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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 428/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LL
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 428/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.SALERNO CRISTOFARO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SALERNO CRISTOFARO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 27/2/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 16/8/2002, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati;
il IG. continuerà ad abitare nella casa di sua CP_1
proprietà, finora adibita a dimora familiare, sita in IL, C/da Archidero n. 49; la IG.ra
si trasferirà, lasciando la casa coniugale, in una casa in affitto (insieme al padre di lei, Pt_1
attualmente convivente con i coniugi), entro il mese di marzo c.a.,
Circa i rapporti patrimoniali:
2) Alla IG.ra sono trasferiti € 25.000,00 depositati sul c.c. cointestato acceso presso Pt_1
la Banca Intesa Sanpaolo, filiale di IL. La IG.ra potrà trasferire, in Pt_1
autonomia, la detta somma su un proprio deposito solo dopo la sentenza di omologazione
della separazione.
3) Il IG. verserà, a titolo di contributo di mantenimento della IG.ra , la CP_1 Pt_1
somma di € 330,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di marzo c.a.,
mediante bonifico bancario su Poste Pay avente iban: [...],
fino a eventuale variazione da comunicare preventivamente, che sarà aggiornata
automaticamente, di anno in anno, al 100% della variazione dell'indice Istat al consumo,
decorso un anno dalla data di omologazione della separazione. 4) L'autovettura Volkswagen T-Cross tg.GG396NV resterà in proprietà e piena disponibilità
del IG. CP_1
5) L'autovettura Fiat Panda tg. DS657WL resterà in proprietà e piena disponibilità della
IG.ra ; Pt_1
6) La IG.ra , dal momento in cui lascerà la casa coniugale (entro marzo 2025), potrà Pt_1
asportare dalla casa coniugale gli oggetti ed elettrodomestici indicati nell'elenco allegato,
concordato e sottoscritto dalle parti (All.10).”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 11 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI LL
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 428/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.SALERNO CRISTOFARO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SALERNO CRISTOFARO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 27/2/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 16/8/2002, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati;
il IG. continuerà ad abitare nella casa di sua CP_1
proprietà, finora adibita a dimora familiare, sita in IL, C/da Archidero n. 49; la IG.ra
si trasferirà, lasciando la casa coniugale, in una casa in affitto (insieme al padre di lei, Pt_1
attualmente convivente con i coniugi), entro il mese di marzo c.a.,
Circa i rapporti patrimoniali:
2) Alla IG.ra sono trasferiti € 25.000,00 depositati sul c.c. cointestato acceso presso Pt_1
la Banca Intesa Sanpaolo, filiale di IL. La IG.ra potrà trasferire, in Pt_1
autonomia, la detta somma su un proprio deposito solo dopo la sentenza di omologazione
della separazione.
3) Il IG. verserà, a titolo di contributo di mantenimento della IG.ra , la CP_1 Pt_1
somma di € 330,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di marzo c.a.,
mediante bonifico bancario su Poste Pay avente iban: [...],
fino a eventuale variazione da comunicare preventivamente, che sarà aggiornata
automaticamente, di anno in anno, al 100% della variazione dell'indice Istat al consumo,
decorso un anno dalla data di omologazione della separazione. 4) L'autovettura Volkswagen T-Cross tg.GG396NV resterà in proprietà e piena disponibilità
del IG. CP_1
5) L'autovettura Fiat Panda tg. DS657WL resterà in proprietà e piena disponibilità della
IG.ra ; Pt_1
6) La IG.ra , dal momento in cui lascerà la casa coniugale (entro marzo 2025), potrà Pt_1
asportare dalla casa coniugale gli oggetti ed elettrodomestici indicati nell'elenco allegato,
concordato e sottoscritto dalle parti (All.10).”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 11 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento