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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di divorzio, promossa con ricorso depositato in data 21/05/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/10/1983, con il proc. dom. avv. MASSEROLI SIMONA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/02/1968, con il proc. dom. avv. PETTI MARIA RITA del Foro di Pescara, giusta procura in atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi contraevano matrimonio concordatario il giorno 11/07/2010 in Penne (PE) e che dalla loro unione sono nati i figli (n. a Penne il 12/10/2012) e (n. a Penne Persona_1 Persona_2
il 03/11/2010). Risulta anche che le parti si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Pescara del 04/07/2017, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 06/06/2017 (v. doc.3).
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 10/10/2024, il Giudice delegato esperiva senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi. Con separata ordinanza venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c. e, all'udienza del 15/04/2025, i difensori delle parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status, con rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione dell'attività istruttoria, in particolare dell'attività di monitoraggio demandata ai Servizi sociali territorialmente competenti incaricati di attivare tutta una serie di interventi e percorsi di supporto in favore di madre, padre e figli minori.
Orbene, essendo decorso il termine previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che sia stata ripristinata la convivenza matrimoniale, ritenuto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto inter partes.
Con riguardo alle domande accessorie alla pronunzia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa dal Collegio.
La statuizione sulle spese di causa è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 11/07/2010 in PENNE (PE), Parte_1 Parte_2
atto trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune (anno 2015, n.14, parte II, serie A);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di causa.
Pag. 2 di 3 Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PENNE (PE) perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di divorzio, promossa con ricorso depositato in data 21/05/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/10/1983, con il proc. dom. avv. MASSEROLI SIMONA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/02/1968, con il proc. dom. avv. PETTI MARIA RITA del Foro di Pescara, giusta procura in atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi contraevano matrimonio concordatario il giorno 11/07/2010 in Penne (PE) e che dalla loro unione sono nati i figli (n. a Penne il 12/10/2012) e (n. a Penne Persona_1 Persona_2
il 03/11/2010). Risulta anche che le parti si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Pescara del 04/07/2017, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 06/06/2017 (v. doc.3).
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 10/10/2024, il Giudice delegato esperiva senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi. Con separata ordinanza venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c. e, all'udienza del 15/04/2025, i difensori delle parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status, con rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione dell'attività istruttoria, in particolare dell'attività di monitoraggio demandata ai Servizi sociali territorialmente competenti incaricati di attivare tutta una serie di interventi e percorsi di supporto in favore di madre, padre e figli minori.
Orbene, essendo decorso il termine previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che sia stata ripristinata la convivenza matrimoniale, ritenuto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto inter partes.
Con riguardo alle domande accessorie alla pronunzia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa dal Collegio.
La statuizione sulle spese di causa è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 11/07/2010 in PENNE (PE), Parte_1 Parte_2
atto trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune (anno 2015, n.14, parte II, serie A);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di causa.
Pag. 2 di 3 Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PENNE (PE) perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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