Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5316/2023 + 5316-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5316 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 alla quale è stato riunito il procedimento n. 5316-1/2023 riservata in decisione all'udienza del
22.1.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa Parte_1 C.F._1
alla via Presidio, 17 presso lo studio degli avvocati Rosalba Tinto e Maria Grazia Pollini che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Teverola alla Controparte_1 C.F._2
via Roma IV Trav., 14 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Buonpane che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 29.5.2023, il ricorrente (nato a [...] il
25.3.1995), premesso di avere contratto matrimonio in Paola il 27 maggio 2016, in regime di separazione dei beni, con la resistente ( nata il [...] a [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...])- deduceva Per_1 Per_2
1
che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per dissensi ed incomprensioni, sfociate spesso in litigi che avevano compromesso il pacifico svolgimento della vita in comune.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.; l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita;
l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
una somma a titolo di mantenimento per i figli minori pari ad € 400,00 mensili (ossia 200,00 euro ciascuno), oltre Istat nonché il 50% delle spese mediche, ludiche e scolastiche.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2,
c.c., essendo la rottura imputabile alla relazione extraconiugale intrapresa dal ricorrente con la sig.ra e con lui attualmente convivente;
l'affido condiviso dei minori con collocamento Testimone_1
presso di sé e disciplina del diritto di visita per il non collocatario;
la determinazione di un assegno, quale contributo di mantenimento per i minori, nella misura di € 800,00, (ossia 400,00 euro ciascuno) oltre il 50% delle spese straordinarie;
una somma di € 500,00 per il suo mantenimento;
il pagamento del canone di locazione della casa familiare a carico del ricorrente;
la percezione del 100% dell'assegno unico;
la condanna alle spese di lite.
All'udienza del 27 ottobre 2023 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, così provvedeva ex art. 473bis-22
c.p.c.: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava i figli minori (nata a [...] il Per_1
6.7.2018) e (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre, con disciplina del diritto di visita per il genitore non collocatario (tenuto conto dell'età e dell'attività lavorativa del ricorrente); disponeva un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio;
assegnava la casa familiare -sita in Carinaro alla Via G. De Chirico, 49- alla resistente;
poneva a carico del ricorrente il versamento della somma mensile di € 450,00 -ossia 225,00 ciascuno- da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; poneva a carico del ricorrente in favore della resistente a titolo di mantenimento un assegno mensile pari ad € 100,00 (cento,00) oltre rivalutazione secondo gli indici
Istat come per legge;
in assenza di richieste istruttorie negli atti introduttivi di parte ricorrente;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte ricorrente nella memoria ex art. 473-bis.17
c.p.c. vertendo i capi su circostanze valutative e/o generiche o irrilevanti non avendo parte ricorrente avanzato domanda di addebito (capi 1,2,3,4,7) o non contestate (capi 5, 6); in assenza di richieste
2 R.G. n. 5316/2023 + 5316-1/2023
istruttorie negli atti introduttivi e non essendo stata depositata la memoria ex art. 473-bis-17 c.p.c. da parte resistente;
veniva fissata udienza in prosieguo al fine di valutare l'andamento dei rapporti padre-figli essendo emersa una difficoltà di incontri tra il padre e la minore (in particolare in Per_1
ordine al pernotto).
All'udienza del 27.3.2024, non essendo pervenute le relazioni dei SS, veniva disposto un rinvio sollecitando i SS competenti di dare attuazione a quanto previsto con l'ordinanza del 30.10.2023.
Con istanza depositata il 20.6.2024, la difesa del ricorrente chiedeva a parziale modifica dell'ordinanza del 30-10-2023, di accertare e verificare l'eventuale percezione da parte della sig.ra del reddito di inclusione e/o altre diverse forme di sostentamento;
revocare le somme CP_1 stabilite a titolo di mantenimento in favore della sig.ra stabilire che l'assegno unico venga CP_1
suddiviso al 50% tra i sigg. e laddove si accerti che la medesima sia Parte_1 CP_1 CP_1
percettrice di reddito di inclusione e/o di altre forme di sostentamento.
Il Giudice delegato onerava la difesa della resistente di depositare la documentazione volta a verificare l'eventuale percezione da parte della del reddito di inclusione e/o altre diverse CP_1
forme di sostentamento ed al contempo autorizzava la difesa del ricorrente a richiedere presso l'INPS estratto contributivo della resistente (procedimento n. 5316-1/2023 R.G.).
All'udienza del 10 luglio 2024, tenutasi in modalità cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni il ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni, chiedendo la suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i coniugi.
In sede di conclusioni la resistente si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
in subordine chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori.
All'udienza del 22 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, in primo luogo si disponeva la riunione del procedimento recante n. RG 5316-1/2023 al procedimento principale;
la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473bis-28 c.p.c. (cfr. ordinanza comunicata il 23/24 gennaio 2025).
Il Pubblico Ministero apponeva il visto
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni
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sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
In riferimento, in particolare, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143, comma 2, c.c.), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del
1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso specifico, non sono state provate specifiche condotte poste dal coniuge ricorrente in violazione dei doveri coniugali (non avendo la resistente articolato richieste istruttorie negli atti introduttivi e non avendo depositato la memoria ex art. 473-bis-17 c.p.c.) né può pervenirsi, in via induttiva, ad una pronuncia di addebito sulla base delle risultanze processuali e dei documenti in atti.
Parimenti si conferma l'ordinanza resa dal Giudice delegato in ordine al giuramento decisorio considerato che secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità il giuramento può dirsi decisorio quando abbia ad oggetto circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda, dovendo il giudice, previo accertamento dell' an iuratum sit, soltanto accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa sul punto che ne ha formato
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oggetto (cfr. ex multis Cassazione n. 17197/2018; Corte d'Appello di Bologna n. 2118/2018) atteso che, nel caso di specie, il giuramento deferito al ricorrente non potrebbe comportare la decisione sulla domanda di addebito, per la costante interpretazione della Suprema Corte in materia di addebitabilità della separazione come sopra riportata.
La separazione tra i coniugi va, in definitiva, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c. con rigetto della domanda di addebito avanzata dalla resistente.
Sull'affido dei figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
20.5.2022).
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
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Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori;
del resto entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso (cfr. relazioni dei SS in atti che danno atto di un buon rapporto tra genitori e minori che hanno conosciuto anche la sorella nata nel febbraio 2024). Per_3
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori (che non hanno l'età per essere ascoltati), come disposto in via provvisoria.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi fin dalla separazione di fatto tra i genitori.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze lavorative del padre con quelle di vita e di relazione, sia dei figli che della madre e tenuto conto dell'età del piccolo Per_2
In ordine al diritto di visita, tenuto conto delle esigenze lavorative del ricorrente, dell'età dei figli e della circostanza che la minore non ha mai pernottato con il padre, il ricorrente potrà vedere Per_1
e tenere con sé i figli il sabato o la domenica, da concordare con la resistente (in caso di mancato accordo, la prima settimana il sabato e la seguente la domenica, e così di seguito), dalle ore 16.00 alle ore 19.00, con prelievo dal domicilio materno (e relativo accompagnamento); in via alternata i giorni del 25 dicembre, dell' 1 gennaio e del 6 gennaio dalle ore 11.00 alle 20,00 o le giornate del 24, 26 e
31 dicembre;
ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori;
la festa del papà; la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nella domenica di spettanza del ricorrente, il tutto compatibilmente alle esigenze dei minori e salvo diverso accordo tra le parti (soprattutto in ordine al pernottamento).
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui
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all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la resistente il genitore collocatario dei figli minori, la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in Carinaro alla Via G. De Chirico, 49- va accolta come previsto in sede provvisoria.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]).
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti
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reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 7 e 3 ), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti il ricorrente vive a Casoria sopportando un canone di locazione di 500,00 euro;
ha una compagna dalla quale ha avuto un' altra figlia (nata a [...]
2024); è un operaio con una retribuzione netta di circa 1700/1800 euro (cfr. buste paga in atti) risultano redditi di € 19.320,00 per il 2021; non risultano depositate le ulteriori dichiarazioni dei redditi;
non risulta, invece, provata la prestazione di ulteriori attività lavorative;
è gravato da finanziamenti (sopporta una rata di 161,00 euro;
un'altra di 149,00 euro uro 113,50); dispone di un'auto; mentre la resistente vive nella casa familiare, pagando 400,00 euro di canone di locazione;
in precedenza lavorava;
durante il matrimonio non ha mai lavorato (eccetto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la quale operatrice call Controparte_2 center dall' 1/6/2023 al 31/7/2023) occupandosi dei figli e delle loro esigenze;
percepiva per intero l'assegno unico per i minori vista la rinuncia del ricorrente che successivamente ha, invece, avanzato richiesta del 50% ( dichiarazioni rese all'udienza del 27.10.2023 nonché doc. in atti).
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Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto che in assenza di accordo l'assegno unico va ripartito al 50% e che successivamente ai provvedimenti provvisori è nata un'altra figlia, il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 550,00 -ossia 275,00 ciascuno- da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat,
a decorrere dalla presente pronuncia.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Sulla domanda di mantenimento di parte resistente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla resistente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell' an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo
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per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario"
( cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio non è emerso né è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi;
considerato che
la resistente, in possesso di diploma di ragioneria, ha 47 anni e con capacità lavorativa (come emerso dall'estratto contributivo versato in atti); considerata la durata del matrimonio (contratto nel 2016) e che durante il matrimonio la non ha mai lavorato (eccetto CP_1
la collaborazione intrapresa nel 2023 per qualche mese) dedicandosi alla crescita ed alla cura dei figli
( ed invero nonostante l' inoltro dell' istanza al Comune di Gricignano di Aversa di partecipazione ai tirocini di inclusione sociale -programma garanzia di occupabilità dei lavoratori- la non è CP_1
occupata) il Collegio ritiene che sussistono i presupposti per riconoscersi il diritto della resistente all'assegno di mantenimento, quantificato in 100,00 euro oltre Istat, come previsto in sede provvisoria
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
10 R.G. n. 5316/2023 + 5316-1/2023
Tenuto conto dell'esito della controversia e della parziale soccombenza reciproca (sulla domanda di mantenimento e sull'addebito) sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Parte_1 Controparte_1
il 19/12/1978);
b) rigetta la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
c) Dispone l'affidamento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato Per_1 Per_2
a Napoli il 20.5.2022) ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina, il diritto-dovere di frequentazione del padre con i minori nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
d) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art
337 ter c.c.;
e) assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in Carinaro alla Via G. De Chirico, 49- alla resistente che l'abiterà unitamente ai figli minori;
f) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia (stante la
[...]
percezione dell'assegno unico al 50%) la somma mensile di € 550,00 - ossia 275,00 ciascuno- per il mantenimento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
20.5.2022) oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-
2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, per il suo mantenimento la somma mensile di
[...]
100,00 (cento,00). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
11 R.G. n. 5316/2023 + 5316-1/2023
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PAOLA (atto n. 9, parte II, Serie A, Anno 2016) per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
i) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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