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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8872/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8872/2021 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Pascale De Parte_1 C.F._1
Falco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Cazzago di Pianiga (VE), v. Friuli-
Venezia Giulia n°8/5, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(P.IVA , C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2042/2021 del Parte_1
Tribunale di Venezia con il quale gli è stato ingiunto il pagamento a favore di CP_1
della somma di € 22.249,35, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di restituzione del prestito contratto dall'odierno opponente nell'ambito del rapporto contrattuale n.
10393019287890, poi ceduto ex art. 58 TUB all'opposta; rilevando, in primo luogo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ovvero il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
deducendo la non spettanza della somma ingiunta in quanto l'istituto di credito che ha erogato il finanziamento ha applicato un tasso di interesse superiore al tasso legale per tutta la durata del rapporto contrattuale, in assenza di una convenzione esplicita e sottoscritta, in violazione dell'art.1284 c.c. e di valore indeterminato;
deducendo la nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la violazione del divieto di anatocismo;
deducendo l'illegittimità e, pertanto, la natura indebita delle somme trattenute dall' in relazione alle spese del rapporto di finanziamento e conto CP_3
corrente, mai convenute tra le parti, dalla data di apertura sino all'estinzione del rapporto;
deducendo inoltre l'illegittima applicazione e corresponsione di interessi passivi superiori al tasso soglia di usura;
deducendo infine, in ogni caso, la ripetizione delle somme illegittimamente percepite dall'opposta e compensate con il credito effettivamente dovuto.
Parte opponente ha pertanto chiesto, nel merito, di revocare ovvero di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
di accertare e dichiarare che nessuna somma di denaro è dovuta all'opposta convenuta per la causale azionata con il decreto ingiuntivo n. 2042/2021 del
Tribunale di Venezia, ovvero di ridurre ogni pretesa avversaria a minimi di giustizia;
in ogni caso, con piena vittoria di spese, onorari e diritti di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte ed CP_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande rivolte a presunte patologie del rapporto contrattuale;
deducendo che essa, è divenuta titolare, tramite contratto di cessione, di un diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno opponente senza alcun pagina 2 di 7 accollo degli eventuali debiti dipendenti dell'esercizio del relativo diritto afferenti al rapporto negoziale originario;
deducendo che la mediazione obbligatoria non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, sino all'esito della pronuncia circa la provvisoria esecuzione ed è onere dell'opponente attivarla;
deducendo che il credito richiesto è certo, liquido ed esigibile e risulta dall'estratto conto che è idoneo a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo;
deducendo che nel contratto de quo gli interessi contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva essendo al di sotto del tasso soglia;
deducendo che il tasso di mora contrattualmente stabilito rientra nei limiti del tasso di soglia legale;
deducendo inoltre che non risulta configurabile il fenomeno anatocistico poiché nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti, ed unicamente, gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e, pertanto, tale importo viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
deducendo, inoltre, che non vi è alcuna indeterminatezza del tasso degli interessi, posto che sono stati espressamente indicati in contratto tutti gli elementi che consentono di definire i termini economici dell'operazione; deducendo la genericità delle eccezioni formulate dal debitore in sede di opposizione;
deducendo la validità e la legittimità dell'ingiunzione di pagamento, supportata dal contratto di finanziamento di cui l'opponente non ha contestato la sottoscrizione;
deducendo infine che la documentazione prodotta in atti, non disconosciuta da parte opponente, comprova le ragioni di credito vantate dall'opposta ed è pienamente utilizzabile dal Giudice ai fini della formazione del suo convincimento.
Parte opposta a pertanto chiesto, in via preliminare, nel merito, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2042/2021, RG 6385/2021, del 10.09.2021 emesso dal
Tribunale di Venezia;
in via principale, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2042/2021, RG 6385/2021, del 10.09.2021 emesso dal Tribunale di
Venezia; in via subordinata, nel merito, di condannare, in ogni caso, il sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1
risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e pagina 3 di 7 compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende.
2. In data 14.06.2022 il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 2042/2021 ed assegnava i termini per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria che dava esito negativo.
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente che, in data 05.07.2024, formulava proposta conciliativa.
All'udienza del 10.12.2024 non veniva raggiunto alcun accordo tra le parti.
Il Giudice, quindi, dato atto del mancato accordo, tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa viene ora decisa come segue.
3. L'opposizione è infondata e pertanto viene respinta.
La documentazione agli atti consente di affermare che tra e è stato Parte_1 CP_4 stipulato un contratto di finanziamento di natura personale per una somma pari ad € 15.000 in data 27.11.2008; nel contratto in esame gli interessi compensativi e moratori solo regolati puntualmente e sottoscritti dalle parti;
non risultano contrattualmente applicati interessi di natura usuraria né interessi anatocistici.
Nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, come è noto, spetta a parte opposta la prova della legittima richiesta delle somme oggetto di decreto ingiuntivo e successivamente opposte;
ciò non esula però dalla necessità che l'opponente formuli contestazioni precise e verificabili in modo da consentire la difesa dell'opposta.
Nel caso in esame parte opponente, malgrado l'opposta con la propria costituzione abbia replicato puntualmente alle eccezioni e deduzioni formulate dalla stessa con il proprio atto di citazione, non ha mai ritenuto, nemmeno nel corso della prima memoria, di dover precisare gli argomenti a sostegno della propria opposizione e volti a confutare la prospettazione dell'opposta, limitandosi a repliche generiche in ordine alla sussistenza di tassi ultra legali e interessi usurari senza tuttavia argomentare quale fosse il tasso soglia applicato all'anno di riferimento e se effettivamente fossero stati applicati tassi ultra legali.
Parte opponente non ha infatti individuato in base a quale calcolo sarebbero stati apposti pagina 4 di 7 interessi usurari e nemmeno ha dedotto se sono stati applicati interessi differenti da quelli pattuiti. Limitandosi ad una contestazione del tutto generica sganciata da qualsivoglia dato numerico o percentuale.
Pur a voler valorizzare le contestazioni generiche formulate dall'opponente, ne emerge l'infondatezza sotto un profilo fattuale oltre che giuridico.
In relazione ai presunti tassi ultra legali e usurari richiamati dall'opponente, si osserva che nel contratto le parti hanno pattuito il TAN (11,65%) e il TAEG (12,70%) chiaramente al di sotto del tasso soglia e del tasso usurario posto che, nel 2008 era fissato a 15,37%, per le operazioni
“crediti e altri finanziamenti alle famiglie effettuati da intermediari non bancari”; inoltre, come correttamente affermato dall'opposta, per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determinava sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente e,
a ben vedere, il contratto in oggetto e quindi il tasso di mora contrattualmente stabilito (1,5%) rientra nei limiti del tasso di soglia legale.
In relazione al ritenuto addebito di spese non pattuite, si osserva che i costi e le spese della gestione del contratto di finanziamento risultano integralmente pattuite tra le parti con apposita sottoscrizione e approvazione ed, in assenza di una più puntuale allegazione da parte del debitore, non si comprende quale debba essere la voce di spesa, presente nell'estratto conto, e che non ritiene dovuta.
Quanto alla ritenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla ritenuta sussistenza della violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. si osserva che, dalla documentazione agli atti, non risulta essere applicata alcuna capitalizzazione degli interessi, calcolati di volta in volta invece sulla singola rata fissa.
La contestazione peraltro appare generica e a fronte della allegazione degli estratti conto avrebbe dovuto individuare in che modo si fosse verificata o meno una illegittima capitalizzazione degli interessi, riportando anche le voci di addebito ritenuto illegittime.
Parte opponente invece si limita a ribadire in più momenti che le somme richieste non sono pagina 5 di 7 dovute, genericamente affermando che risultano violate le norme sul divieto di anatocismo, sul divieto di usura e sul divieto di tasso ultra legale, senza distinguere le fattispecie e senza illustrare, in base all'estratto conto presente agli atti quali voci fossero effettivamente illegittimamente apposte.
Sul punto si richiama la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato, in tempi recenti, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020, n.
19597).
Le allegazioni di parte debitrice non soddisfano i requisiti delineati dalla Suprema Corte e appaiono prive di riscontro documentale, ragione per cui la consulenza tecnica d'ufficio non è stata disposta in quanto esplorativa e volta a sostituirsi all'assenza di allegazioni probatorie del debitore.
Si aggiunga poi che in nessun momento è stata contestata l'esistenza del contratto ovvero la riferibilità della sottoscrizione all'opponente ovvero gli estratti conto depositati dall'Istituto di credito.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione è infondata e pertanto il decreto ingiuntivo viene in questa sede confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento, secondo i valori minimi per tutte le fasi stante la scarsa attività svolta, vanno liquidate in una somma pari ad € 2540,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2042/2021 del
Tribunale di Venezia;
CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidate in una somma pari ad € 2.540,00, oltre rimborso spese forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Venezia, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8872/2021 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Pascale De Parte_1 C.F._1
Falco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Cazzago di Pianiga (VE), v. Friuli-
Venezia Giulia n°8/5, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(P.IVA , C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2042/2021 del Parte_1
Tribunale di Venezia con il quale gli è stato ingiunto il pagamento a favore di CP_1
della somma di € 22.249,35, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di restituzione del prestito contratto dall'odierno opponente nell'ambito del rapporto contrattuale n.
10393019287890, poi ceduto ex art. 58 TUB all'opposta; rilevando, in primo luogo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ovvero il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
deducendo la non spettanza della somma ingiunta in quanto l'istituto di credito che ha erogato il finanziamento ha applicato un tasso di interesse superiore al tasso legale per tutta la durata del rapporto contrattuale, in assenza di una convenzione esplicita e sottoscritta, in violazione dell'art.1284 c.c. e di valore indeterminato;
deducendo la nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la violazione del divieto di anatocismo;
deducendo l'illegittimità e, pertanto, la natura indebita delle somme trattenute dall' in relazione alle spese del rapporto di finanziamento e conto CP_3
corrente, mai convenute tra le parti, dalla data di apertura sino all'estinzione del rapporto;
deducendo inoltre l'illegittima applicazione e corresponsione di interessi passivi superiori al tasso soglia di usura;
deducendo infine, in ogni caso, la ripetizione delle somme illegittimamente percepite dall'opposta e compensate con il credito effettivamente dovuto.
Parte opponente ha pertanto chiesto, nel merito, di revocare ovvero di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
di accertare e dichiarare che nessuna somma di denaro è dovuta all'opposta convenuta per la causale azionata con il decreto ingiuntivo n. 2042/2021 del
Tribunale di Venezia, ovvero di ridurre ogni pretesa avversaria a minimi di giustizia;
in ogni caso, con piena vittoria di spese, onorari e diritti di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte ed CP_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande rivolte a presunte patologie del rapporto contrattuale;
deducendo che essa, è divenuta titolare, tramite contratto di cessione, di un diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno opponente senza alcun pagina 2 di 7 accollo degli eventuali debiti dipendenti dell'esercizio del relativo diritto afferenti al rapporto negoziale originario;
deducendo che la mediazione obbligatoria non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, sino all'esito della pronuncia circa la provvisoria esecuzione ed è onere dell'opponente attivarla;
deducendo che il credito richiesto è certo, liquido ed esigibile e risulta dall'estratto conto che è idoneo a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo;
deducendo che nel contratto de quo gli interessi contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva essendo al di sotto del tasso soglia;
deducendo che il tasso di mora contrattualmente stabilito rientra nei limiti del tasso di soglia legale;
deducendo inoltre che non risulta configurabile il fenomeno anatocistico poiché nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti, ed unicamente, gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e, pertanto, tale importo viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
deducendo, inoltre, che non vi è alcuna indeterminatezza del tasso degli interessi, posto che sono stati espressamente indicati in contratto tutti gli elementi che consentono di definire i termini economici dell'operazione; deducendo la genericità delle eccezioni formulate dal debitore in sede di opposizione;
deducendo la validità e la legittimità dell'ingiunzione di pagamento, supportata dal contratto di finanziamento di cui l'opponente non ha contestato la sottoscrizione;
deducendo infine che la documentazione prodotta in atti, non disconosciuta da parte opponente, comprova le ragioni di credito vantate dall'opposta ed è pienamente utilizzabile dal Giudice ai fini della formazione del suo convincimento.
Parte opposta a pertanto chiesto, in via preliminare, nel merito, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2042/2021, RG 6385/2021, del 10.09.2021 emesso dal
Tribunale di Venezia;
in via principale, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2042/2021, RG 6385/2021, del 10.09.2021 emesso dal Tribunale di
Venezia; in via subordinata, nel merito, di condannare, in ogni caso, il sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1
risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e pagina 3 di 7 compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende.
2. In data 14.06.2022 il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 2042/2021 ed assegnava i termini per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria che dava esito negativo.
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente che, in data 05.07.2024, formulava proposta conciliativa.
All'udienza del 10.12.2024 non veniva raggiunto alcun accordo tra le parti.
Il Giudice, quindi, dato atto del mancato accordo, tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa viene ora decisa come segue.
3. L'opposizione è infondata e pertanto viene respinta.
La documentazione agli atti consente di affermare che tra e è stato Parte_1 CP_4 stipulato un contratto di finanziamento di natura personale per una somma pari ad € 15.000 in data 27.11.2008; nel contratto in esame gli interessi compensativi e moratori solo regolati puntualmente e sottoscritti dalle parti;
non risultano contrattualmente applicati interessi di natura usuraria né interessi anatocistici.
Nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, come è noto, spetta a parte opposta la prova della legittima richiesta delle somme oggetto di decreto ingiuntivo e successivamente opposte;
ciò non esula però dalla necessità che l'opponente formuli contestazioni precise e verificabili in modo da consentire la difesa dell'opposta.
Nel caso in esame parte opponente, malgrado l'opposta con la propria costituzione abbia replicato puntualmente alle eccezioni e deduzioni formulate dalla stessa con il proprio atto di citazione, non ha mai ritenuto, nemmeno nel corso della prima memoria, di dover precisare gli argomenti a sostegno della propria opposizione e volti a confutare la prospettazione dell'opposta, limitandosi a repliche generiche in ordine alla sussistenza di tassi ultra legali e interessi usurari senza tuttavia argomentare quale fosse il tasso soglia applicato all'anno di riferimento e se effettivamente fossero stati applicati tassi ultra legali.
Parte opponente non ha infatti individuato in base a quale calcolo sarebbero stati apposti pagina 4 di 7 interessi usurari e nemmeno ha dedotto se sono stati applicati interessi differenti da quelli pattuiti. Limitandosi ad una contestazione del tutto generica sganciata da qualsivoglia dato numerico o percentuale.
Pur a voler valorizzare le contestazioni generiche formulate dall'opponente, ne emerge l'infondatezza sotto un profilo fattuale oltre che giuridico.
In relazione ai presunti tassi ultra legali e usurari richiamati dall'opponente, si osserva che nel contratto le parti hanno pattuito il TAN (11,65%) e il TAEG (12,70%) chiaramente al di sotto del tasso soglia e del tasso usurario posto che, nel 2008 era fissato a 15,37%, per le operazioni
“crediti e altri finanziamenti alle famiglie effettuati da intermediari non bancari”; inoltre, come correttamente affermato dall'opposta, per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determinava sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente e,
a ben vedere, il contratto in oggetto e quindi il tasso di mora contrattualmente stabilito (1,5%) rientra nei limiti del tasso di soglia legale.
In relazione al ritenuto addebito di spese non pattuite, si osserva che i costi e le spese della gestione del contratto di finanziamento risultano integralmente pattuite tra le parti con apposita sottoscrizione e approvazione ed, in assenza di una più puntuale allegazione da parte del debitore, non si comprende quale debba essere la voce di spesa, presente nell'estratto conto, e che non ritiene dovuta.
Quanto alla ritenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla ritenuta sussistenza della violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. si osserva che, dalla documentazione agli atti, non risulta essere applicata alcuna capitalizzazione degli interessi, calcolati di volta in volta invece sulla singola rata fissa.
La contestazione peraltro appare generica e a fronte della allegazione degli estratti conto avrebbe dovuto individuare in che modo si fosse verificata o meno una illegittima capitalizzazione degli interessi, riportando anche le voci di addebito ritenuto illegittime.
Parte opponente invece si limita a ribadire in più momenti che le somme richieste non sono pagina 5 di 7 dovute, genericamente affermando che risultano violate le norme sul divieto di anatocismo, sul divieto di usura e sul divieto di tasso ultra legale, senza distinguere le fattispecie e senza illustrare, in base all'estratto conto presente agli atti quali voci fossero effettivamente illegittimamente apposte.
Sul punto si richiama la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato, in tempi recenti, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020, n.
19597).
Le allegazioni di parte debitrice non soddisfano i requisiti delineati dalla Suprema Corte e appaiono prive di riscontro documentale, ragione per cui la consulenza tecnica d'ufficio non è stata disposta in quanto esplorativa e volta a sostituirsi all'assenza di allegazioni probatorie del debitore.
Si aggiunga poi che in nessun momento è stata contestata l'esistenza del contratto ovvero la riferibilità della sottoscrizione all'opponente ovvero gli estratti conto depositati dall'Istituto di credito.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione è infondata e pertanto il decreto ingiuntivo viene in questa sede confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento, secondo i valori minimi per tutte le fasi stante la scarsa attività svolta, vanno liquidate in una somma pari ad € 2540,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2042/2021 del
Tribunale di Venezia;
CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidate in una somma pari ad € 2.540,00, oltre rimborso spese forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Venezia, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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