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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/12/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 9329 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pienabarca Angela e Parte_1 C.F._1
RR AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, come da procura in atti;
ATTORE
E già , già Controparte_1 Controparte_2 [...]
(C.F , in persona del legale rappresentante, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Renzulli Luigi A. e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato come da procura in atti;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ciavarella Controparte_4 C.F._2
FF e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni
All'udienza dell'1 dicembre 2025 i procuratori comparsi delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. - come novellato dalla legge
69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
pagina 1 di 4 L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della convenuta società assicuratrice nonché del convenuto quanto segue: Controparte_4
“- accertare e dichiarare sussistere nel sinistro de quo un concorso di colpa tra il sig. Parte_1 proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. CV 563 VP e il sig. Controparte_4 proprietario e conducente del veicolo Fiat Iveco tg. CL 753FT, nella misura del 50% in capo al primo e
del 50% in capo al secondo, ex art. 2054, co.2, c.c;
- e per l'effetto, condannare il sig. proprietario del veicolo Fiat Iveco tg. CL 753 Controparte_4
FT e la in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il più Controparte_5 stretto vincolo solidale tra di loro, a risarcire tutti i danni subiti dal sig. , per le causali di Parte_1 cui in premessa, nella misura di € 73.062,95, pari al 50% del totale di € 146.125,91, o nella maggiore o nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre a quella non quantificabile in questa sede.
Alla predetta somma di € 73.062,95, però, deve aggiungersi il danno morale ed esistenziale, nonché il danno da incapacità lavorativa generica, da liquidarsi secondo il libero apprezzamento del Giudice, o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati, maturandi, svalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
La convenuta ., già , già Controparte_1 Controparte_2 [...]
si costituiva in giudizio e concludeva come segue: Controparte_3
“1) ritenere e dichiarare, sulla scorta del rapporto delle Autorità e di ogni circostanza del caso concreto, esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa;
Parte_1
2) rigettare, per l'effetto, la domanda di risarcimento concorsuale esperita da nei Parte_1 confronti della e di perché pretestuosa, temeraria, Controparte_6 Controparte_4 infondata, attinta da un evidente difetto del nesso causale, spropositata nel quantum e non provata;
3) in via gradata, nella denegata eventualità di accoglimento, sia pure parziale, della domanda attorea, rigettare le pretese di ristoro per tutti i danni asseritamente patiti dall'istante, così come formulate, perché eccessive e non dovute, ed operare la debita riduzione proporzionale del quantum sulla scorta della corresponsabilità preponderante e maggioritaria di , ex art. 1227 cod. civ., nella Parte_1 causazione del sinistro e delle dedotte lesioni;
4) escludere, in ogni caso, la risarcibilità del danno morale ed esistenziale in aggiunta al danno biologico;
dichiarare la non cumulabilità della personalizzazione del nocumento biologico e non patrimoniale con il preteso ed inammissibile danno esistenziale;
5) rigettare, in ogni caso, la richiesta di ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa generica perché infondata, pretestuosa, arbitraria e non provata;
6) rigettare, in ogni caso, la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata ex art. 1917, III comma cod. civ. da perché infondata e non provata, e, in subordine, limitare tale voce di Controparte_4 rifusione
pagina 2 di 4 alla misura del solo compenso parametrato all'effettiva utilità ed autonomia delle difese svolte dall'assicurato;
7) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.N.P.A. ed I.V.A., come per legge”.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio concludeva come segue: Controparte_4
“in via principale: voglia l'adito Tribunale, previa declaratoria di responsabilità esclusiva del signor
nella determinazione del sinistro oggetto di causa, rigettare la domanda attorea siccome Parte_1 improponibile e destituita di ogni fondamento sia giuridico che probatorio, con tutte le conseguenze di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, spettanti in favore del convenuto signor
; Controparte_4 in via subordinata: in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda dell'attore, dichiarare la
in persona del legale rappresentante p.t., obbligata a manlevare ed a tenere indenne il Controparte_7 signor
di quanto fosse tenuto a pagare in forza dell'emananda sentenza e condannarla, ex Controparte_4 art. 1917 comma 3 c.c., al pagamento delle competenze del presente giudizio in favore del convenuto, proprio assicurato all'epoca del sinistro, signor per essere stato costretto a Controparte_4 resistere all'azione dell'attore.”.
*****
Preliminarmente va rilevato che la vicenda giudiziaria che ci occupa è stata transatta tra le parti in causa, anche relativamente alle spese come precisato a verbale di udienza dell'1.12.2025, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
Sulla cessazione della materia del contendere va rilevato che la stessa, pur non trovando una previsione nel codice di rito, è stata delineata dalla giurisprudenza e può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi a monte della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come la contrapposizione dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
pagina 3 di 4 Perché il processo possa definirsi con la cessazione della materia del contendere devono concorrere i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve inerire una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La decisione, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, in uno, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Con la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale: il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella fattispecie in esame le spese vanno compensate essendo intervenuto accordo tra le parti anche in tale senso, cfr. verbale di udienza dell'1.12.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti delle Parte_1 [...]
, già nonchè già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , rigettata ogni diversa istanza, così decide:
[...] Controparte_4
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di giudizio.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza dell'1 dicembre 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 9329 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pienabarca Angela e Parte_1 C.F._1
RR AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, come da procura in atti;
ATTORE
E già , già Controparte_1 Controparte_2 [...]
(C.F , in persona del legale rappresentante, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Renzulli Luigi A. e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato come da procura in atti;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ciavarella Controparte_4 C.F._2
FF e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni
All'udienza dell'1 dicembre 2025 i procuratori comparsi delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. - come novellato dalla legge
69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
pagina 1 di 4 L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della convenuta società assicuratrice nonché del convenuto quanto segue: Controparte_4
“- accertare e dichiarare sussistere nel sinistro de quo un concorso di colpa tra il sig. Parte_1 proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. CV 563 VP e il sig. Controparte_4 proprietario e conducente del veicolo Fiat Iveco tg. CL 753FT, nella misura del 50% in capo al primo e
del 50% in capo al secondo, ex art. 2054, co.2, c.c;
- e per l'effetto, condannare il sig. proprietario del veicolo Fiat Iveco tg. CL 753 Controparte_4
FT e la in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il più Controparte_5 stretto vincolo solidale tra di loro, a risarcire tutti i danni subiti dal sig. , per le causali di Parte_1 cui in premessa, nella misura di € 73.062,95, pari al 50% del totale di € 146.125,91, o nella maggiore o nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre a quella non quantificabile in questa sede.
Alla predetta somma di € 73.062,95, però, deve aggiungersi il danno morale ed esistenziale, nonché il danno da incapacità lavorativa generica, da liquidarsi secondo il libero apprezzamento del Giudice, o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati, maturandi, svalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
La convenuta ., già , già Controparte_1 Controparte_2 [...]
si costituiva in giudizio e concludeva come segue: Controparte_3
“1) ritenere e dichiarare, sulla scorta del rapporto delle Autorità e di ogni circostanza del caso concreto, esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa;
Parte_1
2) rigettare, per l'effetto, la domanda di risarcimento concorsuale esperita da nei Parte_1 confronti della e di perché pretestuosa, temeraria, Controparte_6 Controparte_4 infondata, attinta da un evidente difetto del nesso causale, spropositata nel quantum e non provata;
3) in via gradata, nella denegata eventualità di accoglimento, sia pure parziale, della domanda attorea, rigettare le pretese di ristoro per tutti i danni asseritamente patiti dall'istante, così come formulate, perché eccessive e non dovute, ed operare la debita riduzione proporzionale del quantum sulla scorta della corresponsabilità preponderante e maggioritaria di , ex art. 1227 cod. civ., nella Parte_1 causazione del sinistro e delle dedotte lesioni;
4) escludere, in ogni caso, la risarcibilità del danno morale ed esistenziale in aggiunta al danno biologico;
dichiarare la non cumulabilità della personalizzazione del nocumento biologico e non patrimoniale con il preteso ed inammissibile danno esistenziale;
5) rigettare, in ogni caso, la richiesta di ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa generica perché infondata, pretestuosa, arbitraria e non provata;
6) rigettare, in ogni caso, la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata ex art. 1917, III comma cod. civ. da perché infondata e non provata, e, in subordine, limitare tale voce di Controparte_4 rifusione
pagina 2 di 4 alla misura del solo compenso parametrato all'effettiva utilità ed autonomia delle difese svolte dall'assicurato;
7) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.N.P.A. ed I.V.A., come per legge”.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio concludeva come segue: Controparte_4
“in via principale: voglia l'adito Tribunale, previa declaratoria di responsabilità esclusiva del signor
nella determinazione del sinistro oggetto di causa, rigettare la domanda attorea siccome Parte_1 improponibile e destituita di ogni fondamento sia giuridico che probatorio, con tutte le conseguenze di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, spettanti in favore del convenuto signor
; Controparte_4 in via subordinata: in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda dell'attore, dichiarare la
in persona del legale rappresentante p.t., obbligata a manlevare ed a tenere indenne il Controparte_7 signor
di quanto fosse tenuto a pagare in forza dell'emananda sentenza e condannarla, ex Controparte_4 art. 1917 comma 3 c.c., al pagamento delle competenze del presente giudizio in favore del convenuto, proprio assicurato all'epoca del sinistro, signor per essere stato costretto a Controparte_4 resistere all'azione dell'attore.”.
*****
Preliminarmente va rilevato che la vicenda giudiziaria che ci occupa è stata transatta tra le parti in causa, anche relativamente alle spese come precisato a verbale di udienza dell'1.12.2025, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
Sulla cessazione della materia del contendere va rilevato che la stessa, pur non trovando una previsione nel codice di rito, è stata delineata dalla giurisprudenza e può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi a monte della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come la contrapposizione dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
pagina 3 di 4 Perché il processo possa definirsi con la cessazione della materia del contendere devono concorrere i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve inerire una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La decisione, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, in uno, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Con la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale: il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella fattispecie in esame le spese vanno compensate essendo intervenuto accordo tra le parti anche in tale senso, cfr. verbale di udienza dell'1.12.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti delle Parte_1 [...]
, già nonchè già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , rigettata ogni diversa istanza, così decide:
[...] Controparte_4
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di giudizio.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza dell'1 dicembre 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
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