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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa N 258/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova, Vico Falamonica 1/13, presso lo Studio Parte_1
dell'Avv.to P Languasco che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti e retribuzione professionale
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo
meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta
amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500
annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi
complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2024/2025 euro 2.500,00 netti o la somma
maggiore o minore che il Giudice deciderà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli
interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra
condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo
meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi
legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a
pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale
docenti non corrisposta alla ricorrente, nell'AS 2020/2021 e 2021/2022 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1°
e 4° comma).
5. Vinte le spese. E con distrazione in favore del difensore antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.1.2025 ha dedotto di aver lavorato quale insegnante Parte_1
non di ruolo per il resistente con vari contratti a tempo determinato, negli anni scolastici CP_1
dal 2020/2021 al 2024/2025 specificando anche i periodi lavorati, ed evidenziando di aver svolto mansioni di docente del tutto equiparabili a quelle di un docente di ruolo. La ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto, in quanto dal riservata ai soli docenti di ruolo, con riferimento ai CP_1
predetti anni scolastici, la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (cd.
Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui) istituita dall'art 1 comma 121 della L 107/2015 a far data dall'a.s. 2015/2016, carta, come noto che conferisce ai docenti un bonus di 500 euro annui da utilizzare per l'acquisto di strumenti culturali e per la partecipazioni a corsi ed eventi o comunque con riferimento alla formazione o alla capacità di accesso alla formazione ed ottenibile mediante accesso ad una pagine web sul sito del , con possibilità di cumulo, nell'anno successivo, di CP_1
quanto non speso l'anno precedente. Contestando l'impossibilità dell'accesso alla Carta, il ricorrente ha richiamato giurisprudenza a sostegno della propria tesi, nel senso del suo pieno diritto ad ottenerla, del Consiglio di Stato e della
Corte di Giustizia Europea, nella quale si sono richiamate le esigenze di non discriminazione del trattamento dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo, con riferimento al contrasto che si verrebbe a creare con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18
marzo 1999 allegato alla Direttiva n° 1999/70/CE, riportandone le argomentazioni principali e ha quindi concluso come in epigrafe, instando anche, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 per la corresponsione della cd “retribuzione professionale docenti”, ovvero quella quota della retribuzione connessa allo svolgimento della relativa funzione, regolata dall'art. 7 CCNL 2001
ma negata dall'amministrazione ai docenti precari con supplenze brevi e temporanee in contrasto con quanto previsto dalle fonti eurounitarie e riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione intervenuta sul punto.
La controversia è stata brevemente trattata senza ritenuta necessità di istruttoria e, all'udienza del
24.3.2025 definita con lettura del dispositivo.
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato fondato e merita quindi accoglimento, in ciò aderendo, sulle questioni di fondo legate al riconoscimento dei diritti vantati, all'orientamento già espresso, in particolare, da questo Tribunale in più pronunce, le cui argomentazioni, ritenute condivisibili sulle questioni conformemente trattate, devono ritenersi integralmente richiamate.
Per quanto concerne, in primo luogo, la domanda relativa alla carta elettronica del docente ( prevista dall'art. 1, c 121, L. 107/2015 : “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.) la limitazione nel caso applicata dal resistente trova fonte nel d.p.c.m. 23.9.2015 che ha CP_1
stabilito che la stessa spetti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato anche se nel periodo di formazione e prova, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con qualche specificazione successiva comunque non espressamente estensiva al caso dei docenti a tempo determinato. Le finalità formative e di aggiornamento che la Carta persegue, trovano poi fonte normativa nel TU 297/94 e costanti riferimenti nella contrattazione collettiva vigente. Il dpcm sopra richiamato è stato poi annullato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n 1842/2022, proprio nella parte in cui lo stesso escludeva dalla erogazione della Carta i docenti non di ruolo, ravvisando un aperto contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3, 35 e 97 della Carta Fondamentale. Ciò per la ritenuta inammissibile sussistenza di un sistema di formazione “ a doppia trazione” che privilegerebbe la formazione dei soli docenti di ruolo, negando chances agli altri, in violazione anche dei principi di buona amministrazione scolastica, che non potrebbe che riguardare l'intero sistema di insegnamento, portato avanti da tutto il personale a tale funzione addetto e che deve essere ispirato alla qualità del servizio reso a chi vi accede ( finalità perseguita infatti dalla normativa anche con riferimento agli insegnanti part time e in prova, o non impegnati per vari motivi in attività didattica, in questo caso, senza operare distinzioni). Suggerendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente e ribadendo i principi fondamentali in materia di gerarchia delle fonti del diritto e dei loro rapporti, il Consiglio di Stato ha quindi concluso come premesso, creando un primo presupposto per l'estensione della erogazione della Carta oggetto del procedimento anche a docenti nella situazione dell'odierna parte ricorrente. Su tali aspetti, come pure segnalato dalla difesa di tale parte si è poi espressa anche la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n 450/2022, pronuncia che si colloca nel più ampio ambito del diritto interpretativo eurounitario diretto ad evitare un contrasto con le fonti comunitarie e, in particolare con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva con riferimento,
nel caso, specifico, proprio alla Carta di cui si discute, ritenendo la relativa questione rientrante tra le
“ condizioni di impiego” contemplate dalla predetta clausola, anche in ragione della generalizzata obbligatorietà della formazione continua da parte dei docenti. La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente.
Né altre ragioni di giustificazione per un diverso trattamento possono ritenersi con riferimento, ad esempio, a brevi periodi di docenza, o evenienza che è possibile anche per i docenti di ruolo, qualora supplenti o a tempo parziale, o, ancora, docenti solo per una parte dell'anno scolastico oppure lontani dalla struttura scolastica ( come nel caso della didattica a distanza prevista per il periodo di pandemia da Covid) espressamente, nel tempo dichiarati aventi comunque diritto alla erogazione della Carta.
La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di
Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente. A riguardo,
la presente pronuncia si conforma, in particolare, anche ai principi, più specifici, espressi nello intervento della Suprema Corte e di cui alla sentenza n. 29961/2023, nel contesto del quale si è
chiaramente ribadita l'attinenza del diritto al rilascio della carta oggetto di causa alla formazione e all'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle dotazioni lavorative del singolo docente,
intese in senso stretto. Ciò, nell'ambito di un riconosciuto sostegno alla didattica sul piano di durata almeno annuale, da intendersi però esteso, atteso il riferimento, nella disciplina della carta, all' “anno scolastico” e proprio alla luce del diritto eurocomunitario, anche ai docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, in quanto rendono “una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”. Così
argomentando la Corte ha quindi ribadito, precisandola, l'assenza di qualsiasi ragione per una valida discriminazione non solo con riferimento ai precari che abbiano prestato servizio su vacanze dell'organico di diritto al 31 agosto, ma anche, su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art 4 commi 1 e 2 della L 124/99 , spettando la carta a quest'ultimi in misura piena, come agli altri, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo
quadro.
. In ordine alla situazione specifica del ricorrente il er gli anni dal 2021/2022 a 2024/2025 Pt_1
risulta in atti aver ottenuto supplenze fino al 31 agosto o quanto meno fino al 30 giugno, rientrando quindi nei predetti parametri, con una posizione più complessa per l'anno precedente.
Rispetto all'anno 2020/2021, infatti il ricorrente ha insegnato sulla base di contratti continuativi solo,
complessivamente con brevi supplenze, complessivamente fino al 9 giugno.
Ciò nonostante, si ritiene che, sempre argomentando sulla base della pronuncia della Suprema Corte
ora in analisi, il diritto alla Carta per cui è causa debba essergli comunque riconosciuto integralmente anche se i 180 giorni non risultano superati. Questo si afferma atteso che la Corte ha inoltre ritenuto,
in senso che può ritenersi favorevole alla complessiva tesi dei ricorrenti, che il termine di 180 giorni,
previsto da alcune norme del sistema scolastico per specifiche e diverse situazioni, non sia, di per sé,
nella tematica affrontata, vincolante quale limite negativo, non risultando, qualora non raggiunto, automaticamente ostativo alla definizione, comunque, del senso della “annualità di una didattica”,
ponendosi quindi il tema se un termine sostanzialmente analogo possa essere recuperato conteggiando tutte le supplenze temporanee, arrivando alla medesima conclusione, qualora risulti coperto un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il riconoscimento della Carta Docenti in caso di supplenze ex art 4 commi 1 e 2 L 124/99, sempre se vi sia, in particolare, il rispetto del predetto requisito di una certa continuità didattica.
Anche in questi casi, pertanto, qualora il susseguirsi delle supplenze temporanee copra comunque il periodo dell'anno scolastico che va da gennaio a giugno, pari 150 giorni, o comunque arrivi, nel totale dell'intero anno scolastico, a tale soglia, risultando non troppo discosto da quello di cui agli artt 489
co 1 e 527 dlgs 297/1994, pare possibile ritenere la situazione riscontrata, per durata e per continuità,
non troppo dissimile da quella che darebbe diritto al beneficio richiesto in quanto, entro tali limiti,
ancora comparabile con una durata della supplenza fino al 30 giugno, potendosi pertanto riconoscere un identico effetto.
Per tali motivi, si ritiene di riconoscere il diritto della ricorrente anche con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 in quanto il limite di 150 giorni risulta essere, nel caso, stato superato.
Rispetto, infine, alla domanda relativa alla retribuzione professionale, la stessa si ritiene fondata e va,
quindi accolta. Ciò si afferma, aderendo all'orientamento già espresso anche da questo Tribunale in più pronunce intervenute sulla questione e in conformità, ritenendolo pienamente condivisibile, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha sottolineato infatti e ancora una volta, nell'ambito della situazione dei precari nella scuola la necessità di rispettare il principio di non discriminazione fra docenti di ruolo e precari,
riferendosi, in primo luogo, a quanto disposto dall'art. 7 CCNL 15.3.200. Tale norma ha previsto la voce retributiva in esame «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico” risultando così chiarita la ratio della clausola da interpretarsi, attese anche le modalità di calcolo, riferite al servizio effettivamente prestato o a situazioni ad esso equiparabile, e alla sua valutazione a fini di computo del TFR, come rivolta in favore di ogni docente senza collegamento a particolari modalità di svolgimento della prestazione,
salvo ravvisare condizioni oggettive di giustificata differenziazione. Ciò nel rispetto dell'art 4
Acccordo Quadro, richiamato anche dalla difesa della ricorrente, nel caso non rinvenute, attesa la più
volte evidenziata, assenza di significative differenze tra le attività svolte da docenti a tempo determinato e indeterminato (cfr. tra le altre e recentemente Cass. ord. 6293/2020).
Quanto osservato si ritiene che fondi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della richiesta
Retribuzione Professionale, da corrispondersi quindi al nell'importo normativamente Pt_1
previsto e sulla base dei giorni effettivamente lavorati, oltre accessori di legge.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto e in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata, deve concludersi per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente all'assegnazione della carta richiesta con l'accredito annuale previsto di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al
2024/2025, La retribuzione professionale richiesta va, per contro, integralmente riconosciuta, per entrambi gli anni oggetto di richiesta, 2020/2021 e 2021/2022
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e pertanto, il resistente va condannato CP_1
al loro rimborso in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo tenendo conto della semplicità delle questioni affrontate e della breve trattazione nel caso richiesta, con distrazione in favore del difensore antistatario che ha reso la dichiarazione prevista.
P.Q.M.
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a usufruire della prestazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e formazione del docente richiesta e oggetto di causa, per l'importo di € 500,00 annui,
corrispondente al valore previsto per ogni anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici dal 2020/2021
al 2024/2025 e, conseguentemente, dichiara tenuto e condanna il resistente ad assegnare alla CP_1
ricorrente la predetta Carta per gli anni scolastici indicati e per gli importi risultanti, oltre accessori di legge;
dichiara altresì tenuto e condanna il resistente a corrispondere a parte ricorrente a titolo di CP_1
retribuzione professionale docenti, gli importi dovuti, sulla base dei giorni lavorati, per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettiva corresponsione;
condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese del processo che liquida in €1.030,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso del CU, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 24/03/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito