Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n. 1497/2022 del 04/10/2022 oggetto: riliquidazione pensione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore
Dott.ssa Domenico Rosario Monterisi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dagli avv.ti LEONE FABIOLA GRAZIUSO SALVATORE CP_1
( ) VIALE MARCHE 12/14 C/O ; C.F._1 Controparte_2
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 20.7.2019 -premesso di essere titolare di pensione cat. Parte_1
VOARTS con decorrenza da marzo 2013 e di avere in precedenza lavorato quale bracciante agricolo, beneficiando di periodi di contribuzione figurativa per malattia- esponeva che, con domanda del
28.03.2019, aveva chiesto all' la riliquidazione della pensione con l'accredito dei contributi CP_1
figurativi di malattia, sin dalla decorrenza originaria. Stante il rigetto della domanda in via amministrativa, chiedeva di dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della inclusione, nella base di retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi di malattia, nel limite delle 52 settimane sino al 31.12.1996 e sino ad un massimo di 96 complessive, con condanna dell' al pagamento degli importi differenziali dovuti con decorrenza CP_1
Si costituiva, tardivamente l' che eccepiva la decadenza dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. CP_1
n. 639/70, la prescrizione dei contributi, l'infondatezza nel merito della domanda e la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva parzialmente l'eccezione di decadenza proposta dall' , riconoscendo l'inammissibilità della domanda per i ratei di pensione precedenti CP_3
il 30.7.2016 (triennio precedente l'introduzione del giudizio). Riteneva la domanda fondata nel merito e riconosceva, quindi, il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione in godimento con l'accredito dei contributi figurativi di malattia nei limiti delle 52 settimane, e, per l'effetto, condannava l' al pagamento del dovuto con decorrenza dal 30.7.2016, nei limiti della decadenza CP_1
triennale.
Parte appellante ha impugnato tale decisione ritenendola errata per i seguenti motivi:
1) erroneamente il Tribunale aveva applicato la decadenza triennale ex art. 47 ultimo comma, d.p.r.
n. 639/70, senza considerare che nella specie non si era in presenza di una “prestazione riconosciuta solo in parte”, bensì di una prestazione (riliquidazione della pensione con accredito dei contributi di malattia) conseguibile, ex art. 56 R.D. n. 1827/35, solo previa presentazione di apposita domanda amministrativa (nella specie presentata il 28.03.2019), rispetto alla quale, al momento della proposizione dell'azione giudiziale (30.7.2019), non era decorso il termine triennale di decadenza. A sostegno di tale prospettazione, ha richiamato giurisprudenza conforme di questa Corte;
2) il Tribunale era incorso in errore nella parte in cui aveva accolto la domanda “nei limiti della 52 settimane sino al 31.12.1996”, senza considerare che l'art. 1 d. lgs. 564/96 prevede, dal 1° gennaio
1997, l'incremento del periodo di contribuzione figurativa di malattia computabile ai fini del diritto e della misura della pensione, nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatasi nei rispettivi periodi.
Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il diritto della appellante alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della già riconosciuta inclusione nella base di retribuzione annua pensionabile dei contributi figurativi di malattia, nel limite delle 52 settimane sino al 31.12.1996 e sino ad un massimo di 96 complessive, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 564/96, nonché il diritto a percepire gli ulteriori ratei differenziali arretrati con decorrenza di legge sulla pensione in godimento, per effetto del già riconosciuto accredito figurativo dei periodi di malattia.
Si è costituito in giudizio l' contestando gli avversi assunti ed evidenziando che, ai sensi delle CP_1 circolari interne dell' , l'accredito figurativo di malattia avveniva ormai d'ufficio, senza CP_3 necessità di apposita domanda amministrativa;
in conseguenza di ciò le argomentazioni di parte appellante circa il computo del termine di decadenza dovevano ritenersi infondate. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 19.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Come anticipato in premessa, con il primo motivo parte appellante ritiene che il Tribunale abbia fatto erronea applicazione dell'art. 47, ultimo comma, del d.p.r. n. 639/70 (“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”), riconoscendo il diritto alla riliquidazione della pensione solo dal triennio precedente l'introduzione del giudizio, senza considerare che il ricalcolo della pensione per effetto dell'accredito dei contributi di malattia - essendo riconoscibile solo a domanda, ai sensi dell'art. 56 R.D. n. 1827/35 (“Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: (…) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi”)- non rientra tra le “prestazioni riconosciute solo in parte”, con l'effetto che non sarebbe applicabile nella specie il regime decadenziale previsto dall'art. 47 u.c., ma quello previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, che prevedono la decorrenza del termine di decadenza solo un volta decorsi i termini del procedimento amministrativo.
Le argomentazioni svolte da parte appellante non appaiono condivisibili, richiamando sul punto ex art 118 disp att cpc un recente precedente di questa Corte (sent n 413/24 del 8.7.2024).
Deve darsi atto, invero, che la questione che occupa è stata di recente affrontata nella sentenza n.
12233/2024 dalla Suprema Corte che -chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il pensionato chiedeva la riliquidazione della pensione sin dalla decorrenza originaria in conseguenza del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto- ha affermato che la formulazione dell'art. 47, comma 6, dpr n. 639/70 è di ampiezza tale da ricomprende anche l'azione in cui si controverta del ricalcolo di un trattamento pensionistico, in virtù di una diversa anzianità contributiva, ritenendo tale ricostruzione confortata dalla considerazione che la ratio della norma, risultante dalla modifica apportata dal d.l. n. 98/2011 si pone sul versante della deflazione del contenzioso e del contenimento della durata dei processi in materia previdenziale, come si evince chiaramente dalle frasi d'esordio, al primo comma, dell'art. 38 che individuano il fine di "realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti".
La Suprema Corte ha quindi ritenuto non persuasiva la tesi per cui, ai fini dell'applicazione del citato comma 6 dell'art. 47, debba distinguersi -come vorrebbe anche parte appellante nel presente giudizio-
l'ipotesi della "prima liquidazione di una prestazione previdenziale" da quella della "rideterminazione della prestazione previdenziale" dovuta a fattori sopravvenuti, laddove l'una (la prima) e non l'altra (la seconda) ricadrebbe nel perimetro di applicazione della norma.
In particolare, la predetta differenza era stata ritenuta in alcune precedenti decisioni (nn. 16549 e
21329 del 2016) secondo cui di prestazione riconosciuta in modo parziale -perciò assoggettata alla decadenza a partire dal luglio 2011- si potesse legittimamente parlare solo qualora la prima liquidazione non avesse tenuto conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico già presenti al momento della domanda di pensione, e perciò noti all' in detto momento. Invece, si doveva parlare di “rideterminazione della prestazione CP_3 previdenziale” nei casi di operazioni di ricalcolo dovute a fattori sopravvenuti (i quali possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un "arricchimento" della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica); in questo secondo caso, la domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell'importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende indicate poteva essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiaceva al solo limite della prescrizione quinquennale.
Con la sentenza n. 12233/2024 la Suprema Corte ha quindi superato il predetto orientamento ritenendo “isolata la contraria affermazione contenuta nelle sentenze nn. 16549 e 21319 del 2016 di questa
Corte, resa come argomentazione di rinforzo esclusivamente sulla base delle direttive interne all ” e CP_3
richiamando le pronunce che, anche di recente, si sono occupate della materia, quali Cass. n.
17430/2021 che, proprio con riferimento ai “ricalcoli pensionistici”, ha ritenuto applicabile il meccanismo decadenziale, salvo precisare che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute” la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati “precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”.
Il ripensamento operato nella recentissima pronuncia sopra richiamata induce questa Corte a rivedere anche il proprio precedente orientamento, espresso in conformità alle decisioni della Suprema Corte nn. 16549 e 21329 del 2016. Deve pertanto ritenersi che, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto - dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo- nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento (v., in motivazione, anche Cass. n. 4858/2022, n.
16758/2023).
Ne consegue che il dies a quo è individuabile, nella specie, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit., dovendosi calcolare soltanto i tre anni della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall' , sicché l'effetto preclusivo della decadenza opera nella specie in CP_1
relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti (compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da Cass. n.
17430/2021.
La decisione del Tribunale sul punto appare conforme ai suesposti principi e, dunque, il motivo di appello deve essere disatteso.
***
È altresì infondato il secondo motivo con cui parte appellante lamenta che il Tribunale abbia accolto la domanda “nei limiti della 52 settimane sino al 31.12.1996”, senza considerare il disposto dell'art. 1
d.lgs. 564/96 che, dal 1° gennaio 1997, prevede l'incremento del periodo di contribuzione figurativa di malattia fino al raggiungimento di ventidue mesi.
In punto di diritto, deve darsi atto che con l'art. 1 d.lgs. n. 564/1996 è stato incrementato il periodo di contribuzione figurativa di malattia computabile ai fini del diritto e della misura della pensione, a partire dal 1° gennaio 1997, nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di 22 mesi per eventi verificatesi nei rispettivi periodi. L'aumento graduale ha comportato che il tetto massimo di malattia accreditabile figurativamente è mutato in relazione alla decorrenza della pensione stessa;
dal 1° gennaio 2012 il periodo transitorio è giunto a conclusione e, pertanto, il limite massimo accreditabile è pari a 96 settimane, cioè 22 mesi, nell'arco della vita lavorativa dell'interessato.
Tuttavia, dall'estratto contributivo in atti emerge che l'appellante può far valere periodi di contribuzione di figurativa di malattia, sino alla data del pensionamento (marzo 2013), in misura
CP_ inferiore a 52 settimane, esattamente pari a 35 settimane (come indicato da atteso che ai fini che ci occupano, trattandosi di domanda di riliquidazione di pensione e non di supplemento di pensione, sono irrilevanti i contributi effettivi o figurativi successivi alla data del pensionamento.
Pertanto non può essere computata la contribuzione di malattia presente nell'estratto contributivo successiva al marzo 2013.
Tanto comporta la carenza di interesse all'appello della gravata pronuncia, non potendo l'appellante ottenere una pronuncia più favorevole di quella qui impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
Quanto alla regolazione delle spese, stante la totale soccombenza dell'appellante e non risultando in atti idonea dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, ne discende la regolamentazione delle spese in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 12/10/2022 da nei confronti di avverso la sentenza del 04/10/2022 n. 1497/2022 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/02/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott Donatella De Giorgi dott Caterina Mainolfi