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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5320/2024 promossa da:
(p. iva TE
, con il patrocinio dell'avv. Filippo Schiavon e dell'avv. Caterina Gonella, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Piazza della Borsa n. 7 – 34121, Trieste, e pertanto presso lo studio dei difensori e pertanto presso il loro domicilio telematico e Email_1 Email_2
- parte attrice opponente - nei confronti di
(Numero di Registrazione ) e Controparte_1 P.IVA_2
cod. fisc. ) CP_2 C.F._1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Gianmarco Capece LO e dell'avv. Filippo RB, elettivamente domiciliata in Via Boncompagni n. 93, 00187, Roma, presso lo studio dell'avv.
RB
- parti convenute opposte –
e con la chiamata in causa del terzo
, ) con il patrocinio dell'avv. TE P.IVA_3 Controparte_3
Filippo Schiavon, elettivamente domiciliata in Piazza della Borsa n. 7 – 34121, Trieste, presso lo studio del difensore e pertanto presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte terza chiamata -
pagina 1 di 34 Conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
IN VIA CAUTELARE:
sospendere immediatamente l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Milano in data 10 gennaio 2024 portante il n.709/2024 sub R.G.39145/2023 e notificato in data 1° febbraio 2024 per tutti gli importi portati nel decreto stesso,
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
dichiarare nullo, e per l'effetto revocare, ovvero con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il suddetto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 10 gennaio 2024 portante il n.709/2024 sub R.G. 39145/2023 e notificato in data 1° febbraio
2024, per i motivi tutti specificati nel presente atto. Con vittoria di spese e di onorari, oltre maggiorazioni di legge.
NEL MERITO:
rigettare in ogni caso la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi in atti esplicitati, del tutto indimostrata perché non provata sia nell'an che nel quantum debeatur. Con vittoria di spese e di onorari, oltre maggiorazioni di legge.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME:
nella denegata ipotesi di reiezione di tutte le eccezioni svolte, previo accertamento dell'ammontare effettivamente dovuto dell'indennizzo per il sinistro nautico dd.23.9.2016 secondo l'onere probatorio incombente sull'assicurato, previa compensazione in via riconvenzionale di tutte le somme che fosse con dannata a versare e diretta conseguenza della colpa grave dell'assicurato, oltre che del conducente in proprio, ridurre CP_4
conseguentemente il quantum, respingendo ogni ulteriore altra domanda di
[...]
dichiarando null'altro dovuto da Parte_2 CP_2
, se non nello stretto limite Parte_3
del giusto e del provato. Con vittoria di spese e di onorari, oltre maggiorazioni di legge
IN VIA ISTRUTTORIA se del caso si chiede:
• CTU tecnica estimativa per tabulas al fine di accertare il reale valore dei danni derivanti dalla collisione dd.23.9.2016 quanto all'importo di € 42.810,00 ed inerenti e conseguenti secondo il raffronto del la quantificazione di cui alla perizia, in uno con la documentazione pagina 2 di 34 contabile (preventivo e fatture O.R.N.I.C. Nautica) allegata dal sig. nel Controparte_5
procedimento sub R.G.6450/2018 del Tribunale di Monza e perizia assicurativa predisposta per conto degli Assicuratori in polizza;
• CTU tecnica contabile delle somme richieste per spese di lite al fine di accertare la loro effettiva debenza, nonché consistenza;
• si chiede ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. ai convenuti opposti di produrre la perizia allegata dal sig. nel procedimento sub R.G.6450/2018 del Tribunale di Controparte_5
Monza; si chiede prova per testi sul seguente capitolo di prova:
a) Vero che a seguito di richiesta danni del sig. in relazione al sinistro Controparte_5 dd.23.9.2016 tra l'imbarcazione di quest'ultimo e l'imbarcazione di proprietà di
[...]
assicurata da Controparte_1 Controparte_6
, era predisposta perizia assicurativa che si rammostra al teste (doc.11) e che
[...]
conferma ?
b) Vero che in relazione alla detta perizia istruttoria assicurativa era avanzato atto di quietanza in uno con la comunicazione allegata, che si rammostra al teste (doc.12) e che conferma ?
Si indicano a testimoni su entrambi i capitoli: presso MC del Principato Testimone_1
di ON (già c/o Pantaenius GmbH); presso MC del Principato di Testimone_2
ON sul capitolo n.1.”.
Conclusioni delle parti convenute opposte
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così pronunciarsi:
IN VIA PRINCIPALE:
Confermare il decreto ingiuntivo opposto, pari all'importo di Euro € 135.239,50 oltre interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. e la rivalutazione monetaria, dal dì della domanda giudiziale e sino al soddisfo, emesso nei confronti della società
[...]
, presso la , e per l'effetto: TE TE
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di lite del presente giudizio ex D.M.
147/2022, tenendo conto delle maggiorazioni previste per la presenza di più controparti, per la predisposizione degli atti al PCT (collegamenti ipertestuali agli allegati ed indice ipertestuale ex art. del 4 D.M. 55/2014 comma 1 bis e conforme al D.M. n. 110/2023 di attuazione dell'art. 46 disp. Att. C.p.c.) oltre al pagamento dei compensi e degli esborsi pagina 3 di 34 sostenuti per i procedimenti di mediazione obbligatori ex D.Lgs. 28/2010 intrapresi in data
08.09.2023 (prima della domanda monitoria) e in data 05.11.2024 (in corso di opposizione), se del caso, oltre condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della condotta processuale tenuta dalla controparte;
TE
- condannare la controparte ai sensi dell'art. 12 bis n. 3 D.Lgs 28/2010 al pagamento in favore dei convenuti, di una somma nella misura massima prevista per Legge o in quella ritenuta di giustizia, per la mancata partecipazione ai procedimenti di mediazione intrapresi;
- disporre ai sensi dell'art. 89 c.p.c. l'espunzione delle frasi sconvenienti ed offensive presenti nelle Memorie ex art. 171 ter I° termine di site a pag. 7 ultimo cpv e nell'atto di TE
costituzione in giudizio di (o a pagina 1, come meglio CP_7 Controparte_8
indicate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. II termine depositate dagli opposti;
- In ogni caso accertare la mala gestio della TE
in solido con la , Direzione per la Germania,
[...] TE
in solido con con sede in La Tour Carpe Diemo, 31 place des TE
Corolles, Esplanade Nord 92400 Courbeboie Francia, meglio indicate in epigrafe della presente memoria, in persona dei rispettivi r.l.p.t. ovvero alternativamente ciascuna di esse in ragione di chi sia ritenuta responsabile in forza di legge e/o del contratto sottoscritto per la r.c. e di quanto accertato in corso di causa, e per l'efetto condannare le stesse al pagamento in favore dei convenuti degli interessi moratori e/o maggiorati e della rivalutazione monetaria delle somme oggetto di contratto assicurativo sottoscritto inter partes;
IN VIA GRADATA ED IN VIA DI RICONVENZIONALE:
- Accertare e dichiarare l'operatività del contratto assicurativo concluso inter partes
(polizza per la responsabilità civile n.121219481-11) ed i consequenziali diritti sorgenti in capo agli assicurati e sig. e per l'effetto: Controparte_9 CP_2
- condannare, ai sensi dell'art. 1917 cc., la con sede in La TE
Tour Carpe Diemo, 31 place des Corolles, Esplanade Nord 92400 Courbeboie Francia in solido con la sua sede secondaria in Italia, TE
, con sede in Milano alla Via Fabio Filzi 29, P.I. e C.F. in
[...] P.IVA_1
solido con la sede secondaria in Germania, , Direzione per la TE
Germania, Baseler Stasse 10 – 60329 - Frankfurt Germany, in persona dei rispettivi l.r.p.t. ovvero alternativamente ciascuna di esse in ragione di chi sia tenuta in forza di legge e/o del contratto sottoscritto e di quanto accertato in corso di causa, al pagamento della somma di €
97.768,15 oltre interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria pagina 4 di 34 dalla domanda sino al soddisfo e/o comunque a tenere indenni gli opposti da quanto tenuti a corrispondere nei confronti della società in ragione Controparte_10
della Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2211 del 03.05.2023, con la precisazione che trattandosi di co-assicuratrice delegataria, l'indennizzo per l'intero le viene richiesto nella qualità di mandataria/delegataria in rappresentanza processuale delle altre coassicuratrici indicate in polizza secondo le relative percentuali ( 25%, Pt_1 [...]
25,00%, 25,00%, Zurich Insurance plc Controparte_11 CP_12
15,00%, R + 10,00%) e che in tale qualità deve essere Controparte_13
pronunciata la emananda sentenza;
- condannare, ai sensi dell'art. 1917 comma 3° c.c.,la
[...]
in solido con la , Direzione TE TE
per la Germania, in solido con con sede in La Tour Carpe Diemo, TE
31 place des Corolles, Esplanade Nord 92400 Courbeboie Francia, meglio indicate in epigrafe della presente memoria, in persona dei rispettivi r.l.p.t. ovvero alternativamente ciascuna di esse in ragione di chi sia ritenuta tenuta in forza di legge e/o del contratto sottoscritto e di quanto accertato in corso di causa, al pagamento in favore dei convenuti delle spese legali sostenute per difendersi nei giudizi r.g.n. 6540/2018 del Tribunale di Monza ed r.g.n. 1338/2022 corte d'Appello di Milano pari ad € 37.341,35 oltre interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con la precisazione che trattandosi di coassicuratrice delegataria, per la eventuale parte eccedente la quota di rischio a suo carico, l'indennizzo per l'intero le viene richiesto nella qualità di mandataria/delegataria in rappresentanza processuale delle altre coassicuratrici indicate in polizza secondo le relative percentuali ( 25%, Pt_1 Controparte_11
25,00%, 25,00%, Zurich Insurance plc 15,00%, R + V CP_12 [...]
10,00%) e che in tale qualità deve essere pronunciata la emananda Controparte_13
sentenza;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA E/O IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare e dichiarare il verificarsi, la responsabilità ed i relativi danni conseguenti al sinistro del 23.09.2016 meglio indicato in premessa, nonché l'operatività della polizza r.c.
n.121219481-11 conclusa inter partes nonché il relativo inadempimento contrattuale imputabile agli assicuratori ed i consequenziali diritti sorgenti in capo agli assicurati
[...]
E sig. per l'effetto: Controparte_14 CP_2
pagina 5 di 34 Condannare ai sensi del'art. 1917 c.c., la con sede in La Tour TE
Carpe Diemo, 31 place des Corolles, Esplanade Nord 92400 Courbeboie Francia in solido con la sua sede secondaria in , Pt_1 TE
, con sede in Milano alla Via Fabio Filzi 29, P.I. e C.F. in solido con la
[...] P.IVA_1
sede secondaria in Germania, , Direzione per la Germania, TE
Baseler Stasse 10 60329 Frankfurt Germany, in persona dei rispettivi l.r.p.t. ovvero alternativamente ciascuna di esse in ragione di chi sia tenuta in forza di legge e/o del contratto sottoscritto e di quanto accertato in corso di causa, al pagamento di tutti i danni arrecati in conseguenza del sinistro del 23.09.2016, pari alla somma di € 97.768,15 oltre interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo, ovvero nella diversa somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, con la precisazione che trattandosi di co-assicuratrice delegataria, per la eventuale parte eccedente la quota di rischio a suo carico, l'indennizzo per l'intero le viene richiesto nella qualità di mandataria/delegataria in rappresentanza processuale delle altre coassicuratrici indicate in polizza secondo le relative percentuali (Chubb, 25%, Controparte_11
25,00%, 25,00%, Zurich Insurance plc 15,00%, R + V
[...] CP_12
10,00%) e che in tale qualità deve essere pronunciata la Controparte_13
emananda sentenza.
Conclusioni della parte terza chiamata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
➢ accertata la violazione della editio actionis ex art.164 4° comma c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di chiamata di terzo per assenza del titolo cui deve ritenersi svolta la domanda verso , con ogni Controparte_15
opportuno provvedimento ex art.171 bis c.p.c.;
➢ accertata l'assenza di una valida procura alle liti nei legali dei chiamanti in causa dichiarare inammissibile l'atto di chiamata in causa per difetto dello jus postulandi negli avv.ti RB e Capece LO;
➢ accertata la mancata preventiva obbligatoria Mediazione verso
[...]
, dichiarare improcedibile la domanda Controparte_15
svolta;
pagina 6 di 34 ➢ accertata la sottoscrizione del contratto assicurativo da parte della sola
[...]
, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. Controparte_1 CP_2
nei confronti di , con
[...] Controparte_15
ogni conseguente pronuncia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
IN VIA PRELIMINARE:
➢ accertato che nessun atto interruttivo è pervenuto a
[...]
a far data dal giorno 26.9.2016 fino alla notifica dell'atto di Controparte_15
chiamata in causa, dichiarare prescritto il diritto di Controparte_1
nei confronti di , rigettando ogni Controparte_15
domanda nei suoi confronti svolta;
➢ accertato il conflitto di interessi nella difesa dei legali di entrambi i chiamanti in causa, nonostante la loro posizione antitetica, oltre che il conflitto di interessi nel sig. come agente in proprio in antitesi con il ruolo rivestito di legale CP_2
rappresentante di , dichiarare inammissibile la Controparte_1
domanda dai predetti svolta, rigettando in ogni caso la domanda di chiamata in causa verso
; Controparte_15
NEL MERITO:
➢ richiamata precauzionalmente ogni domanda svolta da
[...]
, facendola per quanto di ragione propria, TE
➢ accertata l'assenza dei requisiti di legge per l'emissione del Decreto Ingiuntivo, dichiararne la nullità e per l'effetto rigettare ogni domanda svolta verso
[...]
, anche per assenza di solidarietà passiva con per il Controparte_15
diverso Regime con cui le predette operano in Italia, la prima in LPS, la seconda in
Stabilimento;
➢ accertata l'assenza di qualsiasi prova in punto an e quantum debeatur, rigettare ogni domanda svolta contro , ivi Controparte_16
compresa quella per mala gestio;
➢ in via meramente prudenziale, si oppone in compensazione verso il sig. CP_2
ogni somma che, in ipotesi,
[...] Controparte_15
fosse condannata a pagare in favore della propria assicurata, da limitarsi in ogni
[...]
caso nel limite del giusto e del provato, senza perciò che ne possa derivare indebito pagina 7 di 34 arricchimento degli opposti/chiamanti in causa ovvero di Controparte_1
.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari, oltre maggiorazioni di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per quanto di ragione si fanno proprie le istanze istruttorie avanzate da , CP_17 insistendo, quindi, per l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. ai convenuti opposti ovvero al terzo sig. di produrre la perizia ed il preventivo per i lavori sulla Controparte_5 propria imbarcazione allegati da quest'ultimo nel procedimento sub R.G.6450/2018 del
Tribunale di Monza.
➢ Si chiede - se del caso e solo dopo prova dell'effettivo urto - CTU tecnica estimativa per tabulas al fine di accertare il reale valore dei danni derivanti dalla collisione dd.23.09.2016 quanto all'importo di ben € 42.810,00 ed inerenti e conseguenti secondo il raffronto della quantificazione di cui alla perizia, in uno con la documentazione contabile (preventivo e fatture O.R.N.I.C. Nautica) allegata dal sig. sub R.G.6450/2018 Controparte_5
Tribunale di Monza e perizia predisposta dagli Assicuratori.
➢ Si chiede poi CTU tecnica contabile delle somme richieste per spese di lite qui reclamate come voce di danno al fine di accertare la loro effettiva consistenza e debenza.
➢ Si chiede prova per testi sul seguente capitolo di prova:
1) Vero che a seguito di richiesta danni del sig. in relazione all'urto Controparte_5 dd.23.9.2016 tra l'imbarcazione di quest'ultimo e l'imbarcazione di proprietà di
[...]
assicurata da Controparte_1 Controparte_6
, erq predisposta perizia assicurativa da MC di ON che si rammostra al
[...]
teste (doc.11) e che conferma nel contenuto ?
2) Vero che in relazione a detta perizia istruttoria assicurativa, preso atto della riconducibilità dei danni allo stato manutentivo della barca e non all'urto, era comunque avanzata offerta transattiva di cui alla quietanza in uno con la comunicazione allegata, che si rammostra al teste (doc.14) e che conferma nel contenuto?
Si indicano a testimoni: e - MC ON.” Testimone_1 Testimone_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato l'8.2.2024,
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. TE
709 pubblicato il 17.1.2024 dal Tribunale di Milano ed a lei notificato l'1.2.2024
pagina 8 di 34 unitamente ad atto di precetto, con il quale le è stato intimato di pagare a
[...]
e in solido, l'importo complessivo Controparte_1 CP_2 di € 135.239,50 dei quali € 14.865,70 oltre interessi e le spese della procedura di ingiunzione immediatamente e € 120.373,80 oltre interessi entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti dall'assicurazione sulla responsabilità civile oggetto della polizza n.
121219481-11 13.5.2016 da CP_18 Controparte_1
da in relazione all'imbarcazione “Magia” di Controparte_19
proprietà di . CP_1
2. A fondamento dell'opposizione proposta
[...]
, in particolare: TE
a) ha confermato che la copertura assicurativa relativa alla polizza per la responsabilità civile n. 121219481-11 è stata azionata dagli opposti in relazione al sinistro denunciato come avvenuto il 23.09.2016 durante una regata velica nella quale si è verificata la collisione tra l'imbarcazione assicurata, di proprietà di e condotta Controparte_1
da e un'imbarcazione di proprietà di CP_2 Controparte_5
b) ha confermato che il danneggiato ha agito in giudizio avanti al CP_5
Tribunale di Monza per chiedere alla sua compagnia assicurativa,
[...]
, l'indennizzo dei danni subiti per effetto di Controparte_20
tale incidente e che in quel giudizio ha chiesto ed ottenuto di chiamare CP_10
in causa il conducente e il proprietario dell'imbarcazione danneggiante
(rispettivamente e CP_2 Controparte_1
) per ottenere la loro condanna al pagamento in suo favore di quanto
[...]
sarebbe stata condannata a pagare al danneggiato, a titolo di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., e ha quindi confermato che questi ultimi, quando si sono costituiti in quel giudizio, hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa per chiedere di essere a loro volta TE
manlevati ai sensi dell'art. 1917 c.c. nel caso di loro condanna, richiesta che tuttavia il Tribunale ha non ha autorizzato, ritenendola ostativa ad una più rapida definizione di quel giudizio, rigettando poi nel merito la domanda proposta da CP_5
pagina 9 di 34 c) ha confermato che successivamente la Corte d'Appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione promossa dal danneggiato, ha invece accolto la domanda di condannando al pagamento CP_5 CP_10 dell'indennizzo e condannando, quindi, anche Controparte_1
e al pagamento dello stesso importo dovuto da
[...] CP_2 all'assicurato, in via di surrogazione, oltre alla rifusione di tutte le spese CP_10
di lite, così per un totale di € 97.768,15;
d) ha documentato di aver ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo opposto l'1.2.2024 con il quale le veniva intimato di pagare importo corrispondente alla somma tra quanto preteso da con l'atto di precetto CP_10
con il quale ha intimato il pagamento dell'importo oggetto della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano (doc.ti 17, 21, 22 e 23 fasc. mon.) e l'importo delle spese legali sostenute dagli odierni attori opponenti per la difesa nel giudizio promosso da (doc.ti 25 e 26 CP_5
fasc. mon.), intimando inoltre all'opponente di pagare immediatamente le spese relative al procedimento monitorio e quella parte di indennizzo che già stata offerta in sede stragiudiziale;
e) ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso nonostante la nullità della procura alle liti riferita a , CP_1
derivante dal fatto che a. non sarebbe possibile verificare se sia CP_2
effettivamente il rappresentante legale della società contraente, avendo questa sede all'estero;
b. la procura da lui apparentemente sottoscritta ai difensori RB e
LO non è munita di apostille come richiesto dal modello della
Convenzione dell'Aja del 6.10.1966;
f) ha eccepito inoltre la carenza di legittimazione ad agire di in CP_2 proprio verso l'assicuratore in ragione del fatto che il contratto di assicurazione è stato sottoscritto solo da , che deve quindi CP_1 essere ritenuta l'unica assicurata, nonché in ragione del fatto che CP_2 non avrebbe diritto di pretendere l'indennizzo nemmeno come conducente dell'imbarcazione assicurata, non essendo proprietario del mezzo;
pagina 10 di 34 g) ha eccepito inoltre la nullità della procura alle liti dei difensori degli opposti derivante dal conflitto di interessi tra i due convenuti contestualmente assistiti, derivante dal fatto che le posizioni difensive di , quale CP_1
assicurata e proprietaria dell'imbarcazione, e quale conducente CP_2 responsabile del sinistro oltre che legale rappresentante dell'assicurata, sarebbero tra loro incompatibili;
h) ha eccepito, inoltre, la sua carenza di legittimazione a contraddire, non avendo
TE
sottoscritto il contratto di assicurazione, nel quale risulta indicata esclusivamente quale rappresentante per la gestione dei sinistri ai sensi dell'art. 25 cod. ass., fatto che ne consentirebbe la citazione in giudizio nelle sole cause promosse dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione del natante assicurato, senza che ciò le attribuisca il potere di sostituire processualmente l'assicuratore nelle cause promosse dagli assicurati per inadempimento contrattuale, nelle quali l'assicuratore straniero che ha stipulato il contratto di assicurativo in regime di libera prestazione di servizi deve essere convenuto direttamente, deducendo quindi che l'unico soggetto legittimato a contraddire in relazione alla presente Contr controversia deve essere identificato nella compagnia assicuratrice (ora
Co [.
(ora per effetto della Brexit) CP_15 Controparte_21
, la quale è ammessa dall' ad operare in Controparte_22 CP_23
Italia secondo tale regime;
i) ha dedotto poi che il credito vantato dagli opposti non sarebbe certo, avendo gli opposti provato per iscritto solo il titolo della loro domanda (ossia il contratto di assicurazione) ma non avendo documentato di aver effettivamente diritto al pagamento dell'indennizzo nei termini da loro quantificato a. avendo preteso il pagamento di € 37.471,35 quale importo asseritamente dovuto a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato per il giudizio promosso da producendo un CP_5
preventivo relativo al solo al primo grado di giudizio, non opponibile all'assicurazione perché da lei non negoziato, nonché copia degli assegni emessi dagli opposti per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza nei due gradi di giudizio, di cui manca tuttavia la pagina 11 di 34 dimostrazione dell'effettivo incasso da parte dei difensori, nonché tramite la produzione delle fatture emesse dai difensori per i compensi pagati dai loro assistiti (cfr. doc.ti 25 e 26 fasc. mon.), elementi ritenuti insufficienti a dimostrare il credito vantato;
b. avendo poi preteso a titolo di manleva il pagamento di € 97.968,15, corrispondente all'importo preteso da in esecuzione della CP_10 sentenza della Corte d'Appello di Milano (doc. 23 fasc. mon.), solo in forza del contratto di assicurazione;
j) ha dedotto poi che il credito vantato dagli opposti sarebbe illiquido non avendo gli opposti impugnato in Cassazione la sentenza della Corte
d'Appello di Milano con la quale sono stati condannati al risarcimento dei danni subiti da nonostante l'evidente nullità della sentenza per non CP_5 aver consentito all'assicurazione di partecipare a tale giudizio e di opporre eccezione di prescrizione biennale del diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore di nonché di eccepire il concorso di colpa di CP_5
nella causazione del danno subito nonchè la mancata prova da parte CP_5 di quest'ultimo dei danni subiti e del nesso causale tra i danni lamentati e l'incidente provocato da poiché i danni accertati avrebbero potuto CP_2
essere ricondotti anche a fattori estranei al sinistro, quali la vetustà dell'imbarcazione danneggiata e la mancanza di manutenzione;
k) ha dedotto infine che il credito vantato dagli opposti ed oggetto della porzione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutiva, non sarebbe esigibile non essendo lo stesso stato formalmente riconosciuto come dovuto dall'assicurazione;
l) ha chiesto, poi, “in via riconvenzionale” di “opporre in compensazione” dall'importo dell'eventuale indennizzo dovuto all'assicurato a. la misura dei danni imputabili a colpa grave dell'assicurato o al conducente per non aver adempiuto all'obbligo di salvataggio previsto dall'art. 1914 c.c. tramite proposizione di ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano e b. per aver agionato il danno per negligenza e imperizia nelle CP_2
manovre, come dallo stesso dichiarato.
pagina 12 di 34 3. A seguito dell'istanza di parte opponente di sospendere in via cautelare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il 20.03.2024 si è svolta la relativa udienza di trattazione dell'istanza paracautelare, all'esito del quale è stata sospesa l'immediata esecutorietà parziale concessa al decreto opposto in sede monitoria.
4. I convenuti opposti e si Controparte_1 CP_2
sono tempestivamente costituiti nel giudizio di opposizione chiedendo di rigettare l'opposizione proposta da Controparte_24
siccome infondata, chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa
[...]
siccome indicata quale titolare dal Controparte_25
lato passivo del diritto di credito da loro vantato dalla parte opponente e soggetto esclusivamente legittimato a contraddire nel presente giudizio in relazione alla domanda proposta in sede monitoria, chiedendo di condannare TE
, tramite le sue rappresentanze generale per l'Italia e la Germania, all'esatto
[...]
adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione oltre che al pagamento delle spese di lite, comprensive di quelle sostenute per lo svolgimento della mediazione. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. n. 2, i convenuti opposti hanno inoltre chiesto la condanna di TE
al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della condotta processuale ostruzionistica tenuta consistita nell'aver svolto sia con l'opposizione a decreto ingiuntivo che nel corso di ogni udienza nuove difese, sempre manifestamente infondate, al fine defatigatorio di ostacolare una celere definizione del presente giudizio e la soddisfazione del credito vantato dagli opponenti. Gli opposti hanno inoltre chiesto che vengano cancellate le espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli atti dell'opponente e in particolare nella memoria depositata ai sensi dell'art. art. 171-ter n. 1 di a pag. 7 ultimo capoverso e nell'atto TE
di costituzione in giudizio di (o a pagina 11. Gli CP_7 Controparte_8
opposti hanno chiesto in ogni caso in via riconvenzionale di condannare l'opponente 1 “nel merito del sinistro occorso asseritamente alla imbarcazione […] risultando tutto l'impianto Pt_4 processuale predisposto ex adverso per gabbare l'Assicurazione, alla luce della totale assenza di una qualche prova di quanto effettivamente accaduto in data 23.09.2016 ” e “[…] sig. in relazione al quale CP_2 non costa nemmeno se fosse munito di regolare patente per la navigazione […] che denotano non una mera negligenza ed imperizia nelle manovre, ma addirittura una volontà nella causazione del sinistro […] continuando imperterrito nella sua conduzione e così andando volontariamente a collidere con la barca antagonista”. pagina 13 di 34 e l'opposta al pagamento degli interessi di mora avendo tardivamente corrisposto l'indennizzo dovuto violando gli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto.
5. L'opposta, in particolare:
a. in relazione all'eccezione di difetto di ius postulandi,
1. ha rilevato che il potere di rappresentanza di non è mai stato CP_2
contestato in precedenza dall'assicurazione e dalla sua rappresentante, né in fase precontrattuale né durante l'esecuzione del contratto, e che l'esistenza di tale potere risulterebbe dimostrata dallo stesso contratto assicurazione costituente il titolo delle domande proposte nel presente giudizio, sottoscritto da in nome e per conto di CP_2 [...]
, oltre che dalla corrispondenza da lui Controparte_1
scambiata sempre in nome e per conto della contraente assicurata per la gestione del sinistro e dall'esecuzione da parte sua di tutti i pagamenti dovuti in esecuzione del contratto di assicurazione, fatto del resto confermato dalla visura camerale e dal certificato di registrazione al registro delle imprese dell'Inghilterra e del Galles (doc.ti 42 e 43 conv.) unitamente certificazione notarile apostillata dell'autenticità delle copie dei certificati di incorporazione e di cambio di denominazione della società opposta prodotti con la costituzione nel giudizio di opposizione, attestante anche il numero di iscrizione e la sede legale di
[...]
e il ruolo ricoperto da come Controparte_1 CP_2
direttore, socio unico e legale rappresentante della società assicurata e della conformità agli originali delle copie prodotte e della traduzione dall'inglese all'italiano di tutti i documenti prodotti (doc. 44);
2. ha allegato, inoltre, che ha sottoscritto le procure alle liti CP_2
propria e di presso lo studio ed Controparte_1 alla presenza dell'avv. RB, che ne ha autenticato la firma, mentre si trovava in Italia, deducendone quindi la validità ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
b. in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ha CP_2
documentato che il paragrafo I del contratto di assicurazione (“Copertura assicurativa”) prevede che debba essere considerata assicurata anche la “persona che abbia al momento dell'evento il controllo dell'unità con il consenso dell'assicurato” e quindi anche in quanto conducente CP_2
pagina 14 di 34 dell'imbarcazione (doc. 6 condizioni polizza), riconoscendo quindi poi al paragrafo “Rapporti giuridici intercorrenti tra le parti” il diritto di richiedere direttamente l'indennizzo all'assicuratore anche al co-assicurato (doc. 6 bis conv);
c. in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Pt_1
, ha preliminarmente dedotto che controparte avrebbe violato il dovere di
[...]
buona fede (chiarezza, trasparenza e informazione) imposto per legge in capo all'assicurazione in corso di esecuzione del contratto, per aver ingenerato il legittimo affidamento degli assicurati di poter contare sulla copertura assicurativa da parte della compagnia opponente nel corso di tutto il giudizio promosso dal danneggiato avanti al Tribunale di Monza e alla Corte d'Appello di Milano;
in secondo luogo, ha dedotto che secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione l'assicuratore deve essere identificato in Controparte_15 per effetto dell'incorporazione di a nulla Controparte_26
rilevando che la polizza sia stata o meno emessa da una diversa filiale tedesca di
Contr (oggi , essendo subentrata la nei diritti e obblighi CP_15 CP_27 assunti quale delegataria delle coassicurazioni ed essendo quest'ultima rappresentata ai fini dell'esecuzione del contratto dalla sua rappresentanza generale per l' (cfr. doc. 2, 4, 5 e 6 bis conv.), chiedendo in ogni caso, in via Pt_1
cautelativa, di chiamare in causa la terza Controparte_28
la Germania ai sensi dell'art. 296 c.p.c. siccome indicata dall'opponente quale
[...]
legittimata a contraddire nel presente giudizio;
d. in relazione all'eccezione di conflitto di interessi, ne ha dedotto l'infondatezza, essendo titolare del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo CP_2
così come ed essendo inoltre socio totalitario Controparte_9
e amministratore unico della società contraente;
e. ha dedotto di aver fornito piena prova del credito vantato in ragione del fatto che la sentenza della Corte di Appello di Milano in forza della quale gli opposti sono stati condannati al pagamento degli importi dovuti da al danneggiato CP_10
oltre che alla rifusione delle spese di lite da lei sostenute per la difesa CP_5
in giudizio (doc. 25) è opponibile all'assicurazione:
1. sia in base al contratto, ai sensi dell'art.
3.1 delle condizioni generali di contratto (doc. 6 bis);
pagina 15 di 34 2. in base alla legge, in ossequio al consolidato orientamento della Corte della
Cassazione che afferma l'opponibilità agli assicuratori del giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante;
3. sia per fatti concludenti, in virtù delle plurime rassicurazioni ricevute dall'assicurazione sull'operatività della copertura assicurativa che comprovano l'implicita accettazione degli effetti del giudizio promosso dal danneggiante nei confronti della sua assicurazione e da quest'ultima esteso al danneggiante (cfr. doc.ti 17 e 21 conv.);
f. ha documentato di aver poi ricevuto dall'intermediario PANTAENIUS il pagamento di € 19.592,27 corrispondente all'importo oggetto del precetto notificato all'assicurazione in forza della frazione immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto (pari ad € 14.865,70 oltre interessi e spese legali) e alle spese di precetto (pari a € 516,53).
g. ha dedotto, quindi, di aver fornito piena prova del credito vantato chiedendo in via principale di confermare il decreto opposto ed in via gradata di condannare la convenuta e/o la terza chiamata al pagamento del credito vantato oltre al risarcimento dei danni per scorretta esecuzione del contratto di assicurazione.
6. Con decreto 7.5.2024, il Tribunale, condivisa l'opportunità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto indicato dall'opponente come lettimato a contraddire in relazione alla domanda proposta in sede monitoria, ha autorizzato la chiamata in giudizio di Direzione per la TE
Germania.
7. si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, in TE
qualità di “casa madre” del gruppo, deducendo che Controparte_25
per la Germania sarebbe un suo mero stabilimento tedesco, eccependo
[...] la nullità dell'atto di chiamata di terzo, in quanto non sarebbe stato chiarito il titolo per cui la stessa sarebbe chiamata a rispondere nel presente giudizio.
A fondamento delle sue difese la terza chiamata:
a. ha dedotto di essere il soggetto tenuto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, quale società contraente ammessa ad operare in in regime di libera Pt_1
prestazione dei servizi, mentre così come TE CP_25
sarebbero dei suoi meri stabilimenti privi del potere di rappresentarla in giudizio;
pagina 16 di 34 b. ha dedotto che il decreto ingiuntivo opposto non le è opponibile, essendo stato emesso nei confronti di un soggetto diverso, ossia così come non TE
le sarebbero opponibili le conclusioni precisate da parte convenuta opposta in via subordinata e riconvenzionale;
c. ha eccepito l'improcedibilità di qualsiasi domanda si ritenesse proposta nei suoi confronti, non avendo preso parte al procedimento di mediazione proposto dagli opposti prima dell'instaurazione del presente giudizio;
d. ha altresì eccepito l'inammissibilità della sua chiamata in causa siccome quale conseguenza della nullità della procura alle liti conferita dagli opposti ai loro difensori e per difetto di legittimazione attiva di aderendo alle difese CP_2 compiute sul punto dall'opponente contestando il valore probatorio del doc. 44 allegato della comparsa di costituzione e risposta di parte conventa opposta e contestando che bbia sottoscritto la procura alle liti in essendo CP_2 Pt_1 iscritto dal 1992 all'AIRE in quanto residente nella Repubblica PO IN
(doc. 2 terza chiamata);
e. ha infine eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dagli opposti nei suoi confronti, facendo valere il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2952 c.c., allegando di non aver mai ricevuto alcuna diffida ad adempiere da dalla data del sinistro fino alla chiamata di terzo;
CP_1
f. ha inoltre aderito nel merito alle difese di in relazione al sollevato CP_17
conflitto di interessi dei procuratori degli opposti, alla mancata prova della sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo agli opponenti e alle contestazioni relative alla quantificazione del credito indennitario e all'eccezione riconvenzionale di compensazione.
8. Con memoria integrativa proposta ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c. le convenute opposte hanno dedotto che non essendosi costituita quest'ultima CP_29
avrebbe dovuto essere dichiarata contumace e che essendo intervenuta volontariamente i sensi dell'art. 105 c.p.c. quest'ultima non sarebbe CP_15
legittimata a proporre eccezioni o domande riconvenzionali.
9. Le domande proposta da e CP_2 Controparte_9
sono fondate e devono essere accolte per le ragioni e nei limiti di seguito esposti, mentre l'opposizione proposta da – TE rappresentanza generale per l'Italia deve essere rigettata siccome rivelatasi infondata.
pagina 17 di 34 10. Preliminarmente ed in rito deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da per non essere stata invitata TE
alla mediazione che ha avuto corso su istanza di Controparte_9
e di con la sua rappresentanza per l'Italia e si è conclusa l'8.9.2023 CP_2
per mancata partecipazione, ingiustificata, dell'odierna opponente (doc. 28 conv.).
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3452 del 2024 e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, “la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione, sancito dalla Costituzione, soltanto laddove risulti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio” e ciò impone di ritenere che “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata”: “l'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 estende a numerose materie la mediazione obbligatoria, al fine di evitare l'introduzione della lite ed assicurare una maggiore celerità al processo, non di ostacolarla oltre il ragionevole. Dovendosi dunque, piuttosto, secondo il legislatore pervenire – è la ratio sottesa – al processo ordinario, una volta infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione in via obbligatoria senza che esso sia andato a buon fine, quale condizione di procedibilità da applicare al solo atto introduttivo, non a tutte le “domande” proposte nel processo”.
Dando seguito a tale orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite, nelle materie definite dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, l'esperimento del procedimento di mediazione condiziona esclusivamente la domanda proposta nei confronti delle parti convenute con l'atto introduttivo del giudizio e non l'esperibilità delle domande proposte in via riconvenzionale o quelle proposte nei confronti dei terzi chiamati e ciò a prescindere dal grado di connessione che tali domande abbiano con quella che ha dato origine al processo (cfr., analogamente, sul punto Trib. Napoli, sent. 81/2023).
Di conseguenza, avendo l'opposta documentato di aver dato corso al procedimento di mediazione in relazione alla domanda proposta in sede monitoria, l'eccezione di improcedibilità proposta dalla terza chiamata deve essere rigettata siccome infondata.
11. Anche l'eccezione pregiudiziale di merito di difetto dello ius postulandi dei difensori delle parti opposte si è rivelata infondata e deve essere rigettata.
pagina 18 di 34 Parte opposta ha infatti documentato che è direttore e socio unico CP_2
di e ne ha quindi la rappresentanza legale, CP_1 CP_1
avendo prodotto a dimostrazione di tale fatto visura della società opposta, certificato di registrazione della società al registro delle imprese per l'Inghilterra e il Galles
(doc.ti 42 e 43 conv.), la cui conformità della copia tradotta agli originali è munita di certificazione notarile apostillata (doc. 44 conv.).
Deve, quindi, ritenersi provato documentalmente che è il legale CP_2
rappresentante di , fatto del resto indiziariamente CP_1 _9
desumibile già dalla sottoscrizione da parte sua in nome e per conto della società da lui amministrata del contratto di assicurazione in forza del quale agisce nel presente giudizio (cfr. doc. 3 e 4 conv., prodotto anche sub doc. 8 att.).
Né la circostanza che abbia avuto la residenza in Cina (doc. 2 terza) e CP_2
l'abbia successivamente spostata in Indonesia (all. B nota di deposito att. doc.
21.1.2025) impone di ritenere che la procura alle liti prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo sia nulla per non essere stata effettivamente sottoscritta in Pt_1 in presenza e presso lo studio dell'avv. RB, che ne ha autenticato la firma.
Ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. il difensore ha il potere e il dovere autenticare la sottoscrizione della procura alle liti materialmente congiunta al ricorso monitorio nel caso in cui la sottoscrizione di tale procura avvenga davanti a lui.
È principio consolidato nella giurisprudenza di merito e legittimità quello secondo il quale, “quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità” (così testualmente Cass. Sez. III 13.3.2007, n. 5840, analogamente Cass.
10485/2001 e più di recente Cass. 13482/2016).
Nel caso di procura alle liti rilasciata da un cittadino residente all'estero e autenticata da un difensore che esercita sul territorio dello Stato si presume che la sottoscrizione sia avvenuta in , alla presenza del difensore e tale presunzione può ritenersi Pt_1
superata solo quando, da gravi circostanze emerse in giudizio e dal comportamento processuale delle parti, sia possibile ritenere documentato che, invece, la procura è stata rilasciata all'estero (così tra le molte Cass., sent. n. 13482/2016).
pagina 19 di 34 La circostanza che l'opposto risieda in uno stato straniero appare tuttavia inidonea a superare la presunzione di sottoscrizione della procura alle liti in avanti al Pt_1
difensore, considerato che l'attore è cittadino italiano, ha indicato di essere domiciliato in sin dal ricorso monitorio, risultava domiciliato in al Pt_1 Pt_1
momento della stipulazione del contratto di assicurazione (cfr. doc. 4 conv.) e considerato infine che la sua documentata residenza in stati stranieri diversi da quello di esercizio della sua attività di impresa esprimono inequivocabilmente una consolidata abitudine a viaggiare e lavorare in tutto il mondo.
Né l'opponente né la terza chiamata hanno, quindi, fornito adeguata prova dell'eccepita invalidità della procura alle liti, fatto che consente di rigettare tutte l'eccezione proposta.
12. Anche l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di si è rivelata CP_2
documentalmente infondata e deve essere rigettata.
Le condizioni generali di assicurazione prevedono infatti al paragrafo I intitolato
“Copertura assicurativa” al punto 1.1.2. (pag. 10, doc. 6-bis conv.) che “Sono soggetti
a copertura assicurativa: a) l' , intendendosi per tale il soggetto indicato Parte_5
nel frontespizio di polizza - nonché qualsiasi persona che abbia al momento dell'evento il controllo dell'unità con il consenso dell'Assicurato” ed analogamente il paragrafo 10 delle condizioni generali di assicurazione intitolato “Rapporti giuridici intercorrenti tra le parti” riconosce che “un co-assicurato può richiedere gli indennizzi previsti dalla polizza assicurativa contro sinistri contattando direttamente
l'Assicuratore, senza che occorra il consenso del Contraente. In questo caso,
l'indennizzo sarà liquidato direttamente all'assicurato” (pag. 14, doc.
6-bis).
Essendo pacifico che al momento del sinistro era alla guida CP_2 dell'imbarcazione assicurata e danneggiante, con il consenso della contraente e proprietaria , deve ritenersi quindi documentato Controparte_9
che il contratto di assicurazione attribuisce a il diritto ad ottenere CP_2
l'indennizzo assicurativo oggetto della domanda proposta nel presente giudizio.
Essendo ssicurato, unitamente a , ha CP_2 Controparte_9 diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo concordato per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, commi 1 e 3, c.c.
13. Di conseguenza, si è rivelata manifestamente infondata anche l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per conflitto di interessi dei difensori di parte convenuta pagina 20 di 34 opposta, atteso che non è dato riscontrare nel caso di specie un conflitto di interessi né attuale, né tanto meno potenziale nell'assunzione di ruolo di difensori di
[...]
e di congiuntamente. Controparte_9 CP_2
Infatti, escluso dalle evidenze contrattuali il conflitto di interessi “attuale”, il conflitto di interessi virtuale e/o potenziale, per sussistere, deve essere tale da non costituire una mera eventualità ma deve essere valutato in correlazione stretta con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi siano suscettibili di contrapposizione. (così Cass.
Civ. sent. n. 12741/2005).
Avuto riguardo al concreto rapporto esistente tra le parti, manca tra _9
e ualsiasi conflitto di interessi anche solo potenziale,
[...] CP_2
considerato che il legale rappresentante della società convenuta, nonché CP_2
suo proprietario al 100% ed è creditore dell'indennizzo assicurativo esattamente come la società da lui interamente posseduta e unicamente amministrata. Appare pertanto chiara l'identità degli interessi perseguiti da entrambe sia in qualità di assicurati, che vantano il condiviso interesse di ottenere da parte dell'assicurazione l'adempimento di quanto dovuto in forza dell'assicurazione sulla responsabilità civile, sia in quanto l'uno socio unico e amministratore dell'altra.
14. Infine anche l'eccezione di difetto di legittimazione a contraddire di
[...]
si è rivelata infondata e TE
deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Risulta documentato che ha sottoscritto un Controparte_9
contratto di assicurazione con (doc.ti 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis Controparte_19
conv.).
Il contratto è stato stipulato da tale società tramite la sua sede secondaria tedesca, come emerge dalle condizioni contrattuali, nell'ambito delle quali, al paragrafo I denominato “Informazioni generali”, le parti hanno convenuto che: “Il contratto viene stipulato con la sede secondaria (Rappresentanza generale) di CP_19
in Germania, la cui sede legale si trova in Lurgiallee 12, 60439,
[...]
Francoforte, Germania soggetta alla supervisione dell'autorità di vigilanza del settore assicurativo in Germana (BaFin) con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito” (pag. 2, doc. 6 conv.), specificando poi che:
“Il rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia è: ACE European Group -
Rappresentanza Generale per l'Italia, Viale Monza 258, 20128 Milano, Italia”,
pagina 21 di 34 chiarendo ulteriormente, a pag. 7 del suddetto doc. 6, che: “In relazione alla copertura assicurativa della responsabilità civile (A.1), non sono previsti dall'Assicuratore centri di liquidazione sinistri. È pertanto necessario rivolgersi a
, in qualità di Controparte_30
rappresentante per la gestione dei sinistri, la cui sede in è in viale Monza 258, Pt_1
20128 Milano, tel. 02. 27.095.1, fax. 02. 27.095.333”.
Nel contrassegno di assicurazione (doc. 5 parte opposta) è indicato inoltre quale
“Rappresentante per la gestione dei soli sinistri RC Natanti (art. 123 D.lgs. n. 209 del 7.5.2005 – Codice delle assicurazioni): Ace European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Viale Monza 258 – 20128 Milano”.
Risulta inoltre pacifico e documentato che il 14.01.2016 Controparte_19
si è fusa per incorporazione con la , acquisendo la TE denominazione di quest'ultima e spostando la sede per la TE
alla Via Fabio Filzi n. 29 in Milano (MI), fatto che ha comportato la
[...]
successione di tale società in tutti i relativi rapporti a far data dal 1.05.2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1902 c.c. (doc. 7 conv.).
Ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (cod. ass.) le imprese assicuratrici straniere che esercitano l'attività assicurativa in in regime Pt_1 di libera prestazione di servizi in relazione a rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono tenute a comunicare all' il nominativo e indirizzo CP_23
del rappresentante per la gestione dei sinistri il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 3, cod. ass., deve essere munito di mandato comprendente espressamente il potere di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni per gli effetti di cui all'art. 81 c.p.c., oltre che del potere di attestare l'esistenza e validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
Se l'art. 25, comma 1, cod. ass. prevede espressamente che tale potere di rappresentanza legale legittimi i soggetti terzi danneggiati ad agire nei confronti del rappresentante per la gestione dei sinistri per ottenere il risarcimento dei danni, nel contratto di assicurazione concluso da sono le Controparte_9
stesse disposizioni contrattuali, sul punto poco chiare per gli effetti di cui all'art. 1370
c.c., ad aver consentito all'assicurato di ritenere che in relazione alla copertura pagina 22 di 34 assicurativa della responsabilità civile fosse in ogni caso necessario rivolgersi alla rappresentanza generale per l'Italia per la gestione dei sinistri anche per la parte contraente.
Ai sensi dell'art. 152 comma 1, cod. ass., inoltre, “l'impresa di assicurazione è tenuta
a comunicare tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno stato membro” e il comma 3 della medesima disposizione prevede che “il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa”, chiarendo in ogni caso il comma 4 che “La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro”.
Ai sensi dell'art. 153 cod. ass., inoltre, è attribuito al danneggiato il “diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica”.
Le norme richiamate, lette in combinato disposto, attribuiscono quindi al mandatario- rappresentante dell'impresa di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto assicurativo il potere di sostituire processualmente l'assicuratore, così attribuendo legalmente la possibilità per il danneggiato di agire in via risarcitoria oltre che verso l'assicuratore rappresentato, anche verso il soggetto rappresentante in territorio italiano ai sensi dell'art. 81 c.p.c.
Le norme richiamate mirano evidentemente ad agevolare il danneggiato ai fini del soddisfacimento della propria pretesa risarcitoria, consentendogli di rapportarsi (con maggiore facilità) ad un soggetto avente sede in Italia.
Si ritiene che gli stessi obiettivi di tutela ricorrano anche laddove ad agire sia (non solo il danneggiato con azione diretta ma) il danneggiante che pretende a titolo di manleva l'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla compagnia assicuratrice straniera con il contratto di assicurazione, con la conseguenza che va riconosciuta la legittimazione passiva in capo al mandatario anche qualora l'azione sia proposta in manleva dal danneggiante verso la propria assicurazione laddove le disposizioni pagina 23 di 34 contrattuali non prevedano in modo chiaro ed inequivoco che, diversamente dal danneggiato che può rivolgersi indifferentemente all'assicuratore al rappresentante per la gestione dei sinistri, l'assicurato possa proporre la domanda esclusivamente nei confronti della sua assicurazione.
Sul punto, è bene richiamare la giurisprudenza di legittimità che da ultimo con ordinanza n. 29221 del 20 ottobre 2023, ha ribadito la concorde volontà di riconoscere la legittimazione passiva in capo anche alla mandataria italiana in ogni caso così statuendo: «il “mandatario per la liquidazione del sinistri” di cui all'art. 152, D.L.vo
7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome
e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui» (Cass. 10124/ 2015); «[…] il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell'Unione Europea, perché l'art. 4, comma
4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 - pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello
Stato di residenza» (Cass. n. 29352/2019).
Analogamente, la pattuizione contenuta nel contratto di assicurazione che espressamente attribuisce alla rappresentanza generale per l'Italia il potere di rappresentare la compagnia assicuratrice: “in relazione alla copertura assicurativa della responsabilità civile (A.1), […]” indicando che in tal caso “è […] necessario rivolgersi a , in Controparte_30
qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri, la cui sede in Italia è in viale
Monza 258, 20128 Milano, tel. 02. 27.095.1, fax. 02. 27.095.333”, soggetto al quale
è pacificamente succeduta la rappresentanza generale per l'Italia di
[...]
, consente di ritenere attribuita a quest'ultima il potere di TE rappresentare sostanzialmente l'assicuratrice in qualsiasi ipotesi assuma rilievo l'assicurazione contro la responsabilità civile.
pagina 24 di 34 Nondimeno, avendo l'opposta contestato la sua legittimazione a contraddire nel presente giudizio ed essendo stata chiamata in causa ed intervenuta nel presente giudizio direttamente la quale, benchè formalmente TE
terza rispetto al giudizio di opposizione instaurato dalla sua rappresentanza italiana,
è il soggetto nei confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, oltre ad essere, come da lei espressamente riconosciuto, l'impresa assicuratrice titolare dal lato passivo delle obbligazioni delle quali viene preteso l'esatto adempimento, avendole assunte tramite la sua sede secondaria tedesca, deve ritenersi che sia
[...]
il soggetto tenuto a rispondere dell'inadempimento lamentato TE
dalla parte convenuta opposta.
La legittimazione passiva del mandatario con rappresentanza, infatti, è alternativa e non cumulativa rispetto a quella del mandante, in quanto, trattandosi del medesimo soggetto giuridico dal punto di vista sostanziale, non può essere rivolta due volte la medesima istanza verso lo stesso soggetto destinatario.
Quindi, nonostante l'eccezione di difetto di legittimazione a contraddire della rappresentanza generale per l'Italia di appaia, in TE
concreto, infondata, deve riconoscersi che il soggetto titolare dal lato passivo della pretesa oggetto delle domande proposte con il ricorso per decreto ingiuntivo è per essere succeduta all'assicuratrice che ha TE
stipulato tramite la sua sede secondaria tedesca il contratto di assicurazione.
Avendo inoltre proposto al momento della sua TE
costituzione in giudizio, nel merito, difese piene ed esaustive rispetto alle pretese rivolte nei suoi confronti dagli opposti sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la comparsa di costituzione e risposta contenente richiesta autorizzazione alla chiamata in causa dell'assicurazione e a lei notificata, ogni potenziale vizio inerente alla sua chiamata in causa appare sanato per gli effetti di cui all'art. 156, comma 3,
c.p.c.
Ciò comporta il superamento delle questioni relative alla nullità della chiamata in causa della (formalmente) terza già TE
sostanzialmente convenuta in giudizio con la notificazione del decreto ingiuntivo pubblicato nei suoi confronti siccome eseguita presso la sua rappresentante per l'Italia, nominata anche al fine della rappresentanza processuale nei giudizi promossi in con il contratto di assicurazione e sede secondaria di Pt_1 TE
pagina 25 di 34 la quale alla luce del tenore del ricorso per decreto ingiuntivo, della Pt_1
comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta opposta e dell'atto di citazione per chiamata di terzo era pienamente edotta della pretesa svolta nei suoi confronti da e da Controparte_9 CP_2
Tutte le questioni preliminari e pregiudiziali di rito sollevate da parte opponente e dalla terza chiamata devono quindi essere rigettate siccome infondate.
15. Con riguardo all'eccezione di difetto della giurisdizione italiana in favore di quella straniera corrispondente al luogo di residenza di del luogo di conclusione CP_2
del contratto di assicurazione compiuta all'udienza del 12.12.2024 da
[...]
tramite la sua rappresentanza italiana, deve rilevarsi quanto TE
segue.
L'eccezione è stata (genericamente e) tardivamente proposta, trattandosi di eccezione che è rilevabile d'ufficio o su istanza di parte che deve tuttavia essere promossa entro il termine di costituzione del convenuto (cfr. sul punto Cass. Sez. Unite 17.10.2024
n. 22035), definitivamente spirato alla data di proposizione dell'eccezione da parte della difesa della rappresentanza italiana di L'eccezione proposta è, inoltre, CP_15 infondata ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) e comma 2, e dell'11 del Reg. (CE)
44/2001 che, in materia di riparto di giurisdizione tra gli Stati membri dell'Unione
Europea, riconosce la giurisdizione dello Stato in cui è domiciliato l'assicuratore e dello Stato in cui l'assicuratore possiede una succursale, agenzia o altra sede, nonché dello Stato presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, elementi tutti che nel caso oggetto del presente giudizio consentono di riconoscere il potere di decidere la presente controversia al giudice italiano, avendo una sede in Italia ed essendo stata promossa in TE
Italia l'azione del danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.
16. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che la domanda principale proposta da e da sia fondata e Controparte_9 CP_2
debba essere accolta.
ha provato documentalmente di aver concluso Controparte_9
con la dante causa di contratto di assicurazione in TE
corso di esecuzione il 23.9.2016 ed avente ad oggetto, tra gli altri, il rischio derivante pagina 26 di 34 dalla responsabilità civile per la circolazione dell'imbarcazione “Magia” (doc.ti 2- 6- bis conv.).
Come già evidenziato precedentemente, sia che Controparte_9
hanno documentato di avere diritto al pagamento dell'indennizzo CP_2
per la responsabilità civile e per le spese legali sostenute per la difesa in giudizio ai sensi dell'art.
1.1.2 lett. a) delle condizioni generali dell'assicurazione sulla responsabilità civile che riconosce ad entrambi la qualità di assicurato (doc. 6 conv.).
e hanno inoltre allegato che il Controparte_9 CP_2
23.9.2016 l'imbarcazione oggetto dell'assicurazione sulla responsabilità civile nel corso di una regata ha urtato l'imbarcazione di proprietà di il quale, Controparte_5
con sentenza pacificamente passata in giudicato, è stato riconosciuto come creditore di € 42.180,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza ddi tale incidente, oltre che del controvalore delle spese sostenute per difendersi in quel giudizio (doc. 25), crediti dei quali ha preteso ed ottenuto il pagamento da parte della sua assicurazione, , che ha quindi pagato in suo Controparte_20 favore l'importo complessivo di € 82.290,87 (doc.ti 31 e 32 conv), pretendendone a sua volta il pagamento, in forza della sentenza già richiamata e surrogandosi ai diritti del danneggiato, da e quali Controparte_9 CP_2
responsabili civili del sinistro, ai quali ha chiesto inoltre il pagamento delle spese sostenute per la sua difesa in quel giudizio, così per un totale di € 97.768,19 (doc.
33).
e hanno, inoltre, documentato Controparte_9 CP_2
di aver pagato al loro difensore per la propria assistenza in quel giudizio complessivamente € 37.471,35 (doc.ti 35 e 36 conv.), producendo sia gli assegni consegnati per il pagamento dei compensi sia le fatture emesse dal difensore una volta ottenuto il pagamento.
I convenuti opposti pretendono quindi che, in forza del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti stipulata da _9
, sia condannata ai sensi
[...] TE dell'art. 1917, comma 1, c.c. a pagare loro a titolo di indennizzo gli importi dei quali l'assicurazione del danneggiato pretende da loro il pagamento surrogandosi nei diritti del danneggiato e, inoltre, che sia condannata ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. al pagina 27 di 34 pagamento delle spese legali da loro sostenute per resistere all'azione del danneggiato.
Quanto all'indennizzo preteso ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., le condizioni generali dell'assicurazione stipulata dalle parti, all'art. 3.1, prevedono che la copertura assicurativa sia estesa ai danni “accertati in forza di sentenza esecutiva di un Tribunale” e ciò a prescindere dalla partecipazione a tale giudizio dell'assicurazione (doc. 6 conv.).
Tale previsione contrattuale recepisce il consolidato (benché risalente) orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità che ha riconosciuto che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile la sentenza di condanna emessa nei confronti del conducente o proprietario del veicolo investitore senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore spiega efficacia riflessa, nel senso che fa stato, nei confronti dell'assicuratore per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio e del correlativo debito ai sensi dell'art. 2909 c.c. (così Cass.
Sez. III 12.5.2005, n. 10017, Cass. 1261/2001 e già Cass. 371/1971, confermata dalla successiva Cass. Sez. III 30.10.2007 n. 22881).
Benché tale orientamento appaia superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità alla luce di quanto disposto dall'art. 1306, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Sez.
III, 1812.2024, n. 33130), l'impegno contrattualmente assunto dall'assicurazione ad offrire copertura assicurativa per tutti i danni “accertati in forza di sentenza esecutiva di un Tribunale”, unitamente al valore di prova documentale liberamente valutabile riguardo ai fatti accertati con la sentenza definitiva pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano nel giudizio promosso da consentono di ritenere provata sia la CP_5
dinamica del sinistro allegata dai convenuti opposti sia la consistenza dei danni che ha prodotto, sia la loro riconducibilità al incidente provocato dall'imbarcazione assicurata, soprattutto in difetto di specifica allegazione e prova da parte dell'assicurazione della erroneità di tale quantificazione, genericamente riferita all'usura dell'imbarcazione danneggiata, o da errori imputabili al danneggiato, fatti dei quali non è stata prodotta o offerta alcuna prova.
Di conseguenza che hanno Controparte_9 CP_2
provato documentalmente di avere diritto, a titolo di manleva, ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c. di ottenere da il pagamento del TE
credito vantato da a titolo di surrogazione nel Controparte_20
pagina 28 di 34 credito vantato dal danneggiato in forza della sentenza della Corte CP_5
d'Appello di Milano (doc. 25 conv.), per complessivi € 97.768,19 (doc. 33 conv.), senza che assumano rilievo ai fini della riduzione dell'indennizzo dovuto tutte le difese, eccezioni e deduzioni e domande che l'assicurazione avrebbe potuto compiere in quel giudizio, nel quale ha scelto di non intervenire pur essendo stata informata dalla pendenza della lite da parte degli assicurati (cfr. doc.ti 16, 17, 18, 20, 21 e 23 conv.).
Quanto all'indennizzo preteso per le spese sostenute da Controparte_9
e per l'assistenza legale nel giudizio promosso dal
[...] CP_2
danneggiante avendo e CP_5 Controparte_9 CP_2
rovato documentalmente di aver pagato € 37.471,35 al loro difensore per
[...]
tale attività (doc.ti 35 e 36 conv.), gli stessi hanno documentato di avere diritto di ottenere anche il rimborso di tali spese ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., a nulla rilevando la mancata prova dell'incasso degli assegni prodotti in copia che è, del resto, desumibile dalla emissione dal difensore degli odierni convenuti opposti di fattura (e non di mera nota pro forma) per i compensi a lui pagati per l'assistenza professionale prestata in quel giudizio.
Il credito vantato da Parte_6
è stato quindi provato documentalmente ed è certo e liquido, oltre che immediatamente esigibile, essendo il credito indennitario sorto e suscettibile di essere preteso in giudizio dall'assicurato quale conseguenza del verificarsi di un evento coperto da assicurazione (a nulla rilevando rispetto all'esigibilità di tale credito il suo riconoscimento da parte dell'assicuratore, che assume valore esclusivamente al fine di dispensare l'assicurato dall'onere di provarne l'esistenza ai sensi dell'art. 1988
c.c.). Come riconosciuto poi dall'art.
5.1 delle condizioni generali di assicuratore,
l'assicuratore deve procedere senza ritardo alla liquidazione dell'indennizzo entro 30 giorni dalla definizione del sinistro per accordo amichevole o con decisione giudiziale esecutiva.
e hanno quindi Controparte_9 CP_2 documentato di aver diritto ad ottenere il pagamento di complessivi € 135.239,54 da al netto dell'importo di € 19.590,27 pagato TE dall'intermediario PANTAENIUS al difensore degli odierni convenuti opposti a parziale estinzione di tale debito (doc. 39 conv.), così per un totale di € 115.649,27,
pagina 29 di 34 importo sul quale sono altresì dovuti gli interessi moratori dovuti ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. da calcolare al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 17.10.2023 (data di costituzione in mora di TE
come da doc. 34 conv.) e sino al 6.11.2023, e dal 7.11.2023 (data di
[...]
deposito del ricorso monitorio) e sino al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Sull'importo così quantificato, quale debito di valuta, non è dovuta alcuna rivalutazione.
17. Per contro, sia in proprio che tramite la sua TE rappresentanza per l'Italia, non ha assolto all'onere della prova su di lei incombente e desumibile dall'art. 1218 c.c. come interpretato dalla Cassazione a Sezioni Unite
13533/2001, non avendo fornito provato la fondatezza di nessuna delle eccezioni proposte per giustificare il suo inadempimento all'obbligo di pagare l'indennizzo preteso da e in forza del Controparte_9 CP_2 contratto di assicurazione ed ai sensi dell'art. 1917, commi 1 e 3, c.c.
18. quando si è costituita in questo giudizio, ha TE
eccepito che il credito indennitario vantato dagli opposti sarebbe prescritto non avendo loro documentato di aver compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione nel termine di due anni dal verificarsi dell'evento assicurato.
La fondatezza di tale eccezione risulta, tuttavia, smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte convenuta opposta, dalla quale risulta che la richiesta di pagamento dell'indennizzo è stata regolarmente ricevuta dall'intermediario per conto dell'assicurazione il 4.10.2016 (doc. 8 conv.) come previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto (pag. 17, doc. 6 conv.) e che della richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato è stata data comunicazione all'assicuratore nel termine biennale decorrente dalla citazione nel giudizio promosso dal terzo tramite la sua rappresentanza per l'Italia, per gli effetti di cui all'art. 2952, comma 3, c.c. (cfr. doc.ti 13 e 16 conv.). L'interruzione dei termini di prescrizione è stata poi rinnovata con le comunicazioni oggetto dei documenti 18, 23, 26 e 34 di parte convenuta, oltre che con l'invito a partecipare al procedimento di mediazione
(doc. 28 e 30 conv.) e con il ricorso per decreto ingiuntivo.
L'eccezione si è pertanto rivelata manifestamente infondata, fatto che costituisce ragione più liquida del suo rigetto.
pagina 30 di 34 19. sia in proprio che tramite la sua rappresentanza TE per l'Italia, ha inoltre eccepito l'estinzione del credito vantato da Controparte_9
e quale conseguenza del dolo o colpa grave di
[...] CP_2 nel provocare il sinistro, ai sensi dell'art. 1900 c.c., e per violazione CP_2 dell'obbligo di salvataggio che deriverebbe dal non aver promosso gli assicurati ricorso di Cassazione per far accertare la nullità della sentenza della Corte d'Appello di Milano che gli ha condannati a risarcire i danni patiti da e a lui CP_5
pagati dalla sua assicurazione.
20. Entrambe le eccezioni sono manifestamente infondate.
21. Segnatamente a eccepito che il sinistro fosse TE imputabile a dolo del conducente dell'imbarcazione assicurata, suggerendo che questi non fosse munito di patente, fatto smentito dal doc. 12 di parte opposta, insinuando inoltre che quest'ultimo avrebbe volontariamente urtato la barca di fatto CP_5 del quale tuttavia l'assicuratrice, né direttamente né tramite la sua rappresentanza per l'Italia, ha fornito alcuna prova, risultando esclusivamente documentato che abbia riconosciuto di aver aver commesso un errore di manovra alla boa CP_2
che ha provocato la collisione con la barca di (cfr. doc. 9 conv.), fatto che CP_5
lo ha reso imputabile per colpa lieve. Manca, quindi, la prova della fondatezza dell'eccezione di parte opposta.
22. Inoltre a eccepito che l'opposta avrebbe violato TE
l'obbligo di salvataggio nel momento in cui non ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano. È evidente, tuttavia, che l'obbligo nascente dall'art. 1914 c.c. si sostanzia nel fare quanto possibile per evitare il prodursi del danno-evento o, se già verificatosi, per diminuirne le conseguenze, non certo nel proseguire il processo che ha accertato la responsabilità dell'assicurato fino all'esaurimento di tutti i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento, evento che non comporta né alla limitazione dei danni provocati dal fatto illecito compiuto dall'assicurato, né delle sue conseguenze per il danneggiato (oltre ad essere tale aggravamento delle conseguenze patrimoniali patite dall'assicurato e dall'assicurazione evitabile intervenendo, come a lei richiesto dall'assicurato, in quel giudizio).
L'opposizione si è quindi rivelata integralmente infondata e deve essere rigettata.
pagina 31 di 34 23. Tuttavia essendo il credito vantato dai convenuti opposti parzialmente estinto per effetto del pagamento eseguito dall'intermediario PANTAENIUS, il decreto opposto deve essere revocato.
Nondimeno deve essere condannata al pagamento TE
in favore di e in solido, di € Controparte_9 CP_2
115.649,27, oltre interessi moratori da calcolare al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 17.10.2023 e sino al 6.11.2023, e dal 7.11.2023 al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
24. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e di parte terza chiamata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto della quantità e complessità di eccezioni e difese compiute dall'opponente nel corso del giudizio, benché rivelatesi tutte infondate, applicando i parametri massimi previsti dal DM
55/2014 in relazione al valore della controversia per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, medi per la fase istruttoria, solo documentale. Sono altresì dovute le spese esenti relative alla fase monitoria ed al procedimento di mediazione, essendo stato revocato il decreto opposto solo per effetto della parziale estinzione del credito oggetto del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento eseguito da un terzo.
25. Rispetto alla richiesta avanzata dai convenuti opposti di condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene che manchi la prova che le difese di parte opponente siano state compiute con un dolo o una colpa grave e manifestino un'inequivocabile intenzione dell'opponente di abusare del processo o di arrecare un danno alla controparte attraverso un uso distorto dello strumento processuale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condanna per responsabilità aggravata non può essere disposta in assenza di una condotta processuale chiaramente connotata da malafede o imprudenza grave. Nel caso in esame, pur riscontrandosi un utilizzo delle eccezioni processuali al limite della pretestuosità, tale condotta rimane nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, che non può essere considerato abusivo in assenza di un evidente intento (o effetto) dilatorio o lesivo. Ne consegue che, in mancanza di prova di un abuso manifesto del processo o di un disegno processuale artificioso, non sussistono i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c. Del resto manca la prova che parte convenuta opposta abbia patito un danno ulteriore rispetto alle spese legali sostenute in conseguenza del comportamento processuale tenuto da parte opponente e dalla terza chiamata.
pagina 32 di 34 26. La mancata comparizione di parte opponente alla mediazione senza giustificato motivo, non potendo considerarsi tale né l'eccepito difetto di legittimazione a contraddire né il fatto - tardivamente allegato dall'opponente – che le fosse stato richiesto di contribuire alle spese di mediazione, comporta la condanna della stessa al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, da versare ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 all'entrata del bilancio dello Stato.
27. L'opponente sarà inoltre tenuta a rifondere le spese di lite da TE
per difendersi in giudizio avendone causato la chiamata nel presente
[...]
giudizio, nonostante non fosse necessaria essendo già costituita la sua rappresentante processuale. Tali spese vengono liquidate applicando i parametri minimi previsti dal
DM 55/2014 in relazione a tutte le fasi della controversia, avendo
[...]
svolto difese sostanzialmente adesive rispetto a quelle della TE
sua rappresentante.
28. Quanto, infine, alla richiesta di cancellazione delle espressioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell'art. art. 171-ter n. 1 di a pag. 7 ultimo TE capoverso e nell'atto di costituzione in giudizio di (o CP_7 CP_8
a pagina 1, si ritiene che la stessa non appaia necessaria, avendo la difesa di
[...]
utilizzato espressioni che, benché ineleganti e non effettivamente necessarie CP_15
al fine di sostenere le difese svolte, appaiono utilizzate con finalità di enfasi difensiva e non al fine di offendere l'opposto essendo comunque pertinenti al merito delle difese svolte.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da TE
avverso il decreto ingiuntivo n. 709/2024 pubblicato il
[...]
17.11.2024 dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
e
[...] CP_2
pagina 33 di 34 2) per effetto della parziale estinzione del credito oggetto di tale decreto, revoca il decreto ingiuntivo n. 709/2024 pubblicato il 17.11.2024 dal Tribunale di Milano in favore di e nei CP_1 Controparte_1 CP_2
confronti di da;
TE
3) condanna al pagamento di € 115.649,27 in favore di TE
e in solido oltre Controparte_1 CP_2
interessi moratori dovuti al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 17.10.2023 e sino al 6.11.2023 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal
7.11.2023 e sino al saldo effettivo;
4) condanna , in proprio e tramite la TE [...]
, a rimborsare in favore di TE Controparte_1
e le spese di giudizio, che liquida in € 18.320,00 per
[...] CP_2 compensi ed € 1.470,34 per spese esenti, oltre al pagamento del 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso forfettario per le ulteriori spese sostenute,
IVA e CPA;
5) condanna a TE
rimborsare in favore di , le spese di giudizio, che liquida TE in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso spese forfettario e CPA;
6) condanna altresì TE
a versare a favore dell'entrata del bilancio dello Stato una somma
[...]
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Milano, 19 febbraio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5320/2024 promossa da:
(p. iva TE
, con il patrocinio dell'avv. Filippo Schiavon e dell'avv. Caterina Gonella, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Piazza della Borsa n. 7 – 34121, Trieste, e pertanto presso lo studio dei difensori e pertanto presso il loro domicilio telematico e Email_1 Email_2
- parte attrice opponente - nei confronti di
(Numero di Registrazione ) e Controparte_1 P.IVA_2
cod. fisc. ) CP_2 C.F._1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Gianmarco Capece LO e dell'avv. Filippo RB, elettivamente domiciliata in Via Boncompagni n. 93, 00187, Roma, presso lo studio dell'avv.
RB
- parti convenute opposte –
e con la chiamata in causa del terzo
, ) con il patrocinio dell'avv. TE P.IVA_3 Controparte_3
Filippo Schiavon, elettivamente domiciliata in Piazza della Borsa n. 7 – 34121, Trieste, presso lo studio del difensore e pertanto presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte terza chiamata -
pagina 1 di 34 Conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
IN VIA CAUTELARE:
sospendere immediatamente l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Milano in data 10 gennaio 2024 portante il n.709/2024 sub R.G.39145/2023 e notificato in data 1° febbraio 2024 per tutti gli importi portati nel decreto stesso,
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
dichiarare nullo, e per l'effetto revocare, ovvero con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il suddetto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 10 gennaio 2024 portante il n.709/2024 sub R.G. 39145/2023 e notificato in data 1° febbraio
2024, per i motivi tutti specificati nel presente atto. Con vittoria di spese e di onorari, oltre maggiorazioni di legge.
NEL MERITO:
rigettare in ogni caso la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi in atti esplicitati, del tutto indimostrata perché non provata sia nell'an che nel quantum debeatur. Con vittoria di spese e di onorari, oltre maggiorazioni di legge.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME:
nella denegata ipotesi di reiezione di tutte le eccezioni svolte, previo accertamento dell'ammontare effettivamente dovuto dell'indennizzo per il sinistro nautico dd.23.9.2016 secondo l'onere probatorio incombente sull'assicurato, previa compensazione in via riconvenzionale di tutte le somme che fosse con dannata a versare e diretta conseguenza della colpa grave dell'assicurato, oltre che del conducente in proprio, ridurre CP_4
conseguentemente il quantum, respingendo ogni ulteriore altra domanda di
[...]
dichiarando null'altro dovuto da Parte_2 CP_2
, se non nello stretto limite Parte_3
del giusto e del provato. Con vittoria di spese e di onorari, oltre maggiorazioni di legge
IN VIA ISTRUTTORIA se del caso si chiede:
• CTU tecnica estimativa per tabulas al fine di accertare il reale valore dei danni derivanti dalla collisione dd.23.9.2016 quanto all'importo di € 42.810,00 ed inerenti e conseguenti secondo il raffronto del la quantificazione di cui alla perizia, in uno con la documentazione pagina 2 di 34 contabile (preventivo e fatture O.R.N.I.C. Nautica) allegata dal sig. nel Controparte_5
procedimento sub R.G.6450/2018 del Tribunale di Monza e perizia assicurativa predisposta per conto degli Assicuratori in polizza;
• CTU tecnica contabile delle somme richieste per spese di lite al fine di accertare la loro effettiva debenza, nonché consistenza;
• si chiede ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. ai convenuti opposti di produrre la perizia allegata dal sig. nel procedimento sub R.G.6450/2018 del Tribunale di Controparte_5
Monza; si chiede prova per testi sul seguente capitolo di prova:
a) Vero che a seguito di richiesta danni del sig. in relazione al sinistro Controparte_5 dd.23.9.2016 tra l'imbarcazione di quest'ultimo e l'imbarcazione di proprietà di
[...]
assicurata da Controparte_1 Controparte_6
, era predisposta perizia assicurativa che si rammostra al teste (doc.11) e che
[...]
conferma ?
b) Vero che in relazione alla detta perizia istruttoria assicurativa era avanzato atto di quietanza in uno con la comunicazione allegata, che si rammostra al teste (doc.12) e che conferma ?
Si indicano a testimoni su entrambi i capitoli: presso MC del Principato Testimone_1
di ON (già c/o Pantaenius GmbH); presso MC del Principato di Testimone_2
ON sul capitolo n.1.”.
Conclusioni delle parti convenute opposte
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così pronunciarsi:
IN VIA PRINCIPALE:
Confermare il decreto ingiuntivo opposto, pari all'importo di Euro € 135.239,50 oltre interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. e la rivalutazione monetaria, dal dì della domanda giudiziale e sino al soddisfo, emesso nei confronti della società
[...]
, presso la , e per l'effetto: TE TE
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di lite del presente giudizio ex D.M.
147/2022, tenendo conto delle maggiorazioni previste per la presenza di più controparti, per la predisposizione degli atti al PCT (collegamenti ipertestuali agli allegati ed indice ipertestuale ex art. del 4 D.M. 55/2014 comma 1 bis e conforme al D.M. n. 110/2023 di attuazione dell'art. 46 disp. Att. C.p.c.) oltre al pagamento dei compensi e degli esborsi pagina 3 di 34 sostenuti per i procedimenti di mediazione obbligatori ex D.Lgs. 28/2010 intrapresi in data
08.09.2023 (prima della domanda monitoria) e in data 05.11.2024 (in corso di opposizione), se del caso, oltre condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della condotta processuale tenuta dalla controparte;
TE
- condannare la controparte ai sensi dell'art. 12 bis n. 3 D.Lgs 28/2010 al pagamento in favore dei convenuti, di una somma nella misura massima prevista per Legge o in quella ritenuta di giustizia, per la mancata partecipazione ai procedimenti di mediazione intrapresi;
- disporre ai sensi dell'art. 89 c.p.c. l'espunzione delle frasi sconvenienti ed offensive presenti nelle Memorie ex art. 171 ter I° termine di site a pag. 7 ultimo cpv e nell'atto di TE
costituzione in giudizio di (o a pagina 1, come meglio CP_7 Controparte_8
indicate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. II termine depositate dagli opposti;
- In ogni caso accertare la mala gestio della TE
in solido con la , Direzione per la Germania,
[...] TE
in solido con con sede in La Tour Carpe Diemo, 31 place des TE
Corolles, Esplanade Nord 92400 Courbeboie Francia, meglio indicate in epigrafe della presente memoria, in persona dei rispettivi r.l.p.t. ovvero alternativamente ciascuna di esse in ragione di chi sia ritenuta responsabile in forza di legge e/o del contratto sottoscritto per la r.c. e di quanto accertato in corso di causa, e per l'efetto condannare le stesse al pagamento in favore dei convenuti degli interessi moratori e/o maggiorati e della rivalutazione monetaria delle somme oggetto di contratto assicurativo sottoscritto inter partes;
IN VIA GRADATA ED IN VIA DI RICONVENZIONALE:
- Accertare e dichiarare l'operatività del contratto assicurativo concluso inter partes
(polizza per la responsabilità civile n.121219481-11) ed i consequenziali diritti sorgenti in capo agli assicurati e sig. e per l'effetto: Controparte_9 CP_2
- condannare, ai sensi dell'art. 1917 cc., la con sede in La TE
Tour Carpe Diemo, 31 place des Corolles, Esplanade Nord 92400 Courbeboie Francia in solido con la sua sede secondaria in Italia, TE
, con sede in Milano alla Via Fabio Filzi 29, P.I. e C.F. in
[...] P.IVA_1
solido con la sede secondaria in Germania, , Direzione per la TE
Germania, Baseler Stasse 10 – 60329 - Frankfurt Germany, in persona dei rispettivi l.r.p.t. ovvero alternativamente ciascuna di esse in ragione di chi sia tenuta in forza di legge e/o del contratto sottoscritto e di quanto accertato in corso di causa, al pagamento della somma di €
97.768,15 oltre interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria pagina 4 di 34 dalla domanda sino al soddisfo e/o comunque a tenere indenni gli opposti da quanto tenuti a corrispondere nei confronti della società in ragione Controparte_10
della Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2211 del 03.05.2023, con la precisazione che trattandosi di co-assicuratrice delegataria, l'indennizzo per l'intero le viene richiesto nella qualità di mandataria/delegataria in rappresentanza processuale delle altre coassicuratrici indicate in polizza secondo le relative percentuali ( 25%, Pt_1 [...]
25,00%, 25,00%, Zurich Insurance plc Controparte_11 CP_12
15,00%, R + 10,00%) e che in tale qualità deve essere Controparte_13
pronunciata la emananda sentenza;
- condannare, ai sensi dell'art. 1917 comma 3° c.c.,la
[...]
in solido con la , Direzione TE TE
per la Germania, in solido con con sede in La Tour Carpe Diemo, TE
31 place des Corolles, Esplanade Nord 92400 Courbeboie Francia, meglio indicate in epigrafe della presente memoria, in persona dei rispettivi r.l.p.t. ovvero alternativamente ciascuna di esse in ragione di chi sia ritenuta tenuta in forza di legge e/o del contratto sottoscritto e di quanto accertato in corso di causa, al pagamento in favore dei convenuti delle spese legali sostenute per difendersi nei giudizi r.g.n. 6540/2018 del Tribunale di Monza ed r.g.n. 1338/2022 corte d'Appello di Milano pari ad € 37.341,35 oltre interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con la precisazione che trattandosi di coassicuratrice delegataria, per la eventuale parte eccedente la quota di rischio a suo carico, l'indennizzo per l'intero le viene richiesto nella qualità di mandataria/delegataria in rappresentanza processuale delle altre coassicuratrici indicate in polizza secondo le relative percentuali ( 25%, Pt_1 Controparte_11
25,00%, 25,00%, Zurich Insurance plc 15,00%, R + V CP_12 [...]
10,00%) e che in tale qualità deve essere pronunciata la emananda Controparte_13
sentenza;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA E/O IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare e dichiarare il verificarsi, la responsabilità ed i relativi danni conseguenti al sinistro del 23.09.2016 meglio indicato in premessa, nonché l'operatività della polizza r.c.
n.121219481-11 conclusa inter partes nonché il relativo inadempimento contrattuale imputabile agli assicuratori ed i consequenziali diritti sorgenti in capo agli assicurati
[...]
E sig. per l'effetto: Controparte_14 CP_2
pagina 5 di 34 Condannare ai sensi del'art. 1917 c.c., la con sede in La Tour TE
Carpe Diemo, 31 place des Corolles, Esplanade Nord 92400 Courbeboie Francia in solido con la sua sede secondaria in , Pt_1 TE
, con sede in Milano alla Via Fabio Filzi 29, P.I. e C.F. in solido con la
[...] P.IVA_1
sede secondaria in Germania, , Direzione per la Germania, TE
Baseler Stasse 10 60329 Frankfurt Germany, in persona dei rispettivi l.r.p.t. ovvero alternativamente ciascuna di esse in ragione di chi sia tenuta in forza di legge e/o del contratto sottoscritto e di quanto accertato in corso di causa, al pagamento di tutti i danni arrecati in conseguenza del sinistro del 23.09.2016, pari alla somma di € 97.768,15 oltre interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo, ovvero nella diversa somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, con la precisazione che trattandosi di co-assicuratrice delegataria, per la eventuale parte eccedente la quota di rischio a suo carico, l'indennizzo per l'intero le viene richiesto nella qualità di mandataria/delegataria in rappresentanza processuale delle altre coassicuratrici indicate in polizza secondo le relative percentuali (Chubb, 25%, Controparte_11
25,00%, 25,00%, Zurich Insurance plc 15,00%, R + V
[...] CP_12
10,00%) e che in tale qualità deve essere pronunciata la Controparte_13
emananda sentenza.
Conclusioni della parte terza chiamata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
➢ accertata la violazione della editio actionis ex art.164 4° comma c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di chiamata di terzo per assenza del titolo cui deve ritenersi svolta la domanda verso , con ogni Controparte_15
opportuno provvedimento ex art.171 bis c.p.c.;
➢ accertata l'assenza di una valida procura alle liti nei legali dei chiamanti in causa dichiarare inammissibile l'atto di chiamata in causa per difetto dello jus postulandi negli avv.ti RB e Capece LO;
➢ accertata la mancata preventiva obbligatoria Mediazione verso
[...]
, dichiarare improcedibile la domanda Controparte_15
svolta;
pagina 6 di 34 ➢ accertata la sottoscrizione del contratto assicurativo da parte della sola
[...]
, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. Controparte_1 CP_2
nei confronti di , con
[...] Controparte_15
ogni conseguente pronuncia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
IN VIA PRELIMINARE:
➢ accertato che nessun atto interruttivo è pervenuto a
[...]
a far data dal giorno 26.9.2016 fino alla notifica dell'atto di Controparte_15
chiamata in causa, dichiarare prescritto il diritto di Controparte_1
nei confronti di , rigettando ogni Controparte_15
domanda nei suoi confronti svolta;
➢ accertato il conflitto di interessi nella difesa dei legali di entrambi i chiamanti in causa, nonostante la loro posizione antitetica, oltre che il conflitto di interessi nel sig. come agente in proprio in antitesi con il ruolo rivestito di legale CP_2
rappresentante di , dichiarare inammissibile la Controparte_1
domanda dai predetti svolta, rigettando in ogni caso la domanda di chiamata in causa verso
; Controparte_15
NEL MERITO:
➢ richiamata precauzionalmente ogni domanda svolta da
[...]
, facendola per quanto di ragione propria, TE
➢ accertata l'assenza dei requisiti di legge per l'emissione del Decreto Ingiuntivo, dichiararne la nullità e per l'effetto rigettare ogni domanda svolta verso
[...]
, anche per assenza di solidarietà passiva con per il Controparte_15
diverso Regime con cui le predette operano in Italia, la prima in LPS, la seconda in
Stabilimento;
➢ accertata l'assenza di qualsiasi prova in punto an e quantum debeatur, rigettare ogni domanda svolta contro , ivi Controparte_16
compresa quella per mala gestio;
➢ in via meramente prudenziale, si oppone in compensazione verso il sig. CP_2
ogni somma che, in ipotesi,
[...] Controparte_15
fosse condannata a pagare in favore della propria assicurata, da limitarsi in ogni
[...]
caso nel limite del giusto e del provato, senza perciò che ne possa derivare indebito pagina 7 di 34 arricchimento degli opposti/chiamanti in causa ovvero di Controparte_1
.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari, oltre maggiorazioni di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per quanto di ragione si fanno proprie le istanze istruttorie avanzate da , CP_17 insistendo, quindi, per l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. ai convenuti opposti ovvero al terzo sig. di produrre la perizia ed il preventivo per i lavori sulla Controparte_5 propria imbarcazione allegati da quest'ultimo nel procedimento sub R.G.6450/2018 del
Tribunale di Monza.
➢ Si chiede - se del caso e solo dopo prova dell'effettivo urto - CTU tecnica estimativa per tabulas al fine di accertare il reale valore dei danni derivanti dalla collisione dd.23.09.2016 quanto all'importo di ben € 42.810,00 ed inerenti e conseguenti secondo il raffronto della quantificazione di cui alla perizia, in uno con la documentazione contabile (preventivo e fatture O.R.N.I.C. Nautica) allegata dal sig. sub R.G.6450/2018 Controparte_5
Tribunale di Monza e perizia predisposta dagli Assicuratori.
➢ Si chiede poi CTU tecnica contabile delle somme richieste per spese di lite qui reclamate come voce di danno al fine di accertare la loro effettiva consistenza e debenza.
➢ Si chiede prova per testi sul seguente capitolo di prova:
1) Vero che a seguito di richiesta danni del sig. in relazione all'urto Controparte_5 dd.23.9.2016 tra l'imbarcazione di quest'ultimo e l'imbarcazione di proprietà di
[...]
assicurata da Controparte_1 Controparte_6
, erq predisposta perizia assicurativa da MC di ON che si rammostra al
[...]
teste (doc.11) e che conferma nel contenuto ?
2) Vero che in relazione a detta perizia istruttoria assicurativa, preso atto della riconducibilità dei danni allo stato manutentivo della barca e non all'urto, era comunque avanzata offerta transattiva di cui alla quietanza in uno con la comunicazione allegata, che si rammostra al teste (doc.14) e che conferma nel contenuto?
Si indicano a testimoni: e - MC ON.” Testimone_1 Testimone_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato l'8.2.2024,
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. TE
709 pubblicato il 17.1.2024 dal Tribunale di Milano ed a lei notificato l'1.2.2024
pagina 8 di 34 unitamente ad atto di precetto, con il quale le è stato intimato di pagare a
[...]
e in solido, l'importo complessivo Controparte_1 CP_2 di € 135.239,50 dei quali € 14.865,70 oltre interessi e le spese della procedura di ingiunzione immediatamente e € 120.373,80 oltre interessi entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti dall'assicurazione sulla responsabilità civile oggetto della polizza n.
121219481-11 13.5.2016 da CP_18 Controparte_1
da in relazione all'imbarcazione “Magia” di Controparte_19
proprietà di . CP_1
2. A fondamento dell'opposizione proposta
[...]
, in particolare: TE
a) ha confermato che la copertura assicurativa relativa alla polizza per la responsabilità civile n. 121219481-11 è stata azionata dagli opposti in relazione al sinistro denunciato come avvenuto il 23.09.2016 durante una regata velica nella quale si è verificata la collisione tra l'imbarcazione assicurata, di proprietà di e condotta Controparte_1
da e un'imbarcazione di proprietà di CP_2 Controparte_5
b) ha confermato che il danneggiato ha agito in giudizio avanti al CP_5
Tribunale di Monza per chiedere alla sua compagnia assicurativa,
[...]
, l'indennizzo dei danni subiti per effetto di Controparte_20
tale incidente e che in quel giudizio ha chiesto ed ottenuto di chiamare CP_10
in causa il conducente e il proprietario dell'imbarcazione danneggiante
(rispettivamente e CP_2 Controparte_1
) per ottenere la loro condanna al pagamento in suo favore di quanto
[...]
sarebbe stata condannata a pagare al danneggiato, a titolo di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., e ha quindi confermato che questi ultimi, quando si sono costituiti in quel giudizio, hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa per chiedere di essere a loro volta TE
manlevati ai sensi dell'art. 1917 c.c. nel caso di loro condanna, richiesta che tuttavia il Tribunale ha non ha autorizzato, ritenendola ostativa ad una più rapida definizione di quel giudizio, rigettando poi nel merito la domanda proposta da CP_5
pagina 9 di 34 c) ha confermato che successivamente la Corte d'Appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione promossa dal danneggiato, ha invece accolto la domanda di condannando al pagamento CP_5 CP_10 dell'indennizzo e condannando, quindi, anche Controparte_1
e al pagamento dello stesso importo dovuto da
[...] CP_2 all'assicurato, in via di surrogazione, oltre alla rifusione di tutte le spese CP_10
di lite, così per un totale di € 97.768,15;
d) ha documentato di aver ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo opposto l'1.2.2024 con il quale le veniva intimato di pagare importo corrispondente alla somma tra quanto preteso da con l'atto di precetto CP_10
con il quale ha intimato il pagamento dell'importo oggetto della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano (doc.ti 17, 21, 22 e 23 fasc. mon.) e l'importo delle spese legali sostenute dagli odierni attori opponenti per la difesa nel giudizio promosso da (doc.ti 25 e 26 CP_5
fasc. mon.), intimando inoltre all'opponente di pagare immediatamente le spese relative al procedimento monitorio e quella parte di indennizzo che già stata offerta in sede stragiudiziale;
e) ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso nonostante la nullità della procura alle liti riferita a , CP_1
derivante dal fatto che a. non sarebbe possibile verificare se sia CP_2
effettivamente il rappresentante legale della società contraente, avendo questa sede all'estero;
b. la procura da lui apparentemente sottoscritta ai difensori RB e
LO non è munita di apostille come richiesto dal modello della
Convenzione dell'Aja del 6.10.1966;
f) ha eccepito inoltre la carenza di legittimazione ad agire di in CP_2 proprio verso l'assicuratore in ragione del fatto che il contratto di assicurazione è stato sottoscritto solo da , che deve quindi CP_1 essere ritenuta l'unica assicurata, nonché in ragione del fatto che CP_2 non avrebbe diritto di pretendere l'indennizzo nemmeno come conducente dell'imbarcazione assicurata, non essendo proprietario del mezzo;
pagina 10 di 34 g) ha eccepito inoltre la nullità della procura alle liti dei difensori degli opposti derivante dal conflitto di interessi tra i due convenuti contestualmente assistiti, derivante dal fatto che le posizioni difensive di , quale CP_1
assicurata e proprietaria dell'imbarcazione, e quale conducente CP_2 responsabile del sinistro oltre che legale rappresentante dell'assicurata, sarebbero tra loro incompatibili;
h) ha eccepito, inoltre, la sua carenza di legittimazione a contraddire, non avendo
TE
sottoscritto il contratto di assicurazione, nel quale risulta indicata esclusivamente quale rappresentante per la gestione dei sinistri ai sensi dell'art. 25 cod. ass., fatto che ne consentirebbe la citazione in giudizio nelle sole cause promosse dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione del natante assicurato, senza che ciò le attribuisca il potere di sostituire processualmente l'assicuratore nelle cause promosse dagli assicurati per inadempimento contrattuale, nelle quali l'assicuratore straniero che ha stipulato il contratto di assicurativo in regime di libera prestazione di servizi deve essere convenuto direttamente, deducendo quindi che l'unico soggetto legittimato a contraddire in relazione alla presente Contr controversia deve essere identificato nella compagnia assicuratrice (ora
Co [.
(ora per effetto della Brexit) CP_15 Controparte_21
, la quale è ammessa dall' ad operare in Controparte_22 CP_23
Italia secondo tale regime;
i) ha dedotto poi che il credito vantato dagli opposti non sarebbe certo, avendo gli opposti provato per iscritto solo il titolo della loro domanda (ossia il contratto di assicurazione) ma non avendo documentato di aver effettivamente diritto al pagamento dell'indennizzo nei termini da loro quantificato a. avendo preteso il pagamento di € 37.471,35 quale importo asseritamente dovuto a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato per il giudizio promosso da producendo un CP_5
preventivo relativo al solo al primo grado di giudizio, non opponibile all'assicurazione perché da lei non negoziato, nonché copia degli assegni emessi dagli opposti per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza nei due gradi di giudizio, di cui manca tuttavia la pagina 11 di 34 dimostrazione dell'effettivo incasso da parte dei difensori, nonché tramite la produzione delle fatture emesse dai difensori per i compensi pagati dai loro assistiti (cfr. doc.ti 25 e 26 fasc. mon.), elementi ritenuti insufficienti a dimostrare il credito vantato;
b. avendo poi preteso a titolo di manleva il pagamento di € 97.968,15, corrispondente all'importo preteso da in esecuzione della CP_10 sentenza della Corte d'Appello di Milano (doc. 23 fasc. mon.), solo in forza del contratto di assicurazione;
j) ha dedotto poi che il credito vantato dagli opposti sarebbe illiquido non avendo gli opposti impugnato in Cassazione la sentenza della Corte
d'Appello di Milano con la quale sono stati condannati al risarcimento dei danni subiti da nonostante l'evidente nullità della sentenza per non CP_5 aver consentito all'assicurazione di partecipare a tale giudizio e di opporre eccezione di prescrizione biennale del diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore di nonché di eccepire il concorso di colpa di CP_5
nella causazione del danno subito nonchè la mancata prova da parte CP_5 di quest'ultimo dei danni subiti e del nesso causale tra i danni lamentati e l'incidente provocato da poiché i danni accertati avrebbero potuto CP_2
essere ricondotti anche a fattori estranei al sinistro, quali la vetustà dell'imbarcazione danneggiata e la mancanza di manutenzione;
k) ha dedotto infine che il credito vantato dagli opposti ed oggetto della porzione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutiva, non sarebbe esigibile non essendo lo stesso stato formalmente riconosciuto come dovuto dall'assicurazione;
l) ha chiesto, poi, “in via riconvenzionale” di “opporre in compensazione” dall'importo dell'eventuale indennizzo dovuto all'assicurato a. la misura dei danni imputabili a colpa grave dell'assicurato o al conducente per non aver adempiuto all'obbligo di salvataggio previsto dall'art. 1914 c.c. tramite proposizione di ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano e b. per aver agionato il danno per negligenza e imperizia nelle CP_2
manovre, come dallo stesso dichiarato.
pagina 12 di 34 3. A seguito dell'istanza di parte opponente di sospendere in via cautelare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il 20.03.2024 si è svolta la relativa udienza di trattazione dell'istanza paracautelare, all'esito del quale è stata sospesa l'immediata esecutorietà parziale concessa al decreto opposto in sede monitoria.
4. I convenuti opposti e si Controparte_1 CP_2
sono tempestivamente costituiti nel giudizio di opposizione chiedendo di rigettare l'opposizione proposta da Controparte_24
siccome infondata, chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa
[...]
siccome indicata quale titolare dal Controparte_25
lato passivo del diritto di credito da loro vantato dalla parte opponente e soggetto esclusivamente legittimato a contraddire nel presente giudizio in relazione alla domanda proposta in sede monitoria, chiedendo di condannare TE
, tramite le sue rappresentanze generale per l'Italia e la Germania, all'esatto
[...]
adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione oltre che al pagamento delle spese di lite, comprensive di quelle sostenute per lo svolgimento della mediazione. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. n. 2, i convenuti opposti hanno inoltre chiesto la condanna di TE
al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della condotta processuale ostruzionistica tenuta consistita nell'aver svolto sia con l'opposizione a decreto ingiuntivo che nel corso di ogni udienza nuove difese, sempre manifestamente infondate, al fine defatigatorio di ostacolare una celere definizione del presente giudizio e la soddisfazione del credito vantato dagli opponenti. Gli opposti hanno inoltre chiesto che vengano cancellate le espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli atti dell'opponente e in particolare nella memoria depositata ai sensi dell'art. art. 171-ter n. 1 di a pag. 7 ultimo capoverso e nell'atto TE
di costituzione in giudizio di (o a pagina 11. Gli CP_7 Controparte_8
opposti hanno chiesto in ogni caso in via riconvenzionale di condannare l'opponente 1 “nel merito del sinistro occorso asseritamente alla imbarcazione […] risultando tutto l'impianto Pt_4 processuale predisposto ex adverso per gabbare l'Assicurazione, alla luce della totale assenza di una qualche prova di quanto effettivamente accaduto in data 23.09.2016 ” e “[…] sig. in relazione al quale CP_2 non costa nemmeno se fosse munito di regolare patente per la navigazione […] che denotano non una mera negligenza ed imperizia nelle manovre, ma addirittura una volontà nella causazione del sinistro […] continuando imperterrito nella sua conduzione e così andando volontariamente a collidere con la barca antagonista”. pagina 13 di 34 e l'opposta al pagamento degli interessi di mora avendo tardivamente corrisposto l'indennizzo dovuto violando gli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto.
5. L'opposta, in particolare:
a. in relazione all'eccezione di difetto di ius postulandi,
1. ha rilevato che il potere di rappresentanza di non è mai stato CP_2
contestato in precedenza dall'assicurazione e dalla sua rappresentante, né in fase precontrattuale né durante l'esecuzione del contratto, e che l'esistenza di tale potere risulterebbe dimostrata dallo stesso contratto assicurazione costituente il titolo delle domande proposte nel presente giudizio, sottoscritto da in nome e per conto di CP_2 [...]
, oltre che dalla corrispondenza da lui Controparte_1
scambiata sempre in nome e per conto della contraente assicurata per la gestione del sinistro e dall'esecuzione da parte sua di tutti i pagamenti dovuti in esecuzione del contratto di assicurazione, fatto del resto confermato dalla visura camerale e dal certificato di registrazione al registro delle imprese dell'Inghilterra e del Galles (doc.ti 42 e 43 conv.) unitamente certificazione notarile apostillata dell'autenticità delle copie dei certificati di incorporazione e di cambio di denominazione della società opposta prodotti con la costituzione nel giudizio di opposizione, attestante anche il numero di iscrizione e la sede legale di
[...]
e il ruolo ricoperto da come Controparte_1 CP_2
direttore, socio unico e legale rappresentante della società assicurata e della conformità agli originali delle copie prodotte e della traduzione dall'inglese all'italiano di tutti i documenti prodotti (doc. 44);
2. ha allegato, inoltre, che ha sottoscritto le procure alle liti CP_2
propria e di presso lo studio ed Controparte_1 alla presenza dell'avv. RB, che ne ha autenticato la firma, mentre si trovava in Italia, deducendone quindi la validità ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
b. in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ha CP_2
documentato che il paragrafo I del contratto di assicurazione (“Copertura assicurativa”) prevede che debba essere considerata assicurata anche la “persona che abbia al momento dell'evento il controllo dell'unità con il consenso dell'assicurato” e quindi anche in quanto conducente CP_2
pagina 14 di 34 dell'imbarcazione (doc. 6 condizioni polizza), riconoscendo quindi poi al paragrafo “Rapporti giuridici intercorrenti tra le parti” il diritto di richiedere direttamente l'indennizzo all'assicuratore anche al co-assicurato (doc. 6 bis conv);
c. in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Pt_1
, ha preliminarmente dedotto che controparte avrebbe violato il dovere di
[...]
buona fede (chiarezza, trasparenza e informazione) imposto per legge in capo all'assicurazione in corso di esecuzione del contratto, per aver ingenerato il legittimo affidamento degli assicurati di poter contare sulla copertura assicurativa da parte della compagnia opponente nel corso di tutto il giudizio promosso dal danneggiato avanti al Tribunale di Monza e alla Corte d'Appello di Milano;
in secondo luogo, ha dedotto che secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione l'assicuratore deve essere identificato in Controparte_15 per effetto dell'incorporazione di a nulla Controparte_26
rilevando che la polizza sia stata o meno emessa da una diversa filiale tedesca di
Contr (oggi , essendo subentrata la nei diritti e obblighi CP_15 CP_27 assunti quale delegataria delle coassicurazioni ed essendo quest'ultima rappresentata ai fini dell'esecuzione del contratto dalla sua rappresentanza generale per l' (cfr. doc. 2, 4, 5 e 6 bis conv.), chiedendo in ogni caso, in via Pt_1
cautelativa, di chiamare in causa la terza Controparte_28
la Germania ai sensi dell'art. 296 c.p.c. siccome indicata dall'opponente quale
[...]
legittimata a contraddire nel presente giudizio;
d. in relazione all'eccezione di conflitto di interessi, ne ha dedotto l'infondatezza, essendo titolare del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo CP_2
così come ed essendo inoltre socio totalitario Controparte_9
e amministratore unico della società contraente;
e. ha dedotto di aver fornito piena prova del credito vantato in ragione del fatto che la sentenza della Corte di Appello di Milano in forza della quale gli opposti sono stati condannati al pagamento degli importi dovuti da al danneggiato CP_10
oltre che alla rifusione delle spese di lite da lei sostenute per la difesa CP_5
in giudizio (doc. 25) è opponibile all'assicurazione:
1. sia in base al contratto, ai sensi dell'art.
3.1 delle condizioni generali di contratto (doc. 6 bis);
pagina 15 di 34 2. in base alla legge, in ossequio al consolidato orientamento della Corte della
Cassazione che afferma l'opponibilità agli assicuratori del giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante;
3. sia per fatti concludenti, in virtù delle plurime rassicurazioni ricevute dall'assicurazione sull'operatività della copertura assicurativa che comprovano l'implicita accettazione degli effetti del giudizio promosso dal danneggiante nei confronti della sua assicurazione e da quest'ultima esteso al danneggiante (cfr. doc.ti 17 e 21 conv.);
f. ha documentato di aver poi ricevuto dall'intermediario PANTAENIUS il pagamento di € 19.592,27 corrispondente all'importo oggetto del precetto notificato all'assicurazione in forza della frazione immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto (pari ad € 14.865,70 oltre interessi e spese legali) e alle spese di precetto (pari a € 516,53).
g. ha dedotto, quindi, di aver fornito piena prova del credito vantato chiedendo in via principale di confermare il decreto opposto ed in via gradata di condannare la convenuta e/o la terza chiamata al pagamento del credito vantato oltre al risarcimento dei danni per scorretta esecuzione del contratto di assicurazione.
6. Con decreto 7.5.2024, il Tribunale, condivisa l'opportunità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto indicato dall'opponente come lettimato a contraddire in relazione alla domanda proposta in sede monitoria, ha autorizzato la chiamata in giudizio di Direzione per la TE
Germania.
7. si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, in TE
qualità di “casa madre” del gruppo, deducendo che Controparte_25
per la Germania sarebbe un suo mero stabilimento tedesco, eccependo
[...] la nullità dell'atto di chiamata di terzo, in quanto non sarebbe stato chiarito il titolo per cui la stessa sarebbe chiamata a rispondere nel presente giudizio.
A fondamento delle sue difese la terza chiamata:
a. ha dedotto di essere il soggetto tenuto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, quale società contraente ammessa ad operare in in regime di libera Pt_1
prestazione dei servizi, mentre così come TE CP_25
sarebbero dei suoi meri stabilimenti privi del potere di rappresentarla in giudizio;
pagina 16 di 34 b. ha dedotto che il decreto ingiuntivo opposto non le è opponibile, essendo stato emesso nei confronti di un soggetto diverso, ossia così come non TE
le sarebbero opponibili le conclusioni precisate da parte convenuta opposta in via subordinata e riconvenzionale;
c. ha eccepito l'improcedibilità di qualsiasi domanda si ritenesse proposta nei suoi confronti, non avendo preso parte al procedimento di mediazione proposto dagli opposti prima dell'instaurazione del presente giudizio;
d. ha altresì eccepito l'inammissibilità della sua chiamata in causa siccome quale conseguenza della nullità della procura alle liti conferita dagli opposti ai loro difensori e per difetto di legittimazione attiva di aderendo alle difese CP_2 compiute sul punto dall'opponente contestando il valore probatorio del doc. 44 allegato della comparsa di costituzione e risposta di parte conventa opposta e contestando che bbia sottoscritto la procura alle liti in essendo CP_2 Pt_1 iscritto dal 1992 all'AIRE in quanto residente nella Repubblica PO IN
(doc. 2 terza chiamata);
e. ha infine eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dagli opposti nei suoi confronti, facendo valere il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2952 c.c., allegando di non aver mai ricevuto alcuna diffida ad adempiere da dalla data del sinistro fino alla chiamata di terzo;
CP_1
f. ha inoltre aderito nel merito alle difese di in relazione al sollevato CP_17
conflitto di interessi dei procuratori degli opposti, alla mancata prova della sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo agli opponenti e alle contestazioni relative alla quantificazione del credito indennitario e all'eccezione riconvenzionale di compensazione.
8. Con memoria integrativa proposta ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c. le convenute opposte hanno dedotto che non essendosi costituita quest'ultima CP_29
avrebbe dovuto essere dichiarata contumace e che essendo intervenuta volontariamente i sensi dell'art. 105 c.p.c. quest'ultima non sarebbe CP_15
legittimata a proporre eccezioni o domande riconvenzionali.
9. Le domande proposta da e CP_2 Controparte_9
sono fondate e devono essere accolte per le ragioni e nei limiti di seguito esposti, mentre l'opposizione proposta da – TE rappresentanza generale per l'Italia deve essere rigettata siccome rivelatasi infondata.
pagina 17 di 34 10. Preliminarmente ed in rito deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da per non essere stata invitata TE
alla mediazione che ha avuto corso su istanza di Controparte_9
e di con la sua rappresentanza per l'Italia e si è conclusa l'8.9.2023 CP_2
per mancata partecipazione, ingiustificata, dell'odierna opponente (doc. 28 conv.).
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3452 del 2024 e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, “la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione, sancito dalla Costituzione, soltanto laddove risulti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio” e ciò impone di ritenere che “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata”: “l'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 estende a numerose materie la mediazione obbligatoria, al fine di evitare l'introduzione della lite ed assicurare una maggiore celerità al processo, non di ostacolarla oltre il ragionevole. Dovendosi dunque, piuttosto, secondo il legislatore pervenire – è la ratio sottesa – al processo ordinario, una volta infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione in via obbligatoria senza che esso sia andato a buon fine, quale condizione di procedibilità da applicare al solo atto introduttivo, non a tutte le “domande” proposte nel processo”.
Dando seguito a tale orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite, nelle materie definite dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, l'esperimento del procedimento di mediazione condiziona esclusivamente la domanda proposta nei confronti delle parti convenute con l'atto introduttivo del giudizio e non l'esperibilità delle domande proposte in via riconvenzionale o quelle proposte nei confronti dei terzi chiamati e ciò a prescindere dal grado di connessione che tali domande abbiano con quella che ha dato origine al processo (cfr., analogamente, sul punto Trib. Napoli, sent. 81/2023).
Di conseguenza, avendo l'opposta documentato di aver dato corso al procedimento di mediazione in relazione alla domanda proposta in sede monitoria, l'eccezione di improcedibilità proposta dalla terza chiamata deve essere rigettata siccome infondata.
11. Anche l'eccezione pregiudiziale di merito di difetto dello ius postulandi dei difensori delle parti opposte si è rivelata infondata e deve essere rigettata.
pagina 18 di 34 Parte opposta ha infatti documentato che è direttore e socio unico CP_2
di e ne ha quindi la rappresentanza legale, CP_1 CP_1
avendo prodotto a dimostrazione di tale fatto visura della società opposta, certificato di registrazione della società al registro delle imprese per l'Inghilterra e il Galles
(doc.ti 42 e 43 conv.), la cui conformità della copia tradotta agli originali è munita di certificazione notarile apostillata (doc. 44 conv.).
Deve, quindi, ritenersi provato documentalmente che è il legale CP_2
rappresentante di , fatto del resto indiziariamente CP_1 _9
desumibile già dalla sottoscrizione da parte sua in nome e per conto della società da lui amministrata del contratto di assicurazione in forza del quale agisce nel presente giudizio (cfr. doc. 3 e 4 conv., prodotto anche sub doc. 8 att.).
Né la circostanza che abbia avuto la residenza in Cina (doc. 2 terza) e CP_2
l'abbia successivamente spostata in Indonesia (all. B nota di deposito att. doc.
21.1.2025) impone di ritenere che la procura alle liti prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo sia nulla per non essere stata effettivamente sottoscritta in Pt_1 in presenza e presso lo studio dell'avv. RB, che ne ha autenticato la firma.
Ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. il difensore ha il potere e il dovere autenticare la sottoscrizione della procura alle liti materialmente congiunta al ricorso monitorio nel caso in cui la sottoscrizione di tale procura avvenga davanti a lui.
È principio consolidato nella giurisprudenza di merito e legittimità quello secondo il quale, “quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità” (così testualmente Cass. Sez. III 13.3.2007, n. 5840, analogamente Cass.
10485/2001 e più di recente Cass. 13482/2016).
Nel caso di procura alle liti rilasciata da un cittadino residente all'estero e autenticata da un difensore che esercita sul territorio dello Stato si presume che la sottoscrizione sia avvenuta in , alla presenza del difensore e tale presunzione può ritenersi Pt_1
superata solo quando, da gravi circostanze emerse in giudizio e dal comportamento processuale delle parti, sia possibile ritenere documentato che, invece, la procura è stata rilasciata all'estero (così tra le molte Cass., sent. n. 13482/2016).
pagina 19 di 34 La circostanza che l'opposto risieda in uno stato straniero appare tuttavia inidonea a superare la presunzione di sottoscrizione della procura alle liti in avanti al Pt_1
difensore, considerato che l'attore è cittadino italiano, ha indicato di essere domiciliato in sin dal ricorso monitorio, risultava domiciliato in al Pt_1 Pt_1
momento della stipulazione del contratto di assicurazione (cfr. doc. 4 conv.) e considerato infine che la sua documentata residenza in stati stranieri diversi da quello di esercizio della sua attività di impresa esprimono inequivocabilmente una consolidata abitudine a viaggiare e lavorare in tutto il mondo.
Né l'opponente né la terza chiamata hanno, quindi, fornito adeguata prova dell'eccepita invalidità della procura alle liti, fatto che consente di rigettare tutte l'eccezione proposta.
12. Anche l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di si è rivelata CP_2
documentalmente infondata e deve essere rigettata.
Le condizioni generali di assicurazione prevedono infatti al paragrafo I intitolato
“Copertura assicurativa” al punto 1.1.2. (pag. 10, doc. 6-bis conv.) che “Sono soggetti
a copertura assicurativa: a) l' , intendendosi per tale il soggetto indicato Parte_5
nel frontespizio di polizza - nonché qualsiasi persona che abbia al momento dell'evento il controllo dell'unità con il consenso dell'Assicurato” ed analogamente il paragrafo 10 delle condizioni generali di assicurazione intitolato “Rapporti giuridici intercorrenti tra le parti” riconosce che “un co-assicurato può richiedere gli indennizzi previsti dalla polizza assicurativa contro sinistri contattando direttamente
l'Assicuratore, senza che occorra il consenso del Contraente. In questo caso,
l'indennizzo sarà liquidato direttamente all'assicurato” (pag. 14, doc.
6-bis).
Essendo pacifico che al momento del sinistro era alla guida CP_2 dell'imbarcazione assicurata e danneggiante, con il consenso della contraente e proprietaria , deve ritenersi quindi documentato Controparte_9
che il contratto di assicurazione attribuisce a il diritto ad ottenere CP_2
l'indennizzo assicurativo oggetto della domanda proposta nel presente giudizio.
Essendo ssicurato, unitamente a , ha CP_2 Controparte_9 diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo concordato per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, commi 1 e 3, c.c.
13. Di conseguenza, si è rivelata manifestamente infondata anche l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per conflitto di interessi dei difensori di parte convenuta pagina 20 di 34 opposta, atteso che non è dato riscontrare nel caso di specie un conflitto di interessi né attuale, né tanto meno potenziale nell'assunzione di ruolo di difensori di
[...]
e di congiuntamente. Controparte_9 CP_2
Infatti, escluso dalle evidenze contrattuali il conflitto di interessi “attuale”, il conflitto di interessi virtuale e/o potenziale, per sussistere, deve essere tale da non costituire una mera eventualità ma deve essere valutato in correlazione stretta con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi siano suscettibili di contrapposizione. (così Cass.
Civ. sent. n. 12741/2005).
Avuto riguardo al concreto rapporto esistente tra le parti, manca tra _9
e ualsiasi conflitto di interessi anche solo potenziale,
[...] CP_2
considerato che il legale rappresentante della società convenuta, nonché CP_2
suo proprietario al 100% ed è creditore dell'indennizzo assicurativo esattamente come la società da lui interamente posseduta e unicamente amministrata. Appare pertanto chiara l'identità degli interessi perseguiti da entrambe sia in qualità di assicurati, che vantano il condiviso interesse di ottenere da parte dell'assicurazione l'adempimento di quanto dovuto in forza dell'assicurazione sulla responsabilità civile, sia in quanto l'uno socio unico e amministratore dell'altra.
14. Infine anche l'eccezione di difetto di legittimazione a contraddire di
[...]
si è rivelata infondata e TE
deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Risulta documentato che ha sottoscritto un Controparte_9
contratto di assicurazione con (doc.ti 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis Controparte_19
conv.).
Il contratto è stato stipulato da tale società tramite la sua sede secondaria tedesca, come emerge dalle condizioni contrattuali, nell'ambito delle quali, al paragrafo I denominato “Informazioni generali”, le parti hanno convenuto che: “Il contratto viene stipulato con la sede secondaria (Rappresentanza generale) di CP_19
in Germania, la cui sede legale si trova in Lurgiallee 12, 60439,
[...]
Francoforte, Germania soggetta alla supervisione dell'autorità di vigilanza del settore assicurativo in Germana (BaFin) con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito” (pag. 2, doc. 6 conv.), specificando poi che:
“Il rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia è: ACE European Group -
Rappresentanza Generale per l'Italia, Viale Monza 258, 20128 Milano, Italia”,
pagina 21 di 34 chiarendo ulteriormente, a pag. 7 del suddetto doc. 6, che: “In relazione alla copertura assicurativa della responsabilità civile (A.1), non sono previsti dall'Assicuratore centri di liquidazione sinistri. È pertanto necessario rivolgersi a
, in qualità di Controparte_30
rappresentante per la gestione dei sinistri, la cui sede in è in viale Monza 258, Pt_1
20128 Milano, tel. 02. 27.095.1, fax. 02. 27.095.333”.
Nel contrassegno di assicurazione (doc. 5 parte opposta) è indicato inoltre quale
“Rappresentante per la gestione dei soli sinistri RC Natanti (art. 123 D.lgs. n. 209 del 7.5.2005 – Codice delle assicurazioni): Ace European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Viale Monza 258 – 20128 Milano”.
Risulta inoltre pacifico e documentato che il 14.01.2016 Controparte_19
si è fusa per incorporazione con la , acquisendo la TE denominazione di quest'ultima e spostando la sede per la TE
alla Via Fabio Filzi n. 29 in Milano (MI), fatto che ha comportato la
[...]
successione di tale società in tutti i relativi rapporti a far data dal 1.05.2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1902 c.c. (doc. 7 conv.).
Ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (cod. ass.) le imprese assicuratrici straniere che esercitano l'attività assicurativa in in regime Pt_1 di libera prestazione di servizi in relazione a rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono tenute a comunicare all' il nominativo e indirizzo CP_23
del rappresentante per la gestione dei sinistri il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 3, cod. ass., deve essere munito di mandato comprendente espressamente il potere di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni per gli effetti di cui all'art. 81 c.p.c., oltre che del potere di attestare l'esistenza e validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
Se l'art. 25, comma 1, cod. ass. prevede espressamente che tale potere di rappresentanza legale legittimi i soggetti terzi danneggiati ad agire nei confronti del rappresentante per la gestione dei sinistri per ottenere il risarcimento dei danni, nel contratto di assicurazione concluso da sono le Controparte_9
stesse disposizioni contrattuali, sul punto poco chiare per gli effetti di cui all'art. 1370
c.c., ad aver consentito all'assicurato di ritenere che in relazione alla copertura pagina 22 di 34 assicurativa della responsabilità civile fosse in ogni caso necessario rivolgersi alla rappresentanza generale per l'Italia per la gestione dei sinistri anche per la parte contraente.
Ai sensi dell'art. 152 comma 1, cod. ass., inoltre, “l'impresa di assicurazione è tenuta
a comunicare tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno stato membro” e il comma 3 della medesima disposizione prevede che “il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa”, chiarendo in ogni caso il comma 4 che “La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro”.
Ai sensi dell'art. 153 cod. ass., inoltre, è attribuito al danneggiato il “diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica”.
Le norme richiamate, lette in combinato disposto, attribuiscono quindi al mandatario- rappresentante dell'impresa di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto assicurativo il potere di sostituire processualmente l'assicuratore, così attribuendo legalmente la possibilità per il danneggiato di agire in via risarcitoria oltre che verso l'assicuratore rappresentato, anche verso il soggetto rappresentante in territorio italiano ai sensi dell'art. 81 c.p.c.
Le norme richiamate mirano evidentemente ad agevolare il danneggiato ai fini del soddisfacimento della propria pretesa risarcitoria, consentendogli di rapportarsi (con maggiore facilità) ad un soggetto avente sede in Italia.
Si ritiene che gli stessi obiettivi di tutela ricorrano anche laddove ad agire sia (non solo il danneggiato con azione diretta ma) il danneggiante che pretende a titolo di manleva l'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla compagnia assicuratrice straniera con il contratto di assicurazione, con la conseguenza che va riconosciuta la legittimazione passiva in capo al mandatario anche qualora l'azione sia proposta in manleva dal danneggiante verso la propria assicurazione laddove le disposizioni pagina 23 di 34 contrattuali non prevedano in modo chiaro ed inequivoco che, diversamente dal danneggiato che può rivolgersi indifferentemente all'assicuratore al rappresentante per la gestione dei sinistri, l'assicurato possa proporre la domanda esclusivamente nei confronti della sua assicurazione.
Sul punto, è bene richiamare la giurisprudenza di legittimità che da ultimo con ordinanza n. 29221 del 20 ottobre 2023, ha ribadito la concorde volontà di riconoscere la legittimazione passiva in capo anche alla mandataria italiana in ogni caso così statuendo: «il “mandatario per la liquidazione del sinistri” di cui all'art. 152, D.L.vo
7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome
e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui» (Cass. 10124/ 2015); «[…] il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell'Unione Europea, perché l'art. 4, comma
4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 - pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello
Stato di residenza» (Cass. n. 29352/2019).
Analogamente, la pattuizione contenuta nel contratto di assicurazione che espressamente attribuisce alla rappresentanza generale per l'Italia il potere di rappresentare la compagnia assicuratrice: “in relazione alla copertura assicurativa della responsabilità civile (A.1), […]” indicando che in tal caso “è […] necessario rivolgersi a , in Controparte_30
qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri, la cui sede in Italia è in viale
Monza 258, 20128 Milano, tel. 02. 27.095.1, fax. 02. 27.095.333”, soggetto al quale
è pacificamente succeduta la rappresentanza generale per l'Italia di
[...]
, consente di ritenere attribuita a quest'ultima il potere di TE rappresentare sostanzialmente l'assicuratrice in qualsiasi ipotesi assuma rilievo l'assicurazione contro la responsabilità civile.
pagina 24 di 34 Nondimeno, avendo l'opposta contestato la sua legittimazione a contraddire nel presente giudizio ed essendo stata chiamata in causa ed intervenuta nel presente giudizio direttamente la quale, benchè formalmente TE
terza rispetto al giudizio di opposizione instaurato dalla sua rappresentanza italiana,
è il soggetto nei confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, oltre ad essere, come da lei espressamente riconosciuto, l'impresa assicuratrice titolare dal lato passivo delle obbligazioni delle quali viene preteso l'esatto adempimento, avendole assunte tramite la sua sede secondaria tedesca, deve ritenersi che sia
[...]
il soggetto tenuto a rispondere dell'inadempimento lamentato TE
dalla parte convenuta opposta.
La legittimazione passiva del mandatario con rappresentanza, infatti, è alternativa e non cumulativa rispetto a quella del mandante, in quanto, trattandosi del medesimo soggetto giuridico dal punto di vista sostanziale, non può essere rivolta due volte la medesima istanza verso lo stesso soggetto destinatario.
Quindi, nonostante l'eccezione di difetto di legittimazione a contraddire della rappresentanza generale per l'Italia di appaia, in TE
concreto, infondata, deve riconoscersi che il soggetto titolare dal lato passivo della pretesa oggetto delle domande proposte con il ricorso per decreto ingiuntivo è per essere succeduta all'assicuratrice che ha TE
stipulato tramite la sua sede secondaria tedesca il contratto di assicurazione.
Avendo inoltre proposto al momento della sua TE
costituzione in giudizio, nel merito, difese piene ed esaustive rispetto alle pretese rivolte nei suoi confronti dagli opposti sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la comparsa di costituzione e risposta contenente richiesta autorizzazione alla chiamata in causa dell'assicurazione e a lei notificata, ogni potenziale vizio inerente alla sua chiamata in causa appare sanato per gli effetti di cui all'art. 156, comma 3,
c.p.c.
Ciò comporta il superamento delle questioni relative alla nullità della chiamata in causa della (formalmente) terza già TE
sostanzialmente convenuta in giudizio con la notificazione del decreto ingiuntivo pubblicato nei suoi confronti siccome eseguita presso la sua rappresentante per l'Italia, nominata anche al fine della rappresentanza processuale nei giudizi promossi in con il contratto di assicurazione e sede secondaria di Pt_1 TE
pagina 25 di 34 la quale alla luce del tenore del ricorso per decreto ingiuntivo, della Pt_1
comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta opposta e dell'atto di citazione per chiamata di terzo era pienamente edotta della pretesa svolta nei suoi confronti da e da Controparte_9 CP_2
Tutte le questioni preliminari e pregiudiziali di rito sollevate da parte opponente e dalla terza chiamata devono quindi essere rigettate siccome infondate.
15. Con riguardo all'eccezione di difetto della giurisdizione italiana in favore di quella straniera corrispondente al luogo di residenza di del luogo di conclusione CP_2
del contratto di assicurazione compiuta all'udienza del 12.12.2024 da
[...]
tramite la sua rappresentanza italiana, deve rilevarsi quanto TE
segue.
L'eccezione è stata (genericamente e) tardivamente proposta, trattandosi di eccezione che è rilevabile d'ufficio o su istanza di parte che deve tuttavia essere promossa entro il termine di costituzione del convenuto (cfr. sul punto Cass. Sez. Unite 17.10.2024
n. 22035), definitivamente spirato alla data di proposizione dell'eccezione da parte della difesa della rappresentanza italiana di L'eccezione proposta è, inoltre, CP_15 infondata ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) e comma 2, e dell'11 del Reg. (CE)
44/2001 che, in materia di riparto di giurisdizione tra gli Stati membri dell'Unione
Europea, riconosce la giurisdizione dello Stato in cui è domiciliato l'assicuratore e dello Stato in cui l'assicuratore possiede una succursale, agenzia o altra sede, nonché dello Stato presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, elementi tutti che nel caso oggetto del presente giudizio consentono di riconoscere il potere di decidere la presente controversia al giudice italiano, avendo una sede in Italia ed essendo stata promossa in TE
Italia l'azione del danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.
16. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che la domanda principale proposta da e da sia fondata e Controparte_9 CP_2
debba essere accolta.
ha provato documentalmente di aver concluso Controparte_9
con la dante causa di contratto di assicurazione in TE
corso di esecuzione il 23.9.2016 ed avente ad oggetto, tra gli altri, il rischio derivante pagina 26 di 34 dalla responsabilità civile per la circolazione dell'imbarcazione “Magia” (doc.ti 2- 6- bis conv.).
Come già evidenziato precedentemente, sia che Controparte_9
hanno documentato di avere diritto al pagamento dell'indennizzo CP_2
per la responsabilità civile e per le spese legali sostenute per la difesa in giudizio ai sensi dell'art.
1.1.2 lett. a) delle condizioni generali dell'assicurazione sulla responsabilità civile che riconosce ad entrambi la qualità di assicurato (doc. 6 conv.).
e hanno inoltre allegato che il Controparte_9 CP_2
23.9.2016 l'imbarcazione oggetto dell'assicurazione sulla responsabilità civile nel corso di una regata ha urtato l'imbarcazione di proprietà di il quale, Controparte_5
con sentenza pacificamente passata in giudicato, è stato riconosciuto come creditore di € 42.180,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza ddi tale incidente, oltre che del controvalore delle spese sostenute per difendersi in quel giudizio (doc. 25), crediti dei quali ha preteso ed ottenuto il pagamento da parte della sua assicurazione, , che ha quindi pagato in suo Controparte_20 favore l'importo complessivo di € 82.290,87 (doc.ti 31 e 32 conv), pretendendone a sua volta il pagamento, in forza della sentenza già richiamata e surrogandosi ai diritti del danneggiato, da e quali Controparte_9 CP_2
responsabili civili del sinistro, ai quali ha chiesto inoltre il pagamento delle spese sostenute per la sua difesa in quel giudizio, così per un totale di € 97.768,19 (doc.
33).
e hanno, inoltre, documentato Controparte_9 CP_2
di aver pagato al loro difensore per la propria assistenza in quel giudizio complessivamente € 37.471,35 (doc.ti 35 e 36 conv.), producendo sia gli assegni consegnati per il pagamento dei compensi sia le fatture emesse dal difensore una volta ottenuto il pagamento.
I convenuti opposti pretendono quindi che, in forza del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti stipulata da _9
, sia condannata ai sensi
[...] TE dell'art. 1917, comma 1, c.c. a pagare loro a titolo di indennizzo gli importi dei quali l'assicurazione del danneggiato pretende da loro il pagamento surrogandosi nei diritti del danneggiato e, inoltre, che sia condannata ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. al pagina 27 di 34 pagamento delle spese legali da loro sostenute per resistere all'azione del danneggiato.
Quanto all'indennizzo preteso ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., le condizioni generali dell'assicurazione stipulata dalle parti, all'art. 3.1, prevedono che la copertura assicurativa sia estesa ai danni “accertati in forza di sentenza esecutiva di un Tribunale” e ciò a prescindere dalla partecipazione a tale giudizio dell'assicurazione (doc. 6 conv.).
Tale previsione contrattuale recepisce il consolidato (benché risalente) orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità che ha riconosciuto che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile la sentenza di condanna emessa nei confronti del conducente o proprietario del veicolo investitore senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore spiega efficacia riflessa, nel senso che fa stato, nei confronti dell'assicuratore per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio e del correlativo debito ai sensi dell'art. 2909 c.c. (così Cass.
Sez. III 12.5.2005, n. 10017, Cass. 1261/2001 e già Cass. 371/1971, confermata dalla successiva Cass. Sez. III 30.10.2007 n. 22881).
Benché tale orientamento appaia superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità alla luce di quanto disposto dall'art. 1306, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Sez.
III, 1812.2024, n. 33130), l'impegno contrattualmente assunto dall'assicurazione ad offrire copertura assicurativa per tutti i danni “accertati in forza di sentenza esecutiva di un Tribunale”, unitamente al valore di prova documentale liberamente valutabile riguardo ai fatti accertati con la sentenza definitiva pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano nel giudizio promosso da consentono di ritenere provata sia la CP_5
dinamica del sinistro allegata dai convenuti opposti sia la consistenza dei danni che ha prodotto, sia la loro riconducibilità al incidente provocato dall'imbarcazione assicurata, soprattutto in difetto di specifica allegazione e prova da parte dell'assicurazione della erroneità di tale quantificazione, genericamente riferita all'usura dell'imbarcazione danneggiata, o da errori imputabili al danneggiato, fatti dei quali non è stata prodotta o offerta alcuna prova.
Di conseguenza che hanno Controparte_9 CP_2
provato documentalmente di avere diritto, a titolo di manleva, ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c. di ottenere da il pagamento del TE
credito vantato da a titolo di surrogazione nel Controparte_20
pagina 28 di 34 credito vantato dal danneggiato in forza della sentenza della Corte CP_5
d'Appello di Milano (doc. 25 conv.), per complessivi € 97.768,19 (doc. 33 conv.), senza che assumano rilievo ai fini della riduzione dell'indennizzo dovuto tutte le difese, eccezioni e deduzioni e domande che l'assicurazione avrebbe potuto compiere in quel giudizio, nel quale ha scelto di non intervenire pur essendo stata informata dalla pendenza della lite da parte degli assicurati (cfr. doc.ti 16, 17, 18, 20, 21 e 23 conv.).
Quanto all'indennizzo preteso per le spese sostenute da Controparte_9
e per l'assistenza legale nel giudizio promosso dal
[...] CP_2
danneggiante avendo e CP_5 Controparte_9 CP_2
rovato documentalmente di aver pagato € 37.471,35 al loro difensore per
[...]
tale attività (doc.ti 35 e 36 conv.), gli stessi hanno documentato di avere diritto di ottenere anche il rimborso di tali spese ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., a nulla rilevando la mancata prova dell'incasso degli assegni prodotti in copia che è, del resto, desumibile dalla emissione dal difensore degli odierni convenuti opposti di fattura (e non di mera nota pro forma) per i compensi a lui pagati per l'assistenza professionale prestata in quel giudizio.
Il credito vantato da Parte_6
è stato quindi provato documentalmente ed è certo e liquido, oltre che immediatamente esigibile, essendo il credito indennitario sorto e suscettibile di essere preteso in giudizio dall'assicurato quale conseguenza del verificarsi di un evento coperto da assicurazione (a nulla rilevando rispetto all'esigibilità di tale credito il suo riconoscimento da parte dell'assicuratore, che assume valore esclusivamente al fine di dispensare l'assicurato dall'onere di provarne l'esistenza ai sensi dell'art. 1988
c.c.). Come riconosciuto poi dall'art.
5.1 delle condizioni generali di assicuratore,
l'assicuratore deve procedere senza ritardo alla liquidazione dell'indennizzo entro 30 giorni dalla definizione del sinistro per accordo amichevole o con decisione giudiziale esecutiva.
e hanno quindi Controparte_9 CP_2 documentato di aver diritto ad ottenere il pagamento di complessivi € 135.239,54 da al netto dell'importo di € 19.590,27 pagato TE dall'intermediario PANTAENIUS al difensore degli odierni convenuti opposti a parziale estinzione di tale debito (doc. 39 conv.), così per un totale di € 115.649,27,
pagina 29 di 34 importo sul quale sono altresì dovuti gli interessi moratori dovuti ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. da calcolare al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 17.10.2023 (data di costituzione in mora di TE
come da doc. 34 conv.) e sino al 6.11.2023, e dal 7.11.2023 (data di
[...]
deposito del ricorso monitorio) e sino al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Sull'importo così quantificato, quale debito di valuta, non è dovuta alcuna rivalutazione.
17. Per contro, sia in proprio che tramite la sua TE rappresentanza per l'Italia, non ha assolto all'onere della prova su di lei incombente e desumibile dall'art. 1218 c.c. come interpretato dalla Cassazione a Sezioni Unite
13533/2001, non avendo fornito provato la fondatezza di nessuna delle eccezioni proposte per giustificare il suo inadempimento all'obbligo di pagare l'indennizzo preteso da e in forza del Controparte_9 CP_2 contratto di assicurazione ed ai sensi dell'art. 1917, commi 1 e 3, c.c.
18. quando si è costituita in questo giudizio, ha TE
eccepito che il credito indennitario vantato dagli opposti sarebbe prescritto non avendo loro documentato di aver compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione nel termine di due anni dal verificarsi dell'evento assicurato.
La fondatezza di tale eccezione risulta, tuttavia, smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte convenuta opposta, dalla quale risulta che la richiesta di pagamento dell'indennizzo è stata regolarmente ricevuta dall'intermediario per conto dell'assicurazione il 4.10.2016 (doc. 8 conv.) come previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto (pag. 17, doc. 6 conv.) e che della richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato è stata data comunicazione all'assicuratore nel termine biennale decorrente dalla citazione nel giudizio promosso dal terzo tramite la sua rappresentanza per l'Italia, per gli effetti di cui all'art. 2952, comma 3, c.c. (cfr. doc.ti 13 e 16 conv.). L'interruzione dei termini di prescrizione è stata poi rinnovata con le comunicazioni oggetto dei documenti 18, 23, 26 e 34 di parte convenuta, oltre che con l'invito a partecipare al procedimento di mediazione
(doc. 28 e 30 conv.) e con il ricorso per decreto ingiuntivo.
L'eccezione si è pertanto rivelata manifestamente infondata, fatto che costituisce ragione più liquida del suo rigetto.
pagina 30 di 34 19. sia in proprio che tramite la sua rappresentanza TE per l'Italia, ha inoltre eccepito l'estinzione del credito vantato da Controparte_9
e quale conseguenza del dolo o colpa grave di
[...] CP_2 nel provocare il sinistro, ai sensi dell'art. 1900 c.c., e per violazione CP_2 dell'obbligo di salvataggio che deriverebbe dal non aver promosso gli assicurati ricorso di Cassazione per far accertare la nullità della sentenza della Corte d'Appello di Milano che gli ha condannati a risarcire i danni patiti da e a lui CP_5
pagati dalla sua assicurazione.
20. Entrambe le eccezioni sono manifestamente infondate.
21. Segnatamente a eccepito che il sinistro fosse TE imputabile a dolo del conducente dell'imbarcazione assicurata, suggerendo che questi non fosse munito di patente, fatto smentito dal doc. 12 di parte opposta, insinuando inoltre che quest'ultimo avrebbe volontariamente urtato la barca di fatto CP_5 del quale tuttavia l'assicuratrice, né direttamente né tramite la sua rappresentanza per l'Italia, ha fornito alcuna prova, risultando esclusivamente documentato che abbia riconosciuto di aver aver commesso un errore di manovra alla boa CP_2
che ha provocato la collisione con la barca di (cfr. doc. 9 conv.), fatto che CP_5
lo ha reso imputabile per colpa lieve. Manca, quindi, la prova della fondatezza dell'eccezione di parte opposta.
22. Inoltre a eccepito che l'opposta avrebbe violato TE
l'obbligo di salvataggio nel momento in cui non ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano. È evidente, tuttavia, che l'obbligo nascente dall'art. 1914 c.c. si sostanzia nel fare quanto possibile per evitare il prodursi del danno-evento o, se già verificatosi, per diminuirne le conseguenze, non certo nel proseguire il processo che ha accertato la responsabilità dell'assicurato fino all'esaurimento di tutti i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento, evento che non comporta né alla limitazione dei danni provocati dal fatto illecito compiuto dall'assicurato, né delle sue conseguenze per il danneggiato (oltre ad essere tale aggravamento delle conseguenze patrimoniali patite dall'assicurato e dall'assicurazione evitabile intervenendo, come a lei richiesto dall'assicurato, in quel giudizio).
L'opposizione si è quindi rivelata integralmente infondata e deve essere rigettata.
pagina 31 di 34 23. Tuttavia essendo il credito vantato dai convenuti opposti parzialmente estinto per effetto del pagamento eseguito dall'intermediario PANTAENIUS, il decreto opposto deve essere revocato.
Nondimeno deve essere condannata al pagamento TE
in favore di e in solido, di € Controparte_9 CP_2
115.649,27, oltre interessi moratori da calcolare al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 17.10.2023 e sino al 6.11.2023, e dal 7.11.2023 al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
24. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e di parte terza chiamata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto della quantità e complessità di eccezioni e difese compiute dall'opponente nel corso del giudizio, benché rivelatesi tutte infondate, applicando i parametri massimi previsti dal DM
55/2014 in relazione al valore della controversia per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, medi per la fase istruttoria, solo documentale. Sono altresì dovute le spese esenti relative alla fase monitoria ed al procedimento di mediazione, essendo stato revocato il decreto opposto solo per effetto della parziale estinzione del credito oggetto del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento eseguito da un terzo.
25. Rispetto alla richiesta avanzata dai convenuti opposti di condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene che manchi la prova che le difese di parte opponente siano state compiute con un dolo o una colpa grave e manifestino un'inequivocabile intenzione dell'opponente di abusare del processo o di arrecare un danno alla controparte attraverso un uso distorto dello strumento processuale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condanna per responsabilità aggravata non può essere disposta in assenza di una condotta processuale chiaramente connotata da malafede o imprudenza grave. Nel caso in esame, pur riscontrandosi un utilizzo delle eccezioni processuali al limite della pretestuosità, tale condotta rimane nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, che non può essere considerato abusivo in assenza di un evidente intento (o effetto) dilatorio o lesivo. Ne consegue che, in mancanza di prova di un abuso manifesto del processo o di un disegno processuale artificioso, non sussistono i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c. Del resto manca la prova che parte convenuta opposta abbia patito un danno ulteriore rispetto alle spese legali sostenute in conseguenza del comportamento processuale tenuto da parte opponente e dalla terza chiamata.
pagina 32 di 34 26. La mancata comparizione di parte opponente alla mediazione senza giustificato motivo, non potendo considerarsi tale né l'eccepito difetto di legittimazione a contraddire né il fatto - tardivamente allegato dall'opponente – che le fosse stato richiesto di contribuire alle spese di mediazione, comporta la condanna della stessa al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, da versare ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 all'entrata del bilancio dello Stato.
27. L'opponente sarà inoltre tenuta a rifondere le spese di lite da TE
per difendersi in giudizio avendone causato la chiamata nel presente
[...]
giudizio, nonostante non fosse necessaria essendo già costituita la sua rappresentante processuale. Tali spese vengono liquidate applicando i parametri minimi previsti dal
DM 55/2014 in relazione a tutte le fasi della controversia, avendo
[...]
svolto difese sostanzialmente adesive rispetto a quelle della TE
sua rappresentante.
28. Quanto, infine, alla richiesta di cancellazione delle espressioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell'art. art. 171-ter n. 1 di a pag. 7 ultimo TE capoverso e nell'atto di costituzione in giudizio di (o CP_7 CP_8
a pagina 1, si ritiene che la stessa non appaia necessaria, avendo la difesa di
[...]
utilizzato espressioni che, benché ineleganti e non effettivamente necessarie CP_15
al fine di sostenere le difese svolte, appaiono utilizzate con finalità di enfasi difensiva e non al fine di offendere l'opposto essendo comunque pertinenti al merito delle difese svolte.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da TE
avverso il decreto ingiuntivo n. 709/2024 pubblicato il
[...]
17.11.2024 dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
e
[...] CP_2
pagina 33 di 34 2) per effetto della parziale estinzione del credito oggetto di tale decreto, revoca il decreto ingiuntivo n. 709/2024 pubblicato il 17.11.2024 dal Tribunale di Milano in favore di e nei CP_1 Controparte_1 CP_2
confronti di da;
TE
3) condanna al pagamento di € 115.649,27 in favore di TE
e in solido oltre Controparte_1 CP_2
interessi moratori dovuti al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 17.10.2023 e sino al 6.11.2023 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal
7.11.2023 e sino al saldo effettivo;
4) condanna , in proprio e tramite la TE [...]
, a rimborsare in favore di TE Controparte_1
e le spese di giudizio, che liquida in € 18.320,00 per
[...] CP_2 compensi ed € 1.470,34 per spese esenti, oltre al pagamento del 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso forfettario per le ulteriori spese sostenute,
IVA e CPA;
5) condanna a TE
rimborsare in favore di , le spese di giudizio, che liquida TE in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso spese forfettario e CPA;
6) condanna altresì TE
a versare a favore dell'entrata del bilancio dello Stato una somma
[...]
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Milano, 19 febbraio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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