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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 635/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 635/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Vadilonga, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Adele Garofalo in Lagonegro (PZ) alla Via Martiri d'Ungheria
n. 12
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rosa Cristina Calella e dall'avv. Francesco Maria Prete, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Salerno alla Via Andrea
Sabatini n. 7
-resistente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 26.11.2025; il P.M. in data 15.12.2025 si è rimesso al Giudice nel superiore interesse del figlio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 10.06.2024, il Sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra in Napoli CP_1 in data 08.07.2002 scegliendo il regime di separazione dei beni;
che dall'unione è nato il figlio il 13.11.2007 a Napoli;
e che in data 20.07.2021 il Tribunale di Lagonegro con Persona_1 sentenza n. 449/2021 dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi, alle condizioni ivi stabilite.
Su tali premesse, ha chiesto di: in via preliminare ed istruttoria: • alla luce dei comportamenti ostativi tenuti dalla sig.ra , indicare segnatamente i periodi da trascorrere a cicli alterni con il CP_1 figlio;
• confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente ai doveri economici;
• autorizzare la divisione dell'immobile sito in San Pietro al Tanagro, in Via Canali 25, sulla base di quella che sarà l'istruttoria tecnica per la quale fin d'ora si richiede consulenza del ctu. Nel merito: pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio civile contratto in Napoli fra Parte_1
e in data 08/07/2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Napoli, atto n. 55 p. I s. sez AR anno 2002. Mandare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Lagonegro di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge. Dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi. Con il favore delle spese e dei compensi di causa.”.
Lo stesso ha sostenuto, infatti, di essere stato costretto dopo la separazione a trasferirsi a Palma
Campania (NA) presso l'abitazione materna, distante 120 km da San Pietro al Tanagro, ove è ubicata la villa, ultima sua residenza, in comproprietà con la sig.ra , presso la quale risiede il figlio. CP_1
Ha indicato che la divisione dell'immobile consentirebbe allo stesso di tornare ad insegnare presso
[... l'Istituto Alberghiero Sacco sito in Sant'Arsenio, distante nemmeno 500 metri dall'abitazione di a Tanagro permettendogli di frequentare il figlio con maggiore stabilità. Per_2
Ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza del 12.06.2024, che è stato altresì comunicato al PM , il quale ha emesso il proprio visto depositato in data 11.07.2024, si è costituita la Sig.ra che, nell'impugnare la domanda, non si è opposta alla dichiarazione CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08.07.2002 in Napoli
(NA) tra la Sig.ra e il sig. , matrimonio trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1 Stato Civile di detto Comune - Anno 2002 Numero 55 Parte I. 2) Emettere sentenza parziale sullo status. 3) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni di legge. 4) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e confermare il diritto di visita Persona_1 del padre con incontri liberi padre-figlio. 5) Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata in San Pietro al Tanagro alla Via Canali n. 25 alla madre , che continuerà ad abitarvi CP_1 insieme al figlio minore . 6) Disporre in capo al Sig. Persona_3 Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore , versando Persona_3 alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 rivalutabili CP_1 mensilmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente con il coniuge. 7) Rigettare la richiesta di divisione della casa coniugale in quanto inammissibile, oltre ad essere infondata in punto di fatto che di diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nella misura di legge.”.
La stessa ha allegato, infatti, che la casa coniugale non è una villa, ma una casa per civile abitazione, composta da un piano terra e altro piano, collegati e accomunati tra loro e, quindi, non divisibili.
Con ordinanza del 27.09.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24.09.2024, ha confermato, quanto ai provvedimenti temporanei, le statuizioni contenute in fase di separazione;
ha chiarito che è esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio - soggetta al rito speciale con quella di scioglimento comunione soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale;
ed ha, infine, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione sul solo status, stante la domanda di parte resistente non opposta da parte ricorrente, nonché per l'ascolto del minore, all'udienza del 10.12.2024.
Dopo un rinvio su istanza di parte ricorrente, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, il Giudice ha rinviato all'udienza del 04.02.2025 per i medesimi incombenti, vista l'assenza giustificata del minore.
Dopo un ulteriore rinvio per impedimento del Giudice relatore, all'esito dell'udienza del 18.2.2025, ascoltato il minore, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio sul solo status.
In data 21.3.2025 il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
Con sentenza parziale n. 166/2025 pubblicata il 24.03.2025 il Tribunale di Lagonegro ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli istanti coniugi, Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...],
[...] CP_1 celebrato in Napoli in data 08.07.2002 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli dell'anno 2002 atto n. 55, p. I s.- sez. AR. Disposte le incombenze di legge in ordine alla trascrizione nei registri ello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, il Giudice ha disposto con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le ulteriori statuizioni.
Con ordinanza del 15.5.2025 rigettate le ulteriori istanze istruttorie, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 24.11.2025.
Parte ricorrente ha, così, concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere: • Disporre, indicativamente, i periodi nei quali il figlio potrà trascorrerli con il ricorrente;
• riconfermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente ai doveri economici già normati tra le parti;
• accogliere la richiesta, in considerazione dei rapporti attualmente esistenti tra il minore e il ricorrente, dell'intervento degli assistenti sociali, ai fini di ogni verifica delle problematiche così come ut supra evidenziate;
• Nel confermare ogni rapporto economico- patrimoniale tra i coniugi, considerare altresì, per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, la difficoltà economica del ricorrente come ampiamente evidenziato ut supra. Con il favore delle spese
e dei compensi di causa.”
Parte resistente ha, così, concluso: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08.07.2002 in Napoli (NA) tra la Sig.ra e il sig. CP_1 Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune - Anno 2002 Numero
[...]
55 Parte I. 2) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni di legge. 3) Confermare
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e confermare il Persona_1 diritto di visita del padre con incontri liberi padre-figlio. 4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata in San Pietro al Tanagro alla Via Canali n. 25 alla madre , che CP_1 continuerà ad abitarvi insieme al figlio minore . 5) Disporre in capo al Persona_3
Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1 [...]
, versando alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Persona_3 CP_1
€ 500,00 rivalutabili mensilmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente con il coniuge. 6) Rigettare la richiesta di divisione della casa coniugale in quanto inammissibile, oltre ad essere infondata in punto di fatto che di diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nella misura di legge
All'esito di tale udienza, tenuta in modalità scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con atti al P.M. per il parere che ha concluso in data 15.12.2025 rimettendosi a Giudice nel superiore interesse del figlio. Preliminarmente, va dato atto della circostanza per la quale il figlio, (nato il Persona_1
13.11.2007 a Napoli) nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età.
Pertanto, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento nonché al diritto di visita del genitore non collocatario.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., ciò è volto a tutelare l'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a mantenere il proprio ambiente domestico in seguito alla separazione o al divorzio dei genitori. Tale beneficio, pertanto, è strettamente funzionale alla protezione della prole e non può trasformarsi in un diritto di godimento illimitato per il genitore assegnatario, una volta venute meno le condizioni che lo giustificano.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale
è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori.
Nel caso di specie, l'unico figlio, seppur divenuto maggiorenne, risulta pacificamente non economicamente autosufficiente in quanto studente di soli diciotto anni.
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno confermare l'assegnazione della ex casa familiare ubicata in
San Pietro al Tanagro alla Via Canali n. 25 alla Sig.ra che la abiterà unitamente al figlio. CP_1
Parte ricorrente nel proprio atto introduttivo ha chiesto la divisione di detto immobile previa nomina di CTU.
Come già chiarito con ordinanza del 27.9.2024 tale domanda è inammissibile.
L'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione.
In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale.
È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. da ultimo in materia risarcitoria Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014).
Né del resto sussistono le condizioni per disporsi l'assegnazione parziale della casa coniugale.
Come chiarito, il provvedimento di assegnazione è finalizzato alla esclusiva tutela della prole e all'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (Cass. 2004/12309; 2006/1545) e quindi alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 1995/12083;
2008/9995; 2009/26586) ed è proprio l'esigenza di soddisfare tale interesse che, secondo la "ratio" della norma, giustifica il potere del giudice di imporre al coniuge titolare del diritto reale o personale di godimento dell'immobile il sacrificio della sua situazione soggettiva.
Nel caso di specie è stata evidenziata la conflittualità sussistente tra i coniugi (procedimenti penali allegati da parte resistente nella propria comparsa) ed anche i difficili rapporti tra padre e il figlio
(audizione minore avvenuta in data 18.2.2025).
Giova, altresì, evidenziare che non è stato provato che ci si trovi di fronte ad una abitazione che ecceda per estensione le esigenze della famiglia ovvero agevolmente divisibile mediante modesti accorgimenti o piccoli lavori (cfr. Cass. sez. 1, sent. n. 26586 del 17/12/2009;
Sez. 1, Sentenza n. 23631 del 11/11/2011).
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente va chiarito che in virtù dell'art. 337 septies cc: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c.c., nuova formulazione, secondo cui i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147 c.c. in base a quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.. Nella specie, si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, la circostanza – pacifica e non contestata - che il figlio, seppur divenuto maggiorenne, non sia ancora inserito nel mondo del lavoro e sia ancora in una fase di studio e formazione, consente, evidentemente, di ritenere ancora sussistente un obbligo di mantenimento in capo al genitore.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata dal ricorrente (anno 2022) emerge un reddito pari a
31328,00. Quanto alla resistente, la stessa dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata (anno 2023) risulta titolare di un reddito pari a euro 70218,00.
Alla luce di tale differente situazione reddituale e considerata la mancanza di prova in ordine ad ulteriori redditi derivanti dall'attività di agronomo del ricorrente, si ritiene di poter confermare le statuizioni assunte in sede di separazione prevedendo l'obbligo del Sig. di versare un Pt_1 assegno di mantenimento per il figlio con una somma mensile di euro 300,00 da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie Pt_1 per il figlio, purché debitamente documentate.
Null'altro va disposto posto che la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già avvenuta con sentenza sul solo status emessa nel corso del giudizio.
Tenuto conto della natura del giudizio, nonché del suo esito, le spese di lite devono considerarsi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
• Assegna la ex casa familiare, ubicata in San Pietro al Tanagro alla Via Canali n. 25 alla Sig.ra che la abiterà unitamente al figlio;
CP_1
• Pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio, nonché il 50% delle spese straordinarie debitamente documentate. Detto assegno dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese e sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
• Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 635/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Vadilonga, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Adele Garofalo in Lagonegro (PZ) alla Via Martiri d'Ungheria
n. 12
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rosa Cristina Calella e dall'avv. Francesco Maria Prete, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Salerno alla Via Andrea
Sabatini n. 7
-resistente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 26.11.2025; il P.M. in data 15.12.2025 si è rimesso al Giudice nel superiore interesse del figlio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 10.06.2024, il Sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra in Napoli CP_1 in data 08.07.2002 scegliendo il regime di separazione dei beni;
che dall'unione è nato il figlio il 13.11.2007 a Napoli;
e che in data 20.07.2021 il Tribunale di Lagonegro con Persona_1 sentenza n. 449/2021 dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi, alle condizioni ivi stabilite.
Su tali premesse, ha chiesto di: in via preliminare ed istruttoria: • alla luce dei comportamenti ostativi tenuti dalla sig.ra , indicare segnatamente i periodi da trascorrere a cicli alterni con il CP_1 figlio;
• confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente ai doveri economici;
• autorizzare la divisione dell'immobile sito in San Pietro al Tanagro, in Via Canali 25, sulla base di quella che sarà l'istruttoria tecnica per la quale fin d'ora si richiede consulenza del ctu. Nel merito: pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio civile contratto in Napoli fra Parte_1
e in data 08/07/2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Napoli, atto n. 55 p. I s. sez AR anno 2002. Mandare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Lagonegro di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge. Dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi. Con il favore delle spese e dei compensi di causa.”.
Lo stesso ha sostenuto, infatti, di essere stato costretto dopo la separazione a trasferirsi a Palma
Campania (NA) presso l'abitazione materna, distante 120 km da San Pietro al Tanagro, ove è ubicata la villa, ultima sua residenza, in comproprietà con la sig.ra , presso la quale risiede il figlio. CP_1
Ha indicato che la divisione dell'immobile consentirebbe allo stesso di tornare ad insegnare presso
[... l'Istituto Alberghiero Sacco sito in Sant'Arsenio, distante nemmeno 500 metri dall'abitazione di a Tanagro permettendogli di frequentare il figlio con maggiore stabilità. Per_2
Ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza del 12.06.2024, che è stato altresì comunicato al PM , il quale ha emesso il proprio visto depositato in data 11.07.2024, si è costituita la Sig.ra che, nell'impugnare la domanda, non si è opposta alla dichiarazione CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08.07.2002 in Napoli
(NA) tra la Sig.ra e il sig. , matrimonio trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1 Stato Civile di detto Comune - Anno 2002 Numero 55 Parte I. 2) Emettere sentenza parziale sullo status. 3) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni di legge. 4) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e confermare il diritto di visita Persona_1 del padre con incontri liberi padre-figlio. 5) Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata in San Pietro al Tanagro alla Via Canali n. 25 alla madre , che continuerà ad abitarvi CP_1 insieme al figlio minore . 6) Disporre in capo al Sig. Persona_3 Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore , versando Persona_3 alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 rivalutabili CP_1 mensilmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente con il coniuge. 7) Rigettare la richiesta di divisione della casa coniugale in quanto inammissibile, oltre ad essere infondata in punto di fatto che di diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nella misura di legge.”.
La stessa ha allegato, infatti, che la casa coniugale non è una villa, ma una casa per civile abitazione, composta da un piano terra e altro piano, collegati e accomunati tra loro e, quindi, non divisibili.
Con ordinanza del 27.09.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24.09.2024, ha confermato, quanto ai provvedimenti temporanei, le statuizioni contenute in fase di separazione;
ha chiarito che è esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio - soggetta al rito speciale con quella di scioglimento comunione soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale;
ed ha, infine, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione sul solo status, stante la domanda di parte resistente non opposta da parte ricorrente, nonché per l'ascolto del minore, all'udienza del 10.12.2024.
Dopo un rinvio su istanza di parte ricorrente, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, il Giudice ha rinviato all'udienza del 04.02.2025 per i medesimi incombenti, vista l'assenza giustificata del minore.
Dopo un ulteriore rinvio per impedimento del Giudice relatore, all'esito dell'udienza del 18.2.2025, ascoltato il minore, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio sul solo status.
In data 21.3.2025 il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
Con sentenza parziale n. 166/2025 pubblicata il 24.03.2025 il Tribunale di Lagonegro ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli istanti coniugi, Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...],
[...] CP_1 celebrato in Napoli in data 08.07.2002 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli dell'anno 2002 atto n. 55, p. I s.- sez. AR. Disposte le incombenze di legge in ordine alla trascrizione nei registri ello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, il Giudice ha disposto con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le ulteriori statuizioni.
Con ordinanza del 15.5.2025 rigettate le ulteriori istanze istruttorie, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 24.11.2025.
Parte ricorrente ha, così, concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere: • Disporre, indicativamente, i periodi nei quali il figlio potrà trascorrerli con il ricorrente;
• riconfermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente ai doveri economici già normati tra le parti;
• accogliere la richiesta, in considerazione dei rapporti attualmente esistenti tra il minore e il ricorrente, dell'intervento degli assistenti sociali, ai fini di ogni verifica delle problematiche così come ut supra evidenziate;
• Nel confermare ogni rapporto economico- patrimoniale tra i coniugi, considerare altresì, per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, la difficoltà economica del ricorrente come ampiamente evidenziato ut supra. Con il favore delle spese
e dei compensi di causa.”
Parte resistente ha, così, concluso: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08.07.2002 in Napoli (NA) tra la Sig.ra e il sig. CP_1 Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune - Anno 2002 Numero
[...]
55 Parte I. 2) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni di legge. 3) Confermare
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e confermare il Persona_1 diritto di visita del padre con incontri liberi padre-figlio. 4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata in San Pietro al Tanagro alla Via Canali n. 25 alla madre , che CP_1 continuerà ad abitarvi insieme al figlio minore . 5) Disporre in capo al Persona_3
Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1 [...]
, versando alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Persona_3 CP_1
€ 500,00 rivalutabili mensilmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente con il coniuge. 6) Rigettare la richiesta di divisione della casa coniugale in quanto inammissibile, oltre ad essere infondata in punto di fatto che di diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nella misura di legge
All'esito di tale udienza, tenuta in modalità scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con atti al P.M. per il parere che ha concluso in data 15.12.2025 rimettendosi a Giudice nel superiore interesse del figlio. Preliminarmente, va dato atto della circostanza per la quale il figlio, (nato il Persona_1
13.11.2007 a Napoli) nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età.
Pertanto, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento nonché al diritto di visita del genitore non collocatario.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., ciò è volto a tutelare l'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a mantenere il proprio ambiente domestico in seguito alla separazione o al divorzio dei genitori. Tale beneficio, pertanto, è strettamente funzionale alla protezione della prole e non può trasformarsi in un diritto di godimento illimitato per il genitore assegnatario, una volta venute meno le condizioni che lo giustificano.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale
è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori.
Nel caso di specie, l'unico figlio, seppur divenuto maggiorenne, risulta pacificamente non economicamente autosufficiente in quanto studente di soli diciotto anni.
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno confermare l'assegnazione della ex casa familiare ubicata in
San Pietro al Tanagro alla Via Canali n. 25 alla Sig.ra che la abiterà unitamente al figlio. CP_1
Parte ricorrente nel proprio atto introduttivo ha chiesto la divisione di detto immobile previa nomina di CTU.
Come già chiarito con ordinanza del 27.9.2024 tale domanda è inammissibile.
L'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione.
In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale.
È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. da ultimo in materia risarcitoria Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014).
Né del resto sussistono le condizioni per disporsi l'assegnazione parziale della casa coniugale.
Come chiarito, il provvedimento di assegnazione è finalizzato alla esclusiva tutela della prole e all'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (Cass. 2004/12309; 2006/1545) e quindi alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 1995/12083;
2008/9995; 2009/26586) ed è proprio l'esigenza di soddisfare tale interesse che, secondo la "ratio" della norma, giustifica il potere del giudice di imporre al coniuge titolare del diritto reale o personale di godimento dell'immobile il sacrificio della sua situazione soggettiva.
Nel caso di specie è stata evidenziata la conflittualità sussistente tra i coniugi (procedimenti penali allegati da parte resistente nella propria comparsa) ed anche i difficili rapporti tra padre e il figlio
(audizione minore avvenuta in data 18.2.2025).
Giova, altresì, evidenziare che non è stato provato che ci si trovi di fronte ad una abitazione che ecceda per estensione le esigenze della famiglia ovvero agevolmente divisibile mediante modesti accorgimenti o piccoli lavori (cfr. Cass. sez. 1, sent. n. 26586 del 17/12/2009;
Sez. 1, Sentenza n. 23631 del 11/11/2011).
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente va chiarito che in virtù dell'art. 337 septies cc: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c.c., nuova formulazione, secondo cui i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147 c.c. in base a quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.. Nella specie, si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, la circostanza – pacifica e non contestata - che il figlio, seppur divenuto maggiorenne, non sia ancora inserito nel mondo del lavoro e sia ancora in una fase di studio e formazione, consente, evidentemente, di ritenere ancora sussistente un obbligo di mantenimento in capo al genitore.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata dal ricorrente (anno 2022) emerge un reddito pari a
31328,00. Quanto alla resistente, la stessa dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata (anno 2023) risulta titolare di un reddito pari a euro 70218,00.
Alla luce di tale differente situazione reddituale e considerata la mancanza di prova in ordine ad ulteriori redditi derivanti dall'attività di agronomo del ricorrente, si ritiene di poter confermare le statuizioni assunte in sede di separazione prevedendo l'obbligo del Sig. di versare un Pt_1 assegno di mantenimento per il figlio con una somma mensile di euro 300,00 da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie Pt_1 per il figlio, purché debitamente documentate.
Null'altro va disposto posto che la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già avvenuta con sentenza sul solo status emessa nel corso del giudizio.
Tenuto conto della natura del giudizio, nonché del suo esito, le spese di lite devono considerarsi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
• Assegna la ex casa familiare, ubicata in San Pietro al Tanagro alla Via Canali n. 25 alla Sig.ra che la abiterà unitamente al figlio;
CP_1
• Pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio, nonché il 50% delle spese straordinarie debitamente documentate. Detto assegno dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese e sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
• Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco