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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/10/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato, difeso dall'avv. Caterina Grillone, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Elia, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.01.25 i procuratori delle parti precisavano le 2
conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 02.01.23, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, premesso che aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Fiumicino (RM) il 26.09.2009 con CP_1
Per_ e che dalla loro unione erano nati i figli (17.02.2006) e
[...] Per_2
(11.09.2007), deduceva che il 19.12.2019 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, che nel frattempo non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per proporre domanda di divorzio con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
- che le parti avevano concordato in sede di separazione un assegno di mantenimento mensile a suo carico di euro 700,00 per la moglie e di euro 800,00 per i figli;
- che aveva subito una modifica peggiorativa delle proprie condizioni economiche rispetto al periodo della separazione;
- che la resistente era abile al lavoro nonostante fosse priva di una occupazione;
- che la aveva una compagna con la quale conviveva da tempo;
CP_1
- che nel mese di ottobre 2022 la resistente si era trasferita in Sicilia con la nuova compagna e la figlia;
- che il trasferimento di era stato deciso dalla madre senza il suo Per_2 consenso;
- che il figlio era rimasto a vivere nella ex casa coniugale in Fiumicino (RM) in via Remo La Valle n. 36 di proprietà del padre della resistente.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, la revoca del mantenimento a suo carico a favore della resistente e della prole, il collocamento della figlia presso la madre e del Per_2
Per_ figlio presso la ex casa coniugale di Fiumicino (RM) dove era rimasto a vivere 3
con la sua supervisione, il mantenimento diretto di ciascun figlio da parte dei genitori, la disciplina del diritto di visita e di frequentazione con i figli.
Con memoria difensiva del 15.03.2023 si costituiva in giudizio la resistente, la quale deduceva:
- che era affetta da fibromialgia ed era soggetta a frequenti ricoveri ospedalieri per sottoporsi alle cure;
- che a causa delle condizioni di salute aveva dovuto lasciare nel 2022 il lavoro presso Hungryeats s.r.l.;
- che la decisione di andare via da Fiumicino (RM) era stata presa in concomitanza alla scoperta della malattia;
- che viveva con la sola figlia nella città di Siracusa in un piccolo immobile concesso in comodato gratuito da una sua parente;
- che la decisione di trasferirsi con era stata previamente comunicata Per_2 al ricorrente;
- che il figlio era invece rimasto a vivere con i nonni materni presso la ex casa coniugale;
- che non aveva nessuna relazione sentimentale con una cugina, la quale invece l'aveva sostenuta durante la malattia;
- che il ricorrente aveva una florida attività commerciale e possedeva il 25% del capitale sociale di Ittica Azzurra s.r.l., società specializzata nel commercio all'ingrosso di prodotti ittici;
- che aveva contratto debiti per conto della società del marito di cui aveva ricoperto il ruolo di amministratore.
Tanto dedotto, la ricorrente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva disporsi in suo favore un assegno divorzile di euro
700,00 al mese, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia Per_2
Per_ collocata presso di lei di euro 400,00 al mese e di euro 400,00 per il figlio collocato presso la ex casa coniugale dove risiedeva con i nonni materni, oltre spese straordinarie e la disciplina del diritto di visita dei genitori con i figli.
All'udienza presidenziale del 28.03.23 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, ascoltate le dichiarazioni rese dalle parti, disponeva come segue:
“fatti salvi i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, considerato che le parti Per_ concordano circa il mutato collocamento dei figli ( figlia in Sicilia con la madre e in Fiumicino 4
Per_ presso i nonni materni ) revoca l'assegno a carico del per il figlio a decorrere dal Pt_1 gennaio 2023 visto che provvede direttamente alle spese del figlio, dispone il collocamento di Per_2 in Sicilia presso la madre, conferma le altre disposizioni della separazione” e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative con le quali insistevano nell'accoglimento delle proprie difese ed il Giudice, lette le note depositate per l'udienza cartolare del 30.06.23, concedeva i termini richiesti di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Le difese depositavano le suddette memorie e la causa veniva istruita in via documentale.
All'udienza cartolare del 02.02.24 il Giudice, lette le note depositate e la richiesta dei difensori di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ricorso incidentale depositato il 03.09.24 parte ricorrente deduceva che era emersa una forte conflittualità tra la figlia e la madre e che era di recente Per_2 rientrata in Fiumicino (RM) su iniziativa della e chiedeva la revoca del suo CP_1 obbligo al mantenimento mensile della figlia e che venisse disposto il sostentamento in via diretta della stessa a carico del padre.
Parte resistente si costituiva nel giudizio incidentale con memoria depositata il 25.10.24 e deduceva che vi erano state normali discussioni con la figlia adolescente, che aveva fatto rientro presso la casa coniugale di Fiumicino (RM) nel mese Per_2 di giugno e che i figli vivevano lì con i nonni materni e non con il ricorrente, avendo questi una sistemazione alloggiativa autonoma e, pertanto, la concludeva CP_1 richiedendo il rigetto dell'avversa istanza.
Il Giudice disponeva l'audizione della figlia che veniva ascoltata all'udienza del 13.11.24 e con ordinanza riservata accoglieva il ricorso incidentale depositato dal Pt_1
I difensori precisavano le conclusioni con le note depositate telematicamente dai difensori il 10-16/01.25 ed alla successiva udienza la causa veniva rimessa in decisione al Collegio e assegnati i termini di cui all'arte 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di repliche e insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. 5
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Fiumicino (RM) in data
26.09.2009, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue
Sul mantenimento della prole
Il Tribunale osserva che nelle more del procedimento i figli sono divenuti maggiorenni e che pertanto nulla deve essere disposto in tema di affidamento e collocamento degli stessi, i quali risiedono con i nonni materni presso la ex casa coniugale sita in Fiumicino (RM) e dei quali si prende cura il padre che provvedere direttamente al loro mantenimento.
Con riferimento alla figlia , va rilevato che all'udienza del 16.03.2022 – Per_2 nel giudizio incidentale sub 1 - la medesima ha dichiarato: “Da quando i miei genitori si sono separati ho vissuto dapprima a Fiumicino e poi mi sono trasferita intorno al 2023 con madre in Sicilia. Mia madre vive ancora in Sicilia. Lo scorso anno e fino al mese di giugno di quest'anno sono stata con mia madre e vedevo mio padre una volta al mese a Fiumicino. Da giugno sono tornata a vivere con i miei nonni perché mio padre lavora di notte. Dormo con i nonni materni e di giorno sto con mio padre che lavora di notte avendo una ditta di pesce. Ho preferito tornare a Fiumicino perché ho le mie abitudini, gli amici e ho cambiato scuola e vado al CFP di
Fiumicino che è una scuola di parrucchiera. Mia madre ogni tanto viene a Fiumicino e non abbiamo una frequentazione fissa e regolare. Adesso non la vedevo da giungo di quest'anno.
Quando la scuola è chiusa o vado io in Sicilia o viene lei a Fiumicino. Ho anche discusso con mia madre quando sono andata via ma si è trattato comunque di una mia scelta. A Ferragosto sono stata da mia madre in Sicilia”. Per_ Dunque, è emersa in maniera chiara la volontà non solo del figlio ma anche della figlia , nelle more divenuta maggiorenne, di risiedere a Per_2
Fiumicino, comune di residenza del padre, e non in Sicilia dove invece abita tuttora la madre.
Al riguardo il ricorrente ha dedotto di essersi allontanato dalla casa familiare 6
già prima del trasferimento della madre in Sicilia e di vivere presso un'abitazione concessa in comodato gratuito da un amico sita nel medesimo Comune della ex casa coniugale e, da ultimo, di avere preso una casa in locazione a Fiumicino di cui tuttavia non ha depositato documentazione.
Deve rilevarsi che lo stato di disoccupazione della unitamente alla CP_1 propria condizione di salute non può comunque giustificare il totale esonero da ogni contribuzione al mantenimento della prole, che costituisce un obbligo previsto dalla legge in capo a ciascun genitore sulla base delle proprie possibilità economiche e che dunque la medesima deve continuare a contribuire per le spese straordinarie sostenute per i figli.
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti assunti in corso di causa, disponendo che al mantenimento ordinario dei figli provveda il ricorrente in via diretta ed esclusiva, come ha già fatto finora, mentre le spese straordinarie vengano poste nella misura del 50% a carico delle parti secondo le disposizioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
D'altro canto, entrambi i difensori delle parti hanno concordato in sede di comparse conclusionali nella richiesta di conferma delle condizioni disposte dal giudice delegato nel procedimento n. 6-1/2023 R.G.A.C.
Sulla domanda di assegno divorzile
La parte resistente ha dedotto la mancanza di adeguati mezzi di sostentamento e le difficoltà a trovare un lavoro stabile a causa della propria condizione di salute ed ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile nella misura pari a quella concordata tra le parti con la separazione.
Per quanto concerne l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno divorzile, ad avviso del Collegio non può che svolgersi in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia 7
titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è dunque la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risulti che il richiedente è privo di mezzi adeguati, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970. All'esito di tali valutazioni dovrà quindi quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Dalla documentazione in atti emerge che la resistente è priva di un'occupazione lavorativa (cfr. certificati ISEE) e risulta anche gravata da debiti contrati al marito quando risultava intestataria di una quota della dita ittica del mentre il ricorrente ha documentato di percepire nel 2022 una Pt_1 retribuzione mensile di euro 2.100,00 / 2.200,00 circa al mese (dichiarazione redditi lordi per l'anno 2022 di euro 33.738,00 e per l'anno 2021 di 17.738,32) e che, nella sua qualità di socio al 25% di Ittica Azzurra s.r.l., partecipa alla distribuzione dei dividendi non accantonati. Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, emerge che il ricorrente risulta gravato da un finanziamento per acquisto di autovettura con rata mensile di euro 398,00 che tuttavia è scaduto nel mese di aprile 2025.
Nella fattispecie, dunque, risulta una sperequazione economico reddituale tra le parti che giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente e che la resistente non goda di redditi per impossibilità, almeno parziale, di poterseli procurare.
Va evidenziato, infatti, che la ha documentato di essere affetta di CP_1 fibromialgia, una grave patologia neurologica che determina difficoltà di deambulazione e sintomatologia dolorosa nelle articolazioni (cfr. documentazione medica allegata al n. da 1 a 6 alla comparsa di costituzione e risposta) e disturbo 8
depressivo maggiore e di avere avuto diversi ricoveri sia a Fiumicino che in Sicilia che, a suo dire, le provoca impossibilità di svolgere attività lavorativa e per la quale in data 16.3.2023 ha presentato domanda per la percezione di pensione di invalidità
e che si è conclusa con il riconoscimento di una percentuale del 50% senza riconoscimento di indennità. La documentazione depositata in sede di precisazione delle conclusioni, nonostante l'opposizione del difensore del ricorrente, può essere acquisita in quanto sopravvenuta e rilevante per la decisione.
La domanda appare dunque accoglibile e si ritiene di dovere confermare che il corrisponda un assegno divorzile alla nella misura di € 700,00 al Pt_1 CP_1 mese, così come disposto in sede di separazione e confermato all'esito della udienza presidenziale.
Tale assegno viene stabilito alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare, alla durata del matrimonio CP_1
(17 anni circa), all'età dell'avente diritto (oggi quarantenne) ed alle condizioni di salute della stessa come documentate, dovendosi infatti attribuire all'erogazione oltre che natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà,
e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 11/03/2022, n. 8057).
L'esito della controversia e la natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, anche con riferimento al procedimento incidentale sub 1.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 09/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Fiumicino (RM) il 26.09.2009 tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato civile Controparte_1 9
del Comune al n.19 P.2 S.A Vol. 3 anno 2009; dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e collocamento dei figli, in quanto divenuti maggiorenni nelle more del giudizio;
dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli in via diretta ed esclusiva;
dispone che le spese straordinarie della prole siano ripartite al 50% tra le parti secondo le disposizioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia; dispone che corrisponda, a titolo di assegno divorzile, Parte_1 la somma mensile di euro 700,00 a entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 30.09.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso