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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 979/2024 R.G. vertente tra e nella qualità di genitori esercenti la responsabili- Parte_1 Controparte_1 tà genitoriale sul figlio minore rappresentati e difesi dall'Avv. Danie- Persona_1 le NT appellanti e
rappresentato e difeso appellato CP_2 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 648/2024 del
12.4.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5/9/2023 e , n.q. di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Persona_1 chiedevano al Tribunale di Roma di “a) Dichiarare il diritto del minore Persona_1 al percepimento dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 nella misura di legge e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.03.2021;
b) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
112, condannare l' , in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, all'erogazione della prestazione de qua ed al pagamento in favore dei ricorrenti delle mensilità dal 01.04.2021 al 30.06.2023.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore “antistatario”
1 e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 let- tera b tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevo- lare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 22/2/2024 per chiedere: “La cessata ma- CP_2 teria del contendere, in quanto la prestazione è stata liquidata in data antecedente la presente udienza. SPESE: si chiede la compensazione delle spese”.
Il Tribunale così statuiva:
“- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti per soccombenza CP_2 virtuale che liquidata nella misura di 1108,90 € oltre a € 166,33 per rimborso spese forfetta- rie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
2.Proponevano gravame e lamentando la violazio- Parte_1 Controparte_1 ne e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 comma 5 lettera d e 5 del D.M.
10.03.2014 n. 55 così come modificato dall'art. 2 del DM 147/22 in ragione dell'omessa li- quidazione della fase decisionale.
Resisteva l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3.L'appello è fondato.
3.1Il Tribunale ha così motivato sul punto: “10. In ordine alle spese di lite, atteso che a causa dell'inerzia dell' l i ricorrenti hanno dovuto introdurre il presente giudizio, considerato CP_2 il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa del 15/3/2021 e la liquidazione del
2/4/2024, avvenuta comunque successivamente alla notifica del ricorso, condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successiva- mente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore com- preso nel III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 € per un totale di 853,00 € + aumento del 30% ex art 4 co 1 bis DM 55/2014
s.m.i. = 1108,90 € oltre a € 166,33 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
2 C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
11. Si precisa che non viene liquidata la fase decisoria per effetto dell'intervenuta pronuncia in limine litis, dovendosi liquidare la fase decisoria nell'ipotesi di sentenza emessa all'esito della valutazione delle prove e di una attività valutativa delle stesse”.
Invero, come fondatamente sostenuto dall'appellante, spetta a suo favore anche il compenso per la fase decisionale-che costituisce l'effettivo thema decidendum- avendo la Suprema Cor- te chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla re- dazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023).
Dunque il compenso per la fase decisionale è dovuto anche nel caso in cui si chieda la cessa- zione della materia del contendere poiché si tratta di una precisazione delle conclusioni o co- munque di una attività difensiva propria della fase definitoria.
Nel caso di specie nel verbale dell'udienza del 12.4.2024 si legge: “L'avv NT confer- ma l'avvenuto pagamento della prestazione ad aprile 2024 si associa alla richiesta dell'ente di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite”, con ciò solo ma- turando il diritto alla fase decisionale siccome effettivamente svolta.
3.2 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recan- te la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione foren- se, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo ag- giornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atte- so che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite succes- sivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al
23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liqui- dazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversa- mente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile …
Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, corret- tamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia, il compenso comples- sivo delle spese di lite dovute per il primo grado di giudizio in questa sede ricalcolato è pari alla somma tra quanto già liquidato dal giudice di prime cure per la fase di studio e introdutti- va-esente da censure, e su cui pertanto è sceso il giudicato interno- e la fase decisoria ai mi-
3 nimi, pari a euro 1.011,00, per un totale di euro 2.119,90, oltre accessori.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a cari- co della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno de- terminate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni
Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e
Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023), aumentata per la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 del DM 55/2014 COMMA 1BIS tenuto conto della quantità dei collegamenti ipertestuali e della concreta utilità nella definizione della causa.
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021)- con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, CP_
-condanna l' a rifondere agli appellanti le spese di lite del primo grado del giudizio, liqui- date in euro 2.119,90, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antista- tario;
CP_
- condanna l' a rifondere agli appellanti le spese di lite del presente grado del giudizio, li- quidate in euro 500,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore anti- statario.
Roma, 15.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 979/2024 R.G. vertente tra e nella qualità di genitori esercenti la responsabili- Parte_1 Controparte_1 tà genitoriale sul figlio minore rappresentati e difesi dall'Avv. Danie- Persona_1 le NT appellanti e
rappresentato e difeso appellato CP_2 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 648/2024 del
12.4.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5/9/2023 e , n.q. di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Persona_1 chiedevano al Tribunale di Roma di “a) Dichiarare il diritto del minore Persona_1 al percepimento dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 nella misura di legge e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.03.2021;
b) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
112, condannare l' , in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, all'erogazione della prestazione de qua ed al pagamento in favore dei ricorrenti delle mensilità dal 01.04.2021 al 30.06.2023.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore “antistatario”
1 e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 let- tera b tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevo- lare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 22/2/2024 per chiedere: “La cessata ma- CP_2 teria del contendere, in quanto la prestazione è stata liquidata in data antecedente la presente udienza. SPESE: si chiede la compensazione delle spese”.
Il Tribunale così statuiva:
“- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti per soccombenza CP_2 virtuale che liquidata nella misura di 1108,90 € oltre a € 166,33 per rimborso spese forfetta- rie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
2.Proponevano gravame e lamentando la violazio- Parte_1 Controparte_1 ne e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 comma 5 lettera d e 5 del D.M.
10.03.2014 n. 55 così come modificato dall'art. 2 del DM 147/22 in ragione dell'omessa li- quidazione della fase decisionale.
Resisteva l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3.L'appello è fondato.
3.1Il Tribunale ha così motivato sul punto: “10. In ordine alle spese di lite, atteso che a causa dell'inerzia dell' l i ricorrenti hanno dovuto introdurre il presente giudizio, considerato CP_2 il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa del 15/3/2021 e la liquidazione del
2/4/2024, avvenuta comunque successivamente alla notifica del ricorso, condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successiva- mente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore com- preso nel III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 € per un totale di 853,00 € + aumento del 30% ex art 4 co 1 bis DM 55/2014
s.m.i. = 1108,90 € oltre a € 166,33 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
2 C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
11. Si precisa che non viene liquidata la fase decisoria per effetto dell'intervenuta pronuncia in limine litis, dovendosi liquidare la fase decisoria nell'ipotesi di sentenza emessa all'esito della valutazione delle prove e di una attività valutativa delle stesse”.
Invero, come fondatamente sostenuto dall'appellante, spetta a suo favore anche il compenso per la fase decisionale-che costituisce l'effettivo thema decidendum- avendo la Suprema Cor- te chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla re- dazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023).
Dunque il compenso per la fase decisionale è dovuto anche nel caso in cui si chieda la cessa- zione della materia del contendere poiché si tratta di una precisazione delle conclusioni o co- munque di una attività difensiva propria della fase definitoria.
Nel caso di specie nel verbale dell'udienza del 12.4.2024 si legge: “L'avv NT confer- ma l'avvenuto pagamento della prestazione ad aprile 2024 si associa alla richiesta dell'ente di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite”, con ciò solo ma- turando il diritto alla fase decisionale siccome effettivamente svolta.
3.2 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recan- te la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione foren- se, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo ag- giornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atte- so che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite succes- sivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al
23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liqui- dazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversa- mente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile …
Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, corret- tamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia, il compenso comples- sivo delle spese di lite dovute per il primo grado di giudizio in questa sede ricalcolato è pari alla somma tra quanto già liquidato dal giudice di prime cure per la fase di studio e introdutti- va-esente da censure, e su cui pertanto è sceso il giudicato interno- e la fase decisoria ai mi-
3 nimi, pari a euro 1.011,00, per un totale di euro 2.119,90, oltre accessori.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a cari- co della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno de- terminate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni
Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e
Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023), aumentata per la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 del DM 55/2014 COMMA 1BIS tenuto conto della quantità dei collegamenti ipertestuali e della concreta utilità nella definizione della causa.
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021)- con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, CP_
-condanna l' a rifondere agli appellanti le spese di lite del primo grado del giudizio, liqui- date in euro 2.119,90, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antista- tario;
CP_
- condanna l' a rifondere agli appellanti le spese di lite del presente grado del giudizio, li- quidate in euro 500,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore anti- statario.
Roma, 15.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
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