Decreto cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 04/06/2025, n. 10813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10813 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10813/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2025, proposto da
EL PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Taffuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani 1;
per l'annullamento
del provvedimento del 20.12.2024 della delibera n. 557/2024, dell’Avviso Pubblico, delle due Graduatorie, nonché di ogni atto antecedente e conseguente, connesso con i provvedimenti impugnati, per le invalidità indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. EL PO ha partecipato all’Avviso Pubblico “ per titoli e colloquio, per n. 143 posti nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato Autista d’Ambulanza - Area degli Operatori, per la costituzione di rapporti di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato nelle more 2 dell’espletamento del concorso pubblico, indetto da ARES 118 con deliberazione n. 557 del 26.06.2024, oltre che per le eccezionali esigenze sanitarie in relazione al Giubileo Ordinario dell’anno 2025 ” ed è stato escluso dalla procedura “ per carenza dei requisiti di ammissione prescritti all’art. 2 del bando: cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che "per esperienza professionale> deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo; non è, pertanto, compresa l'esperienza maturata in qualità di <volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita>. Infatti, la SV non è in possesso di cinque anni continuativi di esperienza professionale come autista di ambulanza professionista e/o autista professionista ”.
Con il ricorso in trattazione, ha dedotto l’illegittimità di tutti gli atti impugnati per eccesso di potere sotto diversi profili.
Ares 118 si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva con la quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. per la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, da individuarsi in coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva della procedura di cui trattasi.
Alla c.c. del 25.2.2025, il ricorso è stato trattenuto ai fini della decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. nella ritenuta sussistenza dei presupposti di legge e previo avviso verbalizzato alle parti presenti.
Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione di Ares118, deve essere dichiarato inammissibile per la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, da individuarsi in coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva della procedura di cui trattasi in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
Nell’epigrafe del ricorso è riportato che il ricorso è proposto nei confronti degli “ IDONEI INSERITI NELLA GRADUATORIA FINALE da n. 1 (BA AO – punteggio 83,08) a n. 539 (LI LO – punteggio 42) da notiziare per pubblici proclami, previa autorizzazione del Presidente, ex art. 41 c.p.a.; ”; ma non risulta in atti che il ricorso sia stato notificato ad alcuno dei predetti soggetti né è comprovato in atti che il ricorrente ha richiesto all’amministrazione i dati realtivi necessari ai fini della notificazione del ricorso.
E la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “ la facoltà (di richiedere, nel ricorrere dei presupposti di legge, l’autorizzazione del giudice alla notifica del ricorso per pubblici proclami) contemplata dalla disposizione citata non esonera il ricorrente dall’assolvere all’onere di cui al comma 2, ai sensi del quale “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge...”. … Dal mancato assolvimento del suddetto da parte del ricorrente, il quale si è limitato, nella fase introduttiva del giudizio di primo grado, a richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 41, comma 4, c.p.a., non può quindi che conseguire, in riforma della sentenza appellata, l’inammissibilità del ricorso introduttivo ” (Cons. Stato, III, 31.01.2023, n. 1054).
La circostanza, pertanto, che nel ricorso introduttivo fosse stata formulata da parte ricorrente la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non consente di superare quanto disposto dall’art. 41 comma 2 del c.p.a.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Lucia Gizzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO