Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 475/2023
tra corrente in Alessandria Via Parte_1
Mario Maggioli n. 105, in persona del titolare e legale rappresentante P. IVA Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in Alessandria Corso F. P.IVA_1 C.F._1 Cavallotti n. 70 presso lo Studio dell'Avv. Carlo Traverso (Cod. Fisc. , fax n. C.F._2
0131/261494 PEC Email_1
ATTORE
e nato a [...] il [...], residente in ON (AT) Regione Fossello, Controparte_1 n. 5, c.f. , con l'avv. Silvia M. Camiciotti (c.f. - pec. C.F._3 CodiceFiscale_4
fax 0144-316693) e con domicilio in Acqui Terme, Email_2
Piazza SA Guido, n. 19
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 14,30 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi: al seguente link in videocollegamento https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_ODhhODNjZjYtZWQzYi00OTg1LWIzNTItZjQwNWEzNjNlMjE0%40thread.v2/0?c
[...]
Email_3
Per l'attore l'avv. Traverso Per il convenuto, presente anche personalmente, l'avv. Camiciotti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale. In particolare, l'avv. Traverso evidenzia di non aver rinvenuto alcun video in cui risulta l'uso del martello da parte del convenuto. Precisa che il convenuto ha utilizzato il proprio martello demolitore. L'avv. Camiciotti evidenzia come l'attore abbia già ridotto nelle conclusioni 1/3 della somma richiesta. Inoltre, evidenzia che il convenuto ha utilizzato il proprio martello e le proprie carriole.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 18,28.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 475/2023 promossa da:
SA individuale VERDE corrente in Alessandria Via Parte_1
Mario Maggioli n. 105, in persona del titolare e legale rappresentante P. IVA Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in Alessandria Corso F. P.IVA_1 C.F._1 Cavallotti n. 70 presso lo Studio dell'Avv. Carlo Traverso (Cod. Fisc. , fax n. C.F._2 0131/261494 PEC Email_1
ATTORE contro nato a [...] il [...], residente in ON (AT) Regione Fossello, Controparte_1 n. 5, c.f. , con l'avv. Silvia M. Camiciotti (c.f. - pec. C.F._3 CodiceFiscale_4
fax 0144-316693) e con domicilio in Acqui Terme, Email_2
Piazza SA Guido, n. 19
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore: Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Piaccia al Giudice Ill.mo
Previa, ove occorra, ammissione dei capitoli prova per interrogatorio formale del SI Controparte_1 dedotti in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ai capitoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 Preso atto della rinuncia del SI
al proseguimento della causa in oggetto in riferimento alle domande dallo stesso Controparte_1 proposte, rinuncia che, ove occorra, l' ha accettato;
Parte_1
e comunque, in subordine, respinta la domanda proposta dal SI siccome infondata in fatto ed in CP_1 diritto.
Dichiarare tenuto e condannare il SI , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 in ON (AT) Regione Fossello n. 5 Cod. Fisc. , al pagamento, a favore CodiceFiscale_5 dell'SA , dell'importo di € 22.177,75= o altro importo Parte_1 meglio ritenuto dal Giudice Ill.mo o meglio risultante in corso di causa, per l'esecuzione dei lavori di progettazione e realizzazione dello scavo del biolago ed attività connesse ed accessorie e per i lavori extra contratto relativi all'impianto di irrigazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. a partire dal momento della proposizione della domanda giudiziale, dalla maturazione al saldo.
pagina 2 di 15 Dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e/o l'inaccoglibilità della domanda riconvenzionale di controparte, avendo il SI rinunciato ad ogni pretesa nei confronti di;
in CP_1 Parte_1 subordine, respingere tale domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Porre integralmente a carico del SI le somme liquidate a titolo di compenso al Controparte_1 C.T.U. (e disporre quindi la rifusione degli importi pro quota corrisposti dall'SA individuale
[...]
al C.T.U. Dott. oltre interessi di legge), oltre le somme per l'attività Pt_1 Persona_1 svolta dal C.T. di parte Geom. in importo pari ad € 924,80= (come da nota pro forma che Persona_2 si allega) oltre interessi di legge.
Con il favore delle spese e del compenso professionale.
Per il convenuto:
Contrariis rejectis;
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, IN VIA PRINCIPALE
Respingere perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa la domanda proposta dalla , corrente in Alessandria, nei Parte_2 confronti del sig. ; Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di alle Parte_1 obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del sig. e di cui al preventivo dalla stessa Controparte_1 redatto in data 9.9.2021 e per l'effetto condannarla alla restituzione al medesimo sig. Controparte_1 della somma da questi anticipata e corrisposta per il lavoro non eseguito di eu 2.086,00, ovverosia la somma portata dalla fattura n. 31 del 24.11.2021 detratta la somma di eu 230,00 riconosciuta come dovuta da parte del sig. , o di quell'altra diversamente risultante in corso di causa, con gli interessi ex art. CP_1
1284 c.c.;
IN SUBORDINE
Nella denegata ipotesi che il sig. venisse ritenuto debitore di una qualche somma nei Controparte_1 confronti della per i lavori di scavo del laghetto, effettuare Parte_1 la compensazione totale o parziale con quanto richiesto in restituzione dal medesimo sig. Controparte_1 a seguito dell'inadempimento della . Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori (prove per testi), oltre a quelli documentali già offerti, dedotti sulle circostanze indicate in narrativa da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che” e su altre deducende nei termini previsti dal codice di rito. Teste: sig. residente in [...]. Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione datato 29.7.2022 il SI ha convenuto in giudizio innanzi Controparte_1 l'Ufficio del Giudice di Pace di Acqui Terme l'SA individuale Parte_1
(poi ), rappresentando che aveva già eseguito lavori di
[...] Parte_1 Parte_1 sistemazione del verde su suo incarico, poi incaricandola di eseguire un impianto di irrigazione in conformità al preventivo dalla stessa redatto in data 9.9.2021 per un importo di € 1.897,00= IVA esclusa. Tuttavia, a suo dire, si limitava solo ad eseguire un piccolo scavo perimetro dell'area e non Parte_1 provvedeva alla realizzazione dell'impianto di irrigazione, nonostante i solleciti. Il SI chiedeva CP_1 dunque di accertare e dichiarare l'inadempimento della e per l'effetto di condannarla alla Parte_1 restituzione della somma da questa anticipatamente corrisposta per il lavoro non eseguito di € 2.086,00= (somma di cui alla fattura n. 31 del 24.11.2021), detratta la somma di € 230,00= riconosciuta come dovuta.
2. La si costituiva con comparsa di costituzione e risposta datata 9.11.2022, con la quale Parte_1 contestava il contenuto dell'atto di citazione e le domande ivi formulate, osservando in particolare, che si faceva riferimento ai soli, e ben più modesti, lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione, tralasciando completamente i ben più importanti e corposi lavori richiesti di realizzazione dello scavo del pagina 3 di 15 biolago ed attività connesse ed accessorie, oltre ad alcune ulteriori attività di manutenzione dell'area verde e alcune potature. In particolare, spiegando che da ottobre 2021 a febbraio 2022 ha eseguito, Parte_1 relativamente ai lavori di realizzazione del biolago, i consistenti lavori riportati nel prospetto prodotto sub doc. 6, per un importo totale di € 31.940,00= oltre IVA. Spiegando altresì che quanto, invece, ai lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione, aveva già eseguito gran parte degli stessi, quando Parte_1 il SI le ha improvvisamente comunicato di interrompere i lavori con un messaggio whatsapp CP_1 inviato il 23.4.2022, sicchè non vi è stata alcuna risoluzione del contratto per inadempimento, bensì un recesso dal contratto da parte del SI . Chiedeva infine di rimettere tutta la causa al Tribunale di CP_1
Alessandria, competente per valore.
3. Alla prima udienza del 7.12.2022 innanzi il Giudice di Pace di Acqui Terme compariva il SI CP_1 senza alcun difensore, il quale dava atto che nei giorni precedenti aveva inoltrato una comunicazione alla Cancelleria con la quale aveva dichiarato: “rinuncio al proseguimento della causa in oggetto”.
[...]
, preso atto della rinuncia del SI , insisteva per l'accoglimento della domanda proposta Pt_1 CP_1 in via riconvenzionale. Pertanto, il Giudice di Pace di Acqui Terme emetteva sentenza n. 286/2022, depositata il 13.12.2022, con la quale, stante la domanda riconvenzionale proposta da che Parte_1 eccedeva la propria competenza per valore, dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva il giudizio al Tribunale di Alessandria, ordinando la riassunzione a carico della parte convenuta.
4. Con atto di citazione in riassunzione datato 8.2.2023, riassumeva il giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Alessandria, con il quale riportava il contenuto degli atti già depositati innanzi il Giudice di
Pace di Acqui e – preso atto della rinuncia del SI al proseguimento della causa in Controparte_1 oggetto, che, ove occorresse, accettava;
e comunque, in subordine, respinta la domanda Parte_1 proposta dal SI siccome infondata in fatto ed in diritto – chiedeva la condanna del SI CP_1
al pagamento, a favore dell'SA , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 32.850,00= o altro importo meglio ritenuto o meglio risultante in corso di causa, per l'esecuzione dei lavori di progettazione e realizzazione dello scavo del biolago ed attività connesse ed accessorie e per i lavori extra contratto relativi all'impianto di irrigazione, oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi di legge ex art. 1284 comma 4° c.c. a partire dal momento della proposizione della domanda giudiziale, dalla maturazione al saldo.
5. Il SI si costituiva con comparsa di costituzione e risposta datata 30.5.2023, con la quale in CP_1 primo luogo eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Contestava quindi la domanda proposta da , che chiedeva di Parte_1 respingere in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale chiedeva di dichiarare l'inadempimento della di cui al preventivo dalla stessa redatto in data 9.9.2021 e per Parte_1 l'effetto di condannare la stessa alla restituzione di € 2.086,00= (ovvero la somma portata dalla fattura n. 31 del 24.11.2021) detratta la somma di € 230,00= riconosciuta come dovuta da parte del SI . Nella CP_1 denegata ipotesi in cui il SI fosse dichiarato debitore di una qualche somma nei confronti di CP_1
per lavori di scavo del laghetto, effettuare la compensazione totale o parziale con quanto Parte_1 richiesto in restituzione dal medesimo SI a seguito dell'inadempimento di . CP_1 Parte_1
6. Con ordinanza datata 29.9.2023 il Giudice, ritenuta l'applicabilità nella fattispecie dell'istituto della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità, fissava nuova udienza all'11.1.2024 per la verifica di tale condizione.
7. La procedura di negoziazione assistita veniva quindi esperita senza esito alcuno, come risulta dalla documentazione depositata quale doc. 11 attoreo.
8. Depositate le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., con ordinanza datata 12.4.2024 il Giudice ammetteva la Consulenza Tecnica e nominava C.T.U. l'Ingegnere e geologo fissando per il Persona_1 suo giuramento e l'assunzione dell'incarico l'udienza del 10.5.2024.
9. Assunto l'incarico a tale udienza, il C.T.U. depositava la relazione di perizia datata 25.9.2024.
10. Seguiva il deposito di note di trattazione scritta datate 31.10.2024 contenenti osservazioni alla relazione pagina 4 di 15 di perizia del C.T.U., sulla base di quanto rilevato dal C.T.P. Geom. ed il Giudice, Persona_2 ritenuto necessario chiedere chiarimenti al C.T.U. fissava per tale incombente l'udienza del 29.11.2024.
11. A tale udienza compariva il C.T.U. Dott. che forniva i chiarimenti in ordine alle osservazioni Per_1 formulate dalla esponente . Con ordinanza emessa al termine di tale udienza, il Giudice Parte_1 formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: pagherà a Controparte_1 [...]
la somma di € 9.000,00 a saldo e stralcio, spese compensate Parte_1 e spese della CTU al 50%”.
12. , a seguito dell'ordinanza emessa il 29.11.2024, a mero ed esclusivo titolo transattivo Parte_1 dichiarava di accettare la proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. formulata dal Giudice. Il SI CP_1 rifiutava tale proposta.
13. Con ordinanza datata 11.3.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava pertanto l'udienza del 10.4.2025 per discussione ex art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
§
Le domande attoree sono parzialmente fondate per i seguenti motivi.
Occorre innanzitutto preliminarmente precisare che la Suprema Corte, in ipotesi analoghe a quella in esame, ha indicato criteri discretivi di carattere generale, ovvero che “In caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito e di fissazione alle parti di un termine di riassunzione, al fine di verificare se l'atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è necessario che il giudice adito proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita ma inequivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pur in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di voler proseguire il precedente processo” (Cass., sez. II, 23/11/2007, n. 24444).
È evidente nella fattispecie come il convenuto (allora attore, dinanzi al Giudice di Pace) abbia, seppure quivi come convenuto, “riassunto” lo stesso medesimo giudizio, il quale avendo precedentemente rinunciato alla sua domanda non possa quivi riproporla, sicchè la interposta domanda riconvenzionale - di
“Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di alle Parte_1
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del sig. e di cui al preventivo dalla stessa Controparte_1 redatto in data 9.9.2021 e per l'effetto condannarla alla restituzione al medesimo sig. Controparte_1 della somma da questi anticipata e corrisposta per il lavoro non eseguito di eu 2.086,00, ovverosia la somma portata dalla fattura n. 31 del 24.11.2021 detratta la somma di eu 230,00 riconosciuta come dovuta da parte del sig. , o di quell'altra diversamente risultante in corso di causa, con gli interessi ex art. CP_1
1284 c.c.” - non possa essere presa in esame.
La conseguenza che ne deriva è dunque la declaratoria di inammissibilità della domanda in via riconvenzionale azionata da parte attrice (Cass., sez. lav., 18/09/2009, n. 20264). pagina 5 di 15 Venendo al merito, la SA individuale di sostiene di Parte_1 Parte_1
avere eseguito - presso Il Giardino di Mai Exclusive B&B in ON (AT) Regione Fossello n. 5, che il
SI gestisce con la moglie -, inizialmente, lavori di realizzazione CP_1 Controparte_2 dell'impianto di irrigazione, solo parzialmente realizzati a causa del recesso del committente
[...]
; lavori comunque pagati, oltre ad aver eseguito ben più importanti e corposi lavori, poi richiesti CP_1
dal committente, di realizzazione dello scavo del biolago ed attività connesse ed accessorie, oltre ad alcune ulteriori attività di manutenzione dell'area verde ed alcune potature.
In particolare, l'attore ha sostenuto che “L' ha quindi dapprima progettato tale Parte_1 biolago con disegno a traccia sul terreno e con determinazione dell'area perimetrale di scavo, sempre tenendo conto delle dimensioni richieste di 40 metri cubi circa e con una profondità variabile dai 30 cm. al metro;
era altresì prevista la realizzazione di un torrente a cascata con insenature e di un'area piante.
Quindi ha dato corso ai lavori di realizzazione dello scavo del biolago, che si sono rivelati Parte_1
particolarmente difficoltosi e complessi, anche in considerazione della natura e tipologia del terreno e delle richieste fatte in corso d'opera dai SIi e . Le opere di scavo sono state eseguite tutte a CP_1 CP_2 mano con l'ausilio di badile, zappa, picco e martello pneumatico, senza l'intervento di mezzi meccanici.
Inoltre il lavoro si è presentato particolarmente impegnativo e gravoso data la presenza di radici, rocce e massi di notevole dimensione, con stratificazioni in lastre orizzontali di diverso spessore, dai 10 cm. ai 70-
80 cm. circa, su un terreno di tufo e arenaria. In particolare da ottobre 2021 a febbraio 2022 l'
[...]
ha eseguito, relativamente ai lavori di realizzazione del biolago, i corposi e consistenti Parte_1 lavori riportati nel prospetto prodotto quale doc. 6, per un importo totale di € 31.940,00= oltre IVA.”
(ancora da ultimo nelle note conclusive pag. 3), così chiedendo l'accertamento del suo credito, poi meglio quantificato in una misura inferiore con le ultime conclusioni.
Il convenuto si è costituito sostenendo che, quanto ai lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione,
si limitava ad eseguire solamente un piccolo scavo a perimetro dell'area e non provvedeva Parte_1 alla realizzazione dell'impianto, così sollecitando più volte a dar corso ai lavori Parte_1
completandoli; in assenza di qualsiasi riscontro, con lettera 28.4.2022 inviata via mail (doc. 10 convenuto) invitava l'impresa a rimborsargli l'importo percepito per un lavoro iniziato e mai finito. Quanto alle altre opere, il convenuto ha precisato che “In realtà il sig. concordava con l'impresa , CP_1 Parte_1 oltre ai lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione (quelli mai portati a termine e di cui si è trattato nel paragrafo 1) e ad alcuni altri piccoli lavori, anche lo scavo di un laghetto e questo solo dopo aver ricevuto un preventivo per un totale complessivo di spesa pari ad eu 4.5000, 00 IVA esclusa. Detti lavori di scavo iniziavano il 3.12.2021 e si chiudevano il 25.2.2022, come si evince dall'elenco cronologico dei lavori inviato via whatsapp dalla al sig. (doc. 16) nel quale sono specificati le Parte_1 CP_1 giornate di lavoro, l'orario e il costo per ciascun lavoro di quelle giornate. I lavori di scavo del laghetto e pagina 6 di 15 ogni altro lavoro effettuato dalla sono stati pagati dal sig. integralmente (docc. 17- Parte_1 CP_1
18-19), lavori tutti elencati nel prospetto cronologico prodotto sub. doc. 15.” (comparsa di costituzione pag. 4). Ed ancora, che “quel consuntivo viene integralmente contestato dal convenuto in assenza di qualsiasi trattativa/accordo tra le parti e ben distante da quanto invece era stato effettivamente concordato e pagato (sempre con preventivo o su paga oraria).” (comparsa di costituzione pag. 5).
Il convenuto ha inoltre sostenuto di avere partecipato personalmente con la propria opera allo scavo, sicchè
“si dovrà tener conto del contributo concreto nei lavori del sig. almeno in percentuale, che si può CP_1
concretamente quantificare per lo scavo in dieci metri cubi per un totale di euro 903.40 + iva (sempre utilizzando come prezzo al metro cubo quello indicato dal CTU, ovverosia eu 90,34), oltre ad aver contribuito in modo fattivo se non addirittura esclusivo al trasporto/riporto e sistemazione della terra che il
CTU ha quantificato in complessivi eu 3.210,53 + iva ovverosia eu 3.916,858. Anche questa somma dovrà
essere ridotta in percentuale o meglio ancora integralmente sottratta per quanto materialmente svolto dal convenuto e non da parte attrice.” (ancora da ultimo nelle note conclusive pagg. 7-8).
Al fine di dare riscontro alle domande delle parti, si è reso necessario l'ausilio di una Consulenza Tecnica
d'Ufficio, particolarmente qualificata, nominandosi quale C.T.U. l'Ingegnere e geologo il dott.
[...]
così assommando due diversi ma utilmente complementari conoscenze tecniche. Persona_1
Al CTU sono stati posti i seguenti quesiti: “in particolare: a) accerti quali lavori siano stati eseguiti dalla presso la proprietà di Pt_1 Parte_1 CP_1
; b) quantifichi gli importi dovuti per i lavori eseguiti e determini la congruità degli importi
[...] richiesti dall'attrice; c) ove i lavori risultino non eseguiti a regola d'arte ne indichi il costo di ripristino”.
S'impone quindi la lettura attenta di quanto osservato e riportato dal CTU nella relazione tecnica datata
25.09.2024: “Alla data di 1°sopralluogo del CTU, per le aree appartenenti al compendio immobiliare di interesse, sono stati individuati n°2 settori interessati da lavori di movimento terra di relativamente modesta entità, riconducibili all'oggetto di Causa, comportanti l'esecuzione: sia di interventi di scavo,
in prossimità del limite Ovest del fabbricato principale (cfr. Ripresa n°3.2), funzionali alla realizzazione del “biolago” in previsione, con valori quantitativi di superfici e volumi di sterro (desunti dai rilievi topografici eseguiti) sinteticamente indicati negli elaborati tabellari e grafici riportati in allegato (cfr.
Doc.4); sia interventi di riporto (cfr. ripresa n°3.3), in corrispondenza del limite di valle del terrazzamento che ospita i settori Nord-Est del mappale n°248, funzionali alla messa a dimora dei terreni derivanti da detti interventi di scavo. Sono stati inoltre individuati scavi a ridotta sezione destinati ad ospitare condotte irrigue oltre che cavidotti e pozzetti per dotazioni impiantistiche.” (pag. 7 relazione
CTU).
Quanto alla “Risposta al Punto a) del Quesito” il CTU ha così risposto: “Per quanto evidenziato in fase di pagina 7 di 15 contraddittorio tecnico (cfr. Doc. 3) e per quanto desumibile a seguito dei rilievi topografici eseguiti dall'Ausiliario del CTU (cfr. Doc.4) oltre che a seguito del recepimento di parte delle Osservazioni prodotte dal CT di Parte Resistente (cfr. Doc.12), le lavorazioni eseguite riconducibili ad interventi di scavo per la realizzazione del “biolago” oggetto di Causa, tra quelle in precedenza rubricate come:
Scavo messa in luce messa a terra zona fontanella;
Scavo per rimozione tubo drenante;
Rimozione
ghiaia tubo drenante;
Scavo messa in luce piglia (pila?) portico;
Scavo biolago su terreno (classe 5)
con fitta presenza di tufo arenaria per mc 150 circa;
Integrazione area di scavo da progetto iniziale stimato da 40 mc a circa 150 mc;
Realizzazione rampa per movimentazione terreno e rocce di tufo;
risultano riconducibili a movimentazioni manuali di un volume complessivo (cfr. Doc. 9) pari a circa 58,04
m3 di terreni superficiali limoso-sabbiosi debolmente addensati, a partire da profondità indicativamente pari a circa 1,0 m rispetto alla quota del locale piano di campagna, passanti ad alternanze di marne argillose, marne-sabbiose, sabbie debolmente cementate, in strati da decimetrici a pluridecimetrici, dotate di elevato grado di fratturazione e frammentazione e caratterizzate da proprietà geotecniche correlabili al
“cappellaccio di alterazione” del locale substrato geologico, ivi ben assimilabile a terreni coesivi addensati e consistenti. I volumi di scavo accertati, pari a circa 58,04 m3 sono pertanto risultati significativamente inferiori a quelli indicati in Atti dalla Parte Attrice, erroneamente valutati in circa
150,00 m3. Le attuali geometrie e le modalità di sistemazione dei fronti di sterro e di fondo scavo, ad oggi,
risultano riconducibili ad interventi che devono essere completati;
dette geometrie e modalità di sistemazione dei fronti di sterro e di fondo scavo risultano idonee a permettere la conservazione di adeguate condizioni di stabilità a “breve termine”, ma risultano non idonee ad assicurarne la conservazione, “a medio termine” ed a “lungo termine”. In riferimento al soggetto attuatore degli interventi di scavo eseguiti “a mano” oggetto di valutazione, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue: in Atti, la Parte Attrice si attribuisce la complessiva realizzazione degli interventi di movimento terra (scavo, trasporto e sistemazione provvisionale “a mano” dei terreni movimentati); nel corso del
1°sopralluogo del CTU, la Parte Resistente ha riferito di aver direttamente partecipato alla esecuzione di quota parte degli interventi di scavo eseguiti “a mano” che hanno interessato i litotipi costituenti il
“cappellaccio di alterazione” del locale substrato geologico, utilizzando personalmente un “martello demolitore” in propria disponibilità, senza però fornire ulteriori attendibili indicazioni in merito a quantificazioni volumetriche od orarie relative alle lavorazioni partecipate;
nelle Osservazioni alla
Relazione Preliminare di Consulenza, il CT di Parte Resistente, ribadisce che quota parte degli interventi di scavo eseguiti “a mano”, necessari alla realizzazione del “biolago” oggetto di Causa, sarebbero stati direttamente eseguiti dalla Parte Resistente, quantificando, in assenza però di ulteriori riscontri attendibili,
le volumetrie movimentate in circa 10 m3 di materiali. Per quanto in precedenza evidenziato, in presenza di attribuzioni contrastanti fornite dalle Parti e/o dai relativi CT ed in assenza di ulteriori informazioni pagina 8 di 15 attendibili, ad oggi, non è stato possibile reperire riscontri utili a permettere la quantificazione certa di quali siano gli eventuali volumi derivanti da interventi di scavo eseguiti “a mano”, direttamente partecipati dalla Parte Resistente. A tal proposito comunque si osserva che, sebbene in assenza di quantificazioni certe in merito a quali siano gli eventuali volumi derivanti da interventi di scavo, eseguiti “a mano”, partecipati dalla Parte Resistente, ad oggi, sia da ritenersi ragionevolmente motivabile il mantenimento di detti volumi nella valutazione complessiva dei lavori eseguiti dalla Parte Attrice, quantificata in circa 58,04
m3 (cfr. Doc.9).” (pagg.
9-10 relazione CTU). Ed ancora: “Per quanto evidenziato in fase di contraddittorio tecnico (cfr. Doc. 3) e per quanto desumibile a seguito dei rilievi topografici eseguiti dall'Ausiliario del CTU (cfr. Doc.4), le lavorazioni eseguite riconducibili ad interventi di riporto eseguiti
“a mano”, tra quelle in precedenza rubricate come: Movimentazione terra e rocce di tufo scavo biolago;
Scarico terreno movimentato in area definita dal Committente con pendenza marcata di difficile collocazione;
risultano riferibili a carico, trasporto e scarico manuale di un volume complessivo (cfr.
Doc. 9) pari a 58,04 m3 di terreni derivanti dagli interventi di scavo in precedenza quantificati.” (pagg. 10-
11 relazione CTU).
Inoltre il CTU ha rilevato che “a seguito dell'esame delle Osservazioni prodotte dal CT di Parte Attrice e dei relativi allegati (cfr. Doc.13), le attività riconducibili alle voci di spesa: Progettazione biolago area di scavo;
Sopralluogo e consulenza per inizio opere a verde e biolago;
risultano non utilmente eseguite dalla Parte Attrice, anche in ragione della segnalata assenza di elaborati progettuali utilmente fruibili oltre che del difetto di attivazione delle procedure edilizie e tecniche (cfr. Doc.7) funzionali al conseguimento di titoli autorizzativi per la realizzazione degli interventi di scavo e delle ulteriori opere funzionali al completamento del “biolago” in previsione, ad oggi non attuate.” (pag. 11 relazione CTU).
Quanto alla “Risposta al Punto b) del Quesito” il CTU ha così risposto: “la quantificazione economica relativa ai lavori di movimento terra e prestazioni accessorie, eseguiti/e al 25.02.2022 e funzionali alla realizzazione del “biolago” oggetto di Causa, è stata computata a partire da valutazioni relative a volumi di sterro e riporto, dettagliate in allegato (cfr. Doc.3, Doc.4, Doc.6 e Doc.9), utilizzando le voci di elenco prezzi riportate nel Prezzario della Regione Piemonte - Anno 2024 - oltre che recependo anche parte le
Osservazioni formulate dal CT di Parte Resistente (cfr. Doc. 12), ed ha permesso una valutazione degli importi complessivi riconducibili all'esecuzione di detti lavori (cfr. Doc.9) pari a Euro 8.454,04 + IVA di legge (pari al 22%). Gli importi complessivi in precedenza indicati per lavori di scavo, movimento terra e prestazioni accessorie, eseguiti al 25.02.2022, funzionali alla realizzazione degli scavi del “biolago” oggetto di Causa ed alla sistemazione provvisionale dei terreni di risulta, sarebbero integralmente dovuti alla Parte Attrice nel caso in cui detti lavori risultassero esclusivamente eseguiti dalla medesima e/o detti importi risultassero non anticipati in quota dalla Parte Resistente.” (pag. 12 relazione CTU).
pagina 9 di 15 In particolare il CTU, ha tuttavia così ulteriormente precisato, comparando anche la documentazione esistente: “In risposta alla parte del Quesito in cui è richiesta la quantificazione degli “importi dovuti per i lavori eseguiti”, a partire dalla quantificazione volumetrica dei materiali movimentati per la realizzazione del “biolago”, ed in funzione del Prezzario della Regione Piemonte, risultano quindi valutabili importi complessivi pari a: 1) 5.243,51 Euro + IVA (22%), per interventi di scavo funzionali alla realizzazione del biolago, eseguiti “a mano”, dai quali devono essere dedotti importi pari a 1.900,00 Euro + IVA (22%), per movimenti terra già fatturati e liquidati per “scavo laghetto”; residuano quindi importi pari a 3.343,51
Euro + IVA 22%, pari a complessivi 4.079,08 Euro comprensivi di IVA;
2) 3.210,53 Euro + IVA (22%) per interventi di trasporto, riporto e sistemazione provvisionale, eseguiti “a mano”, dei terreni derivanti dagli interventi di scavo del “biolago”, pari a complessivi 3.916,858 Euro comprensivi di IVA.” (pagg.
13-14 relazione CTU).
E sulla congruità di quanto esposto dall'attrice, il CTU ha così risposto: “In risposta alla parte del Quesito che richiede la valutazione della “congruità degli importi richiesti” dalla Parte Attrice per i lavori eseguiti, indipendentemente dall'attribuzione degli importi di cui al precedente punto 2), risulta che: sia gli importi pari a 31.940 Euro + IVA (22%), pari a complessivi Euro 38.966,80 comprensivi di IVA, indicati, per lavori eseguiti, nel documento rubricato in Atti come “Doc.
6 - Consuntivo Integrazione Opere di Scavo Biolago Bitetto”; sia gli importi pari a 17.008,48 Euro + IVA (22%), pari a complessivi Euro
20.750,35 comprensivi di IVA, proposti nelle Osservazioni alla Relazione Preliminare di Consulenza,
prodotte dal CT di Parte Attrice;
risultano non congrui per lo scavo, la movimentazione e la sistemazione provvisionale eseguita “a mano” di circa 58,04 m3 di terreni e di marne argillose, marne-sabbios e sabbie debolmente cementate, caratterizzate da proprietà geotecniche correlabili al “cappellaccio di alterazione” del locale substrato geologico.” (pag. 14 relazione CTU).
Quanto infine alla “Risposta al Punto c) del Quesito” il CTU ha così risposto: “Gli interventi di movimento terra ad oggi attuati risultano eseguiti in maniera utile a permettere, previo adeguamento delle pendenze delle scarpate di scavo e di riporto, realizzazione di idonea impermeabilizzazione di fondo e sponde e messa in opera delle necessarie dotazioni accessorie, la realizzazione di un “biolago” o, in alternativa, di una piscina pertinenziale al fabbricato di proprietà della Parte Resistente.” (pag. 14 relazione CTU).
Numerose sono state poi le osservazioni dei Consulenti Tecnici di Parte, sulle quali il CTU ha preso puntualmente posizione: “ si ritiene non ricevibile l'osservazione prodotta nella prima parte del paragrafo rubricato come “Punto 3.1.1. - (Relazione C.T.U.)”, in merito alla quota degli “interventi di scavo eseguiti a mano” attribuiti direttamente alla Parte Resistente, in quanto, in assenza di indicazioni certe o di testimonianze attendibili da parte di soggetti terzi, in merito a quale sia la Parte attuatrice di detti interventi (entrambe le Parti, direttamente e/o per tramite dei rispettivi CT, ne rivendicano pagina 10 di 15 l'attuazione parziale o completa), ad oggi, risulta ragionevolmente motivabile il mantenimento di detti volumi nella valutazione complessiva dei lavori eseguiti dalla Parte Attrice, quantificata in circa 58,04 m3
(cfr. Doc.9); qualora, a seguito della produzione di evidenze attendibili, risultassero affidabilmente valutabili i volumi degli “interventi di scavo eseguiti a mano” direttamente partecipati dalla Parte
Resistente, detti volumi potranno essere dedotti dalla quantificazione complessiva dei lavori di scavo, ad oggi, attribuibili pressoché totalmente se non esclusivamente alla Parte Attrice;
si ritiene ricevibile l'osservazione prodotta nella seconda parte del paragrafo rubricato come “Punto 3.1.1. - (Relazione
C.T.U.)”, in merito alla quota parte degli “interventi di scavo eseguiti a mano”, riferiti a lavori preliminari al posizionamento di sistemi di irrigazione, già fatturati dalla Parte Attrice e liquidati dalla Parte
Resistente per precedente intervento, che pertanto verrà dedotta dai volumi dei terreni movimentati al fine della realizzazione del “biolago” (cfr. Doc.6 e Doc.9); in merito all'attribuzione alla Parte Resistente degli interventi, eseguiti “a mano”, di trasporto, riporto e sistemazione provvisionale dei terreni derivanti dagli scavi del “biolago”, in ragione delle indicazioni contrastanti fornite dalla Parte Attrice e dal relativo
CT (entrambe le Parti quindi, direttamente e/o per tramite dei rispettivi CT, rivendicano l'attuazione di detti interventi), lo scrivente CTU osserva come, ad oggi, non siano disponibili evidenze utili o riscontri certi, eventualmente anche derivanti da testimonianze attendibili di soggetti terzi, che possano permettere di indicare in maniera univoca quale, tra le Parti in Causa, sia il soggetto attuatore di detti interventi;
in ragione di tale criticità, nella quantificazione economica complessiva degli importi riferiti ai lavori eseguiti dalla Parte Attrice, si è ritenuto opportuno distinguere la voce di spesa riferita ai lavori di scavo funzionali alla predisposizione del “biolago” dalla voce di spesa riferita al trasporto, riporto e sistemazione provvisionale dei terreni di risulta, demandando i criteri e le modalità di attribuzione di quest'ultima alla superiore valutazione del Giudice.” (pagg. 16-17 relazione CTU). Quanto poi ai quesiti b) e c) ha così replicato: “4.1.b Replica alle Osservazioni Pervenute in Merito alla Risposta al Punto b) del Quesito al
CTU. In esito all'esame delle Osservazioni relative alla risposta, prodotta nella Relazione Preliminare di
Consulenza, al Punto b) del Quesito del Giudice, per quanto riferito nel precedente paragrafo, in adeguamento al computo metrico allegato detta Relazione Preliminare (cfr. Doc.6), risultano deducibili esclusivamente gli importi riconducibili alla quota degli interventi di scavo eseguiti “a mano” preliminarmente al posizionamento dei sistemi di irrigazione, già liquidati per precedente intervento dalla
Parte Resistente, pari a complessivi 365,01 Euro al netto di IVA (cfr. Doc.6 e Doc. 9). In merito all'attribuzione alla Parte Resistente degli interventi, eseguiti “a mano”, di trasporto, riporto e sistemazione provvisionale dei terreni derivanti dagli scavi del “biolago”, in ragione delle indicazioni contrastanti fornite dalla Parte Attrice e dal relativo CT (entrambe le Parti quindi, direttamente e/o per tramite dei rispettivi CT, rivendicano l'attuazione di detti interventi), lo scrivente CTU ribadisce come, ad oggi, non siano disponibili evidenze utili o riscontri certi, eventualmente anche derivanti da testimonianze pagina 11 di 15 attendibili di soggetti terzi, che possano permettere di indicare in maniera univoca quale, tra le Parti in
Causa, sia il soggetto attuatore di detti interventi;
in ragione di tale criticità, nella quantificazione economica complessiva degli importi riferiti ai lavori eseguiti dalla Parte Attrice, si è ritenuto opportuno distinguere la voce di spesa riferita ai lavori di scavo funzionali alla predisposizione del “biolago” dalla voce di spesa riferita al trasporto, riporto e sistemazione provvisionale dei terreni di risulta, demandando i criteri e le modalità di attribuzione di quest'ultima alla superiore valutazione del Giudice.
4.1.c Replica alle Osservazioni Pervenute in Merito alla Risposta al Punto c) del Quesito al CTU. In esito all'esame delle
Osservazioni del CT di Parte Resistente relative alla risposta, prodotta nella Relazione Preliminare di
Consulenza, al Punto c) del Quesito del Giudice, non risultano riferite richieste, riserve od obiezioni.
Risulta riferita l'attivazione delle procedure tecniche funzionali all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi in materia urbanistica, idrogeologica e paesaggistica per la realizzazione del “biolago” e delle dotazioni accessorie.” (pag. 17 relazione CTU).
A seguito di ulteriori osservazioni reiterate all'udienza successiva al deposito della relazione del CTU, questo Giudice, ritenuto opportuno chiedere chiarimenti al CTU su alcuni passaggi, all'udienza del
29.11.2024, il CTU ha così ulteriormente precisato: “quanto al prezzo medio per lo scavo ha fatto riferimento al parametro regionale;
quanto al cappellaccio precisa che è uno scavo in terreno compatto, ed
è irrilevante che sia stato usato o meno il martello pneumatico;
quanto al livellamento ho già tenuto conto della suddetta voce come 55,32 €/mc; quanto all'aumento del volume del terreno risultante dallo scavo preciso che di solito vi è corrispondenza tra quanto scavato e quanto riportato e comunque la movimentazione (trasporto) è stata computata;
quanto alla progettazione non è ne ho tenuto conto in quanto è risultata una sovradimensione dei metri cubi di 2/3 e comunque non v'è traccia del progetto;
quanto al costo di ripristino che ho indicato in € 600 confermo che corrisponde ad una giornata di lavoro.”.
Il CTU ha svolto le operazioni e risposto ai quesiti certamente all'interno della cornice delineata dalla
Cassazione civile, Sez. Unite, 01/02/2022, n. 3086, secondo cui in particolare sono stati espressi i seguenti principi: 1) in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; 2) in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti pagina 12 di 15 sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
Come noto l'attività del consulente può divenire essa stessa un mezzo di prova, ove si traduca nell'indagare direttamente per ricostruire dei fatti, sia sotto il profilo dinamico (cause) sia sotto il profilo cinematico
(svolgimento), per poi riferire al giudice quanto rilevato e quanto appreso tramite informazioni. In quest'ultimo caso la consulenza tecnica è definita percipiente (Cass., Sez. 3, 8 febbraio 2019 n. 3717), per indicare che l'ausiliario è incaricato non solo della valutazione, ma, innanzitutto, dell'accertamento di fatti, la percezione dei quali richiede il possesso di cognizioni tecniche (F. AULETTA, Il procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico, Padova, 2002, 99).
La giurisprudenza afferma che la consulenza tecnica non può tuttavia esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle relative domande o eccezioni, ma che una deroga a tale principio può esservi qualora l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, dovendosi comunque tenere conto che il CTU può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, devono necessariamente venire provati da queste ultime (Cass., Sez. 2, 15 aprile 2002 n. 5422).
Inoltre, a prescindere dalla natura percipiente o meno della consulenza, al consulente del giudice è riconosciuto un generale potere di acquisizione documentale (e di informazioni). Infatti, mentre l'art. 90, comma 2, disp. att. c.p.c., dispone che “il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice”, l'art. 194, comma 1, ult. parte, c.p.c., prevede che, oltre che “a domandare chiarimenti alle parti” e “a eseguire piante, calchi e rilievi”, il consulente possa essere autorizzato “ad assumere informazioni da terzi”. Nell'ambito dell'esame contabile, poi, è previsto che il consulente possa “esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa” (art. 198 c.p.c.). La giurisprudenza afferma, quindi, che rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento quando sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli
(Cass., Sez. 2, 8 giugno 2007 n. 13428).
Nella fattispecie è evidente come la relazione peritale abbia un carattere misto, sia deducente che percipiente.
Al di là della insistenza da parte dei difensori e delle parti processuali, nel riproporre le stesse osservazioni tecniche, anche abbondantemente nelle note conclusive, già proposte dai Consulenti Tecnici e reiterate nelle pagina 13 di 15 note scritte sostitutive d'udienza, risulta che il CTU, - lo si ripete non solo particolarmente qualificato ma con una doppia professionalità tecnica (ingegnere e geologo) che gli ha consentito dunque di avere una visione completa del tema in esame, non limitandosi ad osservare il contenuto dell'esecuzione di un appalto con una visione monoculare – abbia abbondantemente risposto e preso posizione, senza lasciare nulla di intentato. Ivi inclusa l'osservazione, che deve replicarsi anche in questa fase decisoria, della impossibilità di accertare con la dovuta oggettiva e puntuale ricostruzione quale sia stato l'apporto effettivo allo scavo del convenuto, così da poterlo decurtare dalla quantificazione riportata dal CTU.
Questo Giudice ritiene pertanto di dover tenere in attenta considerazione le risposte del CTU, poiché ha
“fotografato” adeguatamente quanto avvenuto nel rapporto negoziale tra le parti, quanto all'esecuzione dei lavori svolti e con riferimento alla quantificazione, anche tenendo conto dei pagamenti effettuati.
In tal senso l'accertamento e le risposte fornite dal CTU si rendono sufficienti a completare la fase istruttoria, apparendo superflue le istanze istruttorie (per testi e per interrogatorio formale), volte a provare
(anche con domande valutative) ciò che è già stato oggettivamente osservato dall'ausiliario tecnico.
Le domande attoree potranno dunque trovare riconoscimento nel limite della somma definitivamente complessivamente accertata dal CTU, pari ad € 7.995,94, già comprensiva d'iva (= 4.079,08 Euro comprensivi di IVA + 3.916,858 Euro comprensivi di IVA), quale importo dovuto corrispondente all'esecuzione dei lavori di realizzazione dello scavo del biolago ed attività connesse ed accessorie. A detta somma dovrà aggiungersi la rivalutazione monetaria ed interessi di legge, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. a partire dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., stante l'accoglimento delle domande attoree solo in misura ampiamente ridimensionata, il convenuto deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'attore le spese processuali in ragione della metà, tenendo conto della particolarità delle questioni trattate, si ritiene equo liquidare i compensi in misura media. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M.
10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M.
applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi già dimezzati: € 3.818, oltre alle spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate.
Le spese della CTU potranno dunque essere ripartite in ragione della metà tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara tenuto e ND , nato a [...] il [...] e residente in [...]
ON (AT) Regione Fossello n. 5 Cod. Fisc. , al pagamento, a favore C.F._3 pagina 14 di 15 dell' , dell'importo di € 7.995,94, già comprensiva Parte_1
d'iva, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dello scavo del biolago ed attività connesse ed accessorie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale in questo giudizio al saldo.
ND altresì a rimborsare all' Controparte_1 Pt_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.818 per compenso, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA
se dovuta, oltre alla metà delle spese anticipate.
Rigetta ogni altra domanda.
Spese della CTU a carico di metà per ciascuna delle parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
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