Sentenza 11 novembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/2002, n. 15797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15797 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COLTE UL E157 97/02 NE Oggetto Contratto PRELIMINARE- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RisoluzioNE Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G.N. 1589/00 Cron. 37037 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Rep. 4156 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Ud.10/05/02 Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere CORTE QUERCIAL CLASS AMONG UFFICIO COP ha pronunciato la seguente Richiesta copia studi IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti € 11 NOV. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIE A BELLONI BENVENUTO, MESCHIA CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che li difende ACHILLE GALLI, giusta delega unitamente all'avvocato in atti;
ricorrenti
contro
NO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SIBILIO, difeso dall'avvocato ANTONINO SCARVACI, 2002 giusta delega in atti;
752 controricorrente Mar -1- avverso la sentenza n. 1331/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 25/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1'Avvocato Francesco MANCUSO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
1'Avvocato Giacomo SIBILIO, per delega udito depositata in udienza, difensore dell'Avv. A. Scavaci, del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Min SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 5 luglio 1991 Benvenu- to ON e LA HI citarono IO Pirova- davanti al Tribunale di Monza, esponendo che no un contratto preliminare del 13 luglio 1989 con obbligati a cedere, per il prezzo dierano si lire 780.000.000, l'intero capitale sociale della s.n.c. Milla al convenuto, il quale correlativa- mente si era impegnato ad acquistarlo, ma non aveva versato l'ultima rata del corrispettivo, ammontante a lire 130.000.000, entro il termine concordato del 31 maggio 1990, né aveva ottempe- rato a una loro diffida, inviatagli il 19 dicem- bre 1990; chiesero pertanto che fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto e che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni. IO RO contestò la fondatezza di tali domande, sostenendo che erano stati gli attori a "tirarsi indietro", sicché chiese, in via riconvenzionale, la pronuncia di una sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, con condanna del ON e della HI al risarci- mento dei danni. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nella produzione di documenti, con sentenza 1589/2000 3 del 17 aprile 1996 il Tribunale pronunciò la risoluzione del preliminare per inadempimento del convenuto e condannò costui al risarcimento dei danni nella misura di lire 52.000.000, oltre agli interessi. Impugnata da IO RO, la decisione stata riformata dalla Corte di appello di Milano, che con sentenza del 25 maggio 1999 ha respinto le domande proposte dagli originari attori, ha accolto quella formulata in secondo grado dall'appellante, intesa ad ottenere la risoluzio- ne del contratto preliminare per inadempimento del ON e della HI, ha condannato questi ultimi al risarcimento dei danni, da liquidare in un ulteriore giudizio. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione BE ON e LA HI, in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria. IO RO si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di impugnazione tra loro strettamente connessi e da esaminare quindi congiuntamente - i ricorrenti denunciano «viola- tema di legittimità del zione delle norme in 1589/2000 M 4 mutamento della domanda in sede d'appello in deroga al divieto sancito dagli art. 183 184 e 345 c.p.c.>> e motivazione erronea insufficiente e contraddittoria sotto diverso profilo», lamen- tando che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la domanda di risoluzione propo- sta per la prima volta in quella sede dall'appellante, ha dato rilievo a un elemento (l'individuazione dell'effettivo oggetto del contratto preliminare in un immobile di proprietà della società Milla) neppure prospettato dal RO e completamente diverso dagli assunti, peraltro infondati, posti da costui а base di dell'iniziale sua domanda riconvenzionale esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il definitivo. La censura va disattesa. Per stabilire se la mancata conclusione del contratto definitivo fosse addebitabile all'una O all'altra parte, a titolo di inadempimento delle obbligazioni che rispettivamente avevano assunto con il preliminare, la Corte di appello ha preso in considerazione e vagliato circostanze e dedu- zioni che avevano tutte formato oggetto di dibat- tito e di decisione già in primo grado. Ha infat- 1589/2000 5 Hm ti rilevato che nel novembre 1990 IO RO, il quale aveva versato in anticipo la somma di lire 650.000.000, sull'importo di lire 780.000.000 pattuito per la cessione del capitale sociale della s.n.c. Milla, si era dichiarato ancora disposto ad acquisirne la titolarità (come poi anche nel corso del giudizio di primo grado, riconvenzionale ai in cui aveva agito in via civ., offrendo il sensi dell'art. 2932 cod. pagamento del residuo prezzo, versato a tale scopo in un libretto di deposito), purché BE HI provvedessero a nuto ON e LA licenziare i dipendenti della società, previo pagamento di quanto era loro dovuto per tratta- mento di fine rapporto e altre "voci", nonché prestassero una fideiussione bancaria per debiti sociali, che erano esclusi dal trasferi- mento: prestazioni alle quali ha ritenuto (con- trariamente a quanto sul punto era stato opinato dal Tribunale) che i promittenti alienanti fosse- ro effettivamente tenuti, in base a precise clausole del contratto preliminare, sicché spe- l'inadempimento era (ab origine,cularmente secondo quanto sostenuto in I grado dal RO per resistere alla ex adverso proposta domanda di 1589/2000 risoluzione del contratto preliminare de quo per suo fatto e colpa) da addebitarsi ai promissari venditori». Si verte dunque nel campo dell'erme- neutica negoziale, in cui il sindacato consentito in sede di legittimità non si estende oltre il controllo dell'osservanza della relativa disci- plina legale e della congruità della motivazione;
ma sotto il primo aspetto nessuna doglianza stata formulata dai ricorrenti, i quali si sono limitati, sotto l'altro profilo, ad apodittiche negazioni dell'esattezza dell'interpretazione adottata dalla Corte di appello, che non possono evidentemente costituire ragione di cassazione sentenza impugnata. Quanto poi all'argo- della utilizzato dal giudice di secondo grado, mento per avvalorare tale interpretazione, è sufficien- te Osservare che esso non è stato frutto di un rilievo «d'ufficio», come i ricorrenti lamentano, dato che invece era stato l'appellante a indicare nel trasferimento dell'immobile il risultato sostanziale cui tendeva l'operazione: per giusti- ficare il mutamento della sua originaria domanda di adempimento in quella di risoluzione, aveva dedotto di non avere più interesse a ottenere il trasferimento del capitale sociale della s.n.c. 1589/2000 7 aveva alienato il Milla, poiché questa intanto praticamente si esauriva il suo bene in cui patrimonio. Con il terzo motivo di ricorso BE Bel- loni e LA HI si dolgono di «omessa moti- vazione della sentenza su un punto determinante»>, osservando che la Corte di appello ha mancato di delibare la loro tesi, secondo cui il contratto preliminare si era risolto di diritto, in quanto il promittente acquirente, pur se diffidato ad adempiere, era rimasto inerte. Anche questa censura va disattesa, in primo luogo perché non è coerente con la ratio deciden- con la di posta a base della sentenza impugnata, quale si è deciso che nessun inadempimento era attribuibile a IO RO, sicché era escluso in radice che la diffida potesse aver avuto l'effetto preteso dai ricorrenti. D'altra parte, già il Tribunale aveva rilevato che «la diffida ad adempiere non si può ritenere atta a provocare la risoluzione del contratto;
essa non era infat- ti diretta a provocare la conclusione del con- tratto definitivO>>> e quindi aveva accolto par- zialmente» la domanda degli attori con sentenza costitutiva anziché dichiarativa, in applicazione 1589/2000 8 dell'art. 1453 invece che dell'art. 1454 cod. civ., né in appello il ON e la HI avevano formulato, in proposito, rilievi di sorta, sicché la questione è comunque preclusa in questa sede. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, conseguente condanna dei ricorrenti con in solido, stante il comune loro interesse nella causa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositi o. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorren- 0 3 0 ti in solido a rimborsare al resistente le spese azo 01 del giudizio di cassazione, liquidate in 291,00 euro, oltre a 6.000,00 euro per onorari. Roma, 10 maggio 2002 Pres. п одо StonЯйон Виной 1095 129,11 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 30,994565 Dongle 160,10 DEPOSITATO IN CANCELL 1.1 NOV. 2002 Ron 1. CANCELLIERE 1589/2000