Art. 1.
I boschi dello Stato, compresi nell'unito Elenco, sono dichiarati inalienabili e saranno amministrati dal Ministero di Agricoltura per mezzo dell'Amministrazione forestale governativa.
I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato, principalmente alla cultura di piante di alto fusto, ne' potranno mai essere dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva; essi saranno diretti secondo il piano economico proposto dall'Agente forestale ed approvato dal Ministero di Agricoltura sul parere del Consiglio forestale.
I boschi dello Stato, compresi nell'unito Elenco, sono dichiarati inalienabili e saranno amministrati dal Ministero di Agricoltura per mezzo dell'Amministrazione forestale governativa.
I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato, principalmente alla cultura di piante di alto fusto, ne' potranno mai essere dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva; essi saranno diretti secondo il piano economico proposto dall'Agente forestale ed approvato dal Ministero di Agricoltura sul parere del Consiglio forestale.