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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/08/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1082/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1082/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. D'agostino Aurora Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Cinetto Marco Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
parte ricorrente, all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. e nelle note scritte per l'udienza del 15.7.2025, ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, cui la controparte non si è opposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Mestrino in data 2.7.2021 e dall'unione è nato il figlio il Per_1
25.8.2018.
ha chiesto la pronuncia della separazione e, previo decorso dei termini di legge, di Parte_1
divorzio, nonché l'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi alla prole e ai profili di carattere economico pagina 1 di 2 si è ritualmente costituito in giudizio, aderendo alla domanda sullo status di Controparte_1
separazione e concludendo come da memoria di costituzione.
Sentite entrambe le parti, con provvedimento ex art. 473bis. 22 c.p.c. in data odierna il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti e, vista la richiesta di pronuncia sullo status di separazione formulata dalla ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la relativa decisione.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Sussistono infatti i presupposti per la separazione personale dei coniugi di cui all'art. 151 c.c. essendo emersa dagli atti di causa una profonda disarmonia e l'assenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1082/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. D'agostino Aurora Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Cinetto Marco Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
parte ricorrente, all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. e nelle note scritte per l'udienza del 15.7.2025, ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, cui la controparte non si è opposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Mestrino in data 2.7.2021 e dall'unione è nato il figlio il Per_1
25.8.2018.
ha chiesto la pronuncia della separazione e, previo decorso dei termini di legge, di Parte_1
divorzio, nonché l'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi alla prole e ai profili di carattere economico pagina 1 di 2 si è ritualmente costituito in giudizio, aderendo alla domanda sullo status di Controparte_1
separazione e concludendo come da memoria di costituzione.
Sentite entrambe le parti, con provvedimento ex art. 473bis. 22 c.p.c. in data odierna il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti e, vista la richiesta di pronuncia sullo status di separazione formulata dalla ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la relativa decisione.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Sussistono infatti i presupposti per la separazione personale dei coniugi di cui all'art. 151 c.c. essendo emersa dagli atti di causa una profonda disarmonia e l'assenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
pagina 2 di 2