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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1402/2021 R.G.
E' comparso per l'opponente l'avv. Pasquale Gazzara, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa, ed insistendo in particolare nelle preliminari eccezioni di incompetenza.
E' comparso per la convenuta l'avv. salvatore Giambò, per delega dell'avv. Aldo Tigano, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede, in caso di accoglimento dell'eccezione preliminare di controparte, che le spese vengano compensate, considerata l'eccezione in rito e che il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche in presenza di clausola compromissoria.
L'avv. Gazzara si oppone alla richiesta avversaria, considerato che nello Statuto non è solo prevista la clausola compromissoria, ma anche un preliminare tentativo di bonario componimento, che la controparte non ha fatto.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1402/2021 R.G., promossa da
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Pasquale Gazzara;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
opponente contro
(c.f. e p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Tigano;
opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2021, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2021 emesso dal Tribunale di Messina in data 29 gennaio 2021, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento di € 63.428,50 a favore dell' a titolo di pagamento di quote consortili e Controparte_1 somme dovute a titolo di corrispettivo per l'attività di gestione del servizio idrico posta in essere a favore del consorziato. In particolare, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione Pt_1 ad agire del Presidente dell' la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del CP_1
Giudice amministrativo, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, l'improcedibilità della domanda in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto del , Parte_2 nonché dedotto, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria, l'intervenuta prescrizione del credito e la non applicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 giugno 2021, si è costituita in giudizio l' , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione avversaria.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione avanzata dal di difetto di Parte_1 legittimazione ad agire del Presidente dell' attribuendo a quest'ultimo l'art. 15 dello CP_1
Statuto dell' il potere rappresentativo della medesima, il quale non appare escluso dal CP_1 concorrente potere rappresentativo che l'art. 18 dello Statuto attribuisce (non in via esclusiva) al
Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione preliminare avanzata dall'opponente di carenza di giurisdizione del Tribunale adito.
Va, preliminarmente, osservato che il T.A.R. AN (Sicilia) con sentenza n. 2059/2017 emessa in data 22 agosto 2017 (e passata in giudicato) ha avuto modo di osservare che l'
[...]
è un consorzio tra enti locali, previsto dall'art. 31 T.U. n. 267/2000 per la Controparte_1
gestione associata di uno o più servizi e costituito secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 T.U.E.L., il quale rientra nella categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche previste dall'art. 15 L. n. 241/1990, da cui discende la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.c.
Ebbene, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “rispetto alla contermine situazione regolata dalla L. n. 241 del 1990, art. 15, pure considerata dal citato art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, (…) gli accordi tra pubbliche amministrazioni in discorso sono tali se “destinati a disciplinare e coordinare l'esercizio di potestà amministrative tra le pubbliche amministrazioni contraenti su oggetti di interesse comune, ma non a regolare, invece, questioni meramente patrimoniali tra le parti”; sicché “finanche in presenza di accordi tra pubbliche amministrazioni la giurisdizione esclusiva è predicabile solo quando la controversia abbia come “oggetto immediato”
l'accordo stesso... e non vicende meramente patrimoniali a esso in ipotesi correlate” (Cass., Sez.
Un., 6 aprile 2022, n. 11252, sulla scia di Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2021, n. 26921)” (Cassazione civile sez. un., 24/06/2022, n. 20464).
Ebbene, considerato che nel caso di specie trova applicazione l'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2 c.p.a. così come statuito anche dalla citata sentenza del (Sicilia) n. 2058/2017, ritiene il CP_2 presente Giudice che l'odierna controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo la medesima ad oggetto questioni meramente patrimoniali tra le parti, che si pongono “a valle” dell'accordo intercorso tra le stesse. Tale statuizione appare conforme alla citata pronuncia del T.A.R. AN (Sicilia) n. 2058/2017, avendo quest'ultima motivato la decisione in ordine alla propria competenza giurisdizionale in ordine al petitum del relativo giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione dello Statuto e delle delibere del Consiglio (diverse da quelle poste a fondamento del credito preteso nell'odierno giudizio dall'opposta) al fine di addivenire ad una diversa ripartizione delle spese (v. pag. 21 della sentenza: “Le parti lamentano (…) l'invalidità degli atti costitutivi dell' , non essendo le quote assegnate rispettose né dei patrimoni di proprietà CP_1 conferiti né delle precedenti quote di partecipazione all'interno dei consorzi confluiti nell'azienda; TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
si lamenta, altresì, la non corrispondenza, per difetto, tra le quote consortili assegnate e quanto sarebbe spettato ai comuni ricorrenti ove fossero stati correttamente applicati i criteri individuati dalla convenzione;
si lamenta poi, in via subordinata, il mancato aggiornamento delle quote;
si impugnano, infine, una serie di deliberazioni successivamente adottate dagli organi, che si ritengono illegittimamente costituiti”).
Deve, ancora, rigettarsi l'eccezione avanzata dal di incompetenza territoriale Parte_1
del giudice adito.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la parte che eccepisca l'incompetenza per territorio derogabile deve effettuare una contestazione specifica e completa della competenza territoriale del
Giudice adito con riferimento a tutti i possibili concorrenti criteri determinativi della competenza e con riferimento ai fori generali delle persone fisiche e delle persone giuridiche nonché, in caso di cause relative a diritti di obbligazione, ai fori speciali previsti alternativamente (cfr. Cassazione civ., sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17374).
Tale orientamento è stato ribadito in una causa analoga dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che “ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all'art.
1182 c.c.” e che “è fuor di dubbio che il forum destinatae solutionis così individuato non è né esclusivo, né inderogabile”, con la conseguenza che “la P.A. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza” (così Cassazione civile sez. VI,
18/06/2020, n. 11781; v anche Cassazione civile sez. VI, 12/01/2015, n. 270, nonché Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, n. 30006, la quale ha ricordato che “secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 c.c., non rendono tale foro esclusivo, né inderogabile (Cass., ord., 20/08/2003, n. 12289; Cass. 30/08/2004, n. 17424; Cass.
8/02/2007, n. 2758; Cass., ord., 7/05/2012, n. 6882), ma esso rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2005, n. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
7514); pertanto, il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 c.p.c., tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il forum contractus, nel quale
l'obbligazione è sorta (v. su tale specifico punto, Cass., 12 aprile 2005, n. 7514; Cass., 30/08/2004,
n. 17424 e Cass. 14/06/1995, n. 6691)”).
Nel caso di specie l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina, relativamente all'art. 20 c.p.c. in ordine al luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione, con la conseguenza che l'eccezione deve ritenersi incompleta, non avendo l'opponente specificamente escluso la competenza del Tribunale di Messina secondo gli altri criteri previsti.
Tanto premesso, deve, invece, essere accolta la preliminare eccezione svolta dal Parte_1
in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 25 dello Statuto dell'
[...] [...]
, la cui validità non è in contestazioni tra le parti, dovendosi Controparte_1 CP_1
condividere le argomentazioni sul punto già svolte dal con sentenza n. 2059/2017 Controparte_3
emessa in data 22 agosto 2017.
Va, infatti, osservato che il tenore letterale della clausola compromissoria non può far sorgere dubbi in ordine alla natura rituale dell'arbitrato voluto dalle parti contrattuali, prevedendo espressamente che tutte “le controversie” che insorgono fra gli enti consorziati e fra essi e l'
[...]
saranno “decise” da un collegio di tre arbitri, nominati, uno, da ciascuno delle due parti CP_1
interessate ed il terzo, di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Messina.
Per costante orientamento giurisprudenziale, nella qualificazione della natura dell'arbitrato previsto da una determinata clausola compromissoria, deve ricercarsi l'effettiva volontà delle parti secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, tenendo conto del contenuto sostanziale delle clausole contrattuali e delle finalità perseguite, con la conseguenza che l'arbitrato deve ritenersi rituale se la funzione devoluta agli arbitri sia sostitutiva di quella del giudice, ovvero irrituale quando il collegio è investito del potere di risolvere la controversia mediante un negozio di accertamento o mediante strumenti conciliativi o transattivi (Cassazione civile, sez. I, 17/01/2001,
n. 562). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, avuto modo di evidenziare che ai fini della qualificazione della natura irrituale dell'arbitrato non è decisiva la definizione degli arbitri come amichevoli compositori, o l'attribuzione ai medesimi del potere di giudicare secondo equità o senza formalità di procedura, essendo queste facoltà di per sé non estranee all'arbitrato rituale, ma anzi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
espressamente contemplate dagli artt. 816-bis e 822 c.p.c., con la precisazione che, invece, in senso contrario alla qualificazione dell'arbitrato come irrituale depone l'utilizzazione da parte dei paciscenti dei termini di “controversie”, “giudizio” e “giudicare”, che (in assenza di altri elementi, e segnatamente di un'espressa manifestazione della volontà di ottenere un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva) rappresentano sintomo “dello intento di attribuire al dictum degli arbitri una funzione sostanzialmente sostitutiva di una pronuncia giurisdizionale, anziché di conferire agli stessi il potere di ricercare una soluzione della vertenza attraverso uno strumento negoziale, e cioè mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla volontà delle parti” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 08/11/2018, n. 28533; conf. Cassazione civile, sez. I,
22/03/2021, n. 7980).
Va, d'altronde, ricordato che “in tema di arbitrato, anche nel vigore della disciplina vigente anteriormente alla riforma del 2006, nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti contenuta nel patto compromissorio, si deve optare per la natura rituale dell'arbitrato”, in quanto “agli occhi del legislatore, il modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti che l'hanno voluto, è quello rituale mentre l'arbitrato libero è previsione cui potrà farsi ricorso solo con disposizione espressa e per iscritto, al punto che la nuova regola di diritto positivo (non applicabile al caso, direttamente), ossia l'art. 808-ter c.p.c., ha attuato proprio tale programma, riaffermando l'applicabilità sic et simpliciter della disciplina codicistica dell'arbitrato (rituale) a tutti i possibili patti compromissori, salvo solo il potere delle parti di stabilire che, in deroga alla norma per cui il lodo ha l'efficacia della sentenza giudiziaria
(art. 824-bis c.p.c.), la controversia sia definita dagli arbitri, mediante determinazione contrattuale” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/04/2015, n. 6909).
Alla luce di quanto dedotto, ritiene il presente Giudice che la clausola di cui all'art. 25 dello
Statuto dell' debba interpretarsi come clausola di Controparte_1 CP_1
arbitrato rituale, emergendo dalla portata semantica della medesima, laddove parla di
“controversie”, la precipua volontà delle parti non già di elaborare una definizione della potenziale lite con atto di carattere negoziale e con contenuto transattivo o di accertamento, bensì di demandare la medesima ad un collegio arbitrale dotato del potere di risolverla con una decisione di natura sostitutiva rispetto a quella degli organi giudiziari dello Stato.
Alla luce di quanto fin qui dedotto deve accogliersi l'opposizione al decreto ingiuntivo avanzata dal ricordando che, per condivisibile orientamento, la presenza della clausola Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
compromissoria non è ostativa alla richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo, salva la facoltà dell'intimato di eccepire l'esistenza della clausola per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 21/09/2018, n. 22433; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Roma, sez. XVII, 27/01/2020, n. 1695; Corte appello Reggio Calabria, 08/01/2019, n. 10; Tribunale
Milano, Sez. spec. Impresa, 18/05/2018, n. 5650).
Va, a questo punto, dato atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza e, pertanto, parte opposta deve essere condannata a rifondere alla parte opponente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1402/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, tra il e l' Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. dichiara l'incompetenza di questo Tribunale, rientrando la presente controversia nella clausola arbitrale contenuta all'art. 25 dello Statuto dell' , e, per Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 85/2021 emesso in data 29 gennaio 2021 dal
Tribunale di Messina;
2. condanna parte opposta a pagare le spese di lite a favore di parte opponente, che liquida in €
406,50 per spese vive ed € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1402/2021 R.G.
E' comparso per l'opponente l'avv. Pasquale Gazzara, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa, ed insistendo in particolare nelle preliminari eccezioni di incompetenza.
E' comparso per la convenuta l'avv. salvatore Giambò, per delega dell'avv. Aldo Tigano, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede, in caso di accoglimento dell'eccezione preliminare di controparte, che le spese vengano compensate, considerata l'eccezione in rito e che il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche in presenza di clausola compromissoria.
L'avv. Gazzara si oppone alla richiesta avversaria, considerato che nello Statuto non è solo prevista la clausola compromissoria, ma anche un preliminare tentativo di bonario componimento, che la controparte non ha fatto.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1402/2021 R.G., promossa da
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Pasquale Gazzara;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
opponente contro
(c.f. e p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Tigano;
opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2021, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2021 emesso dal Tribunale di Messina in data 29 gennaio 2021, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento di € 63.428,50 a favore dell' a titolo di pagamento di quote consortili e Controparte_1 somme dovute a titolo di corrispettivo per l'attività di gestione del servizio idrico posta in essere a favore del consorziato. In particolare, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione Pt_1 ad agire del Presidente dell' la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del CP_1
Giudice amministrativo, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, l'improcedibilità della domanda in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto del , Parte_2 nonché dedotto, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria, l'intervenuta prescrizione del credito e la non applicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 giugno 2021, si è costituita in giudizio l' , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione avversaria.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione avanzata dal di difetto di Parte_1 legittimazione ad agire del Presidente dell' attribuendo a quest'ultimo l'art. 15 dello CP_1
Statuto dell' il potere rappresentativo della medesima, il quale non appare escluso dal CP_1 concorrente potere rappresentativo che l'art. 18 dello Statuto attribuisce (non in via esclusiva) al
Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione preliminare avanzata dall'opponente di carenza di giurisdizione del Tribunale adito.
Va, preliminarmente, osservato che il T.A.R. AN (Sicilia) con sentenza n. 2059/2017 emessa in data 22 agosto 2017 (e passata in giudicato) ha avuto modo di osservare che l'
[...]
è un consorzio tra enti locali, previsto dall'art. 31 T.U. n. 267/2000 per la Controparte_1
gestione associata di uno o più servizi e costituito secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 T.U.E.L., il quale rientra nella categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche previste dall'art. 15 L. n. 241/1990, da cui discende la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.c.
Ebbene, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “rispetto alla contermine situazione regolata dalla L. n. 241 del 1990, art. 15, pure considerata dal citato art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, (…) gli accordi tra pubbliche amministrazioni in discorso sono tali se “destinati a disciplinare e coordinare l'esercizio di potestà amministrative tra le pubbliche amministrazioni contraenti su oggetti di interesse comune, ma non a regolare, invece, questioni meramente patrimoniali tra le parti”; sicché “finanche in presenza di accordi tra pubbliche amministrazioni la giurisdizione esclusiva è predicabile solo quando la controversia abbia come “oggetto immediato”
l'accordo stesso... e non vicende meramente patrimoniali a esso in ipotesi correlate” (Cass., Sez.
Un., 6 aprile 2022, n. 11252, sulla scia di Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2021, n. 26921)” (Cassazione civile sez. un., 24/06/2022, n. 20464).
Ebbene, considerato che nel caso di specie trova applicazione l'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2 c.p.a. così come statuito anche dalla citata sentenza del (Sicilia) n. 2058/2017, ritiene il CP_2 presente Giudice che l'odierna controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo la medesima ad oggetto questioni meramente patrimoniali tra le parti, che si pongono “a valle” dell'accordo intercorso tra le stesse. Tale statuizione appare conforme alla citata pronuncia del T.A.R. AN (Sicilia) n. 2058/2017, avendo quest'ultima motivato la decisione in ordine alla propria competenza giurisdizionale in ordine al petitum del relativo giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione dello Statuto e delle delibere del Consiglio (diverse da quelle poste a fondamento del credito preteso nell'odierno giudizio dall'opposta) al fine di addivenire ad una diversa ripartizione delle spese (v. pag. 21 della sentenza: “Le parti lamentano (…) l'invalidità degli atti costitutivi dell' , non essendo le quote assegnate rispettose né dei patrimoni di proprietà CP_1 conferiti né delle precedenti quote di partecipazione all'interno dei consorzi confluiti nell'azienda; TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
si lamenta, altresì, la non corrispondenza, per difetto, tra le quote consortili assegnate e quanto sarebbe spettato ai comuni ricorrenti ove fossero stati correttamente applicati i criteri individuati dalla convenzione;
si lamenta poi, in via subordinata, il mancato aggiornamento delle quote;
si impugnano, infine, una serie di deliberazioni successivamente adottate dagli organi, che si ritengono illegittimamente costituiti”).
Deve, ancora, rigettarsi l'eccezione avanzata dal di incompetenza territoriale Parte_1
del giudice adito.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la parte che eccepisca l'incompetenza per territorio derogabile deve effettuare una contestazione specifica e completa della competenza territoriale del
Giudice adito con riferimento a tutti i possibili concorrenti criteri determinativi della competenza e con riferimento ai fori generali delle persone fisiche e delle persone giuridiche nonché, in caso di cause relative a diritti di obbligazione, ai fori speciali previsti alternativamente (cfr. Cassazione civ., sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17374).
Tale orientamento è stato ribadito in una causa analoga dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che “ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all'art.
1182 c.c.” e che “è fuor di dubbio che il forum destinatae solutionis così individuato non è né esclusivo, né inderogabile”, con la conseguenza che “la P.A. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza” (così Cassazione civile sez. VI,
18/06/2020, n. 11781; v anche Cassazione civile sez. VI, 12/01/2015, n. 270, nonché Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, n. 30006, la quale ha ricordato che “secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 c.c., non rendono tale foro esclusivo, né inderogabile (Cass., ord., 20/08/2003, n. 12289; Cass. 30/08/2004, n. 17424; Cass.
8/02/2007, n. 2758; Cass., ord., 7/05/2012, n. 6882), ma esso rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2005, n. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
7514); pertanto, il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 c.p.c., tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il forum contractus, nel quale
l'obbligazione è sorta (v. su tale specifico punto, Cass., 12 aprile 2005, n. 7514; Cass., 30/08/2004,
n. 17424 e Cass. 14/06/1995, n. 6691)”).
Nel caso di specie l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina, relativamente all'art. 20 c.p.c. in ordine al luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione, con la conseguenza che l'eccezione deve ritenersi incompleta, non avendo l'opponente specificamente escluso la competenza del Tribunale di Messina secondo gli altri criteri previsti.
Tanto premesso, deve, invece, essere accolta la preliminare eccezione svolta dal Parte_1
in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 25 dello Statuto dell'
[...] [...]
, la cui validità non è in contestazioni tra le parti, dovendosi Controparte_1 CP_1
condividere le argomentazioni sul punto già svolte dal con sentenza n. 2059/2017 Controparte_3
emessa in data 22 agosto 2017.
Va, infatti, osservato che il tenore letterale della clausola compromissoria non può far sorgere dubbi in ordine alla natura rituale dell'arbitrato voluto dalle parti contrattuali, prevedendo espressamente che tutte “le controversie” che insorgono fra gli enti consorziati e fra essi e l'
[...]
saranno “decise” da un collegio di tre arbitri, nominati, uno, da ciascuno delle due parti CP_1
interessate ed il terzo, di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Messina.
Per costante orientamento giurisprudenziale, nella qualificazione della natura dell'arbitrato previsto da una determinata clausola compromissoria, deve ricercarsi l'effettiva volontà delle parti secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, tenendo conto del contenuto sostanziale delle clausole contrattuali e delle finalità perseguite, con la conseguenza che l'arbitrato deve ritenersi rituale se la funzione devoluta agli arbitri sia sostitutiva di quella del giudice, ovvero irrituale quando il collegio è investito del potere di risolvere la controversia mediante un negozio di accertamento o mediante strumenti conciliativi o transattivi (Cassazione civile, sez. I, 17/01/2001,
n. 562). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, avuto modo di evidenziare che ai fini della qualificazione della natura irrituale dell'arbitrato non è decisiva la definizione degli arbitri come amichevoli compositori, o l'attribuzione ai medesimi del potere di giudicare secondo equità o senza formalità di procedura, essendo queste facoltà di per sé non estranee all'arbitrato rituale, ma anzi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
espressamente contemplate dagli artt. 816-bis e 822 c.p.c., con la precisazione che, invece, in senso contrario alla qualificazione dell'arbitrato come irrituale depone l'utilizzazione da parte dei paciscenti dei termini di “controversie”, “giudizio” e “giudicare”, che (in assenza di altri elementi, e segnatamente di un'espressa manifestazione della volontà di ottenere un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva) rappresentano sintomo “dello intento di attribuire al dictum degli arbitri una funzione sostanzialmente sostitutiva di una pronuncia giurisdizionale, anziché di conferire agli stessi il potere di ricercare una soluzione della vertenza attraverso uno strumento negoziale, e cioè mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla volontà delle parti” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 08/11/2018, n. 28533; conf. Cassazione civile, sez. I,
22/03/2021, n. 7980).
Va, d'altronde, ricordato che “in tema di arbitrato, anche nel vigore della disciplina vigente anteriormente alla riforma del 2006, nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti contenuta nel patto compromissorio, si deve optare per la natura rituale dell'arbitrato”, in quanto “agli occhi del legislatore, il modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti che l'hanno voluto, è quello rituale mentre l'arbitrato libero è previsione cui potrà farsi ricorso solo con disposizione espressa e per iscritto, al punto che la nuova regola di diritto positivo (non applicabile al caso, direttamente), ossia l'art. 808-ter c.p.c., ha attuato proprio tale programma, riaffermando l'applicabilità sic et simpliciter della disciplina codicistica dell'arbitrato (rituale) a tutti i possibili patti compromissori, salvo solo il potere delle parti di stabilire che, in deroga alla norma per cui il lodo ha l'efficacia della sentenza giudiziaria
(art. 824-bis c.p.c.), la controversia sia definita dagli arbitri, mediante determinazione contrattuale” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/04/2015, n. 6909).
Alla luce di quanto dedotto, ritiene il presente Giudice che la clausola di cui all'art. 25 dello
Statuto dell' debba interpretarsi come clausola di Controparte_1 CP_1
arbitrato rituale, emergendo dalla portata semantica della medesima, laddove parla di
“controversie”, la precipua volontà delle parti non già di elaborare una definizione della potenziale lite con atto di carattere negoziale e con contenuto transattivo o di accertamento, bensì di demandare la medesima ad un collegio arbitrale dotato del potere di risolverla con una decisione di natura sostitutiva rispetto a quella degli organi giudiziari dello Stato.
Alla luce di quanto fin qui dedotto deve accogliersi l'opposizione al decreto ingiuntivo avanzata dal ricordando che, per condivisibile orientamento, la presenza della clausola Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
compromissoria non è ostativa alla richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo, salva la facoltà dell'intimato di eccepire l'esistenza della clausola per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 21/09/2018, n. 22433; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Roma, sez. XVII, 27/01/2020, n. 1695; Corte appello Reggio Calabria, 08/01/2019, n. 10; Tribunale
Milano, Sez. spec. Impresa, 18/05/2018, n. 5650).
Va, a questo punto, dato atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza e, pertanto, parte opposta deve essere condannata a rifondere alla parte opponente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1402/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, tra il e l' Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. dichiara l'incompetenza di questo Tribunale, rientrando la presente controversia nella clausola arbitrale contenuta all'art. 25 dello Statuto dell' , e, per Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 85/2021 emesso in data 29 gennaio 2021 dal
Tribunale di Messina;
2. condanna parte opposta a pagare le spese di lite a favore di parte opponente, che liquida in €
406,50 per spese vive ed € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli