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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di Giudice d'appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 10484/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Silvio Caroli,
Appellante contro
, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Vernile, Controparte_1
Appellata nonché contro
, contumace, Controparte_2
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 14.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite possono riepilogarsi come segue. ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gravina Parte_1
di Puglia n. 81/2017 – depositata il 25.1.2017 in seno al giudizio di I grado iscritto al n.
106/2015 R.G. e non notificata – con cui, nella contumacia di , è stata Controparte_2 accolta la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice per la somma Controparte_1 di euro 4.258,01, oltre interessi e spese processuali, in relazione al sinistro stradale del
23.9.2014.
In particolare, l'attrice in I grado ha dedotto che il 23.9.2014, verso le ore 18.30, il veicolo
Seat Ibiza tg. DP280WB - di sua proprietà e nell'occasione condotto da Parte_2
- mentre percorreva la S.P. 27 con direzione Gravina veniva urtato all'altezza del km 2,5 da , proprietario e conducente del veicolo Alfa Romeo 147 tg. Controparte_2
CD854KL, il quale proveniva da via Selva e nell'immettersi sulla detta provinciale, svoltava a destra, omettendo di dare la precedenza all'auto dell'attrice, che in seguito all'urto usciva fuori strada, riportando danni.
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di censura, rappresentando la rilevanza penale dei fatti di causa, oggetto di una querela sfociata nel proc. penale n. 3796/2015 in cui il G.I.P. del Tribunale di Trieste ha disposto il rinvio a giudizio della e della : CP_1 Parte_2
- errata e mancata valutazione dei fatti e delle prove dedotte ed acquisite nel processo ed esame superficiale di esse, lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe fatto propria la dinamica indicata dai due testimoni escussi, dinamica che non avrebbe trovato riscontro nello stato dei luoghi né con i danni indicati dal C.T.U.;
- errata e superflua valutazione della C.T.U. ed omessa motivazione sulle osservazioni del
C.T.P.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza gravata e previa rinnovazione della C.T.U., di: rigettare la domanda risarcitoria dell'attrice in I grado, con condanna della stessa alla restituzione di quanto versatole dalla compagnia di assicurazioni a titolo risarcitorio e di spese processuali;
in via subordinata, ritenere sussistente una pari responsabilità delle parti coinvolte, riducendo il quantum dovuto;
in via subordinata, ritenere dovuta la somma di € 2.500,00 corrispondente al valore commerciale del veicolo, condannando alla restituzione della somma ulteriore corrisposta e non dovuta, oltre interessi.
si è costituita in giudizio il 31.10.2017, contestando le avverse Controparte_1
difese e pretese;
inoltre, in rito, ha eccepito la tardività dell'appello, in quanto la sentenza sarebbe stata notificata il 29.3.2017 (laddove la notifica dell'appello è avvenuta il
12.6.2017, oltre il termine di legge di 30 giorni), e l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c.; ha poi insistito per il rigetto nel merito del gravame, in quanto infondato.
non si è costituito in giudizio. Controparte_2 Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in ultimo all'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 23.4.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato CP_2
, non costituitosi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di
[...]
citazione in appello nei suoi confronti (cfr. documentazione depositata da parte appellante il 26.6.2017).
Sempre in via preliminare, vanno rigettate:
- l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dall'appellata ; invero, la sentenza CP_1
è stata notificata da quest'ultima ad personalmente il 29.3.2017 (cfr. all. 5 Parte_1
fascicolo di II grado di ) e non presso il procuratore costituito;
pertanto, la CP_1
notificazione della sentenza alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (cfr., ex multis, Cass. n. 19876/2016), onde deve ritenersi che la notificazione dell'atto di citazione in appello effettuata da a mezzo P.E.C. il Parte_1
12.6.2017 sia tempestiva in relazione al termine lungo per l'appello;
- l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla predetta appellata per la violazione dell'art. 342 c.p.c.; invero, il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU. n. 27199/2017, secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Scendendo al merito, va osservato quanto segue.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Dall'esame degli atti di causa e delle risultanze probatorie del giudizio di I grado, risulta che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle regole sostanziali e processuali, atteso che: - le risultanze della prova testimoniale a mezzo dei testi e poste a base Tes_1 Tes_2
della decisione, risultano univoche e concordanti nel confermare la versione della dinamica offerta dall'attrice in I grado circa il fatto che il abbia impegnato l'incrocio senza CP_2
concedere la dovuta precedenza;
né l'appellante ha addotto elementi oggettivi idonei a scalfire l'attendibilità dei predetti testimoni;
sul punto, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la circostanza che nessuno dei testimoni abbia dichiarato la presenza del segnale di dare la precedenza su via Selva all'intersezione con la S.P. non costituisce ex se circostanza atta a minare la credibilità degli stessi, in quanto la versione resa dagli stessi risulta comunque chiara e specifica sulla dinamica;
altrettanto dicasi con riferimento ai danni riportati dagli autoveicoli e rilevati dal C.T.U., non potendo pretendersi che un testimone, a seguito di una dinamica in itinere, possa riferire analiticamente dati tecnici, quali l'esatto punto d'urto ed i danni riportati dai veicoli;
- la C.T.U. risulta svolta con perizia ed è priva di vizi logici, laddove le controdeduzioni mosse dal C.T.P. dell'appellante in I grado non risultano supportate da elementi oggettivi in grado di scalfirne le risultanze e fermo restando che l'esame del C.T.U. non è stato svolto sull'Alfa del , non più disponibile, bensì solo sulla Seat della , tenuto CP_2 CP_1
conto dei dati (compreso il materiale fotografico) prodotti dalle parti;
alla luce di tanto, va affermato che la ricostruzione del C.T.U. è tecnicamente attendibile in considerazione degli elementi emersi e disponibili, onde va rigettata la richiesta di rinnovazione della stessa avanzata dall'appellante;
- a conferma di tanto va osservato che i testi citati da non hanno riferito Parte_1
alcunché di rilevante in ordine ai fatti di causa (cfr. le dichiarazioni di ) o Tes_3
comunque hanno rilasciato dichiarazioni non idonee a smentire la versione attorea e gli accertamenti del C.T.U. (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste , Tes_4 meccanico, che, da un lato, ha affermato di nulla sapere dei fatti di causa e, dall'altro, che a Gravina vi è una carrozzeria a nome e che probabilmente è un'ipotesi di Tes_4
omonimia);
- in virtù della dinamica, come correttamente accertata dal Giudice di prime cure, non sussiste un'ipotesi di concorso di colpa nella condotta dei conducenti dei veicoli interessati dal sinistro, posto che, per la repentinità dell'accaduto ed in assenza di elementi di segno contrario, la responsabilità nella causazione del sinistro è unicamente ascrivibile al
, il quale si è immesso sulla S.P. senza dare la precedenza imposta dal relativo CP_2 segnale posto all'incrocio, contravvenendo al disposto di cui all'art. 145 C.d.S.; - l'appellante non ha documentato l'esito del procedimento penale a carico della CP_1
per i fatti di causa (fermo restando, in ogni caso, che la sentenza n. 492/2017 del G.U.P. presso il Tribunale di Trieste, depositata dall'appellata all'udienza del 28.3.2018, non può essere presa in considerazione ai fini della decisione, in quanto non depositata telematicamente).
Pertanto, alla luce di tali elementi, non sussistono ragioni per dubitare della veridicità del sinistro e della dinamica come accertata dal Giudice di prime cure.
Inoltre, non essendo stato depositato in atti il fascicolo di I grado dell'appellante, va rigettata la richiesta della medesima appellante di riduzione dell'importo risarcitorio ad euro 2.500,00, pari al valore commerciale del mezzo attoreo ante sinistro, difettando la documentazione (ossia la visura P.R.A.) posta a supporto della richiesta.
Alla luce di quanto esposto, l'appello non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese processuali del presente giudizio, va osservato che:
- nei rapporti tra l'appellante e l'appellata , le spese del presente giudizio seguono CP_1
la soccombenza della prima ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 2, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c.
1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate); sul punto, in ogni caso, non può accogliersi la domanda della in ordine alla rifusione delle spese del “doppio grado di giudizio” (cfr. conclusioni CP_1
della comparsa di costituzione e risposta in appello), in quanto le spese del I grado sono già state liquidate con la sentenza appellata (avverso la quale non risulta proposto dalla appello incidentale in punto di liquidazione delle spese), che come visto va CP_1
confermata, dovendo pertanto provvedersi solo alla liquidazione delle spese del II grado;
- nei rapporti tra l'appellante e l'appellato contumace, le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili, in considerazione della contumacia del secondo.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante
è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2 - rigetta le eccezioni di tardività e di inammissibilità dell'appello, sollevate da
[...]
; CP_1
- rigetta l'interposto appello;
- condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente giudizio di appello, liquidate in euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dichiara inammissibile la domanda di in ordine al riconoscimento Controparte_1
delle spese processuali del I grado di giudizio;
- dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e l'appellato contumace;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore