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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8288/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 18 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, e discussione con scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8288/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR MAURO e dell'avv.
[...] P.IVA_1 AR OP ( ) e avv. DAL POGGETTO ANDREA C.F._1 ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AR MAURO C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BULLERI Controparte_1 C.F._3 AC elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 25 57126 LIVORNO presso il difensore avv. BULLERI AC
PARTE CONVENUTA
RAPPRESENTANTE Controparte_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 244 95127 CATANIA presso il difensore avv. SPAGNOLO SANTO
ZO HI
pagina 1 di 10 Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, così giudicare: 1) accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal CP_1 nell'esecuzione della sua attività di consulenza e assistenza, il tutto come meglio in atti e, di conseguenza, risolvere e/o dichiarare risolto e/o cessato il contratto concluso tra le parti per inadempimento del convenuto;
2) in forza della richiesta dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento come meglio sopra e comunque anche in caso di rigetto di detta domanda di risoluzione, a titolo risarcitorio per gli intervenuti gravi inadempimenti posti in essere dal e CP_1 comunque per i titoli tutti enunciati nella presente narrativa e che riterrà di giustizia, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere dal il pagamento della somma di € 37.391,00 o, in Pt_1 CP_1 subordine, € 30.226,00, importi globali comprensivi delle spese, ai quali dovranno essere aggiunte le spese viva per l'espianto delle 800 piante, e per l'effetto condannare ed ordinare al il CP_1 pagamento a favore di di dette somme oltre interessi ex d. lgs. 231/2002; 3) In ogni caso: con Pt_1 vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15%, oltre IVA e CPA e successive occorrende”.
Parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale di Firenze, contrariis reiectiis: in via preliminare accertata la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. dichiarare
l'inammissibilità del presente giudizio;
- nel merito rigettare la domanda avanzata dalla parte attrice per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e
CPA”.
Parte terza chiamata ha così concluso: “Piaccia all'lll.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa così statuire: Ritenere e dichiarare infondata la domanda giudiziale nei confronti del dott. In ogni caso rigettare la domanda giudiziale nei confronti di CP_1
; Ritenere e dichiarare inoperante il contratto assicurativo stipulato con la Controparte_2 deducente e per l'effetto rigettare con il favore delle spese la domanda di garanzia spiegata nei Co confronti di In subordine, ridurre la domanda nei limiti del danno subito e provato e contenere la condanna della deducente compagnia nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato, tenuto conto del contratto di assicurazione e detratta la franchigia e/o lo scoperto. Con vittoria di spese, compensi ed onorari”
***
pagina 2 di 10 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sussiste valido rapporto processuale tra parte attrice e convenuto a cui è stato ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio. Il libello introduttivo contiene la prospettazione degli elementi di fatto e giuridici utili e sufficienti per la sua validità. La controversia verte sulla responsabilità professionale dell'agronomo per erronea consulenza agronomica nella coltivazione di canapa sativa, che CP_1 avrebbe causato perdita totale del raccolto outdoor.
In via preliminare, questo Tribunale ritiene opportuno precisare che il contenuto dell'obbligo del professionista si trae in ogni caso dalle comuni regole di correttezza e di diligenza, con la conseguenza che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale e di tendenza le norme che determinano le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218
c.c.).
Inoltre, va precisato che, al fine di individuare l'onere probatorio, vanno seguite le direttive ermeneutiche offerte dalla Suprema Corte, che ha enunciato il principio in base al quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; ed estendendolo all'ipotesi in cui il creditore deduca l'inesatto inadempimento: cosicché “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
pagina 3 di 10 Siffatta ripartizione dell'attività delle parti nel giudizio di responsabilità professionale ha ricevuto un ulteriore conforto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 577 del 11/1/2008, con la precisazione che
“l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno”, dunque “il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, e cioè, dalla difettosa prestazione professionale” (Cass., 27/5/2009, n. 12354; in termini, ex multis, anche Cass., 16/10/2008, n. 25266 tra i casi più recenti, Cass., 2/11/2010, n. 22274: tardiva riassunzione di una causa di lavoro dopo sei mesi dalla definizione della pregiudiziale penale;
Cass., 7/7/2009, n. 15895: mancato deposito di ricorso in
Cassazione nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.).
Ciò posto, questo Giudice ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento, sia pure nei limiti di cui si seguito si va ad esplicitare.
Difatti, nella fattispecie in esame, parte attrice ha dedotto che la società operante nel Controparte_4 settore della coltivazione di canapa sativa avviava nel 2020 la propria attività agricola affidandosi all'agronomo dott. per la consulenza tecnica e agronomica necessaria, concordando un Parte_2 compenso annuo di € 1.000,00.
Il contratto veniva tacitamente rinnovato per l'annata 2021, mantenendo invariato il compenso. Nel corso della primavera–estate 2021 insorgeva tuttavia una contestazione sul presunto aumento del corrispettivo, questione oggetto di separato giudizio davanti al Giudice di Pace di Firenze (R.G.
1505/2022, dott. Pruneti), procedimento sospeso in attesa dell'esito della presente causa.
Nell'agosto 2021 constatava che tutte le 800 piante di canapa coltivate in pieno campo (outdoor)
Pt_1 non mostravano crescita, a differenza delle 100 piante in serra (indoor) che si sviluppavano regolarmente. A seguito di tali anomalie, si rivolgeva ad altri agronomi (dott. e
Pt_1 Persona_1 dott.ssa , i quali attribuivano la causa del mancato sviluppo a: eccessiva quantità di Persona_2 leonardite utilizzata, e errata modalità di applicazione, con contatto diretto tra prodotto e apparato radicale. Parallelamente proseguiva il contenzioso monitorio instaurato dal dott. per il CP_1 pagamento delle proprie competenze, conclusosi con decreto ingiuntivo n. 5432/2021 del 26/11/2021 emesso dal Giudice di Pace di Firenze. Con atto notificato il 3 febbraio 2022, proponeva
Pt_1 opposizione al suddetto decreto, chiedendone la revoca e la dichiarazione di nullità, sostenendo di non dovere alcuna somma al per: gravi inadempimenti nell'esecuzione dell'incarico di consulenza;
CP_1 mancanza di documentazione a supporto delle somme richieste. In via riconvenzionale, chiedeva
Pt_1
pagina 4 di 10 la risoluzione del contratto per inadempimento;
la restituzione dei compensi percepiti;
il risarcimento di: € 11.509,00 per spese sostenute, euro 42.504,00 (o in subordine € 34.776,00) per mancato guadagno. Il Giudice di Pace, con ordinanza del 27 giugno 2022, disponeva la separazione delle domande riconvenzionali, ritenute eccedenti la propria competenza per valore, e autorizzava a Pt_1 riassumere la causa davanti al Tribunale di Firenze. Con atto di citazione del 9 luglio 2022, adiva Pt_1 questo Tribunale, ribadendo: la natura agricola dell'attività (coltivazione di canapa sativa per la produzione di infiorescenze commercializzabili); l'esistenza del contratto di consulenza con il CP_1
a fronte di un compenso di € 1.000,00, invariato anche nel 2021.
Deduceva che nel luglio 2021 il pretendeva un compenso raddoppiato (€ 2.000,00), CP_1 comunicato per la prima volta tramite notula del 28 luglio 2021 e che tale aumento non era mai stato concordato. Nel medesimo periodo riscontrava i gravi problemi di crescita delle piante outdoor e Pt_1 lamentava la mancata assistenza del consulente, vedendosi quindi costretta a interpellare altri professionisti. Le indagini agronomiche successive (a cura della dott.ssa e Persona_3 dell'agronomo confermavano che: la leonardite era stata impiegata in quantità Testimone_1 eccessiva e a diretto contatto con le radici, tale errore aveva compromesso irreversibilmente l'apparato radicale e l'intera fase vegetativa, ogni intervento successivo risultava inutile, il danno economico per era stimato tra € 46.000,00 e € 54.000,00. Pt_1
Il dott. costituendosi in giudizio in data 24.11.2022 eccepiva: decadenza dalla garanzia ex art. CP_1
2226 c.c. per tardiva denuncia dei vizi (oltre tre mesi dopo la loro insorgenza); assenza di inadempimento, avendo egli sempre garantito la necessaria assistenza;
illiceità dell'attività di , ritenuta contraria a norme imperative per l'oggetto (infiorescenze di Pt_1 cannabis); domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa CP_2
[...]
Nel frattempo, depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP), con nomina del Pt_1
TU dott. incaricato di accertare: le cause dell'anomalo sviluppo delle piante;
Persona_4
l'eventuale colpa professionale del consulente;
l'entità del danno e del mancato guadagno. La
[...]
costituitasi in giudizio, ammetteva l'ATP e contestava comunque la fondatezza Controparte_2 delle pretese di . Il TU depositava la relazione il 3 aprile 2023, cui seguivano osservazioni Pt_1 Per_4 delle parti e successive richieste di chiarimenti, resi dal TU in maniera chiara e precisa.
La compagnia assicuratrice, a questo punto, dichiarava la propria disponibilità a risarcire gli importi di cui alla TU (detratta la franchigia); il aderiva alla proposta transattiva, mentre parte attrice CP_1 non accettava. pagina 5 di 10 Ciò detto, va rilevato in via preliminare che parte convenuta ha sollevato l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 2226 c.c., sostenendo che parte attrice non avrebbe tempestivamente denunciato i presunti vizi dell'opera commissionata. Tuttavia, occorre considerare che la prestazione oggetto del presente giudizio consiste in un'attività di consulenza agronomica, configurabile come prestazione d'opera intellettuale e, come tale, caratterizzata da un'obbligazione di mezzi e non di risultato. In tale contesto, l'applicabilità dell'art. 2226 c.c., che disciplina la denuncia dei vizi nelle opere con obbligazione di risultato, non risulta condivisibile. Si rileva inoltre che, dagli atti prodotti in giudizio, emerge come la parte attrice abbia prontamente comunicato al convenuto le anomalie riscontrate nello sviluppo delle piante, mediante messaggi e altre forme di comunicazione informale, non appena tali problematiche si sono manifestate concretamente. Considerata la natura progressiva dei difetti e l'evoluzione delle problematiche riscontrate, non può ritenersi che la denuncia sia tardiva. È da evidenziarsi infine che non risulta alcuna accettazione formale dell'opera da parte della parte attrice, atteso che l'assistenza prestata dal convenuto era fornita nel corso della coltivazione, rendendo la prestazione ancora in esecuzione. Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di decadenza ex art. 2226 c.c. deve essere rigettata.
Quanto alle responsabilità professionale del Dott. in relazione alla mancata crescita delle CP_1 piante, è emerso che le tecniche di coltivazione con utilizzo di leonardite erano sostanzialmente due. La prima prevedeva la lavorazione del terreno in aprile con aggiunta di leonardite a granulo grosso, e l'inserimento delle piante in buchette da 1-2 litri a maggio-giugno, senza ulteriori apporti di leonardite al momento dell'impianto. La seconda, detta ad invaso, prevedeva la predisposizione di buche più grandi (40-50 litri) a giugno con terriccio lavorato con leonardite a granuli piccoli, lasciando ampio spazio alle radici. Il Dott. decise di seguire la prima tecnica, ritenendo la seconda più CP_1 complessa e costosa. Tuttavia, nonostante la scelta della tecnica sub 1, il Dott. indicava di CP_1 scavare piccole buche da 1-2 litri e di aggiungere quantitativi di leonardite sproporzionati e a granulo grosso, causando la compressione e il blocco della crescita delle radici. Tale condotta risulta confermata dalla comunicazione del Dott. del 8 dicembre 2020, in atti, nella quale veniva CP_1 indicato un quantitativo di 250 grammi di leonardite per pianta, pari a 200 kg su una superficie di 1.500 mq. Ciò rappresenta una quantità da 4 a 6 volte superiore a quanto indicato in etichetta per colture simili (30-45 kg per la stessa superficie), risultando quindi un errore grossolano. Inoltre, la granulometria scelta non era adeguata alla tecnica adottata, essendo valida solo per spargimento uniforme sul terreno mesi prima del reimpianto, e non per l'inserimento nelle singole buche.
pagina 6 di 10 La causa veniva istruita tramite TU e acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese innanzi al
Giudice di Pace di Firenze (allegato 32 di parte attrice).
Va detto in ordina alla TU che al di la dell'errore poi corretto in ordine alla quantificazione del mancato guadagno come di seguito si dirà, il Giudice ritiene di aderire pienamente alle risultanze della
TU poiché ampiamente motivata anche relativamente ai rilievi critici mossi dalle parti e immune da vizi logico-giuridici.
Il TU ha confermato che l'errato impiego della leonardite, aggravato da fattori ambientali quali pH alcalino, terreno zolloso, elevate temperature stagionali e irrigazione localizzata, è stata la causa principale del ridotto sviluppo delle piante. In particolare, il TU precisa che “la responsabilità del ridotto sviluppo delle piante è attribuibile alle errate istruzioni sulle modalità d'impiego della leonardite impartite dal Dott. ai soci ”. CP_1 Pt_1
Le prove testimoniali assunte innanzi al Giudice di Pace procedimento RG n. 1505/2022 ed acquisite per esigenze di economia processuale nel presente giudizio, corroborano quanto accertato dall'ausiliario. Il teste conferma lo stato delle piante rappresentato nelle fotografie Persona_1 prodotte, sebbene non fosse presente al momento del trapianto. Il teste osserva che Testimone_1 le radici delle piante erano poco sviluppate e conferma l'impiego di leonardite a grana grossa. Il teste dichiara di aver filmato le operazioni, ma di non aver partecipato Testimone_2 attivamente. Infine, il teste conferma di aver fatturato la leonardite su indicazione del Dott. Tes_3
evidenziando il suo ruolo attivo nella scelta e gestione dei prodotti utilizzati. Le dichiarazioni CP_1 rese dal Dott. in sede di interrogatorio formale, confermano la sua presenza e partecipazione CP_1 alle operazioni, pur tentando di ridimensionare la propria responsabilità, sostenendo di aver solo suggerito di mescolare la leonardite con il terreno di risulta senza trapiantare personalmente le piante.
Emerge però una contraddizione tra le sue affermazioni e quanto accertato dalle prove fotografiche e testimoniali. Il giudice rileva, inoltre, che le eccezioni sollevate dal convenuto, relative a: peculiarità del territorio, scarsità di acqua e altri fattori ambientali, non sono tali da escludere o ridurre la responsabilità del Dott. come evidenziato dal TU e come emerso dalle dichiarazioni dei testi. CP_1
In conclusione, alla luce delle risultanze documentali, peritali e testimoniali, il giudice ritiene provata la responsabilità del Dott. in ordine al ridotto sviluppo delle piante, individuando un chiaro nesso CP_1 causale tra le condotte professionali del convenuto e il danno subito dall Controparte_5
Alla luce di tali elementi, può dirsi che il Dott. ha agito con negligenza, fornendo indicazioni CP_1 non conformi alle pratiche agronomiche corrette, causando così il danno lamentato dall'
[...]
Controparte_5
pagina 7 di 10 Per quanto attiene al quantum dei danni subiti da parte attrice, questo richiede una valutazione delle risultanze peritali e delle contestazioni di entrambe le parti. La TU ha stimato le spese sostenute dall'attrice per la coltivazione delle piante in Euro 6.708,70, importo da riconoscersi come danno emergente. La convenuta ha eccepito che tali somme non sarebbero riconducibili a responsabilità alcuna;
tuttavia, si tratta di costi effettivamente sostenuti per l'attività oggetto del contendere, connessi alla corretta gestione della coltivazione, e pertanto riconoscibili. Per quanto concerne il mancato guadagno, l'ausiliario rispondendo ai chiarimenti richiesti lo ha così quantificato: “ Mancato guadagno
= ricavo della mancata produzione di 48 Kg di infiorescenze – spese (sostenute per la coltivazione di
800 piante + da sostenere per la vendita di 48 Kg di infiorescenze) Determina un mancato guadagno
(12.000,00 - 6.708,70 – 2.624,00) di 2.667,30 € NOTA: nel caso fosse utile, la TU fa presente il seguente esempio di calcolo per la determinazione di quanto sarebbe stato l'ammontare del danno o del non danno in nel caso di una intera produzione di 72 Kg di prodotto (quindi senza contare la produzione non raccolta di 24 kg per scelta aziendale): - ricavo di (72 Kg x 250 €/Kg) 18.000,00 €; - spese per [6.708,70 € di spese per la coltivazione di 800 piante + 1.800,00 € per la trimmatura meccanica di 72 Kg di prodotto + 900,00 € per l'essicazione e concia di 72 Kg di prodotto + 996,00 € per spedizioni e contenitori + 160 € per analisi di laboratorio] 10.564,70 €; - mancato guadagno di
(18.000,00 – 10.564,70 € al lordo della spesa iniziale per la preparazione del terreno che comunque non è da considerarsi ricorrente negli anni) 7.435,30 €. “
Tale quantificazione tiene conto, dunque, delle osservazioni delle parti sul prezzo di mercato e sulla quantità teorica di produzione.
Conclusivamente, la parte convenuta va condannata al pagamento nei confronti di parte attrice degli importi risultanti dalla TU come modificata ad esito delle note a chiarimenti, ossia della somma di
Euro 6.708,80 per perdita subita ed Euro 2.667,30 per mancato guadagno oltre interessi legali dalla domanda.
Considerato l'assetto complessivo della controversia, la domanda di garanzia proposta dal dott. CP_1 nei confronti di deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento. Controparte_2
Dagli atti emerge infatti che la responsabilità accertata in capo al dott. rientra pienamente CP_1 nell'ambito dell'attività professionale assicurata, trattandosi di negligenza ed imperizia nello svolgimento dell'incarico di consulenza agronomica, ipotesi espressamente contemplate dalla polizza, la quale prevede la copertura anche per colpa grave. Non risulta dedotta, né tantomeno provata, alcuna condotta dolosa dell'assicurato idonea a determinare l'esclusione della garanzia. Le eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice in ordine alla tardiva o omessa denuncia del sinistro non appaiono idonee pagina 8 di 10 a far venir meno l'obbligo di manleva. In particolare, la compagnia ha comunque avuto piena conoscenza della vicenda, ha aperto il sinistro, ha preso parte al giudizio e all'accertamento tecnico preventivo, ed ha formulato una proposta risarcitoria parametrata alle risultanze della TU. Tale comportamento è incompatibile con la volontà di negare l'operatività della copertura assicurativa e, comunque, esclude che l'asserita tardività dell'avviso abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa dell'assicuratore. Neppure risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1892 e
1915 c.c., posto che la compagnia non ha fornito prova di una consapevole e dolosa omissione informativa da parte dell'assicurato tale da alterare la rappresentazione del rischio in modo determinante ai fini della prestazione del consenso contrattuale. Al contrario, la condotta successiva dell'assicuratore, improntata alla gestione del sinistro e alla valutazione del danno, depone nel senso della piena vigenza ed efficacia del rapporto assicurativo. Alla luce di tali considerazioni, una volta accertata la responsabilità professionale del dott. e determinato il danno risarcibile nei CP_1 confronti della parte attrice, deve conseguentemente essere accolta la domanda di garanzia, con condanna di a tenere indenne e manlevare il dott. da quanto lo stesso Controparte_2 CP_1 sia tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio, tenuto conto delle franchigie previste dal contratto.
Ogni altra questione è assorbita. Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura del 50% tenuto conto delle minori somme riconosciute all'attrice rispetto alla domanda e tenuto conto che la compagnia assicuratrice aveva proposto la transazione della lite per gli stessi importi di cui alla CTu e oggi liquidati, e per il restante
50% poste a carico dei convenuti in via solidale.
Spese TU come già liquidate con separato decreto a carico delle parti soccombenti in via solidale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta e dichiara la responsabilità professionale del dott. e per l'effetto, condanna il Parte_2 dott. a pagare in favore dell' a titolo di risarcimento Parte_2 Controparte_6 del danno, la somma di Euro 9.376,10 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 9 di 10 -accoglie la domanda di manleva proposta dal dott. e, per l'effetto, condanna Parte_2 [...]
a tenere indenne e manlevare il dott. da quanto lo stesso è Controparte_2 Parte_2 tenuto a corrispondere all' detratta la franchigia prevista nel Controparte_6 contratto inter-partes;
-condanna il dott. in solido con la alla rifusione in favore Parte_2 Controparte_2 dell' delle spese di lite, che, già compensate, liquida in Euro Controparte_6
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge ed oltre esborsi del giudizio compreso contributo unificato per ATP pari ad Euro 831,00;
-pone a carico delle parti convenute, in via solidale, le spese del TU, come già liquidate con separato decreto del 28.3.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ad esito dell' udienza del 18 novembre 2025 celebrata a trattazione scritta e discussione con scambio di note, pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 18 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, e discussione con scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8288/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR MAURO e dell'avv.
[...] P.IVA_1 AR OP ( ) e avv. DAL POGGETTO ANDREA C.F._1 ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AR MAURO C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BULLERI Controparte_1 C.F._3 AC elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 25 57126 LIVORNO presso il difensore avv. BULLERI AC
PARTE CONVENUTA
RAPPRESENTANTE Controparte_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 244 95127 CATANIA presso il difensore avv. SPAGNOLO SANTO
ZO HI
pagina 1 di 10 Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, così giudicare: 1) accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal CP_1 nell'esecuzione della sua attività di consulenza e assistenza, il tutto come meglio in atti e, di conseguenza, risolvere e/o dichiarare risolto e/o cessato il contratto concluso tra le parti per inadempimento del convenuto;
2) in forza della richiesta dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento come meglio sopra e comunque anche in caso di rigetto di detta domanda di risoluzione, a titolo risarcitorio per gli intervenuti gravi inadempimenti posti in essere dal e CP_1 comunque per i titoli tutti enunciati nella presente narrativa e che riterrà di giustizia, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere dal il pagamento della somma di € 37.391,00 o, in Pt_1 CP_1 subordine, € 30.226,00, importi globali comprensivi delle spese, ai quali dovranno essere aggiunte le spese viva per l'espianto delle 800 piante, e per l'effetto condannare ed ordinare al il CP_1 pagamento a favore di di dette somme oltre interessi ex d. lgs. 231/2002; 3) In ogni caso: con Pt_1 vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15%, oltre IVA e CPA e successive occorrende”.
Parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale di Firenze, contrariis reiectiis: in via preliminare accertata la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. dichiarare
l'inammissibilità del presente giudizio;
- nel merito rigettare la domanda avanzata dalla parte attrice per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e
CPA”.
Parte terza chiamata ha così concluso: “Piaccia all'lll.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa così statuire: Ritenere e dichiarare infondata la domanda giudiziale nei confronti del dott. In ogni caso rigettare la domanda giudiziale nei confronti di CP_1
; Ritenere e dichiarare inoperante il contratto assicurativo stipulato con la Controparte_2 deducente e per l'effetto rigettare con il favore delle spese la domanda di garanzia spiegata nei Co confronti di In subordine, ridurre la domanda nei limiti del danno subito e provato e contenere la condanna della deducente compagnia nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato, tenuto conto del contratto di assicurazione e detratta la franchigia e/o lo scoperto. Con vittoria di spese, compensi ed onorari”
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pagina 2 di 10 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sussiste valido rapporto processuale tra parte attrice e convenuto a cui è stato ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio. Il libello introduttivo contiene la prospettazione degli elementi di fatto e giuridici utili e sufficienti per la sua validità. La controversia verte sulla responsabilità professionale dell'agronomo per erronea consulenza agronomica nella coltivazione di canapa sativa, che CP_1 avrebbe causato perdita totale del raccolto outdoor.
In via preliminare, questo Tribunale ritiene opportuno precisare che il contenuto dell'obbligo del professionista si trae in ogni caso dalle comuni regole di correttezza e di diligenza, con la conseguenza che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale e di tendenza le norme che determinano le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218
c.c.).
Inoltre, va precisato che, al fine di individuare l'onere probatorio, vanno seguite le direttive ermeneutiche offerte dalla Suprema Corte, che ha enunciato il principio in base al quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; ed estendendolo all'ipotesi in cui il creditore deduca l'inesatto inadempimento: cosicché “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
pagina 3 di 10 Siffatta ripartizione dell'attività delle parti nel giudizio di responsabilità professionale ha ricevuto un ulteriore conforto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 577 del 11/1/2008, con la precisazione che
“l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno”, dunque “il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, e cioè, dalla difettosa prestazione professionale” (Cass., 27/5/2009, n. 12354; in termini, ex multis, anche Cass., 16/10/2008, n. 25266 tra i casi più recenti, Cass., 2/11/2010, n. 22274: tardiva riassunzione di una causa di lavoro dopo sei mesi dalla definizione della pregiudiziale penale;
Cass., 7/7/2009, n. 15895: mancato deposito di ricorso in
Cassazione nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.).
Ciò posto, questo Giudice ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento, sia pure nei limiti di cui si seguito si va ad esplicitare.
Difatti, nella fattispecie in esame, parte attrice ha dedotto che la società operante nel Controparte_4 settore della coltivazione di canapa sativa avviava nel 2020 la propria attività agricola affidandosi all'agronomo dott. per la consulenza tecnica e agronomica necessaria, concordando un Parte_2 compenso annuo di € 1.000,00.
Il contratto veniva tacitamente rinnovato per l'annata 2021, mantenendo invariato il compenso. Nel corso della primavera–estate 2021 insorgeva tuttavia una contestazione sul presunto aumento del corrispettivo, questione oggetto di separato giudizio davanti al Giudice di Pace di Firenze (R.G.
1505/2022, dott. Pruneti), procedimento sospeso in attesa dell'esito della presente causa.
Nell'agosto 2021 constatava che tutte le 800 piante di canapa coltivate in pieno campo (outdoor)
Pt_1 non mostravano crescita, a differenza delle 100 piante in serra (indoor) che si sviluppavano regolarmente. A seguito di tali anomalie, si rivolgeva ad altri agronomi (dott. e
Pt_1 Persona_1 dott.ssa , i quali attribuivano la causa del mancato sviluppo a: eccessiva quantità di Persona_2 leonardite utilizzata, e errata modalità di applicazione, con contatto diretto tra prodotto e apparato radicale. Parallelamente proseguiva il contenzioso monitorio instaurato dal dott. per il CP_1 pagamento delle proprie competenze, conclusosi con decreto ingiuntivo n. 5432/2021 del 26/11/2021 emesso dal Giudice di Pace di Firenze. Con atto notificato il 3 febbraio 2022, proponeva
Pt_1 opposizione al suddetto decreto, chiedendone la revoca e la dichiarazione di nullità, sostenendo di non dovere alcuna somma al per: gravi inadempimenti nell'esecuzione dell'incarico di consulenza;
CP_1 mancanza di documentazione a supporto delle somme richieste. In via riconvenzionale, chiedeva
Pt_1
pagina 4 di 10 la risoluzione del contratto per inadempimento;
la restituzione dei compensi percepiti;
il risarcimento di: € 11.509,00 per spese sostenute, euro 42.504,00 (o in subordine € 34.776,00) per mancato guadagno. Il Giudice di Pace, con ordinanza del 27 giugno 2022, disponeva la separazione delle domande riconvenzionali, ritenute eccedenti la propria competenza per valore, e autorizzava a Pt_1 riassumere la causa davanti al Tribunale di Firenze. Con atto di citazione del 9 luglio 2022, adiva Pt_1 questo Tribunale, ribadendo: la natura agricola dell'attività (coltivazione di canapa sativa per la produzione di infiorescenze commercializzabili); l'esistenza del contratto di consulenza con il CP_1
a fronte di un compenso di € 1.000,00, invariato anche nel 2021.
Deduceva che nel luglio 2021 il pretendeva un compenso raddoppiato (€ 2.000,00), CP_1 comunicato per la prima volta tramite notula del 28 luglio 2021 e che tale aumento non era mai stato concordato. Nel medesimo periodo riscontrava i gravi problemi di crescita delle piante outdoor e Pt_1 lamentava la mancata assistenza del consulente, vedendosi quindi costretta a interpellare altri professionisti. Le indagini agronomiche successive (a cura della dott.ssa e Persona_3 dell'agronomo confermavano che: la leonardite era stata impiegata in quantità Testimone_1 eccessiva e a diretto contatto con le radici, tale errore aveva compromesso irreversibilmente l'apparato radicale e l'intera fase vegetativa, ogni intervento successivo risultava inutile, il danno economico per era stimato tra € 46.000,00 e € 54.000,00. Pt_1
Il dott. costituendosi in giudizio in data 24.11.2022 eccepiva: decadenza dalla garanzia ex art. CP_1
2226 c.c. per tardiva denuncia dei vizi (oltre tre mesi dopo la loro insorgenza); assenza di inadempimento, avendo egli sempre garantito la necessaria assistenza;
illiceità dell'attività di , ritenuta contraria a norme imperative per l'oggetto (infiorescenze di Pt_1 cannabis); domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa CP_2
[...]
Nel frattempo, depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP), con nomina del Pt_1
TU dott. incaricato di accertare: le cause dell'anomalo sviluppo delle piante;
Persona_4
l'eventuale colpa professionale del consulente;
l'entità del danno e del mancato guadagno. La
[...]
costituitasi in giudizio, ammetteva l'ATP e contestava comunque la fondatezza Controparte_2 delle pretese di . Il TU depositava la relazione il 3 aprile 2023, cui seguivano osservazioni Pt_1 Per_4 delle parti e successive richieste di chiarimenti, resi dal TU in maniera chiara e precisa.
La compagnia assicuratrice, a questo punto, dichiarava la propria disponibilità a risarcire gli importi di cui alla TU (detratta la franchigia); il aderiva alla proposta transattiva, mentre parte attrice CP_1 non accettava. pagina 5 di 10 Ciò detto, va rilevato in via preliminare che parte convenuta ha sollevato l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 2226 c.c., sostenendo che parte attrice non avrebbe tempestivamente denunciato i presunti vizi dell'opera commissionata. Tuttavia, occorre considerare che la prestazione oggetto del presente giudizio consiste in un'attività di consulenza agronomica, configurabile come prestazione d'opera intellettuale e, come tale, caratterizzata da un'obbligazione di mezzi e non di risultato. In tale contesto, l'applicabilità dell'art. 2226 c.c., che disciplina la denuncia dei vizi nelle opere con obbligazione di risultato, non risulta condivisibile. Si rileva inoltre che, dagli atti prodotti in giudizio, emerge come la parte attrice abbia prontamente comunicato al convenuto le anomalie riscontrate nello sviluppo delle piante, mediante messaggi e altre forme di comunicazione informale, non appena tali problematiche si sono manifestate concretamente. Considerata la natura progressiva dei difetti e l'evoluzione delle problematiche riscontrate, non può ritenersi che la denuncia sia tardiva. È da evidenziarsi infine che non risulta alcuna accettazione formale dell'opera da parte della parte attrice, atteso che l'assistenza prestata dal convenuto era fornita nel corso della coltivazione, rendendo la prestazione ancora in esecuzione. Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di decadenza ex art. 2226 c.c. deve essere rigettata.
Quanto alle responsabilità professionale del Dott. in relazione alla mancata crescita delle CP_1 piante, è emerso che le tecniche di coltivazione con utilizzo di leonardite erano sostanzialmente due. La prima prevedeva la lavorazione del terreno in aprile con aggiunta di leonardite a granulo grosso, e l'inserimento delle piante in buchette da 1-2 litri a maggio-giugno, senza ulteriori apporti di leonardite al momento dell'impianto. La seconda, detta ad invaso, prevedeva la predisposizione di buche più grandi (40-50 litri) a giugno con terriccio lavorato con leonardite a granuli piccoli, lasciando ampio spazio alle radici. Il Dott. decise di seguire la prima tecnica, ritenendo la seconda più CP_1 complessa e costosa. Tuttavia, nonostante la scelta della tecnica sub 1, il Dott. indicava di CP_1 scavare piccole buche da 1-2 litri e di aggiungere quantitativi di leonardite sproporzionati e a granulo grosso, causando la compressione e il blocco della crescita delle radici. Tale condotta risulta confermata dalla comunicazione del Dott. del 8 dicembre 2020, in atti, nella quale veniva CP_1 indicato un quantitativo di 250 grammi di leonardite per pianta, pari a 200 kg su una superficie di 1.500 mq. Ciò rappresenta una quantità da 4 a 6 volte superiore a quanto indicato in etichetta per colture simili (30-45 kg per la stessa superficie), risultando quindi un errore grossolano. Inoltre, la granulometria scelta non era adeguata alla tecnica adottata, essendo valida solo per spargimento uniforme sul terreno mesi prima del reimpianto, e non per l'inserimento nelle singole buche.
pagina 6 di 10 La causa veniva istruita tramite TU e acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese innanzi al
Giudice di Pace di Firenze (allegato 32 di parte attrice).
Va detto in ordina alla TU che al di la dell'errore poi corretto in ordine alla quantificazione del mancato guadagno come di seguito si dirà, il Giudice ritiene di aderire pienamente alle risultanze della
TU poiché ampiamente motivata anche relativamente ai rilievi critici mossi dalle parti e immune da vizi logico-giuridici.
Il TU ha confermato che l'errato impiego della leonardite, aggravato da fattori ambientali quali pH alcalino, terreno zolloso, elevate temperature stagionali e irrigazione localizzata, è stata la causa principale del ridotto sviluppo delle piante. In particolare, il TU precisa che “la responsabilità del ridotto sviluppo delle piante è attribuibile alle errate istruzioni sulle modalità d'impiego della leonardite impartite dal Dott. ai soci ”. CP_1 Pt_1
Le prove testimoniali assunte innanzi al Giudice di Pace procedimento RG n. 1505/2022 ed acquisite per esigenze di economia processuale nel presente giudizio, corroborano quanto accertato dall'ausiliario. Il teste conferma lo stato delle piante rappresentato nelle fotografie Persona_1 prodotte, sebbene non fosse presente al momento del trapianto. Il teste osserva che Testimone_1 le radici delle piante erano poco sviluppate e conferma l'impiego di leonardite a grana grossa. Il teste dichiara di aver filmato le operazioni, ma di non aver partecipato Testimone_2 attivamente. Infine, il teste conferma di aver fatturato la leonardite su indicazione del Dott. Tes_3
evidenziando il suo ruolo attivo nella scelta e gestione dei prodotti utilizzati. Le dichiarazioni CP_1 rese dal Dott. in sede di interrogatorio formale, confermano la sua presenza e partecipazione CP_1 alle operazioni, pur tentando di ridimensionare la propria responsabilità, sostenendo di aver solo suggerito di mescolare la leonardite con il terreno di risulta senza trapiantare personalmente le piante.
Emerge però una contraddizione tra le sue affermazioni e quanto accertato dalle prove fotografiche e testimoniali. Il giudice rileva, inoltre, che le eccezioni sollevate dal convenuto, relative a: peculiarità del territorio, scarsità di acqua e altri fattori ambientali, non sono tali da escludere o ridurre la responsabilità del Dott. come evidenziato dal TU e come emerso dalle dichiarazioni dei testi. CP_1
In conclusione, alla luce delle risultanze documentali, peritali e testimoniali, il giudice ritiene provata la responsabilità del Dott. in ordine al ridotto sviluppo delle piante, individuando un chiaro nesso CP_1 causale tra le condotte professionali del convenuto e il danno subito dall Controparte_5
Alla luce di tali elementi, può dirsi che il Dott. ha agito con negligenza, fornendo indicazioni CP_1 non conformi alle pratiche agronomiche corrette, causando così il danno lamentato dall'
[...]
Controparte_5
pagina 7 di 10 Per quanto attiene al quantum dei danni subiti da parte attrice, questo richiede una valutazione delle risultanze peritali e delle contestazioni di entrambe le parti. La TU ha stimato le spese sostenute dall'attrice per la coltivazione delle piante in Euro 6.708,70, importo da riconoscersi come danno emergente. La convenuta ha eccepito che tali somme non sarebbero riconducibili a responsabilità alcuna;
tuttavia, si tratta di costi effettivamente sostenuti per l'attività oggetto del contendere, connessi alla corretta gestione della coltivazione, e pertanto riconoscibili. Per quanto concerne il mancato guadagno, l'ausiliario rispondendo ai chiarimenti richiesti lo ha così quantificato: “ Mancato guadagno
= ricavo della mancata produzione di 48 Kg di infiorescenze – spese (sostenute per la coltivazione di
800 piante + da sostenere per la vendita di 48 Kg di infiorescenze) Determina un mancato guadagno
(12.000,00 - 6.708,70 – 2.624,00) di 2.667,30 € NOTA: nel caso fosse utile, la TU fa presente il seguente esempio di calcolo per la determinazione di quanto sarebbe stato l'ammontare del danno o del non danno in nel caso di una intera produzione di 72 Kg di prodotto (quindi senza contare la produzione non raccolta di 24 kg per scelta aziendale): - ricavo di (72 Kg x 250 €/Kg) 18.000,00 €; - spese per [6.708,70 € di spese per la coltivazione di 800 piante + 1.800,00 € per la trimmatura meccanica di 72 Kg di prodotto + 900,00 € per l'essicazione e concia di 72 Kg di prodotto + 996,00 € per spedizioni e contenitori + 160 € per analisi di laboratorio] 10.564,70 €; - mancato guadagno di
(18.000,00 – 10.564,70 € al lordo della spesa iniziale per la preparazione del terreno che comunque non è da considerarsi ricorrente negli anni) 7.435,30 €. “
Tale quantificazione tiene conto, dunque, delle osservazioni delle parti sul prezzo di mercato e sulla quantità teorica di produzione.
Conclusivamente, la parte convenuta va condannata al pagamento nei confronti di parte attrice degli importi risultanti dalla TU come modificata ad esito delle note a chiarimenti, ossia della somma di
Euro 6.708,80 per perdita subita ed Euro 2.667,30 per mancato guadagno oltre interessi legali dalla domanda.
Considerato l'assetto complessivo della controversia, la domanda di garanzia proposta dal dott. CP_1 nei confronti di deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento. Controparte_2
Dagli atti emerge infatti che la responsabilità accertata in capo al dott. rientra pienamente CP_1 nell'ambito dell'attività professionale assicurata, trattandosi di negligenza ed imperizia nello svolgimento dell'incarico di consulenza agronomica, ipotesi espressamente contemplate dalla polizza, la quale prevede la copertura anche per colpa grave. Non risulta dedotta, né tantomeno provata, alcuna condotta dolosa dell'assicurato idonea a determinare l'esclusione della garanzia. Le eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice in ordine alla tardiva o omessa denuncia del sinistro non appaiono idonee pagina 8 di 10 a far venir meno l'obbligo di manleva. In particolare, la compagnia ha comunque avuto piena conoscenza della vicenda, ha aperto il sinistro, ha preso parte al giudizio e all'accertamento tecnico preventivo, ed ha formulato una proposta risarcitoria parametrata alle risultanze della TU. Tale comportamento è incompatibile con la volontà di negare l'operatività della copertura assicurativa e, comunque, esclude che l'asserita tardività dell'avviso abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa dell'assicuratore. Neppure risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1892 e
1915 c.c., posto che la compagnia non ha fornito prova di una consapevole e dolosa omissione informativa da parte dell'assicurato tale da alterare la rappresentazione del rischio in modo determinante ai fini della prestazione del consenso contrattuale. Al contrario, la condotta successiva dell'assicuratore, improntata alla gestione del sinistro e alla valutazione del danno, depone nel senso della piena vigenza ed efficacia del rapporto assicurativo. Alla luce di tali considerazioni, una volta accertata la responsabilità professionale del dott. e determinato il danno risarcibile nei CP_1 confronti della parte attrice, deve conseguentemente essere accolta la domanda di garanzia, con condanna di a tenere indenne e manlevare il dott. da quanto lo stesso Controparte_2 CP_1 sia tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio, tenuto conto delle franchigie previste dal contratto.
Ogni altra questione è assorbita. Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura del 50% tenuto conto delle minori somme riconosciute all'attrice rispetto alla domanda e tenuto conto che la compagnia assicuratrice aveva proposto la transazione della lite per gli stessi importi di cui alla CTu e oggi liquidati, e per il restante
50% poste a carico dei convenuti in via solidale.
Spese TU come già liquidate con separato decreto a carico delle parti soccombenti in via solidale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta e dichiara la responsabilità professionale del dott. e per l'effetto, condanna il Parte_2 dott. a pagare in favore dell' a titolo di risarcimento Parte_2 Controparte_6 del danno, la somma di Euro 9.376,10 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 9 di 10 -accoglie la domanda di manleva proposta dal dott. e, per l'effetto, condanna Parte_2 [...]
a tenere indenne e manlevare il dott. da quanto lo stesso è Controparte_2 Parte_2 tenuto a corrispondere all' detratta la franchigia prevista nel Controparte_6 contratto inter-partes;
-condanna il dott. in solido con la alla rifusione in favore Parte_2 Controparte_2 dell' delle spese di lite, che, già compensate, liquida in Euro Controparte_6
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge ed oltre esborsi del giudizio compreso contributo unificato per ATP pari ad Euro 831,00;
-pone a carico delle parti convenute, in via solidale, le spese del TU, come già liquidate con separato decreto del 28.3.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ad esito dell' udienza del 18 novembre 2025 celebrata a trattazione scritta e discussione con scambio di note, pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
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