il motivo che Parte_1
segue; costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame Controparte_2
avversario col favore delle spese, instando, in via di appello incidentale, per la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite anche per il primo grado;
gli altri appellanti, sebbene regolarmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
pagina 28 di 40 La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 luglio 2025, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame sottopone a censura la sentenza Parte_1
impugnata sostenendo che erroneamente il giudice di prime cure aveva subordinato l'esercizio della rivalsa di cui all'art.1916 c.c. all'accertamento della sussistenza di una situazione di corresponsabilità nella causazione del sinistro in capo all'assicurato.
Per un verso rivendica all'uopo il diritto di surrogazione legale ai sensi dell'art.1203 n. 3 c.c. (<La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
… 3) a vantaggio di colui che essendo tenuto con altri o per altri al pagamento
del debito aveva interesse di soddisfarlo>>), nell'interpretazione che ne era stata fatta in sede di legittimità con la sentenza n.5245/2004; per altro verso si duole dell'omessa considerazione della cessione dei diritti intervenuta a favore della compagnia assicuratrice da parte dei danneggiati all'atto della sottoscrizione della quietanza (<Clausola n.1: il percipiente cede alla società
solvente i propri diritti di rivalsa nei confronti del responsabile civile>>).
***
L'impugnazione è fondata sotto entrambi i profili.
pagina 29 di 40 Ricorrono anzitutto nella specie tutti i presupposti per l'operatività della surrogazione legale così come individuati nella citata sentenza della SC di
Cassazione, la quale in tale sentenza afferma che <la surrogazione legale
opera anche nel caso in cui l'adempimento del terzo sia avvenuto in assenza di
un obbligo giuridico, purché: ricorra l'interesse del solvens;
il diritto al
rimborso trovi titolo in un rapporto giuridico tra i due soggetti, preesistente al
pagamento; venga esclusa la spontaneità dell'adempimento>>: nella specie sussistono con ogni evidenza tutti e tre i predetti requisiti:
1) il pagamento effettuato trova titolo nel contratto di assicurazione stipulato dalla società attrice con la società (polizza 252893470, Parte_2
recante copertura di RCO) in data antecedente quella dell'evento infortunistico;
nelle quietanze è reso evidente il richiamo al disposto di cui all'art.1917 c.c., il quale stabilisce che <Nell'assicurazione della
responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di
quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità
dedotta nel contratto….L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta,
ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede…>>: nessun dubbio può quindi sussistere in ordine alla correlazione causale tra l'effettuazione da parte della società attrice del pagamento delle somme a titolo pagina 30 di 40 di risarcimento dei danni ai familiari della vittima e la precedente stipulazione di polizza con copertura RCO tra la medesima compagnia assicuratrice attrice;
2) il pagamento ha avuto luogo nel settembre del 2008 mentre è del gennaio
2012 la sentenza n.22/2012 con la quale il signor responsabile CP_14
per conto della società committente dell'appalto, dello Parte_2
stabilimento di ER, e responsabile dei lavori di ampliamento in corso di esecuzione, è stato assolto dall'accusa di omicidio colposo formulata nei suoi confronti perché lo stesso, in base al capo di imputazione, <ometteva di attenersi
alle misure generali di tutela previste dalla legge nella fase di esecuzione del progetto e di
organizzazione delle operazioni di cantiere, con riguardo segnatamente alla durata delle
varie fasi di lavoro e ai problemi per la sicurezza derivanti dalla simultaneità di alcune di
esse; ometteva di verificare completamente l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi>>; in precedenza, e cioè in data 4/06/2007 la
ASL competente (Dipartimento di prevenzione medico – Ufficio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) aveva ravvisato a carico del
Committente/Responsabile dei Lavori Dott. le seguenti <ipotesi Tes_3
di reato>>: <art.3 D. Lgs 494/1996 Obblighi del committente o del responsabile dei
lavori. Comma 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.626 del 1994. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che
si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il pagina 31 di 40 responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Comma
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento di lavori ad
un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato. Art.6 comma 2 in relazione all'art.5 comma 1
lett. a) D. Lgs. 494/1996 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.
1. Il
committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La delegazione del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).
Art.5 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
1. Durante la realizzazione
dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con
opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dele imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro>>; con ogni evidenza al momento dell'accordo transattivo
(settembre 2008) era tutt'altro che certa l'insussistenza di ogni responsabilità
per l'accaduto in capo alla committente società per aver Parte_2
quest'ultima regolarmente ottemperato alle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro per il caso di appalto interno, e tanto meno in capo al Responsabile
dei Lavori Dott. del cui operato la avrebbe Tes_3 Parte_2
dovuto rispondere ex artt.1228 cc e/o ex art.2049 cc;
la compagnia assicuratrice aveva pertanto senz'altro interesse a chiudere la vertenza con un pagina 32 di 40 accordo conciliativo atto a limitare i costi da sostenere, destinati certamente ad aggravarsi in caso di protrazione nel tempo del contenzioso in essere con gli stretti congiunti della vittima, e senza che in quel momento vi fosse alcuna certezza in ordine alla futura assoluzione della committente da responsabilità
civile;
3) il pagamento ha avuto luogo dopo che già era stato attivato nei confronti della un contenzioso in ordine alla responsabilità civile per Parte_2
l'infortunio mortale del signor la circostanza è resa evidente dal Parte_3
fatto stesso dell'apertura del sinistro, non altrimenti possibile se non a seguito di denuncia da parte dell'assicurato; è stato effettuato dopo che al Dott.
collaboratore o dipendente della del cui operato CP_14 Parte_2
doveva quindi rispondere ex artt. 1228 e/o 2049 c.c., erano state Parte_2
già mosse dalla ASL le contestazioni di cui sopra;
pertanto, aperto il sinistro, e valutata complessivamente la situazione, la compagnia assicuratrice ha instaurato con la controparte una trattativa sfociata nell'accordo transattivo attuato con le quietanze prodotte in copia agli atti;
con ogni evidenza non si è
trattato di un adempimento spontaneo, bensì della corresponsione di somme di denaro a tacitazione di pretese risarcitorie non certo manifestamente infondate.
Ricorrendo pertanto tutti e tre i requisiti richiesti nella sentenza n.5245/2004
della SC di Cassazione, va pertanto accolta la tesi di parte appellante secondo cui nella specie sussisterebbero i presupposti per l'operatività della pagina 33 di 40 surrogazione legale secondo il disposto di cui all'art.1203 n.3 c.c.
***
E' fondata anche l'altra osservazione di parte appellante, circa l'omessa valorizzazione della cessione dei diritti in favore del solvens, espressamente comunicata dai singoli percipienti con l'atto di quietanza da loro sottoscritto, e senza che sussista contestazione in ordine all'effettuazione dei pagamenti sulla base dei quali è richiesta la surroga. La predetta cessione dei diritti dal percipiente al solvente produce infatti a favore di quest'ultimo gli effetti di cui all'art.1201 (surrogazione per volontà del creditore), a mente del quale <il
creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri
diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e
contemporaneamente al pagamento>>, requisiti, questi ultimi, entrambi presenti nella specie.
***
Accertata quindi la ricorrenza nella specie dei requisiti di legge per l'esercizio della surroga in favore dell'odierna appellante, si tratta di verificare la fondatezza o meno delle domande di parte attrice, riproposte in grado d'appello ex art.346 cpc per il caso di accoglimento del motivo di gravame sulla surroga.
Ebbene al riguardo dalla lettura delle sentenze penali acquisite agli atti emerge:
pagina 34 di 40 a) che il sig. era presente nel cantiere presso il capannone della Parte_10
quale lavoratore irregolare alle dipendenze della , Parte_2 CP_1
retribuito da o dalla segretaria;
CP_1
b) che l'infortunio era accaduto mentre il predetto si trovava su un piano rialzato in prossimità del vano cavo destinato all'ascensore, sprovvisto di idonee protezioni, tali non potendosi ritenere – come dimostrato proprio dall'evento infortunistico verificatosi – gli sbarramenti ivi collocati, idonei a proteggere colui che si fosse trovato semplicemente a transitare nei pressi dell'apertura ma non anche a proteggere che vi si fosse trovato per lavorare:
esse, infatti, impedivano l'accesso alla soglia e ostacolavano la lavorazione sulla stessa;
per tale motivo era stato necessario rimuovere uno dei montanti di ferro verticali installati in loco, nel mentre le protezioni orizzontali costituite da assi di legno erano chiaramente inidonee per la loro altezza, insufficiente ad evitare una possibile caduta del lavoratore che si fosse trovato a lavorare ad una certa altezza dal suolo.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la responsabilità civile, ai sensi dell'art.2087 cc e della normativa prevenzionale specifica (artt.16 e 68 DPR
164/1956, 4 D.LGS 626/1994; 3, 5, 6 E 12, d.lgs 494/1996), per omessa attuazione delle misure previste dal piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza a tutela della sicurezza dei lavoratori dal rischio di caduta dall'alto, per aver la datrice di lavoro società e per essa il CP_1
pagina 35 di 40 suo legale rappresentante , ordinato, o comunque consentito, al CP_1
signor di effettuare lavori di demolizione in corrispondenza del Parte_3
vano ascensore della palazzina in costruzione ad oltre due metri di altezza dal suolo senza adottare idonee misure provvisionali o precauzionali atte ad evitare la caduta all'interno del vano stesso.
In solido con la società rispondono ex art.2291 c.c. gli altri CP_1
convenuti, in quanto soci della collettiva, e, quindi, illimitatamente e solidalmente responsabili con essa delle relative obbligazioni.
La liquidazione del danno, nella misura sopra indicata, è da ritenersi congrua,
collocandosi entro i parametri di cui alla tabella milanese riferita al gennaio
2008, che prevedevano:
- a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio il risarcimento per danno non patrimoniale da un minimo di € 106.376 ad un massimo di € 212.752;
- a favore di ciascun figlio per la morte di un genitore il risarcimento per danno non patrimoniale da un minimo di € 106.376 ad un massimo di € 212.752;
- a favore del coniuge non separato o del convivente per la morte del coniuge o del convivente il risarcimento per danno non patrimoniale da un minimo di €
106.376 ad un massimo di € 212.752;
- a favore di ciascun fratello per la morte di un fratello il risarcimento per danno non patrimoniale da un minimo di € 21.275 ad un massimo di €
pagina 36 di 40 127.651.
Per le considerazioni che precedono le domande di parte attrice/appellante devono trovare accoglimento, senza che risulti necessario dare ingresso alle prove orali dedotte, la cui assunzione appare per quanto sopra superflua.
Le parti appellate vanno pertanto condannate in solido al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di rivalsa per risarcimento del danno, della somma di €
979.644,60 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data dei singoli pagamenti a quella della presente sentenza ed oltre ad interessi al tasso legale sul predetto importo via via rivalutato, anno per anno, dalla medesima data sino alla data della presente sentenza, oltre infine ad interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza a quella del saldo (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1336 del 20/01/2009:
danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo
responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una
successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne
muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta
la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la
sentenza>>).
Per la medesima considerazione va disattesa l'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. riproposta dall'appellato (è appena Controparte_2
il caso di rilevare che nessun onere di specifica contestazione può ravvisarsi a pagina 37 di 40 carico dell'appellante, non constando alcuna statuizione sul punto nella sentenza impugnata)
All'accoglimento dell'appello segue la condanna in solido delle parti appellate,
costituite e non costituite, a rimborsare all'appellato le spese di ambo i gradi di giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo
2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore da euro 520.000,01 sino ad euro 1.000.000,00; applicazione dei valori medi per il primo grado e sempre dei valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale d'appello, e invece del minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
Per la medesima considerazione va respinto l'appello incidentale di CP_2
con cui si è chiesto di riformare la statuizione del giudice di prime
[...]
cure che aveva disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Sussistono pertanto i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pagina 38 di 40 pronunciando:
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n.2002/2021 del Tribunale di Bergamo, condanna in solido gli appellati
[...]
,., , Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_5
e al pagamento in favore
[...] Controparte_4 CP_1
dell'appellante, a titolo di rivalsa per risarcimento danni, della somma di €
979.644,60, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data dei singoli pagamenti a quella della presente sentenza ed oltre ad interessi al tasso legale, sul predetto importo, via via rivalutato, anno per anno, dalla medesima data sino a quella della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
Condanna in solido gli appellati a rimborsare alla parte appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, che si liquidano:
quanto al primo grado:
in euro 4.388,00 per la “fase di studio”, euro 2.895,00 per la “fase introduttiva”, euro 12.890,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
7.631,00 per la “fase decisionale”,
quanto al secondo grado:
in euro 5.706,00 per la “fase di studio”, euro 3.318,00 per la “fase introduttiva”, euro 3.822,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro pagina 39 di 40 9.487,00 per la “fase decisionale”,
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario (15% su compenso totale) ed accessori di legge (iva e cpa), nonché a rimborso contributo unificato e marche
(euro 1.713,00 per il primo grado ed euro 2.556,00 per il secondo grado) e a rimborso spese notifica atto d'appello, in euro 88,93.
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29/10/2025
IL PRESIDENTE
SE OL
pagina 40 di 40
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE OL Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 509/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. GIANFRANCO PANERI, Parte_1 con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Paola Venturini APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. APPELLATA, CONTUMACE
e contro
, CP_1
APPELLATO, CONTUMACE
pagina 1 di 40 e contro con il patrocinio dell'avv. FABIO PAGANINI, Controparte_2
APPELLATO
e contro
, CP_3
APPELLATO, CONTUMACE
e contro
,. Controparte_4
APPELLATO, CONTUMACE
e contro
Controparte_5
APPELLATO, CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 02/07/2025 avente ad oggetto:
Altri contratti atipici
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
08/11/2021 con il n. 2002/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma dell'impugnata sentenza,
contrariis reiectis, previe le pronunce istruttorie del caso, in virtù di quanto premesso, accogliere le domande e, per l'effetto accertare e dichiarare i convenuti tenuti e conseguentemente condannarli in via tra loro solidale al pagamento in favore della conchiudente della somma di € 979.644,60 ovvero pagina 2 di 40 al risarcimento di tutti i danni subiti, esercitati e/o risarciti dalla conchiudente,
patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, così come esposti in narrativa, il tutto nella misura emersa in corso di causa e nel corso della espletanda istruttoria oltre alle spese, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del fatto a quello dell'effettivo pagamento. Tutto ciò con vittoria di spese ed onorari del I^ e II^.
In Via Istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui ai motivi di appello che ivi integralmente si ritrascrivono:
- ammissione per interrogatorio formale e per testi dei sotto indicati capitoli di prova:
1) Vero che in data 22.03.2007, nelle prime ore della mattina, presso il cantiere in essere a
ER (BG) all'interno dello stabilimento della aperto per lavorazioni Parte_2
edili all'interno della c.d. “palazzina uffici”, è occorso grave incidente, che vedeva il Sig.
subire gravissime lesioni che in data 24.03.2007 ne cagionavano il decesso;
2) Parte_3
Vero che il Tribunale Penale di Bergamo, infatti, cfr. fascicolo 9949/07 RG notizie di reato
(dott.ssa ) e n. 7477/07 RG, ha – come qui di seguito esposto – ricostruito i fatti e le Per_1
responsabilità nell'intera vicenda nella prodotta sentenza n. 22/12, ivi attribuendo, a vario titolo, la responsabilità per il decesso (omicidio colposo ex art. 589 cp) del Sig. Parte_3
all'imputato nato a [...] il [...]; 3) Vero che la Pubblica CP_1
Autorità (cfr. sent. 22/12 Trib. Bergamo) ha compiuto le indagini del caso, dunque ricostruendo i fatti e le responsabilità nell'occorso; 4) Vero che i ridetti detti lavori edili nella palazzini Uffici erano, dalla committente affidati alla qui convenuta Parte_2
impresa costituita in forma societaria avente denominazione 5) Vero che CP_1
, all'epoca dell'infortunio mortale occorso al Sig. rivestiva il CP_1 Parte_3
ruolo di legale rappresentante della;
6) Vero che all'epoca dell'infortunio CP_1
pagina 3 di 40 mortale occorso al Sig. i Sig.ri , , Parte_3 CP_1 Controparte_2 CP_3
e (cfr. visura) erano soci illimitatamente responsabili Controparte_4 Controparte_5
della convenuta 7) Vero che alla nominata data del 22.03.2014 il Sig. CP_1 Pt_3
era stato, dalla società , comandato ad eseguire operazioni di demolizione di un
[...] CP_1
architrave dell'apertura del vano ascensore posto al primo piano della “c.d. palazzina uffici”
(cfr. a.e. sent. 22/12, pag. 5 III cpv, pag. 6 IV cpv) ; 8) Vero che, per l'esecuzione della lavorazione ordinatagli, il Sig. si poneva in posizione rialzata rispetto al piano di Parte_3
calpestio del primo piano, su un c.d. prisma di cemento (cfr. sent. 22/12 pag. 5 II cpv); 9)
Vero che in quelle circostanze, mentre si trovava sulla soglia del vano ascensore impugnando un martello pneumatico, il Sig. iniziava l'opera di demolizione parziale Parte_3
dell'architrave rivolgendo il martello pneumatico dall'esterno verso l'interno del vano ascensore (cfr. a.e. sent. 22/12 pag. 4 II cpv); 10) Vero che il Sig. durante ed a Parte_3
causa di tale lavorazione, perdeva il controllo del martello pneumatico, che, infatti, lasciava solo segni di scalfitura sul cemento dell'architrave; 11) Vero che, in diretta conseguenza di quanto sopra, il Sig. precipitava nel vuoto per oltre 7 metri atterrando sul fondo Parte_3
del vano ascensore;
12) Vero che a causa della caduta, come descritta, il 22.03.2007, il Sig.
subiva gravissime lesioni che poi ne cagionavano il decesso in data 24.03.2007 Parte_3
(come da relazione di consulenza medico legale relative al decesso di a firma Parte_3
Dott.ssa che si rammostra); 13) Vero che la soglia del vano ascensore alla Testimone_1
quale stava lavorando il Sig. era in quel momento, proprio per via della Parte_3
lavorazione da eseguire, priva di protezione e chiusura;
14) Vero che il vano ascensore sulla soglia del quale stava lavorando il Sig. era in quel momento privo di piano di Parte_3
calpesio; 15) Vero che il Sig. veniva infatti rinvenuto sul fondo del vano Parte_3
ascensore, dove erano stati rinvenuti i soli seguenti oggetti: un berretto insanguinato, una matita da muratore ed un metro, oltre ad un'asse di legno rotta;
16) Vero che il Sig. Pt_3
pagina 4 di 40 (cfr. pagg. 8 e ss. sent. 22/12 Tribunale di Bergamo), al tempo ed in occasione Pt_3
dell'infortunio, era lavoratore dipendente della 17) Controparte_1
Vero che il Sig. nella propria attività per conto di era privo di autonomia Parte_3 CP_6
dovendo eseguire direttive stringenti sui tempi e sui modi della prestazione conferite da parte della società o dei suoi preposti;
18) Vero che il Sig. osservava orario di lavoro Parte_3
fisso al pari degli altri lavoratori dipendenti della;
19) Vero che il Sig. CP_6 Parte_3
era soggetto a continui controlli da parte della ovvero dei suoi preposti;
20) Vero che CP_6
il Sig. in caso di riscontro negativo dei controlli era soggetto all'esercizio del Parte_3
potere disciplinare da parte del datore di lavoro;
21) Vero che il predetto potere direttivo, di controllo, organizzativo e disciplinare era esercitato dal Sig. dal dipendente CP_1
e/o comunque di altro personale all'uopo incaricato (a.e. Sig. per Pt_4 Parte_5
quanto concerne le presenze); 22) Vero che il Sig. qualche giorno prima CP_1
dell'infortunio, quale misura disciplinare, allontanò il Sig. dal cantiere;
23) Vero Parte_3
che , durante il rapporto con lo stesso intercorso, ha provveduto a fornire al Sig. CP_6 Pt_3
l'attrezzatura ed i materiali da lavoro;
24) Vero che il Sig. veniva pagato
[...] Parte_3
mensilmente (per le ore lavorate) presso la sede sociale della , spesso con pagamento CP_1
in denari contanti, da parte del legale rappresentante Sig. ovvero dalla CP_1
segretaria della società; 25) Vero che il datore di lavoro (e coloro che avevano un ruolo di responsabilità nel cantiere, come , , altri dipendenti e soci CP_1 Testimone_2
tutti) hanno omesso di valutare i rischi insiti alla concreta lavorazione richiesta al Parte_3
26) Vero che ha omesso di vigilare sul rispetto – e di far rispettare – al Sig. CP_6 Pt_3
le regole di sicurezza sul lavoro;
27) Vero che ha omesso di dotare il lavoratore
[...] CP_6
di dispositivi per la protezione della propria persona;
25) Vero che il Sig. , CP_1
quale socio e nella qualità di amministratore della società , datore di lavoro del CP_1
de cuius e responsabile del cantiere, ha omesso di vigilare sul modo di esecuzione dei lavori pagina 5 di 40 da parte del lavoratore;
26) Vero che anche gli altri soci della hanno omesso di CP_6
vigilare sul modo di esecuzione dei lavori commissionati al Sig. 27) Vero che Parte_3
anche gli altri soci della hanno omesso di vigilare sul rispetto delle misure di CP_6
sicurezza individuale e collettiva sul luogo di lavoro dove era impiegato il Sig. Parte_3
28) Vero che il Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso di rispettare ed CP_1 CP_6
omesso di far rispettare le norme sulla sicurezza e quelle previste dal Piano di Sicurezza;
29)
Vero che il Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso di adeguare il piano CP_1 CP_6
di sicurezza alle peculiarità della lavorazione commessa al Sig. 30) Vero che il Parte_3
Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso di informare il Sig. CP_1 CP_6 Parte_3
dei rischi e pericoli a cui sarebbe stato esposto nell'espletamento del lavoro per cui è causa;
31) Vero che il Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso di impartire al CP_1 CP_6
lavoratore alcuna formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sia sotto i Parte_3
profilo della sicurezza generica, che con riferimento al concreto lavoro che lo stesso avrebbe dovuto svolgere;
32) Vero che il Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso CP_1 CP_6
di predisporre e garantire che il lavorasse in condizioni di sicurezza ed ha Parte_3
omesso di vigilare sull'esecuzione della lavorazione di demolizione, sulla condotta degli altri addetti ai lavori e sull'operato dei responsabili per la sicurezza sul cantiere;
33) Vero che il
Sig. al pari degli altri soci della , ha omesso di predisporre, rispettare e far CP_1 CP_6
rispettare le norme di sicurezza, anche per come previste dal piano operativo di sicurezza predisposto da 34) Vero che il Sig. al pari degli altri soci della Parte_2 CP_1
, ha omesso di garantire ed assicurare che il Sig. fosse dotato e gli fossero CP_6 Parte_3
fatti indossare, quale addetto alla demolizione cui era deputato, dispositivi di protezione individuale quali casco, guanti, calzature antiinfortunistiche, imbracatura di sicurezza per prevenire la caduta da rilevante altezza (mt. 7,70). 35) Vero che la demolizione dell'architrave eseguita dal Sig. è avvenuta sulla soglia del vano ascensore, con Parte_3
pagina 6 di 40 ausilio di un martello pneumatico, senza precauzione alcuna, ad altezza di oltre 7 metri dal fondo del vano ascensore;
36) Vero che il lavoratore al momento di esecuzione Parte_3
della demolizione di cui sopra, si trovava al primo piano – in posizione rialzata rispetto al piano di calpestio su un prisma di cemento – in diretta prossimità dell'apertura del vano ascensore ed operava da solo;
37) Vero che il Sig. al pari degli altri soci della CP_1
, ha omesso di garantire ed assicurare che l'uso, in corrispondenza della scoglia del CP_6
vano ascensore, del martello pneumatico maneggiato dal in occasione Parte_3
dell'infortunio avvenisse in situazione di sicurezza, ovvero che il lavoratore fosse adeguatamente assicurato o tenuto da una seconda persona ovvero che fossero predisposte opere provvisionali (ponteggi, coperture del vuoto del vano ascensore, parapetti) atte ad impedire la caduta del lavoratore nel vano ascensore;
38) Vero che (cfr. polizza per i rischi
R.C.T. e R.C.O. prodotta) , committente dei lavori edili eseguiti dalla Parte_2
, aveva sottoscritto con polizza n. 252893470, efficace alla CP_1 Controparte_7
data del sinistro per cui è causa del 22.03.2007; 39) Vero che, posta la gravità del sinistro e delle relative ripercussioni sui danneggiati ed eredi del considerata la possibile Parte_3
concorrente responsabilità del committente delle lavorazioni e per evitare annose controversie, ha provveduto ad istruire il sinistro n. 51254/2007, che infine ha Parte_1
definito transattivamente;
40) Vero che gli eredi e danneggiati dal decesso del Sig. Pt_3
sono: - la moglie - i cinque figli maggiorenni
[...] CP_8 Persona_2 Per_3
- la figlia (all'epoca dei fatti) minorenne
[...] Per_4 Persona_5 CP_9
CP_1
- i due genitori e - i sette fratelli Persona_6 CP_11 Persona_7 Per_8
e (cfr. atto dello
[...] Persona_9 Per_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13
stati di famiglia tradotti ed asseverati relativi alla famiglia di e;
41) Parte_3 Per_14
Vero che i nominati soggetti, per mezzo sei loro legali, hanno raggiunto con Parte_1
accordo transattivo, come da quietanze che si rammostrano;
42) Vero che il sinistro in pagina 7 di 40 oggetto è stato definito transattivamente mediante cessione a stessa dei diritti Pt_1
spettanti ai danneggiati in conseguenza del sinistro, contro esborso, oltre oneri legali, delle seguenti somme tutte erogate a titolo di risarcimento in favore dei qui di seguito nominati danneggiati: 1. (moglie residente in [...]) € 60.000,00; 2. (figlia CP_8 Parte_6
residente in [...]) € 60.000,00; 3. (figlia residente in [...]) € 60.000,00; Persona_3
4. ER (CI) TI (figlia residente in ) € 120.000,00; 5. (figlio Pt_1 Persona_5
residente in [...]) € 60.000,00; 6. (figlio residente in [...]) € 60.000,00; 7. CP_9
(figlia minore residente Albania) € 60.000,00; 8. (padre residente Persona_6 Per_14
in Albania) € 60.000,00; 9. (madre residente in [...]) € 60.000,00; CP_11
10. (fratello residente in ) € 60.000,00 11. (fratello Persona_7 Pt_1 Persona_8
convivente in Italia) € 60.000,00; 12. (fratello residente in ) € 60.000,00; Per_10 Pt_1
13. (sorella residente in [...]) € 23.333,00; 14. (sorella Persona_9 Persona_11
residente in [...]) € 23.333,00; 15. (sorella residente in [...]) € 23.333,00; Persona_12
16. (fratello residente in ) € 60.000,00; 44) Vero che gli eredi e danneggiati Persona_13 Pt_1
dal decesso del Sig. ovvero la moglie i cinque figli maggiorenni Parte_3 CP_8
la figlia (all'epoca dei Persona_2 Persona_3 Per_4 Persona_5 CP_9
CP_1 fatti) minorenne i due genitori e ed i sette fratelli Persona_6 CP_11 Per_7
e
[...] Persona_8 Persona_9 Per_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13
hanno percepito ed incassato le somme sopra esposte;
25) Vero che in conseguenza del sinistro che ci occupa le (oggi ) hanno subito esborsi per la somma di Pt_1 Parte_1
€ 909.999,00, oltre spese legali dei danneggiati per € 58.017,60 ed € 11.628,00 (come da fatture 34/08 Avv. Fabrizio Losito e 62/08 Avv. Marcello Brignoli prodotte) e quindi per complessivi € 979.644,60 (cfr. anche quietanze, fatture e pagamenti prodotti). Si indicano quali testimoni: , , , , Luogotenente Persona_8 Persona_13 Tes_3 Tes_4
M.A. dei Carabinieri Tucci Gerardo, Tecnico Asl Dott. , Tecnico Asl Dott. Persona_15
pagina 8 di 40 (ASL), SE, Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 Tes_8 Testimone_9
, Dott.ssa Avv. Fabrizio Losito, Avv. Marcello Brignoli;
Testimone_10 Testimone_1
Nel denegato caso di ammissione dell'avversaria capitolazione, per come dedotto in mem. ex art. 183 n.3 cpc, si richiede di essere ammessi alla controprova con i testi indicati nella memoria ex art. 183 cpc n. 2.
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, riservata ogni ulteriore istanza, si chiede ordine di esibizione ovvero acquisizione ex art. 210 e/o 213 cpc nei confronti del Tribunale Penale di
Bergamo con riferimento ai documenti contenuti al fascicolo 9949/07 RG notizie di reato
(dott.ssa ) e n. 7477/07 RG relativo alla sentenza n. 22/12; Per_1
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA si richiede, ove ritenuto opportuno, licenziamento di Ctu.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su qualsivoglia domanda e/o eccezione nuova e/o anche solo parzialmente diversa.
Dell'appellato
In via principale:
- rigettare, perché radicalmente infondate in fatto e in diritto, per tutti i concorrenti motivi esposti in narrativa, le domande proposte dall'appellante
“ , nonché ogni avversa domanda eventualmente svolta da altri Parte_1
appellati, con conseguente conferma della sentenza impugnata salvo quanto dalla stessa statuito in ordine alle spese di lite;
- per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 21/10/2022,
in particolare sub par. “11.”, riformare parzialmente la sentenza n. 2002/21
pubblicata in data 08/11/2021, resa dal Tribunale di Bergamo nella causa n.
8817/16 R.G., limitatamente a quanto statuito in ordine alle spese di lite, (i) pagina 9 di 40 ponendo le spese di lite del signor a carico di “ Controparte_2 Parte_1
, ovvero (ii) diversamente ripartendole tra le parti, senza oneri per il
[...]
signor Controparte_2
In via subordinata:
- previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., respingere, per tutte le concorrenti ragioni di cui in narrativa, le domande avversarie proposte nei confronti del signor sia in Controparte_2
proprio sia nella sua qualità di (ex) socio dell'appellata contumace “
[...]
, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto Controparte_1
dal deducente all'appellante “ , ovvero, in subordine, che è Parte_1
dovuto nella misura minima che sarà determinata;
- per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 21/10/2022,
in particolare sub par. “11.”, riformare parzialmente la sentenza n. 2002/21
pubblicata in data 08/11/2021, resa dal Tribunale di Bergamo nella causa n.
8817/16 R.G., limitatamente a quanto statuito in ordine alle spese di lite, (i)
ponendo le spese di lite del signor a carico di “ Controparte_2 Parte_1
, ovvero (ii) diversamente ripartendole tra le parti, senza oneri per il
[...]
signor Controparte_2
In via istruttoria:
- qualora ammessi i capitoli di prova proposti dall'appellante, ammettersi pagina 10 di 40 prova testimoniale – ove non ritenuta superflua e senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio – sottoponendo anche al teste Ing. Tes_11
di seguito generalizzato, i capitoli di prova ammessi;
[...]
- ammettersi altresì la prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
1) “Vero che nell'ambito dell'esecuzione di opere edili all'interno della cd. “palazzina uffici”
commissionate da “ ad “ presso il sito produttivo di Parte_2 CP_1
ER (Bg), di proprietà della stessa “ , in corso di esecuzione nel mese Parte_2
di marzo 2007, le decisioni e le direttive di competenza della “ , ed in CP_1
particolare quelle inerenti la gestione e l'organizzazione del cantiere, e la sicurezza degli operai, venivano avocate a sé dall'amministratore della “ signor CP_1 CP_1
e le connesse istruzioni ed indicazioni venivano impartite unicamente dallo stesso”
[...]
Si indica quale teste per il capitolo di prova sopra indicato l'Ing. (c.f. Testimone_11
, residente in [...]) CodiceFiscale_1
In ogni caso:
- compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <1) articolo di cronaca;
2) sentenza
22/2012 del Tribunale di Bergamo;
3) contratto di assicurazione n.252893470; Parte_7
4) quietanze relative a liquidazioni in favore di (moglie residente in [...]) € CP_8
60.000,00 e delega per incasso a;
5) quietanze relative a liquidazioni in favore di Persona_8
(figlia residente in [...]) € 60.000,00 e delega per incasso a Parte_6 [...]
6) quietanze relative a liquidazioni in favore di (figlia residente in Per_8 Persona_3
Albania) € 60.000,00 e delega per incasso a;
7) quietanze relative a liquidazioni Persona_8 pagina 11 di 40 in favore di VE OC (figlia residente in ) € 120.000; 8) quietanze relative a liquidazioni in Pt_1
favore di (figlio residente in [...]) € 60.000,00 e delega per incasso a Persona_5 [...]
9) quietanze relative a liquidazioni in favore di (moglie residente in Per_8 CP_9
Albania) € 60.000,00 e delega per incasso a;
10) quietanze relative a liquidazioni Persona_8
in favore di (figlia minore residente in [...]) € 60.000,00 e per essa alla madre Persona_6
ricorso al giudice tutelare e provvedimento del Tribunale di Bergamo in data CP_12
05/08/2008 e delega per incasso a;
11) quietanze relative a liquidazioni in favore Persona_8
di (padre residente in [...]) € 60.000,00 e delega per incasso a Per_14 [...]
12) quietanze relative a liquidazioni in favore di madre residente in Per_8 CP_11
Albania) € 60.000,00 e delega per incasso a;
13) quietanze relative a liquidazioni Persona_8
in favore di (fratello convivente in ) € 60.000,00; 14) quietanze relative a Persona_7 Pt_1
liquidazioni in favore di fratello convivente in ) € 60.000,00; 15) quietanze Persona_8 Pt_1
relative a liquidazioni in favore di AT DA (sorella residente in [...]) € 23.333,00 e delega per incasso a;
16) quietanze relative a liquidazioni in favore di Persona_8 Per_10
(fratello convivente in ) € 60.000,00; 17) quietanze relative a liquidazioni in favore di Pt_1 Per_11
(sorella residente in [...]) € 23.333,00 e delega per incasso a;
18)
[...] Persona_8
quietanze relative a liquidazioni in favore di (sorella residente in [...]) € Persona_12
23.333,00 e delega per incasso a;
19) quietanze relative a liquidazioni in favore Persona_8
di (fratello residente in Italia) € 60.000,00; 20) fatture 34/08 Avv. Fabrizio Losito e CP_13
62/08 Avv. Marcello Brignoli;
21) stati di famiglia di e tradotti ed Per_14 Parte_3
asseverati; 22) pagamenti: nn.13 distinte di pagamento e nn.6 assegni;
23) visura camerale CCIAA
IL GS snc e recesso di soci dalla snc in data 02/03/2012; 24) racc.ar 11/06/2012; 11/06/2012;
24/11/2014; 16/07/2015, intimazione stragiudiziale notificata il 06/12/2013>>, Parte_1
ha convenuto in giudizio la società
[...] Controparte_1
in proprio e quale socio della predetta società, CP_1 CP_2
quale socio della predetta società, ,
[...] CP_3 Controparte_4
pagina 12 di 40 e quali ex soci della predetta società, chiedendo Controparte_5
disporsene la condanna in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 979.644,60, ovvero al risarcimento di tutti i danni subiti, esercitati e/o risarciti dall'attrice, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti,
nella misura emersa in corso di causa, oltre a spese, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto a quello dell'effettivo pagamento.
A tal fine ha esposto:
1) che in data 22 marzo 2007, nelle prime ore della mattina, presso il cantiere in ER (BG), all'interno dello stabilimento della aperto Parte_2
per lavorazioni edili all'interno della c.d. “palazzina uffici” era occorso al sig.
un grave incidente che ne avrebbe cagionato la morte in data Parte_3
24 marzo 2007;
2) che il Tribunale Penale di Bergamo – fascicolo 9949/07 RG notizie di reato
(dott.ssa ) e n.7477/07 RG – aveva ricostruito i fatti e le responsabilità Per_1
nella sentenza n.22/2012, prodotta in atti, ivi attribuendo, a vario titolo,
all'imputato la responsabilità per il decesso di CP_1 Pt_3
(omicidio colposo ex art.589 c.p.);
[...]
3) che la pubblica autorità (vedi sent. n.22/2012), compiendo le indagini del caso, aveva potuto ricostruire i fatti ed accertare le responsabilità per l'accaduto;
pagina 13 di 40 4) che i predetti lavori edili erano stati affidati dalla committente Parte_2
all'impresa, costituita in forma societaria, con ragione sociale
[...] CP_1
[...]
5) che all'anzidetta data del 22/03/2007 il sig. stava operando Parte_3
come lavoratore irregolare alle dipendenze della società CP_1
6) che , all'epoca dell'infortunio mortale occorso al sig. CP_1
, rivestiva il ruolo di legale rappresentante della Parte_3 CP_1
7) che all'epoca dell'infortunio mortale occorso al sig. i Parte_3
NO , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e erano soci Controparte_4 Controparte_5
illimitatamente responsabili della società (vedi visura); CP_1
quanto alla dinamica del sinistro:
8) che all'anzidetta data del 22/03/2007 il sig. era stato Parte_3
comandato dalla società di eseguire operazioni di demolizione di CP_1
un architrave dell'apertura del vano ascensore posto al primo piano della c.d.
“palazzina uffici” (sentenza 22/12 pag. 5, terzo capoverso, pag.6, quarto capoverso);
9) che per l'esecuzione della lavorazione ordinatagli il sig. si Parte_3
era posto in posizione rialzata rispetto al piano di calpestio del primo piano, su un c.d. prisma di cemento (sentenza 22/12, pag.5, secondo capoverso);
pagina 14 di 40 10) che in tali circostanze, mentre si trovava sulla soglia del vano ascensore impugnando un martello pneumatico, il sig. aveva iniziato Parte_3
l'opera di demolizione parziale dell'architrave rivolgendo il martello pneumatico dall'esterno vero l'interno del vano ascensore (sentenza 22/12 pag.
4, secondo capoverso);
11) che il sig. , durante tale operazione, aveva perso il Parte_3
controllo del martello pneumatico, che, infatti, lasciava solo segni di scalfitura sul cemento dell'architrave;
12) che in diretta conseguenza di quanto sopra il sig. era Parte_3
precipitato nel vuoto per oltre 7 metri atterrando sul fondo del vano ascensore;
quanto alle conseguenze dell'evento:
13) che il sig. , il quale aveva subito nell'occorso gravissime Parte_3
lesioni, portato all'ospedale, sarebbe ivi deceduto due giorni dopo, il
24/03/2007;
quanto alla qualificazione giuridica del rapporto tra il sig. e la Parte_3
società : Controparte_1
14) che il sig. , come ricostruito dal Tribunale di Bergamo Parte_3
(pag.9 sentenza 22/12) aveva operato nel cantiere come lavoratore dipendente di tale società;
15) che, infatti, seppur non regolarmente assunto, egli aveva lavorato alle pagina 15 di 40 dipendenze della stessa con modalità corrispondenti a quelle ordinariamente proprie del lavoro subordinato, delle quali infatti emergevano diversi caratteri:
a) assenza di autonomia nella prestazione dell'attività lavorativa;
b) posizione di assoggettamento all'esercizio del potere direttivo, di controllo, organizzativo e disciplinare dell'azienda e, in particolare, per quest'ultima, del sig. e CP_1
del dipendente e/o di altro personale (il sig. per Pt_4 Parte_5
quanto concerne le presenze); c) predisposizione e fornitura da parte dell'azienda delle attrezzature e dei materiali di lavoro;
d) pagamento in contanti presso la sede della società da CP_1 CP_1 Controparte_1
parte del medesimo o della segretaria dell'azienda; CP_1
quanto alla responsabilità dei convenuti:
16) che responsabili dell'infortunio mortale dovevano considerarsi i convenuti,
in quanto datori di lavoro, per aver omesso di garantire al sig. Parte_3
la sicurezza sul luogo ed in occasione di lavoro, all'interno del cantiere posto nella palazzina uffici presso l'impianto della (committente Parte_2
delle opere) per la demolizione dell'architrave all'entrata del vano ascensore commissionata al predetto;
Parte_3
17) che inoltre i convenuti dovevano ritenersi responsabili dell'infortunio mortale occorso a quest'ultimo per aver omesso di valutare i rischi insiti nella lavorazione a lui commissionata e per aver omesso di impartire al lavoratore le più elementari regole di sicurezza nonché per non averlo dotato di dispositivi pagina 16 di 40 per la protezione della sua persona per aver omesso di adottare le dovue e necessarie cautele atte ad evitare l'evento fatale;
18) che pertanto i convenuti avevano nella specie operato, anche mediante omissione, in violazione delle norme antinfortunistiche generiche e specifiche da adottare sui luoghi di lavoro, giusta il disposto di cui al d.lgs 626/94 (art.4),
al d.lgs 494/96 (art.12), del DPR 164/56 (artt.16, 68), degli artt.2087, 1218 e
2051, 2050, 2049, 2043 c.c.;
19) che dell'evento infortunistico e delle relative conseguenze dovevano rispondere sia la società datrice di lavoro sia illimitatamente e solidalmente i relativi soci;
quanto alla domanda fatta valere nel presente giudizio:
20) che la società che aveva commesso alla i Parte_2 CP_1
lavori, poi da quest'ultima fatti eseguite al sig. , aveva in Parte_3
precedenza sottoscritto con polizza n.252893470, Controparte_7
efficace alla data del sinistro;
21) che creditori del risarcimento per il decesso del sig. erano: Parte_3
la moglie i cinque figli maggiorenni CP_8 Persona_2
la Persona_3 Per_4 Persona_5 CP_9
figlia (all'epoca dei fatti) minorenne i due genitori Persona_6 CP_10
e d i sette fratelli CP_11 Persona_7 Persona_8
pagina 17 di 40 AT DA, e Per_10 Persona_11 Persona_12
atti dello stato di famiglia tradotti ed asseverati); CP_13
22) che il sinistro era stato definito transattivamente, col pagamento:
1. A
(moglie residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 2. Ad CP_8
(figlia residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 3. Ad Parte_6
(figlia residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 4. A Persona_3
ER (CI) TI (figlia residente in ) della somma di € 120.000,00; 5. Pt_1
A (figlio residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 6. Ad Persona_5
(figlio residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 7. Ad CP_9
(figlia minore residente Albania) della somma di € 60.000,00; 8. Persona_6
A (padre residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 9. A Per_14
(madre residente in [...]) della somma di € 60.000,00; 10. A CP_11
(fratello residente in ) della somma di € 60.000,00 11. A Persona_7 Pt_1
(fratello convivente in ) della somma di € 60.000,00; 12. Persona_8 Pt_1
Ad (fratello residente in ) della somma di € 60.000,00; 13. A Per_10 Pt_1
(sorella residente in [...]) della somma di € 23.333,00; 14. A Persona_9
(sorella residente in [...]) della somma di € 23.333,00; 15. A Persona_11
(sorella residente in [...]) della somma di € 23.333,00; 16. A Persona_12
(fratello residente in ) della somma di € 60.000,00, con Persona_13 Pt_1
cessione all'attrice dei diritti spettanti ai danneggiati in conseguenza Pt_1
del sinistro, contro esborso, oltre oneri legali, delle anzidette somme, in pagina 18 di 40 concreto effettivamente avvenuto, come da quietanze prodotte in atti con contestuale cessione dei diritti alla compagnia assicuratrice;
23) che quest'ultima aveva pertanto erogato a tale titolo la somma di €
909.999,00, oltre spese legali dei danneggiati per € 58.017,60 ed € 11.628,00
(come da fatture 34/08 avv. Fabrizio Losito e 62/08 avv. Marcello Brignoli),
per un importo complessivo di € 979.644,60;
24) che la compagnia assicuratrice attrice, avendo tacitato i danneggiati, aveva diritto ex art.1916 c.c. di rivalersi nei confronti dei responsabili dell'infortunio,
dalla stessa individuati nei soggetti convenuti in giudizio e sopra indicati;
25) che la morte del sig. era stato cagionato da fatto e colpa Parte_3
del sig. , amministratore della società e già CP_1 CP_1
condannato in sede penale, tenuto a rispondere, in via solidale e/o alternativa,
con la società dei danni subiti dai predetti congiunti del sig. CP_1
in conseguenza dell'infortunio mortale occorso a Parte_3
quest'ultimo;
26) che dei predetti danni dovevano rispondere in solido con la società
[...]
tutti coloro che alla data del sinistro ne erano soci, attesa la relativa CP_1
responsabilità solidale ed illimitata giusta il disposto dell'art.2290 cc in combinato disposto con l'art.2293 cc.
***
pagina 19 di 40 I NO , e CP_3 Controparte_4 CP_5
pur se regolarmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti,
[...]
rimanendo contumaci;
si sono invece costituiti resistendo alle pretese attoree il sig. , in proprio e quale legale rappresentante della CP_1
società , ed il sig. . Controparte_1 Controparte_2
***
, in proprio e quale legale rappresentante della società CP_1
previa richiesta ex art.75 n.3 cpp di Controparte_1
sospensione del giudizio civile fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, affermata l'inapplicabilità alla fattispecie delle statuizioni di cui agli artt. 651 e 654 cpp, riferibili alle sole sentenze penali irrevocabili, mentre nella specie era stata proposta impugnazione avverso la sentenza penale di primo grado, nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, basata esclusivamente su quanto contenuto nella sentenza penale impugnata, negando che il sig. , nella qualità di CP_1
legale rappresentante della società fosse stato datore di lavoro CP_1
dell'infortunato , il quale, a suo dire, si sarebbe trovato nel Parte_3
cantiere di Boltriere a sua insaputa;
ha a tale proposito che l'unico Parte_2
accusatore sarebbe stato il fratello della vittima, , il quale, Persona_8
lavoratore autonomo, avrebbe condotto con sé la vittima nel cantiere, ed avrebbe ingiustamente accusato lo al fine di sgravarsi dalla CP_1
pagina 20 di 40 responsabilità per l'infortunio mortale occorso al fratello;
ha infine contestato legittimità e congruità degli esborsi erogati nei confronti dei soggetti percettori indicati in citazione. Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia
l'ill.mo tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale: sospendere il
presente giudizio fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad
impugnazione, ex art. 75 n.3 cpp. Nel merito: respingere la domanda promossa dalla società
attrice nei confronti del convenuto esponente, in quanto infondata sia in punto an che in
punto quantum debeatur. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda avversaria, limitare l'importo dovuto nella misura che sarà ritenuta di giustizia.>>
***
costituendosi, eccepita l'improcedibilità del giudizio per Controparte_2
omesso ricorso alla mediazione obbligatoria (dovuta trattandosi di contratti assicurativi), nonché nel merito l'estinzione della pretesa avversa per intervenuta prescrizione ex art.2953, comma 2, c.c., o in subordine ex art.2947
(maturando in tal caso in data 24/03/2012, cinque anni dopo la data del decesso, cioè prima della lettera raccomandata dell'11/06/2012), ha anzitutto evidenziato che all'esito della sentenza penale era stato escluso che egli avesse operato come capo cantiere, essendo invece risultato che egli era capo squadra ma in altro ambito, e che pertanto doveva ritenersi del tutto estraneo alla vicenda per cui è causa e quindi alla relativa responsabilità, per poi invocare in proprio favore la disciplina di cui all'art.2055 c.c., il quale, in tema di responsabilità solidale, stabilisce che <colui che ha risarcito il danno ha pagina 21 di 40 regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità
della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate>>,
da cui discenderebbe l'insussistenza di ogni sua responsabilità, perché assolto in sede penale;
con riguardo all'azione di rivalsa, in particolare, il ha CP_2
affermato che, sebbene l'attrice avesse qualificato la propria azione quale rivalsa ex art.1916 c.c., la stessa aveva evidenziato di essere cessionaria “dei
diritti spettanti ai danneggiati in conseguenza del sinistro”; da tale premessa ha derivato che , al fine di ottenere la sua condanna al pagamento Parte_1
richiesto avrebbe dovuto provarne la responsabilità, con ogni onere al riguardo a carico di parte attrice;
tanto premesso, ha inoltre osservato che Parte_1
aveva spontaneamente provveduto ai pagamenti di cui andava chiedendo il ristoro senza che sulla stessa gravasse alcun obbligo di pagamento;
Parte_1
avrebbe quindi indebitamente provveduto ai pagamenti non essendovi
[...]
tenuta; infatti, giusta il contenuto del contratto di assicurazione sottoscritto tra e la prima si era obbligata a tenere indenne la Parte_1 Parte_2
seconda – per quanto qui rileva – di quanto esse fosse tenuta a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali era stata stipulata l'assicurazione; poiché: a) l'attrice aveva fondato la sua azione sulle risultanze della sentenza penale;
b) quest'ultima non aveva evidenziato alcuna pagina 22 di 40 responsabilità in capo a e c) nei rischi per i quali era stata Parte_2
stipulata l'assicurazione erano compresi “i danni cagionati a terzi (anche dipendenti dalle imprese appaltatrici) semprechè la responsabilità” fosse
“imputabile all ”, il fatto stesso che nella sentenza penale non fosse Parte_8
emersa responsabilità della nella causazione dell'infortunio Parte_2
mortale varrebbe a dimostrare il carattere indebito del pagamento effettuato dalla compagnia assicuratrice, che non vi era tenuta in assenza di responsabilità del proprio assicurato;
avendo pertanto l'attrice pagato tanto spontaneamente quanto indebitamente, esse non avrebbe titolo per chiederne ristoro ai pretesi responsabili, e, quindi, al Del che avrebbe fornito CP_2
implicita conferma l'attrice stessa la quale nell'atto di citazione aveva affermato di aver provveduto al pagamento “considerata la possibile
concorrente responsabilità del committente” e “per evitare annose
controversie”. Il ha poi contestato la quantificazione del risarcimento CP_2
così come effettuata dalla controparte eccependo l'inopponibilità nei suoi confronti degli accordi transattivi sottoscritti dall'attrice. Ha concluso:
<
eccezione, sia di merito sia istruttoria, ed esperito ogni più opportuno accertamento: in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta con il presente giudizio, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
in via preliminare di pagina 23 di 40 merito: accertare e dichiarare, in capo all'attrice, l'intervenuta prescrizione anche per i motivi esposti in narrativa;
in via principale: previo ogni più
opportuno accertamento e declaratoria, anche ai sensi dell'art.2055 cod.civ.,
respingere per tutte le concorrenti ragioni di cui in narrativa le domande avversarie proposte nei confronti del signor sia in proprio sia Controparte_2
nella sua qualità di socio della convenuta “ CP_1 Controparte_1
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal deducente all'attrice Parte_1
ovvero, in subordine, che è dovuto nella misura minima che sarà
[...]
determinata. In via istruttoria: omissis. In ogni caso: emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.>>
***
Respinta l'eccezione di improcedibilità, in quanto la causa non aveva ad oggetto rapporti assicurativi, autorizzata la richiesta concessione di termini per il deposito ex art.183, 6° comma, cpc di memorie integrative, il giudice con ordinanza 6/09/2017, in accoglimento dell'eccezione ex art.75, comma 3, cpp,
ha disposto la sospensione del processo fino alla pronuncia di sentenza penale non più soggetta ad impugnazione.
Offrendo in comunicazione copia autentica della sentenza n.100/2018 della corte d'appello di Brescia con certificazione di passaggio in giudicato ed allegato dispositivo della Corte di Cassazione, ha in data Parte_1 pagina 24 di 40 15/04/2019 depositato ricorso per riassunzione del giudizio rilevando che con la citata sentenza n.1000/2018 la corte d'appello di Brescia aveva confermato la condanna e la colpevolezza dell'imputato , solo riducendone CP_1
la pena e che la SC di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dal predetto proposto avverso la citata sentenza della corte d'appello.
Con ordinanza 12/02/2020 il giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/10/2020. Rinviata la causa per pendenza di trattative, alla successiva udienza del 1/12/2020 il giudice ha posto la causa in decisione con termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con sentenza n.2002/2021 il Tribunale di Bergamo ha definito la lite respingendo a spese compensate le pretese di parte attrice, in quanto infondate.
A tale proposito, premesso che aveva agito in Parte_1
giudizio per ottenere, dai soggetti ritenuti a vario titolo responsabili per il sinistro in cui aveva perso la vita il rimborso delle somme da essa Parte_3
erogate ai familiari della vittima, in qualità di assicuratrice della responsabilità
civile di e che l'azione era stata promossa in forza del diritto Parte_2
di surrogazione dell'assicuratore previsto dall'art. 1916 c.c.., il giudice ha pagina 25 di 40 anzitutto affermato che la surrogazione assicurativa trova applicazione in tutti i casi di assicurazione contro i danni, ivi compresa l'assicurazione della responsabilità civile e che nell'assicurazione della responsabilità civile perché
sia concepibile una surrogazione dell'assicuratore, è necessario che l'assicurato sia individuabile come uno dei corresponsabili del danno: ciò perchè il primo presupposto per l'esercizio della surrogazione assicurativa è costituito dalla titolarità in capo all'assicurato di un credito nei confronti di un terzo in cui subentra l'assicuratore; poiché quando il danno risulta causato da più
corresponsabili, l'assicurato-corresponsabile è titolare del credito di regresso verso gli altri corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055, comma 2, c.c,
l'assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili che abbia risarcito il terzo per intero può surrogarsi (ex art. 1916 c.c.) in tale diritto di regresso;
se, invece, l'assicuratore, ritenendo erroneamente la sussistenza della corresponsabilità dell'assicurato, paga il danneggiato, non può agire in surrogazione nei confronti del responsabile, in quanto, non vantando l'assicurato-non corresponsabile alcun diritto di regresso nei confronti del responsabile, la successione dell'assicuratore in tale diritto evidentemente non può avvenire.
Tanto premesso in punto di diritto, in linea di fatto il Tribunale ha rilevato che nella specie l'assicurata non poteva essere ritenuta Parte_2
corresponsabile dell'infortunio occorso a perché dalla sola qualità Parte_3
pagina 26 di 40 di committente di un appalto non deriva di per sé la corresponsabilità per gli infortuni che si verificano nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati;
è vero che la qualità di committente comporta degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma, per attribuire al committente la corresponsabilità dell'infortunio occorso a un dipendente (regolare o irregolare) dell'appaltatore, è necessario accertare non solo che uno di tali doveri sia stato violato, ma anche che la violazione abbia avuto una concreta relazione causale con l'evento; ebbene, nell'atto di citazione, in cui risultava prospettata la responsabilità esclusiva di e della società CP_1
dallo stesso rappresentata, si era espressamente dato atto del fatto che la decisione in ordine al pagamento dell'indennizzo era stata assunta sulla base della mera possibilità astratta di una concorrente responsabilità della committente;
sennonché nella sentenza penale siffatta corresponsabilità risulta era stata positivamente esclusa con specifico riferimento alla posizione del responsabile dello stabilimento di ER dalla Parte_9
il quale era stato assolto dal reato di omicidio colposo;
l'unica omissione
[...]
specificamente contestata al responsabile della committente, con riferimento alla mancata verifica dell'idoneità tecnica del datore di lavoro della vittima, era stata ritenuta, anche ove sussistente, comunque irrilevante, in quanto priva di relazione causale con l'infortunio attribuito in via esclusiva all'assorbente negligenza del datore di lavoro di fatto.
pagina 27 di 40 Il pagamento dell'indennizzo, quindi, era avvenuto perché era stata ritenuta sussistente una responsabilità dell'assicurato che, invece, era stata esclusa.
Ne conseguiva che a siffatto pagamento non poteva correlarsi un trasferimento all'assicuratore di un diritto di regresso verso i responsabili che l'assicurato, in quanto non corresponsabile del sinistro, non aveva.
Di qui il rigetto non solo delle domande proposte dall'attrice nei confronti di quale datore di lavoro di fatto già ritenuto responsabile CP_1
in sede penale con sentenza irrevocabile, e della Controparte_1
quale società dallo stesso rappresentata, ma anche
[...]
di quelle proposte nei confronti di , Controparte_2 CP_3
e , convenuti quali soci Controparte_4 Controparte_5
illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione
[...]
, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per il motivo che Parte_1
segue; costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame Controparte_2
avversario col favore delle spese, instando, in via di appello incidentale, per la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite anche per il primo grado;
gli altri appellanti, sebbene regolarmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
pagina 28 di 40 La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 luglio 2025, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame sottopone a censura la sentenza Parte_1
impugnata sostenendo che erroneamente il giudice di prime cure aveva subordinato l'esercizio della rivalsa di cui all'art.1916 c.c. all'accertamento della sussistenza di una situazione di corresponsabilità nella causazione del sinistro in capo all'assicurato.
Per un verso rivendica all'uopo il diritto di surrogazione legale ai sensi dell'art.1203 n. 3 c.c. (<La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
… 3) a vantaggio di colui che essendo tenuto con altri o per altri al pagamento
del debito aveva interesse di soddisfarlo>>), nell'interpretazione che ne era stata fatta in sede di legittimità con la sentenza n.5245/2004; per altro verso si duole dell'omessa considerazione della cessione dei diritti intervenuta a favore della compagnia assicuratrice da parte dei danneggiati all'atto della sottoscrizione della quietanza (<Clausola n.1: il percipiente cede alla società
solvente i propri diritti di rivalsa nei confronti del responsabile civile>>).
***
L'impugnazione è fondata sotto entrambi i profili.
pagina 29 di 40 Ricorrono anzitutto nella specie tutti i presupposti per l'operatività della surrogazione legale così come individuati nella citata sentenza della SC di
Cassazione, la quale in tale sentenza afferma che <la surrogazione legale
opera anche nel caso in cui l'adempimento del terzo sia avvenuto in assenza di
un obbligo giuridico, purché: ricorra l'interesse del solvens;
il diritto al
rimborso trovi titolo in un rapporto giuridico tra i due soggetti, preesistente al
pagamento; venga esclusa la spontaneità dell'adempimento>>: nella specie sussistono con ogni evidenza tutti e tre i predetti requisiti:
1) il pagamento effettuato trova titolo nel contratto di assicurazione stipulato dalla società attrice con la società (polizza 252893470, Parte_2
recante copertura di RCO) in data antecedente quella dell'evento infortunistico;
nelle quietanze è reso evidente il richiamo al disposto di cui all'art.1917 c.c., il quale stabilisce che <Nell'assicurazione della
responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di
quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità
dedotta nel contratto….L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta,
ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede…>>: nessun dubbio può quindi sussistere in ordine alla correlazione causale tra l'effettuazione da parte della società attrice del pagamento delle somme a titolo pagina 30 di 40 di risarcimento dei danni ai familiari della vittima e la precedente stipulazione di polizza con copertura RCO tra la medesima compagnia assicuratrice attrice;
2) il pagamento ha avuto luogo nel settembre del 2008 mentre è del gennaio
2012 la sentenza n.22/2012 con la quale il signor responsabile CP_14
per conto della società committente dell'appalto, dello Parte_2
stabilimento di ER, e responsabile dei lavori di ampliamento in corso di esecuzione, è stato assolto dall'accusa di omicidio colposo formulata nei suoi confronti perché lo stesso, in base al capo di imputazione, <ometteva di attenersi
alle misure generali di tutela previste dalla legge nella fase di esecuzione del progetto e di
organizzazione delle operazioni di cantiere, con riguardo segnatamente alla durata delle
varie fasi di lavoro e ai problemi per la sicurezza derivanti dalla simultaneità di alcune di
esse; ometteva di verificare completamente l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi>>; in precedenza, e cioè in data 4/06/2007 la
ASL competente (Dipartimento di prevenzione medico – Ufficio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) aveva ravvisato a carico del
Committente/Responsabile dei Lavori Dott. le seguenti <ipotesi Tes_3
di reato>>: <art.3 D. Lgs 494/1996 Obblighi del committente o del responsabile dei
lavori. Comma 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.626 del 1994. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che
si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il pagina 31 di 40 responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Comma
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento di lavori ad
un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato. Art.6 comma 2 in relazione all'art.5 comma 1
lett. a) D. Lgs. 494/1996 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.
1. Il
committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La delegazione del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).
Art.5 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
1. Durante la realizzazione
dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con
opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dele imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro>>; con ogni evidenza al momento dell'accordo transattivo
(settembre 2008) era tutt'altro che certa l'insussistenza di ogni responsabilità
per l'accaduto in capo alla committente società per aver Parte_2
quest'ultima regolarmente ottemperato alle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro per il caso di appalto interno, e tanto meno in capo al Responsabile
dei Lavori Dott. del cui operato la avrebbe Tes_3 Parte_2
dovuto rispondere ex artt.1228 cc e/o ex art.2049 cc;
la compagnia assicuratrice aveva pertanto senz'altro interesse a chiudere la vertenza con un pagina 32 di 40 accordo conciliativo atto a limitare i costi da sostenere, destinati certamente ad aggravarsi in caso di protrazione nel tempo del contenzioso in essere con gli stretti congiunti della vittima, e senza che in quel momento vi fosse alcuna certezza in ordine alla futura assoluzione della committente da responsabilità
civile;
3) il pagamento ha avuto luogo dopo che già era stato attivato nei confronti della un contenzioso in ordine alla responsabilità civile per Parte_2
l'infortunio mortale del signor la circostanza è resa evidente dal Parte_3
fatto stesso dell'apertura del sinistro, non altrimenti possibile se non a seguito di denuncia da parte dell'assicurato; è stato effettuato dopo che al Dott.
collaboratore o dipendente della del cui operato CP_14 Parte_2
doveva quindi rispondere ex artt. 1228 e/o 2049 c.c., erano state Parte_2
già mosse dalla ASL le contestazioni di cui sopra;
pertanto, aperto il sinistro, e valutata complessivamente la situazione, la compagnia assicuratrice ha instaurato con la controparte una trattativa sfociata nell'accordo transattivo attuato con le quietanze prodotte in copia agli atti;
con ogni evidenza non si è
trattato di un adempimento spontaneo, bensì della corresponsione di somme di denaro a tacitazione di pretese risarcitorie non certo manifestamente infondate.
Ricorrendo pertanto tutti e tre i requisiti richiesti nella sentenza n.5245/2004
della SC di Cassazione, va pertanto accolta la tesi di parte appellante secondo cui nella specie sussisterebbero i presupposti per l'operatività della pagina 33 di 40 surrogazione legale secondo il disposto di cui all'art.1203 n.3 c.c.
***
E' fondata anche l'altra osservazione di parte appellante, circa l'omessa valorizzazione della cessione dei diritti in favore del solvens, espressamente comunicata dai singoli percipienti con l'atto di quietanza da loro sottoscritto, e senza che sussista contestazione in ordine all'effettuazione dei pagamenti sulla base dei quali è richiesta la surroga. La predetta cessione dei diritti dal percipiente al solvente produce infatti a favore di quest'ultimo gli effetti di cui all'art.1201 (surrogazione per volontà del creditore), a mente del quale <il
creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri
diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e
contemporaneamente al pagamento>>, requisiti, questi ultimi, entrambi presenti nella specie.
***
Accertata quindi la ricorrenza nella specie dei requisiti di legge per l'esercizio della surroga in favore dell'odierna appellante, si tratta di verificare la fondatezza o meno delle domande di parte attrice, riproposte in grado d'appello ex art.346 cpc per il caso di accoglimento del motivo di gravame sulla surroga.
Ebbene al riguardo dalla lettura delle sentenze penali acquisite agli atti emerge:
pagina 34 di 40 a) che il sig. era presente nel cantiere presso il capannone della Parte_10
quale lavoratore irregolare alle dipendenze della , Parte_2 CP_1
retribuito da o dalla segretaria;
CP_1
b) che l'infortunio era accaduto mentre il predetto si trovava su un piano rialzato in prossimità del vano cavo destinato all'ascensore, sprovvisto di idonee protezioni, tali non potendosi ritenere – come dimostrato proprio dall'evento infortunistico verificatosi – gli sbarramenti ivi collocati, idonei a proteggere colui che si fosse trovato semplicemente a transitare nei pressi dell'apertura ma non anche a proteggere che vi si fosse trovato per lavorare:
esse, infatti, impedivano l'accesso alla soglia e ostacolavano la lavorazione sulla stessa;
per tale motivo era stato necessario rimuovere uno dei montanti di ferro verticali installati in loco, nel mentre le protezioni orizzontali costituite da assi di legno erano chiaramente inidonee per la loro altezza, insufficiente ad evitare una possibile caduta del lavoratore che si fosse trovato a lavorare ad una certa altezza dal suolo.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la responsabilità civile, ai sensi dell'art.2087 cc e della normativa prevenzionale specifica (artt.16 e 68 DPR
164/1956, 4 D.LGS 626/1994; 3, 5, 6 E 12, d.lgs 494/1996), per omessa attuazione delle misure previste dal piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza a tutela della sicurezza dei lavoratori dal rischio di caduta dall'alto, per aver la datrice di lavoro società e per essa il CP_1
pagina 35 di 40 suo legale rappresentante , ordinato, o comunque consentito, al CP_1
signor di effettuare lavori di demolizione in corrispondenza del Parte_3
vano ascensore della palazzina in costruzione ad oltre due metri di altezza dal suolo senza adottare idonee misure provvisionali o precauzionali atte ad evitare la caduta all'interno del vano stesso.
In solido con la società rispondono ex art.2291 c.c. gli altri CP_1
convenuti, in quanto soci della collettiva, e, quindi, illimitatamente e solidalmente responsabili con essa delle relative obbligazioni.
La liquidazione del danno, nella misura sopra indicata, è da ritenersi congrua,
collocandosi entro i parametri di cui alla tabella milanese riferita al gennaio
2008, che prevedevano:
- a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio il risarcimento per danno non patrimoniale da un minimo di € 106.376 ad un massimo di € 212.752;
- a favore di ciascun figlio per la morte di un genitore il risarcimento per danno non patrimoniale da un minimo di € 106.376 ad un massimo di € 212.752;
- a favore del coniuge non separato o del convivente per la morte del coniuge o del convivente il risarcimento per danno non patrimoniale da un minimo di €
106.376 ad un massimo di € 212.752;
- a favore di ciascun fratello per la morte di un fratello il risarcimento per danno non patrimoniale da un minimo di € 21.275 ad un massimo di €
pagina 36 di 40 127.651.
Per le considerazioni che precedono le domande di parte attrice/appellante devono trovare accoglimento, senza che risulti necessario dare ingresso alle prove orali dedotte, la cui assunzione appare per quanto sopra superflua.
Le parti appellate vanno pertanto condannate in solido al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di rivalsa per risarcimento del danno, della somma di €
979.644,60 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data dei singoli pagamenti a quella della presente sentenza ed oltre ad interessi al tasso legale sul predetto importo via via rivalutato, anno per anno, dalla medesima data sino alla data della presente sentenza, oltre infine ad interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza a quella del saldo (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1336 del 20/01/2009:
danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo
responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una
successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne
muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta
la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la
sentenza>>).
Per la medesima considerazione va disattesa l'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. riproposta dall'appellato (è appena Controparte_2
il caso di rilevare che nessun onere di specifica contestazione può ravvisarsi a pagina 37 di 40 carico dell'appellante, non constando alcuna statuizione sul punto nella sentenza impugnata)
All'accoglimento dell'appello segue la condanna in solido delle parti appellate,
costituite e non costituite, a rimborsare all'appellato le spese di ambo i gradi di giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo
2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore da euro 520.000,01 sino ad euro 1.000.000,00; applicazione dei valori medi per il primo grado e sempre dei valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale d'appello, e invece del minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
Per la medesima considerazione va respinto l'appello incidentale di CP_2
con cui si è chiesto di riformare la statuizione del giudice di prime
[...]
cure che aveva disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Sussistono pertanto i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pagina 38 di 40 pronunciando:
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n.2002/2021 del Tribunale di Bergamo, condanna in solido gli appellati
[...]
,., , Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_5
e al pagamento in favore
[...] Controparte_4 CP_1
dell'appellante, a titolo di rivalsa per risarcimento danni, della somma di €
979.644,60, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data dei singoli pagamenti a quella della presente sentenza ed oltre ad interessi al tasso legale, sul predetto importo, via via rivalutato, anno per anno, dalla medesima data sino a quella della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
Condanna in solido gli appellati a rimborsare alla parte appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, che si liquidano:
quanto al primo grado:
in euro 4.388,00 per la “fase di studio”, euro 2.895,00 per la “fase introduttiva”, euro 12.890,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
7.631,00 per la “fase decisionale”,
quanto al secondo grado:
in euro 5.706,00 per la “fase di studio”, euro 3.318,00 per la “fase introduttiva”, euro 3.822,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro pagina 39 di 40 9.487,00 per la “fase decisionale”,
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario (15% su compenso totale) ed accessori di legge (iva e cpa), nonché a rimborso contributo unificato e marche
(euro 1.713,00 per il primo grado ed euro 2.556,00 per il secondo grado) e a rimborso spese notifica atto d'appello, in euro 88,93.
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29/10/2025
IL PRESIDENTE
SE OL
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