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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/03/2024, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
R.G.N. 2811/2022
Il Giudice, dott. Vittorio Todisco, nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2811/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Amirante Parte_1 C.F._1
Bruno ( ); C.F._2
RICORRENTE
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Iacovone Nicolino (C.F. ; C.F._3
RESISTENTE considerato che è stata disposta la modalità della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29.02.2024; verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
letto l'art. 702-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. letto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. formulato da dal quale si evince quanto Parte_1
segue:
- in data 22.04.2017, la ricorrente si sottoponeva ad intervento di mastoplastica additiva presso l Controparte_1
- a seguito dell'intervento, la ricorrente notava che i seni erano penduli, il seno sinistro era notevolmente più grande rispetto al destro (cd. anisomastia mammaria), il capezzolo del seno sinistro divergeva verso l'esterno (cd. complesso areola);
1 - tali pregiudizi sono imputabili all'errata esecuzione dell'intervenuto a cui è stata sottoposta la ricorrente, come rilevato dai CTU nominati nel giudizio finalizzato all'accertamento tecnico preventivo, iscritto al numero RG 2678/2020 del Tribunale di Nola;
- conseguentemente, la ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria per ottenere la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti;
CP_2
2.
ritenuto che
l'inosservanza del termine di cui all'art. 8 comma 3 della legge 24/2017 non determini l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, poiché la citata disposizione normativa non prevede tali conseguenze;
3. letta la consulenza medica dei CTU dott. e dott. espletata a Persona_1 Persona_2
seguito del citato ricorso ex art. 696-bis c.p.c. formulato da nella quale si Parte_1 rileva che “la sig.ra presentava un'ipotrofia mammaria bilaterale con una ptosi di grado Pt_1
intermedio e l'intervento da eseguire era pertanto una mastopessi a cicatrice verticale con protesi”
e che “l'intervento di mastopessi con round block, eseguito presso l'Istituto ospedaliero resistente, non era indicato nel caso specifico in quanto non si poteva asportare la quantità necessaria di pelle in eccesso né rimodellare le ghiandole mammarie, al fine di determinare il sollevamento delle mammelle, né si poteva riposizionare correttamente il CAC” e si osserva che
“sono stati inseriti due drenaggi in aspirazione che è una procedura corretta per ridurre rischi postoperatori a breve e a lungo termine, tuttavia sarebbe più opportuno rimuoverli dopo 3 giorni e non la mattina successiva all'intervento, come è stato fatto nel caso specifico”;
4.
considerato che
, dunque, i citati consulenti tecnici hanno ritenuto sussistente una condotta colposa del personale operante presso l' eziologicamente connessa al danno riportato CP_2
dalla paziente;
5.
considerato che
tali valutazioni non sono superate dalle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte resistente, che ha affermato che nel caso di specie è stato realizzato un intervento di mastoplastica additiva, giacché i CTU hanno chiarito che dagli atti emerge che l'operatore sanitario rassicurò la paziente “di poter risolvere l'inestetismo soltanto con la cicatrice peri- areolare, visibile all'esame obiettivo” e che tale tipologia di intervento è definita round-block;
6. ritenuto, pertanto, di dover affermare la responsabilità della resistente, ai sensi degli artt. 1218-
1228 c.c., alla luce della dimostrata sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del personale operante presso l e i danni patiti della paziente;
CP_2
2 7.
considerato che
i consulenti tecnici hanno evidenziato, altresì, che “il consenso informato, presente agli atti, non appare esaustivo, si presenta incompleto e non è specifico per l'intervento di mastopessi” e che “non sono state evidenziate nei dettagli e con le opportune percentuali tutte le possibili complicanze relative all' intervento di mastopessi stesso”;
8. letta Cassazione civile, sez. III, 23/03/2018, n. 7248, che precisa che “il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico” (cfr. anche Tribunale Roma sez. XIII, 18/01/2017, n.
802);
9. lette le pronunce n. 31234 del 2018, n. 28985 del 2019 e n. 16633 del 2023 della Corte di
Cassazione, con la quale i Giudici di legittimità hanno precisato che dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni: A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione;
10.
considerato che
, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico costituisce un'eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit, e che, nel caso di specie, non è stato provato che la paziente, se correttamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento in questione;
11. ritenuto, dunque, alla luce delle citate coordinate giurisprudenziali, che non possa essere autonomamente risarcita la lesione del diritto all'autodeterminazione, poiché non è stato dimostrato che la ricorrente, se correttamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento, dovendosi procedere, invece, al risarcimento della sola lesione del diritto alla salute;
12. rilevato che, secondo i consulenti tecnici d'ufficio, “il costo di un nuovo intervento chirurgico riparativo di mastopessi a cicatrice verticale con sostituzione di protesi è di euro 10.000” e che
3 nella reale supposizione di un reintervento finalizzato ad emendare il danno arrecato, la percentuale del danno biologico ipoteticamente residuo, ravvisabile nella fattispecie in esame, è da relegarsi in un range del 3-4%”, oltre a 10 giorni di ITT e 20 giorni di ITP al 50%;
13. applicate le tabelle relative alla liquidazione del danno biologico di lieve entità adottate con D.M.
08/06/2022 e tenuto conto dell'età della ricorrente all'epoca dei fatti (33 anni);
14. letta la sentenza della Corte di Cassazione sez. VI, 04/03/2021, n. 5865, e ritenuto che, nel caso di specie, l'evento lesivo non abbia prodotto conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dalla danneggiata), idonee a giustificare la personalizzazione del risarcimento;
15. ritenuto, pertanto, che il risarcimento spettante alla ricorrente sia complessivamente pari a e
15.371,55, di cui € 10.000,00 per il costo del nuovo intervento, € 3.391,95 a titolo di danno biologico permanente (risultante dalla media tra i valori del terzo e del quarto punto di invalidità),
€ 990,00 a titolo di ITT ed € 990,00 per ITP;
16.
ritenuto che
la ricorrente abbia diritto, altresì, al risarcimento di ulteriori € 5.000,00, corrispondente alle spese mediche documentate, per la realizzazione dell'intervento pregiudizievole;
17. lette Cassazione civile sez. un, 17/02/1995, n. 1712 e Cassazione civile sez. III, 10/10/2014, n.
21396 e ritenuto che alla ricorrente debbano essere attribuiti gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme in questione;
18. valutato, con riferimento alle spese di lite, che, alla luce della soccombenza, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, di €
4.035,50 a titolo di compensi professionali;
ciò in applicazione dei valori dei valori di cui alla tabella n. 9 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riferimento al procedimento di ATP, e della tabella n. 2 fascia III del citato D.M., comprensiva della fase di studio della controversia, introduttiva e decisionale, con riferimento al procedimento ex art. 702- bis c.p.c., con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., alla luce della natura semplificata del rito;
oltre € 1.072,00 per spese vive (incluse le spese di iscrizione a ruolo del presente procedimento e di quello per l'ATP, nonché le spese di CTP, ridotte a € 500,00 ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c.), spese generali, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4 19. letta Cass. n. 16074 del 7 giugno 2023 e ritenuto che le spese di CTU devono essere poste a carico dei ricorrenti integralmente soccombenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 20.371,55, a titolo di risarcimento del danno;
sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto
(22.04.2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario parte ricorrente;
spese che liquida in € 4.035,50 per compensi professionali, €
1.072,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
Si comunichi.
Nola, 08/03/2024
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
5
PRIMA SEZIONE
R.G.N. 2811/2022
Il Giudice, dott. Vittorio Todisco, nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2811/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Amirante Parte_1 C.F._1
Bruno ( ); C.F._2
RICORRENTE
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Iacovone Nicolino (C.F. ; C.F._3
RESISTENTE considerato che è stata disposta la modalità della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29.02.2024; verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
letto l'art. 702-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. letto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. formulato da dal quale si evince quanto Parte_1
segue:
- in data 22.04.2017, la ricorrente si sottoponeva ad intervento di mastoplastica additiva presso l Controparte_1
- a seguito dell'intervento, la ricorrente notava che i seni erano penduli, il seno sinistro era notevolmente più grande rispetto al destro (cd. anisomastia mammaria), il capezzolo del seno sinistro divergeva verso l'esterno (cd. complesso areola);
1 - tali pregiudizi sono imputabili all'errata esecuzione dell'intervenuto a cui è stata sottoposta la ricorrente, come rilevato dai CTU nominati nel giudizio finalizzato all'accertamento tecnico preventivo, iscritto al numero RG 2678/2020 del Tribunale di Nola;
- conseguentemente, la ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria per ottenere la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti;
CP_2
2.
ritenuto che
l'inosservanza del termine di cui all'art. 8 comma 3 della legge 24/2017 non determini l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, poiché la citata disposizione normativa non prevede tali conseguenze;
3. letta la consulenza medica dei CTU dott. e dott. espletata a Persona_1 Persona_2
seguito del citato ricorso ex art. 696-bis c.p.c. formulato da nella quale si Parte_1 rileva che “la sig.ra presentava un'ipotrofia mammaria bilaterale con una ptosi di grado Pt_1
intermedio e l'intervento da eseguire era pertanto una mastopessi a cicatrice verticale con protesi”
e che “l'intervento di mastopessi con round block, eseguito presso l'Istituto ospedaliero resistente, non era indicato nel caso specifico in quanto non si poteva asportare la quantità necessaria di pelle in eccesso né rimodellare le ghiandole mammarie, al fine di determinare il sollevamento delle mammelle, né si poteva riposizionare correttamente il CAC” e si osserva che
“sono stati inseriti due drenaggi in aspirazione che è una procedura corretta per ridurre rischi postoperatori a breve e a lungo termine, tuttavia sarebbe più opportuno rimuoverli dopo 3 giorni e non la mattina successiva all'intervento, come è stato fatto nel caso specifico”;
4.
considerato che
, dunque, i citati consulenti tecnici hanno ritenuto sussistente una condotta colposa del personale operante presso l' eziologicamente connessa al danno riportato CP_2
dalla paziente;
5.
considerato che
tali valutazioni non sono superate dalle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte resistente, che ha affermato che nel caso di specie è stato realizzato un intervento di mastoplastica additiva, giacché i CTU hanno chiarito che dagli atti emerge che l'operatore sanitario rassicurò la paziente “di poter risolvere l'inestetismo soltanto con la cicatrice peri- areolare, visibile all'esame obiettivo” e che tale tipologia di intervento è definita round-block;
6. ritenuto, pertanto, di dover affermare la responsabilità della resistente, ai sensi degli artt. 1218-
1228 c.c., alla luce della dimostrata sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del personale operante presso l e i danni patiti della paziente;
CP_2
2 7.
considerato che
i consulenti tecnici hanno evidenziato, altresì, che “il consenso informato, presente agli atti, non appare esaustivo, si presenta incompleto e non è specifico per l'intervento di mastopessi” e che “non sono state evidenziate nei dettagli e con le opportune percentuali tutte le possibili complicanze relative all' intervento di mastopessi stesso”;
8. letta Cassazione civile, sez. III, 23/03/2018, n. 7248, che precisa che “il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico” (cfr. anche Tribunale Roma sez. XIII, 18/01/2017, n.
802);
9. lette le pronunce n. 31234 del 2018, n. 28985 del 2019 e n. 16633 del 2023 della Corte di
Cassazione, con la quale i Giudici di legittimità hanno precisato che dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni: A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione;
10.
considerato che
, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico costituisce un'eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit, e che, nel caso di specie, non è stato provato che la paziente, se correttamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento in questione;
11. ritenuto, dunque, alla luce delle citate coordinate giurisprudenziali, che non possa essere autonomamente risarcita la lesione del diritto all'autodeterminazione, poiché non è stato dimostrato che la ricorrente, se correttamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento, dovendosi procedere, invece, al risarcimento della sola lesione del diritto alla salute;
12. rilevato che, secondo i consulenti tecnici d'ufficio, “il costo di un nuovo intervento chirurgico riparativo di mastopessi a cicatrice verticale con sostituzione di protesi è di euro 10.000” e che
3 nella reale supposizione di un reintervento finalizzato ad emendare il danno arrecato, la percentuale del danno biologico ipoteticamente residuo, ravvisabile nella fattispecie in esame, è da relegarsi in un range del 3-4%”, oltre a 10 giorni di ITT e 20 giorni di ITP al 50%;
13. applicate le tabelle relative alla liquidazione del danno biologico di lieve entità adottate con D.M.
08/06/2022 e tenuto conto dell'età della ricorrente all'epoca dei fatti (33 anni);
14. letta la sentenza della Corte di Cassazione sez. VI, 04/03/2021, n. 5865, e ritenuto che, nel caso di specie, l'evento lesivo non abbia prodotto conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dalla danneggiata), idonee a giustificare la personalizzazione del risarcimento;
15. ritenuto, pertanto, che il risarcimento spettante alla ricorrente sia complessivamente pari a e
15.371,55, di cui € 10.000,00 per il costo del nuovo intervento, € 3.391,95 a titolo di danno biologico permanente (risultante dalla media tra i valori del terzo e del quarto punto di invalidità),
€ 990,00 a titolo di ITT ed € 990,00 per ITP;
16.
ritenuto che
la ricorrente abbia diritto, altresì, al risarcimento di ulteriori € 5.000,00, corrispondente alle spese mediche documentate, per la realizzazione dell'intervento pregiudizievole;
17. lette Cassazione civile sez. un, 17/02/1995, n. 1712 e Cassazione civile sez. III, 10/10/2014, n.
21396 e ritenuto che alla ricorrente debbano essere attribuiti gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme in questione;
18. valutato, con riferimento alle spese di lite, che, alla luce della soccombenza, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, di €
4.035,50 a titolo di compensi professionali;
ciò in applicazione dei valori dei valori di cui alla tabella n. 9 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riferimento al procedimento di ATP, e della tabella n. 2 fascia III del citato D.M., comprensiva della fase di studio della controversia, introduttiva e decisionale, con riferimento al procedimento ex art. 702- bis c.p.c., con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., alla luce della natura semplificata del rito;
oltre € 1.072,00 per spese vive (incluse le spese di iscrizione a ruolo del presente procedimento e di quello per l'ATP, nonché le spese di CTP, ridotte a € 500,00 ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c.), spese generali, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4 19. letta Cass. n. 16074 del 7 giugno 2023 e ritenuto che le spese di CTU devono essere poste a carico dei ricorrenti integralmente soccombenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 20.371,55, a titolo di risarcimento del danno;
sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto
(22.04.2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario parte ricorrente;
spese che liquida in € 4.035,50 per compensi professionali, €
1.072,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
Si comunichi.
Nola, 08/03/2024
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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