TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA- R.G. n.7465 /2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2
Controparte_2 minorenne
3 Persona_1
4 Controparte_3 Parte_1
5
Persona_2 minorenne
6
Persona_3 minorenne
7 Persona_4
8
Persona_5 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Verbale di causa Udienza 02.01.2025 alle ore 09,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Delle Femine in sostituzione dell'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Delle Femine fa presente che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 18,50
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
R.G.n. 7465/2024
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 7465 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_5 Parte_1
2
Controparte_2 minorenne
3 Persona_1
4 Controparte_6
5
Persona_2 Persona_2 minorenne
6
Persona_3 minorenne
7 Persona_4
8
Persona_5 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 02.012024
I. Con ricorso depositato in data 16.04.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1) nata l'[...] a [...], Controparte_5 in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
2) nata il [...] a [...]; Controparte_2
, nato il [...] a [...], non in proprio, ma Persona_6 esclusivamente nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
, nata il [...] a [...]; Controparte_2
3) nato il [...] a [...]; Persona_1 tutti residenti in [...]62, Joinvile (SC) Brasile, CEP;
P.IVA_1
6) nato l'[...] a [...] Controparte_6 Brasile, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori 7)
nato il [...] a [...] Persona_2
Brasile, 8) nato il [...] a [...]; Persona_3
-Bryane , nata il [...] a [...], non in proprio, ma Parte_2 esclusivamente nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
nato il [...] a [...], Persona_2 [...]
nato il [...] a [...]; Persona_3 tutti residenti in [...]38, app.to 1, Santo Amaro, San Paolo (SP) Brasile, CEP 04735-030;
11) nata il [...] a [...], Persona_4 in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
12) , nato il [...] a [...]; Persona_5 entrambi residenti in [...]38, app.to 6, Santo Amaro, San Paolo (SP) Brasile,
CEP P.IVA_2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che la sig.ra nata Controparte_5
l'08/05/1968 a San Paolo (SP) Brasile, e sua figlia minore Controparte_2
nata il [...] a [...]; il sig.
[...] Persona_1
nato il [...] a [...]; il sig.
[...] CP_6 [...]
nato l'[...] a [...], ed i suoi figli minori Persona_3 [...]
nato il [...] a [...], e Persona_2
nato il [...] a [...]; la Persona_3 sig.ra nata il [...] a [...]_4
Brasile, e suo figlio minore , nato il [...] a [...]_5
Paolo 7 (SP) Brasile;
sono tutti cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi dall'avo italiano sig. il quale, per i motivi tutti esposti in Persona_7 premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4 del Comune di Lusia (RO), competente quale Comune di ultima residenza dell'avo italiano
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_7 propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della sig.ra
[...]
e di sua figlia minore Parte_3 Controparte_2 del sig. del sig. Persona_1 Controparte_6
e dei suoi figli minori e
[...] Persona_2 Persona_3
Dott. Giovanni Calasso 3
della sig.ra e di suo Persona_3 Persona_4 figlio minore;
nonché dei loro rispettivi atti di nascita, Persona_5 di matrimonio e sentenze di divorzio provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano mai naturalizzatosi Persona_7 brasiliano, nato il [...] a [...] il quale stringeva unione con Per_8
e dalla loro unione nasceva la sig.ra il 14/12/1913 a San
[...] Persona_9 Paolo (SP) Brasile che contraeva matrimonio il 13/06/1942 a San Paolo (SP) Brasile con
[...]
Controparte_7
-dalla loro unione nasceva la sig.ra il 29/06/1943 a San Paolo (SP) Persona_10
Brasile che contraeva matrimonio il 12/04/1966 a San Paolo (SP) Brasile con Persona_2
Dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: Controparte_8
• che stringeva unione con CP_5 Persona_3 [...]
e dalla loro unione nascevano Persona_6
➢ odierno ricorrente Persona_1
➢ odierna ricorrente minore CP_2 Controparte_2
• odierno ricorrente, il quale Controparte_6 contraeva matrimonio il 17/02/2001 a San Paolo (SP) con , dalla Persona_11 quale divorziava il 10/08/2011. Successivamente stringeva unione con
[...]
e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti minori.: Controparte_9
➢ Persona_2
➢ Persona_3
• odierna ricorrente, che contraeva Persona_4 matrimonio l'11/08/2001 a San Paolo (SP) con , dal Persona_12 quale divorziava il 25/08/2011. Successivamente stringeva unione con
[...]
, e dalla loro unione nasceva Persona_13
➢ , odierno ricorrente minore Persona_5
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto.
III Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al Ministero dell'Interno nei termini di legge
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Persona_7 nato il [...] a [...] il quale stringeva unione con e dalla Persona_8 loro unione nasceva la sig.ra il 14/12/1913 a San Paolo (SP) Brasile Persona_9 che contraeva matrimonio il 13/06/1942 a San Paolo (SP) Brasile con Controparte_7
cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere
[...] iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima
Dott. Giovanni Calasso 4
dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di
Dott. Giovanni Calasso 5
diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
18,50
Lecce-Venezia,02.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA- R.G. n.7465 /2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2
Controparte_2 minorenne
3 Persona_1
4 Controparte_3 Parte_1
5
Persona_2 minorenne
6
Persona_3 minorenne
7 Persona_4
8
Persona_5 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Verbale di causa Udienza 02.01.2025 alle ore 09,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Delle Femine in sostituzione dell'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Delle Femine fa presente che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 18,50
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
R.G.n. 7465/2024
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 7465 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_5 Parte_1
2
Controparte_2 minorenne
3 Persona_1
4 Controparte_6
5
Persona_2 Persona_2 minorenne
6
Persona_3 minorenne
7 Persona_4
8
Persona_5 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 02.012024
I. Con ricorso depositato in data 16.04.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1) nata l'[...] a [...], Controparte_5 in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
2) nata il [...] a [...]; Controparte_2
, nato il [...] a [...], non in proprio, ma Persona_6 esclusivamente nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
, nata il [...] a [...]; Controparte_2
3) nato il [...] a [...]; Persona_1 tutti residenti in [...]62, Joinvile (SC) Brasile, CEP;
P.IVA_1
6) nato l'[...] a [...] Controparte_6 Brasile, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori 7)
nato il [...] a [...] Persona_2
Brasile, 8) nato il [...] a [...]; Persona_3
-Bryane , nata il [...] a [...], non in proprio, ma Parte_2 esclusivamente nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
nato il [...] a [...], Persona_2 [...]
nato il [...] a [...]; Persona_3 tutti residenti in [...]38, app.to 1, Santo Amaro, San Paolo (SP) Brasile, CEP 04735-030;
11) nata il [...] a [...], Persona_4 in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
12) , nato il [...] a [...]; Persona_5 entrambi residenti in [...]38, app.to 6, Santo Amaro, San Paolo (SP) Brasile,
CEP P.IVA_2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che la sig.ra nata Controparte_5
l'08/05/1968 a San Paolo (SP) Brasile, e sua figlia minore Controparte_2
nata il [...] a [...]; il sig.
[...] Persona_1
nato il [...] a [...]; il sig.
[...] CP_6 [...]
nato l'[...] a [...], ed i suoi figli minori Persona_3 [...]
nato il [...] a [...], e Persona_2
nato il [...] a [...]; la Persona_3 sig.ra nata il [...] a [...]_4
Brasile, e suo figlio minore , nato il [...] a [...]_5
Paolo 7 (SP) Brasile;
sono tutti cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi dall'avo italiano sig. il quale, per i motivi tutti esposti in Persona_7 premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4 del Comune di Lusia (RO), competente quale Comune di ultima residenza dell'avo italiano
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_7 propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della sig.ra
[...]
e di sua figlia minore Parte_3 Controparte_2 del sig. del sig. Persona_1 Controparte_6
e dei suoi figli minori e
[...] Persona_2 Persona_3
Dott. Giovanni Calasso 3
della sig.ra e di suo Persona_3 Persona_4 figlio minore;
nonché dei loro rispettivi atti di nascita, Persona_5 di matrimonio e sentenze di divorzio provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano mai naturalizzatosi Persona_7 brasiliano, nato il [...] a [...] il quale stringeva unione con Per_8
e dalla loro unione nasceva la sig.ra il 14/12/1913 a San
[...] Persona_9 Paolo (SP) Brasile che contraeva matrimonio il 13/06/1942 a San Paolo (SP) Brasile con
[...]
Controparte_7
-dalla loro unione nasceva la sig.ra il 29/06/1943 a San Paolo (SP) Persona_10
Brasile che contraeva matrimonio il 12/04/1966 a San Paolo (SP) Brasile con Persona_2
Dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: Controparte_8
• che stringeva unione con CP_5 Persona_3 [...]
e dalla loro unione nascevano Persona_6
➢ odierno ricorrente Persona_1
➢ odierna ricorrente minore CP_2 Controparte_2
• odierno ricorrente, il quale Controparte_6 contraeva matrimonio il 17/02/2001 a San Paolo (SP) con , dalla Persona_11 quale divorziava il 10/08/2011. Successivamente stringeva unione con
[...]
e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti minori.: Controparte_9
➢ Persona_2
➢ Persona_3
• odierna ricorrente, che contraeva Persona_4 matrimonio l'11/08/2001 a San Paolo (SP) con , dal Persona_12 quale divorziava il 25/08/2011. Successivamente stringeva unione con
[...]
, e dalla loro unione nasceva Persona_13
➢ , odierno ricorrente minore Persona_5
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto.
III Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al Ministero dell'Interno nei termini di legge
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Persona_7 nato il [...] a [...] il quale stringeva unione con e dalla Persona_8 loro unione nasceva la sig.ra il 14/12/1913 a San Paolo (SP) Brasile Persona_9 che contraeva matrimonio il 13/06/1942 a San Paolo (SP) Brasile con Controparte_7
cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere
[...] iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima
Dott. Giovanni Calasso 4
dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di
Dott. Giovanni Calasso 5
diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
18,50
Lecce-Venezia,02.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7