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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
FA IO LO Nitto de' RO Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
AT AR Consigliera relatrice
All'udienza del 6/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
898 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
Controparte_1
[...]
Avvocatura di Stato
appellante E
[...]
[...]
Controparte_2
[...]
[...]
Avv. Naso Domenico appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 2912/2025 pubblicata in data 11/03/2025 e notificata il 18.03.2025. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, CP_2
e
[...] CP_2 Controparte_2 Controparte_2 [...]
adivano il Tribunale di Roma chiedendo di accertare e dichiarare CP_2
l'illegittimità della trattenuta mensile del c.d. “conglobamento” operata sull'indennità di sede estera (ISE); per l'effetto chiedevano di condannare il all'interruzione di detta detrazione, pari ad € 46,52 mensili, e alla Pt_1 corresponsione in loro favore di tutti gli importi illegittimamente trattenuti per detto titolo, oltre gli accessori di legge. Contr Premettevano che: erano docenti dipendenti del;
erano stati collocati fuori ruolo presso il er prestare/aver prestato servizio all'estero ai sensi del Pt_1 ccnl Scuola e del d.lgs n. 64/2017; a far data dal proprio mandato in sede estera, subivano illegittimamente una trattenuta mensile effettuata sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE), pari ad € 46,52, detrazione individuata all'interno del cedolino sotto la voce “Conglobamento”; la trattenuta pari ad € 46,52 mensile era ab origine disciplinata dall'art. 1 comma 37 l. n. 549/1995, legata alla detrazione che il personale subiva della quota relativa all'IIS (Indennità Integrativa Speciale) durante il servizio all'estero; dall'01.01.2007 la quota dell'IIS per il Contr personale dipendente del veniva percepita unitamente alla corresponsione dell'assegno di sede;
l'art. 81 ccnl Comparto Scuola 2003 aveva disposto il Pa conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale;
che l' aveva assunto natura retributiva;
l'indennità di Servizio all'Estero (ISE) aveva invece natura indennitaria, in quanto accordata al personale all'estero al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio stesso;
sull'ISE corrisposta ai ricorrenti, il Pt_1 operava la predetta trattenuta mensile richiamando l'art. 1 comma 37 l. n. 549/95; tale norma era applicabile ai soli dipendenti del non anche ai ricorrenti, Pt_1 Contr quali dipendenti del , cui era applicabile il ccnl Comparto Scuola. Il seppur ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Pt_1
Il Tribunale con la sentenza oggi gravata accoglieva il ricorso ritenendolo fondato. Argomentava il giudice che, con la trasformazione della natura dell'indennità integrativa speciale e con il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima era divenuta emolumento della retribuzione con la conseguenza che il personale scolastico che prestava servizio all'estero aveva diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare di servizio svolto all'estero. Rilevava inoltre che, diversamente dall'indennità integrativa speciale, avente funzione retributiva, l'indennità di servizio all'estero (ISE) aveva natura indennitaria (e non retributiva), in quanto accordata al personale in servizio all'estero per sopperire agli oneri derivanti dal servizio stesso. Una volta acclarato che l'indennità integrativa speciale era divenuta parte integrante del trattamento retributivo del personale scolastico, non vi era più spazio per l'applicazione delle norme invocate dal . CP_1
2 In sintesi, il partiva da un presupposto erroneo perché svalutava gli CP_1 effetti del conglobamento e continuava a valorizzare, nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive, la natura dell'indennità integrativa speciale, ormai priva di significatività una volta mutato il titolo di corresponsione dell'importo, divenuto parte integrante del trattamento retributivo. Appella con atto depositato l'11.4.2025 il articolando motivi di Pt_1 gravame. Resistono con memoria gli appellati. Quale primo motivo d'appello il lamenta violazione e falsa Pt_1 applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 1, comma 37, della Legge n. 549/1995, nonché con riferimento all'art. 76 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 24 luglio 2003 ed all'art 78 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Sostiene che la sentenza impugnata si fondi su un evidente equivoco e sull'erronea interpretazione della normativa di riferimento in quanto le disposizioni citate dal Tribunale a fondamento della propria decisione riguardano, infatti, il trattamento retributivo del personale scolastico, laddove la vicenda in esame ha ad oggetto l'ammontare dell'assegno di sede spettante al personale scolastico che presta servizio all'estero. Mentre il trattamento economico tabellare, comprensivo dell'IIS (Indennità Integrativa Speciale) conglobata, continua ad essere corrisposto dal Contr
, il eroga a detto personale scolastico un assegno di sede, destinato Pt_1
a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, il cui importo varia da sede a sede. La trattenuta di € 46,52 relativa alla voce IIS conglobata nello stipendio viene operata sull'importo dell'assegno di sede corrisposto dal MAECI, come previsto dalla Legge n. 549/1995, recante norme sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Quale secondo motivo il lamenta l'illogicità della motivazione Pt_1 laddove il giudice accoglie le domande avverse partendo da un presupposto normativo e fattuale errato. L'Amministrazione non contesta che il trattamento economico dei pubblici dipendenti sia riservato alla contrattazione collettiva, né contesta che l'IIS sia stata conglobata nella retribuzione ed abbia assunto, pertanto, natura retributiva. Tantomeno contesta che la retribuzione delle lavoratrici debba ricomprendere l'IIS conglobata. Oggetto della controversia, continua il CP_1 appellante, non è l'ammontare della retribuzione (che non viene corrisposta dal Contr bensì dal ), ma l'ammontare dell'assegno di sede, che ha natura e Pt_1 funzioni completamente diverse, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale non ha tanto (o solo) la funzione di adeguare la retribuzione al costo della vita, bensì di adeguarla alle particolari condizioni esistenti nella singola sede (tanto è vero che l'assegno di sede ha importi diversi sede per sede, cosa che non si verificherebbe laddove dovesse solo adeguare la retribuzione all'inflazione). Infatti l'assegno di sede serve a sopperire a tutti gli oneri derivanti dal servizio all'estero, come espressamente previsto dall'art. 29 del D.lgs. 64/2017 ed il costo della vita è solo uno dei parametri per definire l'importo dei coefficienti di sede, assieme alla lontananza della sede di servizio dall'Italia, alle situazioni di rischio e disagio e al corso dei cambi. Quale terzo motivo il riporta precedenti a sostegno dei motivi di Pt_1 appello sottolineando che il giudizio non concerne la misura del trattamento stipendiale ma una trattenuta operata sull'assegno di sede da altra amministrazione,
3 ad altro titolo, che non è oggetto di contrattazione e che è erogato dal il Pt_1 quale non è l'ente che eroga lo stipendio (MIM). L'appello è infondato. I motivi in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente e devono essere disattesi, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (tra le molte, Cass. n. 20213/2025, n. 17517/2023, n. 28941/2019, n. 26617/2019, n. 17134/2013) e di questa stessa Corte (tra le altre, sent. n. 2745/2025, n. 2232/2025, n. 1909/2025, n. 1906/2025, n. 238/2025, n. 2460/2024 e n. 2705/2022).
Va richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto argomentato in fattispecie analoga dalla recente pronuncia di questa Corte n. 2745/2025, secondo cui: “L'indennità integrativa speciale istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364); In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002
- 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - art. 77-, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009).
L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile;
4 Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità.
Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058).
Allora non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134.
Il c.c.n.l. 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile". Nota a verbale per l'art. 76: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti";
5 Il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato "Aumenti della retribuzione base", stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria".
L'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre "Aumenti della retribuzione base" sancisce che: "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare".
Il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -".
Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale.
Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 6 "Effetti dei nuovi stipendi" non riporta la disposizione contenuta nell'omologo il c.c.n.l. del 2003, art. 79, comma 3, ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 10") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare".
Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale.
Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c. c. n. I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile.
Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e dell'assegno stesso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva”.
Alla luce delle suindicate considerazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
7 - rigetta l'appello;
- condanna il appellante al pagamento delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 6/11/2025
La Consigliera est. Il Presidente
AT AR FA IO LO Nitto de' RO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
FA IO LO Nitto de' RO Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
AT AR Consigliera relatrice
All'udienza del 6/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
898 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
Controparte_1
[...]
Avvocatura di Stato
appellante E
[...]
[...]
Controparte_2
[...]
[...]
Avv. Naso Domenico appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 2912/2025 pubblicata in data 11/03/2025 e notificata il 18.03.2025. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, CP_2
e
[...] CP_2 Controparte_2 Controparte_2 [...]
adivano il Tribunale di Roma chiedendo di accertare e dichiarare CP_2
l'illegittimità della trattenuta mensile del c.d. “conglobamento” operata sull'indennità di sede estera (ISE); per l'effetto chiedevano di condannare il all'interruzione di detta detrazione, pari ad € 46,52 mensili, e alla Pt_1 corresponsione in loro favore di tutti gli importi illegittimamente trattenuti per detto titolo, oltre gli accessori di legge. Contr Premettevano che: erano docenti dipendenti del;
erano stati collocati fuori ruolo presso il er prestare/aver prestato servizio all'estero ai sensi del Pt_1 ccnl Scuola e del d.lgs n. 64/2017; a far data dal proprio mandato in sede estera, subivano illegittimamente una trattenuta mensile effettuata sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE), pari ad € 46,52, detrazione individuata all'interno del cedolino sotto la voce “Conglobamento”; la trattenuta pari ad € 46,52 mensile era ab origine disciplinata dall'art. 1 comma 37 l. n. 549/1995, legata alla detrazione che il personale subiva della quota relativa all'IIS (Indennità Integrativa Speciale) durante il servizio all'estero; dall'01.01.2007 la quota dell'IIS per il Contr personale dipendente del veniva percepita unitamente alla corresponsione dell'assegno di sede;
l'art. 81 ccnl Comparto Scuola 2003 aveva disposto il Pa conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale;
che l' aveva assunto natura retributiva;
l'indennità di Servizio all'Estero (ISE) aveva invece natura indennitaria, in quanto accordata al personale all'estero al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio stesso;
sull'ISE corrisposta ai ricorrenti, il Pt_1 operava la predetta trattenuta mensile richiamando l'art. 1 comma 37 l. n. 549/95; tale norma era applicabile ai soli dipendenti del non anche ai ricorrenti, Pt_1 Contr quali dipendenti del , cui era applicabile il ccnl Comparto Scuola. Il seppur ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Pt_1
Il Tribunale con la sentenza oggi gravata accoglieva il ricorso ritenendolo fondato. Argomentava il giudice che, con la trasformazione della natura dell'indennità integrativa speciale e con il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima era divenuta emolumento della retribuzione con la conseguenza che il personale scolastico che prestava servizio all'estero aveva diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare di servizio svolto all'estero. Rilevava inoltre che, diversamente dall'indennità integrativa speciale, avente funzione retributiva, l'indennità di servizio all'estero (ISE) aveva natura indennitaria (e non retributiva), in quanto accordata al personale in servizio all'estero per sopperire agli oneri derivanti dal servizio stesso. Una volta acclarato che l'indennità integrativa speciale era divenuta parte integrante del trattamento retributivo del personale scolastico, non vi era più spazio per l'applicazione delle norme invocate dal . CP_1
2 In sintesi, il partiva da un presupposto erroneo perché svalutava gli CP_1 effetti del conglobamento e continuava a valorizzare, nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive, la natura dell'indennità integrativa speciale, ormai priva di significatività una volta mutato il titolo di corresponsione dell'importo, divenuto parte integrante del trattamento retributivo. Appella con atto depositato l'11.4.2025 il articolando motivi di Pt_1 gravame. Resistono con memoria gli appellati. Quale primo motivo d'appello il lamenta violazione e falsa Pt_1 applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 1, comma 37, della Legge n. 549/1995, nonché con riferimento all'art. 76 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 24 luglio 2003 ed all'art 78 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Sostiene che la sentenza impugnata si fondi su un evidente equivoco e sull'erronea interpretazione della normativa di riferimento in quanto le disposizioni citate dal Tribunale a fondamento della propria decisione riguardano, infatti, il trattamento retributivo del personale scolastico, laddove la vicenda in esame ha ad oggetto l'ammontare dell'assegno di sede spettante al personale scolastico che presta servizio all'estero. Mentre il trattamento economico tabellare, comprensivo dell'IIS (Indennità Integrativa Speciale) conglobata, continua ad essere corrisposto dal Contr
, il eroga a detto personale scolastico un assegno di sede, destinato Pt_1
a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, il cui importo varia da sede a sede. La trattenuta di € 46,52 relativa alla voce IIS conglobata nello stipendio viene operata sull'importo dell'assegno di sede corrisposto dal MAECI, come previsto dalla Legge n. 549/1995, recante norme sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Quale secondo motivo il lamenta l'illogicità della motivazione Pt_1 laddove il giudice accoglie le domande avverse partendo da un presupposto normativo e fattuale errato. L'Amministrazione non contesta che il trattamento economico dei pubblici dipendenti sia riservato alla contrattazione collettiva, né contesta che l'IIS sia stata conglobata nella retribuzione ed abbia assunto, pertanto, natura retributiva. Tantomeno contesta che la retribuzione delle lavoratrici debba ricomprendere l'IIS conglobata. Oggetto della controversia, continua il CP_1 appellante, non è l'ammontare della retribuzione (che non viene corrisposta dal Contr bensì dal ), ma l'ammontare dell'assegno di sede, che ha natura e Pt_1 funzioni completamente diverse, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale non ha tanto (o solo) la funzione di adeguare la retribuzione al costo della vita, bensì di adeguarla alle particolari condizioni esistenti nella singola sede (tanto è vero che l'assegno di sede ha importi diversi sede per sede, cosa che non si verificherebbe laddove dovesse solo adeguare la retribuzione all'inflazione). Infatti l'assegno di sede serve a sopperire a tutti gli oneri derivanti dal servizio all'estero, come espressamente previsto dall'art. 29 del D.lgs. 64/2017 ed il costo della vita è solo uno dei parametri per definire l'importo dei coefficienti di sede, assieme alla lontananza della sede di servizio dall'Italia, alle situazioni di rischio e disagio e al corso dei cambi. Quale terzo motivo il riporta precedenti a sostegno dei motivi di Pt_1 appello sottolineando che il giudizio non concerne la misura del trattamento stipendiale ma una trattenuta operata sull'assegno di sede da altra amministrazione,
3 ad altro titolo, che non è oggetto di contrattazione e che è erogato dal il Pt_1 quale non è l'ente che eroga lo stipendio (MIM). L'appello è infondato. I motivi in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente e devono essere disattesi, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (tra le molte, Cass. n. 20213/2025, n. 17517/2023, n. 28941/2019, n. 26617/2019, n. 17134/2013) e di questa stessa Corte (tra le altre, sent. n. 2745/2025, n. 2232/2025, n. 1909/2025, n. 1906/2025, n. 238/2025, n. 2460/2024 e n. 2705/2022).
Va richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto argomentato in fattispecie analoga dalla recente pronuncia di questa Corte n. 2745/2025, secondo cui: “L'indennità integrativa speciale istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364); In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002
- 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - art. 77-, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009).
L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile;
4 Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità.
Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058).
Allora non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134.
Il c.c.n.l. 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile". Nota a verbale per l'art. 76: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti";
5 Il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato "Aumenti della retribuzione base", stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria".
L'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre "Aumenti della retribuzione base" sancisce che: "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare".
Il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -".
Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale.
Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 6 "Effetti dei nuovi stipendi" non riporta la disposizione contenuta nell'omologo il c.c.n.l. del 2003, art. 79, comma 3, ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 10") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare".
Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale.
Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c. c. n. I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile.
Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e dell'assegno stesso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva”.
Alla luce delle suindicate considerazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
7 - rigetta l'appello;
- condanna il appellante al pagamento delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 6/11/2025
La Consigliera est. Il Presidente
AT AR FA IO LO Nitto de' RO
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