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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa GI RE Presidente
dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel. est.
dott. Alessio Trogu Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4675/2023 avente ad oggetto l'impugnativa, ex art. 281 decies cpc., del provvedimento del Questore di Cagliari, n. 126/A.12/2023, emesso il 24.05.2023 e notificato in data 06.06.2023, di rigetto della domanda tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale promossa da nato in [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
dimorante in Decimoputzu, vico LD OR n.6 ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via San
Giovanni n. 439, presso lo studio dell'Avv. Michele Satta, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Questore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 ( P.E.C. P.IVA_2
FAX n. 070 40476290) è pure ex lege domiciliato;
Email_1 RESISTENTE CONTUMACE
a scioglimento della riserva
Premesso che:
- il ricorrente, in data 27.07.2022, inoltrava, presso la Questura di Cagliari, domanda volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1 del D.lgs. 286/1998;
- la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari, con provvedimento datato 04.04.2023 esprimeva parere negativo all'istanza per via dell'insufficiente integrazione, data l'assenza di documentazione relativa al coinvolgimento nella vita e nelle attività della comunità di riferimento, alla conoscenza della lingua italiana, alla sussistenza di relazioni stabili e significative in Italia, a una soluzione abitativa stabile, nonché a un inserimento sotto il profilo lavorativo. Sulla base del parere della Commissione
Territoriale, il Questore di Cagliari assumeva, in data 24.05.2023, provvedimento di rigetto n.
126/A.12/2023, notificato al richiedente in data 06.06.2023, in lingua italiana, dove si dava altresì avviso al cittadino straniero che avrebbe dovuto lasciare il territorio dello Stato e che, in caso di mancata ottemperanza, si sarebbe proceduto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (espulsione amministrativa);
- la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente: “- Disporre la revoca e /o l'annullamento dell'impugnato decreto (nr.
126 / 2023 – Cat. A 12 -Imm - All. 1); - Dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.
19 comma 1.1 d.lgs. 286/98 e per l'effetto, ordinare al Questore di Cagliari il rilascio del permesso di soggiorno, per “protezione speciale” (convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro) in favore del ricorrente;
- Con vittoria di spese ed onorari.”;
L'amministrazione resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Rilevato che:
- il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento della Questura di Cagliari che, alla luce del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998;
- a fondamento del ricorso ha dedotto la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in parola, considerato che, nel corso del lungo tempo trascorso in Italia, ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione, in quanto comprende la lingua italiana, si esprime nella stessa, e svolge un lavoro regolare.
- all'udienza del 23.10.2025 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “sto lavorando attualmente, lavoro in agricoltura e in questo momento stiamo coltivando pomodori, e fagiolini, presto inizieremo con i cavoli;
lavoro a
Decimoputzu per il sig. con regolare contratto, lavoro per lui da circa quattro Parte_2
anni; guadagno 1200/1300 al mese;
vivo a Decimoputzu in una casa con contratto a mio nome;
i miei familiari sono in Bangladesh, ho moglie, figli, mamma e papà, li aiuto mandando denaro”; all'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
OSSERVA
Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. 130 del 2020.
Non si applica al caso di specie il D.L. 20 del 2023 essendo la domanda in sede amministrativa presentata prima dell'11/03/2023 (come previsto dall'art. 7 del medesimo decreto n. 20/2023).
Così stabilisce l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione applicabile al caso in esame
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Sulla natura di tale forma di protezione la Cassazione, con la sentenza n. 8400 del 2023 ha affermato quanto segue: “Il legislatore ha voluto specificare, riformando l'art. 19 del TUI, l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […] Il giudicante deve quindi valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute e a tal fine, come prevede la norma, si deve tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (Cass., sez. 1, n. 8400/2023).
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso nel nostro Paese un positivo percorso di integrazione sotto il profilo lavorativo, linguistico e sociale. Tale inserimento, quanto alla condizione lavorativa, è comprovato dalla seguente documentazione: buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 attestanti l'assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze di
NN GI in Decimoputzu (CA) dal 01.10.2021 al 31.12.2021, con ultima retribuzione pari a 1085,77 euro;
contratto e comunicazione Unilav attestanti l'assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo in alle dipendenze di NN US in Decimoputzu
(CA) dall'08.11.2022 al 30.06.2023, e buste paga relative al periodo da novembre 2022 ad aprile 2023, con ultima retribuzione pari a 522,00 euro;
contratto e comunicazione Unilav attestanti l'assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo alle dipendenze di NN US in
Decimoputzu (CA) dal 10.01.2024 al 31.12.2024, nonché tutte le buste paga relative a questo periodo, con ultima retribuzione pari a 654,00 euro;
contratto e comunicazione Unilav attestanti l'assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante alle dipendenze di NN US in Decimoputzu
(CA) dal 02.01.2025 al 31.12.2025, e buste paga relative al periodo da gennaio a settembre 2025, con ultima retribuzione pari a 543,00 euro;
certificato di idoneità al lavoro per la mansione di bracciante agricolo, trasmesso al datore di lavoro in data 02.09.2025. Nella lettera di referenza agli atti, il sig.
NA PE dichiara: “… un bravo lavoratore, puntuale, dedito al lavoro, assolutamente Pt_1
affidabile, al punto che ha le chiavi della mia abitazione. È ormai una persona di casa, della quale mi fido ciecamente. Circa un anno orsono, ho avuto un problema di salute e sono stato ricoverato. Pt_1
ha praticamente mandato avanti l'azienda e nel contempo, si preoccupava di me e mi veniva a trovare all'ospedale, manifestando un sincero affetto e preoccupazione per me”. Da ciò si evince, dunque, il significativo legame affettivo sorto tra l e il suo datore di lavoro, che da quattro anni lo assume Pt_1
alle sue dipendenze.
Quanto alla condizione abitativa, il ricorrente ha in locazione un immobile sito in Decimoputzu (CA), la cui idoneità alloggiativa è stata dichiarata da un perito edile (v. cessione del fabbricato e dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal sig. ; contratto di locazione valido dal Persona_1
12.05.2024 all'11.05.2029; dichiarazione tecnica di idoneità alloggiativa dell'immobile locato datata
01.02.2023).
Inoltre, dalla documentazione prodotta risulta che ha frequentato diversi corsi di formazione (v. certificato di frequenza del corso di formazione generale per aziende agricole, rilasciato in data
12.11.2021; attestato di frequenza del corso di formazione generale e specifica per lavoratori – rischio medio, frequentato in data 04.09.2025 e 05.09.2025; attestato di frequenza del corso di formazione generale lavoratori, rilasciato in data 03.01.2025).
In udienza, il ricorrente ha dimostrato una buona conoscenza della nostra lingua, avendo reso l'audizione in lingua italiana, e ha dichiarato di inviare del denaro ai suoi familiari rimasti in patria.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che, alla luce del significativo periodo trascorso nel territorio dello Stato, considerato il buon livello di integrazione socio-lavorativa, il legame affettivo con il datore di lavoro, nonché il fatto che sostiene economicamente la sua famiglia rimasta in Bangladesh, l'odierno ricorrente in conseguenza del rimpatrio subirebbe uno sradicamento territoriale e verrebbe inserito in un contesto economico e sociale nel quale troverebbe ormai difficoltà di reinserimento, con conseguente compromissione dei suoi diritti fondamentali.
Appare pertanto evidente che il diniego del permesso risulterebbe altamente lesivo dei diritti di rispetto e dignità della persona e della vita privata e familiare, diritti tutelati dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, nella disciplina interna, dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. 130 del 2020.
Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
***
Nulla deve disporsi sulle spese non essendo applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133
D.P.R. 115/2002. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ.
Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 e Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto di nato in [...] il [...] Parte_1
CUI , al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi C.F._2 dell'art. 19, comma 1.1., nella versione precedente al D.L. n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 50 del 2023, e comma 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998, e dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura del ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Cagliari, in data 29/10/2025 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea.
Il Giudice est.
Nicole Cefis Il Presidente
GI RE