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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/10/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4507/2023 promossa da:
Parte_1
altresì denominata
[...] [...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma
(RM), Via Guido Reni 33, presso lo studio dell'Avv. BERNARD
MIRKO, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
San Bonifacio (VR), Loc. Crosaron 18 SoaveCenter Sc. A, p. III, presso lo studio dell'Avv. GIORDANI VITTORIO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Come precisate nell'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_2
ha convenuto in giudizio
[...] [...] perché, previa dichiarazione e/o pronuncia della CP_2 risoluzione per grave inadempimento del contratto di compravendita avente ad oggetto un CHP TYPE PFL- 400/42 Gas
Burner Generator, venga condannata ai sensi degli artt. 1453 e ss.
c.c. alla restituzione del prezzo dei beni acquistati pari ad euro
200.000,00, oltre agli interessi legali decorrenti dal 13/07/2022 sino al saldo effettivo. Parte attrice ha chiesto altresì che
[...] venga condannata al risarcimento dei danni subiti, CP_2 pari alle spese inutilmente sostenute per trasferire alcuni beni dal porto di Vasto in Iran e individuati nella somma di euro 50.000,00, oltre interessi legali.
In particolare, parte attrice ha riportato, in fatto, che: a) la propria azienda si occupa di produrre zucchero mediante lavorazione di barbabietole e affini e di commercializzare il prodotto ottenuto;
b) di avere contatto per acquistare un CHP TYPE Controparte_2
PFL- 400/42 Gas Burner Generator, costituito di 5 pezzi, funzionale ad implementare la propria produzione di zucchero e di avere pattuito per il suo acquisto un prezzo di euro 539.000,00
(doc. 3 parte attrice); c) che in data 15.11.2018 ha eseguito il suddetto pagamento (doc. 4 parte attrice), ma la convenuta non ha provveduto alla consegna dei beni acquistati;
d) che dopo un incontro tra i due legali rappresentanti avvenuto il 26/03/2019 presso la sede di la convenuta si era impegnata Controparte_2
a recapitare i beni compravenduti ed in particolare a spedire il
LE una volta ottenuto l'autorizzazione ANAS per accedere al porto di Vasto;
e) che il 19.12.2019 le parti hanno sottoscritto un pagina 2 di 7 nuovo accordo a fronte del mancato trasferimento dei beni nella disponibilità della (doc. 7 parte attrice); Controparte_1
f) che solo nel 2022 parte dei componenti sono stati effettivamente trasferiti, con l'eccezione del Gas LE e dell'NO (il cui prezzo complessivo è pari ad euro 200.000,00); g) che, per tali motivi, in data 06/04/2022 l'attrice ha assunto uno spedizioniere, la New East Company S.r.l., che si occupasse del trasferimento dei due pezzi mancanti (doc. 8 parte attrice); h) che, a fronte dell'impossibilità anche per lo spedizioniere di contattare e di collaborare con la convenuta, ha deciso di mettere in mora la controparte con comunicazione a mezzo pec del 13.07.2022 (doc.
11 parte attrice).
Ciò posto, ha Controparte_1 dedotto che il comportamento di integrerebbe Controparte_2 un grave inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita, di cui ha pertanto chiesto la risoluzione – eventualmente anche parziale, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, sollevando talune eccezioni preliminari in ordine alla legittimazione attiva dell'attrice e alla nullità della procura, nonché, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in virtù dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., e svolgendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per euro 356.697,46.
Nel corso del giudizio, ha proposto querela di Controparte_2 falso ex art. 222 c.p.c. con riferimento al doc. 3 attoreo, la quale è stata nondimeno dichiarata inammissibile da questo Giudice in data 15/05/2024, vertendo su documento superfluo ai fini del decidere.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale e in data 12.06.2025 sono state precisate le conclusioni.
pagina 3 di 7 Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono fondate e vanno accolte nei limiti qui di seguito esposti.
Devono essere, in primo luogo, rigettate le eccezioni preliminari svolte da Controparte_2
È stata, infatti, dimostrata la titolarità, in capo alla
[...] della posizione giuridica Controparte_1 soggettiva dedotta in giudizio. Dalla visura societaria dimessa quale doc. 14 emerge, infatti, che la denominazione della società attrice, sia nella sua versione in inglese, sia nella sua allitterazione dalla lingua persiana corrisponde a quella indicata sia nella citazione introduttiva del presente giudizio, sia nella procura.
Ancora, è stato provato come colui che ha conferito la procura all'avv. Mirko Bernard, , è un unico soggetto Controparte_3
(cfr. documento dimesso con nota del 6.2.2024) e che, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta all'udienza del
30.1.2024, fosse necessaria una sola firma a questi riferibile.
Ciò posto, e passando a considerare il merito della controversia, deve essere, innanzitutto, premesso che, essendo stata allegata la responsabilità contrattuale della convenuta per Controparte_2 inadempimento del contratto di compravendita dei beni oggetto della fattura pro forma (doc. 3 attoreo) e meglio descritti in atto di citazione, nonché del successivo accordo integrativo del 26.3.2019
(doc. 6 attoreo), era onere della convenuta dare prova dell'avvenuto esatto adempimento o della non imputabilità a Controparte_2 dell'inadempimento verificatosi, secondo quanto stabilito dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite 13533 del 2001.
Orbene, ritiene questo Giudice che, a fronte della circostanza
(pacifica in causa) della mancata consegna per l'imbarco, da parte della convenuta all'attrice, del Gas LE e dell'NO,
[...]
nel pur complesso e talora confusionario quadro CP_2 probatorio offerto in giudizio, non abbia assolto detto onere, tenuto conto, in particolare, delle considerazioni qui di seguito esposte.
pagina 4 di 7 a) Sia la fattura pro forma dimessa quale doc. 3 da parte attrice sia la fattura prodotta quale doc. 1 di parte convenuta recano la clausola FOB, la quale, nell'ambito degli Incoterms, comporta l'assunzione dell'obbligo, da parte del venditore, di provvedere a suo rischio e spese a collocare la merce a bordo della nave, con la conseguenza che la quotazione di vendita è comprensiva del costo e delle spese sostenute fino all'avvenuto imbarco, avvenendo in questo momento il passaggio dei rischi e del possesso della merce dal venditore al compratore. Ebbene, a fronte di tale pattuizione, inconferenti appaiono le molteplici richieste, avanzate da all'acquirente, con le Controparte_2 mail dimesse in corso di causa, giacché era suo compito provvedere alla stipulazione del contratto di trasporto, organizzare i relativi permessi e pagare le spese per il nolo e per l'assicurazione fino al porto di imbarco.
b) Anche a volere prendere in considerazione i solleciti, inoltrati da alla Controparte_2 Controparte_1
affinché quest'ultima realizzasse gli atti di
[...] cooperazione necessari alla consegna della merce, va rilevato come il primo di questi inviti (doc. 5 di parte convenuta, nel quale, appunto, per la prima volta si comunica l'ottenimento dei permessi eccezionali per il trasporto) risalga al 22.9.2021, e segua, pertanto, di quasi due anni il pagamento del prezzo da parte dell'attrice (doc. 4 attoreo). Il ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di consegna per un arco di tempo così ampio non può non essere valutato al fine di accertare la gravità dell'inadempimento da parte della società venditrice.
c) Da ultimo, va osservato come dai docc. 13 e 27 di parte convenuta e dal doc. 23 di parte attrice sia emerso che il LE
e l'NO non erano, di fatto, nella disponibilità della società venditrice, sicché anche tale circostanza rileva ai fini della valutazione richiesta dall'art. 1455 c.c.
pagina 5 di 7 Alla luce degli argomenti appena esposti, deve essere pronunciata ex art. 1453 c.c. la risoluzione parziale del contratto di compravendita stipulato tra le parti, non potendo il doc. 11 di parte attrice essere qualificato quale diffida ad adempiere, giacché non contiene, all'evidenza, i requisiti richiesti dall'art. 1454 c.c.
Dalla risoluzione consegue l'obbligo, per di Controparte_2 restituire a parte attrice la parte di prezzo percepita quale corrispettivo per le obbligazioni rimaste inadempiute, pari ad euro
200.000,00 (circostanza, questa, non contestata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione), oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Non può, per contro, essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno di euro 50.000,00, pari all'esborso sostenuto per il pagamento anticipato dei costi per il trasporto dei due beni oggetto di causa dal porto di Vasto all'Iran (docc. 8 e 9).
Dalla valutazione complessiva delle deposizioni testimoniali assunte all'udienza del 24.9.2024 e del 19.11.2024 è, infatti, emerso che non avesse garantito la presenza Controparte_2 del LE e dell'NO al porto di Vasto per la seconda settimana di giugno 2022: il teste di parte attrice, sig. Tes_1
, che sul punto ha, invece, dato conto di una iniziale
[...] disponibilità in tal senso di ha reso una Controparte_2 testimonianza sul punto piuttosto generica e non circostanziata.
Dalla sua dichiarazione è, inoltre, evincibile che la nave per la spedizione era già stata riservata, allorquando la società convenuta aveva (in ipotesi) dato la propria iniziale disponibilità.
Il comportamento della Controparte_1
laddove ha concordato la spedizione della merce via
[...] nave, pagandone in anticipo i costi, senza che tale merce fosse presente al porto di partenza integra – ad avviso di questo Giudice
– un comportamento colposo, idoneo a escludere il risarcimento ex art. 1227 c.c.
pagina 6 di 7 Da ultimo, vanno pure rigettate le domande svolte da CP_2 in via riconvenzionale, non essendo imputabile all'attrice
[...] alcun inadempimento al contratto di compravendita.
La soccombenza reciproca giustifica una compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
In parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara la risoluzione parziale del contratto di compravendita intercorso tra parte attrice e per inadempimento di Controparte_2 quest'ultima e, per l'effetto, condanna a Controparte_2 restituire a parte attrice parte del prezzo pagato, pari ad euro
200.000,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
Rigetta la domanda risarcitoria svolta da parte attrice;
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Ziggioni Maria, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4507/2023 promossa da:
Parte_1
altresì denominata
[...] [...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma
(RM), Via Guido Reni 33, presso lo studio dell'Avv. BERNARD
MIRKO, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
San Bonifacio (VR), Loc. Crosaron 18 SoaveCenter Sc. A, p. III, presso lo studio dell'Avv. GIORDANI VITTORIO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Come precisate nell'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_2
ha convenuto in giudizio
[...] [...] perché, previa dichiarazione e/o pronuncia della CP_2 risoluzione per grave inadempimento del contratto di compravendita avente ad oggetto un CHP TYPE PFL- 400/42 Gas
Burner Generator, venga condannata ai sensi degli artt. 1453 e ss.
c.c. alla restituzione del prezzo dei beni acquistati pari ad euro
200.000,00, oltre agli interessi legali decorrenti dal 13/07/2022 sino al saldo effettivo. Parte attrice ha chiesto altresì che
[...] venga condannata al risarcimento dei danni subiti, CP_2 pari alle spese inutilmente sostenute per trasferire alcuni beni dal porto di Vasto in Iran e individuati nella somma di euro 50.000,00, oltre interessi legali.
In particolare, parte attrice ha riportato, in fatto, che: a) la propria azienda si occupa di produrre zucchero mediante lavorazione di barbabietole e affini e di commercializzare il prodotto ottenuto;
b) di avere contatto per acquistare un CHP TYPE Controparte_2
PFL- 400/42 Gas Burner Generator, costituito di 5 pezzi, funzionale ad implementare la propria produzione di zucchero e di avere pattuito per il suo acquisto un prezzo di euro 539.000,00
(doc. 3 parte attrice); c) che in data 15.11.2018 ha eseguito il suddetto pagamento (doc. 4 parte attrice), ma la convenuta non ha provveduto alla consegna dei beni acquistati;
d) che dopo un incontro tra i due legali rappresentanti avvenuto il 26/03/2019 presso la sede di la convenuta si era impegnata Controparte_2
a recapitare i beni compravenduti ed in particolare a spedire il
LE una volta ottenuto l'autorizzazione ANAS per accedere al porto di Vasto;
e) che il 19.12.2019 le parti hanno sottoscritto un pagina 2 di 7 nuovo accordo a fronte del mancato trasferimento dei beni nella disponibilità della (doc. 7 parte attrice); Controparte_1
f) che solo nel 2022 parte dei componenti sono stati effettivamente trasferiti, con l'eccezione del Gas LE e dell'NO (il cui prezzo complessivo è pari ad euro 200.000,00); g) che, per tali motivi, in data 06/04/2022 l'attrice ha assunto uno spedizioniere, la New East Company S.r.l., che si occupasse del trasferimento dei due pezzi mancanti (doc. 8 parte attrice); h) che, a fronte dell'impossibilità anche per lo spedizioniere di contattare e di collaborare con la convenuta, ha deciso di mettere in mora la controparte con comunicazione a mezzo pec del 13.07.2022 (doc.
11 parte attrice).
Ciò posto, ha Controparte_1 dedotto che il comportamento di integrerebbe Controparte_2 un grave inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita, di cui ha pertanto chiesto la risoluzione – eventualmente anche parziale, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, sollevando talune eccezioni preliminari in ordine alla legittimazione attiva dell'attrice e alla nullità della procura, nonché, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in virtù dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., e svolgendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per euro 356.697,46.
Nel corso del giudizio, ha proposto querela di Controparte_2 falso ex art. 222 c.p.c. con riferimento al doc. 3 attoreo, la quale è stata nondimeno dichiarata inammissibile da questo Giudice in data 15/05/2024, vertendo su documento superfluo ai fini del decidere.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale e in data 12.06.2025 sono state precisate le conclusioni.
pagina 3 di 7 Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono fondate e vanno accolte nei limiti qui di seguito esposti.
Devono essere, in primo luogo, rigettate le eccezioni preliminari svolte da Controparte_2
È stata, infatti, dimostrata la titolarità, in capo alla
[...] della posizione giuridica Controparte_1 soggettiva dedotta in giudizio. Dalla visura societaria dimessa quale doc. 14 emerge, infatti, che la denominazione della società attrice, sia nella sua versione in inglese, sia nella sua allitterazione dalla lingua persiana corrisponde a quella indicata sia nella citazione introduttiva del presente giudizio, sia nella procura.
Ancora, è stato provato come colui che ha conferito la procura all'avv. Mirko Bernard, , è un unico soggetto Controparte_3
(cfr. documento dimesso con nota del 6.2.2024) e che, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta all'udienza del
30.1.2024, fosse necessaria una sola firma a questi riferibile.
Ciò posto, e passando a considerare il merito della controversia, deve essere, innanzitutto, premesso che, essendo stata allegata la responsabilità contrattuale della convenuta per Controparte_2 inadempimento del contratto di compravendita dei beni oggetto della fattura pro forma (doc. 3 attoreo) e meglio descritti in atto di citazione, nonché del successivo accordo integrativo del 26.3.2019
(doc. 6 attoreo), era onere della convenuta dare prova dell'avvenuto esatto adempimento o della non imputabilità a Controparte_2 dell'inadempimento verificatosi, secondo quanto stabilito dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite 13533 del 2001.
Orbene, ritiene questo Giudice che, a fronte della circostanza
(pacifica in causa) della mancata consegna per l'imbarco, da parte della convenuta all'attrice, del Gas LE e dell'NO,
[...]
nel pur complesso e talora confusionario quadro CP_2 probatorio offerto in giudizio, non abbia assolto detto onere, tenuto conto, in particolare, delle considerazioni qui di seguito esposte.
pagina 4 di 7 a) Sia la fattura pro forma dimessa quale doc. 3 da parte attrice sia la fattura prodotta quale doc. 1 di parte convenuta recano la clausola FOB, la quale, nell'ambito degli Incoterms, comporta l'assunzione dell'obbligo, da parte del venditore, di provvedere a suo rischio e spese a collocare la merce a bordo della nave, con la conseguenza che la quotazione di vendita è comprensiva del costo e delle spese sostenute fino all'avvenuto imbarco, avvenendo in questo momento il passaggio dei rischi e del possesso della merce dal venditore al compratore. Ebbene, a fronte di tale pattuizione, inconferenti appaiono le molteplici richieste, avanzate da all'acquirente, con le Controparte_2 mail dimesse in corso di causa, giacché era suo compito provvedere alla stipulazione del contratto di trasporto, organizzare i relativi permessi e pagare le spese per il nolo e per l'assicurazione fino al porto di imbarco.
b) Anche a volere prendere in considerazione i solleciti, inoltrati da alla Controparte_2 Controparte_1
affinché quest'ultima realizzasse gli atti di
[...] cooperazione necessari alla consegna della merce, va rilevato come il primo di questi inviti (doc. 5 di parte convenuta, nel quale, appunto, per la prima volta si comunica l'ottenimento dei permessi eccezionali per il trasporto) risalga al 22.9.2021, e segua, pertanto, di quasi due anni il pagamento del prezzo da parte dell'attrice (doc. 4 attoreo). Il ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di consegna per un arco di tempo così ampio non può non essere valutato al fine di accertare la gravità dell'inadempimento da parte della società venditrice.
c) Da ultimo, va osservato come dai docc. 13 e 27 di parte convenuta e dal doc. 23 di parte attrice sia emerso che il LE
e l'NO non erano, di fatto, nella disponibilità della società venditrice, sicché anche tale circostanza rileva ai fini della valutazione richiesta dall'art. 1455 c.c.
pagina 5 di 7 Alla luce degli argomenti appena esposti, deve essere pronunciata ex art. 1453 c.c. la risoluzione parziale del contratto di compravendita stipulato tra le parti, non potendo il doc. 11 di parte attrice essere qualificato quale diffida ad adempiere, giacché non contiene, all'evidenza, i requisiti richiesti dall'art. 1454 c.c.
Dalla risoluzione consegue l'obbligo, per di Controparte_2 restituire a parte attrice la parte di prezzo percepita quale corrispettivo per le obbligazioni rimaste inadempiute, pari ad euro
200.000,00 (circostanza, questa, non contestata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione), oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Non può, per contro, essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno di euro 50.000,00, pari all'esborso sostenuto per il pagamento anticipato dei costi per il trasporto dei due beni oggetto di causa dal porto di Vasto all'Iran (docc. 8 e 9).
Dalla valutazione complessiva delle deposizioni testimoniali assunte all'udienza del 24.9.2024 e del 19.11.2024 è, infatti, emerso che non avesse garantito la presenza Controparte_2 del LE e dell'NO al porto di Vasto per la seconda settimana di giugno 2022: il teste di parte attrice, sig. Tes_1
, che sul punto ha, invece, dato conto di una iniziale
[...] disponibilità in tal senso di ha reso una Controparte_2 testimonianza sul punto piuttosto generica e non circostanziata.
Dalla sua dichiarazione è, inoltre, evincibile che la nave per la spedizione era già stata riservata, allorquando la società convenuta aveva (in ipotesi) dato la propria iniziale disponibilità.
Il comportamento della Controparte_1
laddove ha concordato la spedizione della merce via
[...] nave, pagandone in anticipo i costi, senza che tale merce fosse presente al porto di partenza integra – ad avviso di questo Giudice
– un comportamento colposo, idoneo a escludere il risarcimento ex art. 1227 c.c.
pagina 6 di 7 Da ultimo, vanno pure rigettate le domande svolte da CP_2 in via riconvenzionale, non essendo imputabile all'attrice
[...] alcun inadempimento al contratto di compravendita.
La soccombenza reciproca giustifica una compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
In parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara la risoluzione parziale del contratto di compravendita intercorso tra parte attrice e per inadempimento di Controparte_2 quest'ultima e, per l'effetto, condanna a Controparte_2 restituire a parte attrice parte del prezzo pagato, pari ad euro
200.000,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
Rigetta la domanda risarcitoria svolta da parte attrice;
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Ziggioni Maria, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
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