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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/07/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3848/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CAGNIN LAURA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CAGNIN LAURA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/02/1981 da Parte_1
, trascritto al n. 8, Parte 1, Serie -, Anno 1981 del registro degli atti Parte_2
di matrimonio del Comune di Treviso alle seguenti condizioni:
1. Si dà atto che i coniugi concordemente dichiarano non sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e di essere entrambi economicamente autosufficienti;
dichiarano inoltre di aver già regolato ogni rapporto economico tra loro pendente e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
2.Si dà atto che le spese della presente procedura sono a carico del IG . Pt_2
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
2 Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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