TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in Arezzo, ma Parte_1 C.F._1 in Via resso lo Studio dell'Avvocato Francesco Cherubini (C.F.: ), il quale dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_2 comunicazioni relative al ro di telefax 0575.28144 oppure all'indirizzo di posta elettronica Email_1
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, Prof.
[...]
( con sede legale in Siena - Strade delle Controparte_2 C.F._3
14, rappresentata e difesa, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 18 aprile 2024 e da procura allegata al presente atto, dall'Avv. Nicoletta Silipo ( - pec: e dall'Avv. Filippo C.F._4 Email_2
, anche C.F._5 Email_3 disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda medesima in Siena, Strada delle Scotte n. 14 (fax 0577/585221) CONVENUTO
Oggetto: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti:
Parte Attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis, accertato il nesso causale tra l'intervento chirurgico a cui l'attore si è sottoposto durante il suo ricovero presso l Controparte_1
pagina 1 di 15 dal 9 novembre 2021 al 18 novembre 2021 e le lesioni personali al medesimo Controparte_1 derivatene, condanni l'azienda convenuta al risarcimento di ogni e qualsiasi danno ad esso ricollegabili quantificato in Euro 50.000,00= o il più o il meno che risulterà di giustizia, oltre alle spese mediche sinora sostenute”.
Parte Convenuta: “"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena in accoglimento delle motivazioni di cui sopra, respingere le domande formulate nell'interesse del sig. . Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È omesso il dettagliato svolgimento del processo in ossequio al principio indicato nell'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti Parte_1 alla intestata Curia l l fine di sentirla condannare, Controparte_1 previo accertamento della di lei responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'intervento di ernioplastica cui fu sottoposto. rappresentava che nel maggio 2021, ebbe a rivolgersi all'Ospedale di Siena Parte_1 per la cura di un' ernia inguinale.
All'esito della visita specialistica si riteneva utile un “intervento chirurgico di ernioplastica inguinale bilaterale con protesi vls” (all. 2 parte attrice)
Le condizioni di salute dell'esponente suggerivano ai medici il ricovero per l'urgente esecuzione dell'intervento entro 60 giorni dalla suddetta visita specialistica, ma nelle more, lo portarono in data 23 luglio 2021 ad accedere al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Perugia che rilasciava il seguente referto: “ernia inguino-scrotale destra irriducibile da ieri, alvo aperto, già sottoposta un anno fa a posizionamento di rete, recidiva. In attesa di intervento presso altro nosocomio” (all. 3 parte attrice).
Nell'agosto 2021 la situazione si aggravava ulteriormente, tanto da indurre l'attore a ricontattare l'azienda ospedaliera al fine di sollecitare la propria pre-ospedalizzazione.
Il 9 novembre 2021 quest'ultimo accedeva ancora all'azienda ospedaliera di Siena ove erano accertati “dolori addominali, alvo chiuso a feci e gas” (all. 4).
Dopo aver effettuato esami radiografico ed ecografico, il era sottoposto ad ulteriore Pt_1 visita specialistica che suggeriva il ricovero in chirurgia za con diagnosi “occlusione intestinale in ernia inguino scrotale dx permagna non riducibile” (all. 5).
A sei giorni dal ricovero era prestato dall'attore il consenso all'intervento preventivato,
“benchè fosse stata tanto esplicitamente quanto inspiegabilmente rifiutata la esecuzione di un esame TC (all. 6).
Veniva quindi sottoposto ad intervento chirurgico, nel corso del quale era posizionato un drenaggio post-operatorio che causava sin da subito un gemizio di sangue.
Di tale posizionamento non v'è però menzione alcuna nella cartella clinica (all. 7). pagina 2 di 15 Il 18 novembre 2021 l'attore veniva dimesso con l'indicazione delle prescrizioni da seguire (all. 8).
Il sito del drenaggio si infettava ed iniziava a fuoriuscire un liquido sieroso maleodorante che, nonostante i ripetuti successivi accessi presso l'azienda ospedaliera per le medicazioni, fu suggerito di curare unicamente con terapia antibiotica.
Non riuscendo a risolvere la situazione in data 8.1.2022 il paziente si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Perugia, ove il personale sanitario, rimuoveva una garza zaffata dalla pregressa sede del drenaggio dello scroto (all. 9 fasc. attore), inavvertitamente non asportata al termine dell'intervento effettuato presso la struttura ospedaliera senese.
Il 20 aprile 2022 il Signor si sottoponeva a visita urologica che rilevava la Parte_1 scomparsa del didimo destro (all. 10 fasc. attore).
La risonanza magnetica a cui l'attore si sottopose il 3 maggio 2022 confermava la perdita del testicolo destro (all. 11 fasc. attore).
Dalle successive analisi specialistiche del 30 giugno 2022 era evidenziata la totale assenza di spermatozoi (all. 12 fasc. attore).
Deducendo come le succitate conseguenze negative direttamente correlate all'intervento chirurgico a cui l'attore si era sottoposto non fossero state in alcun modo palesate in sede di acquisizione del consenso informato (all. 13 fasc. attoreo) conveniva in giudizio l
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis, accertato il nesso causale tra l'intervento chirurgico a cui l'attore si è sottoposto durante il suo ricovero presso l dal 9 Controparte_1 novembre 2021 al 18 novembre 2021 e le lesioni personali al medesimo derivatene, condanni l'azienda convenuta al risarcimento di ogni e qualsiasi danno ad esso ricollegabili quantificato in Euro 50.000,00= o il più o il meno che risulterà di giustizia, oltre alle spese mediche sinora sostenute” (all. 18).
Si costituiva l' , la quale contestava la domanda Controparte_3 avanzata nell'an e nel quantum, ritenendo il corretto operato dei sanitari coinvolti.
Sicchè, chiedeva il rigetto della domanda avanzata.
La controversia è stata istruita documentalmente e attraverso la CTU medico legale.
All'esito la stessa veniva rinviata alla udienza del 24.11.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
Sulla scorta dell'avvenuta discussione, la giudicante onoraria, riservava nel maggior termine di giorni 30 la pronunzia della sentenza.
***
La causa è procedibile avendo parte attrice assolto al proprio onere di preventivo esperimento, seppur con esito negativo, del tentativo di media conciliazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs 28/10 e succ. OD ( cfr allegato 17 fasc. attore).
1) Inquadramento normativo e giuridico.
pagina 3 di 15 In punto di diritto, deve evidenziarsi che la responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c., con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale;
nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale, viene individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, che avviene al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere;
il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica ( cfr Cass. SSUU sent. n. 577/2008: "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058)”) ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria con l'entrata in vigore della L n. 24/2017.
Inoltre, giova ribadire che in presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi.
A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria, comunque, si avvalga dell'opera di un medico.
Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (Cass. Civ., n.8826/2007).
Coniugati i principi di diritto sopra evidenziati, non è oggetto di contestazione e risulta dagli atti di causa, che è stato ricoverato presso la predetta struttura sanitaria e Parte_1 sottoposto all'int to in data 16/11/2021 sussistendo, quindi, un rapporto contrattuale come sopra specificato.
Con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, deve osservarsi, secondo uniforme e recente giurisprudenza di legittimità, che, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di pagina 4 di 15 responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass. Civ., n.10050/2022; Cass. Civ., 26907/2020).
2)Malpractise sanitaria.
Occorre dunque esaminare gli esiti della CTU.
A seguito degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata, i CCTTUU hanno posto in evidenza che l'intervento di ernioplastica cui fu sottoposto il fosse indicato Pt_1 per la sintomatologia dolorosa e subocclusiva da questi presentata persisteva da almeno 5 mesi, in modo documentato almeno dal 9/5/2021 al 5/11/2021; sintomatologia per la quale, peraltro, aveva effettuato una prima visita chirurgica il 9/5/2021 presso l' ed un successivo accesso al P.S. dell Controparte_4 [...]
a il 23/7/2021 e un definitivo access Controparte_5 dell' il 9/11/2021 poi esitato in ricovero. Controparte_4
L'intervento, conclude il collegio peritale, era necessitato proprio dalle condizioni in cui versava il paziente e per il quale furono seguiti gli opportuni accertamenti come previsti dalle linee guida Europee edizione 2018 e Italiane edizione 2019 riportate alle referenze 1 e 2”, ma da considerarsi di difficile esecuzione “,trattandosi di ernia inguinoscrotale permagna e recidiva e, per i fattori esposti nella breve disamina, a maggior rischio di complicanze sia generali che locali.”
Tuttavia, censurava, l'acquisizione del consenso chirurgico a tale intervento che non può definirsi “informato” mancando la descrizione delle finalità, i rischi e le complicanze dell'atto operatorio che si voleva eseguire.
In particolare gli ausiliari hanno posto in chiara evidenza come dalla valutazione documentale emergessero plurimi elementi di criticità: a) nel consenso informato, somministrato e redatto il 15/11/2021 dalla Dr.ssa venivano genericamente precisati i rischi connessi e le complicanze, ma senza elencarne alcuna di esse;
in relazione a questo punto si precisa che la letteratura indicava esattamente che il rischio di perdita del testicolo per patologia analoga (vedi disamina effettuata) era di circa il 50% per cui un richiamo documentale sottoscritto dal sanitario e dal paziente, se non nel consenso, almeno nella cartella clinica, sarebbe stato opportuno;
… b) nel referto operatorio a firma del primo chirurgo Dr non c'è traccia di una motivazione che abbia causato la perdita del testicolo per Per_2 cui l'unica alternat le, dal momento che non è registrata l'asportazione del testicolo, è da imputare a un danno vascolare ischemico che abbia determinato la successiva atrofia del testicolo, poi evidenziata dall'eco del 20/4/2022 e dalla risonanza magnetica del 3/5/2022, esame quest'ultimo il cui referto cita testualmente: ”…testicolo destro scarsamente riconoscibile” per cui sembra avvalorata l'ipotesi di una atrofia ischemica del testicolo e non l'asportazione di quest'ultimo; …ancora..c) nel referto operatorio non c'è traccia di aver inserito un drenaggio durante l'intervento, drenaggio la cui presenza è invece comprovata più volte dal diario clinico nella data del 16/11/2021 alle ore 10,26 alle ore 12,32 alle ore 19,25 nella pagina 5 di 15 data del 17/11/2021 alle ore 13,40 alle ore 20,30 alle ore 22,30 nella data 18/11/2021 alle ore 10,02 alle ore 11,15 nella data del 20/11/2021 dove in lettera di dimissione si segnala di “rimuovere il drenaggio tra 5 giorni almeno” a firma del Dr. .” ( pag. 17). Per_2
Pertanto, alla luce della practise sanitaria sopra descritta, il collegio peritale ha concluso senza indugio per una gestione disattenta del caso clinico, come tale altamente evocativa di negligenza.
Con particolare riguardo all'accertamento del nesso eziologico tra l'intervento chirurgico dedotto in citazione e l'evento lesivo, i CCTTUU, esclusa l'esistenza di altri fattori causali nell'iter clinico idonei ad interrompere il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento lesivo, hanno condivisibilmente operato una distinzione tra due aspetti: il primo relativo alla perdita del testicolo;
il secondo evento relativo alla sopraggiunta infezione.
Nel dettaglio e richiamando le “Linee Guida Internazionali sull'ernia inguinale, pubblicate nel 2018,” essi hanno chiarito che la perdita del testicolo non possa essere attribuita a una condotta impropria del sanitario, giacchè tale evenienza è ampiamente possibile nella cura della patologia da cui era affetto il paziente, implicante soluzioni di particolare difficoltà ( cfr
All'opposto, hanno però osservato come la sopraggiunta infezione fosse “ correlata alla presenza del drenaggio per un tempo eccessivamente lungo, inoltre “messo a piatto” due giorni dopo l'intervento e lasciato in tal modo per almeno altri 5 giorni (non esiste ulteriore documentazione al riguardo). Nella disamina è dettagliatamente spiegato che le Linee guida di cui alle referenze 1, 2 e 6 e la letteratura di cui alle referenze 7 e 9 individuano che la presenza del drenaggio, la durata della sua permanenza e la presenza di una comunicazione con l'esterno (drenaggio “messo a piatto” dopo essere stato tagliato) sono i fattori condizionanti l'infezione del sito chirurgico. Per cui in relazione a questo aspetto si ritiene la condotta del chirurgo imprudente..( cfr pag. 18)
Le doglianze attoree risultano, quindi, in parte qua acclarate dalle valutazioni e dagli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali, all'esito di adeguati approfondimenti e con motivazione immune da contraddizioni ed esaustiva sul piano del fondamento scientifico (v. sul tema Cass. 17757/2014, Cass. 7041/2013, Cass. 7364/2012, Cass. 5148/2011, Cass. 19661/06, Cass. 14849/04, Cass. 13426/03 e Cass. 15590/01), censurata dal consulente tecnico di parte convenuta con rilievi non condivisibili, peraltro smentiti dagli ausiliari del Giudice.
Circa la dedotta imprevedibilità della perdita del testicolo depongono in senso assolutamente contrario le stesse linee guida richiamate dal collegio peritale, le quali, ben evidenziano come nel 50% dei casi di trattamento di un'ernia permagna e recidiva, fosse concretamente prevedibile il manifestazioni di difficoltà nello scollamento del sacco erniario dal funicolo con conseguente rischio di ledere l'irrorazione ematica al testicolo o addirittura procedere alla sua asportazione.
Vieppiù che ciò che si è accertato essere stata malpractice non è l'intervento chirurgico in sé, come sopra detto ritenuto necessario nel caso che qui occupa, ma la gestione del drenaggio scrotale a cui, secondo la regola “del più probabile che non”, è seguita la insorgenza della infezione;
circostanza tale ultima che per come descritta dagli ausiliari del pagina 6 di 15 giudice non può essere intesa come un ininfluente ed “ incolpevole omissione del referto opertaorio”, ma come negligente condotta che mantenendo il drenaggio per un totale di 7 giorni, di cui gli ultimi 5 in forma “aperta”, alla luce della presenza di una cavità (lo scroto), ha concretamente contribuito all'insorgere del rischio ( peraltro ammesso dagli stessi CTP della convenuta), circa la formazione di un sieroma ed al quale non è seguita alcuna prudenziale copertura antibiotica postoperatoria.
Infezione, tale ultima, che si ritiene conclamata proprio dalla lettura del referto del 8/1/2022 ore 12,20 redatto dal P.S. dell'Ospedale di Perugia che, nel rappresentare ciò che si stava verificando avanti al personale di prima emergenza, la descrive come: “fuoriuscita di materiale purulento dalla sede di precedente drenaggio dello scroto. Si procede a rimozione di garza zaffata, medicazione con H2O e nuovo zaffaggio. Medicazione a piatto.”
Del tutto sfornita di adeguato supporto scientifico fattuale è poi la osservazione condotta dai CCTTPP della convenuta circa la inesistenza di un danno alla fertilità dell'attore argomentata del mancato accertamento di un danno al testicolo controlaterale che suggerisce una preesistente condizione di infertilità rispetto ai fatti di causa.
Come attentamente chiarito dal collegio peritale, come motivazione immune di censure anche solo di ordine logico, si ricorda che “ l'intervento di ernioplastica non ha determinato un danno diretto al testicolo controlaterale;
ma abbiamo spiegato che vi possono essere danni indotti mediati dall'immunità mediante gli anticorpi cosiddetti “ATLA”. Comunque in alternativa alla ipotesi dei CTP di parte resistente relativa alla possibilità che il testicolo controlaterale fosse stato già precedentemente compromesso (ipotesi sulla quale non possiamo esprimere nessuna valutazione documentale), possiamo altrettanto esprimere una seconda ipotesi che l'unico testicolo valido fosse proprio quello danneggiato dall'intervento, per cui entrambe le ipotesi hanno ognuna il 50% di possibilità. Sulla prova dell'infertilità non c'è alcun dubbio, lo testimonia l' dello spermiogramma agli atti. Sulla possibilità di CP_6 procreare all'età di 55 anni si ricorda c al contrario della donna per la quale la procreazione è eccezionale dopo i 50 anni, ha questa possibilità fino all'età avanzata, come testimoniano anche casi di personaggi famosi;
sull'aspetto scientifico la fertilità maschile inizia a ridursi dai 35 anni in poi e la qualità del seme peggiora, in relazione a diversi parametri, ma non si interrompe la formazione di spermatozoi per cui è riconosciuta la possibilità di procreare anche dopo la sesta decade di vita e oltre…” ( cfr pag. 24 CTU).
Tanto chiarito, non può che affermarsi la responsabilità dell'ente convenuto, poiché ai sensi dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale conclusione non è inficiata dai rilievi formulati dalla convenuta;
a tal proposito, si evidenzia che la parte convenuta non ha fornito la prova di aver adottato le cautele prescritte dalle leges artis nell'esecuzione dell'intervento, né ha fornito prova di quanto sostenuto genericamente nella comparsa di costituzione e risposta riguardo alla assenza di negligenza nella esecuzione della prestazione professionale.
Pertanto, la raggiunta prova di una incompleta informazione delle possibili e prevedibili conseguenze infauste derivanti dalla esecuzione dell'intervento de quo, quanto quella dell'errata gestione post operatoria del drenaggio scrotale, depongono in senso univoco pagina 7 di 15 quanto alla sussistenza di un nesso causale tra l'intervento subito ed i postumi, secondo quanto accertato dai C.T.U., e sul quale, la parte convenuta, non ha fornito la prova liberatoria del fatto ovvero che l'evento dannoso si sia verificato nonostante l'adozione e l'osservanza di tutte le cautele previste dai protocolli medici, ossia che è derivato da un evento inevitabile e quindi non prevenibile.
Acclarata la responsabilità della struttura sanitaria, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente e concernenti il danno biologico permanente e temporaneo, la personalizzazione del danno e il ristoro del danno patrimoniale (spese mediche sostenute e spese mediche future).
3)Danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico e danno morale
Traendo l'analisi dall'invocato danno non patrimoniale, si rammenta che nella giurisprudenza di legittimità è principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere (diversamente dal danno patrimoniale) alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872, Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106) volta alla determinazione della “compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che “l'ambiente sociale accetta come... equa” (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), che il giudice deve effettuare con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, in considerazione, in particolare, della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645), al fine di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio lamentato, individuando quali ripercussioni negative - patrimoniali e non patrimoniali - siano dal danno evento conseguite per il danneggiato, e provvedendo al relativo integrale ristoro (così Cass. n. 26300/2021).
Occorre poi precisare che l'invalidità biologica può scaturire tanto da una lesione fisica quanto da una lesione psichica, costituendo l'una e l'altra, da un punto di vista giuridico, un
“danno biologico”.
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
pagina 8 di 15 In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ., n.23778/2014).
4)Determinazione del danno non patrimoniale e patrimoniale
Rileva, quindi, sottolineare che in sede di C.T.U. è stata accertata la menomazione nella sfera psico-fisica del paziente in ragione dell'evento lesivo riconducibile all'operato della struttura sanitaria e che tale lesione, concretandosi nella perdita del testicolo, ha determinato senza dubbio una compromissione degli aspetti dinamico relazionali.
In particolare il collegio peritale, in una motivazione completa e che si fa propria, riconosciuto un periodo di ITP al 50% per almeno 45 gg proprio in relazione all'infezione del sito chirurgico del drenaggio a livello scrotale, individua detti aspetti: “ a) la perdita dell'unico testicolo valido ha determinato azoospermia (vedi esame del liquido seminale del 30/6/2022). Ovviamente tale situazione era imprevedibile e neppure il paziente era a conoscenza che il testicolo controlaterale era già compromesso;
per cui è venuto perdere l'unico testicolo ancora funzionalmente valido;
b) la perdita dell'unico testicolo funzionante ha determinato l'infertilità; inoltre può lentamente verificarsi un ipogonadismo in relazione al quale consegue un deficit androgenico caratterizzato dal peggioramento delle erezioni, dalla riduzione della libido e della forza muscolare, dal possibile sviluppo di obesità e di sindrome metabolica o di diabete mellito, anemia, riduzione della mineralizzazione ossea, comparsa di vampate di calore, cambiamento dell'umore per irritabilità o astenia, sonnolenza, depressione;
c) le conseguenze, brevemente descritte dell'ipogonadismo, non incidono sulla capacità lavorativa specifica, possono casomai avere risvolti negativi sull'attività sessuale danneggiando il benessere di coppia, non incidendo però sugli aspetti dinamico relazionali del tempo libero e di svago;
d) l'ipogonadismo può essere corretto mediante la terapia sostitutiva con testosterone a lungo termine, ma gli effetti di questa terapia, se da un lato alleviano i disturbi dell'ipogonadismo e migliorano la sensazione di benessere fisico e la forza muscolare, dall'altro non sono privi di conseguenze, anche potenzialmente gravi, come l'insorgenza di neoplasie mammarie o pagina 9 di 15 prostatiche. e) Il danno estetico può essere riparato mediante l'inserzione di una protesi testicolare “.
Conclusivamente i postumi permanenti attribuibili alla perdita del testicolo destro attribuibili a responsabilità dei da quantificare come danno puro e non CP_7 differenziale è pari al 9% (nove per cento) di riduzione dell'integrità psico fisica dell'attore.
Quella accertata è pertanto la misura del (suo) danno alla persona eziologicamente collegato all'evento lesivo.
Quanto alla individuazione dei criteri di calcolo del danno non patrimoniale, si osserva che essa deve essere liquidata con riferimento a quanto riportato nell'art. 139 del codice delle assicurazioni.
Infatti, è noto che, ai sensi dell'art. 3 Decreto Legge n. 158/2012 “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” (c.d. Codice delle Assicurazioni Private); analoga previsione è data dall'art. 7 co. 4 Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
Peraltro, anche la terza sezione della Cassazione Civile (cfr. sent. n. 22136/2022, n. 28990/2019, n. 25274/2020) ha rammentato che detta norma, rivolgendosi direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno, prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Trattandosi, dunque, di lesioni micropermanenti (sino a 9 punti percentuali) i parametri sono quelli previsti dall'art. 139 D. Lgs. 209/05, come peraltro richiesto in subordine dalla difesa della convenuta.
Orbene, il danno biologico per i postumi permanenti (pari alla misura del 9%, quale range concreto tra le percentuali del 3% e11 % indicate dai C.T.U.) effettivamente subiti dall'attore(all'epoca dei fatti cinquantaduenne) ammonta a € 22.690, 81 calcolato nella misura che segue e già attualizzato.
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
pagina 10 di 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 15.754,48
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.264,05
Totale danno biologico temporaneo € 1.264,05
Danno morale (33,33%) € 5.672,28
TOTALE GENERALE: € 22.690,81
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
In ordine alla richiesta personalizzazione del danno, va richiamato quanto di recente affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7513/2018 secondo la quale una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: i) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; ii) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale: la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Ebbene, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dalla predetta alternativa: o è una conseguenza
“normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”; così già Cass. n. 17219/2014). pagina 11 di 15 Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico- relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).
Orbene, nella specie non risultano allegate né provate ( o provabili con la prova per testi articolata nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) le sopra descritte conseguenze dannose dinamico- relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato” e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive;
il ricorrente, a sostegno della pretesa personalizzazione, ha addotto l'avvenuto danno di perdita degli spermatozoi già liquidabile nella voce unitaria del danno biologico in quanto da non considerarsi come circostanze peculiari rispetto l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire).
Per tale motivo, con riferimento alle predette circostanze (ed in particolare alla possibilità di perdita di procreare in un uomo affetto da quella patologia) nessun aumento può essere richiesto.
D'altro canto, diversamente operando, si concretizzerebbe il rischio di incorrere in duplicazioni risarcendo due volte lo stesso pregiudizio (duplicazione per moltiplicazione) o liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (duplicazione per personalizzazione).
Diversamente ed a titolo di danno patrimoniale debbono essere riconosciute le spese mediche sostenute dall'attore che il collegio peritale ha ritenuto congrue e pertinenti nella misura di Euro 2452,62.
Conclusivamente il danno non patrimoniale e patrimoniale liquidabile ammonta ad € 25.143,43
5)Omesso e/o invalido consenso informato.
pagina 12 di 15 Con riguardo al risarcimento del danno derivante dalla mancata acquisizione di un consenso informato, parte attrice ha lamentato l'inadeguatezza e/o mancanza del consenso informato prestato e l'inadempimento contrattuale consistente nell'esito “infausto” dell'intervento chirurgico, sussistendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute. Sotto tale profilo, in punto di diritto, è appena il caso di rilevare che il consenso informato trae origine dai principi sanciti dagli articoli 2, 13 e 32 della nostra Carta Costituzionale e da altre norme internazionali quali la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (anche nota come Carta di Nizza).
Oggi, è espressamente sancito e disciplinato, nel nostro ordinamento nazionale, dall'articolo
1 della Legge n. 219/2017, che recita: “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli
2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
La successiva giurisprudenza (tra cui si segnala Cassazione civile, 11 novembre 2019, n.28985, sez. III) ha maggiormente delineato i contorni dell'istituto, spiegando che la mancanza di consenso informato può dar luogo ad un duplice danno: un pregiudizio alla salute quando il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento, rivelatosi poi dannoso per la sua integrità fisica;
un pregiudizio al diritto all'autodeterminazione se, a causa della mancata informazione, il paziente ha subito dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, diversi ed ulteriori rispetto alla lesione del diritto alla salute (per esempio, un periodo di riabilitazione non previsto, oppure lo stravolgimento dei propri impegni professionali, oppure, ancora, la violazione della propria sfera religiosa).
Pertanto, la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, “quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti)”; b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che “a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
Inoltre, in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass. Civ., n.23328/2019). pagina 13 di 15 Tuttavia, la Suprema Corte ha anche statuito che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (Cass. Civ., n.19199/2018).
Inoltre, le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione (Cass. Civ., n.28985/2019; Cass. Civ. n.24471/2020).
Sotto tale profilo i c.t.u. hanno accertato la mancanza di un valido consenso informato somministrato e redatto il 15/11/2021 dalla Dr.ssa nel quale venivano genericamente precisati i rischi connessi e le complicanze, ma senza elencarne alcuna di esse ed in particolare il rischio di perdita del testicolo per patologia analoga ( cfr doc. 13 parte attrice)
Ciò premesso, se è vero nel caso in esame il modulo del consenso informato non indicasse specificamente fra i rischi quello di perdita del testicolo è altrettanto vero che l'attore non ha nemmeno per presunzioni dimostrato o allegato che, ove gli fosse stato rappresentato detto rischio egli avrebbe rifiutato l'intervento.
Conseguentemente tale posta risarcitoria, peraltro solo genericamente dedotta in citazione non può trovare riconoscimento alcuno, essendo sfornita di adeguate allegazioni fattuali e probatorie.
6. sulle spese di lite
Stante la soccombenza prevalente, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa ( criterio del decisum scaglione da 5.201,00 a 26.000), ai sensi del DM 55/14, per come modificato dal DM, 147/22, secondo valori non superiori a quelli pagina 14 di 15 medi, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel relativo decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente:
Accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento nei limiti di quanto indicato in parte motiva
NA
l al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 25.143,43, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia sino al giorno del pagamento;
Rigetta nel resto.
NA parte convenuta alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida nella somma di € 4.000,00 a titolo di compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge ed a spese generali forfetarie pari al 15%, nonchè € 545,00 per esborsi, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Francesco Cherubini dichiaratosi anticipatario.
Pone definitivamente a carico della parte convenuta il compenso liquidato ai C.T.U.
Siena, 24 dicembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in Arezzo, ma Parte_1 C.F._1 in Via resso lo Studio dell'Avvocato Francesco Cherubini (C.F.: ), il quale dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_2 comunicazioni relative al ro di telefax 0575.28144 oppure all'indirizzo di posta elettronica Email_1
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, Prof.
[...]
( con sede legale in Siena - Strade delle Controparte_2 C.F._3
14, rappresentata e difesa, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 18 aprile 2024 e da procura allegata al presente atto, dall'Avv. Nicoletta Silipo ( - pec: e dall'Avv. Filippo C.F._4 Email_2
, anche C.F._5 Email_3 disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda medesima in Siena, Strada delle Scotte n. 14 (fax 0577/585221) CONVENUTO
Oggetto: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti:
Parte Attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis, accertato il nesso causale tra l'intervento chirurgico a cui l'attore si è sottoposto durante il suo ricovero presso l Controparte_1
pagina 1 di 15 dal 9 novembre 2021 al 18 novembre 2021 e le lesioni personali al medesimo Controparte_1 derivatene, condanni l'azienda convenuta al risarcimento di ogni e qualsiasi danno ad esso ricollegabili quantificato in Euro 50.000,00= o il più o il meno che risulterà di giustizia, oltre alle spese mediche sinora sostenute”.
Parte Convenuta: “"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena in accoglimento delle motivazioni di cui sopra, respingere le domande formulate nell'interesse del sig. . Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È omesso il dettagliato svolgimento del processo in ossequio al principio indicato nell'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti Parte_1 alla intestata Curia l l fine di sentirla condannare, Controparte_1 previo accertamento della di lei responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'intervento di ernioplastica cui fu sottoposto. rappresentava che nel maggio 2021, ebbe a rivolgersi all'Ospedale di Siena Parte_1 per la cura di un' ernia inguinale.
All'esito della visita specialistica si riteneva utile un “intervento chirurgico di ernioplastica inguinale bilaterale con protesi vls” (all. 2 parte attrice)
Le condizioni di salute dell'esponente suggerivano ai medici il ricovero per l'urgente esecuzione dell'intervento entro 60 giorni dalla suddetta visita specialistica, ma nelle more, lo portarono in data 23 luglio 2021 ad accedere al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Perugia che rilasciava il seguente referto: “ernia inguino-scrotale destra irriducibile da ieri, alvo aperto, già sottoposta un anno fa a posizionamento di rete, recidiva. In attesa di intervento presso altro nosocomio” (all. 3 parte attrice).
Nell'agosto 2021 la situazione si aggravava ulteriormente, tanto da indurre l'attore a ricontattare l'azienda ospedaliera al fine di sollecitare la propria pre-ospedalizzazione.
Il 9 novembre 2021 quest'ultimo accedeva ancora all'azienda ospedaliera di Siena ove erano accertati “dolori addominali, alvo chiuso a feci e gas” (all. 4).
Dopo aver effettuato esami radiografico ed ecografico, il era sottoposto ad ulteriore Pt_1 visita specialistica che suggeriva il ricovero in chirurgia za con diagnosi “occlusione intestinale in ernia inguino scrotale dx permagna non riducibile” (all. 5).
A sei giorni dal ricovero era prestato dall'attore il consenso all'intervento preventivato,
“benchè fosse stata tanto esplicitamente quanto inspiegabilmente rifiutata la esecuzione di un esame TC (all. 6).
Veniva quindi sottoposto ad intervento chirurgico, nel corso del quale era posizionato un drenaggio post-operatorio che causava sin da subito un gemizio di sangue.
Di tale posizionamento non v'è però menzione alcuna nella cartella clinica (all. 7). pagina 2 di 15 Il 18 novembre 2021 l'attore veniva dimesso con l'indicazione delle prescrizioni da seguire (all. 8).
Il sito del drenaggio si infettava ed iniziava a fuoriuscire un liquido sieroso maleodorante che, nonostante i ripetuti successivi accessi presso l'azienda ospedaliera per le medicazioni, fu suggerito di curare unicamente con terapia antibiotica.
Non riuscendo a risolvere la situazione in data 8.1.2022 il paziente si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Perugia, ove il personale sanitario, rimuoveva una garza zaffata dalla pregressa sede del drenaggio dello scroto (all. 9 fasc. attore), inavvertitamente non asportata al termine dell'intervento effettuato presso la struttura ospedaliera senese.
Il 20 aprile 2022 il Signor si sottoponeva a visita urologica che rilevava la Parte_1 scomparsa del didimo destro (all. 10 fasc. attore).
La risonanza magnetica a cui l'attore si sottopose il 3 maggio 2022 confermava la perdita del testicolo destro (all. 11 fasc. attore).
Dalle successive analisi specialistiche del 30 giugno 2022 era evidenziata la totale assenza di spermatozoi (all. 12 fasc. attore).
Deducendo come le succitate conseguenze negative direttamente correlate all'intervento chirurgico a cui l'attore si era sottoposto non fossero state in alcun modo palesate in sede di acquisizione del consenso informato (all. 13 fasc. attoreo) conveniva in giudizio l
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis, accertato il nesso causale tra l'intervento chirurgico a cui l'attore si è sottoposto durante il suo ricovero presso l dal 9 Controparte_1 novembre 2021 al 18 novembre 2021 e le lesioni personali al medesimo derivatene, condanni l'azienda convenuta al risarcimento di ogni e qualsiasi danno ad esso ricollegabili quantificato in Euro 50.000,00= o il più o il meno che risulterà di giustizia, oltre alle spese mediche sinora sostenute” (all. 18).
Si costituiva l' , la quale contestava la domanda Controparte_3 avanzata nell'an e nel quantum, ritenendo il corretto operato dei sanitari coinvolti.
Sicchè, chiedeva il rigetto della domanda avanzata.
La controversia è stata istruita documentalmente e attraverso la CTU medico legale.
All'esito la stessa veniva rinviata alla udienza del 24.11.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
Sulla scorta dell'avvenuta discussione, la giudicante onoraria, riservava nel maggior termine di giorni 30 la pronunzia della sentenza.
***
La causa è procedibile avendo parte attrice assolto al proprio onere di preventivo esperimento, seppur con esito negativo, del tentativo di media conciliazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs 28/10 e succ. OD ( cfr allegato 17 fasc. attore).
1) Inquadramento normativo e giuridico.
pagina 3 di 15 In punto di diritto, deve evidenziarsi che la responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c., con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale;
nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale, viene individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, che avviene al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere;
il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica ( cfr Cass. SSUU sent. n. 577/2008: "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058)”) ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria con l'entrata in vigore della L n. 24/2017.
Inoltre, giova ribadire che in presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi.
A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria, comunque, si avvalga dell'opera di un medico.
Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (Cass. Civ., n.8826/2007).
Coniugati i principi di diritto sopra evidenziati, non è oggetto di contestazione e risulta dagli atti di causa, che è stato ricoverato presso la predetta struttura sanitaria e Parte_1 sottoposto all'int to in data 16/11/2021 sussistendo, quindi, un rapporto contrattuale come sopra specificato.
Con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, deve osservarsi, secondo uniforme e recente giurisprudenza di legittimità, che, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di pagina 4 di 15 responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass. Civ., n.10050/2022; Cass. Civ., 26907/2020).
2)Malpractise sanitaria.
Occorre dunque esaminare gli esiti della CTU.
A seguito degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata, i CCTTUU hanno posto in evidenza che l'intervento di ernioplastica cui fu sottoposto il fosse indicato Pt_1 per la sintomatologia dolorosa e subocclusiva da questi presentata persisteva da almeno 5 mesi, in modo documentato almeno dal 9/5/2021 al 5/11/2021; sintomatologia per la quale, peraltro, aveva effettuato una prima visita chirurgica il 9/5/2021 presso l' ed un successivo accesso al P.S. dell Controparte_4 [...]
a il 23/7/2021 e un definitivo access Controparte_5 dell' il 9/11/2021 poi esitato in ricovero. Controparte_4
L'intervento, conclude il collegio peritale, era necessitato proprio dalle condizioni in cui versava il paziente e per il quale furono seguiti gli opportuni accertamenti come previsti dalle linee guida Europee edizione 2018 e Italiane edizione 2019 riportate alle referenze 1 e 2”, ma da considerarsi di difficile esecuzione “,trattandosi di ernia inguinoscrotale permagna e recidiva e, per i fattori esposti nella breve disamina, a maggior rischio di complicanze sia generali che locali.”
Tuttavia, censurava, l'acquisizione del consenso chirurgico a tale intervento che non può definirsi “informato” mancando la descrizione delle finalità, i rischi e le complicanze dell'atto operatorio che si voleva eseguire.
In particolare gli ausiliari hanno posto in chiara evidenza come dalla valutazione documentale emergessero plurimi elementi di criticità: a) nel consenso informato, somministrato e redatto il 15/11/2021 dalla Dr.ssa venivano genericamente precisati i rischi connessi e le complicanze, ma senza elencarne alcuna di esse;
in relazione a questo punto si precisa che la letteratura indicava esattamente che il rischio di perdita del testicolo per patologia analoga (vedi disamina effettuata) era di circa il 50% per cui un richiamo documentale sottoscritto dal sanitario e dal paziente, se non nel consenso, almeno nella cartella clinica, sarebbe stato opportuno;
… b) nel referto operatorio a firma del primo chirurgo Dr non c'è traccia di una motivazione che abbia causato la perdita del testicolo per Per_2 cui l'unica alternat le, dal momento che non è registrata l'asportazione del testicolo, è da imputare a un danno vascolare ischemico che abbia determinato la successiva atrofia del testicolo, poi evidenziata dall'eco del 20/4/2022 e dalla risonanza magnetica del 3/5/2022, esame quest'ultimo il cui referto cita testualmente: ”…testicolo destro scarsamente riconoscibile” per cui sembra avvalorata l'ipotesi di una atrofia ischemica del testicolo e non l'asportazione di quest'ultimo; …ancora..c) nel referto operatorio non c'è traccia di aver inserito un drenaggio durante l'intervento, drenaggio la cui presenza è invece comprovata più volte dal diario clinico nella data del 16/11/2021 alle ore 10,26 alle ore 12,32 alle ore 19,25 nella pagina 5 di 15 data del 17/11/2021 alle ore 13,40 alle ore 20,30 alle ore 22,30 nella data 18/11/2021 alle ore 10,02 alle ore 11,15 nella data del 20/11/2021 dove in lettera di dimissione si segnala di “rimuovere il drenaggio tra 5 giorni almeno” a firma del Dr. .” ( pag. 17). Per_2
Pertanto, alla luce della practise sanitaria sopra descritta, il collegio peritale ha concluso senza indugio per una gestione disattenta del caso clinico, come tale altamente evocativa di negligenza.
Con particolare riguardo all'accertamento del nesso eziologico tra l'intervento chirurgico dedotto in citazione e l'evento lesivo, i CCTTUU, esclusa l'esistenza di altri fattori causali nell'iter clinico idonei ad interrompere il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento lesivo, hanno condivisibilmente operato una distinzione tra due aspetti: il primo relativo alla perdita del testicolo;
il secondo evento relativo alla sopraggiunta infezione.
Nel dettaglio e richiamando le “Linee Guida Internazionali sull'ernia inguinale, pubblicate nel 2018,” essi hanno chiarito che la perdita del testicolo non possa essere attribuita a una condotta impropria del sanitario, giacchè tale evenienza è ampiamente possibile nella cura della patologia da cui era affetto il paziente, implicante soluzioni di particolare difficoltà ( cfr
All'opposto, hanno però osservato come la sopraggiunta infezione fosse “ correlata alla presenza del drenaggio per un tempo eccessivamente lungo, inoltre “messo a piatto” due giorni dopo l'intervento e lasciato in tal modo per almeno altri 5 giorni (non esiste ulteriore documentazione al riguardo). Nella disamina è dettagliatamente spiegato che le Linee guida di cui alle referenze 1, 2 e 6 e la letteratura di cui alle referenze 7 e 9 individuano che la presenza del drenaggio, la durata della sua permanenza e la presenza di una comunicazione con l'esterno (drenaggio “messo a piatto” dopo essere stato tagliato) sono i fattori condizionanti l'infezione del sito chirurgico. Per cui in relazione a questo aspetto si ritiene la condotta del chirurgo imprudente..( cfr pag. 18)
Le doglianze attoree risultano, quindi, in parte qua acclarate dalle valutazioni e dagli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali, all'esito di adeguati approfondimenti e con motivazione immune da contraddizioni ed esaustiva sul piano del fondamento scientifico (v. sul tema Cass. 17757/2014, Cass. 7041/2013, Cass. 7364/2012, Cass. 5148/2011, Cass. 19661/06, Cass. 14849/04, Cass. 13426/03 e Cass. 15590/01), censurata dal consulente tecnico di parte convenuta con rilievi non condivisibili, peraltro smentiti dagli ausiliari del Giudice.
Circa la dedotta imprevedibilità della perdita del testicolo depongono in senso assolutamente contrario le stesse linee guida richiamate dal collegio peritale, le quali, ben evidenziano come nel 50% dei casi di trattamento di un'ernia permagna e recidiva, fosse concretamente prevedibile il manifestazioni di difficoltà nello scollamento del sacco erniario dal funicolo con conseguente rischio di ledere l'irrorazione ematica al testicolo o addirittura procedere alla sua asportazione.
Vieppiù che ciò che si è accertato essere stata malpractice non è l'intervento chirurgico in sé, come sopra detto ritenuto necessario nel caso che qui occupa, ma la gestione del drenaggio scrotale a cui, secondo la regola “del più probabile che non”, è seguita la insorgenza della infezione;
circostanza tale ultima che per come descritta dagli ausiliari del pagina 6 di 15 giudice non può essere intesa come un ininfluente ed “ incolpevole omissione del referto opertaorio”, ma come negligente condotta che mantenendo il drenaggio per un totale di 7 giorni, di cui gli ultimi 5 in forma “aperta”, alla luce della presenza di una cavità (lo scroto), ha concretamente contribuito all'insorgere del rischio ( peraltro ammesso dagli stessi CTP della convenuta), circa la formazione di un sieroma ed al quale non è seguita alcuna prudenziale copertura antibiotica postoperatoria.
Infezione, tale ultima, che si ritiene conclamata proprio dalla lettura del referto del 8/1/2022 ore 12,20 redatto dal P.S. dell'Ospedale di Perugia che, nel rappresentare ciò che si stava verificando avanti al personale di prima emergenza, la descrive come: “fuoriuscita di materiale purulento dalla sede di precedente drenaggio dello scroto. Si procede a rimozione di garza zaffata, medicazione con H2O e nuovo zaffaggio. Medicazione a piatto.”
Del tutto sfornita di adeguato supporto scientifico fattuale è poi la osservazione condotta dai CCTTPP della convenuta circa la inesistenza di un danno alla fertilità dell'attore argomentata del mancato accertamento di un danno al testicolo controlaterale che suggerisce una preesistente condizione di infertilità rispetto ai fatti di causa.
Come attentamente chiarito dal collegio peritale, come motivazione immune di censure anche solo di ordine logico, si ricorda che “ l'intervento di ernioplastica non ha determinato un danno diretto al testicolo controlaterale;
ma abbiamo spiegato che vi possono essere danni indotti mediati dall'immunità mediante gli anticorpi cosiddetti “ATLA”. Comunque in alternativa alla ipotesi dei CTP di parte resistente relativa alla possibilità che il testicolo controlaterale fosse stato già precedentemente compromesso (ipotesi sulla quale non possiamo esprimere nessuna valutazione documentale), possiamo altrettanto esprimere una seconda ipotesi che l'unico testicolo valido fosse proprio quello danneggiato dall'intervento, per cui entrambe le ipotesi hanno ognuna il 50% di possibilità. Sulla prova dell'infertilità non c'è alcun dubbio, lo testimonia l' dello spermiogramma agli atti. Sulla possibilità di CP_6 procreare all'età di 55 anni si ricorda c al contrario della donna per la quale la procreazione è eccezionale dopo i 50 anni, ha questa possibilità fino all'età avanzata, come testimoniano anche casi di personaggi famosi;
sull'aspetto scientifico la fertilità maschile inizia a ridursi dai 35 anni in poi e la qualità del seme peggiora, in relazione a diversi parametri, ma non si interrompe la formazione di spermatozoi per cui è riconosciuta la possibilità di procreare anche dopo la sesta decade di vita e oltre…” ( cfr pag. 24 CTU).
Tanto chiarito, non può che affermarsi la responsabilità dell'ente convenuto, poiché ai sensi dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale conclusione non è inficiata dai rilievi formulati dalla convenuta;
a tal proposito, si evidenzia che la parte convenuta non ha fornito la prova di aver adottato le cautele prescritte dalle leges artis nell'esecuzione dell'intervento, né ha fornito prova di quanto sostenuto genericamente nella comparsa di costituzione e risposta riguardo alla assenza di negligenza nella esecuzione della prestazione professionale.
Pertanto, la raggiunta prova di una incompleta informazione delle possibili e prevedibili conseguenze infauste derivanti dalla esecuzione dell'intervento de quo, quanto quella dell'errata gestione post operatoria del drenaggio scrotale, depongono in senso univoco pagina 7 di 15 quanto alla sussistenza di un nesso causale tra l'intervento subito ed i postumi, secondo quanto accertato dai C.T.U., e sul quale, la parte convenuta, non ha fornito la prova liberatoria del fatto ovvero che l'evento dannoso si sia verificato nonostante l'adozione e l'osservanza di tutte le cautele previste dai protocolli medici, ossia che è derivato da un evento inevitabile e quindi non prevenibile.
Acclarata la responsabilità della struttura sanitaria, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente e concernenti il danno biologico permanente e temporaneo, la personalizzazione del danno e il ristoro del danno patrimoniale (spese mediche sostenute e spese mediche future).
3)Danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico e danno morale
Traendo l'analisi dall'invocato danno non patrimoniale, si rammenta che nella giurisprudenza di legittimità è principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere (diversamente dal danno patrimoniale) alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872, Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106) volta alla determinazione della “compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che “l'ambiente sociale accetta come... equa” (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), che il giudice deve effettuare con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, in considerazione, in particolare, della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645), al fine di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio lamentato, individuando quali ripercussioni negative - patrimoniali e non patrimoniali - siano dal danno evento conseguite per il danneggiato, e provvedendo al relativo integrale ristoro (così Cass. n. 26300/2021).
Occorre poi precisare che l'invalidità biologica può scaturire tanto da una lesione fisica quanto da una lesione psichica, costituendo l'una e l'altra, da un punto di vista giuridico, un
“danno biologico”.
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
pagina 8 di 15 In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ., n.23778/2014).
4)Determinazione del danno non patrimoniale e patrimoniale
Rileva, quindi, sottolineare che in sede di C.T.U. è stata accertata la menomazione nella sfera psico-fisica del paziente in ragione dell'evento lesivo riconducibile all'operato della struttura sanitaria e che tale lesione, concretandosi nella perdita del testicolo, ha determinato senza dubbio una compromissione degli aspetti dinamico relazionali.
In particolare il collegio peritale, in una motivazione completa e che si fa propria, riconosciuto un periodo di ITP al 50% per almeno 45 gg proprio in relazione all'infezione del sito chirurgico del drenaggio a livello scrotale, individua detti aspetti: “ a) la perdita dell'unico testicolo valido ha determinato azoospermia (vedi esame del liquido seminale del 30/6/2022). Ovviamente tale situazione era imprevedibile e neppure il paziente era a conoscenza che il testicolo controlaterale era già compromesso;
per cui è venuto perdere l'unico testicolo ancora funzionalmente valido;
b) la perdita dell'unico testicolo funzionante ha determinato l'infertilità; inoltre può lentamente verificarsi un ipogonadismo in relazione al quale consegue un deficit androgenico caratterizzato dal peggioramento delle erezioni, dalla riduzione della libido e della forza muscolare, dal possibile sviluppo di obesità e di sindrome metabolica o di diabete mellito, anemia, riduzione della mineralizzazione ossea, comparsa di vampate di calore, cambiamento dell'umore per irritabilità o astenia, sonnolenza, depressione;
c) le conseguenze, brevemente descritte dell'ipogonadismo, non incidono sulla capacità lavorativa specifica, possono casomai avere risvolti negativi sull'attività sessuale danneggiando il benessere di coppia, non incidendo però sugli aspetti dinamico relazionali del tempo libero e di svago;
d) l'ipogonadismo può essere corretto mediante la terapia sostitutiva con testosterone a lungo termine, ma gli effetti di questa terapia, se da un lato alleviano i disturbi dell'ipogonadismo e migliorano la sensazione di benessere fisico e la forza muscolare, dall'altro non sono privi di conseguenze, anche potenzialmente gravi, come l'insorgenza di neoplasie mammarie o pagina 9 di 15 prostatiche. e) Il danno estetico può essere riparato mediante l'inserzione di una protesi testicolare “.
Conclusivamente i postumi permanenti attribuibili alla perdita del testicolo destro attribuibili a responsabilità dei da quantificare come danno puro e non CP_7 differenziale è pari al 9% (nove per cento) di riduzione dell'integrità psico fisica dell'attore.
Quella accertata è pertanto la misura del (suo) danno alla persona eziologicamente collegato all'evento lesivo.
Quanto alla individuazione dei criteri di calcolo del danno non patrimoniale, si osserva che essa deve essere liquidata con riferimento a quanto riportato nell'art. 139 del codice delle assicurazioni.
Infatti, è noto che, ai sensi dell'art. 3 Decreto Legge n. 158/2012 “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” (c.d. Codice delle Assicurazioni Private); analoga previsione è data dall'art. 7 co. 4 Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
Peraltro, anche la terza sezione della Cassazione Civile (cfr. sent. n. 22136/2022, n. 28990/2019, n. 25274/2020) ha rammentato che detta norma, rivolgendosi direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno, prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Trattandosi, dunque, di lesioni micropermanenti (sino a 9 punti percentuali) i parametri sono quelli previsti dall'art. 139 D. Lgs. 209/05, come peraltro richiesto in subordine dalla difesa della convenuta.
Orbene, il danno biologico per i postumi permanenti (pari alla misura del 9%, quale range concreto tra le percentuali del 3% e11 % indicate dai C.T.U.) effettivamente subiti dall'attore(all'epoca dei fatti cinquantaduenne) ammonta a € 22.690, 81 calcolato nella misura che segue e già attualizzato.
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
pagina 10 di 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 15.754,48
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.264,05
Totale danno biologico temporaneo € 1.264,05
Danno morale (33,33%) € 5.672,28
TOTALE GENERALE: € 22.690,81
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
In ordine alla richiesta personalizzazione del danno, va richiamato quanto di recente affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7513/2018 secondo la quale una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: i) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; ii) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale: la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Ebbene, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dalla predetta alternativa: o è una conseguenza
“normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”; così già Cass. n. 17219/2014). pagina 11 di 15 Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico- relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).
Orbene, nella specie non risultano allegate né provate ( o provabili con la prova per testi articolata nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) le sopra descritte conseguenze dannose dinamico- relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato” e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive;
il ricorrente, a sostegno della pretesa personalizzazione, ha addotto l'avvenuto danno di perdita degli spermatozoi già liquidabile nella voce unitaria del danno biologico in quanto da non considerarsi come circostanze peculiari rispetto l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire).
Per tale motivo, con riferimento alle predette circostanze (ed in particolare alla possibilità di perdita di procreare in un uomo affetto da quella patologia) nessun aumento può essere richiesto.
D'altro canto, diversamente operando, si concretizzerebbe il rischio di incorrere in duplicazioni risarcendo due volte lo stesso pregiudizio (duplicazione per moltiplicazione) o liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (duplicazione per personalizzazione).
Diversamente ed a titolo di danno patrimoniale debbono essere riconosciute le spese mediche sostenute dall'attore che il collegio peritale ha ritenuto congrue e pertinenti nella misura di Euro 2452,62.
Conclusivamente il danno non patrimoniale e patrimoniale liquidabile ammonta ad € 25.143,43
5)Omesso e/o invalido consenso informato.
pagina 12 di 15 Con riguardo al risarcimento del danno derivante dalla mancata acquisizione di un consenso informato, parte attrice ha lamentato l'inadeguatezza e/o mancanza del consenso informato prestato e l'inadempimento contrattuale consistente nell'esito “infausto” dell'intervento chirurgico, sussistendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute. Sotto tale profilo, in punto di diritto, è appena il caso di rilevare che il consenso informato trae origine dai principi sanciti dagli articoli 2, 13 e 32 della nostra Carta Costituzionale e da altre norme internazionali quali la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (anche nota come Carta di Nizza).
Oggi, è espressamente sancito e disciplinato, nel nostro ordinamento nazionale, dall'articolo
1 della Legge n. 219/2017, che recita: “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli
2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
La successiva giurisprudenza (tra cui si segnala Cassazione civile, 11 novembre 2019, n.28985, sez. III) ha maggiormente delineato i contorni dell'istituto, spiegando che la mancanza di consenso informato può dar luogo ad un duplice danno: un pregiudizio alla salute quando il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento, rivelatosi poi dannoso per la sua integrità fisica;
un pregiudizio al diritto all'autodeterminazione se, a causa della mancata informazione, il paziente ha subito dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, diversi ed ulteriori rispetto alla lesione del diritto alla salute (per esempio, un periodo di riabilitazione non previsto, oppure lo stravolgimento dei propri impegni professionali, oppure, ancora, la violazione della propria sfera religiosa).
Pertanto, la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, “quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti)”; b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che “a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
Inoltre, in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass. Civ., n.23328/2019). pagina 13 di 15 Tuttavia, la Suprema Corte ha anche statuito che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (Cass. Civ., n.19199/2018).
Inoltre, le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione (Cass. Civ., n.28985/2019; Cass. Civ. n.24471/2020).
Sotto tale profilo i c.t.u. hanno accertato la mancanza di un valido consenso informato somministrato e redatto il 15/11/2021 dalla Dr.ssa nel quale venivano genericamente precisati i rischi connessi e le complicanze, ma senza elencarne alcuna di esse ed in particolare il rischio di perdita del testicolo per patologia analoga ( cfr doc. 13 parte attrice)
Ciò premesso, se è vero nel caso in esame il modulo del consenso informato non indicasse specificamente fra i rischi quello di perdita del testicolo è altrettanto vero che l'attore non ha nemmeno per presunzioni dimostrato o allegato che, ove gli fosse stato rappresentato detto rischio egli avrebbe rifiutato l'intervento.
Conseguentemente tale posta risarcitoria, peraltro solo genericamente dedotta in citazione non può trovare riconoscimento alcuno, essendo sfornita di adeguate allegazioni fattuali e probatorie.
6. sulle spese di lite
Stante la soccombenza prevalente, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa ( criterio del decisum scaglione da 5.201,00 a 26.000), ai sensi del DM 55/14, per come modificato dal DM, 147/22, secondo valori non superiori a quelli pagina 14 di 15 medi, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel relativo decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente:
Accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento nei limiti di quanto indicato in parte motiva
NA
l al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 25.143,43, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia sino al giorno del pagamento;
Rigetta nel resto.
NA parte convenuta alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida nella somma di € 4.000,00 a titolo di compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge ed a spese generali forfetarie pari al 15%, nonchè € 545,00 per esborsi, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Francesco Cherubini dichiaratosi anticipatario.
Pone definitivamente a carico della parte convenuta il compenso liquidato ai C.T.U.
Siena, 24 dicembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 15 di 15